IL PRESIDENTE. Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
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1 DEC. 16/D.P./2009 Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni riunite come modificato con deliberazione del Consiglio di presidenza del 19 giugno 2008, pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 153 del 2 luglio 2008; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/97 del 13 giugno 1997, pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997, con la quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli; Visto l'art. 1, comma 4, del menzionato regolamento, che demanda al Presidente della Corte l'ordinamento del seminario; Visto il decreto del Presidente della Corte n. 13/DP/200I che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del seminario permanente sui controlli; Ritenuto di dover modificare l'ordinamento del seminario perché sia più funzionale agli ulteriori compiti demandati alla Corte dall'ordinamento; Preso atto delle indicazioni formulate dal Consiglio di presidenza nella seduta del 20 maggio 2009 DECRETA Art. 1 Compiti I. Il seminario di formazione permanente cura la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati, dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo. La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
2 Provvede altresì a fornire i referendari di nuova nomina di un'adeguata provvista di conoscenze tecniche e pratiche per poter svolgere al meglio e da subito funzioni di controllo tanto nelle sezioni centrali quanto nelle sezioni regionali. Assume opportune iniziative per favorire la conoscenza delle problemariche inerenti air appartenenza dell'italia alla Comunità europea. Svolge attività di supporto conoscitivo alle strutture centrali e periferiche della Corte attraverso l'indicazione di criticità o aree problematiche, con l'analisi o la elaborazione di proposte per il loro superamento. Cura la formazione continua dei magistrati per Io svolgimento di funzioni della Corte diverse da quelle dell'arca di appartenenza al fine di favorire al massimo l'osmosi tra l'area della giurisdizione e quella del controllo. 2. Il seminario inoltre, limitatamente alle finalità di cui al comma 1, può: a) organizzare e promuovere conferenze, convegni ed altre iniziative culturali; b) favorire, d'intesa con l'ufficio relazioni internazionali e comunitarie, scambi di informazioni e di esperienze con le istituzioni superiori di controllo di altri paesi; c) curare studi, ricerche e pubblicazioni in materia di controllo intemo ed esterno sulle pubbliche amministrazioni; d) partecipare e contribuire alle iniziative che, in materia di controlli, sono attuate da altre amministrazioni, enti o organismi italiani e stranieri, anche mediante l'organizzazione di stages. 3. Agli atti inerenti la gestione operativa del seminario è assicurata piena pubblicità, anche con modalità di accesso in forma telematica. La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
3 Art. 2 Indirizzi generali di attiviti 1. TI Consiglio di presidenza definisce, all'inizio di ogni anno, gli indirizzi generali dell'attività del seminario, indicando gli obiettivi strategici da perseguire e i settori di attività meritevoli di particolare considerazione da parte del programma annuale di cui all'art Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio di presidenza esamina la relazione sull'attività svolta presentata dal consiglio del seminario e adotta, al termine della discussione, una apposita deliberazione segretario generale provvede all'opportuno coordinamento degli aspetti della formazione in sede di contrattazione collettiva. Art. 3 Organi del seminario 1. Sono organi del seminario: a) il consiglio del seminario; b) il direttore; c) il comitato scientifico. Art. 4 Il consiglio del seminario I. Il consiglio del seminario è composto dal segretario generale o, per sua delega, --egretario generale, dal direttore del seminario e da nove membri così dal Presidente della Corte; La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
4 a) un magistrato della sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato; b) due componenti del Consiglio di presidenza, di cui un magistrato e un componente laico; c) un magistrato delle sezioni riunite in sede di controllo; d) un magistrato delle sezioni riunite in sede giurisdizionale; e) un magistrato delle sezioni regionali di controllo; 0 un magistrato delle sezioni regionali giurisdizionali; g) un magistrato delia sezione delle autonomie; h) un magistrato della sezione del controllo sugli enti. 2. Il consiglio è nominato dal Presidente della Corte, dura in carica due anni ed elegge al proprio intemo il presidente, con il compito di organizzare e presiedere i lavori del collegio. I componenti che al momento della scadenza soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono essere confermati. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 3. Alle riunioni del consiglio assiste, con compiti di segretario, il dirìgente di cui all'art. 7, comma 2, o un funzionario da lui delegato. 4. Il Presidente della Corte interviene alle riunioni del consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e presiede le riunioni alle quali partecipa. 5. La durata in carica dei componenti del consiglio è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui al comma 1. La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
5 Art. 5 Attribuzioni del consiglio del seminario e programma annuale di attività 1. Il consiglio del seminario, in conformità agli indirizzi generali formulati dal Consiglio di presidenza e valutati specificamente la relazione presentata dal direttore ai sensi dell'art. 7, i suggerimenti del comitato scientifico e le esigenze rappresentate da sezioni e uffici, approva il programma annuale di attività. 2. Il programma annuale individua, per l'esercizio successivo, le tipologie e gli ambiti degli interventi formativi e le altre iniziative finalizzate alte attività di documentazione, di diffusione e di approfondimento delle esperienze in materia di controlli e di giurisdizione, definendo le risorse necessarie. 3. Il consiglio del seminario, inoltre, a) delibera le iniziative di ricerca o di formazione non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti; b) formula proposte al Consiglio di presidenza ai fini degli indirizzi generali di cui all'art. 2; c) determina, su proposta del direttore il fabbisogno complessivo di personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2. Art. 6 Il direttore 1. Il seminario è diretto da un magistrato della Corte. La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
6 2. Il direttore, la cui carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio di presidenza, è nominato, con il suo consenso, dal Presidente della Corte ed esercita i suoi compiti in posizione aggiuntiva ferme restando le funzioni ad esso assegnate dal Consiglio di presidenza. Il direttore dura in carica due anni e può, con decreto motivato del Presidente, essere confermato solo per un altro anno, quando ricorrono particolari ragioni di opportunità. Al termine dell'incarico il direttore può trasmettere al Consiglio di presidenza un rapporto, per il tramite del Presidente che può corredarlo di proprie osservazioni, relativo all'attività svolta al fine di una eventuale e successiva valutazione, da parte del Consiglio di presidenza, della propria complessiva professionalità. Art. 7 Attribuzioni del direttore 1. Il direttore e responsabile della attuazione del programma annuale e assume, a tal fine, tutte le decisioni non espressamente riservate ad altri organi della Corte. In particolare: a) coordina le attività del seminario e presenta la relazione sui risultati raggiunti ai sensi dell'art. 5, comma 1; b) cura i rapporti con le sedi e le istituzioni di cui all'art. 1, commi I e 2; c) attribuisce, sentito il comitato scientifico, gli incarichi di insegnamento; d) propone al consiglio del seminario le iniziative di ricerca o di formazione non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti. La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
7 2. Il direttore si avvale di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente, alla quale è assegnato dal Segretario generale un congruo numero di funzionari e impiegati. Art. 8 Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico, oltre a quanto disposto dal precedente art. 5, comma 1, svolge funzioni di consulenza su richiesta del consiglio del seminario e del direttore. 2. Il comitato scientifico è composto da S membri, scelti preferibilmente tra professori universitari o esperti di riconosciuta esperienza in materia di controlli di gestione, nominati dal Presidente, e cessa dalle funzioni contemporaneamente al direttore. Art. 9 Spese di funzionamento 1. II seminario costituisce centro autonomo di spesa nell'ambito del C.R.A., Segretariato generale. Il dirigente del seminario adotta gli atti relativi ai profili finanziari conseguenti alla gestione delle attività del seminario, secondo quanto previsto dall'art. 11 del regolamento di autonomia finanziaria, approvato con deliberazione delle sezioni riunite del 14 dicembre Al funzionamento del seminario si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base n. 1 del bilancio della Corte, comprensiva in ogni caso delle risorse destinate alta formazione dei magistrati, dei dirigenti e del La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
8 personale tecnico-amministrativo. Ad un distinto capitolo di entrata affluiscono gli eventuali proventi delle attività svolte e i contributi di altri enti e organismi. Art. 10 Disposizioni finali Il presente decreto sostituisce integralmente tutte le precedenti disposizioni concementi la disciplina organizzativa del Seminario. Roma, - 5 GIU Tullio Lazzaro documento firmato - Servizio del bilancio - Visto e registrato al n. 889 Roma 10 GIU: 2009 Il Dirigente Generale Danilo Girotti documento firmato La versione originale del documento è depositata presso la segreteria della
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