PATTO DI INTEGRITA' TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E L'OPERATORE ECONOMICO:
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1 Modulo C AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AL FINE DI OTTENERE LA MIGLIORE OFFERTALA FORNITURA DI CHIP OMMIC FINALIZZATA ALLE ATTIVITA DI SVILUPPO DI UN FRONT END RF IN GA NELL AMBITO DEL PROGETTO PRIN 2015 (2015CPC2MA) CODICE CIG AF5 CUP E82F N PATTO DI INTEGRITA' TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRONICA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E L'OPERATORE ECONOMICO: Denominazione: Sede Legale: Via/Corso/P.zza: n. Codice Fiscale: Partita I.V.A.: Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: n. Rappresentata dal (Sig./Dott.): Nato a: il In qualità di munito dei relativi poteri Premesso _ che per "Patto di integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; _ che con l'inserimento del "Patto di integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; _ che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, all art.1, comma 17, ha stabilito che Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara ; _ il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell 11 settembre 2013 dall Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedeva, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione elencate al Capitolo 3, che Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto
2 di integrità da luogo all esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. _ che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (integrato con il Programma per la Trasparenza ed integrità) adottato dall Ateneo di Tor Vergata, tra le misure di prevenzione della corruzione, prevedeva l utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l affidamento di commesse; _ che il Consiglio di Amministrazione dell Università, con deliberazione del 24 ottobre 2017, ha approvato lo schema tipo di Patto di integrità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all offerta da ciascun partecipante alla gara; _ che l'università in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del "Patto di Integrità" sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto; Visti _ la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ; _ il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC ex CIVIT) con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; _ il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; _ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; _ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (integrato con il Programma della Trasparenza e Integrità) (aggiornamento del PTPC ) dell Università degli Studi di Roma Tor Vergata ; _ il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; _ il Codice di comportamento dei dipendenti dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" emanato con D.R. n in data 30 luglio 2014; si conviene quanto segue. Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'operatore economico nell'ambito della procedura in oggetto. 2. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'università e di tutti i potenziali contraenti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine
3 di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della stazione appaltante. 3. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto di affidamento quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. L'aggiudicatario assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti. 4. Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'operatore economico e, in caso di concorrente costituito da R.T.I. o da Consorzio non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno, in seguito, il predetto R.T.I. o Consorzio. La mancata consegna e/o sottoscrizione di tale documento comporterà, in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'esclusione dalla gara. Articolo 2 - Obblighi dell Università 1. Le unità di personale dell Università, impiegate ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nella gestione del relativo contratto, sono rese edotte del contenuto del presente Patto di integrità, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" emanato con D.R. n in data 30 luglio Nessuna sanzione potrà essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o soggetti che collaborano con l Università. 3. L'Università si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a vigilare affinché i propri dipendenti non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto. 4. Durante la procedura in oggetto, l'università si impegna a trattare tutti gli offerenti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun offerente informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto. L'Università si impegna a pubblicare sul sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti la gara, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Articolo 3 - Obblighi dell'operatore economico 1. L'Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto. 2. L'Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'università. 3. L'Operatore economico dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o
4 gestione del contratto. 4. L'Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e ad informare tempestivamente l'università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell'università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all'art. 4, comma 1 del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto. 5. L'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'università ed a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria in merito a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di terzi. 6. L'Operatore economico dichiara, inoltre, che non si è accordato e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. 7. L'Operatore economico sarà ritenuto responsabile nei confronti dell'università del comportamento delle ditte ad esso collegate. 8. L'Operatore economico si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati e a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara. 9. L'Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell'università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'università. L'Operatore economico è consapevole e accetta che, ai fini della completa conoscenza del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'università, l'università ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del medesimo D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Disposizioni generali Atti generali Codice disciplinare e codice di condotta". L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dei predetti "Codici" ai propri collaboratori. 10. L'Operatore economico dichiara, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs.vo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'università, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti,
5 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento. Sussiste inoltre per l'operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l'università per i successivi tre anni. 11. L'operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione dell'offerta all'università: - eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell'università, ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012; - eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale dell'università coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti. Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità L'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'università all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto, nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: esclusione del concorrente dalla procedura di gara; escussione della cauzione provvisoria; risoluzione del contratto; risoluzione espressa ai sensi dell'art del c.c., nei seguenti casi: a) inadempimento da parte dell'operatore economico dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto; b) misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.. L'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'università è subordinato alla previa intesa con l'autorità Nazionale Anticorruzione; - escussione della cauzione definitiva; - responsabilità per danno arrecato all'università (anche di immagine) nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; -esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall'università per 3 anni; - segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
6 Articolo 5 - Efficacia del Patto di integrità Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento. Articolo 6 - Pubblicità del Patto di integrità Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito dell'università nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Disposizioni generali Atti generali Codice disciplinare e codice di condotta". Articolo 7 - Autorità competente in caso di controversie Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra l'università e gli Operatori economici sarà risolta dal Foro di Roma. Luogo e data Luogo e data PER IL DIPARTIMENTO DI PER L'IMPRESA (Timbro e firma) INGEGNERIA ELETTRONICA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA F.to Prof. Ernesto Limiti
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