SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
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- Luigina Morelli
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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA IN SEDE DI ESAME DEL QUESTIONARIO RELATIVO AL RENDICONTO 2013 DEL COMUNE DI TAGGIA E DELLA SUCCESSIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, SONO EMERSE LE SEGUENTI CRITICITÀ: - TARDIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO, AVVENUTA SOLO IN DATA 31 LUGLIO 2014, SECONDO UNA PRASSI CONSOLIDATA NEL TEMPO; - MANCATA COMUNICAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2013, AI SENSI DELL ARTICOLO 198- BIS DEL TUEL. LA SEZIONE: - HA ACCERTATO LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 227, COMMA 2 DEL TUEL, IN RELAZIONE ALL APPROVAZIONE OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO DEL RENDICONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO 2013; - HA INVITATO IL COMUNE DI TAGGIA A DARE CORRETTA APPLICAZIONE ALLA NORMATIVA INERENTE LA REDAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E ALLA SUA TRASMISSIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO Deliberazione 3 novembre, n. 75/2015/SRCLIG
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3 Pronuncia n. 75/2015/PRSE LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ermanno GRANELLI Angela PRIA Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio GUERRINI Presidente Consigliere (relatore) Primo Referendario Primo Referendario Primo Referendario nell adunanza del 21 ottobre 2015 ha reso la seguente PRONUNCIA Vista la relazione sul rendiconto relativo all esercizio 2013, che l Organo di revisione, sulla base dei criteri e linee-guida definiti dalla Corte dei conti con delibera della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 14 aprile 2014, ha predisposto ed inviato alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, ai sensi dell articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visti i chiarimenti forniti dall Amministrazione a seguito di richieste formulate dal magistrato istruttore; Vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni al conto consuntivo per l esercizio finanziario 2013 del Comune di Taggia; 1
4 Vista l ordinanza presidenziale n. 38/2015 del 15 ottobre 2015, con la quale è stata convocata per il giorno 21 ottobre 2015 la Sezione regionale di controllo per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella relazione indicata; Vista la nota presidenziale n /10/2015-SC_LIG-T85-P del 15 ottobre 2015, inviata al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Taggia, con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell ordinanza di convocazione della Sezione; Uditi in udienza il magistrato istruttore dott.ssa Angela Pria e, per l Amministrazione comunale, il Sindaco dott. Vincenzo Genduso e il responsabile dei servizi finanziari, dott. Giovanni Martini. Ritenuto in FATTO L esame della relazione dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Taggia (IM), relativa al rendiconto per l esercizio finanziario 2013, ha consentito di riscontrare le seguenti criticità: a) tardiva approvazione del rendiconto, avvenuta solo in data 31 luglio 2014, e cioè 91 giorni dopo il termine legale, scadente il 30 aprile 2014, secondo una prassi consolidata e risalente nel tempo; b) mancata comunicazione del referto sul controllo di gestione 2013, ai sensi dell articolo 198-bis del TUEL. Il Comune ha risposto ai rilievi istruttori, specificando che: a) il ritardo nell approvazione del rendiconto è derivato da carenze organizzative che, sommate ai sempre più numerosi compiti e adempimenti normativi, si riversano, in particolare, sul servizio di Ragioneria ritardando la redazione del rendiconto; b) la mancata trasmissione del referto sul controllo di gestione è dipeso dalla mancata attivazione del servizio per assoluta carenza di risorse umane e 2
5 finanziarie e per la non previsione in pianta organica del posto; comunque, ogni rendiconto di gestione, con la relazione di un apposito paragrafo della Relazione illustrativa, riporta l elenco delle entrate e delle spese e ricava indici e indicatori per buona parte dei servizi comunali. Nel corso dell odierna adunanza, il Comune, ha confermato le risposte rese nella fase istruttoria e ha aggiunto: quanto al primo rilievo, che sta cercando di compiere ogni sforzo per il rispetto della tempistica del procedimento di approvazione del rendiconto consuntivo anche attraverso una più ampia riorganizzazione e revisione della pianta organica; quanto al secondo rilievo, che in pianta organica non è previsto il posto, benché fosse presente in passato, e ha confermato l impegno dell Amministrazione a portare avanti detta attività attraverso la previsione in pianta organica del posto. Considerato in DIRITTO I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono alla Sezione di accertare l effettiva sussistenza delle criticità rilevate in sede istruttoria. Come esposto nella parte in fatto, le carenze organizzative del servizio di Ragioneria hanno contribuito al mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per l approvazione del rendiconto consuntivo Tuttavia la Sezione, pur prendendo atto delle risposte fornite, non può non sottolineare che, ai sensi dell articolo 227, comma 2-bis TUEL, nel caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile successivo, trovi applicazione la procedura prevista dal comma 2 dell articolo 141 del medesimo TUEL. Relativamente alla mancata trasmissione del referto del controllo di gestione per l esercizio finanziario 2013, come prescritto dall articolo 198-bis TUEL, la Sezione rammenta che l attivazione del controllo interno di gestione è delineato e dettagliato nei 3
6 contenuti e nella metodologia negli articoli 196, 197 e 198 TUEL. In particolare l articolo 196 recita: 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. L articolo 197 prevede che: 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari 4
7 acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7. Infine, l articolo 198 statuisce che: 1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili Pertanto, la Sezione ritiene necessario richiamare l attenzione dell Ente sulla corretta implementazione di tale controllo che deve rispondere non ad un mero criterio formalistico ma ad una sostanziale attivazione con ricadute sull intera attività amministrativa dell Ente, tenuto anche conto delle previsioni di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, P.Q.M. la Sezione regionale di controllo per la Liguria ACCERTA - la violazione dell articolo 227, comma 2 TUEL, in relazione all approvazione oltre il termine prescritto del rendiconto consuntivo relativo all esercizio 2013; INVITA - l Amministrazione comunale a dare corretta applicazione alla normativa inerente la redazione del referto del controllo di gestione e alla sua trasmissione a questa Sezione regionale di controllo. 5
8 DISPONE che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del preposto alla segreteria, al Sindaco ed al Consiglio Comunale del comune di Taggia. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 ottobre Il Magistrato relatore Angela Pria Firmato digitalmente Il Presidente Ermanno Granelli Firmato digitalmente Depositato in segreteria il 3/11/2015 Il funzionario preposto f.f Marco Ferraro 6
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