SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA. dott.ssa Alessandra Cucuzza. nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente
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1 LOMBARDIA/104/2019/VSG SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa Presidente dott. Marcello Degni Consigliere dott. Giampiero Maria Gallo Consigliere dott. Mauro Bonaretti Consigliere dott. Luigi Burti Consigliere dott. Cristian Pettinari I Referendario dott. Sara Raffaella Molinaro I Referendario dott.ssa Alessandra Cucuzza Referendario dott. Ottavio Caleo Referendario dott.ssa Marinella Colucci Referendario (relatore) nella camera di consiglio del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente DELIBERAZIONE Vista la delibera n. 14 del 20/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 del Comune di Bovegno (BS) inviata alla Sezione; Vista le delibere di questa Sezione Lombardia/296/2016/VSG e Lombardia/199/2018/VSG; Vista la richiesta istruttoria di questa Sezione, di cui alla nota prot del 30/01/2019; Visto il sollecito alla risposta istruttoria di questa Sezione, inviato con nota prot del 22/02/2019; Visti i chiarimenti acquisiti in fase istruttoria dal Magistrato istruttore, con nota prot del 28/02/2019; Vista l ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna; Udito in udienza il relatore, dott.ssa Marinella Colucci. 1
2 PREMESSA L art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall art. 15 del decreto legislativo n. 100 del 2017 e dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, all adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell articolo da ultimo richiamato. L esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, e le informazioni vanno rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell articolo 5, comma 4, al fine di verificare il puntuale adempimento degli obblighi prescritti. Il Comune di Bovegno ha approvato con delibera n. 14 del 20/09/2017 la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., con trasmissione a questa Sezione tramite nota del 02/11/2017 (prot. n ). Successivamente, questa Sezione con nota del 30/01/2019, prot. 1004, richiedeva chiarimenti al Comune in merito alla mancata razionalizzazione della Società partecipata E.S.CO BRIXIA s.r.l, a cui il Comune rispondeva con nota del 28/02/2019. A seguito dell esame istruttorio, al fine di valutare la coerenza della suddetta delibera con i parametri normativi di riferimento, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di deferirne la valutazione all esame collegiale della Sezione. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO 2
3 1. Il generale quadro normativo in materia di controllo sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, e relativi esiti. L art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), l obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall art. 20 del medesimo testo unico. La revisione straordinaria in argomento costituisce, per le autorità del sistema portuale (oltre che per regioni, enti locali, università e camere di commercio), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del La norma prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4 (come più avanti meglio specificato). Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di controllo sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5) di piani per il superamento di situazioni di crisi d impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (si rinvia, per esempio, all art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007). Nello specifico, l esito della ricognizione straordinaria, da effettuare ai sensi del citato art. 24 TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell economia e delle finanze ed alla struttura del medesimo Ministero competente per il monitoraggio sull attuazione del testo unico (prevista dall articolo 15), e reso disponibile alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell articolo 5, comma 4. 3
4 Il successivo comma 3 dell art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei conti perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L inciso finale della disposizione suggerisce, tuttavia, l attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dall art. 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4, 5 e 20). Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l inefficacia del provvedimento di revisione straordinaria (come accade per gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, cfr. art. 1 legge n. 20 del 1994) né l applicazione analogica delle sanzioni tipizzate dall art. 20, comma 7, del medesimo TUSP in caso di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica. Quest ultimo comma, infatti, a differenza di altri del medesimo art. 20, non viene richiamato dall art. 24 TUSP, e, pertanto, in omaggio al principio di legalità che vige per le sanzioni amministrative (art. 1 legge n. 689 del 1981), nonché per le ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze n. 12- QM/2007 e n. 12-QM/2011), non può essere esteso oltre i casi da esso considerati. Invero, l esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione straordinaria può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet 4
5 dell amministrazione (imposta dall art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell invio all organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell annullamento in autotutela del provvedimento di revisione straordinaria). Inoltre, nel caso degli enti locali e di quelli del servizio sanitario nazionale, alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed f), TUSP, parametri richiamati dall art. 24, comma 1) potrebbero essere suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, come tali, imporre l adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall art. 1, commi, 3 e 7, del citato d.l. n. 174 del Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono la prevalente quota di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell assenza o, più probabilmente, dell inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è annoverato, ex art. 147-quater, il controllo sulle società partecipate non quotate). L irregolarità in discorso potrebbe condurre, fermo restando l ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l adozione di un piano di revisione straordinaria, sia frutto dell assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli 5
6 di finanza pubblica (cfr. art. 147-quater TUEL). Naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può portare, secondo le regole generali, alla segnalazione di un ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale della Corte dei conti (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016). 2. La valutazione della Sezione sulla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. del Comune di Bovegno, in relazione all organismo partecipato E.s.co. Brixia s.r.l Nell esame istruttorio sulla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20/09/2017, è emerso che l ente ha inteso mantenere la partecipazione dell organismo partecipato E.s.co. Brixia s.r.l, senza procedere ad alcun tipo di azione di razionalizzazione, nonostante la società in questione non abbia dipendenti, in violazione dell art 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e abbia conseguito un fatturato medio nel triennio inferiore ad Euro , in violazione dell art 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in combinato disposto con l art 24 comma 12- quinquies dello stesso decreto legislativo. 2.2 Giova preliminarmente ricordare che la società E.s.co. Brixia S.r.l. è stata costituita il 29 settembre 2009, con capitale sociale di , ed ha oggetto la fornitura di servizi in campo energetico ed ambientale, finalizzati alla compressione dei consumi, all uso razionale dell energia, all impiego delle risorse energetiche rinnovabili e alla conservazione del patrimonio naturale ed edilizio del socio pubblico (sia esso singolo o aggregato) al fine del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio. La quota maggioritaria è detenuta dal Comune di Bovegno (BS) con il 46%, mentre il 45% è detenuto da più soci privati; diversi Comuni, nonché la Scuola Materna San Giuseppe di Pisogne (BS), detengono tutti lo 0,5 % ciascuno, per una partecipazione complessiva del 9% delle quote. Si riporta di seguito la composizione delle partecipazioni della società E.s.co. Brixia S.r.l.: 6
7 Il grafico rappresenta chiaramente la significatività della partecipazione detenuta dal Comune di Bovegno, rispetto agli altri Comuni soci. Rilevanti risultano, altresì, le partecipazioni dei soci privati, che detengono complessivamente il 45% delle quote Ciò premesso, è necessario passare a richiamare le ragioni per le quali, sulla base di quanto riferito dall Ente, persisterebbe la necessità di mantenere la propria partecipazione in E.s.co. Brixia S.r.l., senza procedere ad alcuna azione di razionalizzazione. L Ente, con nota a firma del Sindaco, evidenzia che: la società Esco è una "Società a partecipazione mista pubblica privata" rispondente all'ad 17 DL 19/8/2016 nr. 175 modificato con art.11 DL 16/6/2017 n.100, e specificatamente come previsto nell'ad. 17/6 la parte privata è stata scelta tramite bando pubblico (17/6a) il socio privato ha i requisiti di qualificazione (17/6b) e la società provvede al 70% de] relativo importo (17/6c); non ha dipendenti propri in quanto utilizza i Soci privati della stessa, di seguito riportati: F.M. Impianti Srl Edison Facility Solution ( Gruppo Edison) Ciessesolar Srl PM2 Srl; il fatturato rispetto alla media degli anni 2013/2015 si è incrementato sino a ,34 nell'anno 2017 e, secondo quanto comunicatoci, sarà ulteriormente in espansione nel 2018; 7
8 non vi sono state perdite dal 2010; con apposito contratto il Comune nell'anno 2010 ha affidato alla Società la gestione dei servizi di energia elettrica e gestione calore degli edifici comunali; nell'anno 2011 ha provveduto al rifacimento della centrale termica alla scuola elementare ed eseguito adeguamento normativa per l'importo di ; nel 2013 sono state sostituite con i Led le apparecchiature della IP con un investimento di ,00 a carico di ESCO per un totale di investimenti di ,00; Sono stati realizzati impianti fotovoltaici per un investimento totale di C ,59; A fronte di un canone annuo la società fornisce gestione e manutenzione ordinaria dei servizi. Il canone è stato calcolato sulla spese di gestione sostenute dal Comune antecedenti l'anno 2010 con uno sconto, il canone 2011era pari ad Iva. In occasione del riscatto dei contratti di illuminazione pubblica la Esco si è accollata le spese della pratica, oltre allo studio di altre iniziative per la riduzione dei consumi energetici con studio, progettazione e realizzazione con fondi propri. Alla presente si allega copia scheda 0302 adottata con la delibera 14 del 20/09/2017, copia del contratto di affidamento dei servizi alla Società ed elenco dei pagamenti eseguiti a suo favore Circa le argomentazioni sopra riportate, si evidenziano diverse criticità, su cui la Sezione rileva quanto segue. per quanto attiene al nesso di strumentalità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, e alla conseguente strategicità e legittimità della partecipazione, si ricorda, come questa Sezione ha già avuto modo di mettere in evidenza, che una partecipazione, per essere mantenuta, deve essere effettivamente lo strumento più idoneo ad assicurare il perseguimento dei fini statutari (vd. deliberazione di questa Sezione n. 424/2015/VSG); in altre parole, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento, non è sufficiente che la partecipazione, pur essendo legittima, sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile. 8
9 in merito alla circostanza che il fatturato della E.s.co Brixia srl abbia avuto un aumento nel 2017 e che lo stesso sarà ulteriormente in espansione nel 2018, si fa presente che l art. 20, comma 2, lett d), in combinato disposto con l art. 26 comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175/2016, ha previsto l obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare un piano di razionalizzazione qualora rilevino partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ; tale importo, a mente dell art. 26, comma 12 quinquies, è da intendersi di euro per i trienni e Come risulta invece dalla documentazione agli atti della Sezione, il fatturato medio di tale società nel triennio 2013/2015 ammonta ad euro ,67, quindi al di sotto del limite consentito dalle sopra citate disposizioni, non rilevando successivi aumenti di fatturato che la stessa società abbia riportato in esercizi successivi. particolarmente rilevante è, ancora, la considerazione che la E.s.co Brixia srl sia priva di dipendenti, a fronte di n. 5 amministratori, in violazione dell art 20, comma 2, lett b), d.lgs. 175/2016, che impone l adozione di un piano di razionalizzazione per le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Sul punto, il Comune di Bovegno si è solo limitata a dire che la società in parola non ha dipendenti propri in quanto utilizza i Soci privati della stessa Circa la portata precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014 (cfr. Corte dei conti, SRC Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; SRC Piemonte, deliberazioni n. 170/2015 e n. 5/2016; SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 4/2016; SRC Puglia, deliberazione n. 132/2015), si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l amministrazione pubblica socia all adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l esplicitazione formale delle, anche differenti, azioni di razionalizzazione, soggette a verifica (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l art. 24, comma 4, TUSP). Tale interpretazione era corroborata dalla presenza, nel comma 611 della legge di stabilità per il 2015, dell inciso anche tenendo conto dei seguenti criteri, che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la necessaria correlazione fra la 9
10 sussistenza di uno di essi e l adozione di misure dismissive o liquidatorie. Anche per la nuova norma (art. 24, comma 1, e art. 20, comma 2, TUSP), tuttavia, i parametri legislativi impongono all ente socio ( I piani di razionalizzazione sono adottati ove ) la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal comma 1 dell art. 20 TUSP (richiamato dall art. 24, comma 1), in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri sopra elencati, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l ente pubblico socio (nonché delle relazioni, contrattuali e sociali, con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ), di soppressione (coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell ente o di impraticabilità di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società) o, infine, di differente razionalizzazione (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f)). Tale interpretazione sembra trovare conforto nelle linee guida per la redazione del piano di razionalizzazione straordinaria, approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2017/INPR. Nella predetta deliberazione è stato precisato, infatti, che il processo di razionalizzazione nella sua formulazione straordinaria e periodica rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Inoltre, è stato sottolineato come l atto di ricognizione sia l espressione più concreta dell esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione e che, pertanto, ciascuna amministrazione deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Infine, la deliberazione della Sezione delle Autonomie chiarisce che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata 10
11 (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi) Da ultimo, si ritiene utile rammentare la disciplina giuridica delle cd. società in house, (vd. Deliberazione di questa Sezione, n. 4/2019/VSG) e delle società a partecipazione mista pubblico-privato, alla luce delle recenti novità legislative in materia. L art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 prescrive che le società, al fine di ricevere in house (direttamente) affidamenti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il c.d. controllo analogo (cfr. art. 2, comma 1, lett. c) o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto (cfr. art. 2, comma 1, lett. d), non devono essere partecipate da capitali privati, ad eccezione dei casi prescritti da norme di legge e che avvengano in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un influenza determinante sulla società controllata. Analoga norma si rinviene nell art. 5 ( Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico ) del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, riproduttiva, peraltro, di analoghe disposizioni contenute nelle direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni (cfr. art. 12 della direttiva appalti n. 24/2014/UE; art. 17 della direttiva concessioni n. 23/2014/UE; art. 28 della direttiva settori speciali n. 25/2014/UE). L art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, infatti, che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un amministrazione aggiudicatrice (o da un ente aggiudicatore) a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell ambito di applicazione del Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice (o l ente aggiudicatore) esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l 80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano 11
12 controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Assume grande rilevanza la circostanza per cui l ingresso di capitali privati non impedisce alla società in house di continuare a ricevere affidamenti diretti dall amministrazione-socia solo nel caso in cui la partecipazione di capitale privato sia prescritta dalla legge, senza tuttavia distinguere tra legge nazionale e regionale, e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l esercizio di un influenza dominante della società. Fermi restando gli altri requisiti, presupposti e condizioni utili, per configurare una società in house, occorre, pertanto, evitare che il privato possa vantare forme di controllo, poteri di veto o un influenza dominante sulla società (vd. parere del Consiglio di Stato n del 08/11/2018). Si rammenta, altresì, la disciplina di cui all art. 17 del d.lgs. 175/2016 (articolo che prevede la disciplina delle società a partecipazione mista pubblico-privata), in particolare il comma 6, secondo cui Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo. Tenuto conto del predetto quadro normativo, si invita l Ente a valutare scrupolosamente la sussistenza dei requisiti previsti ex lege per gli affidamenti diretti alla società E.s.co. Brixia S.r.l, in ragione della significativa presenza di capitali privati (che detengono il 45% delle quote) e della circostanza per cui tutto il personale è dipendente dei soli soci privati, ponendo, altresì, particolare attenzione al fatto se i beni e servizi non siano destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza Tutto ciò posto, questa Sezione rileva che le criticità evidenziate comportano per l Ente una valutazione in merito al mantenimento della partecipazione e all adozione di azioni di razionalizzazione, alla luce delle osservazioni sopra formulate e delle previsioni legislative vigenti. 12
13 Con riserva di ogni successiva verifica, ai sensi dell art. 20 del d.lgs. 175/2016 e degli artt. 147 quinquies, comma 3, e 148 bis, comma 2, TUEL. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia ACCERTA sulla base dell esame della delibera n. 14 del 20/09/2017 approvata dal Comune di Bovegno, le criticità evidenziate in parte motiva; INVITA l ente ad adottare, in chiave prospettica e in relazione al processo di razionalizzazione ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, le opportune azioni correttive che tengano conto delle osservazioni sopra formulate, nonché a valutare la sussistenza dei presupposti prescritti dagli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 175 del 2016; DISPONE 1) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, perché ne informi l organo consiliare, e all organo di revisione del Comune di Bovegno; 2) la pubblicazione, ai sensi dell art. 31 del d.lgs. 33/2013, sul sito internet dell Amministrazione. 3) la trasmissione della presente pronuncia all ANAC e all Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per le valutazioni di competenza. Cosi deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 marzo Il Relatore (dott.ssa Marinella Colucci) Il Presidente (dott.ssa Simonetta Rosa) Depositata in Segreteria il 27 marzo 2019 Il Funzionario preposto al servizio di supporto (Aldo Rosso) 13
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA SEZIONE ACCERTA LA RITARDATA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI VEZZI PORTIO, DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
LOMBARDIA/133/2019/VSG SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Marcello Degni dott. Giampiero Maria Gallo dott. Mauro Bonaretti dott. Luigi
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
Liguria/43/2018/QMIG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA composta dai magistrati: Fabio VIOLA Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio
RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. ANNO 2018 (dati al )
RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AN 2018 (dati al 31.12.2017) 1 RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AN 2018 (dati al 31.12.2017) Il D.Lgs. 19
Repubblica italiana. La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015
Repubblica italiana del. n. 77/2015/VSG La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015 composta dai Magistrati: Maria Giovanna GIORDANO
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70/2011, CHE AVEVA RICONOSCIUTO UN DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ,
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2018 (dati al 31/12/2017) RELAZIONE TECNICA
COMUNE DI SANT ANTONI DI SUSA PROVINCIA DI TORI CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929-011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406 E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it C o d i c e f i s c a l e e P a r t
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
LOMBARDIA/198/2018/VSG SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Marcello Degni dott. Giampiero Maria Gallo dott.ssa Laura De Rentiis dott.
RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
COMUNE DI MEANA DI SUSA Allegato A RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AN 2018 (dati al 31.12.2017) 1 RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AN 2018
Deliberazione n /QMIG. Repubblica italiana. Corte dei conti
Deliberazione n. 92016/QMIG Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott.ssa Maria Paola Marcia Dott.ssa Valeria
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. Delibera n. 271/2013/SRCPIE/PRSE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 271/2013/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Giancarlo ASTEGIANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.
Lombardia/283/2017/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa Presidente dott. Luigi Burti Consigliere
del. n. 475/2009/PRSE
del. n. 475/2009/PRSE Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2009 composta dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA. La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati:
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia composta dai seguenti magistrati: Dott. Michele Grasso Presidente f. f. Dott. Vincenzo N. Scurti
DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp. Repubblica Italiana. la Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per il Molise
DELIBERAZIONE n.25/2019/prsp Repubblica Italiana la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2019 *********** composta dai magistrati: dott.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/36/2018/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: Dott.ssa Simonetta Rosa Dott. Marcello Degni Dott. Giampiero Gallo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
Deliberazione n. 124/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017
Deliberazione n. 111/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 2/7/2018 n. 198
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 2/7/2018 n. 198 Sui piani di revisione straordinaria delle società partecipate da amministrazioni pubbliche. L'art. 24 TUSP non prevede,
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO Citta Metropolitana di Roma Capitale DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 22 Del 14-12-2018 C O P I A Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche
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Deliberazione n. 118/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2015
Deliberazione n. 1045/2014/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L ANNO 2015 La Sezione Regionale di Controllo
composta dai magistrati: VISTO l art. 100, comma 2, della Costituzione;
Del. n. 237/2019/PRSP SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA composta dai magistrati: Cristina ZUCCHERETTI Nicola BONTEMPO Francesco BELSANTI Vincenzo DEL REGNO Paolo BERTOZZI Fabio ALPINI presidente
C O M U N E D I V E L E S O Provincia di Como
C O M U N E D I V E L E S O Provincia di Como COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 31 del 29-07-2017 Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove
Comune di FIANO Città Metropolitana di Torino
Comune di FIANO Città Metropolitana di Torino Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 22 settembre 2017 Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, Decreto Lgs.
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI
Deliberazione n. 340/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO La Sezione regionale di controllo per il Veneto, composta dai Magistrati: Dott.ssa Diana
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
Deliberazione n. 73/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI
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LOMBARDIA/90/2019/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Marcello Degni dott. Giampiero Maria Gallo dott. Mauro Bonaretti dott. Luigi
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI PER L ANNO 2017
Deliberazione n. 14/2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO PER L ANNO 2017 La Sezione Regionale di Controllo
Provvedimento n.46 Latina, 29 settembre 2017
Provvedimento n.46 Latina, 29 settembre 2017 Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs, 16 giugno 2017, n.100.-provvedimenti
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 291/2012/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/ 219 /2015/PRSE REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai Magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Gianluca Braghò dott.ssa Laura De
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
Deliberazione n. 96/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017
Deliberazione n. 115/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo
C O M U N E DI T R I G O L O
C O M U N E DI T R I G O L O Provincia di Cremona DELIBERAZIONE N. 26. Codice Ente : 10813 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica OGGETTO:
per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.
Repubblica Italiana del. n. 572/2008 La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 19 novembre 2008 composta dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS Fulvio
COMUNE DI MONTANARO Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI MONTANARO Città Metropolitana di Torino Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.09.2017 Revisione straordinaria delle società partecipate possedute al 23/09/2016 Art. 24 del
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/ /2017/INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: Dott.ssa Simonetta Rosa Dott. Luigi Burti Dott. Laura De Rentiis Dott.
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
Deliberazione n. 102/2018/PRNO REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI
COMUNE DI SAN CRISTOFORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA 0 Originale 0 Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI SAN CRISTOFORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA 0 Originale 0 Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Delibera N. 20 adunanza del 28 settembre 2017 OGGETTO: Revisione straordinaria delle
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/274/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott. Gianluca Braghò
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA: - PRENDE ATTO DEI CHIARIMENTI FORNITI DAL COMUNE DI AMEGLIA CHE CONSENTONO DI RITENERE SUPERATE LE PERPLESSITÀ
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 21 settembre 2017
Deliberazione n. 86/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione 168/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 giugno 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI
Revisione Straordinaria delle società partecipate al
COMUNE DI BARONE CANAVESE Città Metropolitana di Torino - Regione Piemonte Italia Unione Europea Revisione Straordinaria delle società partecipate al 23.09.2016 (articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016) 1.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA ACCERTA IL MANCATO INVIO, DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI CARRO, DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO PREVISTA
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 27 DEL 22/03/2017
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 27 DEL 22/03/2017 OGGETTO: Partecipazioni azionarie. Ricognizione ex art.
COMUNE DI VALSOLDA Via Bellotti, VALSOLDA (Como) Tel fax C.F. / P.I.
COMUNE DI VALSOLDA Via Bellotti, 21 22010 VALSOLDA (Como) Tel 034468121 fax 034468834 www.comune.valsolda.co.it C.F. / P.I. 00598360139 ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 71 del Registro
COMUNE DI VALSOLDA. Via Bellotti, VALSOLDA (Como) Tel fax C.F. / P.I.
1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Registro deliberazioni OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE L.190/2014. L'anno DUEMILAQUINDICI
COMUNE DI VERGIATE PROVINCIA DI VARESE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 L.N.
COMUNE DI VERGIATE PROVINCIA DI VARESE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE ART. 1 COMMA 612 L.N. 190/2014 LA NORMATIVA ART. 1 COMMI 610-611 LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190/2014
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 36 del Reg OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 24 D.LGS 19 AGOSTO 2016 N 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE Data 22/12/2018
Comune di Pozzuolo Martesana
Comune di Pozzuolo Martesana Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana Città Metropolitana di Milano COPIA Numero: 29 Data: 20-12-2018 OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI
COMUNE DI ALAGNA Provincia di Pavia
Interventi di revisione straordinaria prevista dal D.Lgs. n. 175/2016 Disposizioni dell art. 4, comma 2 del T.U.S.P. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche:
Adunanza del 28 febbraio 2017 Provincia di Ferrara - Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate
Deliberazione n. 24/2017/VSGO SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Carlo Greco dott. Massimo Romano dott.ssa Benedetta Cossu dott. Paolo Romano dott. Riccardo
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA SEZIONE ARCHIVIA IL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO INVIATA DAL SINDACO DEL COMUNE DI ALASSIO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS.
COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino
COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 102 del 31/03/2015 OGGETTO: presa d atto della proposta di Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
Lombardia/332/2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Giancarlo Astegiano dott.ssa Laura De Rentiis
Comune di Sindia Provincia di Nuoro
Comune di Sindia Provincia di Nuoro DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n 45 del 26.6.2017 Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e ricognizione delle partecipazioni possedute
Deliberazione n. 80/pareri/2008
Deliberazione n. 80/pareri/2008 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua dott. Antonio Caruso dott. Giorgio
Deliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA. composta dai magistrati:
Deliberazione n. 50/2016/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai magistrati: dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott. Riccardo Patumi dott. Federico Lorenzini presidente
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA IN SEDE DI ESAME DEL QUESTIONARIO RELATIVO AL RENDICONTO 2013 DEL COMUNE DI TAGGIA E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, SONO EMERSE LE SEGUENTI CRITICITÀ:
Deliberazione n. 61/2008/G
Deliberazione n. 61/2008/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia-Romagna composta dai Magistrati dr. Mario Donno dr. Carlo Coscioni dr.ssa Rosa Fruguglietti
C O M U N E D I T U R I
Allegato A) C O M U N E D I T U R I ( CITTA METROPOLITANA DI BARI) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) Relazione
Repubblica italiana. Corte dei Conti. La Sezione di controllo per la Regione Sardegna
Deliberazione n. 18/2018/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione di controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Francesco Petronio dott.ssa Valeria Mistretta dott.ssa Lucia
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE LIGURIA, DALL ESAME DELLA RELAZIONE RELATIVA AL RENDICONTO 2014 E DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
composta dai Magistrati: Nella camera di consiglio del 18 aprile 2017
Deliberazione n. 19/2017/PRSE REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
RELAZIONE. A tale proposito riportiamo i commi e 614 della Legge 190/2014 (Finanziaria 2015 ) che testualmente recitano:
RELAZIONE Gli interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni sono stati caratterizzati da due linee di azione completamente opposte, se fino al 2005 hanno incentivato gli enti locali
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
Deliberazione n. 39/2018/PRNO SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI Tullio FERRARI Massimo AGLIOCCHI Alessia DI GREGORIO
Atti Parlamentari 288 Camera dei Deputati. ART. 43. (Razionalizzazione delle società partecipate locali) Identico.
Atti Parlamentari 288 Camera dei Deputati ART. 43. (Razionalizzazione delle società partecipate locali). 1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione 143/2013/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO nell adunanza del 27 maggio 2013 composta da Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Diana CALACIURA
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017
Deliberazione n. 118/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo
Deliberazione n. 106/2015/PAR
Deliberazione n. 106/2015/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA-ROMAGNA composta dai Magistrati: dott. Antonio De Salvo dott. Massimo Romano dott. Italo Scotti dott.ssa Benedetta Cossu dott.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
LOMBARDIA/20/2019/PAR SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Simonetta Rosa dott. Marcello Degni dott. Giampiero Gallo dott. Mauro Bonaretti dott. Luigi Burti
Segreteria di Giunta e di Consiglio
GIUNTA CAMERALE Area Settore Adunanza del 26/03/2015 Oggetto Segreteria di Giunta e di Consiglio Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle
composta dai Magistrati: Nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2017
Deliberazione n. 112/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Grazia BACCHI Massimo
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COMUNE DI SARDIGLIANO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
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1 Relazione tecnica a corredo del piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie della Camera di Commercio di Campobasso Premessa Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni
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Adunanza del 28 marzo 2017 Comune di Ferrara (FE) - Rendiconto 2014 e Bilancio di previsione 2015
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Deliberazione n. 18/2018/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione di controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Francesco Petronio Presidente dott.ssa Valeria Mistretta
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 49 DEL 25.09.2017 OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 2, D.LGS. 18.8.2016 N. 175. IL CONSIGLIO DELL UNIONE MONTANA
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO. composta dai Magistrati: Anna Maria Rita LENTINI
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SEZIONE DELLE AUTONOMIE LINEE D INDIRIZZO PER LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, CON ANNESSO IL MODELLO STANDARD DI ATTO DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI, PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO, DA PARTE
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI
Deliberazione n. 069/2009/PRSP REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 7 maggio 2009 composta da: Bruno PROTA Aldo CARLESCHI Luca FAZIO Francesco
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Deliberazione n. 54/2017/PRNO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE di TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL Massimo
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Deliberazione n. 41/2018/VSG CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 27 novembre 2018 composta dai magistrati: Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente Consigliere