CAPITOLATO TECNICO. Articolo 1 Oggetto del servizio

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1 CAPITOLATO TECNICO 1. OGGETTO DEL SERVIZIO PRESTAZIONI DEL BROKER OBBLIGHI DELLE PARTI MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL INCARICO PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI REFERENTE DEL BROKER DURATA FACOLTA DI RINNOVO CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL USL ADEMPIMENTI NECESSARI ALL AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA STIPULA DEL CONTRATTO SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA SICUREZZA SUL LAVORO RESPONSABILITA VERSO TERZI CONTROLLI PERIODICI E QUANTITATIVI VALUTAZIONE INIZIALE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CONTROVERSIE TRATTAMENTO DEI DATI NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI CLAUSOLA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

2 CAPITOLATO TECNICO Articolo 1 Oggetto del servizio Il presente capitolato disciplina l affidamento dell appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell Azienda U.S.L. Valle d Aosta (di seguito indicata U.S.L.), ai sensi del D.LGS. 07/09/2005, n Oggetto del servizio sono l assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale dell U.S.L., l individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell U.S.L., la contrattazione con le compagnie assicurative per conto dell U.S.L. al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l assistenza nella determinazione dei contenuti contrattuali e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione. Articolo 2 Prestazioni del broker Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni: 1. Individuazione e analisi dei rischi attinenti alla specifica attività dell U.S.L., finalizzate alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell Ente; 2. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all efficacia e all economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell Ente; 3. Rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti; 4. Predisposizione, d intesa con gli uffici competenti, di capitolati speciali d appalto per le procedure di selezione del contraente che l U.S.L. riterrà di indire, nel rispetto della normativa vigente, per l assunzione di polizze assicurative, individuazione dei criteri di aggiudicazione, controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte, nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo, collaborazione nella successiva fase contrattuale; 5. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell U.S.L.; 6. Tempestiva trasmissione all U.S.L. delle novità proposte dalle compagnie d assicurazione previo espletamento di indagini di mercato per la verifica delle Compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate; 7. Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli uffici dell U.S.L.) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che l U.S.L. riterrà di sottoporre nel corso del servizio; 8. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell ammontare retribuzioni erogate 2

3 dall U.S.L. ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni; 9. assistenza, anche con l eventuale intervento (a richiesta dell Azienda U.S.L.) di proprio personale presso l Azienda USL: - nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione; - nella gestione dei sinistri, anche pregressi, compresa la segnalazione delle prescrizioni e conseguenti interruzioni entro i termini di legge; - nell elaborazione di un rapporto periodico, a cadenza semestrale, sull andamento dei sinistri e di un rapporto riepilogativo annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine; elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, con riferimento ad ogni singola polizza; - nell analisi dei sinistri pregressi e correnti non risarciti dalle compagnie di assicurazione negli ultimi due anni, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. 10. attivazione di corsi di formazione per il personale dell Azienda U.S.L. addetto alla gestione delle polizze sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa; 11. individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa. Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso l Azienda U.S.L., nonché, quelle ulteriori che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto di brokeraggio assicurativo. Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, avvalendosi, qualora l attività svolta lo renda necessario, della collaborazione del competente personale dell Azienda U.S.L. Il broker, inoltre, non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell Azienda U.S.L., né potrà in alcun modo impegnare queste se non preventivamente autorizzato. Articolo 3 Obblighi delle parti Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. Esecuzione dell incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d appalto e dell offerta presentata in sede di gara, con diligenza e nell esclusivo interesse dell U.S.L.; 2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 3. Obbligo di mettere a disposizione dell U.S.L. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 4. Collaborazione e monitoraggio nell ambito delle attività di pagamento dei sinistri qualora, secondo le polizze stipulate dall U.S.L., sorga l obbligo del risarcimento per importi rientranti in franchigia; collaborazione con il loss adjuster nel monitoraggio dei sinistri RCT/O rientranti in franchigia a la cui gestione è affidata a quest ultimo; 5. Garanzia della presenza, su richiesta, di proprio personale presso le sedi dell Azienda USL 3

4 6. Rispetto del segreto d ufficio. L U.S.L. si impegna ai seguenti obblighi: 1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del broker; 2. Inserire in ciascun capitolato speciale d appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 3. Comunicare alla compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative, che l incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell ente. Articolo 4 Modalità svolgimento dell incarico L U.S.L. autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. L U.S.L. si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e/o proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell U.S.L., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all U.S.L. stessa. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell U.S.L. né può impegnare l amministrazione medesima se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell U.S.L. Articolo 5 Pagamento dei premi assicurativi Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. L U.S.L. provvede al pagamento del premio all assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell art.1901 del codice civile. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all U.S.L. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Articolo 6 Referente del broker In sede di stipulazione del contratto dovrà essere indicato un referente avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Il referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L affidatario del servizio dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell U.S.L. in caso di urgenza. Dovrà essere individuato altresì il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. 4

5 Articolo 7 Durata e facoltà di proroga L appalto avrà durata di anni quattro, a decorrere dal 1 agosto Da tale data l aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d appalto e dall offerta presentata in sede di gara. Nell eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall attuale broker incaricato, l aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. L U.S.L. si riserva la facoltà di recedere dal contratto previo preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza di ogni annualità. L impresa appaltatrice sarà, comunque, tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni, per i 6 mesi successivi alla prima scadenza del contratto, ove ciò sia richiesto dalla AUSL, in caso di imprevedibili circostanze di necessità o di urgenza. Articolo 8 - Facolta di rinnovo L AUSL si riserva la facoltà di esercitare l opzione del rinnovo per il periodo di 36 mesi nella forma della ripetizione di servizi analoghi di cui all articolo 57, comma 5, lettera b) decreto legislativo n. 163/2006, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L estensione della durata del contratto potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione sul servizio prestato e la persistenza della convenienza rispetto alla condizioni del mercato, entro i 3 mesi precedenti la scadenza. Dei presupposti e dei termini del rinnovo si darà atto in apposito verbale. E fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovazione o di proroga eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotta successivamente all aggiudicazione dell appalto. Articolo 9 - Corrispettivo del servizio L attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell U.S.L., ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker, secondo consuetudini di mercato. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. Data la suddetta particolarità della natura del servizio risulta impossibile quantificare preventivamente il prezzo dell appalto, che in ogni caso, come sopra precisato, non sarà a diretto carico dell Azienda Sanitaria. Ai soli fini della quantificazione del Codice CIG identificativo gara e della misura della cauzione, l importo annuo presunto del presente appalto viene stimato, in base all ammontare presunto e indicativo delle commissioni (Faq AVCP Aggiornamento al 23 novembre A16) in EURO ,00 e quindi in EURO ,00 per la durata quadriennale dello stesso + eventuali 6 mesi di proroga tecnica ed in ,00 per la durata del servizio comprensiva dell eventuale periodo di ripetizione triennale (anni 4 + 3). 5

6 Articolo 10 Situazione assicurativa dell U.S.L. I dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dall U.S.L., in vigore al momento dell indizione della presente procedura di gara sono indicate nel sottoriportato prospetto POLIZZE ASSICURATIVE COMPAGNIA TIPO DI POLIZZA SCADENZA PREMIO IMPONIBILE CATTOLICA INFORTUNI ,00 DONATORI SANGUE LLOYD S (SIND PATRIMONIALE ,90 Markel) DUOMO UNIONE RCAUTO KASKO ,13 ARD UNIPOL INFORTUNI MET, ,24 C.A., MEDICINA SERVIZI UNIPOL INFORTUNI ,95 SPECIALIZZ/TIR/SPE CIALISTI AMBULATORIALI UNIPOL INFORTUNI ,17 CONDUCENTI MEZZI AZIENDALI UNIPOL INFORTUNI ,93 CONDUCENTI MEZZI DIP. LLOYD S (SIND. Catlin) KASKO DIP ,00 AM TRUST EUROPE RCT/O - PROFESSIONALE ,00 GENERALI INCENDI ,25 INASSITALIA REALE MUTUA INFORTUNI ASILO 16/03/ ,66 NIDO AZIENDALE INASSITALIA FURTO OPERA 23/03/ ,79 D ARTE INASSITALIA FURTO OPERA D ARTE 31/12/ ,40 6

7 Art. 11 Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto L Amministrazione, una volta disposta l aggiudicazione definitiva, procederà alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, c. 2, del Codice dei contratti, come modificati, in ultimo, dall art. 4 del D.L. 13/05/2011, n. 70 convertito nella L. 106/2011, fatto salvo quanto previsto al punto 3.6 del disciplinare. Nell ipotesi che l appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione: - garanzia fideiussoria secondo quanto riportato nel successivo art. 14; - in caso di RTI/Consorzio ordinario, entro 20 giorni dall avvenuta comunicazione dell aggiudicazione, formalizzazione del raggruppamento ai sensi di quanto disposto dall art. 37 del D. L.vo 163/2006; - in caso di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di inizio dell esecuzione delle prestazioni, invio di copia del contratto tra la ditta aggiudicataria e la ditta subappaltatrice; - copia della Polizza di Responsabilità Civile, stipulata ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, a copertura di tutti i danni arrecati a terzi ed imputabili a negligenza od errori professionali, con un massimale assicurato non inferiore a Euro ,00, per sinistro. Articolo 12 - Stipula del contratto La stipula del contratto avverrà in conformità ai disposti degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 163/2006. La direzione dell esecuzione del contratto, ai sensi dell art. 119 Codice contratti, è affidata al funzionario della S.C. Affari Generali e Legali espressamente delegato. Al suddetto responsabile la ditta aggiudicataria deve far riferimento per ciò che riguarda l esecuzione del servizio. Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti il contratto, fra cui, a titolo esemplificativo, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa. La stipula avverrà, in linea di massima, entro 60 giorni dall avvenuta efficacia dell aggiudicazione e comunque non prima che siano trascorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati, dell aggiudicazione ai sensi dell art. 79 del D.Lgs 163/2006. L amministrazione potrà dare avvio all esecuzione prima della stipula del contratto, richiedendo motivatamente tale avvio con fax ovvero con raccomandata, con preavviso di 10 giorni rispetto alla data individuata, limitatamente alle prestazioni che debbano essere rese con urgenza, ai sensi dell art. 11, comma 12 codice appalti. Il contratto stipulato successivamente ratificherà tale fase esecutiva, producendo effetti dalla data di effettivo avvio dell esecuzione. Qualora l aggiudicatario non proceda all esecuzione anticipata nei termini sopra descritti, l amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall aggiudicazione e procedere all eventuale aggiudicazione al secondo in graduatoria. 7

8 Articolo 13 - Subappalto e cessione del contratto Stante la natura professionale dell incarico, è vietata ogni forma di subappalto. Salvo quanto previsto dall articolo 116 del decreto legislativo n. 163/2006 è fatto divieto all aggiudicatario di cedere il contratto, pena la decadenza dall aggiudicazione con conseguente risoluzione del contratto. Articolo 14 - Garanzia definitiva L impresa appaltatrice del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell importo contrattuale escluso di IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento se l impresa appaltatrice risulta titolare della certificazione, rilasciata da organismo accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO In caso di RTI la riduzione del 50% opererà se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento documenteranno il possesso della certificazione di cui sopra. L aggiudicatario dovrà obbligatoriamente segnalare il possesso del requisito, documentandolo o attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della certificazione o attraverso la produzione di copia conforme all originale della certificazione stessa. La garanzia sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione dell atto. Articolo 15 - Sicurezza sul lavoro L attività oggetto dell appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze); conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenze di cui all art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso l Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dald.lgs 81/2008, ed in particolare a quello della redazione del documento di valutazione dei rischi inerenti all attività da svolgere. In particolare, in allegato al contratto, viene prodotto il documento Coordinamento della Prevenzione con indicate informazioni sui rischi connessi con l attività della Committente e sulle misure di prevenzione e protezione che l Azienda USL ha adottato in relazione alla propria attività. Tale modulo dovrà essere controfirmato per ricevuta e presa visione da parte dell aggiudicatario e allegato al contratto di brokeraggio. Articolo 16 - Responsabilità verso terzi L Azienda USL avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 209 del 8

9 , qualora questi siano imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nonché, dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge. Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall espletamento delle prestazioni oggetto del contratto che si andrà a stipulare ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l Azienda USL, che fin d ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia. Il Broker risponde, altresì, nei confronti dell Azienda U.S.L. di eventuali danni che dovessero insorgere dopo la scadenza dell incarico, qualora gli stessi siano da imputare a negligenze, errori ed omissioni avvenute durante la vigenza del contratto. Al fine di garantire l Azienda U.S.L. per quanto sopra, il Broker dovrà provvedere alla consegna alla medesima, prima dell attivazione del servizio, di copia della Polizza di Responsabilità Civile, stipulata ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, a copertura di tutti i danni arrecati a terzi ed imputabili a negligenza od errori professionali, con un massimale assicurato non inferiore a Euro ,00, per sinistro. Articolo 17- Controlli periodici e qualitativi L Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente. Articolo 18 Valutazione iniziale Fermo restando il rispetto delle disposizioni relative all esecuzione del contratto, per i primi tre mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l incarico è sottoposto ad una valutazione ampia e complessiva, che verterà principalmente sui seguenti aspetti: Verifica della funzionalità del servizio in base a quanto richiesto nel capitolato e a quanto proposto nell offerta tecnica; Competenza dimostrata nella gestione dei sinistri e capacità di risolvere le problematiche connesse; Rapidità dei tempi di risposta sia rispetto ai problemi emergenti nella gestione dei sinistri, sia rispetto ai quesiti posti dalle strutture aziendali Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa ex art c.c. Risoluzione per inadempimento Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi: a) per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l immotivata interruzione della prestazione, tali da giustificare l immediata risoluzione del contratto; b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; c) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza d) in caso di cessazione di attività, di perdita dell iscrizione al Registro Unico di cui al D.Lgs. 209/2005, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario( nel caso di soggetti plurimi, tale clausola verrà invocata al verificarsi dei casi ivi previsti anche a carico di uno solo dei soggetti consorziati e/o raggrupati); e) in caso di cessione a terzi dell attività del soggetto aggiudicatario; f) per un diverso assetto organizzativo dell A.S.L. che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto; g) in caso di mancato esito positivo della valutazione iniziale; 9

10 La risoluzione avviene di diritto non appena l A.S.L., concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all indirizzo del soggetto aggiudicatario. Nei casi previsti nei precedenti punti a), b), c), e), qualora l'a.s.l. intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. Il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nelle sanzioni di cui sopra, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l A.S.L. sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell affidamento del servizio ad altra Impresa. Il contratto potrà essere risolto, per grave inadempimento, ai sensi dell art del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Si considera grave inadempimento la contestazione scritta ripetuta almeno tre volte in un anno per lo stesso episodio o per episodi diversi, di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 2. Articolo 20 - Controversie Per ogni controversia le parti, fatte salve le procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, riconoscono come foro competente il Foro di Aosta Articolo 21 - Trattamento dei dati Ai sensi dell art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dall impresa appaltatrice saranno, da questa AUSL., trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto o convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente all espletamento della procedura di gara prevista dal presente disciplinare, nonché, delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l affidamento del servizio oggetto del presente disciplinare; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare in ordine alle cause di esclusione dalla gara Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all art. 7 del suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati è l AUSL, nella persona del suo legale rappresentante. Articolo 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003 L AUSL, quale Titolare del trattamento dei dati, nominerà l impresa aggiudicataria nella persona del Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 L impresa appaltatrice si impegna a garantire la privacy dell utente durante l intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a 10

11 conoscenza nell espletamento dell attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. Articolo 23 - Clausola di tracciabilita dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) e vista la deliberazione dell AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, la Società aggiudicataria, pena la nullità assoluta del contratto di brokeraggio, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o delle altre modalità di cui alla normativa surrichiamata. 11

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