DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Aggiornato al 26/03/2019
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1 Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria Iscrizione Albo Covip N.170 DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Aggiornato al 26/03/2019
2 SEZIONE I: NORME GENERALI Articolo 1. Oggetto 1. Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto di Previdenza Cooperativa dall articolo 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Articolo 2. Condizioni per ottenere l Anticipazione 1. L Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; d) per ulteriori esigenze dell aderente. 2. L Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. 3. L Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) può essere richiesta se l aderente ha maturato un periodo di iscrizione pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo degli 8 anni sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. 4. Le Anticipazioni possono essere concesse in ogni caso anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione. Articolo 3. Importo dell Anticipazione 1. L importo massimo dell Anticipazione è stabilito come segue: 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art L erogazione dell Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle anticipazioni si rinvia al Documento sul regime fiscale disponibile sul sito del Fondo. L anticipazione non può in ogni caso superare la spesa documentata ed effettivamente sostenuta. Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione 1. L Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista. 2. Il disinvestimento della posizione individuale a seguito delle richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro il giorno 20 di ciascun mese, viene effettuato sulla base del valore quota della fine del medesimo mese. Le richieste pervenute al Fondo oltre il predetto termine sono liquidate sulla base del valore di quota del mese successivo. Presupposto del rispetto della tempistica di disinvestimento sopra descritta è la completezza e regolarità delle richieste di anticipazione. 1
3 3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all erogazione dell Anticipazione indicativamente entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione. In assenza di riscontro decorsi 90 giorni la richiesta si intende rigettata. 4. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l Anticipazione. SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero da Istituti o Cliniche accreditati. L Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. 2. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all aderente beneficiario della prestazione. 3. L Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall effettuazione della spesa ovvero dalla conclusione del ciclo di terapie o interventi. 4. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata: certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o del medico di famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o di Istituti o Cliniche accreditati del carattere straordinario della terapia o dell intervento; copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale; certificato di stato di famiglia o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela (qualora le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli); fotocopia del documento d identità in corso di validità dell iscritto; il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea previsione di spesa, può corrispondere all aderente le somme necessarie prima della terapia o dell intervento. 5. L attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l intervento. 6. L aderente che abbia presentato copia del preventivo di spesa si impegna ad inviare la relativa copia della fattura ed a restituire la differenza nel caso in cui la fattura risulti inferiore al preventivo. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta ferme le conseguenze indicate al successivo art
4 Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli 1. L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione e relative pertinenze che siano acquistate contestualmente, anche qualora sia ubicata all estero; è altresì concessa anche quando l acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest ultimo di disporre del relativo importo. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all acquisto, purché debitamente documentate. 2. Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali. A tal fine, oltre alla documentazione di cui al comma 6, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell aderente o del beneficiario dell acquisto i seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza presso l immobile oggetto di acquisto; dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l immobile da acquistare e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito; fotocopia del documento d identità in corso di validità dell iscritto. 3. In caso di acquisto della prima casa per i figli, deve essere prodotto anche lo stato di famiglia ovvero altro documento attestante il rapporto di parentela con l aderente. 4. In caso di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa in favore di un figlio minore di età, deve essere allegata anche l autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ. 5. Ai fini dell erogazione dell Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie: acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. 6. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente: In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all atto della sottoscrizione. In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell atto pubblico di assegnazione dell alloggio. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori. 7. L Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché 3
5 l autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. 8. Le comunicazioni con cui l aderente dichiari di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi rispondenza nell effettiva intestazione dell immobile in capo all aderente stesso o ai propri figli. 9. È inoltre ammissibile l erogazione dell anticipazione anche nelle specifiche ipotesi di seguito elencate: acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell intero immobile, a condizione che la quota dell immobile costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell aderente o dei suoi figli; acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l immobile costituisca prima casa di abitazione dell acquirente o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata; acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che l acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata. 10. L Anticipazione non può essere richiesta: da parte dell aderente che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie, sul presupposto che l assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario né sottrae il diritto di godimento in via definitiva; in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell aderente; per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell aderente, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione). 11. L Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell acquisto o dall assegnazione dell alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio. Articolo 7. Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione. 1. L Anticipazione è riconosciuta all aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell aderente o dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l immobile non sia di proprietà dell aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l immobile sia destinato ad abitazione principale dell aderente (o dei suoi figli). Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale, incluso l immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta. 3. L Anticipazione è concessa per i seguenti interventi: a) di manutenzione ordinaria; b) di manutenzione straordinaria; c) di restauro e di risanamento conservativo; d) di ristrutturazione edilizia. 4
6 4. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri accessori sostenuti per: progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi; acquisto dei materiali; oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per permessi, autorizzazioni e denunce di inizio lavori; relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi. 5. Ai fini dell accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell aderente i seguenti documenti: idonea documentazione attestante la proprietà dell immobile da ristrutturare; se gli interventi riguardano parti comuni dell immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari; in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela; fotocopia del documento d identità in corso di validità. 6. L Anticipazione sarà erogata anche prima dell inizio dei lavori e dell effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione, in conformità al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari; copia dei preventivi di spesa. o In caso di erogazione dell Anticipazione prima dell inizio dei lavori e dell effettuazione dei relativi pagamenti, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento; o delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; o comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all Azienda Sanitaria Locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. 7. Il Fondo provvederà a sollecitare gli aderenti che non hanno inviato la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta che dovrà essere inviata al fondo non appena disponibile. 8. L Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei 18 mesi antecedenti la data della richiesta. Articolo 8. Ulteriori esigenze dell aderente 1. L Anticipazione è inoltre concessa all aderente per ulteriori sue esigenze, decorsi otto anni dall iscrizione al sistema di previdenza complementare e per un importo non superiore al 30%. 2. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa, salvo liberatoria della finanziaria nell eventualità in cui la posizione sia stata ceduta in garanzia a fronte di prestiti con cessione del quinto dello stipendio. È necessario produrre copia del documento di identità. 5
7 Articolo 8-bis. Anticipazioni richieste da iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici di agosto e ottobre NORMA TRANSITORIA. 1. A norma dell articolo 48, comma 13-bis, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 (GU n. 294 del 17/12/2016) e s.m.i., le domande di anticipazione, di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Documento, avanzate da aderenti residenti, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nei Comuni del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente documento, sono accolte a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare. 2. La deroga ha durata triennale e si applica alle domande pervenute al fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto Le richieste di anticipazione degli iscritti che intendano usufruire delle previsioni del D.L. n. 189/2016, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione elencata ai precedenti articoli 6, 7 e 8, dal certificato di residenza storico ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa la residenza, alla data degli eventi sismici, in uno dei Comuni indicati nel D.L. n. 189/2016 e successive modifiche. Se la residenza si trova nei comuni di Teramo, Rieti, Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano e Spoleto è necessario inoltre inviare copia della dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, trasmessa all Agenzia delle Entrate e all Inps competenti per territorio. Per gli aderenti residenti alla data del 24 agosto 2016 o alle date degli eventi sismici successivi in comuni diversi da quelli indicati nell allegato di seguito riportato (corrispondente agli allegati 1, 2 e 2 bis al DL 189/2016) ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria), occorre dare prova mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto Articolo 9. Limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità. 3. Le Anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. 4. Le altre tipologie di Anticipazione non sono assoggettate ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Articolo 10. Reiterabilità delle richieste 5. L Anticipazione può essere richiesta dall aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti individuati all art.3 del presente Regolamento e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito del 75%. 6. L Anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d) può essere richiesta anche più di una volta e comunque per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (per ulteriori approfondimenti si rinvia agli Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011 in tema di anticipazioni) Articolo 11 Anticipazioni non giustificate 1. Qualora le anticipazioni siano state erogate sulla base di documentazione preliminare (es. preventivi di spesa, contratto preliminare) l aderente ha l obbligo di presentare al fondo la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute non appena disponibili. 6
8 2. Il fondo sollecita l iscritto inadempiente per l invio della documentazione giustificativa 3. Le richieste di anticipazione avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sono, di norma, rigettate, fatte salve le situazioni di oggettiva e dichiarata impossibilità di adempiere ovvero in caso di restituzione degli importi indebitamente ottenuti Articolo 12. Reintegro delle anticipazioni. 1. Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. 2. È possibile versare contributi reintegratori tramite bonifico con causale Cognome-Nome-codice fiscale dell associato-reintegro anticipazioni utilizzando l apposito modulo disponibile sul sito del Fondo. 7
9 Allegato Comuni interessati dal sisma del 2016 e 2017 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 REGIONE ABRUZZO. 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; REGIONE LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); REGIONE MARCHE. 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); REGIONE UMBRIA. 69. Spoleto (PG). Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 REGIONE ABRUZZO: 1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4.Farindola (PE); 5 Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7.Isola del Gran Sasso (TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE). 8
(Art. 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016)
Allegato AQ CAMPOTOSTO 25.233,70 2 AQ CAPITIGNANO 8.074,67 3 AQ MONTEREALE 2.586,84 4 TE CORTINO 39.452,33 5 TE CROGNALETO 9.525,5 6 TE MONTORIO AL VOMANO 246.20,86 7 TE ROCCA SANTA MARIA 2.797,45 8 TE
(Artt. 1 e 48, comma 16, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016) Comuni indicati nell'allegato 1
Sezione 1 Allegato A) Comuni indicati nell'allegato 1 1 AQ CAMPOTOSTO 52.710,00 2 AQ CAPITIGNANO 42.331,00 3 AQ MONTEREALE 139.953,00 4 TE ROCCA SANTA MARIA 16.307,00 5 TE VALLE CASTELLANA 41.124,00 6
Presidenza del Consiglio dei Ministri IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Allegato F Ripartizione dei 3.803.400,00 tra i 140 comuni per studi di MS3 REGIONE PVCM11_N COMUNE FINANZIAMENTO AI COMUNI TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO (art.4, comma1) 1 ABRUZZO 66008 Barete 22.500,00 b) 2
Marche. Arquata del Tronto (AP) CAP (*) Acquasanta Terme (AP) CAP (*) Amandola (FM) CAP (*) Comunanza (AP) CAP (**)
INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA INTERESSATO LE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24 AGOSTO, IL 26 E 30 OTTOBRE 2016 LEGGE N. 229 DEL
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