P ROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO d iniziativa dell Ufficìo dì Presidenza del Consìglìo (delìberazìone n 76 del )

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1 t REGIONE DELL ~MBRU 4 Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N 387 P ROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO d iniziativa dell Ufficìo dì Presidenza del Consìglìo (delìberazìone n 76 del ) Elezione dì un Consigliere dì parità regionale effettivo e dì un Consigliere dì parità regionale supplente - art 2 del decreto legììlativo , n 196 Depositato alla Presidenza dei Consiglio regionale il 13 I22000 Tramzesso alla I Commissione Consiliare Permanente il

2 REGIONE DELL'UMBRIA Consiglio Regionale +q&g$ip, Palazzo Cesaroni Piazza Italia PERUGIA Tel Fax cru@consiglioregumbriaorg PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL UFFICIO Dl PRESIDENZA VII LEGISLATURA DELIBERAZIONE N 76 DEL 7/12/2000 OGGETTO N 11 /B - Designazione di un consigliere di parità regionale effettivo e di uno supplente, ai sensi dell art 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 196 BONADUCE Giorgio BROZZI Vannio MODENA Fiammetta FASOLO Marco Presidente Vice Presidente Vice Presidente Cons Segretario Pres Ass q X 0 X El X cl cl X El q 0 LAFFRANCO Pietro Cons Segretario X El El PRESIDENTE: Giorgio BONADUCE CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Pietro LAFFRANCO ESTENSORE: Cermela CAVALLARI VERBALIZZANTE: Daniela MANCINI

3 L UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, redatto dal responsabile del Procedimento Nomine; VISTO il decreto legislativo 23 maggio2000, n 196; VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n 11 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la circolare n 70/2000 in data 23 ottobre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l impiego; VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale; all unanimità dei voti espressi, nei modi di legge, DELIBERA - di approvare il documento istruttorio redatto dal responsabile del Procedimento nomine, che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; - di proporre al Consiglioregionale di provvedere, ai sensi dell art 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 196, alla designazione di un consigliere di parità regionale effettivo e di uno supplente, in possesso di requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione; - di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere, alla 1 Commissione Consiliare Permanente REGIONE DELL UMBRIA - Consiglio Regionale - L Estensore

4 , c OGGETTO: Designazione di un consigliere di parità regionale effettivo e di uno supplente, ai sensi dell art 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 196 Documento Istruttorio PREMESSO: CHE ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 196, concernente: Disciplina dell attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell art 47 della legge 17 maggio 1999, n 144, le Regioni, entro il 31 dicembre 2000, devono prowedere alla designazione di un consigliere di parità regionale, effettivo e supplente; CHE i consiglieri di parità effettivi e supplenti svolgono funzioni di promozione e controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro; CHE, nell esercizio delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l obbligo di%egnalazione all Autorità Giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza; CHE i consiglieri di parità regionali, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione degli Organi a tal fine individuati dalle Regioni, sentita la Commissione regionale tripartita; CHE, ai sensi della legge regionale 2 1 marzo 1995, n 11 e successive modificazioni ed integrazioni, la designazione dei consiglieri di parità spetta al Consiglio regionale; CHE, con decreto del Presidente della Giunta regionale n 3 14 in data 30 dicembre 1999, è stata istituita, ai sensi dell art 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n 41, la Commissione regionale tripartita; CHE il consigliere di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro fe rnrninile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato di lavoro, comprovati da idonea documentazione;

5 CHE il mandato del consigliere ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola vo1 ta; CHE il consigliere di parità è componente, a tutti gli effetti, della Commissione regionale tripartita e svolge i compiti indicati nell art 3 del succitato decreto legislativo n 196/2000; VISTA la lettera circolare del 23 Ottobre 2000, acquisita al protocollo in data 29 novembre 2000, n 3260, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l impiego ha fornito alcune indicazioni al fine di procedere tempestivamente alla designazione del consigliere di parità; EIVIDENZIATO che i requisiti della durata pluriennale dell esperienza maturata sul campo e della competenza in tema di discriminazioni risultano decisivi rispetto alla mera conoscenza delle tematiche in materia di pari opportunità e di lavoro in genere; RILEVATO che in caso di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti, al fine di evitare un vuoto nella carica, il decreto legislativo attribuisce al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, la facoltà di prowedere direttamente alla nomina, in funzione sussidiaria; Si ritiene, pertanto, necessario provvedere in merito, mediante la elezione di un consigliere di parità effettivo e di uno supplente, in possesso dei requisiti già indicati Il Responsabile del Procedimento

6 : L-8 ::''ì;;, SUPPORTO??<SIOENTE 4SSISTENZA Q EAN!- - AMMNE i PROCEDIMENTO I E PERSONALE a i RELAZ ISTITUZIONALI a i ATTI CONS E 1 E CERIMONiALE * / LEGISLATIVO E COMMISSIONI 0 COMUNICAZ E OOCUM 'z l & Presidenti dei ConsigE Regionati Ai Presidenti dei cmsigii Regionali delle R&QII~ a Statuto Speciale - Ai Presidenf i delle Giunte Regioti& Ai Presidenfi delle Ghnte Regionale - delle Heghni o Statuto S&ia]e Ai Presidenti de9 Consjgii Provinciali Ai Presidenti delfe Giunte Provinciali - Ai &yesi&vnji MIe Provhe Autoq~~se di Trent0 e Eolzancc * - AlTe Con& isslcni regionali di pall dle Commistioni yovincia li di l?afi& : Loro SedS : E,pc AIle I Dire&& Alle Dir@qni,,_ Regionali del Lavo&; Provinciali de1 Lavoro Lnro %di Oggettu: Primi kdixizzi sull attuazione del SL VO 3/05/2000 n 196 pubblicato 7! sulla 6U del 1S/W/2OOQ - Art 2 ProceJm di nomina e durata de1 mandato dei/delle Consi@i&~ di pari@ Regionali e Pzovitsiali *

7 : z, ì 1 t -In riferimento al decreto legislativo del 23/05/2000 n 196, pubblicato sulla io scorso, questo Ministero ritiene opportuno fornire alcune indicazioni agli enti in indirizzo al fine di - procedere ad una tempestiva attuazione delle norme ivi contenute Si evidenzia, in particolare, che ai sensi del comma 5, art 2 del DLvo nl96/2000, si deve procedere, entro il 31 dicembre 2000, alla nomina di tutti i/le Consiglieri/e di parità regionali e provinciali secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo - Le nomine awengono con decreto del Mini& del Lavoro, di concerto con il iministro per le Pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, ognuno per i reciproci IivelIi di competenza Nel rispetto delle autonomie locali il decreto demanda agli enti periferici la facoltà di individuare I organismo preposto alle designazioni in base ai rispettivi regolamenti regionali e provinciali Codesti enti dovranno quindi attivare le procedure necessarie per la raccolta e la selezione delle candidature per la carica di Consiglieri/e che, ai sensi del comma 1, art 1, dovranno essere un/una effettivo/a e un/una supplente In sede di prima applicazione, si p$ comunque fare riferimento all organismc che ha proceduto in passato alla designazione deijdelle ConsiglierVe regionali e provinciali di parità ai sensi dell art 8 della Legge n In merito alle modalità da seguire i soggetti interessati provvedono a determinare i criteri ritenuti più idonei a garantire alle selezioni trasparenza ed oggettività Considerando che la fi,aur dei/ delle Consiglieri/e di parità è di importanza determinante nelle politiche attive del lavoro e nella lotta alle discriminazioni, si raccomanda di prestare una cura particolare nell individuazione, delle persone idonee a xivestire tale carica che, anche sulla base di quanto previsto dal comma 2, devono possedere requisiti di snecifica comnetenza ed esneriem pluriennale in materia di lavoro femminile di normativa sulle fari 0~~0rtunità nonché di mercato del lavoro comnrovate da idonea documentazione Appare evidente, dunque, che i requisiti della durata pluriennale dell esperienza maturata sul campo e della competenza in tema di discriminazioni risultano decisivi rispetto alla mera conoscenza delle tematiche in materia di pari opportunità e di lavoro in genere La precedenza, in ogni caso, va assegnata alle candidature che soddisfano congiuntamente tali requisiti : Si rammenta che, ai sensi degliartt 4 e 6 del DLvo , i/ie Consiglieri/e di parità, una volta nominatue, sono componenti di diritto delle commissioni tripartite di conc&one _,Ls---_ -_-;z,>: 5 ~ T - r : I i :i:- \ * _ : :- _!, Y, l * : < :, :*:<

8 , ;, r, i istituite, rispettivamente, a livello regionaie e provinciale Considerata tuttavia la pluraht& delle funzioni ricoperte dai/dalle Consiglieri/e, è evidente che si debba procedere alle nomine in eventuale assenza, anche temporanea, delle suddette commissioni Si ritiene, altresì, che Ie nomine suddette debbano essere effettuata anche nei casi in cui preveda tali figure come componenti deile commissioni medesime * la legislazione regionale non Ne consegue che, nella procedura di designazione - nonostante il comma 1 dell art 2 preveda l acquisizione del parere delle commissioni tripartite presso le quali i/le Consighen/e andranno ad operare - ai sensi del con-ma 5, in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine anche senza il predetto parere, nei casi in cui le commissioni stesse s non risultino ancora istituite Si segnala che la norma contenuta nel comma 4 prevede che in caso di parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di consigliere di parità : detta norma, di portata generale, va interpretata nel senso di privilegiare, a parità di condizioni, candidate rispetto a candidati Una volta completate le procedure la designazione deve essere trasmessa - con allegata documentazione relativa ai requisiti professionali, compreso il parere della commissione tripartitaalla Divisione IV della Direzione Generale per l impiego del Ministero del Lavoro- Via Fornovo n Roma, Tel Fax Al fine di evitare un vuoto nella carica il decreto legislativo attribuisce al Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per le Pari Opporttmità, la facoltà - in funzione sussidiaria - di procedere alle nomine nei casi di mancata designazione entro 60 giorni dalla scadenza del mandato precedente, o nei casi di assenza dei requisiti di cui al comma 2 In tale &ima circostanza il potere sostitutivo del Ministro interviene ove le designazioni risultino carenti sotto il profilo dei requisiti soggettivi dei/delle candidattie e quando non siano state rispettate le procedure previste dalla legge, compreso il caso in cui non risulti acquisito il parere delle commissioni tripartite, se costituite a 5) stabilisce che i/le ConsigIieriIe rimangano ih carica quattro abile per una sola volta Qualora si verificassero dei _- ritardi,nel - -

9 4 -; I&OVO delle cariche, la norma sancisce la facoltà per i/le COnsigheri/e di operare in regime di < proroga fino alle nomine successive In questa prima fase si ritiene opportuno limitare le indicazioni agli aspetti generali delle procedure di nomina e della durata del mandato, rinviando la definizione delle altre questioni alla convenzione quadro tra il Ministro del Lavoro (di concerto con il +Ministro per le Pari Opportunità ) e la Conferenza unificata In quella sede verranno definite le modalità di organizzazion& e di funzionamento degli uffici dei/deile Consiglieri/e di parita, nonché gli indirizzi generali per l espletamento delle loro funzioni Entro i tre mesi- successivi w-i-anno stipulate, nel rispetto dei contenuti della convenzione quadro, convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano i/le Consiglieri/e Tutti gli aspetti connessi con l utilizzo del Fondo nazionale per l attività dei/delle Consiglieri/e di parità verranno trattatati successivamente alla costituzione della commissione interministeriale di cui al comma 4 dell art 9 del decreto Le indicazioni in proposito verranno fomite con una nota successiva e regolatecon successivo decreto direttoriale Per quel che riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, si tenga presente quanto previsto nel comma 4, art 10 Anche in questo caso si rinvia - alla stipula delle convenzioni la possibilità di concordare le modalità di adeguamento alla normativa generale- : Il Sottosegretario di Stato Sen Ornella Piloni

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