REGOLAMENTO DELL ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE
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- Lelia Berardi
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1 Comune di Sezze Provincia di Latina SERVIZIO P.L. PROTEZIONE CIVILE- SERVIZI SOCIALI- SPORT- P.I. REGOLAMENTO DELL ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE Allegato Deliberazione C.C. n. 21 del 01/06/2017 1
2 PREMESSA Vista la L.R n.38 Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio/assistenziali nel Lazio ; Visto il D.Lgs. n.112/98; Vista la Legge 328/2000 di riforma dell assistenza; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del ; Visto il D.Lgs 267/2000e s.m.i.; Assunto il parere favorevole della Commissione Consiliare Servizi Sociali nella seduta del ; ART. 1 PRINCIPI GENERALI L assistenza economica comunale ha l obiettivo di consentire alla persona singola ed ai nuclei familiari, che risiedono nel territorio comunale e che versino in condizioni economiche tali da non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari, di superare o contenere lo stato di disagio tramite l attivazioni di interventi economici, personali, familiari. Gli interventi di assistenza economica vengono erogati nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, dando precedenza alle condizioni di maggior bisogno ed assicurando imparzialità e trasparenza. Tali interventi devono essere una misura di contrasto alla povertà attraverso il sostegno della persona esposta a rischio di emarginazione sociale ed impossibilitata a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, alle necessità proprie e del nucleo familiare. 2
3 AMBITI DI INTERVENTO Il presente Regolamento viene applicato: 1) Minori e le loro famiglie 2) Persone adulte in difficoltà 3) Persone anziane 4) Persone disabili Art. 2 COMPETENZA La titolarità della competenza spetta all Ufficio Servizio Sociale Area 2 che mediante il proprio personale professionale valuta le richieste svolgendo l indagine di tipo sociale e utilizzando gli strumenti tecnici previsti dalla professione. I destinatari degli interventi sono: Art. 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 1. I Cittadini residenti da almeno due anni continuativi nel Comune di Sezze; 2. I Cittadini dell Unione Europea e gli stranieri residenti nel Comune di Sezze da almeno 2 anni purché titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. 3. I Cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune allorché si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi urgenti e non differibili, con azione di rivalsa nei confronti dell Ente di residenza. Le prestazioni devono avere lo scopo di consentire agli interessati di raggiungere la propria residenza al cui Ente di riferimento compete l intervento assistenziale. In deroga alla residenza sono comunque sempre garantite le misure di prima assistenza. 3
4 Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito saranno indirizzati alle agenzie per l impiego per agevolare l occupazione dei propri componenti. Art.4 MODALITÀ RICHIESTA CONTRIBUTI La domanda per accedere al contributo economico va indirizzata al Sindaco su apposito modulo da compilare presso l ufficio del servizio sociale mediante colloquio di segretariato sociale attivato dall assistente sociale che provvede ad istruire la pratica utilizzando tutti gli strumenti della professione ed avvalersi degli organi preposti istituzionalmente al controllo e le altre forze dell ordine per l assunzione di maggiori notizie. La domanda per accedere al contributo deve essere corredata dai seguenti documenti: ISEE con i limiti stabili dalla tabella di cui al punto A; Ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno e di necessità. Dichiarazioni o documentazioni integrative volte ad accertare altre disponibilità economiche. Quanto previsto nel presente regolamento si intende rivolto alla famiglia anagrafica, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente sono ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare. L assistente sociale provvederà a redigere apposita relazione socio ambientale con relativa proposta. Il dirigente competente adotta il provvedimento finale e contestualmente ne dà comunicazione all Assessore di riferimento. Il provvedimento di concessione indica l entità del contributo, la durata, e modalità di erogazione. Nel caso in cui la domanda non sia accoglibile l Ufficio entro 30 giorni dalla sua presentazione dovrà darne comunicazione per iscritto al richiedente. 4
5 Art. 5 DEFINIZIONE DI REDDITO E PATRIMONIO Possono accedere alla predetta tipologia di prestazioni le singole persone o i nuclei familiari il cui reddito complessivo delle entrate assoggettabili all IRPEF così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superi l importo stabilito dalle seguenti tabelle: Tabella ISEE per l accesso alle prestazioni: Componenti nucleo familiare Reddito , , , , , ,00 Il reddito che comunque verrà preso in considerazione comprenderà la somma di tutte le entrate monetarie di ciascun componente del nucleo familiare come di seguito specificato: ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita da qualunque componente del nucleo familiare anche se trattasi di contributi assistenziali da chiunque erogati, quali assegni familiari, di mantenimento o gli alimenti, integrazioni di natura economica del sistema previdenziale (quali pensioni di invalidità, pensioni sociale, rendite/pensioni INAIL, indennità di frequenza, indennità di accompagno), proventi occasionali nonché altri eventuali redditi non assoggettabili all IRPEF, compresi i benefici di cui alla L.448/1998 (assegni per i nuclei familiari e di maternità) nonché agevolazioni quali la fruizione del fondo sociale per l affitto. Il reddito verrà calcolato sull ultima dichiarazione o certificazione posseduta dai componenti del nucleo che comunque devono rilasciare apposita autocertificazione di conferma delle condizioni. Ai fini dell accesso al contributo economico i soggetti destinatari devono essere privi di patrimonio sia mobiliare che immobiliare fatta eccezione per l immobile adibito ad abitazione principale. 5
6 Sarà determinante, comunque, aldilà delle ufficiali posizioni reddituali l effettiva percezione da parte dei componenti del nucleo di entrate monetarie derivanti anche da fonti economiche saltuarie e l effettivo tenore di vita tenuto dalla famiglia. Le dichiarazioni ISEE saranno, oggetto di verifica da parte degli organi competenti. La Giunta Comunale definirà annualmente la modifica le soglie minime d accesso nonché l entità del beneficio, che verranno definiti con apposita delibera di Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora la Giunta Comunale entro la data stabilita non abbia prodotto alcuna deliberazione si applicano i criteri e le condizioni in vigore l annualità precedente. Art. 6 REDDITO ISEE La condizione economico della famiglia è determinata, ai sensi del DPCM 159/2013 ed integrazioni sulla base della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei componenti la famiglia risultante dalla certificazione ISEE in corso di validità. Art. 7 FORME DI INTERVENTO Gli interventi di natura economica si articoleranno in: assistenza economica continuativa assistenza economica straordinaria Art. 8 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 1. Il Comune di Sezze nella logica di perseguire il pieno inserimento sociale dei soggetti con disagio socio economico e nell intento di attivare strumenti finalizzati ad una piena responsabilizzazione degli 6
7 stessi, interverrà prioritariamente attraverso l attivazione di progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati, così com'è prevista dal Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Si applica la stessa anche ai nuclei familiari senza presenza dei figli. 2. L'accoglimento di una forma di assistenza da parte dell'ente non è compatibile con altre forme di sostentamento al reddito. 3. La rinuncia degli utenti all inserimento lavorativo e occupazionale determina l impossibilità per gli stessi ad accedere alla contribuzione economica. 4. Sulla base di motivata relazione del servizio sociale, si potranno attivare i seguenti interventi: I. Assistenza economica di sostegno - contributi continuativi in servizi (assegnazione di buoni alimentari e/o social family card) II. Assistenza economica straordinaria - contributi straordinari in denaro e/o servizi (assegnazione di buoni alimentari e/o social family card) Art. 9 ASSISTENZA ECONOMICA DI SOSTEGNO L importo del contributo da erogare al mese è pari massimo per un valore di 25,00 per mese persona sola, di 50,00 per mese in presenza di un solo figlio, di 75,00 per mese in presenza di due figli, di 100,00 per mese in presenza di tre figli e per ulteriori figli. 7
8 L assistenza continuativa potrà essere erogata limitatamente ad un solo soggetto per nucleo familiare; di norma non si potranno concedere ad appartenenti allo stesso nucleo familiare diverse tipologie di contributi salvo situazioni particolari debitamente documentate e valutate con opportuna relazione socio ambientale redatta dal servizio sociale. Annualmente il responsabile del procedimento dovrà rendicontare al Dirigente del servizio i contributi erogati. Art. 10 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA L assistenza economica una tantum è rivolta a persone e nuclei familiari ove si evidenziano condizioni di indigenza e/o rischio sociale per situazioni contigenti o stabili. Possono rientrare in questa categoria adulti disoccupati senza carichi familiari o le cui condizioni non siano così gravi da poter attivare l assistenza continuativa, anziani soli che vivono in situazioni di particolare disagio socio economico; soggetti a rischio di emarginazione sociale (ex detenuti ex tossicodipendenti). Possono inoltrare la domanda coloro la cui situazione ISEE del nucleo familiare non sia superiore alla tabella allegata di cui al punto A. Questo contributo, di norma, può essere concesso una volta l anno ma su valutazione del servizio si può estendere a due volte: l importo è pari massimo a 200 se trattasi di persona sola, di 300 massimo se trattasi di due persone, di 400 massimo se trattasi di tre o più persone. Art. 11 ASSISTENZA PER INDIGENTI DI PASSAGGIO Quando l assistenza economica riguarda persone che si trovino di passaggio nel Comune di Sezze ed in condizione di impellente necessità secondo la valutazione del servizio sociale comunale, la decisione è presa, con la dovuta immediatezza, dal Dirigente del Settore che dà disposizione 8
9 all economo comunale di erogare un importo pari al biglietto di viaggio per il rientro nel Comune di residenza e/o la somministrazione di contributo pari a due pasti. Per l indigente di passaggio si svolge formale istruttoria per contributo economico fatto eccezione dei documenti richiesti dall art.10. Per gli adempimenti di cui sopra e per analoghi interventi di estrema urgenza, verrà costituito presso l economo annuale un fondo determinato annualmente sulla base delle risorse disponibili nel Bilancio Comunale. Art.12 PRESENTAZIONE DOMANDA Le richieste ex-novo ai servizi assistenziali vanno presentate al Comune di Sezze, ufficio servizio sociale nel periodo compreso dal 15 gennaio al 30 giugno di ogni anno, corredate della documentazione di cui all art. 4. Le richieste di rinnovo ai benefici di assistenza ai servizi assistenziali devono essere effettuate, salvo casi eccezionali che saranno stabiliti ad insindacabile giudizio degli uffici preposti, entro il 31 marzo di ogni anno, pena esclusione dal beneficio per l anno in corso e l ISEE aggiornato relativamente all annualità corrente deve essere presentato entro il 30 giugno a completamento della pratica. Alla domanda va presentata la seguente documentazione Modello ISEE Iscrizione al Centro per l impiego aggiornata alla data di presentazione della domanda o attestazione di cui risulti la condizione di essere pensionato; documentazione sanitaria che attesti l eventuale disabilità psichica e/o fisica; In particolare quando il richiedente dichiari reddito inesistente con contestuale dichiarazione di spese di fitto mensile e di utenze, la domanda dovrà essere opportunamente motivata e documentata. 9
10 Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare, nei modi di legge, la veridicità delle informazione fornite. L inerzia ed il disinteresse a sottoporsi a progetti di aiuto proposti dal servizio sociale comporta la non attivazione del contributo o l immediata decadenza di ogni provvidenza economica già concessa. Art.13 ISTRUTTORIA La domanda viene istruita a cura dei Servizi Sociali del Comune di Sezze. Nel caso in cui sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, il Servizio può chiedere l intervento di altri organi preposti ai controlli al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il servizio sociale nell ipotesi in cui la richiesta viene accolta redige un progetto di intervento e comunicato dal responsabile del procedimento all interessato entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda. Verrà data priorità alle richieste di intervento che non siamo già destinatari di altro beneficio erogato attraverso e/o dai servizi sociali comunali. A tal fine verrà costituita apposita banca dati del Comune di Sezze nella quale confluiranno tutte le forme di sostegno disposte dal Comune e/o assegnate da altri Enti. Art. 14 OBBLIGO DELL UTENTE E DAI FAMILIARI Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell art.433 del c.c. sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, 10
11 parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. L abbandono di una persona in condizioni di bisogno da parte dei familiari sarà segnalato alla Autorità giudiziaria. Art.15 SANZIONI E REVOCA DEI BENIFICI In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l Amministrazione Comunale segnala d ufficio il fatto all Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante. Art.16 RICORSO In caso di mancato accoglimento dell istanza ovvero di intervento ritenuto adeguato, il richiedente può presentare ricorso, motivato e documentato, al Dirigente del Settore entro 30 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il dirigente entro 30 giorni decide in merito e nel caso ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni ed effettuare nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 90 giorni. La decisione sul ricorso ha carattere definitivo e viene comunicata all interessato. La procedura di cui al presente articolo si applica a tutte le istanze previste dal presente Regolamento. 11
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