DECRETI PRESIDENZIALI

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1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 25 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell ente, composta dal viceprefetto dottoressa Rosalia Ermelinda Camerini, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Adriana Famà e dal dirigente di Area I dottoressa Rosa Maria Simone; Constatato che non risulta esaurita l azione di recupero e risanamento complessivo dell istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all azione amministrativa dell ente; Visto l art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2019; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addì 1 febbraio 2019 MATTARELLA C ONTE, Presidente del Consiglio dei ministri S ALVINI, Ministro dell interno Registrato alla Corte dei conti l 11 febbraio 2019 Ministero dell interno, foglio n. 315 Al Presidente della Repubblica A LLEGATO Il consiglio comunale di Valenzano (BA) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata. Per effetto dell avvenuto scioglimento, la gestione dell ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile dalla presenza della criminalità organizzata. Come rilevato dal prefetto di Bari nella relazione del 18 gennaio 2019, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa. La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell ambito del Comitato provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi il 18 gennaio 2019, con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale - Direzione distrettuale antimafia di Bari, nel corso del quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale. L attività della commissione straordinaria è stata orientata, da subito, a disporre rilevanti interventi nel settore urbanistico, attesa la necessità di adeguare il Piano di fabbricazione comunale, risalente al 1977, alle disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale approvato nel È stato pertanto dato corso all iter di formazione del Piano urbanistico generale e delle Norme tecniche di attuazione con l avvio della procedura di gara per l individuazione del professionista cui conferire l incarico di redigere il suddetto Piano la cui approvazione consentirà alla comunità di Valenzano di disporre di un fondamentale strumento di pianificazione del territorio in linea con le vigenti normative. L organo di gestione straordinaria ha inoltre effettuato interventi anche nel settore che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di ottimizzarne la gestione. È stata scelta l area di proprietà comunale da destinare a centro provvisorio per la raccolta dei rifiuti ingombranti ed è stato individuato il professionista per la progettazione del centro di raccolta definitivo per la cui realizzazione è previsto l espletamento della gara entro il mese di settembre È stata inoltre disposta una generale riorganizzazione di importanti settori dell ente quali l area tecnica, l aera economico finanziaria e la polizia locale ponendo in essere, nel contempo, la predisposizione di nuovi regolamenti o l adeguamento degli stessi alle vigenti disposizioni normative. Sono inoltre stati avviati i processi di digitalizzazione dei servizi al fine di informatizzare tutte le procedure e rendere accessibili i servizi stessi attraverso l autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell identità digitale. Un ulteriore importante iniziativa intrapresa dalla commissione straordinaria ha interessato gli oltre ottanta beni confiscati alla criminalità organizzata di cui solamente sette erano stati assegnati al momento dell insediamento della commissione straordinaria. Con procedura ad evidenza pubblica sono, infatti, stati assegnati ventisei ettari di terreno mentre sono attualmente in corso le procedure per l assegnazione di un immobile da adibire a centro diurno per anziani e per destinare due appartamenti ad edilizia residenziale pubblica. Il completamento di tali procedure da parte dell organo straordinario favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando al contempo come un amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione. La commissione straordinaria ha inoltre impresso un forte impulso alla gestione del patrimonio comunale regolamentando la concessione degli impianti sportivi e dei contratti di locazione degli immobili da adibire ad uso commerciale. In tale ambito è stata anche avviata la riscossione dei canoni non versati con la previsione di forme di rateizzazione, iniziativa che ha già prodotto risultati positivi atteso che l ente ha recuperato buona parte di canoni pregressi non riscossi. Rilevano inoltre le procedure attivate in relazione al mercato coperto che la commissione straordinaria, al termine di una laboriosa attività, è riuscita a restituire alla collettività, risolvendo il rapporto con il concessionario ed avviando, da giugno 2018, la gestione diretta della struttura nonché le azioni di recupero del credito vantato nei confronti del menzionato concessionario.

2 Sono state poi revocate le deliberazioni e le determinazioni con le quali era stata disposta l erogazione di consistenti contributi pubblici in favore di due scuole paritarie nonché gli atti con i quali alle stesse era stata concessa in comodato d uso un aera verde per la durata di venticinque anni. È opportuno che le importanti iniziative intraprese siano portate a termine dalla stessa commissione che le ha avviate atteso che, come emerso nel corso del Comitato provinciale per l ordine e la sicurezza pubblica, le attività istituzionali dell ente locale continuano a svolgersi in un contesto ambientale compromesso dalla presenza di sodalizi malavitosi radicati nel territorio. Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata. Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Roma, 25 gennaio A01199 Il Ministro dell interno: SALVINI DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2019 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l art. 7, comma 1, lettera c) e l art. 24, comma 1; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia; Considerato che il giorno 29 gennaio 2019 il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera, è stato interessato da un eccezionale movimento franoso che ha determinato una grave situazione di pericolo per l incolumità delle persone, provocando l evacuazione di ventinove nuclei familiari dalle loro abitazioni; Considerato, altresì, che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonché il crollo di dodici unità immobiliari; Vista la nota della Regione Basilicata del 6 febbraio 2019; Considerato il rapporto del sopralluogo del giorno 2 febbraio 2019 sulla frana di Pomarico (Matera) effettuato dall Università degli studi di Firenze; Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del citato art. 24, comma 1; Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/7672 dell 11 febbraio 2019; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell evento franoso in rassegna; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall art. 7, comma 1, lettera c) e dall art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell art. 7, comma 1, lettera c) e dell art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera. 2. Per l attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma Per l attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell effettivo impatto dell evento in rassegna, si provvede nel limite di euro ,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 19A01235 Roma, 14 febbraio 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

3 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 31 dicembre Scioglimento di settanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Calabria, Lazio, Puglia e Veneto. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies disp. att. del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che dagli accertamenti effettuati, le settanta società cooperative riportate nell elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall art septiesdecies disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; Decreta: Art. 1. È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 70 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Calabria, Lazio, Puglia e Veneto, riportate nell allegato elenco formante parte integrante e sostanziale del presente decreto; Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;. Art. 3. I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2018 p. Il direttore generale: SCARPONI

4 ALLEGATO

5 19A01200

6 DECRETO 31 gennaio Scioglimento della «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l estrazione a sorte del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore nell ambito della terna segnalata, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l individuazione del nominativo del dott. Gian Franco Cardellini; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.» con sede in Alessandria, (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Franco Cardellini nato a Rivoli (Torino) il 24 ottobre 1936 (codice fiscale CRDGFR- 36R24H355Z), domiciliato in Torino, in corso Massimo D Azeglio n. 30. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 gennaio A01202 DECRETO 31 gennaio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «La Coccinella - società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

7 Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita al mittente con la dicitura «trasferito» e che quindi la cooperativa è irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l estrazione a sorte del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore nell ambito della terna segnalata, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l individuazione del nominativo della rag. Marisa Buzzin; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «La Coccinella - società cooperativa» con sede in Novara, (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore il rag. Marisa Buzzin nata a Vigevano (Pavia) l 11 agosto 1954 (codice fiscale BZZMRS54M51L872M), domiciliata in Novara via di Andrea Costa, 49. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 gennaio A01205 DECRETO 31 gennaio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Centro servizi associativi società cooperativa», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore;

8 Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l estrazione a sorte del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore nell ambito della terna segnalata, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l individuazione del nominativo del dott. Samuele Giani; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Centro servizi associativi società cooperativa» con sede in Pistoia (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile; Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Samuele Giani (codice fiscale GNI- SML72D05H980O) nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 5 aprile 1972, e domiciliato in Pistoia, via Lando Landucci n. 33. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 19A01209 Roma, 31 gennaio 2019 p. Il direttore generale: SCARPONI DECRETO 31 gennaio Scioglimento della «Cooperativa Terrafino società cooperativa agricola», in Empoli e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Uecoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l estrazione a sorte del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore nell ambito della terna segnalata, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l individuazione del nominativo del dott. Luca Belleggi;

9 Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Cooperativa Terrafino società cooperativa agricola» con sede in Empoli (FI) (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLL- LCU79B23F499A) nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, e domiciliato in Firenze, viale Gramsci n. 15. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 31 gennaio A01213 DECRETO 1 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Automatic stop società cooperativa», in Bella e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze della mancata revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Uecoop, relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l estrazione a sorte del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore nell ambito della terna segnalata, ai sensi dell art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Sorvillo; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Automatic stop società cooperativa» con sede in Bella (Potenza), codice fiscale , è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il 13 febbraio 1986, codice fiscale SRVGPP86B13B963B, domiciliato in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei, 5. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 1 febbraio A01201 p. Il direttore generale: SCARPONI

10 DECRETO 6 febbraio Scioglimento della «Cometa 2000 soc. coop. di solidarietà sociale a r.l.», in Anguillara Sabazia e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Cometa 2000 soc. coop. di solidarietà sociale a r. l.» con sede in Anguillara Sabazia (Roma) (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Raul Carosi, nato a Roma il 29 aprile 1983 (codice fiscale CRSRLA83D29H501X), ivi domiciliato in via Quintilio Varo n Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01203 DECRETO 6 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Finlega società cooperativa in liquidazione», in Olevano Romano e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile;

11 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Considerato che, come emerge dal verbale di ispezione, la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in quanto esercita un attività estranea alla sua natura; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Viste le controdeduzioni inviate dalle società in data 10 aprile 2018 con la quale comunicava, tra l altro, che la cooperativa aveva deliberato in data 6 aprile 2018 lo scioglimento volontario; Considerato che l Amministrazione ha risposto in data 2 luglio 2018 di aver acquisito agli atti la nota citata, comunicando alla cooperativa che avrebbe acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative ai sensi della normativa vigente; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Finlega società cooperativa in liquidazione» con sede in Olevano Romano (Roma) (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Pierluigi Navarro, nato a Roma il 4 agosto 1975 (codice fiscale NVRPLG75M04H501N), e ivi domiciliato in via Famagosta n. 2. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01204 DECRETO 6 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell art septiesdecies del codice civile nei confronti della «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata»; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l adozione del provvedimento di cui all art septiesdecies del codice civile, ma con la nomina del commissario liquidatore; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento;

12 Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 (codice fiscale STRMRC65M10H501R), e ivi domiciliato in via Gregorio VII n Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01206 DECRETO 6 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Montecarlo società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore;

13 Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Montecarlo società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Luisa Melara, nata a Taurianova (RC) il 18 ottobre 1970 (codice fiscale MLRLSU70R58L063Y), domiciliata in Roma, via Vigliena n. 10. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 19A01207 Roma, 6 febbraio 2019 p. Il direttore generale: SCARPONI DECRETO 6 febbraio Scioglimento della «Cooperativa sociale La girandola onlus», in Velletri e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

14 prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Cooperativa sociale La girandola onlus» con sede in Velletri (RM) (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTNZ58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01208 DECRETO 6 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Din service società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Din service società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (FG) il 15 ottobre 1964 (codice fiscale GLSMR- T64R15I158U), domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli, n. 1.

15 Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01210 DECRETO 6 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Scioglimento della «Santovetti società cooperativa edilizia a r.l.», in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Santovetti società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Grottaferrata (RM), (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTNZ58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01211 p. Il direttore generale: SCARPONI

16 DECRETO 6 febbraio Scioglimento della «Consorzio Co.Ed.Ab. Lazio società cooperativa edilizia», in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies del codice civile; Visto l art. 1 legge n. 400/1975 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che è stato assolto l obbligo di cui all art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell avvio del procedimento; Considerato che la comunicazione di avvio dell istruttoria, inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, in quanto l ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che pertanto la cooperativa risulta irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi; Tenuto conto che l ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all adozione del provvedimento di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all assunzione dell incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli terdecies, sexiesdecies, septiesdecies, secondo comma e octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta: Art. 1. La «Consorzio Co.Ed.Ab. Lazio società cooperativa edilizia» con sede in Grottaferrata (RM), (codice fiscale ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies del codice civile. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTN- Z58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 febbraio A01212 DECRETO 8 febbraio p. Il direttore generale: SCARPONI Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580; Visti, in particolare, l art. 11, comma 1, l art. 14, comma 1 e l art. 18, comma 1, del citato decreto del Presiden-

17 te della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 10 luglio 2018, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico; Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti; Considerata, inoltre, la necessità, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio, di aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), nonché alcuni codici relativi ad uffici di registrazione dell Agenzia delle entrate (tabella CUR) ; Considerata, altresì, la necessità di introdurre un nuovo codice («socio cnt terzi art ter DLGS ») nella tabella TQP («Tabella tipi proprietà») per consentire l indicazione degli intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione di quote di società in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all offerta tramite portale, ai sensi dell art ter, comma 2-bis, lettera «a», del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Considerata, ancora, la necessità di introdurre alcuni adeguamenti al modulo B, ed in particolare al riquadro denominato «Deposito per l albo cooperative», con l inserimento di nuovi campi; Ritenuto opportuno, con l occasione, per motivi di chiarezza, eliminare il codice «Commissario giudiziario» dalle tabelle CAM («Tabella cariche e qualifiche») e ORG («Tabella organi sociali e cariche»), fermo restando, in dette tabelle, il codice «Commissario giudiziale»; Sentito il parere favorevole dell Unione nazionale delle camere di commercio; Decreta: Art Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 10 luglio 2018, elencate nell allegato A al presente decreto. 2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 1 marzo 2019, salvo per quanto riguarda le modifiche al modulo B, che acquisiscono invece efficacia dal 1 aprile A partire dal 1 ottobre 2019 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e del nuovo modulo B, quali risultanti agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione, Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero. Roma, 8 febbraio 2019 Il direttore generale: FIORENTINO

18 ALLEGATO A

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