Automotive Stato dell arte della mobilità elettrica in Europa, Italia e nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol

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1 Automotive in Europa, Italia e nella Regione Trentino Alto Adige/Südtirol A cura di

2 Il quadro normativo fiscale dell energia elettrica 2

3 Aspetti fiscali in materia di accisa sull energia elettrica Direttiva 2003/96/CE (ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) Testo Unico sulle Accise (T.U.A. - D.lgs. 504/1995) art. 52: oggetto dell imposizione; usi non sottoposti; usi esenti art. 53: soggetti obbligati e adempimenti art. 53-bis: adempimenti in capo ad altri soggetti art. 54: definizione di officina elettrica di produzione e di officina elettrica di acquisto art. 55. accertamento e liquidazione dell accisa art. 56: versamento dell accisa art. 63: licenze di esercizio e diritti annuali 3

4 Aspetti fiscali in materia di accisa sull energia elettrica Direttiva 2003/96/CE L art. 21 comma 5 della Direttiva 2003/96/CE ha stabilito che l energia elettrica (ed il gas naturale) fosse soggetta ad imposizione e diventasse imponibile al momento della fornitura da parte del «distributore o del ridistributore» specificando che «un entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore» e chiarendo (nelle dichiarazioni del Consiglio iscritte a verbale allegate alla bozza della Direttiva) che per «distributore o ridistributore si intende la persona fisica o giuridica che provvede alla fornitura e che procede o fa procedere alla fatturazione» 4

5 T.U.A. art. 52 comma1 Recepisce l art. 21 co 5 della Direttiva momento impositivo L energia elettrica è sottoposta ad accisa ( ) al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l energia elettrica prodotta per uso proprio consumatori finali fornitura al consumo per autoconsumo 5

6 T.U.A. art. 52 Comma 2 Definisce i casi di non sottoposizione Comma 3 Definisce i casi di esenzione Comma 4 Possibilità di autorizzare esperimenti in esenzione per prove e collaudi 6

7 T.U.A. art. 52 comma 2 Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kw; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; segue 7

8 T.U.A. art. 52 comma 2 Non è sottoposta ad accisa l energia elettrica: d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kw, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; f) impiegata nei processi mineralogici; g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento. 8

9 T.U.A. art. 52 comma 3 È esente dell accisa l energia elettrica: a) utilizzata per produrre e mantenere la capacità di produrre l energia elettrica (c.d. consumi ausiliari); b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata in autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; * c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; segue 9

10 T.U.A. art. 52 comma 3 È esente dell accisa l energia elettrica: d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kw, fino ad un consumo mensile di 150 kwh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kwh per le utenze fino a 1,5 kw e di 220 kwh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kw, si procede al recupero dell accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. 10

11 T.U.A. art. 52 comma 4 Esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi Il competente Ufficio dell Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. 11

12 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 1 - Obbligati al pagamento dell accisa sull energia elettrica sono: a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori; b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; c) i soggetti che utilizzano l energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo (soggetta a diversa tassazione), con potenza disponibile superiore a kw 200; cbis) i soggetti che acquistano per uso proprio, energia direttamente dal mercato elettrico (..), limitatamente al consumo di detta energia 12

13 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 2 - Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati: a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione/conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a kw 200; b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a kwh

14 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 3 Qualora i soggetti «venditori» non abbiano sede in Italia, l accisa è dovuta dalle società designate dai venditori aventi sede legale sul territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente U.D. prima dell inizio dell attività di fornitura di energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare tutti gli obblighi previsti per i venditori. Comma 4 I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all Ufficio delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 14

15 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 5 I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) prestano una cauzione sul pagamento dell accisa (omissis) in misura pari ad un dodicesimo dell imposta annua (omissis). L Ufficio dell Agenzia delle dogane, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 (omissis) un autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia (omissis). 15

16 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 6 I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a richiesta del competente U.D., l importo della cauzione che deve risultare pari ad 1/12 dell imposta dovuta l anno precedente. Sono esonerati dall obbligo di prestare cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici. L Agenzia delle Dogane ha facoltà di esonerare le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L esonero può essere revocato al mutare delle condizioni che avevano consentito la concessione, in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 gg dalla notifica della revoca 16

17 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 7 Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata dal competente Ufficio delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusi oli vegetali) la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. 17

18 T.U.A. art. 53 (adempimenti) Comma 8 I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (omissis) presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente (omissis) tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Comma 8bis I soggetti di cui al comma 1, lettera a) (venditori), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. Comma 9 La dichiarazione di cui al comma 8 è presentata al competente Ufficio delle Dogane entro il mese di marzo dell anno successivo a quello a cui si riferisce. 18

19 T.U.A. art. 53bis (adempimenti in capo ad altri soggetti) Comma 1 I soggetti che producono energia elettrica (omissis) diversi dai soggetti obbligati di cui all art. 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio delle dogane e presentano una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta e quella immessa nella rete di trasmissione/distribuzione. Comma 2 I soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica ne danno comunicazione al competente Ufficio delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura. 19

20 T.U.A. art. 53bis (adempipmenti in capo ad altri soggetti) Comma 3 I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione annuale al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui l energia elettrica è consegnata e a dichiarare, al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. Comma 4 I gestori delle reti di distribuzione comunicano tempestivamente ai venditori i dati relativi all energia elettrica consegnata ai consumatori finali. Sono altresì tenuti a comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente di energia elettrica 20

21 Gli articoli 53 e 53-bis operano la distinzione degli operatori del settore elettrico in relazione al momento in cui l elettricità diventa imponibile, che può non essere legato alla produzione o distribuzione fisica dell energia elettrica, definendone gli obblighi e gli adempimenti. Quindi, la produzione o la distribuzione di energia elettrica non sono, in quanto tali, attività soggette ad autorizzazione o al rilascio di licenza fiscale, ma lo diventano solo quando sono effettuate per fornirsi autonomamente l energia elettrica (uso proprio autoproduzione - autofornitura) o per fornire direttamente l elettricità a soggetti terzi consumatori finali. 21

22 Aspetti fiscali in materia di accisa sull energia elettrica Uso proprio Si parla di uso proprio anche per gli impianti di produzione dedicati alla cessione, qualora parte dell ee venga direttamente utilizzata dalla stesso produttore per la realizzazione della propria attività istituzionale, si concretizza un uso proprio, soggetto al regime fiscale seppure trattasi di consumi esenti ex art. 52. comma 3 lett. a). Nei casi in cui i consumi interni siano alimentati da apposite forniture, le linee di alimentazione derivate a valle del misuratore di cessione alla rete risulteranno come normali utenze, i cui consumi, per quanto esenti, saranno dichiarati nei modi di rito dal venditore. In tali circostanze, non verificandosi il presupposto dell obbligazione tributaria in capo all esercente gli impianti di produzione, l attività di produzione di energia elettrica è soggetta solamente all obbligo della comunicazione previsto dal comma 1 dell art. 53-bis, in luogo della denuncia e della licenza di esercizio per l officina elettrica non rientrano tra i consumi per uso proprio dello stesso produttore le perdite di trasformazione o conversione necessarie a rendere disponibile l energia elettrica prodotta. 22

23 Con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, la produzione dell energia elettrica può essere finalizzata: al soddisfacimento dei propri fabbisogni e, quindi, l elettricità direttamente consumata configura un attività di autoproduzione; alla cessione ad altro operatore del sistema elettrico e, quindi, l elettricità ceduta configura un attività di produzione dedicata alla cessione in blocco a soggetti diversi dai consumatori finali; alla fornitura a consumatori finali e, quindi, l elettricità ceduta configura una produzione a scopo commerciale. 23

24 T.U.A. art. 54 (definizione di officina) Comma 1 L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli di produzione (omissis). Comma 2 Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione Comma 3 Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme di conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice 24

25 T.U.A. art. 55 (Accertamento e liquidazione dell accisa) Comma 1 L accertamento e la liquidazione dell accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all articolo 53, comma 8. Comma 2 Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio delle dogane, il canone d imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio delle dogane le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane, l elenco degli utenti che utilizzano l energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni. 25

26 T.U.A. art. 55 (Accertamento e liquidazione dell accisa) Comma 3 Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati. Comma 4 I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati. 26

27 T.U.A. art. 55 (Accertamento e liquidazione dell accisa) Comma 5 I soggetti di cui all art. 53, co 1, lett b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell energia adoperata, corrispondono l accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kw, possono corrispondere l imposta mediante canone di abbonamento annuale. Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione. 27

28 T.U.A. art. 55 (Accertamento e liquidazione dell accisa) Comma 6 Qualora in un impianto si utilizzi l energia elettrica per usi diversi e si richieda l applicazione della corrispondente aliquota d imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio delle dogane, escluso il pericolo che l energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il competente Ufficio delle dogane può prescrivere l applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l impiego dell energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato Comma 7 I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo. 28

29 T.U.A. art. 56 (Versamento dell accisa) Comma 1 Il pagamento dell accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un 1/12 dei consumi dell anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all art 53, co 1, lett a), e le società di cui all art 53, co 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. Comma 2 L Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al co

30 T.U.A. art. 56 (Versamento dell accisa) Comma 3 La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all art 53, co 1, lett a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. L obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica. Comma 4 Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio delle dogane emette avviso di pagamento. 30

31 T.U.A. art. 56 (Versamento dell accisa) Comma 5 I soggetti di cui all art 55, co 5, versano il canone annuo d imposta all atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Comma 6 In caso di ritardato pagamento si applicano l indennità di mora e gli interessi nella misura previ-sta per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell imposta si applicano le disposizioni dell art

32 T.U.A. art. 63 (licenze di esercizio e diritti annuali) Stabilisce la misura del diritto di licenza per le officine elettriche distinguendone l importo in relazione al fatto che l attività di produzione o di acquisto sia per uso proprio o rivendita in blocco oppure per scopo commerciale Comma 1 Nel settore dell'imposta di consumo (accisa) sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: 23,24 euro; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: 77,47 euro. 32

33 T.U.A. Aliquote 33

34 Il combinato degli art. 55 co 5 + art. 56 co 3 Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione. L obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica. Ha indotto l idea che tali infrastrutture dovessero essere configurate quali officine elettriche e quindi soggette a tutti gli adempimenti obbligatori previsti 34

35 Con nota prot del 31/05/2012, l Agenzia delle Dogane, nel commentare le modifiche apportate al T.U.A. dal D.L. 16/2012, ha espresso che le citate infrastrutture verrebbero considerate officine mediante le quali viene svolta l attività di rivendita di energia elettrica e per le quali l accertamento dell accisa debba avvenire sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione e non sulla base delle fatture emesse essendo in tali casi escluso l obbligo previsto dall art. 56, co. 3 del D. Lgs. 504/1995. Sempre con la medesima nota, l Agenzia ha fatto riserva di fornire maggiori chiarimenti e puntuali indicazioni a seguito di approfondimenti da sviluppare in un apposito tavolo tecnico. 35

36 Estratto della nota

37 Nell incertezza si sono riscontrati sul territorio nazionale comportamenti discordanti dei competenti Uffici delle Dogane Caso 1 Caso 2 Applicazione rigorosa del disposto del TUA con il rilascio di tante licenze per officine elettriche di acquisto a scopo commerciale quante sono le infrastrutture pubbliche di ricarica elettrica di autoveicoli denunciate, qualificando l esercente di tali strutture come soggetto obbligato al pagamento dell accisa, ai sensi dell art. 53, co. 1, lett. a) Infrastrutture non soggette ad alcun obbligo lasciando che il debito di imposta sia assolto da parte del soggetto venditore di energia elettrica nei confronti dell esercente la infrastruttura pubblica di ricarica elettrica autoveicoli 37

38 Il Decreto legislativo 257/2016 Il D. Lgs. 257/2016, DAFI (Directive alternative fuel initiative) da attuazione alla direttiva 2014/94/UE che fornisce requisiti e linee guida per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi. L obiettivo del provvedimento è la riduzione della dipendenza dal petrolio (il 94% dei trasporti in Europa si basa proprio sull oro nero, l 84% del quale viene importato) e dell impatto ambientale nel settore dei trasporti. Per quel che riguarda la mobilità elettrica, il decreto sancisce che entro il 31/12/2020 venga realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico. La loro quantità è fissata tenendo conto, fra le altre cose, del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del Il decreto prevede inoltre che, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio, gli enti pubblici siano obbligati all acquisto di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido. 38

39 Il Decreto legislativo 257/2016 Entro il 31/12/2017, i Comuni saranno tenuti ad adeguare i propri regolamenti in modo da garantire la predisposizione all allaccio per la ricarica dei veicoli elettrici per gli immobili di nuova costruzione o ristrutturati che rispondono a determinati parametri (una superficie superiore a 500 metri quadrati per immobili a uso non residenziale e almeno dieci unità abitative per quelli residenziali di nuova costruzione). Gli spazi auto dotati di colonnina devono essere non inferiore al 20% dei totali. Le Regioni/Province autonome, in caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione di quelli esistenti, devono prevedere l obbligo di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, ovvero compresa tra 22 kw e 50 kw. Completa il quadro una più che necessaria azione di informazione al cittadino: comunicazioni chiare, un etichettatura standardizzata e indicazioni puntuali nei punti di ricarica e rifornimento sono condizioni base per permettere al consumatore finale di usufruire al meglio del cambiamento e contribuire attivamente a un ulteriore spinta in avanti verso pratiche quotidiane di mobilità sostenibile. 39

40 Il Decreto legislativo 257/2016: art. 4 comma 9 Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del D. Lgs 504/1995 (T.U.A.), consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'unione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del T.U.A. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi. 40

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