OGGETTO: Sisma 2002 Campobasso e Foggia - Definizione agevolata.
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1 Direzione Centrale Rischi Ufficio Entrate Prot.INAIL /4/ Roma, 21 aprile 2009 Alle Strutture Centrali e Territoriali OGGETTO: Sisma 2002 Campobasso e Foggia - Definizione agevolata. La legge n. 2/ ha esteso l'applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle posizioni contributive, prevista per il sisma del 1997 di Marche e Umbria, a tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio L'articolo 6, comma 4 bis, della legge suddetta, infatti, richiama espressamente l'articolo 3 del decreto legge n. 162/2008 2, il cui comma 2 stabilisce che "...i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni...al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009". Il comma 2 bis dello stesso articolo 3 ha disposto che la definizione agevolata si applica ai soggetti privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti, in espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1 bis del decreto legge n. 263/ Quest'ultima norma, come noto, dispone infatti che "la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile". Esaminato il complesso quadro normativo relativo al sisma del 2002 di Campobasso e Foggia, si forniscono le istruzioni per la definizione agevolata disposta dalla legge n. 2/ Destinatari della definizione agevolata La legge dispone che l'agevolazione si applica a "tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003" 5. La dizione "soggetti residenti o aventi domicilio", tipica della materia tributaria, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è da interpretarsi nel senso che l'agevolazione si applica ai soggetti che alla data del sisma avevano sede operativa nei territori individuati dai citati decreti ministeriali.
2 I benefici contributivi in materia di calamità naturali, infatti, mirano ad agevolare quei soggetti che sono stati effettivamente danneggiati dall'evento calamitoso, in quanto esercitavano un'attività soggetta all'obbligo assicurativo nei territori colpiti. I "territori maggiormente colpiti" individuati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze richiamati dalla norma sono i seguenti: Comuni della provincia di Campobasso: Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Provvidenti e Ururi. Comuni della provincia di Foggia: Casalnuovo Monterotaro e Pietra Montecorvino. Come già illustrato, per effetto della deroga espressa contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 3 del decreto legge n. 162/2008, la definizione agevolata si applica sia ai soggetti privati che ai soggetti pubblici operanti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni suddetti, con le precisazioni esposte di seguito. Oggetto della definizione agevolata La definizione agevolata riguarda i crediti dell'istituto, i cui termini di pagamento erano stati in precedenza sospesi dalle numerose disposizioni emanate a favore dei soggetti colpiti dal sisma del L'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 162/2008 fa, infatti, riferimento a"ciascun tributo o contributo... oggetto delle sospensioni" indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, che a sua volta fa riferimento alle ordinanze del Ministero dell'interno che avevano a suo tempo disposto la sospensione dei versamenti per i soggetti colpiti dal sisma del 1997 di Marche e Umbria. La definizione agevolata si applica quindi ai soli pagamenti già oggetto di sospensione e per i quali era peraltro già iniziato il recupero rateale agevolato con le modalità stabilite dalle disposizioni speciali intervenute in materia. Circa quest'ultimo aspetto, l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 162/2008 convertito nella legge n. 201/2008, opportunamente precisa che la definizione agevolata deve essere effettuata "al netto dei versamenti già eseguiti". Sono pertanto oggetto della definizione agevolata in esame: 1. per i soggetti privati con sede operativa alla data del nei comuni di cui ai decreti citati, i versamenti con data scadenza dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre ; 2. per i soggetti pubblici con sede operativa alla data del nei comuni di cui ai decreti citati, i versamenti con data scadenza dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre Con riguardo a questi ultimi soggetti, per i quali la legge n. 290/2006 aveva escluso l'applicabilità del beneficio della sospensione dei versamenti, di cui avevano già usufruito dal al , la definizione agevolata consente quindi di regolarizzare la posizione contributiva con corresponsione dell'ammontare ridotto, sempre al netto dei versamenti già eseguiti.
3 Per gli altri soggetti pubblici, non operanti alla data del nei comuni individuati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, rimane confermato l'obbligo di versare l'intero ammontare dovuto già oggetto di sospensione in unica soluzione, non rientrando nell'ambito applicativo delle disposizioni in discorso. Modalità della definizione agevolata I soggetti aventi diritto alla definizione agevolata in esame devono versare l'ammontare dovuto, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento in centoventi rate mensili di pari importo, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno Chi non volesse usufruire della rateazione decennale prevista dalla legge, può effettuare il versamento del quaranta per cento in unica soluzione nel mese di giugno E' sempre ammessa, inoltre, la possibilità di estinguere il debito contributivo residuo, effettuando il pagamento in unica soluzione, anche a rateazione iniziata. Per quanto riguarda i pagamenti rateali, per effetto del richiamo all'intero articolo 3, si applicano anche le disposizioni contenute al comma 4 dello stesso articolo, per cui il mancato versamento delle somme dovute per la definizione entro il 16 di ciascun mese non determina l'inefficacia della definizione stessa, fermo restando l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento dei premi e contributi e l'iscrizione a ruolo delle rate non pagate, ovvero, per i crediti già iscritti a ruolo, la revoca della sospensione delle cartelle esattoriali, con ripresa della riscossione coattiva. Stante, infine, il richiamo operato dall'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 162/2008 all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, la restituzione in misura ridotta al 40 per cento mediante rateizzazione in 120 rate mensili avviene "senza aggravio di sanzioni ed interessi". Istruzioni operative In considerazione dell'estensione della definizione agevolata ai soggetti pubblici, nei limiti già illustrati, nonché dell'unificazione dei due periodi e relativa ai soggetti privati, il cui recupero era disciplinato con modalità differenti, è necessario che gli aventi diritto presentino domanda di adesione al beneficio alla Sede INAIL competente. La domanda deve essere presentata entro il 16 giugno 2009, data fissata per la prima rata, utilizzando il modulo allegato alla presente, nel quale devono essere indicate le somme da versare ridotte al quaranta per cento, calcolate al netto dei versamenti già eseguiti per i titoli oggetto di sospensione. Fermo restando l'obbligo di iniziare il pagamento rateale da giugno 2009, il termine indicato per la presentazione della domanda non è perentorio, in quanto quest'ultima serve esclusivamente a consentire l'inserimento in GRA degli specifici codici di agevolazione per l'automatica riconduzione degli incassi ai giusti titoli nonché la verifica della correttezza dell'ammontare ridotto calcolato dai beneficiari della definizione agevolata. Per quanto riguarda i codici di agevolazione, sono in corso di rilascio in GRA: il codice 131 per i soggetti privati, con relativa aggregazione relativa ai pagamenti sospesi dal al , per i quali in GRA è già presente il codice 092 ovvero coesistono i codici 092 e 125;
4 il codice 132 per i soggetti pubblici, con relativa aggregazione relativa ai pagamenti sospesi dal al , per i quali in GRA è già presente il codice 092. Al pervenimento delle domande di adesione, le Sedi devono verificare i requisiti in capo ai soggetti interessati e, se sussistono, devono: 1. inserire a seconda dei casi il codice di agevolazione 131 o 132; 2. controllare che l'ammontare dovuto corrisponda a quanto calcolato dal datore di lavoro e indicato nella domanda. Se errato, comunicare con apposita nota l'ammontare corretto, specificando l'importo da pagare per ciascuna rata. Per quanto riguarda i pagamenti, nel campo "numero di riferimento" del modello F24, i beneficiari della definizione agevolata devono indicare: se trattasi di soggetti privati; se trattasi di soggetti pubblici. Il Direttore Centrale Dott. Fernando Giannoni Note: 1. Articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", pubblicata in G.U , n S.O. n. 14. Torna su 2.Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, pubblicata sulla G.U. n. 298 del Torna su 3.Decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, pubblicata sulla G.U. n. 285 del Torna su 4.Le istruzioni del sono da intendersi annullate. Torna su 5. Articolo 6, comma 4 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Torna su 6. I termini di versamento dal al sono stati sospesi dalle ordinanze del Presidente del Consiglio del Ministri n del , 3279 del , 3300 del e 3344 del e il recupero agevolato in 304 rate è iniziato da marzo I termini di versamento dal al sono stati sospesi dalle ordinanze Presidente del Consiglio del Ministri n del , 3559 del , 3564 del e il recupero agevolato in 24 rate mensili è iniziato da gennaio 2009 per effetto dell'opcm 3642 del Torna su
5 7.I termini di versamento dal al sono stati sospesi dalle ordinanze del Presidente del Consiglio del Ministri n del , 3279 del , 3300 del e 3344 del Il recupero agevolato in 304 rate già fissato a decorrere da marzo 2006 era venuto meno per effetto dell'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge 6 dicembre 2006, n. 290.
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