OGGETTO: Precisazioni relative alle sospensioni contributive disposte a seguito di calamità naturali verificatesi tra il 1990 ed il 2002.
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- Gianmarco Toscano
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1 Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 13 Dicembre 2006 Circolare n. 145 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Precisazioni relative alle sospensioni contributive disposte a seguito di calamità naturali verificatesi tra il 1990 ed il SOMMARIO: 1. SISMA SICILIA 1990; 2. ALLUVIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2000 VARIE REGIONI; 3. SISMA CAMPOBASSO E FOGGIA 2002; 4. ERUZIONE VULCANO ETNA 2001; 5. ERUZIONE E SISMA VULCANO ETNA In merito alla complessa normativa emanata dal legislatore a seguito delle diverse calamità che hanno interessato le province di Catania, Ragusa, Siracusa e Noto nel 1990, varie regioni nell autunno 2000, il Molise e la provincia di Foggia nell ottobre 2002 e la provincia
2 di Catania nel 2001 e 2002, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1. SISMA SICILIA 1990 Come già esposto nella circolare 33/2006, la Finanziaria 2006 ha fissato al 30 settembre 2006 il versamento della contribuzione sospesa, con le modalità di cui all'art. 9 c. 17 della L. 289/02, che ha previsto la possibilità di una definizione automatica mediante il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti per capitale e interessi, diminuite al 10%. Il termine è da considerarsi perentorio. Si precisa che per coloro che non si sono avvalsi della suddetta definizione automatica il termine di ripresa della riscossione dei contributi sospesi resta quello previsto dall art. 1 c. 142 della L 311/2004, ovvero il 30 giugno Nella fattispecie il debito contributivo è soggetto al regime sanzionatorio vigente a decorrere dalla suddetta data e per l intero importo. 2. ALLUVIONI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2000 VARIE REGIONI Con circolari n. 195 del 23 novembre 2000, n. 42 del 20 febbraio 2001 e n. 15 del 27 gennaio 2003, sono state impartite disposizioni relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito varie regioni. In particolare, si riepilogano le decorrenze delle sospensioni contributive connesse ai diversi eventi e le relative ordinanze, precisando che, ove le ordinanze non dispongano una data precisa di decorrenza della sospensione contributiva, la stessa decorre dalla dichiarazione dello stato d emergenza nel territorio interessato. Decorrenza Regione Territori di Ordinanza cui al D.P.C.M. 9/9/2000 Calabria 12/9/2000 e 3092/2000 art.5, c.1 2/10/ /10/2000 Piemonte, Liguria, 16/10/ /2000 art.5, c.1 Val d Aosta 13/10/2000 Lombardia, Emilia 18/10/ /2000 art.5, c.1 Romagna 13/10/2000 Veneto 27/10/ /2000 art.1, c.1 10/11/2000 Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte 17/11/2000 Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto 23/11/2000 Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte, 30/11/2000 Provincia autonoma di Bolzano 10/11/ /2000 art.1, c.1 17/11/ /2000 art.1, c.1 23/11/ /2000 art.1, c.1 30/11/ /2000 art.2, c.1
3 I comuni danneggiati, di cui alle ordinanze 3095/2000 e 3098/2000 (D.P.C.M. del novembre 2000), sono quelli nei quali i sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza e/o ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi alluvionali, da dissesti idrogeologici o da eventi atmosferici per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell art. 5 della L. 225/92 (art.1, c. 4 dell ordinanza 3095/2000, così come sostituito dall art.1, c. 1 dell ordinanza 3096/2000). L art. 5 dell ordinanza 3095/2000 include fra i soggetti beneficiari della sospensione contributiva di cui all ordinanza 3090/2000 anche le persone giuridiche la cui attività produttiva ha sede operativa nei comuni o frazioni che per effetto degli eventi alluvionali siano rimasti isolati per assenza di collegamenti per oltre 30 giorni. Il termine finale della sospensione contributiva è fissato per tutti gli eventi calamitosi al 31/12/2001 ed il recupero decorre, ai sensi dell art. 11, c. 1 dell ordinanza 3196/2002, dal 10 dicembre 2002 con pagamento in unica soluzione o con rateazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione ovvero: 128 rate per i comuni della Calabria; 120 rate per gli eventi del 13 ottobre in Piemonte, Liguria, Val d Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto; 112 rate per gli eventi di novembre in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Provincia autonoma di Bolzano. 3. SISMA CAMPOBASSO E FOGGIA 2002 Con circolari n. 41 del 26 febbraio 2003, n. 90 del 20 maggio 2003, n. 149 del 15 settembre 2003, n. 105 del 13 luglio 2004, n. 6 del 17 gennaio 2006 e n. 67 del 5 maggio 2006, l Istituto ha recepito le disposizioni dettate dal D.L. 245/02, convertito in L. 286/02 e dalle ordinanze n. 3253/2002, n. 3279/2003, n. 3300/2003, n. 3308/2003, n. 3344/2004, n. 3354/2004, n. 3496/2006, n. 3507/2006. In risposta ai diversi quesiti inoltrati, nel ribadire la validità del messaggio n dell 8 novembre 2005 e la necessità di sottoporre quesiti di portata generale, si formulano i seguenti chiarimenti: a) i soggetti che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in Legge 28 maggio 1997, n. 140, verseranno le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007, vista la proroga dei termini dell art.4 del D.L. 245/02, convertito con modificazioni nella Legge 27 dicembre 2002, n. 286, disposta con DPCM del 19 dicembre Le rate successive seguono le scadenze prestabilite; b) con Decreto del Presidente della Regione Molise Commissario Delegato n. 29 del 9 marzo 2004 il comune di Guardiaregia (CB) è stato incluso nell elenco dei comuni calamitati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 1 aprile Il recupero decorre pertanto ugualmente dal 16 marzo 2006, ma con una rateazione massima di 168 rate mensili; c) alcuni soggetti già interessati dal sisma dell ottobre 2002, sono stati successivamente colpiti dall alluvione del gennaio 2003, per la quale è stata disposta una nuova sospensione contributiva con una rateazione pari ad 88 rate a decorrere dal 16 gennaio Tali
4 soggetti continueranno a versare con le modalità previste per il sisma dell ottobre Coloro che invece siano stati colpiti solo dall alluvione del gennaio 2003 seguiranno, com è ovvio, le disposizioni dettate per detto evento; d) la sospensione delle procedure esecutive disposta dall art. 4 della L. 286/2002, implica che al termine del periodo di sospensione gli atti devono essere tempestivamente riscossi e non possono essere ricompresi nel numero di rate disposte invece per la sospensione contributiva; e) i dipendenti che si sono avvalsi della sola sospensione della quota a loro carico, che abbiano variato datore di lavoro durante o post sospensione, verseranno le loro quote al vecchio datore di lavoro che provvederà a versarle con le modalità dettate in circolare. L importo di ogni singola rata deve essere comunque superiore ad 12,00; f) nel caso invece di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda, non è rilevante che i lavoratori non abbiano subito cessazione del rapporto e liquidazione del TFR, ma deve risultare esplicitamente nell atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si accolla tutti i debiti e crediti contributivi, al fine di poter beneficiare della sospensione; g) con la circolare n. 67 del 5 maggio 2006 sono state fornite le disposizioni attuative delle seguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri: ordinanza n del 17 febbraio 2006, che all art. 3 dispone la sospensione dei contributi dovuti nell anno 2006 dai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa in alcuni comuni calamitati delle province di Campobasso e Foggia espressamente elencati; ordinanza n del 5 aprile 2006, che estende le suddette disposizioni anche ai lavoratori, residenti nei medesimi comuni della sola provincia di Campobasso e per la sola quota a proprio carico, dipendenti di datori di lavoro privati non destinatari dei benefici in quanto aventi sede legale od operativa altrove. Stante il mancato riferimento all art. 4 dell ordinanza 3496, che concede il beneficio della rateizzazione in 12 rate mensili, ne consegue che i contributi sospesi ai sensi dell ordinanza 3507 non possono beneficiare di tale agevolazione di pagamento e dovranno pertanto essere versati in unica soluzione alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il 16 gennaio 2007; h) con nota n del 10 ottobre 2006, il Commissario Delegato per la provincia di Foggia ha rappresentato il quadro normativo di riferimento. Si osserva però nel quarto capoverso, relativo all ordinanza 3496/2006, che l espressione in favore, tra gli altri, dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni di Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino può generare confusione ed aspettative illegittime da parte di altri operatori o Comuni prima beneficiari. Pertanto, per la provincia di Foggia, sono solo i due Comuni citati i beneficiari delle disposizioni dettate dall ordinanza 3496/2006 e solo i datori di lavoro privati. 4. ERUZIONE VULCANO ETNA 2001 Con circolari n. 163 del 21 agosto 2001, n. 183 del 1 dicembre 2003 e n. 148 del 10 novembre 2004 sono state impartite le disposizioni attuative delle ordinanze n. 3145/2001, n. 3196/2002 e n. 3315/2003. Per espressa disposizione dell art. 2 c.1 dell ordinanza 3145/2001, la sospensione contributiva decorre dal 13 luglio 2001, data di inizio dei fenomeni eruttivi e, per effetto
5 delle proroghe dello stato d emergenza cui l ordinanza 3196/2002 ha collegato la durata della sospensione, termina il 31 marzo ERUZIONE E SISMA VULCANO ETNA 2002 Per detto evento sono state emanate le circolari n. 41 del 26 febbraio 2003, n. 183 dell 1 dicembre 2003, n. 148 del 10 novembre 2004, n. 6 del 17 gennaio 2006 e n. 26 del 17 febbraio 2006 in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 245/02, convertito in L. 286/02, e delle ordinanze n. 3254/2002, n. 3282/2003 e n. 3442/2005. Per effetto della proroga dello stato d emergenza, di cui al DPCM 22 dicembre 2005, i soggetti residenti nei territori della provincia di Catania colpiti dall eruzione del 29 ottobre 2002 e dai conseguenti eventi sismici, che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall art.4 del D.L. 28 marzo 1997, n.79, convertito in Legge 28 maggio 1997, n. 140, verseranno le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio Le rate successive seguono le scadenze prestabilite. Ai sensi dell art. 5 c.1 dell ordinanza 3254/2002 e della proroga disposta dall art. 14 c.1 dell ordinanza 3282/2003, la sospensione contributiva decorre dal 29 ottobre 2002 e termina il 31 marzo Pertanto, ai sensi dell art. 2 c.1 dell ordinanza. 3442/2005, come già precisato nella circolare 26/2006, il recupero del debito residuo avviene in 17 rate mensili, pari cioè al numero di mesi interi di durata della sospensione. In merito alla sospensione delle procedure esecutive ex art. 4 della L 286/02 si riconferma quanto già esposto per il sisma Campobasso e Foggia alla lettera d). Il Direttore Generale Crecco
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