Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI LORO SEDI
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1 Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Ufficio Normativa e Circolari CIRCOLARE N. 5, DEL 22/3/ A tutte le Imprese dello spettacolo - Agli Enti pubblici e privati che esplicano attivita' nel campo dello spettacolo - A tutte le societa' che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti - Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate - Alle Aree e Consulenze Professionali della Direzione Generale LORO SEDI e, p.c. - Al Sig. Presidente - Al Consiglio di Amministrazione - Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza LORO SEDI Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi nel territorio della provincia di Catania (eruzione e sisma del 2002), e relative istruzioni modificative della circolare n. 29 del 17 novembre Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 di proroga dello stato di emergenza. Sommario: Nella presente circolare si illustra il disposto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005 e si impartiscono le nuove disposizioni attuative in materia di recupero dei contributi sospesi. pag. 1 di 6
2 1. Premessa Si fa seguito alla circolare n. 29 del 17 novembre 2003, con la quale sono state illustrate le norme riguardanti la sospensione contributiva prevista in favore dei soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi eruttivi e sismici verificatisi nell ottobre 2002, per comunicare che nella G.U. serie generale n. 139 del 17 giugno 2005 è stata pubblicata l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, recante Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania. Per completezza d informazione e maggiore chiarezza, si rammenta che questo Ente con la sopra citata circolare ha impartito le disposizioni applicative dei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza in atto stabilendo termini e modalità per ottenere il beneficio della sospensione contributiva (esplicante i suoi effetti anche sulla quota a carico del lavoratore, nonchè sui termini fissati per la presentazione delle denunce contributive) e tutti gli adempimenti connessi al successivo versamento dei contributi sospesi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dell' O.P.C.M. n. 3254/2002, come modificata dalla successiva Ordinanza n. 3282/2003, si precisava che il recupero dei contributi, sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004 (versamenti relativi al periodo ottobre febbraio 2004) 1, sarebbe ripreso il 16 giugno 2004 tramite rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione equivalenti a 136 rate (mesi 17 x 8 = 136 rate). 2. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005 Nuove disposizioni in materia di sospensione contributiva. Con l Ordinanza n. 3442/2005 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha modificato quanto precisato dalla precedente O.P.C.M. n. 3254/2002 (abrogando le disposizioni di cui all'art. 5 in contrasto) e dai successivi provvedimenti in materia nei seguenti termini: a) in primo luogo, all art. 1, comma 1, è stato indicato come ambito territoriale interessato dagli eventi calamitosi del 29 ottobre 2002, oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza, il seguente elenco di Comuni: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant Alfio, Acicatena. Rispetto alla precedente elencazione, comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota CG/ del 14 febbraio 2003 e recepita nella circolare Enpals n. 29/2003, citata in premessa, sono ora esclusi i Comuni di Aci Sant Antonio, Fiumefreddo e Tre Castagni, mentre sono inseriti quelli di Belpasso, Nicolosi e Ragalna; 1 Si sottolinea che il periodo di sospensione dei versamenti dei contributi non coincide con il periodo di emergenza che era, invece, stato prorogato con D.P.C.M. 12/03/2004 fino al 31 marzo 2005 (cfr. circolare Enpals n. 27/2004) e successivamente con D.P.C.M 04/03/2005 fino al 31/12/2005. pag. 2 di 6
3 b) il comma 2 del medesimo articolo 1, nel ribadire la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, già prevista dall art. 5 dell O.P.C.M. n. 3254/2002, ha, poi, circoscritto l applicazione della stessa esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni [ ] colpiti dal sisma escludendo, quindi, dal beneficio i soggetti residenti (nei Comuni di cui sia al precedente che al nuovo elenco) ed i datori di lavoro pubblici; c) inoltre, all'art. 2, comma 1, in merito alle modalità di recupero dei contributi sospesi, si è precisato che i contributi debbano essere restituiti, dai datori di lavoro privati, aventi sede legale od operativa nei comuni oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza, mediante rate mensili pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione nella fattispecie corrispondenti a 17 (29 ottobre marzo 2004). Infine, al comma 2 del medesimo articolo si fa riferimento a tutti quei soggetti diversi da quelli indicati come attuali destinatari della sospensione (ovvero quelli esclusi dal beneficio come evidenziati alle precedenti lettere a) e b) ) per i quali si è previsto un apposito piano di rientro della contribuzione (precedentemente) sospesa della durata massima di ventiquattro mesi. Per tali soggetti questo Ente ha deciso di concedere la rateizzazione massima (24 rate mensili). 3. Disposizioni relative al beneficio del pagamento rateale della contribuzione sospesa Datori di lavoro di cui all'ordinanza n. 3442/2005 Posto che la sospensione non è automatica, ma subordinata alla presentazione di una richiesta, i datori di lavoro privati ora interessati al beneficio, in quanto aventi sede legale od operativa a Belpasso, Nicolosi e Ragalna (Comuni che solo con l'ordinanza n. 3442/2005 sono stati considerati come danneggiati dagli eventi sismici) che non abbiano versato i contributi alle previste scadenze, per il periodo ottobre febbraio 2004, potranno avvalersi della restituzione in 17 mensilità presentando la domanda di sospensione entro il giorno 31 maggio Unitamente alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, attestante che il soggetto persona fisica o giuridica alla data degli eventi calamitosi avesse la sede legale in uno dei comuni colpiti dal sisma o che, pur avendo la sede legale altrove, avesse la sede operativa nell ambito degli stessi comuni. In quest'ultima ipotesi dovrà essere allegata una ulteriore dichiarazione dalla quale risulti che lo stesso abbia esercitato la propria attività nello stesso ambito territoriale interessato dagli eventi calamitosi di cui trattasi e che le obbligazioni contributive, il cui adempimento intende differire, riguardino esclusivamente dette attività. Sempre con la domanda dovrà essere trasmessa la modulistica di denuncia attualmente in uso: pag. 3 di 6
4 Modelli 031/R Dovrà essere compilato un modello 031/R per ogni mese della sospensione contributiva nel quale era dovuta contribuzione all Ente. Nel quadro B, oltre agli altri eventuali dati, dovrà essere indicato nel campo codice agevolazione il codice 9C, seguito dall importo che l impresa avrebbe dovuto versare per il mese; in tal modo il saldo da esporre nel quadro C sarà uguale a zero. Nello spazio riservato alle comunicazioni impresa indicare gli estremi della presente circolare. Modelli 031/CM Tali modelli dovranno essere compilati come di consueto ed inoltrati all Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente. Il piano di rateizzazione, previsto in 17 rate con decorrenza 1 luglio 2006, sarà predisposto, sulla base della richiesta di cui sopra, da parte della Sede dell'ente territorialmente competente e trasmesso all'impresa interessata entro il giorno 20 giugno Datori di lavoro di cui all'ordinanza n. 3254/2002, come modificata dalla successiva O.P.C.M. n. 3442/2005 Viceversa, le altre imprese che hanno già presentato la domanda di sospensione non saranno tenute a rinnovare la richiesta, ma si procederà d'ufficio a ridurre il numero delle rate conformemente alle nuove norme. All'uopo, gli uffici periferici competenti dell'ente sono invitati ad adeguarsi a tali disposizioni trasmettendo all impresa interessata il nuovo piano di rientro/rateizzazione entro il giorno 20 giugno La nuova rateazione, nel tenere conto delle mensilità già corrisposte sulla base del precedente piano, consentirà di restituire il debito residuo in 17 o al massimo 24 rate (vedasi le due fattispecie di cui al precedente paragrafo 2 lettera c) decorrenti dal giorno 1 luglio Si ricorda che, nel silenzio della legge, l omesso versamento di una rata o il ritardo nel pagamento della stessa non determina la decadenza dal beneficio della rateazione, ma, unicamente, l applicazione delle sanzioni civili per mancato o tardivo pagamento dei contributi (art. 116, comma 8, lett. a, legge n. 388/2000). In tal caso, le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, sono applicate per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data del pagamento effettivo. pag. 4 di 6
5 4. Modalità di versamento Come regolato con circolare n. 29/2003, il pagamento, sia in unica soluzione che rateizzato, dovrà effettuarsi a mezzo modello F24 compilando la sezione altri enti previdenziali ed assistenziali come segue: codice Ente: indicare il codice 0001 identificativo dell Ente; codice Sede: indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell impresa; causale contributo: indicare il codice SOLS se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il codice SOSP se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola dell impresa comprensiva del numero dell attività (nove caratteri); periodo di riferimento da : indicare nella forma mm/aaaa (es.10/2002) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza dei contributi sospesi; periodo di riferimento a : indicare nella forma mm/aaaa (es.02/2004) il mese ed anno di fine del periodo di competenza dei contributi sospesi; importi a debito versati: indicare l importo che si versa (della rata mensile o dell'intero importo dei contributi sospesi qualora si provveda al pagamento in unica soluzione); importi a credito compensati: indicare l'eventuale importo che l'impresa porta a compensazione nell'ambito del mod. F24 per crediti verso l'erario, l'inps, le regioni e gli enti locali. 5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2005 di proroga dello stato di emergenza Nella G.U. n serie generale - del 31/12/2005 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 22/12/2005 con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza dichiarato nel territorio della Provincia di Catania a seguito dei gravi fenomeni eruttivi e sismici verificatisi nel mese di ottobre A seguito di tale disposizione, l'ente precisa nuovamente (cfr. nota 1 al paragrafo 2) che la proroga dello stato d'emergenza non si riflette sul periodo di sospensione del versamento dei contributi che rimane quello stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 3254/2002, come prorogato dalla successiva Ordinanza n. 3282/2003. Infatti, tra sospensione contributiva e dichiazione dello stato di emergenza non è avvenuto alcun pag. 5 di 6
6 collegamento normativo, essendo le medesime rispettivamente disciplinate da apposite disposizioni. La proroga produce effetti esclusivamente sull art. 4, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni nella L. 286/2002, in quanto automaticamente applicabile. 2006: Ai sensi dell art. 4, comma 1, del predetto decreto sono sospesi sino al 31 dicembre i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza; tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati ed alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. IL DIRETTORE GENERALE (Massimo Antichi) pag. 6 di 6
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