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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 NOTA PUNTO "A" Origine: Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti Consiglio n. doc. prec.: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Oggetto: Approccio comune concernente la condivisione di informazioni classificate UE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue 1. Un approccio comune concernente la condivisione di ICUE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue è stato elaborato congiuntamente dalle direzioni/servizi di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) quale concetto trilaterale in modo da assicurare quanto più possibile una prassi unificata al riguardo, ai sensi dell'articolo 12 della decisione sulle norme di sicurezza del Consiglio L'approccio comune fissa le condizioni alle quali le ICUE possono essere condivise nell'ambito dell'ue (ad eccezione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, rispetto ai quali si applicano intese specifiche). Esso garantisce che alle ICUE sia data una protezione adeguata al loro livello di classificazione e conforme ai principi fondamentali e alle norme minime equivalenti a quelli stabiliti dalle norme di sicurezza rispettivamente del Consiglio, della Commissione Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del , pag. 1). Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del , pag. 53). 6074/17 gro/cap/lui/s 1

2 e del SEAE 3. Inoltre, l'elenco delle entità tra cui possono essere condivise ICUE sulla base dell'approccio in questione figura nell'allegato dell'approccio comune. Il catalogo è aperto e può essere ampliato ogniqualvolta insorga una necessità a lungo termine di condividere ICUE con un'altra istituzione, un altro organo o un altro organismo dell'ue. 3. L'approccio comune delinea tutti i necessari provvedimenti che il Consiglio, la Commissione europea e l'alto rappresentante/seae devono prendere per condividere ICUE con altre entità dell'ue. 4. Il 2 dicembre 2015 il Coreper ha approvato l'approccio comune concernente la condivisione di ICUE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue (cfr. allegato). Il Coreper ha inoltre approvato le lettere da inviare all'alto rappresentante e al presidente della Commissione europea per chiedere il loro accordo sull'approccio comune (12940/1/15). 5. Il 20 giugno 2016 la Commissione europea ha risposto esprimendosi a favore del testo dell'approccio comune concernente la condivisione di ICUE (10746/16). Una risposta simile è stata ricevuta dal SEAE (cfr /16). 6. Le succitate risposte positive della Commissione europea e del SEAE alle lettere, insieme alla successiva approvazione del testo da parte del Consiglio, costituiranno l'accordo formale sull'approccio comune concernente la condivisione di ICUE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue. 7. Si invita pertanto il Consiglio ad approvare l'approccio comune concernente la condivisione di ICUE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue che figura nell'allegato. 3 GU C 190 del , pag /17 gro/cap/lui/s 2

3 Approccio comune concernente la condivisione di informazioni classificate UE tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'ue ALLEGATO 1. Per sviluppare le attività in tutti i settori che richiedono il trattamento di informazioni classificate, il Consiglio, la Commissione europea (CE) e l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR)/servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) hanno posto in essere un sistema di sicurezza globale per la protezione delle informazioni classificate, che si applica anche al Consiglio europeo. Le norme stabilite da ciascuna di queste entità sono basate su norme equivalenti e creano uno spazio di sicurezza unico per la protezione di informazioni classificate. Ciò è stato confermato da ultimo dalla dichiarazione del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla protezione e il trattamento delle informazioni classificate, iscritta a verbale del Consiglio 4. Numerosi documenti classificati sono già condivisi tra il Consiglio, la Commissione e il SEAE. 2. Anche il Parlamento europeo (PE) ha adottato le proprie norme di sicurezza e preso i necessari provvedimenti interni per applicarle. Per il carattere specifico che dà al PE la sua qualità di colegislatore, è stato concluso un accordo interistituzionale (AII) tra il PE e il Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune 5, su cui il Consiglio ha adottato disposizioni di attuazione 6. È inoltre in vigore l'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il PE e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa 7. Inoltre l'allegato II dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea 8 disciplina la trasmissione al PE di informazioni riservate da parte della Commissione. Pertanto la base per la condivisione di ICUE con il PE è descritta nei suddetti accordi e disposizioni Cfr. doc /13 ADD 1. GU C 95 dell' , pag. 1. Cfr. doc /12. GU C 298 del , pag. 1. È in fase di negoziazione un accordo tra il PE, il Consiglio e l'alto rappresentante relativo alla trasmissione al PE e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate nel settore della PESC. GU L 304 del , pag /17 gro/cap/lui/s 3

4 3. Le informazioni classificate UE devono essere condivise anche con varie altre istituzioni, organi e organismi dell'ue, diversi dal PE e dalla Corte di giustizia 9, nel quadro del processo decisionale o attuativo. Il Consiglio 10, la Commissione e l'ar/seae (le controparti) hanno di conseguenza stabilito un approccio comune concernente la condivisione di informazioni classificate UE con altre istituzioni, organi e organismi dell'ue in modo da assicurare quanto più possibile una prassi unificata al riguardo. 4. Nell'allegato dell'approccio comune figura l'elenco delle entità con cui possono essere condivise ICUE sulla base dell'approccio comune in questione. Tali entità soddisfano i requisiti di cui al punto 7, lettera c). Il catalogo è aperto e può essere ampliato ogniqualvolta insorga una necessità a lungo termine di condividere ICUE con un'altra istituzione, un altro organo o organismo dell'ue. 5. L'approccio comune non riguarda le operazioni civili o militari PSDC dove è necessario l'accesso a informazioni classificate. La comunicazione di ICUE prodotte ai fini di un'operazione specifica continua ad essere autorizzata dalle decisioni del Consiglio dati il carattere individuale delle operazioni e il fatto che le operazioni PSDC implicano spesso la partecipazione di Stati terzi o organizzazioni internazionali. 6. L'approccio comune garantisce che alle ICUE sia data una protezione adeguata al loro livello di classificazione e conforme ai principi fondamentali e alle norme minime equivalenti a quelli stabiliti rispettivamente dalle norme di sicurezza del Consiglio 11, dalle norme di sicurezza della Commissione 12 e dalle norme di sicurezza del SEAE La Corte di giustizia, data la sua diversa natura, non è contemplata dal presente approccio comune. Le norme di sicurezza del Tribunale sono state adottate il 14 settembre 2016 e le norme di sicurezza della Corte di giustizia il 20 settembre Entrambe sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'ue: GU L 355 del , pag. 5 e GU L 355 del , pag. 18. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento interno del Consiglio europeo, le norme di sicurezza del Consiglio si applicano con gli opportuni adattamenti al Consiglio europeo. Pertanto il presente approccio comune è esteso al Consiglio europeo tramite il Consiglio, tenendo anche presente che l'sgc assiste entrambe le istituzioni. GU L 274 del , pag. 1. GU L 72 del , pag. 53. GU C 190 del , pag /17 gro/cap/lui/s 4

5 7. Come regola generale, le ICUE possono essere condivise con istituzioni, organi e organismi dell'ue a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: a) esiste una necessità motivata di condividere ICUE con l'entità in questione; b) l'originatore dà il suo consenso alla condivisione delle ICUE; c) in conformità dell'atto costitutivo dell'entità dell'ue o di un altro quadro giuridico, l'entità in questione applica i principi di base e le norme minime equivalenti alle norme di sicurezza del Consiglio, della Commissione o del SEAE; d) l'entità dell'ue ha effettivamente posto in essere le sue norme di sicurezza interne per la protezione delle informazioni classificate nonché misure fisiche e procedurali che una visita di valutazione ha stabilito essere equivalenti a quelle del Consiglio, della Commissione o del SEAE. 8. Ogniqualvolta almeno una controparte preveda di condividere ICUE con un'entità dell'ue oltre un caso eccezionale ad hoc, ne sono informate le altre controparti e sono prese disposizioni per organizzare una visita di valutazione congiunta cui partecipano tutte e tre le controparti volta ad accertare l'efficacia delle misure attuate per la protezione delle ICUE. Le controparti decideranno congiuntamente chi guiderà la visita. 9. Quando una controparte ha concluso un'intesa amministrativa con l'entità in questione o ha ispezionato tale entità, si esaminerà se sia necessaria un'ulteriore visita di valutazione o se sia possibile basarsi sui risultati di una relazione di ispezione riguardo alle misure attuate dall'entità in questione per la protezione delle ICUE. 10. Dopo una visita di valutazione all'entità dell'ue in questione si elabora una relazione e la si condivide tra le tre controparti. Ciascuna controparte prende i necessari provvedimenti interni concernenti la relazione. Le controparti si coordinano per valutare l'equivalenza della protezione delle informazioni classificate al fine di raggiungere quanto più possibile un approccio uniforme prima di prendere le rispettive decisioni di condividere ICUE. 6074/17 gro/cap/lui/s 5

6 11. Il livello delle ICUE condivise dipenderà dalla necessità e dal grado di fiducia che può essere accordato all'organo o organismo dell'ue risultante dal livello di sicurezza delle ICUE attribuitogli dopo aver eseguito tutti i controlli sopraelencati (ad esempio le restrizioni concernenti il trattamento materiale e/o elettronico delle ICUE dipenderà dal mezzo di trasmissione). 12. Dopo l'adozione delle rispettive decisioni sulla condivisione di ICUE con un'altra entità dell'ue, dovrebbero essere convenute, se possibile, le necessarie modalità/intese con tale entità. I funzionari competenti delle controparti informano l'autorità competente dell'istituzione, organo o organismo dell'ue in questione dell'avvio della condivisione di ICUE in base a tali modalità/intese. 6074/17 gro/cap/lui/s 6

7 ALLEGATO dell'approccio comune Elenco delle entità (diverse dal Consiglio europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE) 14 con cui possono essere condivise ICUE sulla base dell'approccio comune L'elenco non è esaustivo. Il catalogo può essere ampliato ogniqualvolta insorga una necessità a lungo termine di condividere ICUE con un'altra istituzione, un altro organo o organismo dell'ue. I. Altre istituzioni dell'ue 1. Corte dei Conti (CC) II. Organismi decentrati dell'ue 1. Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-lisa) 2. Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex) 3. Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 4. Agenzia del GNSS europeo (GSA) 5. Agenzia dell'unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) III. Organismi istituiti ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE 1. Centro satellitare dell'unione europea (SatCen) 2. Agenzia europea per la difesa (AED) IV. Organi dell'ue 1. Ufficio europeo di polizia (Europol) 2. Unità di cooperazione giudiziaria dell'unione europea (Eurojust) 14 Riguardo al Parlamento europeo, cfr. punto 2 dell'approccio comune e, riguardo alla Corte di giustizia, cfr. punto 3 e relativa nota in calce. 6074/17 gro/cap/lui/s 7

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