DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 aprile Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito «Codice dei beni culturali»); Visto l art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (di seguito «decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei»; Visto, in particolare, il comma 2 dell art. 6 del decretolegge n. 91/2013, il quale dispone, tra l altro, che «Con apposito decreto del Ministero dell economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma.»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio , per effetto della quale i fondi istituiti ai sensi dell art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero dell economia e delle finanze sono stati riallocati presso lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, il quale individua, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, nonché disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalità di utilizzo dei citati beni immobili e di sponsorizzazione per l assegnazione degli stessi; Vista la nota dell Agenzia del demanio prot. 2018/2019/ DLC del 14 febbraio 2018; Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018; Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018; Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 91/2013, i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che effettuino opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati in locazione o concessione dall Ente gestore secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 22 dicembre Ai fini del presente decreto, per opere di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui all art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d uso non urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all integrità e alla salvaguardia dell immobile tutelato e devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell art. 21 del medesimo Codice. Assegnazione dei contributi 1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di cui all art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all 80% delle stesse e comunque non oltre l importo di per l intera durata dell atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite può essere ridotto dall ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti. Art. 3. Erogazione dei contributi 1. Ai fini dell erogazione dei contributi di cui all art. 2, l ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall assegnatario dell immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L.

2 2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2018 Il direttore generale del Tesoro: LA VIA Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti del Ministero dell economia e delle finanze, n A03076 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 aprile Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»; Considerato che l art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN); Considerato che l art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; Considerato che con il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 sono state definite le modalità di consultazione dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all art. 2, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012; Considerato che tra i dati di cui all art. 16, paragrafo 1, lettere da a) a d) del regolamento (CE) 1071/2009 da rendere accessibili al pubblico rientrano anche quelli relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria; Considerato che tutte le copie certificate conformi delle licenze comunitarie in corso di validità, sia per il trasporto di merci che di persone, sono state rilasciate mediante procedura informatica, atta ad archiviare nel REN non solo il numero di serie della licenza comunitaria ma anche il numero di serie delle relative copie certificate conformi rilasciate; Considerata la necessità di rendere accessibili al pubblico, a fini di consultazione, anche i dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria, conformemente a quanto stabilito dal suddetto regolamento CE n. 1071/2009; Ritenuto altresì opportuno semplificare le modalità di consultazione pubblica dei dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» del REN prevista dall art. 2, comma 2 del predetto decreto n. 191 del 2015 per una loro più immediata fruizione; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, dell art. 1, comma 1, lettera d) e dell art. 2, comma 2 del decreto n. 191 del 10 novembre 2015; Articolo unico 1. La lettera d) del comma 1, dell art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è così sostituita: «tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria, numero di serie delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, data di scadenza della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi». 2. Il comma 2 dell art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è abrogato.

3 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo. 18A03017 Roma, 18 aprile 2018 Il Capo del Dipartimento: CHIOVELLI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 marzo Realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al Piano di gestione nazionale rigetti per la risorsa vongola. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL ACQUACOLTURA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 recante l adeguamento dell organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l appartenenza dell Italia alle comunità europee ed in particolare l art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 dicembre 2013, relativo alla politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/ CE del Consiglio; Visto in particolare l art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la commissione ad adottare, ai sensi dell art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l obbligo di sbarco per talune specie ittiche; Visto in particolare l art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina); Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; Visto l accordo di partenariato 2014/2020 per l impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla commissione europea; Vista la delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio; Visto il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell art. 17 del reg. (UE) 508/2014 e approvato della commissione con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015; Visto il manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali predisposto dall autorità di gestione e adottato con decreto direttoriale del 6 aprile 2017 n. 8161; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

4 Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»; Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2016 recante «Adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina)»; Considerato che al fine di assicurare un omogenea applicazione delle modalità di prelievo della risorsa per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in esclusiva e inizialmente a livello sperimentale, ai consorzi di gestione, costituiti su base compartimentale da imprese di pesca, istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/1998; Rilevata l esigenza di introdurre innovative soluzioni tecnologiche capaci ed idonee ad aumentare la selettività delle attuali attrezzature di vagliatura; Ritenuto pertanto di dover procedere all emanazione di un avviso pubblico finalizzato a selezionare progetti, su base compartimentale, per la realizzazione di innovative soluzioni tecnologiche volte ad aumentare la selettività delle attrezzature di vagliatura in linea con quanto previsto dal piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina); Di adottare l allegato avviso pubblico «per la realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al piano di gestione nazionale rigetti per la risorsa vongola» a valere sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed i relativi allegati; Di impegnare, allo scopo, la somma complessiva pari ad euro ,00, di cui ,00 di quota comunitaria ed ,00 di quota nazionale, a valere sulla priorità 1 «promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», e più in particolare nell ambito della misura descritta all art. 39 «Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine» del reg. (UE) n. 508/2014; Art. 3. Di autorizzare l ufficio responsabile della PEMAC III di questa direzione generale a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della procedura di cui trattasi; Art. 4. Di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di non trasmetterlo all organo di controllo per la registrazione in quanto non riconducibile alle tipologie di atti da sottoporre a controllo ex art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20 in conformità a quanto stabilito in analoga situazione dalla Corte dei conti con nota prot. Cdc 1979 del 23 gennaio Roma, 12 marzo 2018 AVVERTENZA: Il direttore generale: RIGILLO Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al seguente indirizzo: 18A02992

5 DECRETO 20 aprile Riconoscimento di istituto scientifico all Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA Dipartimento monitoraggio e tutela dell ambiente, in Palermo e Milazzo. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL ACQUACOLTURA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n recante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, riguardante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l art. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1996 recante le caratteristiche per il riconoscimento degli istituti scientifici e in particolare l art. 4 del citato decreto ministeriale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell acquacoltura a norma dell art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale la Commissione consultiva centrale per la pesca e l acquacoltura è stata definitivamente soppressa; Vista la nota del 1 agosto 2017, con la quale l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA - ai sensi dell art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ha chiesto il riconoscimento di istituto scientifico per il Dipartimento monitoraggio e tutela dell ambiente, con sede in Palermo e Milazzo; Considerato che dai risultati dell istruttoria svolta dalla Capitaneria di porto di Palermo, competente per territorio ai sensi dell art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1996, trasmessi con del 16 ottobre 2017, risulta che il Dipartimento monitoraggio e tutela dell ambiente è in possesso delle caratteristiche previste dal decreto ministeriale 11 giugno 1996, in termini di mezzi, personalità e finalità, idonee a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca; Considerato che il Gruppo di lavoro per la ricerca scientifica applicata alla pesca e all acquacoltura, costituito con decreto ministeriale n. 36 del 21 luglio 2014, modificato da ultimo con 21 novembre 2017, n , nella riunione del 7 dicembre 2017 ha esaminato la documentazione fornita dalla Capitaneria di porto di Palermo e ha ritenuto che nulla osta al riconoscimento del Dipartimento monitoraggio e tutela dell ambiente - ISPRA con sede a Palermo e Milazzo; Articolo unico 1. È concesso all Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA Dipartimento monitoraggio e tutela dell ambiente, sede di Palermo e Milazzo, il riconoscimento di Istituto scientifico, previsto ai sensi dell art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile A03031 Il direttore generale: RIGILLO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 marzo Scioglimento della «Anzio Service Società cooperativa sociale Onlus», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

6 Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; La «Anzio Service società cooperativa sociale Onlus» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna il 16 aprile 1973 (codice fiscale CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi, n. 18. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 29 marzo A03049 DECRETO 29 marzo Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Calliope società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

7 Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; La «Calliope società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli, nato a Lamezia Terme (CZ) il 20 settembre 1984 (codice fiscale DGLGLG84P20M208U), e domiciliato in Roma, via Aterno, n. 9. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 18A03051 Roma, 29 marzo 2018 Il direttore generale: MOLETI DECRETO 29 marzo Scioglimento della «DA.MA. De Vita Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultante ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato

8 su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione dì incarichi ex articoli sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; La «DA.MA. De Vita società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Giornetti, nato a Roma il 13 agosto 1974 (codice fiscale GRNNDR74M13H501A), e ivi domiciliato in viale XXI Aprile n. 61. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei terrnini e presupposti di legge. Roma, 29 marzo A03053 DECRETO 5 aprile Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Acquafredda Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane comunica che la «Acquafredda Società cooperativa edilizia» non è più aderente all Associazione stessa; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

9 La «Acquafredda Società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Alessandro Agamennone, nato a Poggio San Lorenzo (Rieti) il 14 febbraio 1959 (codice fiscale GMNLSN59B14G770Q), domiciliato in Roma, via Boezio n. 92 D/3. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 5 aprile A03048 DECRETO 5 aprile Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Società cooperativa A.T.M. 2010», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; La «Società cooperativa A.T.M. 2010» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965 (codice fiscale CHTFNC65R04H501G), ivi domiciliato in Pietro Della Valle, n. 2.

10 Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 5 aprile A03050 DECRETO 5 aprile Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Coop 6 Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell art sexiesdecies del codice civile nei confronti della «Coop 6 società cooperativa»; Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l adozione del provvedimento di cui all art septiesdecies del codice civile; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all art septiesdecies ; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero; La «Coop 6 società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Raffaele Montanaro, nato a Brindisi il 7 aprile 1958 (codice fiscale MNTRFL58D07B180L), domiciliato in Roma, via P. Emilio n. 57. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 5 aprile A03052 Il direttore generale: MOLETI

11 DECRETO 9 aprile Liquidazione coatta amministrativa della «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della mancata revisione e del supplemento di verifica effettuate dall Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta società cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di ,00, si riscontra una massa debitoria di ,00 ed un patrimonio netto negativo di ,00; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» senza che tale circostanza sia stata comunicata o comunque risulti dal registro delle imprese; Visto l art terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; La società cooperativa «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale ), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell art terdecies del codice civile. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Mario del Vecchio (codice fiscale DL- VMRA78S23A662Q) nato a Bari il 23 novembre 1978, e domiciliato in Bari, via P. Sette n. 8. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 18A03044 Roma, 9 aprile 2018 DECRETO 9 aprile d ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto S OMMA Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Turistici Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista l istanza con la quale l Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Servizi Turistici Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Viste le risultanze della revisione dell Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d insolvenza della suddetta cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 18 luglio 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di ,00, si riscontra una massa debitoria di ,00 ed un patrimonio netto negativo di ,00;

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