SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA COMUNE DI BOGLIASCO - RENDICONTO 2013 ART. 48, D. LGS. 198/ MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE TENDENTI AD ASSICURARE LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE IMPEDISCONO LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO TRA UOMINI E DONNE - NULLITÀ - CON ACCERTAMENTO CHE COMPETE ANCHE ALLE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO, IN VIA INCIDENTALE ED AL FINE DELLA VERIFICA DI EVENTUALI LESIONI DEL BILANCIO DEL SINGOLO ENTE CHE NON DOVEVA AFFRONTARE LA RELATIVA SPESA IN QUANTO DIPESA DA UN ATTO IMPRODUTTIVO DI EFFETTI GIURIDICI - DELLE ASSUNZIONI DI DIPENDENTI PUBBLICI EFFETTUATE IN CONGIUNTA MANCANZA DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE E DI MISURE CHE COMUNQUE, DI FATTO, GARANTISCANO L AVVENUTO RAGGIUNGIMENTO DELL OBIETTIVO PUBBLICISTICO, COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO, DEL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE [ ] Deliberazione 14 aprile, n. 38/2015/SRCLIG
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3 Deliberazione n. 38 /2015 LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Dott. Ermanno GRANELLI Dott. Angela PRIA Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Francesco BELSANTI Dott. Donato CENTRONE Dott. Claudio GUERRINI Presidente Consigliere Primo Referendario (relatore) Primo Referendario Referendario Referendario nell adunanza del 31 marzo 2015 ha reso la seguente PRONUNCIA - esaminata la relazione sul bilancio consuntivo 2013 del Comune di BOGLIASCO (GE), inviata dall organo di revisione alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ai sensi dell art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; - visti i chiarimenti e le precisazioni forniti, a seguito di richiesta formulata dal Magistrato istruttore, dal Comune di Bogliasco con le note n del 24 febbraio 2015 e n dell 11 marzo 2015; - vista la conseguente richiesta del Magistrato istruttore di deferimento della questione all esame collegiale per l adozione di pronuncia specifica ex art bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 1
4 - letta la memoria di controdeduzioni depositata nella Segreteria di questa Sezione il 27 marzo 2015; - udito in adunanza il Magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni e, in rappresentanza del Comune di Bogliasco, il Segretario Comunale, Dott. Domenico SCROCCO e la Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Sandra D AMICO. FATTO L esame della relazione dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di BOGLIASCO (GE), relativa al rendiconto per l esercizio finanziario 2013, ha consentito di riscontrare la circostanza di due assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell anno in esame, in assenza di adozione del piano di azioni positive in materia di pari opportunità, imposto dall art. 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Il Comune, pur ammettendo di non avere mai adottato tale piano negli anni 2011, 2012 e 2013, ha però replicato di avere sostanzialmente rispettato la ratio della disposizione essendo stati assunti, rispettivamente, un uomo e una donna. In seguito al deferimento chiesto dal magistrato istruttore, il Comune ha depositato, in data 27 marzo 2015, una memoria in cui si evidenzia come, a prescindere dall approvazione formale del piano, siano state comunque attuate azioni volte alla piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne. In particolare, la finalità volta a promuovere l inserimento delle donne nei settori professionali ove siano sottorappresentate è già stata concretamente raggiunta se si considera che nell anno 2013 quattro posizioni organizzative su cinque erano ricoperte da donne, mentre nell anno in corso cinque posizioni organizzative su sei sono sempre ricoperte da donne. Inoltre, nelle commissioni istituite per le procedure concorsuali che hanno dato luogo alle assunzioni effettuate nel 2013, è stata rispettata la presenza del genere femminile. Infatti dei sei componenti delle due commissioni tre erano donne e a una donna è stata assegnata la presidenza di una delle due commissioni. 2
5 DIRITTO I fatti emersi dalla documentazione in atti, come sopra esposti, consentono alla Sezione di accertare l effettiva sussistenza della criticità rilevata in sede istruttoria ed ammessa dal Comune medesimo, costituita dalla mancata adozione, obbligatoria per legge, del piano di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. L art. 48 del decreto legislativo n. 198 del 2006 stabilisce che <<i comuni predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l altro, al fine di promuovere l inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiori a due terzi>>. In caso di mancata adozione del piano <<si applica l art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>>. Tale ultima disposizione sancisce che <<le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette>>. Assodato il carattere imperativo della disposizione, sancito dal testuale collegamento dell art. 48 del Codice delle pari opportunità con l art. 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, e successivamente ribadito dalla Direttiva del 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, occorre verificare ermenuticamente se la volontà del Legislatore sia quella di collegare la sanzione della nullità, virtualmente prevista, al dato formale della mancata adozione del piano di azioni positive piuttosto che a quello sostanziale del mancato raggiungimento dell obiettivo, indicato dalla norma, di assicurare la pari opportunità professionale a 3
6 uomini e donne nel settore del pubblico impiego, valore presidiato dalla Carta fondamentale. La giurisprudenza civilistica (ex amplius Cass. 26 gennaio 2000, n. 863 in Giur. it., 2000, 1585; 18 febbraio 2008, n in Foro amm. - CDS, 2008, I, 378; Sez. un. 4 aprile 2012 n n in Nuova giur. civ. comm. 2013, I, 15) sottolinea come, in presenza di norme imperative, sia necessario guardare alla natura della disposizione violata e lo scopo perseguito dalla legge per dedurre la nullità dell atto in quanto l essenza della medesima <<risiede nella tutela di interessi generali e di valori fondamentali>>. Si deve ritenere, a rigore di logica, che la ratio sottostante all art. 48 del citato decreto legislativo sia quella di assicurare al genere femminile, a lungo trascurato e relegato in mansioni inferiori nel mondo del lavoro, di potere accedere ai settori, anche dirigenziali, che competono loro, secondo le professionalità individualmente acquisite, secondo un percorso che parte dalla storica legge 9 dicembre 1977 n. 903, che, per la prima volta, ha espressamente vietato <<qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale>> e che si è realizzato compiutamente, a livello di fonti superprimarie, con l art. 51, primo comma, che impone di promuovere, attivamente le pari opportunità. Pertanto, devono ritenersi nulle, con un accertamento che compete anche alle Sezioni regionali di controllo, in via incidentale ed al fine della verifica di eventuali lesioni del bilancio del singolo ente che non doveva affrontare la relativa spesa in quanto dipesa da un atto improduttivo di effetti giuridici, le assunzioni di dipendenti pubblici effettuate in congiunta mancanza del piano di azioni positive e di misure che comunque, di fatto, garantiscano l avvenuto raggiungimento dell obiettivo pubblicistico, costituzionalmente vincolato, del raggiungimento della pari opportunità tra uomini e donne. 4
7 Nel caso in questione, il Comune di Bogliasco, pur non avendo approvato il piano negli anni , ha comunque assicurato, nella concreta azione ammnistrativa, le massime possibilità di accesso alle assunzioni, al passaggio di qualifiche superiori e alla partecipazione alle varie commissioni. In particolare: a) le commissioni esaminatrici dei concorsi per l assunzione di dipendenti erano costituite in eguale numero, da uomini e donne; b) le presidenze delle due commissioni sono state conferite, rispettivamente, a un uomo e a una donna; c) nel 2013 sono stati assunti un uomo e una donna; d) in servizio presso il comune, attualmente sono presenti quindici uomini e sedici donne; e) l 80% delle posizioni organizzative è ricoperto da donne. Si può quindi ritenere che, anche in assenza del piano di azioni positive (che comunque risulta essere stato adottato nel 2015), siano stati rimossi gli ostacoli alla realizzazione di pari opportunità lavorative tra generi differenti, con una effettiva promozione della presenza femminile nelle attività dell ente e nelle più elevate posizioni gerarchiche. P.Q.M. ACCERTA la mancata adozione formale del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne negli anni 2011, 2012 e 2013 e i conseguenti effetti di legge, ai sensi di cui in motivazione. DISPONE - trasmissione di copia della presente pronuncia, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di BOGLIASCO per la predisposizione delle misure idonee e da comunicare a questa Sezione. 5
8 Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 31 marzo Il Magistrato estensore (Alessandro Benigni) Il Presidente (Ermanno Granelli) Depositate in Segreteria il 14 aprile 2015 Il Funzionario Preposto ( Michele Bartolotta) 6
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