PROMETEO S.p.a. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROMETEO S.p.a. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"

Transcript

1 PRIMA EMISSIONE Pag. 1 di 1 PROMETEO S.p.a. Via Adriatica, n. 2 S.S: Km OSIMO ( AN ) Versione dicembre 2015 Bozza sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione

2 PRIMA EMISSIONE Pag. 2 di 2 Nr. Rev. Descrizione delle modifiche alla Sezione Data 1 Prima emissione 10 dicembre 2015

3 PRIMA EMISSIONE Pag. 3 di 3 Indice 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE TIPOLOGIE DI REATO RILEVANTI AI FINI DEL D. LGS. 231/ Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione... 9 circostanze aggravanti (art. 319 bis C.P.) Delitti in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo Reati societari Terrorismo ed eversione Delitti previsti dal Codice Penale: Dell ordine democratico previsti dalle Leggi Speciali: Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre Delitti contro la personalità individuale Reati transnazionali Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Reati Ambientali Corruzione ed illegalità Pubblica Amministrazione Reati legati alla Legge sulla PRIVACY I delitti informatici e trattamento illecito di dati nel Decreto Legislativo I nuovi reati ambientali introdotti nell art. 25 undecies del D.lgs. 231/ Nuova Parte sesta-bis D.lgs. 152/ I nuovi reati societari introdotti nell art. 25-ter del D.lgs. 231/ CONDIZIONE ESIMENTE LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA LA STRUTTURA SOCIETARIA IL PROFILO DELL AZIENDA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE IL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE ( MOG ) L IMPOSTAZIONE DEL MOG LA COSTRUZIONE OPERATIVA DEL MOG LA FUNZIONE DEL MOG PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MOG L ADOZIONE DEL MOG E SUCCESSIVE MODIFICHE IL CODICE ETICO E LA SUA CORRELAZIONE COL MODELLO IL PROCESSO DI VALUTAZIONE RISCHI PREMESSA Step operativi Modalità e criteri adottati Reati inclusi ed esclusi Le funzioni Aziendali interessate... 71

4 PRIMA EMISSIONE Pag. 4 di Modalità di attribuzione del rischio ANALISI & PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO TRATTAZIONE PER REATO Pubblica Amministrazione Societari Sicurezza Ambiente Informatica, privacy e trattamento illecito di dati ANALISI & PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO TRATTAZIONE PER FUNZIONE AZIENDALE Segreteria Legale & Societaria Risorse Umane Acquisti Ambiente & Sicurezza Sistemi Informativi Amministrazione e Finanza ( area AFC ) Pianificazione & Controllo Staff Post Vendita Area Commerciale Vendita indiretta Customer care Comunicazione SINTESI ANALISI REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA PREMESSA IDENTIFICAZIONE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE NOMINA E COMPOSIZIONE DELL ORGANISMO DI VIGILANZA OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI COMPONENTI DELL ODV DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL ODV CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DELL ODV POTERI E FUNZIONI DELL ODV REPORTING DELL ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI REPORTING VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA RESPONSABILITÀ DELL ODV PIANO DELLE ATTIVITÀ MODIFICHE DEL REGOLAMENTO LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO FORMAZIONE DEI DIPENDENTI La comunicazione iniziale La formazione INFORMAZIONE DELLE RISORSE ESTERNE (CONSULENTI / PARTNER / CLIENTI / FORNITORI E ALTRI COLLABORATORI) SISTEMA DISCIPLINARE PREMESSA ILLECITI DISCIPLINARI SANZIONI, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE

5 PRIMA EMISSIONE Pag. 5 di SANZIONI NEI CONFRONTI DI CDA, AMMINISTRATORI E SINDACI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI SANZIONI NEI CONFRONTI DEL MEMBRO DELL ODV SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ INFRAGRUPPO TABELLA RIEPILOGATIVA

6 PRIMA EMISSIONE Pag. 6 di 6 1 Il Decreto Legislativo n.231/2001 e la normativa rilevante In data 8 giugno 2001 è stato emanato in esecuzione della delega di cui all art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 il D. Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l Italia aveva già da tempo aderito. Il D. Lgs. 231/2001, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell interesse o a vantaggio degli stessi. La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle Aziende che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l interdizione dall esercizio dell attività, l esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. L art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell art. 11. Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri. Gli art. 5, 6, 7 ed 8 del D. Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell Azienda. Ai fini dell individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell interesse od a vantaggio dell Azienda stessa: (i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l azienda provi che:

7 PRIMA EMISSIONE Pag. 7 di 7 a) l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell organismo di cui alla lettera (b). (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l azienda, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In ogni caso l azienda non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell interesse esclusivo proprio o di terzi. Ai fini della responsabilità dell azienda, qualora l autore dell illecito sia un soggetto definito in posizione apicale che dunque ha agito per l azienda avendo competenza a impegnarla, la colpevolezza dell azienda è presunta, a meno che l azienda non sia in grado di dimostrare: di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi; di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo. Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti sottoposti all altrui direzione, perché si configuri la responsabilità in capo all azienda è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni: colpevolezza del soggetto subordinato; la commissione del reato nell interesse od a vantaggio dell azienda;

8 PRIMA EMISSIONE Pag. 8 di 8 l inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale. In particolare, il comma 1 dell art. 7 del D. Lgs. 231/2001 indica che l azienda è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l azienda abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La disposizione dell art. 8 del D. Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell azienda sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell autore del reato, non solidale con quest ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all azienda e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale. Inoltre, il comma primo dell art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell azienda anche quando l autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell azienda in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all individuazione della responsabilità della commissione dell illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato. La responsabilità dell azienda resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L unica ipotesi d estinzione della responsabilità a carico dell azienda è data dall amnistia, intervenendo la quale, non si potrà procedere neanche nei confronti di questo ultimo. Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell azienda, appare opportuno e necessario adottare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati, e a verificare l esistenza ed il funzionamento dei relativi organismi di controllo preventivo e vigilanza all interno dell azienda, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, onde poter permettere allo stesso ente di essere considerato esente da responsabilità.

9 PRIMA EMISSIONE Pag. 9 di Tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione Il Decreto si riferisce, innanzitutto (art.24 e 25), ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente: indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-ter C.P.); Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall articolo 640-bis, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da a Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640, 2 comma, n 1 C.P.); Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis C.P.); La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d ufficio se il fatto di cui all art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.640-ter C.P.); Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a

10 PRIMA EMISSIONE Pag. 10 di 10 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un altra circostanza aggravante. corruzione per un atto d ufficio (art. 318 C.P.); Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto di suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno. corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio (art.319 C.P.); Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. circostanze aggravanti (art. 319 bis C.P.) La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. corruzione in atti giudiziari (art.319-ter C.P.); Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320 C.P.); Le disposizioni dell articolo 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. pene per il corruttore (art. 321 C.P.);

11 PRIMA EMISSIONE Pag. 11 di 11 Le pene stabilite ne primo comma dell art. 318, nell art. 319, nell art. 319-bis, nell art. 319-ter e nell art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. istigazione alla corruzione (art.322 C.P.); Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall articolo 319. concussione (art.317 C.P.); Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art.316-bis C.P.); Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art bis c.p.); Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei

12 PRIMA EMISSIONE Pag. 12 di 12 funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Delitti in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo I reati di seguito indicati sono stati introdotti con l inserimento dell art. 25-bis del D.lgs. 231/01 ad opera dell art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) É punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell alterazione, ma di concerto con chi l ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Chiunque altera monete della qualità indicata nell articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma (art. 455 C.P.)

13 PRIMA EMISSIONE Pag. 13 di 13 Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 C.P.) Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.P.) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 C.P.) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 C.P.) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata é punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 C.P.) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell articolo 457, ridotta di un terzo.

14 PRIMA EMISSIONE Pag. 14 di 14 Reati societari Il D.lgs. 28 marzo 2002 n 61 ha integrato il Decreto con l art.25-ter (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n 262, che ha inserito tra i reati presupposti l art.2629 bis, C.C., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), che prevede la punibilità dei cosiddetti reati societari: false comunicazioni sociali (art.2621 C.C.); Salvo quanto previsto dall articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all 1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 C.C.); Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

15 PRIMA EMISSIONE Pag. 15 di 15 comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all 1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. falso in prospetto (art C.C.) Abrogato dall art. 34, comma 2, della Legge , n falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art.2624 C.C.); I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con

16 PRIMA EMISSIONE Pag. 16 di 16 l arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. impedito controllo (art.2625 C.C.); Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. formazione fittizia del capitale (art.2632 C.C.); Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 C.C.); Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente i conferimenti ai soci o li liberano dall obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 C.C.); Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l approvazione del bilancio estingue il reato. illecite operazioni su azioni o quote sociali e della società controllante (art.2628 C.C.); Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del

17 PRIMA EMISSIONE Pag. 17 di 17 termine previsto per l approvazione del bilancio relativo all esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 C.C.); Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 C.C.); I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. illecita influenza sull assemblea (art.2636 C.C.); Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni aggiotaggio (art.2637 C.C.); Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis C.C.); L amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Interessi degli amministratori (art C.C.); L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la

18 PRIMA EMISSIONE Pag. 18 di 18 natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 C.C.); Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L art.174-bis nel D.lgs. n 58/1998 (introdotto dall art.35 della citata Legge n 262/2005) prevede un ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorquando trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate,

19 PRIMA EMISSIONE Pag. 19 di 19 stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall art.2624 C.C., con la conseguente inapplicabilità del Decreto. Terrorismo ed eversione L art.3 della Legge 14 gennaio 2003, n 7 ha introdotto nel Decreto, con l art.25-quater, la punibilità dell azienda in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali. Delitti previsti dal Codice Penale: Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un istituzione e un organismo internazionale. Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

20 PRIMA EMISSIONE Pag. 20 di 20 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un istituzione o un organismo internazionale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art quinquies cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all articolo 270- bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un istituzione o un organismo internazionale. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.) Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l Italia. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis C.P.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o

21 PRIMA EMISSIONE Pag. 21 di 21 comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (1). Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma Istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione; il condannato è punito se l istigazione non è accolta con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l istigazione.. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso. Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)

22 PRIMA EMISSIONE Pag. 22 di 22 Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.). Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.) Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell articolo 302 del cod. pen. Ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen. Dell ordine democratico previsti dalle Leggi Speciali: Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell osservanza del D. Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali. Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell art. 25-quater, presupposto per l affermazione della responsabilità dell azienda. Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999 Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l intento di

23 PRIMA EMISSIONE Pag. 23 di 23 utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell allegato; ovvero b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque: - prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; - organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; - contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: i. deve essere compiuto al fine di facilitare l attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o ii. deve essere fornito con la piena consapevolezza che l intento del gruppo è di compiere un reato. Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato. Dal punto di vista dell elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell agente, che il medesimo abbia coscienza dell evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l agente abbia coscienza del carattere terroristico dell attività e abbia l intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l agente abbia coscienza del fatto che l associazione alla quale concede il

24 PRIMA EMISSIONE Pag. 24 di 24 finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l intento di favorirne l attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell evento e la determinazione volontaria nell adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

25 PRIMA EMISSIONE Pag. 25 di 25 Delitti contro la personalità individuale L art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l art. 25-quinquies, il quale prevede l applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l azienda o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati nel presente paragrafo, si applica la sanzione dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività): Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

26 PRIMA EMISSIONE Pag. 26 di 26 Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione. Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 C.P.). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art quinquies cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività. Tratta di persone (art. 601 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all articolo 600 cod. pen. Ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha

27 PRIMA EMISSIONE Pag. 27 di 27 autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.) Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all articolo 600 cod. pen. Abusi di mercato L art.9 della Legge n 62 del 18 aprile 2005 ha integrato il Decreto con l art.25-sexies inerente i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (artt.184 e 185 del D.lgs. n 58/1998). Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averle apprese nel corso e a causa di un attività lavorativa privata o pubblica

28 Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) PRIMA EMISSIONE Pag. 28 di 28 La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell Unione Europea) (c.d. aggiotaggio negoziativo). L illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF) La disposizione di cui all art. 187 bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall art. 184 TUF ( chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell emittente, della partecipazione al capitale dell emittente, ovvero dell esercizio di un attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ( la sanzione prevista al comma 1 dell art. 187-bis si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti ). L illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF). La disposizione di cui all art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, quindi dagli effetti (laddove l art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano concretamente idonee ad alterare i prezzi). Anche in questo caso il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale. Reati transnazionali La Legge n 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha introdotto la definizione di reato transnazionale (art. 3), considerando tale il reato punito con la pena della reclusione non

29 PRIMA EMISSIONE Pag. 29 di 29 inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. La stessa Legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto 231. Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell azienda sono: associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.); La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l associazione. Anche il solo fatto di partecipare all associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L art. 416, primo comma, c.p.3, subordina la punibilità al momento in cui (al quando ) tre o più persone si sono effettivamente associate per commettere più delitti: associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.); L associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973 n. 43); L associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi

30 PRIMA EMISSIONE Pag. 30 di 30 convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309); L associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); L art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero. La seconda fattispecie, contenuta nell art. 12 e nota come favoreggiamento dell emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi compie ( ) atti diretti a procurare l ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

31 PRIMA EMISSIONE Pag. 31 di 31 intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod. pen.); L art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. L art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa menzione dell ultimo comma dell art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime L art.9 della Legge n 123 del 3 agosto 2007 ha integrato il Decreto con l art.25-septies, poi modificato dall art.300 del D.lgs. n 81/2008 (cosiddetto Test o Unico sulla Sicurezza), inerente ai reati: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto é commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni

32 PRIMA EMISSIONE Pag. 32 di 32 o della multa da euro 309 a euro Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto é commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi é della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime é della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.). La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32, 585]: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3. [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto] (1). La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585], se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

33 PRIMA EMISSIONE Pag. 33 di 33 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Il D.lgs. n 231 del 21 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto, con l art.25-octies, la normativa concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Ne consegue che l azienda potrà essere punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o un vantaggio per l azienda stesso. Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto: Ricettazione (art. 648 c.p.) Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. É inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma va interpretata come volta a punire coloro che, consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

34 PRIMA EMISSIONE Pag. 34 di 34 Costituiscono riciclaggio le condotte finalizzate a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il solo reato di ricettazione. Con riferimento ai rapporti bancari, ad esempio, la semplice accettazione di un deposito potrebbe integrare la condotta di sostituzione tipica del riciclaggio (sostituzione del denaro contante con moneta scritturale, quale è il saldo di un rapporto di deposito). Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) La condotta criminosa si realizza attraverso l impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l art. 648-ter circoscrive la condotta all impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all art. 648-bis c.p.. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l altro l effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati La Legge 18 marzo 2008 n 48 ha inserito nel Decreto l art.24-bis riguardante i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, ed in particolare: Art. 24 bis comma 1 D.lgs. 231/2001 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita

35 PRIMA EMISSIONE Pag. 35 di 35 anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d ufficio. La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello ius excludendi alios, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all attività, lavorativa o non, dell utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello ius excludendi sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un effettiva lesione alla stessa. L art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per sistema informatico si considera qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l elaborazione automatica di dati. Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi). Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di dato informatico, che descrive il concetto derivandolo dall uso: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in

36 PRIMA EMISSIONE Pag. 36 di 36 forma idonea per l elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell art. 617quater c.p.. danneggiamento (art. 635 c.p.) Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d ufficio se il fatto è commesso con la violenza alla persona o con minaccia; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

37 PRIMA EMISSIONE Pag. 37 di 37 Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Antecedentemente all entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un ipotesi di danneggiamento ai sensi dell art. 635 cod. pen. In quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l effetto di rendere inservibile l elaboratore. (Nell affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all art. 635 cod. pen. E l analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall art. 9 della legge n. 547 del 1993 che ha introdotto l art. 635-bis cod. pen. Sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall art. 2 cod. pen.). danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all art. 635bis c.p., ovvero attraverso l introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni. danneggiamento sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

38 PRIMA EMISSIONE Pag. 38 di 38 Se il fatto di cui all art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell art. 24 bis D.lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il danneggiamento informatico : si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale. Art. 24 bis comma 2 D.lgs. 231/2001 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro a euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell articolo 617-quater. diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinqiues c.p.) Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l interruzione, totale o parziale, o l alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell art. 24 bis D.lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615quater e 615 quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono

39 PRIMA EMISSIONE Pag. 39 di 39 alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un intercettazione di informazioni. Art. 24 bis comma 3 D.lgs. 231/2001 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.) Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall art. 32 del codice dell amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.., per il rilascio di un certificato qualificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 51 a euro. La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto ( art. 2 ) l introduzione dell articolo 24-ter (delitti di criminalità organizzata), la L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto ( art.15 comma 7 ) la modifica dell art 25 bis del D. Lgs. 231/2001 inserendo nel medesimo decreto l art 25 bis. 1 (delitti contro l industria e il commercio) e l art 25 novies (delitti in materia di violazioni del diritto d autore), la L. 3 agosto 2009, n. 116 ha disposto ( art. 4 ) l introduzione di un secondo art. 25-novies. 1) reati previsti dall art. 24-ter * delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull immigrazione clandestina di cui all art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); * associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); * scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.); * sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);

40 PRIMA EMISSIONE Pag. 40 di 40 * associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90) Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno. * associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); * delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.) Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad 1 anno. Infine, l art. 24-ter stabilisce che se l azienda o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività. 2) reati previsti dall art. 25-bis * contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.); * introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote e la sanzione interdittiva sino ad 1 anno. 3) reati previsti dall art. 25-bis.1 * Turbata libertà dell industria o del commercio (Art. 513 c.p.); * Frode nell esercizio del commercio (Art. 515 c.p.); * Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.); * Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.); * Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.); * Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari(art. 517-quater. C.p.). Per tali reati è prevista la sola sanzione pecuniaria sino a 500 quote. * Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. C.p.); * Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

41 PRIMA EMISSIONE Pag. 41 di 41 Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, unitamente alla sanzione interdittiva. 4) reati previsti dall art. 25 novies * Sanzioni penali in materia di diritto d autore ai sensi degli Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171- septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d autore). Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno. Reati Ambientali Il D.lgs. 07 luglio 2011 n 121 ha inserito nel Codice Penale l art. 727-bis riguardante l uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e l art. 733 bis, concernente la distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto: Art. 727 bis Codice Penale Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.». Art. 733-bis Codice Penale Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro.». 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

42 PRIMA EMISSIONE Pag. 42 di Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. Inoltre, il D.lgs. 07 luglio 2011 n 121, ha inserito nel Decreto 231/2011 l art.25-decies, riguardante l induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria, e l art. 25-undecies che prevede la punibilità dei cosiddetti reati ambientali: Art. 25-decies D.lgs. 231/2001- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Art. 25 undecies D.lgs. 231/ In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

43 PRIMA EMISSIONE Pag. 43 di 43 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

44 PRIMA EMISSIONE Pag. 44 di In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n Con l art. 3 del D.lgs. 121/2011, vengono apportate modifiche al D.lgs. 152/2006, (cosiddetto Testo Unico Ambientale), ed in particolare all'articolo 260-bis del D.lgs. 152/06, dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti: Art. 260 comma 9 bis D.lgs. 152/2006 Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Art. 260 comma 9 ter D.lgs. 152/2006 Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione

45 PRIMA EMISSIONE Pag. 45 di 45 immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.». Infine, il comma 3 dell art. 3 suddetto prevede che: Al comma 1 dell'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «All'accertamento delle violazioni di cui ai commi» le parole: «8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8». Con l emanazione del D.lgs. 121/2001, il Governo Italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell ambiente, la quale impone agli Stati membri di introdurre una nutrita lista di illeciti contro l ambiente e di estenderne la responsabilità alle persone giuridiche. Nel D.lgs. 121/01, oltre alla Direttiva citata, viene recepita anche la Direttiva 2009/123/CEE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all inquinamento. Nella sostanza, le fattispecie di reato introdotte dal nuovo art. 25 undecies (Reati ambientali) riguardano le seguenti macroaree: - Distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione; - Scarico acque reflue; - Rifiuti; - Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; - Emissioni in atmosfera; - Sostanze lesive dell ozono; - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di sostanze inquinanti ). Corruzione ed illegalità Pubblica Amministrazione Con l art. 1, commi 75, 76, 77 e 78 della Legge 06 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione, vengono apportate modifiche al codice penale, al codice civile, al D.lgs. 231 del 2001 ed al codice di procedura civile. In particolare il comma 75 dispone che al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all'articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

46 PRIMA EMISSIONE Pag. 46 di 46 d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: «Art (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»; e) all'articolo 317-bis, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319- ter»; f) l'articolo 318 è sostituito dal seguente: «Art (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; g) all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»; h) all'articolo 319-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; 2) nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; i) dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente: «Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.»; l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.»; m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»; 2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.»; n) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-quater, secondo comma,»; 2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»; o) all'articolo 322-ter, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

47 PRIMA EMISSIONE Pag. 47 di 47 p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»; q) all'articolo 323-bis, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.». Il comma 76 dispone che l art del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.».

48 PRIMA EMISSIONE Pag. 48 di 48 Il comma 77 dispone che al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319- quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote». Il comma 78 dispone che All'articolo 308 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi all'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303». Reati legati alla Legge sulla PRIVACY Il Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013 e in vigore dal 17 agosto), dispone un importante integrazione del Decreto Legislativo 231/2001 (responsabilità da reato degli enti collettivi). Va premesso che l articolo 9 del Decreto inserisce nell articolo 640-ter del codice penale (frode informatica) un terzo comma, nel quale viene prevista una fattispecie autonoma di reato procedibile d ufficio se il fatto è commesso con sostituzione dell identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il nuovo testo dell articolo 640-ter codice penale [1] è, pertanto, il seguente: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e

49 PRIMA EMISSIONE Pag. 49 di 49 con la multa da euro 51 a euro La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3000 se il fatto è commesso con sostituzione dell identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un altra circostanza aggravante. Interessa in questa sede l integrazione dell articolo 24-bis Decreto Legislativo 231/2001 con il richiamo (che comprende oltre alla fattispecie menzionata, anche il delitto di utilizzo indebito e falsificazione di carte di credito [2]) dei delitti inerenti il trattamento illecito dei dati. Di seguito il testo aggiornato dell articolo 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), con evidenza in grassetto delle modifiche menzionate: 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, si applica all ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). I delitti informatici e trattamento illecito di dati nel Decreto Legislativo 231 Il testo dell articolo 24-bis contiene finalmente un link corretto alla rubrica della medesima disposizione: nel testo previgente, come è noto, non era menzionata alcuna fattispecie criminosa relativa al trattamento illecito dei dati anche a mezzo di sistemi informatici. Ai fini del Decreto Legislativo 231 (e, di conseguenza, ai fini del risk assessment in sede di aggiornamento dei Modelli organizzativi) occorre considerare quei delitti che sono più corrispondenti all Azienda oggetto del modello organizzativo.

50 PRIMA EMISSIONE Pag. 50 di 50 I nuovi reati ambientali introdotti nell art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.; art. 25 undecies, comma 1 lett. a), D.lgs. 231/01) Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un aggravante per la persona fisica nel caso in cui l inquinamento sia prodotto in un area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l azienda va da 250 a 600 quote. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista espressamente l applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell art. 9 del D.lgs. 231/01 per l azienda, per un periodo non superiore ad un anno. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.; art. 25 undecies, comma 1 lett. b), D.lgs. 231/01) Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l alterazione irreversibile dell equilibrio di un ecosistema; 2) l alterazione dell equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. La sanzione pecuniaria per l azienda va da 400 a 800 quote. Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista espressamente l applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell art. 9 del D.lgs. 231/01 per l azienda. Delitti colposi contro l ambiente (art. 452 quinques c.p.; art. 25 undecies, comma 1 lett. c), D.lgs. 231/01) La fattispecie dei delitti colposi contro l ambiente prevede che, se taluno dei fatti di cui ai reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale (rispettivamente artt. 452 bis e 452 quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

51 PRIMA EMISSIONE Pag. 51 di 51 Se dalla commissione dei predetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite. In caso di responsabilità amministrativa dell Ente, la sanzione pecuniaria per l azienda va da 200 a 500 quote. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.; art. 25 undecies, comma 1 lett. e), D.lgs. 231/01) Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate. La sanzione pecuniaria per l azienda va da 250 a 600 quote. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.; art. 25 undecies, comma 1 lett. d), D.lgs. 231/01) Nei casi di delitti associativi aggravati, la sanzione pecuniaria per l azienda va da 300 a quote. Ulteriori fattispecie di nuova introduzione: Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) Con tale fattispecie, concernente anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro, si intende punire salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Aggravante ambientale (art. 452 novies c.p.) Comporta la procedibilità d ufficio e ricorre quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo (nuovo Titolo VI-bis del codice penale dei delitti contro l ambiente ), dal D.lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal D.lgs. 152/2006 o da altra legge che tutela l ambiente. Ulteriori fattispecie regolano inoltre il ravvedimento operoso (art. 452 decies c.p.), la confisca (art. 452 undecies c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 duodecies c.p.) e puniscono l omessa bonifica da parte di vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica (art. 452 terdecies c.p.). Sono stati inoltre modificati ed integrati gli articoli 257 e 260 del D.lgs. 152/2006 e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la Parte sesta-bis recante Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale :

52 Nuova Parte sesta-bis D.lgs. 152/2006 PRIMA EMISSIONE Pag. 52 di 52 Art. 318-bis (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Art. 318-ter (Prescrizioni) 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Art. 318-quater (Verifica dell'adempimento) 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Art. 318-sexies (Sospensione del procedimento penale) 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui

53 PRIMA EMISSIONE Pag. 53 di 53 il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. Art. 318-septies (Estinzione del reato) 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La Legge n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, entrata in vigore il , all art. 9 ha modificato l art c.c., all art. 10 ha introdotto gli artt bis e 2621 ter c.c. ed all art. 12 ha introdotto modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari (art. 25-ter, comma 1, D.lgs. 231/01). I nuovi reati societari introdotti nell art. 25-ter del D.lgs. 231/01 Modifiche al reato di false comunicazioni sociali Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall art. 25 ter, comma 1 lett. a), del D.lgs. 231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell attuale articolo 2621 c.c. False comunicazioni sociali così come sostituito dalla Legge 69/2015. Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria ora va da 200 a 400 quote. art c.c. False comunicazioni sociali.

54 PRIMA EMISSIONE Pag. 54 di 54 Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell articolo 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità introdotta dalla stessa Legge 69/2015, quale reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell azienda va da 100 a 200 quote. Art bis c.c.. Fatti di lieve entità. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell art c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate, introdotta dalla stessa Legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell azienda va da 400 a 600 quote. Art ter c.c.. Non punibilità per particolare tenuità. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

55 PRIMA EMISSIONE Pag. 55 di Condizione esimente Ai sensi dell art. 6 del Decreto, l azienda può usufruire di una forma di esonero dalla propria responsabilità se dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di detti illeciti penali. Questo sistema prevede l istituzione di un organo di controllo interno all azienda, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull aggiornamento del Modello. Affinché detto Modello abbia una reale efficacia esimente è necessario che istituisca anche un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure del Modello stesso. 1.3 Le linee guida Confindustria Il presente Modello è stato redatto sulla base delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. N 231/2001 (edizione del 31 marzo 2008), emanate da Confindustria ed approvate dal Ministero della Giustizia, che possono essere così riassunte e schematizzate: individuazione delle aree di rischio volta a verificare in quale area aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono: - codice etico; - sistema organizzativo; - procedure manuali ed informatiche; - poteri autorizzativi e di firma; - sistemi di controllo e gestione; - comunicazione al personale e sua formazione. Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; - separazione delle funzioni (nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo); - documentazione dei controlli.

56 PRIMA EMISSIONE Pag. 56 di 56 Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello; individuazione dei requisiti dell Organismo di Vigilanza (OdV), riassumibili come segue: - autonomia ed indipendenza; - professionalità; - continuità di azione. Le Linee Guida elaborate da Confindustria hanno carattere generale e non assoluto ma non sono vincolanti, in quanto il presente Modello Organizzativo è stato costruito sulla base della realtà aziendale e di Gruppo. Pertanto è possibile che, in alcuni punti, si discosti dalle Linee Guida prese a riferimento.

57 PRIMA EMISSIONE Pag. 57 di 57 2 La struttura Societaria 2.1 Il profilo dell Azienda PROMETEO Spa, fa parte del gruppo EDMA Srl Energia del Medio Adriatico, la holding con sede ad Ancona costituita dalla utility marchigiana Multiservizi Spa e dalla toscana Estra Spa. LA sua attività è la vendita di gas naturale ed energia elettrica. Lo schema che rappresenta la struttura societaria è:

58 PRIMA EMISSIONE Pag. 58 di 58 La lista delle unità locali : Unità Locale n. AP/1 VIA BARBARANA 23 FOLIGNANO (AP) CAP Unità Locale n. AP/2 VIA ALCIDE DE GASPERI 13 OFFIDA (AP) CAP Unità Locale n. AQ/1 VIA ROMA SNC SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ) CAP Unità Locale n. CB/1 VIA DANTE ALIGHIERI 48 LARINO (CB) CAP Unità Locale n. CB/2 VIA ROMA 109 MONTECILFONE (CB) CAP Unità Locale n. CB/3 PIAZZA MUNICIPIO 2 URURI (CB) CAP Unità Locale n. CB/4 VIA MARINA 121 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) CAP Unità Locale n. CH/1 VIA MORO 66 CASALBORDINO (CH) CAP Unità Locale n. CH/2 VIA CESARE BATTISTI 9 GISSI (CH) CAP Unità Locale n. PG/1 VIA C. CECCI 1 ASSISI (PG) CAP Unità Locale n. PG/2 PIAZZA FRA' G.DA PIAN DI CARPINE SNC MAGIONE (PG) CAP 06063

59 2.2 La struttura organizzativa e funzionale PRIMA EMISSIONE Pag. 59 di 59 La rappresentazione dell organigramma funzionale di PROMETEO Spa è:

60 PRIMA EMISSIONE Pag. 60 di 60 E disponibile in azienda e adeguatamente divulgato (bacheca cartacea e server aziendale) il presente organigramma nella versione nominativa in vigore. In tale versione nominativa sono indicati anche i referenti verso la PA ; tale incarico è formalizzato da tale organigramma (sempre approvato dal CdA). Tali figure tengono i contatti diretti con funzionari della PA ( se necessario con delega scritta del AD/CdA) e supervisionano anche i contatti indiretti filtrando e firmando tutte le richieste a funzionari della PA Dall organigramma funzionale si evince che PROMETEO Spa riceve servizi ( rappresentati dai quadrati sfumati e linea continua) dalla capogruppo EDMA Srl e disciplinati da un contratto di Servizio ed altri servizi ( rappresentati dai quadrati sfumati con linea tratteggiata e dai quadrati in bianco ) che sono erogati, attraverso la propria struttura, per soddisfare i processi specifici. N.B. Nel contratto di servizio con la Capogruppo EDMA Srl ci sono alcuni servizi erogati direttamente dalla struttura di EDMA Srl ed altri servizi che EDMA Srl affida alle società MULTISERVIZI Spa ed ESTRA Spa anche in questo caso disciplinati da contratti di servizio.

61 Una sintesi è rappresentata dal seguente schema: PRIMA EMISSIONE Pag. 61 di 61 Altri servizi sono gestiti in outsourcing da altre aziende socie ASP, ASET, ASSEM, ASSM e riguardano la gestione operativa dei clienti sul territorio e la gestione del business del settore elettrico

62 PRIMA EMISSIONE Pag. 62 di 62 3 Il Modello Organizzativo Gestionale ( MOG ) 3.1 L impostazione del MOG La premessa fondamentale è che il Modello Organizzativo Gestionale (da questo momento chiamato MOG ) è stato realizzato per la PROMETEO Spa al fine di evidenziare le attività a rischio e le conseguenti azioni e protocolli da adottare per le proprie funzioni ( erogate direttamente dalla struttura interna o indirettamente). 3.2 La costruzione operativa del MOG La predisposizione del presente MOG è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, alle norme in esso contenute e alle Linee Guida di Confindustria. Sebbene l adozione del presente MOG costituisca una facoltà dell azienda e non un obbligo, PROMETEO Spa ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa. Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente MOG. 1) Rilevazione dello scenario : esame della documentazione aziendale (principali procedure in essere, organigrammi, deleghe, procure etc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell ambito della struttura aziendale mirate all individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi. Obiettivo di questa fase è stata l analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i

63 PRIMA EMISSIONE Pag. 63 di 63 reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità. 2) Gap analysis. Sulla base dello scenario rilevato, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello specifico di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/ La funzione del MOG L adozione e l efficace attuazione del MOG non solo consente a PROMETEO Spa di beneficiare dell esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua corporate governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del MOG è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente MOG devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di PROMETEO Spa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività, a consentire alla PROMETEO Spa di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso. Tra le finalità del MOG vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell interesse della Società nell ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo fatta dall Organismo di Vigilanza, sull operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

64 3.4 Principi ed elementi ispiratori del MOG PRIMA EMISSIONE Pag. 64 di 64 Nella predisposizione operativa del presente MOG si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili. Inoltre, sono state considerate le policy e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del MOG, ovvero: il sistema organizzativo aziendale; le policy e le procedure aziendali; il sistema di deleghe di poteri e delle procure; il sistema di comunicazione al personale; il sistema disciplinare. Il presente MOG, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.3 e relativa al D. Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda. I principi cardine a cui questo MOG si ispira sono: Predisposizione e mappatura dei Processi sensibili di PROMETEO Spa; Requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare: l attribuzione ad un Organismo di Vigilanza ( da questo momento OdV ) del compito di promuovere l attuazione efficace e corretta del MOG anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001; la messa a disposizione dell organismo di vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili; l attività di verifica del funzionamento del MOG con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post); l attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite; Principi generali per un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

65 PRIMA EMISSIONE Pag. 65 di 65 la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001; il rispetto del principio della separazione delle funzioni; la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; la comunicazione all organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti. 3.5 L adozione del MOG e successive modifiche Sebbene l adozione del MOG sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, PROMETEO Spa ha ritenuto necessario procedere con l adozione del presente MOG con apposita delibera dell Assemblea dei Soci, attraverso la quale ha istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza. In tale contesto, L Assemblea dei Soci e il CdA da essa nominato hanno espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente MOG. Essendo il presente MOG un atto di emanazione dell organo di governo della società (in conformità alle prescrizioni dell art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del CdA Eventuali future versioni saranno emesse dall OdV e approvate sempre dal CdA; nel frontespizio verrà aggi0nato il n. progressivo della versione e la data; L OdV avrà il compito della divulgazione come indicato nel cap Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello L Assemblea dei Soci ha provveduto ad approvare il Codice Etico della PROMETEO Spa. La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli: 1 I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla; 2 Le norme etiche per le relazioni dell impresa con i vari stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti,etc.); 3 Gli standard etici di comportamento: Principio di legittimità morale

66 Equità ed eguaglianza Tutela della persona Diligenza Trasparenza Onestà Riservatezza Imparzialità Tutela dell ambiente Protezione della salute; PRIMA EMISSIONE Pag. 66 di Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico; 5. Gli strumenti di attuazione. L attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata all Organismo di Vigilanza. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico nella Società, monitorare l effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini. In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra MOG e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una condotta aziendale, con l obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, l insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti i comportamenti di Amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti, o comunque sia con poteri di rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel MOG e nel Codice Etico. È opportuno sottolineare la differenza tra MOG e Codice Etico. Infatti, mentre il MOG è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e a costituire un esimente specifica della responsabilità dell azienda, il Codice Etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che operano internamente e/o esternamente alla Società. Conseguentemente il Codice Etico unitamente al MOG assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società. Le Regole di Condotta previste nel MOG, finalizzate ad

67 PRIMA EMISSIONE Pag. 67 di 67 impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto. Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di fare e in comportamenti passivi di non fare, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel Codice Etico.

68 PRIMA EMISSIONE Pag. 68 di 68 4 Il processo di valutazione rischi 4.1 Premessa Per l individuazione delle aree sensibili si è proceduto con un approccio per funzione aziendale ed i relativi processi, analizzando compiutamente e tramite apposite interviste condotte con i relativi responsabili, ciascuna funzione aziendale, enfatizzandone le casistiche di reato potenzialmente più verosimili, in modo da ricavarne l allocazione dei potenziali rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. Nell ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni alla Società e legati a questa da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri collaboratori esterni. La mappatura così condotta ha consentito l individuazione delle aree di rischio, vale a dire delle attività - all interno di ciascuna funzione aziendale potenzialmente idonee sul piano concreto, ad integrare una delle casistiche di reato previste dal D.lgs. 231/2001. Sono stati analizzati sia i processi e le attività direttamente soggette ai reati ma anche tutti i processi/attività a ciò strumentali. Ad esempio, per le ipotesi corruttive, si è scelto di analizzare il rischio sui processi e persone che possono entrare in contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e anche su tutte le altre funzioni aziendali coinvolte in processi che possono apprestare altre attività strumentali alla condotta corruttiva Step operativi Il metodo utilizzato per la realizzazione dell Analisi dei rischi e le varie fasi di lavoro possono essere cosi descritte: a) Raccolta ed esame della documentazione fornita dall azienda b) Interviste con i responsabili delle aree e dei processi primari c) Prima stima del livello di rischio delle attività e/o dei processi critici

69 PRIMA EMISSIONE Pag. 69 di 69 d) Precisazioni, approfondimenti, verifica e condivisione delle risultanze e) Parametrizzazione ed attribuzione del livello di rischio f) Presentazione dei risultati alla Direzione g) Decisioni e implementazioni delle contromisure per riportare il rischio a livello BASSO nei casi di valutazione MEDIO o ALTO h) Presentazione dei risultati ed approvazione Modalità e criteri adottati Per determinare il valore del rischio associato alla commissione degli illeciti di cui al D.lgs. 231, seppure in forma qualitativa, si è considerato il prodotto tra la probabilità di accadimento del reato stesso e l entità del danno provocato dalla sua commissione. I criteri adottati sono: Presenza/assenza di norme interne che regolamentano il processo (organigramma, procedure, poteri, deleghe, ) Numero persone coinvolte in un attività e segregazione dei compiti Volume delle operazioni e valore/peso legato alla singola operazione rispetto a quanto svolto dall azienda Tracciabilità delle operazioni e presenza di registrazioni oggettive Vulnerabilità intrinseca

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il

Dettagli

ESTRATTO (omissis) (3) REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 RILEVANTI IN RELAZIONE ALL ATTIVITA DELLA SOCIETA : 1. Malversazione a danno dello Stato,

ESTRATTO (omissis) (3) REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 RILEVANTI IN RELAZIONE ALL ATTIVITA DELLA SOCIETA : 1. Malversazione a danno dello Stato, APPENDICE ESTRATTO (omissis) (3) REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 RILEVANTI IN RELAZIONE ALL ATTIVITA DELLA SOCIETA : 1. Malversazione a danno dello Stato, prevista dall art. 316-bis c.p. e costituita

Dettagli

IL SISTEMA SANZIONATORIO

IL SISTEMA SANZIONATORIO IL SISTEMA SANZIONATORIO Fattispecie che danno luogo all applicazione di sanzioni. Il decreto elenca tutte le ipotesi di reato in relazione alle quali sono previste sanzioni amministrative per gli enti

Dettagli

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione

Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione (In carattere corsivo le modifiche approvate) C O D I C E P E N A L E Art.

Dettagli

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n Libro Quinto Del lavoro. Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi

Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n Libro Quinto Del lavoro. Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Quinto Del lavoro Titolo XI Disposizioni penali in materia di società e consorzi Capo I Delle falsità Art. 2621. False comunicazioni sociali.

Dettagli

TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi CAPO I DELLE FALSITÀ

TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi CAPO I DELLE FALSITÀ Cattedra di diritto commerciale Prof. Gian Domenico Mosco NOVITÀ LEGISLATIVE Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 Attuazione dell articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in tema di disciplina

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione V. Reati Societari

PARTE SPECIALE Sezione V. Reati Societari PARTE SPECIALE Sezione V Reati Societari PARTE SPECIALE Sezione V Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Artic. 25 ter D.Lgs 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 5 3.Regole generali... 5 4.Procedure

Dettagli

Norma d.lgs. 231/2001 Riferimento normativo Reato Sanzioni pecuniarie * Sanzioni interdittive. Malversazione a danno dello Stato

Norma d.lgs. 231/2001 Riferimento normativo Reato Sanzioni pecuniarie * Sanzioni interdittive. Malversazione a danno dello Stato Documento aggiornato al 16 agosto 2013 Norma d.lgs. 231/2001 Riferimento normativo Reato Sanzioni pecuniarie * Sanzioni interdittive Art. 24 Art. 316-bis Art. 316-ter Malversazione a danno dello Stato

Dettagli

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati societari ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE APPROVAZIONE 00 Adozione Consiglio

Dettagli

REATI SOCIETARI ALLEGATO 3

REATI SOCIETARI ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 REATI SOCIETARI 1. False comunicazioni sociali Art. 2621 c.c. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

Dettagli

Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi

Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi Legge sul risparmio (l. n. 262/2005) Disposizione incriminatrice modificata Fattispecie illecita Sanzioni Modifiche introdotte

Dettagli

Legge 6/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell illegalità nella P.A.

Legge 6/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell illegalità nella P.A. Legge 6/11/2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell illegalità nella P.A. Avv. Massimiliano Annetta www.annettaeassociati.it L art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

Dettagli

319 ter. Corruzione in atti giudiziari. (1)(2)

319 ter. Corruzione in atti giudiziari. (1)(2) Artt. 319 bis - 320 LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 244 bis c.p.p.); arresto: facoltativo (381 c.p.p.); fermo: consentito (384 c.p.p.); custodia cautelare in carcere: consentita (ma vd 275 2

Dettagli

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 NT La Commissione Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio CAPO I DISPOSIZIONI

Dettagli

Parte Speciale B : I reati societari

Parte Speciale B : I reati societari Parte Speciale B : I reati societari MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA EMAK S.p.A. REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA 0 EMISSIONE 26/03/2008 1 Aggiornamento 7/08/2015 2 3

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Reati societari 1 INDICE 1. TIPOLOGIA DI REATI... 3 1.1 REATI SOCIETARI... 3 1.1.1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni... 3 1.1.2. Tutela penale del capitale sociale...

Dettagli

Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" pubblicato

Dettagli

Appendice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.

Appendice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. Appendice LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione (in Gazz. Uff., 13 novembre 2012, n. 265) La Camera

Dettagli

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. PARTE SPECIALE N Falsi Nummari ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Controllo (ex D. Lgs. 231/01)

Dettagli

Parte Speciale B : I reati societari. Codice documento: MOG PSB

Parte Speciale B : I reati societari. Codice documento: MOG PSB Parte Speciale B : I reati societari Codice documento: REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA 0 EMISSIONE 30.07.2012 1 2 3 4 5 Tutti i cambiamenti sono sottoposti all approvazione del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/ FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE NEL D.LGS. 231/2001

1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/ FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE NEL D.LGS. 231/2001 1. GENESI, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE FUTURE DEL D.LGS. 231/2001 1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231... 15 1.2. I reati... 15 1.3 Evoluzione normativa... 16 2. FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE

Dettagli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 Parte Speciale C - Reati di falso nummario

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 Parte Speciale C - Reati di falso nummario Controllo ai sensi del Decreto Legislativo Approvato con atto del Presidente (Legale rappresentante e Amministratore Unico) n. 68 del 23.07.2018 Pagina 1 di 6 Sommario 1. Modello di organizzazione, gestione

Dettagli

Modello Organizzativo

Modello Organizzativo Modello Organizzativo Organismo di Vigilanza Applicazione del D.Lgs. 231/01 Approvato dall assemblea dei soci di OMS Saleri S.p.A. il 5 Novembre 2015 O M S S a l e r i S. p. A. V i a A l d o M o r o, 1

Dettagli

ALLEGATO B. 1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

ALLEGATO B. 1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 ALLEGATO B REATI PRESUPPOSTO 1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,

Dettagli

- PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI

- PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI - PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI 30 Dicembre 2011 Governatore tramite Delibera n. 310 Adozione Adozione/aggiornamento 30 Luglio 2013 Governatore tramite Delibera n. 130 Aggiornamento 09 Aprile 2015

Dettagli

- PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI

- PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI - PARTE SPECIALE D - I REATI SOCIETARI 30 Dicembre 2011 Governatore tramite Delibera n. 310 Adozione Adozione/aggiornamento 30 Luglio 2013 Governatore tramite Delibera n. 130 Aggiornamento 09 Aprile 2015

Dettagli

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 Parte Speciale 13: Gli altri reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 Parte Speciale 13 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 Revisione Data Descrizione Redatto da Revisionato da Approvato

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 851 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013 Disposizioni in materia

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO ORGANIZZATIVO MODELLO ORGANIZZATIVO Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale D Reati societari Revisione 0 Approvata dal Consiglio Direttivo con delibera del 24 Settembre 2015 1. DETTAGLIO REATI La presente parte

Dettagli

Parte Speciale B : I reati societari. Codice documento: MOG PSB

Parte Speciale B : I reati societari. Codice documento: MOG PSB Parte Speciale B : I reati societari Codice documento: REV. BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO DATA 0 EMISSIONE 2.08.2012 1 Introduzione nuovi reati L. 69/2015 8.03.2016 2 3 4 5 Tutti i cambiamenti sono sottoposti

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366. (Pubblicato nella G.U. n.

Dettagli

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell

Dettagli

TITOLO XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI (*) Capo I Della falsità. Artt

TITOLO XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI (*) Capo I Della falsità. Artt TITOLO XI DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI (*) (*) Titolo così modificato, prima, dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. n. 88 del 15 aprile 2002): Disciplina

Dettagli

GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati. Viale delle Nazioni Unite 3, Grottaferrata (Roma).

GVC Consulting, Consulenti di Direzione Associati. Viale delle Nazioni Unite 3, Grottaferrata (Roma). Per i fatti illeciti compiuti dal personale dipendente di una società (dirigenti, quadri, impiegati, operai e soggetti ad essi equiparati) ne rispondono solo loro stessi e non l organizzazione da cui dipenedono

Dettagli

i reati contro la pubblica amministrazione

i reati contro la pubblica amministrazione i reati contro la pubblica amministrazione intro I reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui all art. 24 del D. Lgs. 231/2001, richiamano vari reati previsti dal Codice Penale nei titoli relativi

Dettagli

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Data: 02/02/2017 Parte Speciale 12 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 STORICO DELLE MODIFICHE Rev. Natura della modifica 0 Prima stesura

Dettagli

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Data: 26.01.2016 Parte Speciale 12 GLI ALTRI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 STORICO DELLE MODIFICHE Natura della modifica Prima stesura APPROVAZIONE

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 PARTE SPECIALE Ultimo aggiornamento - Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/10/2018

Dettagli

PARTE SPECIALE N. 3 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO

PARTE SPECIALE N. 3 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO PARTE SPECIALE N. 3 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO 1. I reati presupposto. Art. 25-quater D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Approvato con delibera del CDA di Quadrifoglio in data 21 maggio 2009. La Parte speciale del MOG con

Dettagli

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. Codice Penale Libro II Titolo II: Dei Delitti Contro La Pubblica Amministrazione Capo I: Dei Delitti Dei Pubblici Ufficiali Contro La Pubblica Amministrazione Art. 314 Peculato Il pubblico ufficiale o

Dettagli

Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001

Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001 Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001 Contenuti legislativi Modello di organizzazione, gestione e controllo Organismo di Vigilanza Connessioni con il Testo Unico Sicurezza

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO ORGANIZZATIVO MODELLO ORGANIZZATIVO Ex. Art. 6 del D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale B Reati contro la Pubblica Amministrazione Revisione 0 Approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 Settembre 2015

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL AVVOCATO PENALISTA: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL AVVOCATO PENALISTA: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DELL AVVOCATO PENALISTA: I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDICE Nota introduttiva 5 Modifiche alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione

Dettagli

E X P O T R A I N I N G

E X P O T R A I N I N G Mappatura dei reati nella formazione finanziata E X P O T R A I N I N G 2 0 1 2 Fiera Milano, 26 Ottobre 2012 Sommario Quadro normativo di riferimento Reati previsti dal decreto Modelli organizzativi Il

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo I FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

SOMMARIO. Capitolo I FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI SOMMARIO Capitolo I FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI 1. La recente riforma: generalità... 3 2. Società non quotate... 4 3. Società quotate... 6 4. La lieve entità... 9 5. La particolare tenuità del fatto...

Dettagli

Matrice Unità Organizzative/Reati

Matrice Unità Organizzative/Reati Società per la Gestione di Attività - SGA SpA Matrice Unità Organizzative/Reati rea Matrice Unità Organizzative/Reati Concussione in atti giudiziari Frode Informatica Indebita percezione di erogazioni

Dettagli

PUBLIES Energia Sicura S.r.l.

PUBLIES Energia Sicura S.r.l. PUBLIES Energia Sicura S.r.l. MODELLO 231 Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 PARTE SPECIALE Reati Societari 1/21 Luglio 2011 Sommario 1. Ambito applicativo ed obiettivi...3 2. I

Dettagli

ELENCO DELLE FATTISPECIE PRESUPPOSTO (AI SENSI DELLA L. 190/2012 E AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001)

ELENCO DELLE FATTISPECIE PRESUPPOSTO (AI SENSI DELLA L. 190/2012 E AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001) APPROFONDIMENTO SUI REATI ELENCO DELLE FATTISPECIE PRESUPPOSTO (AI SENSI DELLA L. 190/2012 E AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001) LATINA AMBIENTE S.p.A. 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL PATRIMONIO

Dettagli

LIBRO II LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

LIBRO II LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento. LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE 4 sia iniziata entro il gennaio 98 purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall entrata in vigore della

Dettagli

ALLEGATO 2 ELENCO DEI REATI RICHIAMATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

ALLEGATO 2 ELENCO DEI REATI RICHIAMATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 ALLEGATO 2 ELENCO DEI REATI RICHIAMATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 Articolo del Decreto Reato Presupposto Testo Sanzioni Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di

Dettagli

COOP ITALIA S.c.a.r.l.

COOP ITALIA S.c.a.r.l. COOP ITALIA S.c.a.r.l. Allegato 1 Modello di Organizzazione e Gestione Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 Aggiornato a Dicembre 2018 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MALVERSAZIONE,

Dettagli

DE TOSCHI S.p.a. Sede Legale in Bologna, piazza Minghetti 4/d

DE TOSCHI S.p.a. Sede Legale in Bologna, piazza Minghetti 4/d DE TOSCHI S.p.a. Sede Legale in Bologna, piazza Minghetti 4/d MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla Responsabilità Amministrativa

Dettagli

PARTE SPECIALE Terza Sezione. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo

PARTE SPECIALE Terza Sezione. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo PARTE SPECIALE Terza Sezione Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo INDICE PARTE SPECIALE Terza Sezione Pag. 1. Le fattispecie dei reati di falsità in monete, in

Dettagli

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 Aggiornato a Luglio 2018 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MALVERSAZIONE, TRUFFA, ETC.. A1 Malversazione a danno dello Stato 316 bis c.p.

Dettagli

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI. art. 25 ter D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI. art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 PARTE SPECIALE REATI SOCIETARI art. 25 ter D.Lgs. 231/2001 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001). Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati

Dettagli

FAMIGLIA DI REATI REATI SOCIETARI NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI FATTISPECIE DI REATO

FAMIGLIA DI REATI REATI SOCIETARI NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI FATTISPECIE DI REATO FAMIGLIA DI REATI REATI SOCIETARI NORMATIVA CHE LI HA INTRODOTTI I reati societari contemplati nell art 25-ter del D. Lgs.231/2001 assumono particolare rilevanza e sono volti ad assicurare la trasparenza

Dettagli

Allegato 5 ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Allegato 5 ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 Allegato 5 ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 Revisione Data Descrizione Approvato da 0 12/10/2017 Adozione CdA 1 DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25

Dettagli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL 8 GIUGNO 2001 Emissione: Organismo di Vigilanza Approvazione : Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001

Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001 Responsabilità amministrativa dell Ente Decreto Legislativo 231/2001 Contenuti legislativi Modello di organizzazione, gestione e controllo Organismo di Vigilanza Connessioni con il Testo Unico Sicurezza

Dettagli

Protocollo di comportamento n. 04. Prevenzione dei reati di cui all art ter del D.Lgs. 231/01 REATI SOCIETARI

Protocollo di comportamento n. 04. Prevenzione dei reati di cui all art ter del D.Lgs. 231/01 REATI SOCIETARI Protocollo di comportamento n. Prevenzione dei reati di cui all art. 25 - ter del D.Lgs. 231/01 RIFERIMENTI NORMATIVI Art 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 Artt. 2621-2622-2625-2626-2627-2628-2629-2629bis-2632-2633-2635-2636-2637-2638

Dettagli

Articolo 1 (Modifiche all articolo 2621 del codice civile)

Articolo 1 (Modifiche all articolo 2621 del codice civile) Articolo 1 (Modifiche all articolo 2621 del codice civile) 1. All articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le

Dettagli

Codice Penale LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Codice Penale LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE. TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice Penale LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO II Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione Art. 314. Peculato.

Dettagli

Procedura per la gestione della sicurezza contro i reati societari

Procedura per la gestione della sicurezza contro i reati societari Procedura per la gestione della sicurezza contro i reati societari Approvato da: Funzione Cognome e Nome Data Firma per approvazione Presidente del CdA RSPP Soc. di consulenza Verificato da:: Funzione

Dettagli

ROCCA DI MONSELICE S.r.l.

ROCCA DI MONSELICE S.r.l. ROCCA DI MONSELICE S.r.l. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n 231 Aree sensibili e regole di condotta per categoria di reato presupposto e violazioni al

Dettagli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL 8 GIUGNO 2001 Emissione: Organismo di Vigilanza Approvazione : Consiglio di Amministrazione

Dettagli

Responsabilità derivante dal D.Lgs 231/2001

Responsabilità derivante dal D.Lgs 231/2001 Responsabilità derivante dal D.Lgs 231/2001 Avv.Graziana Iannoni - Studio Legale Iannoni Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

Dettagli

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica) DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno Articolo 1 (Autorizzazione

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. Parte Speciale B. Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. Parte Speciale B. Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 Parte Speciale B Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01 Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio

Dettagli

ALLEGATO C. Reati societari. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001

ALLEGATO C. Reati societari. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001 ALLEGATO C C.1. Elenco dei reati previsti dall art. 25 ter del dlgs 231/2001... 2 C.2 Elenco delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati previsti... 11 C.3 Attività, rischio reato,

Dettagli

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ALLEGATO B REATI PRESUPPOSTO

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ALLEGATO B REATI PRESUPPOSTO ALLEGATO B REATI PRESUPPOSTO 1) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,

Dettagli

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione 529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1 Anticorruzione L. 9 gennaio 2019, n. 3 (in Gazz. Uff., 16 gennaio 2019, n. 13). Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia

Dettagli

L applicazione del d.lgs. 231/2001 nel comparto agricolo

L applicazione del d.lgs. 231/2001 nel comparto agricolo L applicazione del d.lgs. 231/2001 nel comparto agricolo Breve riferimento 1 Il d.lgs. 231/2001 ha superato il principio societas delinquere non potest Cass. Sez. II, Sent. n. 3615 del 20.12.2005: è noto

Dettagli

STUDIO SOCIETARIO & TRIBUTARIO Massimo Esposito

STUDIO SOCIETARIO & TRIBUTARIO Massimo Esposito Circolare n. 1 del 07/02/2010 La Responsabilità amministrativa degli Enti: D.Lgs 231/2007 1 Premesse: evoluzione normativa e fattispecie di reati. 1. Premessa: evoluzione normativa. In data 8 giugno 2001

Dettagli

APPENDICI. Certificata ISO 9001 ISO SA 8000

APPENDICI. Certificata ISO 9001 ISO SA 8000 APPENDICI APPENDICE - A - Il decreto legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all art. 11 della legge 29 settembre 2000

Dettagli

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012.

Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. 190/2012. Il nuovo quadro normativo dopo l entrata in vigore della L. Dott. Fabrizio D Arcangelo Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 il Parlamento

Dettagli

ALLEGATO 1 FATTISPECIE DI REATO

ALLEGATO 1 FATTISPECIE DI REATO ALLEGATO 1 FATTISPECIE DI REATO 1. LE FATTISPECIE DI REATO Le fattispecie di Reato suscettibili in base al Decreto di far sorgere la Responsabilità Amministrativa dell Ente sono soltanto quelle espressamente

Dettagli

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. ALLEGATO 3 REATI SOCIETARI 1. False comunicazioni sociali Art. 2621 c.c. Salvo quanto previsto dall articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

Dettagli

ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO

ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO 1 ALLEGATO 2 REATI PREVISTI DAL DECRETO Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto sono quelli di seguito elencati: Inosservanza delle sanzioni

Dettagli

Allegato 1. Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01

Allegato 1. Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 Allegato 1 Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica

Dettagli

DEMO PROCEDURE WINPLE 231 MODELLO 231 PARTE SPECIALE INDICE DETTAGLIATO. Procedure 231 Modello 231 Parte speciale Indice dettagliato degli argomenti

DEMO PROCEDURE WINPLE 231 MODELLO 231 PARTE SPECIALE INDICE DETTAGLIATO. Procedure 231 Modello 231 Parte speciale Indice dettagliato degli argomenti 231 Modello 231 Parte speciale Indice dettagliato degli argomenti 1 Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe 1.1 Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe 1.2 Il

Dettagli

MODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI.

MODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI. MODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI RISCHI AZIENDALI. ALLEGATO A CATALOGO REATI AGGIORNATO AL 30 SETTEMBRE 2009-86 - Catalogo reati al 30 settembre 2010 moficativa Rapporti con la Pubblica Amministrazi

Dettagli

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. Parte Speciale B. Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. Parte Speciale B. Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 Parte Speciale B Reati Societari art. 25 ter D.lgs 231/01 Associazione Irrigazione Est Sesia Consorzio

Dettagli

Catalogo Reati L. 190/2012 PTPC

Catalogo Reati L. 190/2012 PTPC Pagina 1 di 6 I REATI RILEVANTI AI SENSI DELLA INGM, recependo la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012., ha adottato

Dettagli

CODICE CIVILE. TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (1)(3) Capo I Delle falsità

CODICE CIVILE. TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (1)(3) Capo I Delle falsità CODICE CIVILE TITOLO XI Disposizioni penali in materia di società e di consorzi (1)(3) Capo I Delle falsità 2621. False comunicazioni sociali (2). Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori,

Dettagli

Tabella reati presupposto

Tabella reati presupposto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l Integrità 2016-2018 Sezione I Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 Tabella reati presupposto

Dettagli

Tabella reati presupposto

Tabella reati presupposto Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l Integrità 2016-2018 Sezione I Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 Tabella reati presupposto

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 1525-B presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell interno

Dettagli

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell 8 giugno 2001 Integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la

Dettagli

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio

OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio Informativa per la clientela di studio N. 79 del 27.05.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio L Aula della Camera ha definitivamente approvato il D.D.L. anticorruzione,

Dettagli

Sezione Delitti contro l industria e il commercio

Sezione Delitti contro l industria e il commercio Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Delitti contro l industria e il commercio ELENCO DELLE REVISIONI REV. DATA NATURA DELLE MODIFICHE APPROVAZIONE

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE. Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. DISEGNO DI LEGGE Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono

Dettagli