Indice. 6 emissioni acustiche ed elettromagnetiche rev. 3 01/01/09 1

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1 Indice Sezione/paragrafo Rev. Data 1 requisiti preliminari e controllo integrato dell inquinamento rev /11/ requisiti preliminari di conformità 1.2 requisiti per il risparmio energetico 1.3 IPPC 1.4 valutazione di impatto ambientale VIA valutazione di incidenza 2 approvvigionamento idrico e scarico reflui rev. 4 29/06/ approvvigionamento idrico: derivazioni 2.2 scarico di acque reflue: regime autorizzatorio 2.3 acque reflue industriali: conformità dello scarico 2.4 acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico 3 gestione rifiuti, imballaggi rev /06/ produzione di rifiuti 3.2 gestione deposito temporaneo 3.3 gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) 3.3bis gestione amministrativa rifiuti SISTRI 3.4 gestione dei rifiuti sanitari 3.5 gestione dei rifiuti prodotti dalle navi adempimenti per i porti 3.6 gestione dei rifiuti prodotti dalle navi adempimenti per le navi 3.7 adempimenti per i trasportatori di rifiuti 3.7bis trasporto rifiuti in conto proprio 3.8 trasporto transfrontaliero di rifiuti 3.9 recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria 3.10 recupero di rifiuti con procedura semplificata 3.11 incenerimento e coincenerimento regime autorizzativo 3.12 incenerimento e coincenerimento adempimenti 3.13 discariche di rifiuti 3.14 centri di raccolta per i rifiuti urbani 3.15 gestione imballaggi CONAI 3.16 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 4 esenzioni dal regime dei rifiuti rev. 4 15/09/ scarti e sottoprodotti dell industria agroalimentare 4.2 sottoprodotti di origine animale 5 emissioni in atmosfera ed impianti termici rev /06/ emissioni in atmosfera: impianti anteriori al emissioni in atmosfera: impianti anteriori al emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi 5.4 emissioni in atmosfera: adempimenti impianti nuovi autorizzati 5.5 emissioni in atmosfera di COV 5.6 impianti termici ad uso civile 5.7 impianti termici ad uso civile II parte 5.8 impianti termici ad uso industriale 5.9 mobilità sostenibile in ambiente urbano 5.10 emissione di gas ad effetto serra 5.11 gas fluorurati ad effetto serra 6 emissioni acustiche ed elettromagnetiche rev. 3 01/01/09 1

2 Sezione/paragrafo Rev. Data 6.1 impatto acustico in ambiente esterno 6.2 emissioni elettromagnetiche generate da impianti radioelettrici 6.3 emissioni elettromagnetiche generate da elettrodotti 7 contaminazione suolo e sottosuolo rev. 3 12/05/ serbatoi interrati 7.2 contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura avviata successivamente al 29/04/2006) 7.3 contaminazione suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (procedura avviata precedentemente al 29/04/2006) 8 sostanze pericolose per l ambiente rev /11/ detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli 8.2 produzione ed importazione di sostanze, preparati ed articoli 8.3 detenzione apparecchiature contaminate da PCB 8.4 manufatti contenenti amianto 8.5 sostanze che riducono lo strato di ozono 9 altri aspetti ambiente-sicurezza rev /06/ prevenzione incendi 9.2 aziende a rischio di incidente rilevante 9.3 spedizione e trasporto di merci/rifiuti in regime ADR 9.4 radiazioni ionizzanti 9.5 conformità e sostenibilità di biocarburanti e biofuels 2

3 Sez. 1 Requisiti preliminari e controllo integrato dell inquinamento 3 rmativa di riferimento Tipo n Data Pubblicazione Titolo Requisiti preliminari di conformità e di risparmio energetico Regio Decreto /01/27 G.U. n 49 del 01/03/1927 Regio Decreto /07/34 G.U. Suppl. Ordin. N 186 del 09/08/1934 DM - 06/02/35 G.U. n 65 del 18/03/1935 DM - 05/09/1994 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 220 del 20/09/1994 Legge 10 09/01/1991 G.U. Suppl. Ordin. N 13 del 16/01/1991 D. Lgs /08/05 G.U. Suppl. Ordin. N 222 del 23/09/2005 D. Lgs /04/08 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N 101 del 30/04/2008 DPR 59 02/04/2009 GU n 132 del 10/06/2009 DM - 26/06/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n 158 del 10/07/2009 Direttiva UE 31 19/05/2010 Gazz. Uff. Unione europea n L153 del 18/06/2010 IPPC, VIA e Valutazione di incidenza DM - 23/11/01 G.U. Suppl. Ordin. N 37 del 13/02/2002 Circolare Ministeriale - 13/07/2004 GU n 167 del 19/07/2004 D. Lgs /02/2005 Gazz. Uff. n 93 del 22/04/05 (Suppl. Ordin. N. Approvazione del regolamento speciale per l impiego dei gas tossici. Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie. Approvazione del prospetto contenente l elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927 n Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. rme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. (così come modificato ed integrato dal D. lgs. 311 del 29/12/06 e dal DL 112/08 e dal D. Lgs. 28/11 art. 13) Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (così come modificato ed integrato dal DM 04/02/2011, dal DM 11/04/2011, dal DM 13/04/2011 e dal DPCM n. 231 del 28/11/2011). Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (così come modificato dal D. Lgs. N. 28 del 03/03/2011). Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) Dati, formato e modalita della comunicazione di cui all art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all allegato I. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento

4 D- Lgs /04/2006 Gazz. Uff. n 88 del 14/04/05 (Suppl. Ordin. N. 96) DPR /09/1997 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N 248 del 23/10/ ) (abroga e sostituisce il D. Lgs. 372/99) ABROGATA rme in materia ambientale Parte II procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC) (come modificato dal D.Lgs. 04/08 e dal D.Lgs. 128/10 ) Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (come modificato dal DPR 120/2003) Regolamento /01/2006 Gazz. Uff. Unione europea n L33 del 04/02/2006 Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (come modificato dal regolamento 596/2009) Circolare ministeriale - 22/04/08 - Indicazioni relative all acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio Direttiva UE 92 13/12/2011 Gazz. Uff. Unione europea n L26 del 28/01/2012 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Tipo Nulla Osta Inizio Attività (detta anche notifica attività produttive o Dichiarazione di Inizio attività produttiva, ) Documentazione di riferimento Autorizzazione per l impiego di gas tossici/ autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini o depositi Dichiarazione EPRTR Autorizzazione Integrata Ambientale Caratteristiche Documento rilasciato dal Comune, su parere dell ASL Autorizzazione rilasciata dall ASL con parere della Commissione tecnica permanente Comunicazione da inviare annualmente all APAT per tutti i complessi che rientrano nelle soglie IPPC e superano i valori soglia delle emissioni in aria e in acqua Autorizzazione rilasciata dall autorità competente (può essere Ministero dell Ambiente, Regione o Provincia). Per gli impianti soggetti ai sensi del D. lgs. 152/06 sostituisce: o Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; o Autorizzazione allo scarico; o Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; o Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Pcb-Pct; o Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati; o Autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 4

5 1.1 Requisiti preliminari di conformità L'Azienda dispone del Nulla Osta di Inizio Attività IA / notifica di avvio dell'attività? ( nota 1) D. lgs. 81/08, art. 67 RD 1265/34, artt. 216 e 217 Regolamento Locale di Igiene Tipo (nota 2) L'Azienda ha effettuato la valutazione dei rischi per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? D. Lvo 81/08 (nota 2) L'Azienda dispone dell'autorizzazione Sanitaria (ove necessaria)? L 283/62 DPR 327/80 (nota 2) L'Azienda è conforme alle prescrizioni dell'haccp (ove necessaria)? D. Lvo 155/97 (nota 2) In caso di impiego di gas tossici, l'azienda è in RD 147/1927 possesso di autorizzazione prefettizia e il DM 06/02/1935 personale addetto è dotato di patentino di idoneità? L'Azienda è classificata azienda insalubre? RD 1265/34, artt. 216 e 217 DM 05/09/94 (nota 2) L'Azienda rispetta eventuali prescrizioni imposte dal Comune? RD 1265/34, artt. 216 e 217 DM 05/09/94 L'azienda è conforme alla ta 1: nella valutazione della gravità della relativa all'assenza del IA si consideri che in passato molte aziende hanno iniziato l'attività senza IA, sebbene fosse obbligatorio dal Queste aziende hanno potuto continuare ad operare richiedendo, tra l'altro altre autorizzazioni (emissioni, reflui, ampliamenti di stabilimento) fino ad oggi senza che vi sia mai stato alcun intervento in merito da parte degli Enti di Controllo, che peraltro vedevano che l'azienda esisteva e operava. Se questa situazione può essere considerata di fatto accettabile per aziende che hanno iniziato l'attività in tempi lontani, non può essere considerata accettabile per aziende che abbiano iniziato l'attività recentemente, quando le procedure e i controlli degli Enti preposti sono diventati più stringenti. Va tenuto in considerazione anche il contesto locale in cui opera l'azienda. 5

6 ta 2 La verifica di questi requisiti preliminari di conformità può dare delle indicazioni sulla gestione di alcuni aspetti che toccano, anche se parzialmente, gli aspetti ambientali dell organizzazione, tuttavia è necessaria un attenta valutazione per capire quando tali aspetti siano da considerare requisito di SGA. In merito al confine tra requisiti ambientali e di igiene e sicurezza sul lavoro, SIERT ha fornito le seguenti indicazioni (RT09, rev. 03) Aspetto Da considerare requisito di SGA ; da considerare a scelta Licenza edilizia dell OdC nei casi in cui vi sia impatto ambientale (es. aree sotto vincolo paesaggistico) Agibilità Industrie insalubri SI Incidenti rilevanti SI CPI SI Documento di valutazione dei rischi Valutazione esposizione personale al rumore Impianti di messa a terra (preliminare al conseguimento del CPI) Conformità impianti elettrici e termoidraulici (L 46/90) (preliminare al conseguimento del CPI) Libretti caldaie (DM 17/03/03) SI Verifiche apparecchi a pressione ; da considerare a scelta Concentrazione inquinanti in ambiente di lavoro dell OdC nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all esterno Livello di campo elettrico e magnetico in ambiente di lavoro Manipolazione, identificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi SI Valutazione del rischio di dispersione di fibre di amianto nell ambiente di lavoro (D.lgs. 277/91) Valutazione del rischio di dispersione di amianto nell ambiente esterno DPI personale DPI appaltatori ADR Radioattività Sostanze lesive dello strato di ozono PCB/PCT HACCP ; da considerare a scelta dell OdC nei casi in cui gli inquinanti possano disperdersi all esterno SI SI SI SI SI 6

7 1.2 Requisiti per il risparmio energetico L'organizzazione ha realizzato un nuovo immobile (o ha effettuato una ristrutturazione integrale / demolizione con ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici con superficie utile > 1000 mq) con permesso di costruire presentato successivamente al 08/10/05 (*)? D. Lgs. 192/05, art. 3.2, lett. a), 6.1 L'edificio è dotato di attestato di certificazione energetica redatto da un professionista qualificato secondo le Linee guida nazionali, o la regionale di riferimento? D. Lgs. 192/05, art.11.1bis. 8.2 DM 26/06/09 DPR 59/09 L'organizzazione ha un consumo energetico totale: - > TEP/anno per il settore industriale; - > TEP/anno per i settori civile/ terziario/ trasporti? L 10/91, art e 34.8 L'Azienda ha nominato il Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia? L 10/91, art e 34.8 L'azienda è conforme alla (*) l D. lgs. 192/05, così come integrato dal D. lgs. 311/06, (e i relativi decreti attuativi, tra cui le Linee guida per certificazione degli edifici emanate con DM 26/06/09) è soggetto a una clausola di cedevolezza tale per cui ogni singola Regione può abrogarne il contenuto e sostituirlo con un proprio atto legislativo, pertanto in presenza di regionale specifica, il D. lgs. 192/05 non si applica. L'obbligo dell'attestato di certificazione energetica si applicherà anche agli immobili esistenti, solo in caso di compravendita dell'immobile, con le seguenti tempistiche: - a partire dal 1 luglio 2007, in caso di comprave ndita di interi immobili aventi superficie utile superiore a metri quadrati; - a decorrere dal 1 luglio 2008, in caso di compra vendita dei restanti interi immobili (con l'esclusione delle singole unità immobiliari); - a partire dal 1 luglio 2009, anche in caso di co mpravendita delle singole unità immobiliari. In tutti questi casi, l'onere della qualificazione energetica è a carico del venditore o del locatore. Ai sensi del DL 112/08 (convertito con legge 133 del 06/08/08) N c'è più l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto di compravendita o di locazione, pena la validità del contratto. 7

8 1.3 Prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento IPPC n applicabile L'Azienda rientra nelle categorie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale? D. Lvo 152/06, art All. VIII alla parte seconda L'Azienda è in possesso di Autorizzazione Ambientale Integrata? D. L.vo 152/06, art. 29ter e 29quater L'AIA risulta tuttora adeguata alla realtà aziendale e/o le eventuali modifiche sono state correttamente gestite? D. L.vo 152/06, art. 29nonies L'Azienda rispetta tutte le prescrizioni dell'autorizzazione Ambientale Integrata? D. L.vo 152/06, art. 29decies L'Azienda rispetta il Piano di monitoraggio e controllo previsto dall'autorizzazione Integrata Ambientale? D. L.vo 152/06, art. 29decies L'Azienda comunica annualmente, entro il 30 aprile, all'apat per via telematica i dati sulle emissioni e sui rifiuti nel caso di superamento dei valori soglia? Regolamento CE 166/06, art. 5 Linee guida APAT SANZIONE AMMINISTRATIVA L'Azienda comunica annualmente i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'aia? D. L.vo 152/06, art. 29 undecies L'azienda e' conforme alla 8

9 9 ALLEGATO VIII alla parte seconda CATEGORIE DI ATTIVITA INDUSTRIALI DI CUI ALL ART Attività energetiche. 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW Raffinerie di petrolio e di gas Cokerie Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore; 2. Produzione e trasformazione dei metalli. 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all ora Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 Kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all ora Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 3. Industria dei prodotti minerali Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell amianto Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m 3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m Industria chimica. Nell ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e

10 acidi solforati; c) basi, quali idrossido d ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). 4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 6. Altre attività Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito. 6.4: a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti pollame; b) posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 10

11 1.4 Valutazione di impatto ambientale VIA n applicabile L'azienda ha in corso o ha in progetto la realizzazione di nuovi impianti e/o il potenziamento di impianti esistenti? n applicabile Il progetto e' tale da far rientrare l'impianto nelle soglie dimensionali di cui agli Allegati III o IV della parte seconda del D. Lgs. 152/06? D. Lgs. 152/06, Allegati III e IV alla parte seconda (*) L'azienda ha avviato la procedura di VIA (per i progetti dell'allegato III o dell'allegato IV qualora ricadente in aree protette )? L'azienda ha predisposto lo Studio di Impatto Ambientale? Lo Studio di Impatto Ambientale è stato inviato all'autorità competente, agli Enti locali interessati ed è stato depositato presso i pubblici uffici? E' stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale? L'azienda ha recepito le eventuali prescrizioni di mitigazione previste dall'autorità competente? L'azienda è conforme alla L'azienda ha avviato la procedura preliminare di verifica di assoggettabilità (per i progetti di cui all'allegato IV)? E' stata inviata all'autorita' competente la descrizione del progetto con i dati minimi per valutare i principali effetti del progetto sull'ambiente? L'Autorita' competente ha richiesto la procedura di VIA? L'azienda ha attuato le eventuali prescrizioni di mitigazione previste dall'autorità competente? L'azienda è conforme alla L'azienda ha già avviato i lavori per la realizzazione del progetto? (*) Si veda elenco in allegato L'azienda è conforme alla nromativa 11

12 ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; cbis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato Il); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi. f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate. g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle t/anno di materie prime lavorate. h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a m 3. i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a m 3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere DI e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a m 3. q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a m 3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D 15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a abitanti equivalenti. s) Cave e torbiere con più di m 3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari. t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a m 3. u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche. z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kv con tracciato di lunghezza superiore a 10 km. aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità., lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a m 3 ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: posti per polli da ingrasso; 12

13 posti per galline; posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per scrofe. ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. 13

14 ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Agricoltura a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari. 2. Industria energetica ed estrattiva a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie; c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km; g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose; m) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw. n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino m 2 di superficie -impegnata o m 3 di volume; b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; c) impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno; f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m 3 ; g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino m 2 di superficie impegnata o m 3 di volume; h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari; i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino m 2 di superficie impegnata o m 3 di volume; l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 14

15 m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 4. Industria dei prodotti alimentari a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale; c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua; d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a hl/anno; e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino m 3 di volume; f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a q/anno di prodotto lavorato; h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino m 2 di superficie impegnata o m 3 di volume; i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a t/giorno di barbabietole. 5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle t/anno di materie lavorate; b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno; c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le IO tonnellate al giorno; d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 ton di prodotto finito al giorno. 6. Industria della gomma e delle materie plastiche a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno ton/anno di materie prime lavorate. 7. Progetti di infrastrutture a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari; b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto; c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone; d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili; g) strade extraurbane secondarie; h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri; i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri; 15

16 m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare; o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; p) aeroporti; q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti; r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006); s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a m 3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai m 3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a abitanti equivalenti; z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kv e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km. z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06; z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs. 152/06 8. Altri progetti a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati; b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a I ettaro; d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m 2 ; e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino m 2 di superficie impegnata o m 3 di volume; f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno tonnellate/anno di materie prime lavorate; g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a m 3 ; h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari; i) cave e torbiere; l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a t/anno di materie prime lavorate; m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle t/anno in materie prime lavorate; n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a metri cubi; o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive; p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari; r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari; s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). 16

17 1.5 Valutazione di incidenza n applicabile L'organizzazione ha realizzato, o ha in programma di realizzare, interventi che ricadono o che possono avere incidenza su aree classificate come siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSP) o su siti proposti come SIC? DPR 357/97, art. 5.1 L'organizzazione ha presentato, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto a valutare gli effetti dell'intervento sulla conservazione dell'habitat? DPR 357/97, art. 5.3 Lo studio è stato presentato secondo le procedure stabilite dalla regione di competenza e secondo gli indirizzi dell'allegato G del DPR 357/97? DPR 357/97, art. 5.4 e 5.5 e Allegato G L'azienda e' conforme alla 17

18 Sez. 2 Approvvigionamento idrico e scarico reflui Tipo n Data Pubblicazione Titolo Regio decreto /12/33 G.U. n. 5 del 08/01/1934 D.Lgs. Delibera del Comitato Interministeriale /07/1993 Gazzetta Ufficiale Italiana n 182 del 05/08/ /02/77 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 48 del 21/02/1977 D. Lgs /04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 88 del 14/04/2006 Ordinanza Ministeriale - 30/12/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n 54 del 06/03/2010 Legge 36 25/02/2010 Gazzetta Ufficiale Italiana n 59 del 12/03/2010 rmativa di riferimento Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici Riordino in materia di concessione di acque pubbliche. Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. rme in materia ambientale parte TERZA (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010) Misure urgenti in materia di approvvigionamento idrico-potabile. Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. Tipo "Autorizzazione all'escavazione di pozzi" "Concessione di derivazione di acqua" "Denuncia dei pozzi esistenti" "Denuncia dei quantitativi di acqua prelevata - trasmissione annuale delle portate di acqua derivate" "Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo o acque costiere" Autorizzazione allo scarico in fognatura Permesso di allacciamento alla fognatura Referti analitici di laboratorio delle acque reflue scaricate Documentazione di riferimento Caratteristiche E' un documento che può essere stato rilasciato, prima dell'escavazione dei pozzi, dalla Regione (Sezioni Provinciali del Genio Civile) o dalla Provincia in cui ha sede l'impianto. E' un documento che può essere stato rilasciato dalla Regione (Sezioni Provinciali del Genio Civile) o dalla Provincia in cui ha sede l'impianto. E' una comunicazione, presentata alla Regione ed alla Provincia ai sensi del D. L.vo 275/93, per la denuncia dei pozzi esistenti nel E' una comunicazione, richiesta da alcune Regioni, da presentare annualmente alla Regione o alla Provincia in cui ha sede l'impianto, per denunciare i quantitativi di acqua prelevati ogni anno. Documento rilasciato dalla Provincia Documento rilasciato dal Comune o dall Ente gestore della fognatura o dall Autorità d Ambito (se l ATO è istituito e l autorizzazione è stata rilasciata successivamente all entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006) Documento rilasciato dall Ente gestore della rete fognaria (anche in sede di concessione edilizia per lo scarico di acque reflue domestiche) - 18

19 2.1 Approvvigionamento idrico: derivazioni In azienda sono presenti derivazioni di acqua da pozzo? RD 1775/33, art. 95 L'azienda ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'escavazione per ogni pozzo? RD 1775/33, art. 95 Sono presenti derivazioni da corpo idrico superficiale o da sorgente? n applicabile L'azienda ha presentato domanda di concessione? L'azienda è in possesso di Concessione per tutte le derivazioni in atto? RD 1775/33, art. 2 e 17 RD 1775/33, art. 2 e 17 La Concessione e' ancora valida (*) e corrisponde alla realtà dell'azienda? RD 1775/33, art.21 D.Lvo 152/06, art L'azienda rispetta eventuali prescrizioni stabilite nella Concessione? RD 1775/33, art.21 D.Lvo 152/06, art L'azienda paga annualmente i canoni di dervazione indicati nel provvedimento di concessione? RD 1775/33, art.35 L'azienda comunica annualmente i dati relativi alle portate ed ai volumi di acque pubbliche derivati (se previsto dalla regionale)? D. L.vo 152/06, art rmativa regionale * si ricorda che le concessioni di derivazioni sono temporanee ed hanno durata massima 30 anni L'azienda e' conforme alla 19

20 2.2 Scarico di acque reflue: regime autorizzatorio Lo scarico e' uno scarico di acque reflue domestiche che recapita in pubblica fognatura? D.Lvo 152/06, art L'azienda conferisce i propri reflui ad un soggetto terzo, titolare dello scarico finale, che risulta in possesso di autorizzazione (*)? D.Lvo 152/06, art Lo scarico e' autorizzato (**)? D.Lvo 152/06, art e L'autorizzazione e' in corso di validità (***)? D.Lvo 152/06, art E' stato presentato il rinnovo entro un anno dalla scadenza (****)? D.Lvo 152/06, art E' stata richiesta una nuova autorizzazione in caso di variazioni quali-quantitative dello scarico, oppure sono state comunicate eventuali modifiche non significative? D.Lvo 152/06, art L'azienda e' conforme alla (*) L'azienda può non essere titolare di autorizzazione allo scarico nei seguenti casi: - conferimento acque reflue ad un soggetto terzo titolare dello scarico finale; - costituzione di un Consorzio tra più stabilimenti per l'effettuazione in comune dello scarico: in questo caso l'autorizzazione è in capo al Consorzio; L'assenza di autorizzazione non esclude tuttavia, la responsabilità in merito alla qualità del singolo scarico (si veda scheda 2.4) (***) Si ricorda che l'autorizzazione allo scarico e' valida per quattro anni dal momento del rilascio ed il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, le Regioni possono prevedere forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione (**) Lo scarico in corpo idrico superficiale è autorizzato dalla Provincia; lo scarico in fognatura è autorizzato dall'autorità d'ambito. Per scarico di acque reflue domestiche, le Regioni possono prevedere che l'autorizzazione sia inclusa nel documento di concessione edilizia o nel documento di Agibilità se in questi documenti risultano descritte le modalità di scarico. Per scarico di acque meteoriche, l'obbligo di autorizzazione non è stabilito nel D. Lgs. 152/06, ma può essere fissato dalla regionale (D. Lgs. 152/06, art. 113). In ogni caso, qualora le acque meteoriche dilavino superfici soggette ad attività produttive che possono risultare contaminate da inquinanti, possono essere equiparate ad acque reflue industriali: è quindi opportuno valutare in merito l'interpretazione dell'ente territorialmente competente. (****) per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III, il rinnovo deve comunque essere rilasciato in forma espressa entro 6 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. 20

21 2.3 Acque reflue industriali: conformità dello scarico I reflui rispettano i limiti di concentrazione di inquinanti applicabili? D.Lvo 152/06, art ; Allegato 5 alla parte III Autorizzazione allo scarico Regolamento Ente Gestore fognatura Convenzioni Lo scarico è reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente? D.Lvo 152/06, art I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali e con la frequenza eventualmente prevista dall'autorizzazione? D.Lvo 152/06, Allegato 5 Metodiche IRSA - APAT Autorizzazione allo scarico L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione? D.Lvo 152/06, art Autorizzazione allo scarico Esiste una diluizione dei reflui? D.Lvo 152/06, art Nello scarico sono presenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte III? D. Lgs. 152/06, art. 108 Tabelle 3/a e 5 dell'allegato V allaparte III L'azienda rispetta le eventuali prescrizioni specifiche stabilite dall'autorità competente per lo scarico di sostanze pericolose (*)? D. Lgs. 152/06, art. 108, art , punto dell'allegato V alla parte III L'azienda e' conforme alla (*) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico: - obbligo di installare misuratori di portata e campionatori in automatico o alte frequenze di autocontrollo; - limiti di emissione più restrittivi, anche espressi in massa nell'unità di tempo (es. kg/mese); - separazione dello scarico contenente sostanze pericolose; -... I risultati analitici devono rimanere disponibili al controllo per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di effettuazione 21

22 2.4 Acque reflue domestiche e meteoriche: conformità dello scarico Le acque reflue domestiche recapitano in rete fognaria? Lo scarico osserva i Regolamenti emanati dall'ente gestore? L'Azienda ha attivato la separazione e l'eventuale trattamento delle acque di prima pioggia? Per le acque reflue meteoriche è prescritta la separazione tra prima e seconda pioggia? Le superfici scolanti sono mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia? L'Azienda rispetta i limiti vigenti di concentrazione degli inquinanti? Autorizzazione Regolamento Locale Igiene Tipo rmativa Regionale Autorizzazione rmativa regionale Autorizzazione rmativa regionale Buons prassi - D.Lvo 152/06, artt. 105, 107 e 108; all.5, tab. 3, 3/A e 4 - Regolamento Ente Gestore fognatura [se pertinente] - Autorizzazione allo scarico I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali e con la frequenza eventualmente prevista dall'autorizzazione (*)? D.Lvo 152/06, All. 5 punto 4 Metodiche IRSA - APAT Autorizzazione L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione? D.Lvo 152/06, art. 124 Autorizzazione L'azienda e' conforme alla (*) Secondo quanto stabilito al punto dell'allegato V alla Parte III del D. Lgs. 152/06, le determinazioni analitiche al fine del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. Gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma eseguiti su campioni istantanei 22

23 Sez. 3 Gestione rifiuti ed imballaggi rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Delibera del Comitato Interministeriale - 27/07/84 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 253 del 13/09/1984 D. L.vo 95 27/01/92 G.U. n.38 del 15/02/92 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti. ABROGATO Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (abrogati artt. 4, 5, 8, 12, 14, 15) D. L.vo 99 27/01/92 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 38 del 15/02/1992 DM /05/96 GU n 173 del 25/07/1996 DM /11/97 G.U. n 23 del 29/01/1998 DM - 05/02/98 G.U. n.88 del 16/04/98 DM /04/98 G.U. n.109 del 13/05/98 DM /04/98 G.U. n.109 del 13/05/98 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati (modello F sostituito a tutti gli effetti dal formulario di identificazione rifiuti di cui al comma 1 art. 193 del D.Lgs. 152/2006) Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari. Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (come modificato dal DM n. 186 del 05/04/2006 e dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008) Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Circolare GAB/DEC/812/98-04/08/98 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 DM /04/98 G. U. n 276 del 25/11/1998 DM /02/00 G.U. n 114 del 18/05/2000 Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del 23

24 rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. DM /06/02 G.U. n. 177 del 30/07/02 D. Lgs /01/03 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 59 del 12/03/2003 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate come modificato dal DM n.269 del 17/11/2005). Attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti D. Lgs /06/03 G.U. n 168 del 22/07/2003 DPR /07/03 GU n 211 del 11/09/2003 DM - 03/08/05 G.U. n 201 del 30/08/2005 D. Lgs /05/05 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 122 del 15/07/2005 D. Lgs /07/05 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 175 del 29/07/2005 Direttiva Min. Ambiente GAB/2005 /6759/B01 DM /11/05 GU n 302 del 29/12/2005 D. Lgs /04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 88 del 14/04/2006 DM /04/2006 GU n 115 del 19/05/2006 Regolamento CE /06/2006 Gazz. Uff. Unione europea n L190 del 12/07/2006 Regolamento UE 135 Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico (Allegato III sostituito da allegato del DM 01/07/2009). Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ABROGATO Attuazione della direttiva 2000/76/CE Incenerimento dei rifiuti Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 29/07/05 - Applicazione del D. Lgs. 24/06/03, n. 182 Unità destinate alla nautica da diporto 16/02/2012 Gazz. Uff. Unione europea n L46 del 17/02/2012 DM /09/2007 Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2007, Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate. rme in materia ambientale parte QUARTA (titoli I, II, III, IV, e VI) (come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 205/2010) Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (come modificato dal Regolamento 1379/2007 e 669/2008) Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell'allegato III B Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione 24

25 25 rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo DM - 13/05/09 G.U. n 165 del 18/07/2009 DM - 30/06/09 GU n 153 del 04/07/2009 Decreto Ministeriale - 17/12/2009 GU n 10 del 13/01/2010 DPCM - 27/04/2010 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 98 del 28/04/2010 DPCM - 23/12/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 303 del 30/12/2011 DM - 27/09/2010 GU n. 281 del DM 52 18/02/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 95 del 26/04/2011 Legge /09/2011 GU n. 216 del DM - 23/03/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 71 del 28/03/2011 Regolamento (UE) /03/2011 Gazz. Uff. Unione europea n L94 del 08/04/2011 DM /11/2011 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 4 del 05/01/2012 DL 83 22/06/2012 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 147 del 26/06/2012 n. 257 dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. Approvazione della scheda di trasporto Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (così come modificato ed integrato dal DM 15/02/10, dal DM 09/07/10, dal DM 28/09/10 e dal DM 22/12/2010 e dal DM 26/05/11) ABROGATO e sostituito dal DM 18/02/11 Modifiche al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) SOSTITUITO dal DPCM del 23/12/2011 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Art. 6, data di entrata in vigore del SISTRI) Recepimento della direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Misure urgenti per la crescita del Paese. art. 52

26 ta: i testi normativi evidenziati in grigio restano in vigore fino ad emanazione dei testi sostitutivi previsti dal D. Lgs. 152/2006 Tipo Formulari di identificazione dei rifiuti Registro di carico/scarico rifiuti Documentazione di riferimento Caratteristiche E' il documento che accompagna i rifiuti durante tutte le fasi del loro trasporto E' un documento, tenuto presso l'azienda in forma cartacea o informatica, su cui sono annotati tutti i movimenti relativi ai rifiuti prodotti sul sito MUD (Modello Unico di Dichiarazione) Iscrizione all Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei rifiuti per i trasportatori; "Autorizzazione (regionale o provinciale) alla realizzazione e/o all 'esercizio dell'impianto" per le aziende che effettuano attività di smaltimento/recupero (ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 o degli art. 208 o 210 del D. Lgs. 152/06); "Comunicazione di inizio attività di recupero (ai sensi dell'art. 33 D. L.vo 22/97 o dell art. 216 del D. Lgs. 152/06)" o "Comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero rilasciata dalla Provincia territorialmente competente per le aziende che effettuano attività di recupero in regime semplificato (o dall Albo Nazionale Gestori Ambientali se successiva all entrata in vigore del D. Lgs. 152/06). Regolamento Comunale per il servizio di raccolta rifiuti (o Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti o Regolamento comunale di Assimilabilità dei rifiuti speciali) Convenzione con il Comune per il conferimento a raccolta pubblica di rifiuti speciali N assimilati. Bolletta di pagamento della TARSU o Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Iscrizione al SISTRI (attestazione di iscrizione e ricevuta di pagamento del versamento) E' un documento, inviato annualmente alla Camera di Commercio competente per territorio, al fine di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti presso il sito Sono i documenti che autorizzano le attività delle imprese che effettuano professionalmente le attività di trasporto, recupero o smaltimento rifiuti. E' un Regolamento approvato dal Comune per definire le modalità di gestione del servizio rifiuti: contiene l'elenco dei rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani con le eventuali soglie quantitative. Può anche essere incluso in altri Regolamenti comunali. E' una Convenzione stipulata tra l'azienda ed il Comune per stabilire le modalità ed i costi di conferimento al servizio pubblico comunale dei rifiuti speciali N assimilati. - Sono i documenti che attestano l iscrizione al Sistema per la rintracciabilità dei rifiuti SISTRI, istituito ai sensi del DM 17/12/09 26

27 3.1 Produzione di rifiuti in caso di rifiuti non gestiti come tali In azienda sono individuati correttamente tutti i rifiuti prodotti (*)? D.Lvo 152/06, artt. 183 e 185 Per ogni rifiuto prodotto e' assegnato il codice CER corretto? D.Lvo 152/06, art. 183 e Allegato D alla parte IV Sono classificati correttamente i rifiuti pericolosi, anche attraverso analisi ove necessario (es. codici a specchio,...)? D.Lvo 152/06, artt. 183 e 184 e Allegato D alla parte IV in caso di rifiuti non assimilabili conferiti al servizio pubblico di raccolta Sono identificati correttamente i rifiuti assimilabili agli urbani eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta (**)? D.Lvo 152/06, artt. 184 e 195 Sono stipulate apposite Convenzioni in caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti N assimilabili agli urbani (**)? D.Lvo 152/06, art. 188, comma 2, lett. c Regolamento comunale o dell'autorità d'ambito E' identificato correttamente il destino (recupero o smaltimento) del rifiuto? D.Lvo 152/06, Allegati D. L.vo 36/03 I rifiuti inviati direttamente in discarica sono adeguatamente caratterizzati e rispettano i criteri di ammissibilità di cui al DM 27/09/10 (***)? D. L.vo 36/03, art.11 DM 27/09/10 art. 2; allegato 1 (*) Si vedano alla pagina seguente le esenzioni dal regime dei rifiuti L'azienda e' conforme alla (**) n sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico (***) ta: la caratterizzazione di base del rifiuto a carico del produttore del rifiuto stesso deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo e comunque almeno una volta all'anno. In ogni caso non sono ammessi in discarica i rifiuti elencati dall'art. 6 del D. lgs. 36/03. 27

28 (*) ta: ESCLUSIONI DAL REGIME DEI RIFIUTI Sono esclusi dalla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 (art. 185): le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto relativamente alla bonifica di siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; i rifiuti radioattivi; i materiali esplosivi in disuso; le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche' altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. le acque di scarico; i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; gli imballaggi, finché sono riutilizzati per un uso identico a quello per il quale sono stati concepiti (art. 217); gli scarti alimentari diversi da quelli di origine animale destinati ad utilizzo come materia prima nell'industria dell'alimentazione per gli animali, purché siano conformi ai requisiti igienico-sanitari vigenti; i rifiuti radioattivi; le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra (art. 186) purché: - siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; - sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; - l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari; - sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; - sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; - la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. - la sussistenza dei requisiti sopra elencati: risulti da un apposito progetto approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata; sia dimostrata e verificata nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia) ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività; risulti da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività. NB: E prevista l emanazione di un Decreto Ministeriale che definisca i criteri specifici per classificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Tale decreto comporterà l abrogazione dell attuale art. 186 del d. lgs. 152/06. In attesa dell emanazione di tale decreto, viene confermata l attuale disciplina. i SOTTOPRODOTTI (art. 184bis): qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 28

29 la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. NB: sono inoltre previsti successivi decreti ministeriali che stabiliscano i criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. le MATERIE PRIME SECONDARIE: le modifiche introdotte con il D. lgs. 205/10 hanno eliminato la definizione di Materia Prima Secondaria, prevedendo solo il caso in cui un rifiuto cessa di essere tale dopo essere stato sottoposto ad un operazione di recupero. Tuttavia, fino al 25 giugno 2011 (6 mesi dall entrata in vigore del S. lgs. 205/10) continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN che stabilisce: i materiali, le sostanze e gli oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal Dm 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti. Ai sensi dell art. 184-ter, inoltre, un rifiuto cessa di essere tale quando: è stato sottoposto in un impianto di trattamento rifiuti a un'operazione di recupero (che può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati), incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi i criteri specifici, che il Ministro dell ambiente dovrà adottare entro il 25 dicembre 2012 (2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010. Fino all adozione dei criteri sopra specificati continuano ad applicarsi i Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), 161/2002 (recupero semplificato pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi delle navi). 29

30 3.2 Gestione deposito temporaneo Il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato nel luogo di produzione del rifiuto (all'interno dello stretto perimetro aziendale)? D.Lvo 152/06, art , lett. bb Il deposito temporaneo dei rifiuti è controllato, effettuato per categorie omogenee, nel rispetto delle norme tecniche (in appositi contenitori, senza rischio di sversamenti)? D.Lvo 152/06, art , lett. bb I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, sono gestiti in conformità al regolamento stesso e sono avviati a smaltimento e recupero con tempestività? D.Lvo 152/06, art , lett. bb Regolamento 850/04 SI Sono rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi? D.Lvo 152/06, art , lett. bb + Allegati D e I alla parte IV I rifiuti in deposito temporaneo sono avviati a recupero/smaltimento: - con cadenza almeno trimestrale,; oppure - al raggiungimento dei 30 mc, di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi; o comunque almeno una volta all'anno? D.Lvo 152/06, art , lett. bb In azienda è presente un deposito di olio minerale esausto superiore a 500 lt? DM 392/96, art. 2.3 Il deposito di olio minerale esausto è conforme alle caratteristiche di cui all'all. C DM 392/96? DM 392/96, allegato C L'azienda è conforme alla 30

31 3.3 Gestione amministrativa rifiuti (trasporto, recupero, smaltimento) (nota 1) I rifiuti prodotti sono registrati sul registro di C/S rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla data di produzione? D.Lvo 152/06 art Ogni trasporto di rifiuti in uscita dal sito dell'organizzazione è accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuto FIR (nota 2)? D.Lvo 152/06 art. 193 In caso di trasporto di fanghi destinati allo spandimento agronomico in uscita dal sito sono riportate nelle annotazioni le informazioni aggiuntive previste dal D. lgs. 99/92? D.Lvo 99/92 art. 13, All. 3A D. Lgs. 152/06, art L'azienda provvede alla registrazione dello scarico del rifiuto sul Registro C/S per ogni trasporto di rifiuti in uscita, entro 10 gg. lavorativi dallo scarico (nota 3)? D.Lvo 152/06 art I FIR e il Registro C/S sono tenuti presso il luogo di produzione del rifiuto (nota 4)? D.Lvo 152/06, art I FIR e il Registro C/S sono conformi ai modelli approvati, le pagine numerate e vidimate e sono compilati correttamente (nota 5)? D.Lvo 152/06, art e 193 DM 145/98 All. B e C DM 148/98 Circ. Min I Registri di C/S, integrati con i relativi FIR, sono conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione? D.Lvo 152/06 art e L'azienda presenta il MUD alla CCIAA competente, entro il 30 aprile di ogni anno? D.Lvo 152/06 art I rifiuti sono conferiti a trasportatori e destinatari in possesso di autorizzazione valida per il CER in oggetto? D.Lvo 152/06 art. 183 DM 05/02/98; DM 161/02 Eventuali intermediari risultano iscritti all'albo nazionale gestori ambientali? (nota 6) D.Lvo 152/06 art , lett. l) Delibera Albo n 2/2010 Nel caso in cui non abbia ricevuto la IV copia del FIR entro tre mesi dal trasporto, l'organizzazione ha provveduto ad avvisare la Provincia? D.Lvo 152/06 art 188.3, lett. b L'azienda è conforme alla 31

32 (ta 1) A partire dal 15/01/2010 è stato istituito il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) destinato a modificare completamente le attuali modalità di gestione amministrativa dei rifiuti. La gestione SISTRI, che richiede un apposita iscrizione al sistema è obbligatoria per: - Tutti i soggetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività industriali ed artigianali con più di 10 dipendenti; - I commercianti e gli intermediari di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; - Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi. Il nuovo Sistema diventerà a tutti gli effetti operativo a partire dal 01/07/2013 (ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti), anche se già a partire dal 01/10/2010 chi è in possesso della chiavetta USB può avviare la fase sperimentale. Fino al 01/07/2013 restano comunque valide le modalità di gestione descritte nella presente scheda (per coloro in possesso delle condizioni per avviare la gestione rifiuti mediante SISTRI vige comunque l obbligo di mantenere in parallelo anche le registrazioni secondo le modalità previgenti fino al 01/07/2013). Per le modalità di applicazione della gestione SISTRI, si rimanda alla scheda bis. (ta 2) Eccetto per: - RSAU trasportati da servizio pubblico - trasporti in proprio di rifiuti non pericolosi fino a 30 l oppure 30 kg; - trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, se effettuate in modo occasionale e saltuario (non piu' di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno) - trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta comunali (tale modifica si applica a partire dal 1 giugno 2011); - Un'esenzione particolare può essere prevista, ai sensi del DM 22/10/08, per i toner conferiti ad impianti di recupero autorizzati direttamente dagli utenti finali oppure da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna purchè in possesso di Iscrizione semplificata all'albo ex art. 212 D. lgs. 152/06 (ta 3) La compilazione del Registro di C/S non è necessaria per i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di raccolta, pertanto se l'azienda conferisce tutti i suoi rifiuti al Servizio pubblico, è esentata dalla tenuta del Registro. Inoltre, non sono soggetti a registrazione sul registro di C/S: I rifiuti da attività commerciali e di servizio, solo per i rifiuti non pericolosi; I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, solo per i rifiuti non pericolosi; (si intendono agroindustriali le aziende che coltivano e trasformano direttamente i loro prodotti agricoli, con prevalenza delle attività agricole su quelle industriali); i rifiuti da attività di demolizione, costruzione e scavo, solo per i rifiuti non pericolosi; (ta 4) Le aziende che producono < 10 ton/anno di rifiuti non pericolosi e < 2 ton/anno di rifiuti pericolosi possono tenere i propri registri di C/S presso la sede delle proprie Associazioni di categoria, le quali ne aggiornano i dati con frequenza mensile. (ta 5) E' ammesso l'utilizzo di fogli formato A4 per la tenuta del registro di C/S purchè numerati e vidimati. La vidimazione del registro di C/S deve essere effettuata dalla CCIAA competente per territorio. In caso di Registri già in uso alla data del 14/02/08 e vidimati da Ente diverso precedentemente competente, gli stessi possono essere utilizzati fino ad esaurimento. La stampa dei Registri di C/S tenuti mediante strumenti informatici deve essere effettuata con frequenza almeno annuale. (ta 6) Tale disposizione entra in vigore a partire dal 19/04/2011, data entro cui le imprese che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione sono tenute a presentare domanda di Iscrizione all Albo. 32

33 3.3 bis - Gestione amministrativa rifiuti tramite SISTRI (nota 1) nota 1 Il produttore del rifiuto inserisce sul REGISTRO CROLOGICO del SISTRI le informazioni sui rifiuti prodotti entro 10 gg lavorativi dalla produzione? D.M. 18/02/11, art. 13 nota 1 In fase di movimentazione del rifiuto, il produttore provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE prima della movimentazione di ogni rifiuto (almeno 4 ore prima nel caso di rifiuti pericolosi non in microraccolta)? (nota 2) D.M. 18/02/11, art. 13 nota 1 In fase di movimentazione del rifiuto, il trasportatore provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE prima del trasporto di ogni rifiuto (almeno 2 ore prima nel caso di rifiuti pericolosi non in microraccolta)? (nota 3) D.M. 18/02/11, art. 13 nota 1 Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sottoscritta dal produttore e dal trasportatore al momento della presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore? (nota 4) D.M. 18/02/11, art nota 1 Il trasporto di rifiuti è effettuato esclusivamente attraverso automezzi iscritti al SISTRI e dotati di apposita black box? D.M. 18/02/11, art. 9 I rifiuti sono conferiti a destinatari iscritti al Sistri e in possesso di autorizzazione valida per il CER in oggetto? D.Lvo 152/06 artt. 208, 212, 214 DM 05/02/98; DM 161/02 Il destinatario provvede a compilare la SCHEDA MOVIMENTAZIONE, area destinatari, al momento del ricevimento del rifiuto, impostando lo stato del rifuto su "accettato" (nota 5)? D.M. 18/02/11 L'azienda è conforme alla 33

34 ta 1 Il nuovo Sistema diventerà a tutti gli effetti operativo a partire dal 01/07/2013 (ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali l'entrata in vigore è ulteriormente posticipata), anche se già a partire dal 01/10/2010 chi è in possesso della chiavetta USB può avviare la fase sperimentale. Per coloro in possesso delle condizioni per avviare la gestione rifiuti mediante SISTRI vige comunque l obbligo di mantenere in parallelo anche le registrazioni secondo le modalità previgenti fino al 01/07/2013. Anche il regime sanzionatorio specifico per il SISTRI entrerà in vigore a partire dal 01/07/2013. ta 2: Ai sensi dell art 193, comma 11 del DM 152/2006, per micro raccolta si intende: la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo. ta 3: per sottoscrizione si intende la firma elettronica del delegato dell impresa che ha prodotto i rifiuti e la firma elettronica del delegato dell impresa di trasporto. ta 4: nel caso in cui il trasporto sia effettuato in conto proprio bisogna tenere presente che i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti sono tenuti all iscrizione al SISTRI solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. I trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi non sono tenuti all iscrizione al Sistri, ma lo possono fare in via volontaria. Nel caso in cui l azienda sia iscritta al SISTRI anche come trasportatore in conto proprio, essa provvede a compilare la SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE almeno 2 ore prima del trasporto (se rifiuti pericolosi), inserendo tutte le informazioni richieste, sia come produttore che come trasportatore, utilizzando le relative chiavette USB. Nel caso in cui l azienda sia iscritta solo come produttore, in fase di inserimento della SCHEDA SISTRI Area MOVIMENTAZIONE, essa provvede a compilare i dati anche per quanto riguarda l attività di trasporto. Nel caso in cui il produttore non sia iscritto al Sistri, spetta al trasportatore inserire su SISTRI anche i dati della scheda movimentazione relativi al produttore e stampare due copie della scheda movimentazione da consegnare al conducente prima del trasporto. Le due copie sono firmate dal produttore al momento della presa in carico del rifiuto: una copia rimane al conducente durante il trasporto, mentre una copia rimane presso il produttore, che è tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l assolvimento della sua responsabilità Nel caso in cui né il produttore, né il trasportatore risultino iscritti a Sistri, il trasporto del rifiuto sarà accompagnato dal Formulario di Identificazione ai sensi dell art. 193 del D. lgs. 152/06, di cui la IV copia sarà rimandata al produttore. In questa ipotesi, il destinatario, al momento dell accettazione del carico accede al sistema SISTRI compilando la scheda SISTRI area registro cronologico dell impianto, inserendo il riferimento al FIR. ta 5: qualora l accettazione del rifiuto da parte del destinatario sia vincolata ad una verifica analitica, il destinatario accede alla scheda movimentazione selezionando l opzione in attesa di verifica analitica. Al termine della verifica, il gestore accede al sistema e imposta lo stato della spedizione su Accettato. Nel caso in cui il carico venga respinto, il destinatario inserisce nell Area movimentazione lo stato della spedizione su Respinta. La comunicazione di carico respinto viene immediatamente inviata al produttore, il quale può decidere se movimentare il rifiuto respinto verso un altro impianto oppure riprendere presso di sé il rifiuto respinto, segnalando sull area movimentazione tali informazioni. 34

35 3.4 Gestione dei rifiuti sanitari n applicabile L'azienda produce rifiuti classificati come "rifiuti sanitari" ai sensi del DPR 254/03?* DPR 254/03, art. 2.1, lett. d) Allegati I e II Tali rifiuti sono sottoposti a trattamento di sterilizzazione effettuato ai sensi della norma UNI 10384/94 mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'esssiccamento? DPR 254/03 art. 2.1, lett. l) ed m) art. 7 Presso l'impianto di sterilizzazione e' tenuto un registro per l'identificazione dei cicli di sterilizzazione (numero, quantita' di rifiuti trattati, data)? DPR 254/03, art. 7.8 I rifiuti sanitari possono essere smaltiti come rifiuti assimilati agli urbani con il CER I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono smaltiti con il CER * presso impianti di temodistruzione autorizzati? DPR 254/03, art. 10 Il deposito temporaneo dei rifiuti rispetta le cadenze stabilite: - max 5 giorni per quantitativi > 200 lt - max 30 giorni per quantitativi < 200 lt? DPR 254/03, art. 8.3, lett. a) Le registrazioni di carico/scarico sull'apposito Registro sono effettuate entro 5 giorni dalla data del movimento? DPR 254/03, art. 8.3, lett. a) Durante le fasi di deposito temporaneo, movimentazione interna, trasporto, i rifiuti sono dotati di apposito imballaggio a perdere recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", a sua volta contenuto in un secondo imballaggio rigido esterno contrassegnato dalla medesima scritta? L'azienda e' conforme alla DPR 254/03, art. 8.1 * ta: sono classificati "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" anche i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultino analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Tra questi rientrano per es. le piastre di laboratorio microbiologico contaminate da agenti patogeni. Sono invece esclusi gli assorbenti igienici e tutti i rifiuti di origine animale soggetti al Regolamento 1774/02. 35

36 3.5 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*) adempimenti per i porti Il porto è dotato di impianti (fissi, mobili o galleggianti) e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti (*)? D. Lgs. 182/03, art. 4.1 SI L'impianto portuale di raccolta, se FISSO, è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 (o dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97)? D. Lgs. 182/03, art. 4.4 SI Il gestore dell'impianto portuale di raccolta provvede agli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/06 (tenuta Registri, MUD)? D. Lgs. 182/03, art. 4.6 SI L'Autorità portuale ha elaborato il Piano di raccolta rifiuti, sottoponendolo ad approvazione dalla Regione? D. Lgs. 182/03, artt. 5.1, 5.2 allegato I SI L'Autorità portuale ha predisposto il documento informativo sul sistema di raccolta da fornire agli utenti del porto? D. Lgs. 182/03, art. 14 allegato II SI L'azienda e' conforme alla (*) Sono considerati rifiuti prodotti dalle navi anche le acque reflue 36

37 3.6 Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi (*) adempimenti per le navi Il comandante della nave adempie gli obblighi di notifica trasmettendo all'autorità marittima il documento di cui all'allegato III (**)? D. Lgs. 182/03, art. 6., allegato III (DM 01/07/2009) SI Le informazioni di cui sopra sono trasmesse almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se il porto è noto? D. Lgs. 182/03, art. 6.1 SI Il comandante della nave conferisce i rifiuti prodotti all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto (***)? D. Lgs. 182/03, art. 7.1 SI Qualora ciò non avvenga, il comandante ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità marittima? D. Lgs. 182/03, art. 7.2 SI L'azienda e' conforme alla (*) Con Direttiva GAB/2005/6759/B01 del 29/07/05, il Ministero dell'ambiente ha stabilito che, "fino alla piena attuazione dell'annesso IV della Marpol, tutte le unità da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 e dotate di servizi igienici, possano effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite di tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita". (**) Tale disposizione non si applica ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri (***) Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari non non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo 37

38 3.7 Adempimenti per i trasportatori di rifiuti a titolo professionale Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, sono in possesso di Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali? D.Lvo 152/06 art. 212 L'Iscrizione all'albo è in corso di validità, comprende tutti gli automezzi utilizzati e tutti i codici CER di cui è effettuato il trasporto(*)? D.Lvo 152/06 art. 212 DM 406/98, art. 12 I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati? D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214 Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione (**)? D.Lvo 152/06 art. 193 Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 10 gg. lavorativi dal trasporto (**)? D.Lvo 152/06 art. 190 Vai alla scheda 3.8 L'impresa effettua trasporto transfrontaliero di rifiuti? D.Lvo 152/06 art. 194 Nel caso in cui il trasportatore effettui trasporti di RAEE professionali dall'unità locale del produttore / detentore all'impianto di trattamento, è efettuata la comunicazione annuale secondo le apposite schede? DPCM 23/12/2011 L'impresa ha completato l'iscrizione al SISTRI e ha provveduto a completare le pratiche per l'installazione delle black box sui mezzi entro il 30/11/10? DM 18/02/11 L'azienda e' conforme alla (*) ta: L'iscrizione all'albo per il trasporto deve essere rinnovata ogni 5 anni. In seguito alle modifiche introdotte con il D. lgs. 205/2010: - non è più possibile presentare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione per le categorie 2 e 3 (che restano però valide fino alla loro scadenza); - la presentazione della garamnzia finanziaria è richiesta solo per il trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5); - le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'onbbligo di iscrizione anche per il trasporto di rifiuti non pericolosi (pertanto le imprese iscritte sia in categoria 4 che in 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 effettuando il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli). Ai sensi della Delibera 12/05/2003, l'iscrizione all'albo non è dovuta per i trattori stradali, ma solo per i rimorchi e semirimorchi. (**) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e Formulari e per le modalità ed tempi di adeguamento al Sistri, si vedanno i Fogli 3.3 e 3.3bis 38

39 3.7bis. Trasporto in conto proprio di rifiuti Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono in possesso di Iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali (nota 1)? D.Lvo 152/06 art L'Iscrizione all'albo comprende tutti gli automezzi utilizzati e tutti i codici CER di cui è effettuato il trasporto (nota 2)? D.Lvo 152/06 art L'iscrizione è rinnovata ogni 10 anni e sono state comunicate tutte le eventuali variazioni incorse dalla data di iscrizione (nota 3)? D.Lvo 152/06 art E' effettuato regolarmente il versamento del diritto annuale di Iscrizione? D.Lvo 152/06 art I rifiuti trasportati sono conferiti ad impianti autorizzati? D.Lvo 152/06 artt. 208 e 214 Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal formulario di identificazione (nota 4)? D.Lvo 152/06 art. 193 Se viene effettuato il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi è stata effettuata l'iscrizione al SISTRI? DM 18/02/11 L'azienda e' conforme alla (ta 1) L'Iscrizione all'albo semplificata ai sensi dell'art è possibile per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro 30 giorni. Chi invece effettua il traporto in conto proprio di rifiuti pericolosi in quantità superiori a 30 kg o l al giorno è soggetto ad iscrizione ordinaria ai sensi dell'art (si veda scheda 3.7). (ta 2) In fase di richiesta di Iscrizione, l'impresa è tenuta a comunicare le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti che intende trasportare e gli estremi identificativi e lìidoneità tenica dei mezzi utilizzati per il trasporto. Le Iscrizioni rilasciate prima del 14/04/08, ai sensi della allora vigente, che non specificavano tali informazioni dovranno essere rinnovate entro il 25/12/2011 (ta 3) Per le iscrizioni che non riportano data di scadenza, le iscrizioni effettuate dopo il 14 aprile 2008 dovranno essere rinnovate entro il 25/12/2020, mentre le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della vigente a quella data dovranno essere aggiornate entro il 25 dicembre 2011, presentando relativa domanda di rinnovo entro il 30/06/2011 (nota 4) Per le modalità di compilazione del FIR e relativo adeguamento al SISTRI si vedano schede 3.3 e 3.3bis. 39

40 3.8. Trasporto transfrontaliero di rifiuti (*) (*) Gli allegati si intendono come modificati dal Regolamento 1379/07 e 669/08 Il rifiuto da trasportare è soggetto all'obbligo di notifica (rifiuti destinati a smaltimento, rifiuti in lista AMBRA - all. IV-, rifiuti pericolosi, rifiuti non classificati sotto una voce specifica,...)? Reg. CE 1013/06, art. 3.1, All. III, IV, IVa, il notificatore ha stipulato con il destinatario un contratto secondo le indicazioni del Regolamento? Reg. CE 1013/06, art. 5 Il notificatore ha costituito una garanzia finanziaria o un'assicurazione secondo le indicazioni del Regolamento? Reg. CE 1013/06, art. 6 Il notificatore ha inviato notifica relativa alla spedizione che intende effettuare all'autorità competente del Paese di partenza, che provvede a trasmetterne copia all'autorità del Paese di destinazione (**)? Reg. CE 1013/06, art. 4, All. IA, IB, IC, II Il notificatore ha ottenuto l'autorizzazione all'effettuazione del trasporto sulla base della notifica presentata (l'autorizzazione ha validità un anno, se non indicato diversamente)? Reg. CE 1013/06, art.9 L'impresa invia, almeno 3 gg. prima del viaggio, copia del documento di movimento compilato con la data esatta del trasporto al destinatario ed alle autorità competenti per territorio? Reg. CE 1013/06, art.16 Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal Documento di movimento (***)? Reg. CE 1013/06, art.16 Entro i 3 gg. successivi al ricevimento del rifiuto il destinatario invia allo speditore ed alle autorità competenti copia del Documento di movimento compilato? Reg. CE 1013/06, art.16 Entro 30 gg. dal completamento delle operazioni e comunque entro un anno dal rricevimento del rifiuto il destinatario invia allo speditore ed alle autorità competenti il certificato di recupero o smaltimento non intermedio? L'azienda e' conforme alla Reg. CE 1013/06, art.16 (**) In caso di più spedizioni di rifiuti aventi le medesime caratteristiche è possibile inviare una notifica generale che comprenda più di un trasporto. In questo caso l'autorizzazione ottenuta può avere validità anche fino a tre anni. E' stato stipulato un contratto con il destinatario ed il trasporto di rifiuti è accompagnato dal documento informativo di cui all'allegato VII? Reg. CE 1013/06, art.18 L'azienda e' conforme alla (***) Per il tratto italiano del percorso i rifiuti non devono più essere accompagnati anche dal Formulario 40

41 3.9 Recupero/smaltimento di rifiuti con procedura ordinaria La realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero e/o smaltimento rifiuti sono autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/97 o dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06? D.Lvo 152/06 art. 208 L'autorizzazione è in corso di validità e comprende tutti i codici CER dei rifiuti conferiti presso l'impianto (nota 1)? D.Lvo 152/06 art L'organizzazione ha presentato domanda di iscrizione al Sistri (nota 2)? DM 18/02/11 Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione? D.Lvo 152/06 art Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 2 gg. lavorativi dalla presa in carico del rifiuto e i Registri di C/S sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (nota 3)? L'organizzazione gestisce impianti mobili di smaltimento o di recupero? D.Lvo 152/06 art. 190 D.Lvo 152/06 art L'organizzazione comunica, entro 60 gg., le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività da svolgere, alla Regione sul cui territorio si deve svolgere la campagna (nota 4)? D.Lvo 152/06 art Gli impianti che effettuano stoccaggio, trattamento o recupero di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 sono conformi alle rpescrizioni degli allegati 2 e 3 del d. lgs. 151/05? D.Lvo151/05, art. 3.1, art. 20.1, Allegati 2 e 3 Gli impianti che effettuano il trattamento ed il recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali avviati al recupero? D.Lvo151/05, art. 9.4 DPCM 23/12/2011 Gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rottami metallici che, a seguito del trattamento non sono più rifiuti, si sono adeguati a requisiti del regolamento 333/11 ottenendo relativa attestazione da organismo qualificato? Regolamento CE 333/11 L'azienda e' conforme alla 41

42 (nota 1) La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata entro 180 gg. dalla scadenza. Le aziende certificate ISO o EMAS che non ricadono nel campo di applicazione della IPPC possono presentare un'autocertificazione sostitutiva della domanda di rinnovo. Il rinnovo diventa efficace dalla presentazione dell'autocertificazione. Per tutte le altre aziende, la presentazione della domanda di rinnovo entro 180 gg. dalla scadenza, consente il proseguimento dell'attività fino alla decisione dell'autorità competente. (nota 2) L iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti. (nota 3) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e il passaggio al Sistri, si veda il Foglio 3.3 e 3.3bis (nota 4) Eccetto impianti che effettuno la disidratazione dei fanghi generati dagli impianti di depurazione e gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee 42

43 3.10 Recupero di rifiuti con procedura semplificata L'organizzazione ha effettuato la comunicazione di inizio attività di recupero alla Provincia da più di 90 gg. (*)? D.Lvo 152/06 artt. 214 e 216 Sono rispettati i quantitativi max di rifiuti impiegabili presso l'impianto stabiliti dall'allegato 4 del DM 05/02/98 o dall'allegato 2 del DM 161/02? DM 05/02/1998, artt. 6.3, 7.1 e Allegato 4 DM 161/2002, Allegato 2 Sono rispettate tutte le altre prescrizioni individuate dalla norme tecniche per poter accedere alla procedura semplificata (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero effettuata, caratteristiche materie prime o prodotti derivanti)? D.Lvo 152/06 art. 214 DM DM 186/2006 DM 161/2002 Per gli impianti di messa in riserva, sono rispettate le norme tecniche di cui all'allegato 5 del Dm 05/02/1998 o dall'allegato 3 del DM 161/02? L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al Sistri? D.Lvo 152/06 art. 214 DM , art. 6 e All. 5 DM 161/02, All. 3 DM 18/02/11 Ove necessario, sono effettuati i campionamenti e le analisi dei rifiuti secondo le metodiche previste e con le necessarie frequenze? DM , artt. 8 e 9 DM 161/02, art. 7 Sono effettuate correttamente le Registrazioni sul Registro C/S entro 2 gg. lavorativi dalla presa D.Lvo 152/06 art. 190 in carico del rifiuto e i Registri di C/S sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (***)? (***) Per le modalità di compilazione e stampa Registri e di adeguamento al Sistri, si veda il Foglio 3.3 e 3.3bis Se l'impianto effettua recupero di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D. Lgs. 151/05 rispetta le prescrizioni degli allegati 2 e 3 del D. lgs. 151/05? D.Lvo151/05, art. 3.1, art. 20.1, Allegati 2 e 3 (**) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutte le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti Gli impianti che effettuano il trattamento ed il recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali avviati al recupero? Gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rottami metallici che, a seguito del trattamento non sono più rifiuti, si sono adeguati a requisiti del regolamento 333/11 ottenendo relativa attestazione da organismo qualificato? L'azienda e' conforme alla D.Lvo151/05, art. 9.4 DPCM 02/12/08 Regolamento CE 333/11 (*) Nel caso di impianti di coincenerimento, oppure impianti che trattano RAEE o veicoli fuori uso l'inizio dell'attività è subordinato all'effetuazione di una visita preventiva da parte della Provincia competente. Per gli impianti che hanno presentato la comunicazione di inizio attività nel periodo dal 29/04/2006 al 13/02/2008, l'ente competente risultava l'albo nazionale gestori ambientali. 43

44 3.11 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti E' un impianto di coincenerimento (*) di rifiuti N pericolosi? (*) E' definito impianto di coincenerimento un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiale e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento L'impianto è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06? D. Lgs. 152/06, Allegato VIII alla parte 1 L'impianto ha presentato la comunicazione di inizio attività di recupero secondo la procedura semplificata di cui all'art. 214 del D. Lgs. 152/06 (o di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/9)7? D. Lgs. 133/05, art L'impianto risulta autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 (odegli artt. 27/28 del D. Lgs. 22/97) oppure è in possesso di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 (o 59/05)? L'impianto ha subito la verifica D. Lgs. 133/05, preventiva da parte dell'autorità artt. 4.8, 4.9; 5.12, competente? 5.13 Vai alla scheda 3.12 D. Lgs. 133/05, artt. 4.1, 4.2; 5.1, 5.2 La comunicazione contiene anche le informazioni di cui all'art. 5, commi 5 e 6 del D. Lgs. 133/05? L'impianto ha subito l'ispezione preventiva da parte della Provincia competente? Vai alla scheda 3.12 D. Lgs. 133/05, art D. Lgs. 133/05, art

45 3.12 Incenerimento e coincenerimento di rifiuti adempimenti L'autorizzazione è in corso di validità (*) e corrisponde all'attuale situazione dell'impianto? D. Lgs. 133/05, art e 5.10 L'impianto rispetta le quantità autorizzate per le singole categorie di rifiuti? D. Lgs. 133/05, art..4.3 e 5.6 L'impianto rispetta le procedure di ricezione dei rifiuti previste? D. Lgs. 133/05, art. 7 L'impianto rispetta le condizioni di esercizio previste (tenore di incombusti nelle scorie TOC <3%; temperatura di almeno 850 per 2 secondi, sistema automatico di blocco in caso di anomalie,...)? D. Lgs. 133/05, art. 8 L'impianto rispetta i valori limite di emissione in atmosfera previsti dal D. Lgs. 133/05 D. Lgs. 133/05, art. 9; allegati 1 e 2 L'impianto rispetta i valori limite per gli scarichi di acque reflue previsti dal D. Lgs. 133/05? D. Lgs. 133/05, art. 9; allegato 1, par. D Il campionamento e le analisi delle emissioni e degli scarichi sono effettuate secondo la frequenza e con le metodiche previste? D. Lgs. 133/05, artt. 11 e 12 Le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio sono convogliate e trattate? D. Lgs. 133/05, art E' stata predisposta la relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, in caso di impianti aventi capacità nominale > 2ton/ora? D. Lgs. 133/05, art (*) L'autorizzazione è valida 5 anni e deve essere rinnovata 180 gg. prima della scadenza. Per gli impianti registrati EMAS il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 8 anni L'azienda è conforme alla 45

46 3.13 Discariche di rifiuti La discarica è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 o dell'art. 29sexies del D. lgs. 152/06 (AIA)? D.Lvo 152/06 art. 208 D. lgs. 152/06, art. 29 sexies D. Lgs. 36/03, art. 8 E' osservato il Piano di gestione operativa (modalità di conferimento, accettaz. rifiuti, criteri di riempimento e chiusura celle,...)? D. Lgs. 36/03, art. 13, allegato 2 E' osservato il Piano di sorveglianza e controllo (biogas, percolato, acque di ruscellamento, acque di falda, qualità dell'aria,...)? D. Lgs. 36/03, art. 8.1, lett. i, allegato 2 I rifiuti conferiti sono conformi ai criteri di ammissibilità? D. Lgs. 36/03, art DM 27/09/2010 DCI 27/07/84 Sono effettuate le verifiche analitiche dei rifiuti conferiti secondo quanto previsto dall'autorizzazione o dal DM 27/09/10 (nota 1)? DM 27/09/10 DCI 27/07/84 Sono effettuate le registrazioni su Registro C/S entro2 gg. lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (nota 2)? D. Lgs. 152/06, art. 190 I Registri di C/S sono conservati a tempo indeterminato? D. Lgs. 152/06, art L'organizzazione ha effettuato l'iscrizione al Sistri (nota 3)? DM 18/02/11 (nota 1) Il DM 27/09/10 prevede la verifica di conformità del rifiuto conferito attraverso determinazioni analitiche con frequenza non superiore ad un anno. Inoltre, con la medesima frequenza devono essere prelevati campioni dei rifiuti conferiti da conservare presso l'impianto per un periodo non inferiore a due mesi. L'azienda e' conforme alla (nota 2) Per le modalità di compilazione e stampa registri e di adeguamento al SISTRI si vedano le schede 3.3 e 3.3bis (nota 3) L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutti gli enti e imprese che effettuano recupero o smaltimento di rifiuti 46

47 3.14 Centri di raccolta per i rifiuti urbani Si vedano schede 3.9 e 3.10 L'impianto è considerato centro di raccolta ai sensi del DM 08/04/08 (nota 1)? DM 08/04/08*, art. 1 Il centro di raccolta è stato realizzato in conformità con la vigente in materia urbanistica ed ediliza ed il Comune co petente ne ha dato comunicazione alla Regione ed alla Provincia? DM 08/04/08, art. 2.1 Il centro di raccolta è realizzato in conformità alle disposizioni tecniche dell'allegato 1 del DM 08/04/08 (nota 2)? DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato I Presso il centro sono conferiti solo le tipologie di rifiuti previste dall'allegato 1 del DM 08/04/08? DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato I Il deposito dei rifiuti presso il centro di raccolta ha una durata inferiore a tre mesi e la frazione organica umida è avviata agli impianti di recupero entro 72 ore? DM 08/04/08, art. 2.2, Allegato I Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'albo nazionale gestori ambientali? DM 08/04/08, art. 2.5 Deliberaz. Albo 20/07/09 * Il DM 08/04/08 si intende integrato con le disposizioni del DM 13/05/09 L'azienda è conforme alla ta 1: i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attivita' di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata. ta 2: l'adeguamento alle nuove disposizioni tecnico-gestionali previste dal D.M. 13 maggio 2009 deve avvenire entro il 18 gennaio 2010, pertanto: - le strutture ancora non in linea con tali disposizioni, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o degli altri Enti locali), possono continuare ad operare fino alla data indicata, data a partire dalla quale le strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali; - le strutture già in linea con il DM del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica. 47

48 3.15 Gestione imballaggi CONAI L'azienda e' conforme alla L'Azienda e' un Utilizzatore di imballaggi? (autoproduce, importa, commercia imballaggi o acquista imballaggi vuoti per effettuarne il riempimento)? D. Lvo 152/06, art Regolamento CONAI L'Azienda e' iscritta al CONAI? D. L.vo 152/06, art Regolamento CONAI L'azienda effettua la dichiarazione periodica e versa il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi immessi sul mercato (come primo cessionario)? Regolamento CONAI L'azienda immette sul mercato imballaggi che rispettano le concentrazioni limite di metalli pesanti fissate dalla (Pb, Cd, Hg, CrVI < 100 ppm in peso)? D. Lvo 152/06, art ta: le prescrizioni della Decisione CEE 97/129/CE in Italia non sono ancora vincolanti; è previsto un DM Sugli imballaggi eventualmente prodotti o commercializzati dall'azienda e' indicata la composizione del materiale di cui sono costituiti e l'invito a non disperderli nell'ambiente? Decisione CEE 97/129/CE ta: le prescrizioni della Decisione CEE 97/129/CE in Italia non sono ancora vincolanti: è previsto un DM Sugli imballaggi dei beni prodotti o commercializzati dall'azienda e' indicata la composizione del materiale di cui sono costituiti? Decisione CEE 97/129/CE L'azienda e' conforme alla 48

49 3.16 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) n applicabile L'organizzazione risulta produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 151/05 (*)? D. Lgs. 151/05, art. 2.1, 3.1a, 3.1m Allegati 1A e 1B L'organizzazione ha immesso sul mercato, successivamente al 01/07/06, apparecchiature o sorgenti luminose ad incandescenza contengono Hg, Pb, Cr VI, pbb o pbde (**)? D. Lgs. 151/05, art. 5 ' Sulle AEE immesse sul mercato a partire dal 20/11/07, viene apposto il simbolo del cassonetto barrato in modo chiaro, visibile ed indelebile (qualora le dimensioni dell'apparecchiatura non lo consentano, il simbolo va apposto sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia)? D. Lgs. 151/05, art e 13.5 Per le AEE immesse sul mercato a partire dal 20/11/07, all'interno delle istruzioni per l'uso sono fornite adeguate informazioni in merito alle modalità di smaltimento delle apparecchiature e sugli effetti per l'ambiente delle sostanze pericolose contenute? D. Lgs. 151/05, art Per ogni nuova apparecchiatura immessa sul mercato, il produttore mette a disposizione dei centri di trattamento le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento, entro un anno dall'immissione stessa? D. Lgs. 151/05, art RAEE domestici RAEE professionali L'organizzazione ha formalizzato, entro il 20/11/2007, l'adesione ad un sistema collettivo per il finanziamento dei RAEE storici? Qualora il produttore abbia deciso di applicare sul costo di vendita il contributo commisurato ai costi sostenuti per sostenere i costi della raccolta e trattamento dei RAEE storici, tale contributo è esposto separatamente in fattura? L'organizzazione ha attivato, entro il 20/11/2007, un sistema, individuale o collettivo, per organizzare la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei RAEE originati nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura (ritiro uno contro uno)? D. Lgs. 151/05, art D. Lgs. 151/05, art. 12.2, 3,4 D. Lgs. 151/05, art Segue parte II 49

50 Da parte I Il produttore ha formalizzato, entro il 18/02/2008, l'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE? D. Lgs. 151/05, art. 14.1, 14.2, 20.3 DM 185/07, art. 3 Il produttore effettua annualmente la comunicazione al Registro relativamente alle AEE immesse sul mercato nell'anno precedente ed ai RAEE raccolti ed inviati a trattamento (****)? DM 185/07, art. 6 DPCM 23/12/2011 Il produttore ha inserito il numero di iscrizione al Registro in tutti i documenti commerciali (entro 30 gg. dal rilascio del numero di iscrizione al Registro)? DM 185/7, art. 3.9 L'azienda e' conforme alla (*) Si considera produttore chiunque: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. 4) per le sole AEE destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli art. 4 (progettazione dei prodotti), 13 (obblighi di informazione) e 14 (iscrizione al Registro). (**) Tale disposizione non si applica ai dispositivi medici, agli strumenti di monitoraggio e controllo ed ai pezzi di ricambio per le apparecchiature già presenti sul mercato. Ulteriori esenzioni per applicazioni specifiche sono elencate nell'allegato 5 del D. lgs. 151/05. Inoltre, fino al 31/10/06 possono essere immesse sul mercato le apparecchiature che, al 25/05/06, erano già nella forma di prodotto finito, anche se giacenti presso i magazzini, purchè entro il 01/07/06 sia stato inviato al Ministero il censimento di tali apparecchiature. (***) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quellidomestici. q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005; (****) Per l'anno 2012 la comunicazione deve essere stata effettuata entro il 30/04/2012 per via telematica attraverso il sito 50

51 Sez. 4 Gestione di scarti e sottoprodotti in esenzione dal regime rifiuti rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Legge /02/63 GU n 82 del 26/03/63 D. Lgs /08/99 G.U. n 246 del 19/10/99 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (modificato dalla Legge n.49 del 09/03/2001) Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi Comunicato del Ministero della Salute Regolamento CEE/UE - - GU n 180 del02/08/ /05/2001 GUCE n L147 del 31/05/2001 Linee guida relative alla disciplina igienico sanitaria in materia di utilizzazione dei materiali e sottoprodotti derivanti dal ciclo produttivo e commerciale delle industrie agro-alimentari nell alimentazione animale ANNULLATO Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m. Regolamento CE /10/02 GUCE n L273 del 10/10/2002 Regolamento (CE) N. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ABROGATO e sostituito dal regolamento 1069/09 Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano /07/04 - Linee guida per l applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del consiglio dell Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. D.Lgs /02/05 GU n 63 del 17/03/2005 Regolamento /01/2005 GUCE n L35 del 08/02/05 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Regolamento che stabilisce i requisiti per l igiene dei mangimi Comunicato del Ministero della Salute - - GU n 75 del 31/03/09 Utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo dalle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi Regolamento UE 1069 Regolamento UE /10/2009 GUCE n L300 del 14/11/09 25/02/2011 GUCE L54 del 26/02/11 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). ENTRA IN VIGORE DAL 04/03/11. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del 51

52 rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (modificato dal Regolamento UE n.749 del 29/07/2011) Tipo Autorizzazione prefettizia per la produzione di mangimi Registro delle partite dei sottoprodotti di origine animale Documentazione di riferimento Caratteristiche E un autorizzazione, rilasciata dal prefetto, a tutti coloro che producono mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati, a scopo di vendita o per la distribuzione per il consumo. E un registro, timbrato e vidimato dall ASL, su cui tutti coloro che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale, devono registrare i movimenti di tali sottoprodotti Documento commerciale di trasporto per i sottoprodotti di origine animale Provvedimento autorizzativo per il riconoscimento di: - impianti di transito (manipolazione); - impianti di magazzinaggio; - impianti di trasformazione di categoria 1, 2 e 3; - impianti di produzione di biogas ed impianti di compostaggio; - impianti di produzione di alimenti per animali di compagnia; - impianti tecnici (solo impianti per la produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti); - impianti di combustione di sottoprodotti e prodotti derivati. tifica per la registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento 1069/09 di: - trasportatori di sottoprodotti di origine animale; - lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali ed ex impianti tecnici (concerie, tassidermia, cosmesi, dispositivi medici, diagnostici,...); - intermediari che effettuano l'immissione in commercio; - impianti oleaochimici; Attestazione della registrazione da parte del Servizio veterinario dell ASL dei mezzi autorizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale non trasformati. E un documento che deve accompagnare il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati. E di colore rosso per i materiali di categoria 1, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore verde per i materiali di categoria 3 Sono documenti rilasciati dalla Regione, su parere dell ASL, che attestano il riconoscimento degli impianti che trattano i sottoprodotti di origine animale. Gli impianti riconosciuti devono inoltre essere inseriti nell elenco nazionale del Ministero del Salute. tifica all'asl competente dell'avvio delle attività E un documento che il Servizio veterinario dell ASL deve rilasciare al trasportatore, riportante gli estremi della registrazione 52

53 4.1 Scarti e sottoprodotti dell industria agroalimentare n applicabile L'azienda gestisce scarti e sottoprodotti alimentari derivanti dal proprio ciclo produttivo? L. 281/63, come modificata dal D. L.vo 360/99 Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) Vedi scheda successiva Sono sottoprodotti di origine animale? Regolamento UE 1069/09, art. 3 Sono rifiuti; vedi schede precedenti Tali scarti sono destinati ad utilizzo nel ciclo alimentare zootecnico (alimentazione diretta e/o produzione di mangimi)? L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99 Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) Sono rifiuti; vedi schede precedenti L'azienda ha notificato la propria attività di produzione di sottoprodotti alle autorità sanitarie competenti utilizzando il modello 3 ed il modello 4 delle linee guida di applicazione del Regolamento (CE) 183/2005, del Ministero della salute, del 28 dicembre 2005? Regolamento CE 183/05 Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) Sono rifiuti; vedi schede precedenti L'effettiva destinazione per l'alimentazione animale e' certa ed integrale senza che i sottoprodotti siano sottoposti a trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari? L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99 Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) C'è il rischio che siano considerati rifiuti I sottoprodotti da destinare ad alimentazione animale soddisfano requisiti merceologici e di qualità ambientale? Il rispetto dei requisiti igienico sanitari e le procedure basate sui principi dell'haccp anche alla gestione dei sottoprodotti.? Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) Gli scarti sono immessi in circolazione accompagnati da idonea etichetta riportante la dizione "materia prima per mangimi" e le indicazioni dell'allegato III della legge 263/1981? L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99, art 11 Comunicato del Ministero della Salute pubblicato in GU n. 75 del 31/03/09 (**) C'è il rischio che siano considerati rifiuti Gli scarti destinati a produzione di mangimi sono affidati ad aziende dotate di idonea autorizzazione prefettizia? L. 281/63, come modificata dal D.Lvo 360/99, artt. 4 e 5 L'azienda è conforme alla (**) Il Comunicato del Ministero della salute non ha in se' valore di legge, ma fornisce delle indicazioni sull'interpretazione e l'applicazione della complessa disciplina in materia di scarti alimentari. Alcune prescrizioni in esso conternute non sono vincolanti, ma rappresentano delle indicazioni di buona prassi che comunque consentono all'azienda di seguire la migliore procedura per la gestione di tali sottoprodotti. 53

54 4.2 Sottoprodotti di origine animale I parte (TA) n applicabile L'azienda produce sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati (nota 1)? Regolamento CE 1069/09, art. 3 L'aziende provvede ad identificare e classificare i sottoprodotti ai sensi del Regolamento 1068/09, mantenendoli separati fin dal momento della loro origine (nota 2)? Regolamento CE 1069/09 art. 4.1, artt. 7, 8, 9 e 10 I sottoprodotti sono classificati come materiale specifico a rischio (MSR)? Reg. CE 999/2001, all.v Il MSR è colorato o marcato mediante colorante indelebile fino alla sua trasformazione/ distruzione? Reg. CE 999/2001, all.v, punto 3 Linee guida Conferenza Stato- Regioni prot del 01/07/04, art. 2.1 Il MSR è stoccato separatamente da altri prodotti o da materiali in cat. 2 e 3, in contenitori etichettati "materiale specifico a rischio categoria 1"? Linee guida Conferenza Stato- Regioni prot del 01/07/04, art. 2.2 Presso il produttore è definita una procedura per la gestione del MSR? Linee guida Conferenza Stato- Regioni prot del 01/07/04, art. 2.4 L'azienda provvede a tenere un registro delle partite di sottoprodotti precedentemente numerato, firmato e timbrato dall'asl, contenente tutte le informazioni di cui all'allegato VIII, capo IV, del Regolamento 142/11? Regolamento CE 1069/09, art. 22 Regolamento 142/11, allegato VIII, capo IV Il trasporto dei sottoprodotti è affidato ad operatori registrati ai sensi del Regolamento 1069/09? Regolamento 1069/09, art. 23 Prosegue nella II parte 54

55 4.3 Sottoprodotti di origine animale II parte Da I parte Durante il trasporto, i sottoprodotti sono trasportati in imballi sigillati nuovi o in contenitori a tenuta stagna orrettamente identificati da un 'etichetta colorata recante le informazioni relative alla tipologia di sottoprodotto trasportato? Regolamento 142/11, allegato VIII, capo I e II Durante il trasporto, i sottoprodotti sono accompagnati da un documento commerciale? (nota 3) Regolamento 142/11, allegato VIII, capo III I documenti (registro delle partite e copia del documento commerciale per il trasporto) sono conservati per almeno due anni? Regolamento 142/11, allegato VIII, capo IV I sottoprodotti sono destinati ad impianti di magazzinaggio, trasformazione o trattamento riconosciuti ai sensi del Reg. 1069/09 per la categoria di appartenenza? Regolamento 1069/09, artt. 12, 13, 14, artt. 23 e 24 I sottoprodotti sono destinati ad impianti di incenerimento, coincenerimento o discarica autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 per il sottoprodotto in oggetto (nota 4)? Regolamento 1069/09, artt. 12, 13, 14, L'azienda e' conforme alla ta 1: Sono considerati sottoprodotti di origine animale corpi interi e o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresi, tra gli altri, i prodotti destinati al consumo umano che, a seguito di una decisione di un operatore, che è irreversibile, sono destinati a fini diversi dall'alimentazione umana (ad eccezione dei rifiuti di cucina o ristorazione). Sono prodotti derivati i prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale Per quanto riguarda il latte, i prodotti a base di latte e i sottoprodotti del latte si veda la scheda ta 2: I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali: - materiali di categoria 1: sono quelli elencati all'art. 8; - materiali di categoria 2: sono quelli elencati all'art. 9; - materiali di categoria 3: sonoq uelli elencati all'art. 10. ta 3: Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale. Il ricevente deve conservarlo. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie. ta 4: In tal caso il sottoprodotto è classificato come rifiuto al momento dell'accesso nell'impianto. Pertanto è necessario verificare l'autorizzazione dell'impianto ai sensi del D. Lgs. 152/

56 Sez. 5 Emissioni in atmosfera e impianti termici rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo D.P.R /08/93 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 242 del 14/10/1993 D.Lgs /08/2005 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 222 del 23/09/2005 D.P.R /11/96 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N 302 del 27/12/1996 D.M. - 25/08/00 G.U. Suppl. Ord. N 223 del 23/09/2000 DM - 17/03/03 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. N 86 del 12/04/03 DM - 27/03/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n 179 del 03/08/1998 Direttiva CE 87 13/12/03 G. U. UE n L275 del 25/10/2003 Direttiva CE /11/2008 Gazz. Uff. Unione europea n L8 del 13/01/2009 Direttiva CE 29 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n L140 del 05/06/2009 Legge /12/2004 G.U. n. 2 del 04/01/05 Decreto direttoriale Decreto direttoriale DEC/RAS/ 1715/2004 DEC/RAS/ 1877/ G.U. n. 268 del 15/11/04 - G.U. n. 268 del 15/11/04 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (come modificato dal DPR n.551 del 21/12/1999). Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (come modificato dal D.Lgs. n. 311/2006) Regolamento per l attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia Mobilità sostenibile nelle aree urbane. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE e dalla Direttiva 2009/29/CE). Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 273 del 12/11/04 recante Disposizioni urgenti per l applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea Decreto direttoriale in attuazione di quanto disposto dall articolo 1, comma 3, del decreto legge 12/11/2004, n. 273 (NdR: Modalità e modello per la domanda di autorizzazione all emissione di gas serra) Decreto direttoriale di attuazione dell articolo 2, comma 1, del decreto legge 12/11/2004, n. 273 (NdR: Modalità e modello per la raccolta delle informazioni per l assegnazione delle quote di emissioni) 56

57 Decreto direttoriale DEC/RAS/ 74/ /02/2006 Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo ai sensi di quanto stabilito dall art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE D. Lgs /04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin n 140 del 19/06/06 D. Lgs /04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 88 del 14/04/2006 Regolamento /05/06 Gazz. Uff. UE n L161 del 14/06/2006 DPR 43 27/01/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n 93 del 20/04/2012 D.Lgs /02/07 Gazzetta Ufficiale Italiana n 54 del 06/03/2007 Regolamento /12/07 Gazz. Uff. Unione europea n L335 del 20/12/2007 DM 37 22/01/08 Gazzetta Ufficiale Italiana n 61 del 12/03/2008 DM - 19/05/2010 Gazzetta Ufficiale Italiana n 161 del 13/07/2010 Regolamento /04/08 Gazz. Uff. Unione europea n L92 del 03/04/2008 D.Lgs /05/2008 Gazzetta Ufficiale Italiana n 154 del 03/07/2008 Deliberazione 14 01/04/09 Gazzetta Ufficiale Italiana n 127 del 04/06/2009 Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (come modificato dal D:Lgs. n. 257 del 30/12/2010). rme in materia ambientale parte QUINTA rme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (titoli I, II, III) come modificato dal D. lgs. 16/01/08, n 4 e dal D. lgs. 128 del 29/06/10 Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE. Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (modificato da DM del 19/05/2010). Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 29/03/2010). Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Direttiva CE 29 23/04/2009 Gazz. Uff. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 57

58 Deliberazione Comitato nazionale Regolamento CEE/UE Regolamento CEE/UE Unione europea n L140 del 05/06/ , che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra 24 29/07/2009 Proroga dei termini per l invio del Piano di monitoraggio richiesto dalla deliberazione n 14/09 del 10/04/09 recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/Ce del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra /11/2011 Gazz. Uff. Unione europea n L315 del 29/11/ /11/2011 Gazz. Uff. Unione europea n L308 del 24/11/2011 Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'unione per il periodo di scambio avente inizio il 1 gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013 Tipo Documentazione di riferimento Caratteristiche Domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 12 del DPR 203/88 per la prevenzione dell inquinamento atmosferico (e relativa Relazione tecnica allegata) E' un documento che andava presentato alla Regione entro il 31 luglio 1989 per le emissioni esistenti alla data del 1 luglio 1988 Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88 o alla modifica sostanziale di un impianto esistente, ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88. E' un documento rilasciato dalla Regione o dalla Provincia sul cui territorio ha sede l'impianto per gli impianti esistenti al 2006 Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto ai sensi dell art. 269 del D. Lgs. 152/06 Domanda di adesione all autorizzazione in via generale alle emissioni Referti analitici di laboratorio delle emissioni in atmosfera Libretto di impianto per impianti con potenzialità termica inferiore a 35 kw Libretto di centrale per impianti con potenzialità termica superiore a 35 kw Tagliandi delle verifiche del rendimento di combustione Dichiarazione di conformità dell impianto E' un documento rilasciato dalla Regione o dalla Provincia sul cui territorio ha sede l'impianto per gli impianti nuovi Nel caso in cui le Regioni abbiano previsto, per particolari tipologie di impianti, autorizzazioni alle emissioni in via generale, tale domanda di adesione autorizza la messa in esercizio dell impianto trascorsi 60 gg. Sono i risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati in uscita dai camini Devono essere conformi al modello approvato con DM 17/03/03 Devono essere conformi al modello approvato con DM 17/03/03 Devono essere allegati ai libretti di centrale o di impianto Deve essere rilasciata dall impresa installatrice per gli impianti installati dopo il 13/03/

59 Denuncia di installazione o modifica (secondo il modello di cui alla parte I, Allegato IX alla parte V del D. Lgs. 152/06) Deve essere redatta dall installatore o dal manutentore in caso di installazione o modifica di impianti termici con potenzialità > 35 kw 59

60 5.1 Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 1988 (impianti che, alla data del 10/07/1988, erano autorizzati o in esercizio o costruiti in ogni parte) n applicabile Le emissioni necessitano di autorizzazione? D. Lgs. 152/06, art. 269; art. 272, commi 1 e 5 Parte I dell'allegato IV alla parte V L'azienda deve presentare domanda di autorizzazione entro il 31/12/2011 L'Azienda ha chiesto e ottenuto una nuova autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 o del D. Lgs. 152/06? L'obbligo di autorizzazione è stato introdotto con D. Lgs. 152/06? L'Azienda ha presentato la domanda ex art. 12 DPR203/88 entro il ? D. Lgs. 152/06, art DPR 203/88, art. 12 Vedi Fogli 5.2 e 5.3 Successivamente alla data del 1 luglio 1988 si sono verificate variazioni sostanziali delle emissioni esistenti? DPR 203/88, art.15 D. Lgs. 152/06, art L'azienda ha ottemperato gli obllighi eventualmente previsti dalla regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva? DPR 203/88, art. 13 rmativa regionale L'Azienda effettua analisi secondo le prescrizioni (frequenza, inquinanti) del DM e/o previste dalla regionale? DM 12/07/1990 rmativa regionale l camino e i fori di campionamento sono regolamentari? DPR 1391/70, art. 6.15, 6.17 e 6.18 DPR 322/71, art. 3.6 I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali? DM , All. 4 DM , All. 1, 2, 3, 4, 5 Le emissioni rispettano i limiti di legge? DM , All. 1 e 2 L'azienda è conforme alla. Ai sensi del D. Lgs. 152/06, i gestori degli impianti anteriori al 1988 dovranno presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, entro il 31/12/2011, secondo i calendari adottati dalle regioni. In caso le Regioni non adottino i calendari per la presentazione delle domande, la stessa deve comunque essere presentata entro il 31/12/

61 5.2 Emissioni in atmosfera: impianti anteriori al 2006 (impianti successivi al 1988 che, alla data del 29/04/06, erano autorizzati ai sensi del DPR 203/88, compresi gli impianti anteriori al 1988 la cui autorizzazione è stata aggiornata ai sensi dell art. 11 DPR 203/88) n applicabile Le emissioni necessitano di autorizzazione? D. Lgs. 152/06, art. 269; art. 272, commi 1 e 5 Parte I dell'allegato IV alla parte V L'azienda deve presentare domanda di autorizzazione entro il 31/07/2012 ed adeguarsi a tutte le disposizioni del D. Lgs. 152/06 entro il 01/09/2013 L'obbligo di autorizzazione è stato introdotto con D. Lgs. 152/06? Le emissioni derivano da attivita' a ridotto inquinamento atmosferico? D. Lgs. 152/06, art DPR , All 2 L'azienda deve presentare nuova domanda di adesione all'autorizzazione in via generale solo nel caso in cui la Regione di competenza proceda al rinnovo delle stesse. In questo caso l'azienda deve procedere entro 60 gg. L'azienda è in possesso di autorizzazione in via generale, rilasciata secondo le procedure stabilite dalla Regione di competenza e rispetta tutti i requisiti previsti? regionale (*) L'Azienda ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per le emissioni di tutti gli impianti attualmente presenti, ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88? DPR 203/88, art. 6 L'azienda ha completato le pratiche per la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti? DPR 203/88, art. 8 L'Azienda effettua le analisi secondo le prescrizioni dell'autorizzazione (frequenza, inquinanti)? DM , art. 4.2, Allegati 1 e 2 Autorizzazione I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali ed i camini e i fori di campionamento sono regolamentari? DM 12/07/90 DM 25/08/00 Autorizzazione Le emissioni rispettano i valori limite e tutte le altre prescrizioni stabilite dall'autorizzazione? Autorizzazione DPR 203/88, art L'azienda è conforme alla. Ai sensi del D. Lgs. 152/06, i gestori degli impianti autorizzati entro il 01/01/2000 dovranno presentare domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2013, secondo i calendari adottati dalle regioni, mentre per gli impianti successivi al 2000 i termini di adeguamento vanno dal 01/01/2014 al 31/12/2015. In caso le Regioni non adottino i calendari per la presentazione delle domande, le stesse devono comunque essere presentate entro i termini massimi prescritti. (*) n viene emessa una tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'ente competente. 61

62 5.3 Emissioni in atmosfera: regime autorizzativo impianti nuovi (successivi al 29/04/2006) Vedi Foglio 5.1 Lo stabilimentoda cui derivano le emissioni e' posteriore al 29/04/06? D. Lgs. 152/06, art. 268, comma 1, lett. i, l, m Lo stabilimento e' escluso dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 152/06 o le emissioni sono "scarsamente rilevanti" dal punto di vista del'inquinamento atmosferico? caso 1 Le emissioni non necessitano di autorizzazione L'azienda ha comunicato la data di messa in esercizio dell'attività, se previsto con provvedimento dell'autorità competente (Regione o Provincia)? L'azienda e' conforme alla D. Lgs. 152/06, art. 269, commi 14 e 16; art. 272, commi 1 e 5 Parte I dell'allegato IV alla parte V D. Lgs. 152/06, art rmativa regionale Vai al caso 3 La Regione di competenza ha adottato le relative autorizzazioni generali? (nota 1) L'autorità competente deve rinnovare le autorizzazioni generali almeno ogni 15 anni. In caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, le aziende devono presentare nuova domanda di adesione entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale caso 2 Le emissioni derivano da impianti per cui è prevista la possibilità di autorizzazioni di carattere generale? L'Azienda ha presentato domanda di adesione? L'azienda rispetta tutti i requisiti previsti dall'autorizzazione generale (nota 1)? L'azienda e' conforme alla D. Lgs. 152/06, art. 272, commi 2 e 3 Parte II dell'allegato IV alla parte V regionale regionale regionale (nota 2) caso 3 Le emissioni sono significative? L'Azienda ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione per le emissioni di tutti gli impianti attualmente presenti, compresi quelli che danno luogo ad emissioni diffuse (nota 2)? L'azienda ha completato le pratiche per la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti? Vai a scheda 5.3 D. Lgs. 152/06, art D. Lgs. 152/06, art (nota 2) n viene emessa una tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'ente competente. La nuova procedura istruttoria introdotta dal D. Lgs. 152/06 prevede l'istituzione di una Conferenza di servizi che si deve pronunciare entro 150 gg. dalla ricezione della domanda, con possibilità di richiedere l'intervento sostitutivo del Ministero dell'ambiente se tali termini sono superati. Le emissioni derivano da impianti per la produzione di energia elettrica (nota 4)? L'Azienda ha ottenuto l'autorizzazione unica prevista dalla di settore? L'azienda rispetta tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione unica? L'azienda e' conforme alla D. Lgs. 20/07 DL 07/02 D Lgs. 115/08 62

63 ta 4 La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata a seguito di Conferenza dei servizi convocata dalla Regione competente (che può delegare il procedimento alla Province). Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. 63

64 5.4 Emissioni - adempimenti impianti nuovi autorizzati (successivi al 29/04/2006) (**) Le modifiche non sostanziali devono essere comunicate, ma possono essere realizzate trascorsi 60 gg. dalla comunicazione, qualora l'autorità competente non ritenga la modifica sostanziale e richieda la domanda di aggiornamento dell'autorizzazione L'azienda ha comunicato le modifiche non sostanziali effettuate (**)? Rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione o indicato nel progetto/relazione tecnica, si sono verificate modifiche agli impianti? Le modifiche sono sostanziali, ossia comportano un aumento quantitativo o una variazione qualitativa delle emissioni? LL'azienda ha presentato una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione? D. Lgs. 152/06, art D. Lgs. 152/06, art D. Lgs. 152/06, art (*) L'autorità competente ha rilasciato nuova autorizzazione aggiornata? D. Lgs. 152/06, art L'Azienda effettua le analisi secondo le prescrizioni dell'autorizzazione (frequenza, inquinanti)? Autorizzazione l camini e i fori di campionamento sono regolamentari e, ove tecnicamente possibile, ciascun impianto è dotato di un unico punto di emissione? Autorizzazione D. Lgs. 152/06, art I campionamenti e le analisi sono effettuate secondo le metodiche ufficiali? Autorizzazione D. Lgs. 152/06, Allegato VI alla parte V Le emissioni rispettano i limiti di legge e/o dell'autorizzazione (***)? Autorizzazione D. Lgs. 152/06, art. 271; Allegato I alla parte V L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione? Autorizzazione D. Lgs. 152/06, art 271 (*) n viene emessa una tale da bloccare la pratica per la certificazione nel caso in cui l'azienda abbia presentato la domanda di autorizzazione da almeno 6 mesi senza avere ricevuto risposta da parte dell'ente competente. L'azienda e' conforme alla (***) Nel caso in cui sia autorizzato un impianto con più punti di emissione, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti alla somma dei punti di emissione dell'impianto, mentre i valori limite espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti 64

65 5.5 Emissioni in atmosfera di COV n applicabile L'Azienda rientra tra le attività di cui alla parte II dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06? D. Lgs. 152/06, parte II dell'allegato III alla parte V L'azienda è un impianto esistente, cioè autorizzato ai sensi del DPR 203/88 prima del 13/03/04? D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8 L'azienda ha presentato domanda di adeguamento ai sensi del DM 44/2004 entro il 12/03/05? D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8 DM 44/2004 Il piano di adeguamento presentato è stato approvato e l'azienda ha in corso gli interventi previsti per completare l'adeguamento entro il 31/10/2007? D. Lgs. 152/06, art. 275, comma 8 DM 44/2004 L'azienda e' conforme alla L'azienda è in possesso di autorizzazione alle emissioni conforme al DM 44/04 o al D. Lgs. 152/06, art. 275? D. Lgs. 152/06, art. 275, commi 4 e 5 DM 44/2004 L'azienda rispetta i valori limite per le emissioni dirette e diffuse di cui alle parti III e IV dell'allegato III alla parte V? D. Lgs. 152/06, art L'azienda ha installato apparecchiature per la misura e la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione con un flusso di massa > di 10 kg/h di COT? D. Lgs. 152/06, parte I, Allegato III alla parte V L'azienda effettua tutti i controlli previsti predisponendo annualmente il piano di gestione dei solventi, per determinare le emissioni totali e dimostrare il rispetto dei limiti? D. Lgs. 152/06, parte V dell'allegato III alla parte V L'Azienda rispetta le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione? Autorizzazione L'azienda e' conforme alla 65

66 5.6 Impianti termici ad uso civile (*) n applicabile L'azienda e' dotata di un impianto termico civile (*)? D. Lgs. 152/06, art. 283, comma 1, lett. d L'impianto impiega i combustibili ammessi ai sensi dell'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/06? D. Lgs. 152/06, art , Allegato X alla parte V (si vedano schede da 5.2 a 5.4) L'impianto ha una potenza termica (*) superiore a 3 MW? D. Lgs. 152/06, art L'impianto ha una potenza termica complessiva superiore a 35 kw? D. Lgs. 152/06, art In sede di verifica per la dichiarazione di conformità ex DM 37/08, l'installatore ha rilasciato una dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e valori limite del D. lgs. 152/06 e ha comunicato l'elenco delle manutenzioni necessarie? (**) D. Lgs. 152/06, art L'impianto rispetta le caratteristiche tecniche della parte II dell'allegato IX alla parte V (disposizione dei camini,...)? D. Lgs. 152/06, art Parte II, Allegato IX alla parte V L'impianto rispetta i valori limite della parte III dell'allegato IX alla parte V (emissioni di polveri < 50 Nmc/h per impianti ad olio combustibile, emulsioni acqua-olio, carbone di legna + valori limite per impianti a biomasse e biogas)? D. Lgs. 152/06, art Parte III, Allegato IX alla parte V L'impianto ha una potenza termica complessiva superiore a 1,16 MW? D. Lgs. 152/06, art L'impianto e' dotato di urilevatore delle temperatura negli effluenti e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo di O2 e CO nei gas effluenti? D. Lgs. 152/06, art (**) Per gli impianti esistenti alla data del 26/08/10, il libretto di centrale deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31/12/2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie. Vai a Parte II (*) E' definito impianto termico civile un impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. E' definita potenza termica nominale dell'impianto la somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l'impianto (un impianto può essere costituito da più generatori di calore purchè abbia un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore) 66

67 5.7 Impianti termici ad uso civile II parte permane la responsabilita' del proprietario E' stato nominato il Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico? DPR 412/93, art.11.1 permane la responsabilita' del proprietario Il Terzo Responsabile possiede i requisiti richiesti? DM 37/08 DPR 412/93, art L'impianto ha potenza superiore a 232 kw? D. Lgs. 152/06, art Il personale addetto alla conduzione è munito di patentino di abilitazione (*)? D. Lgs. 152/06, art Le caldaie sono dotate del Libretto di Centrale (per potenzialità > 35kW) o del Libretto di Impianto (per potenzialità < 35 kw)? DPR 412/93, art.11.9 DM 17/03/2003, All. I e II I controlli di rendimento e gli interventi di manutenzione sono effettuati secondo le metodiche e la tempistica di legge (**)? DPR 412/93, art e D. Lgs. 192/2005, All. L DGR 8/6033 del 05/12/2007 DGR 8/8355 del 05/11/08 I valori di rendimento sono uguali o superiori ai valori cogenti per la tipologia di caldaia? DPR 412/93, art Sono rispettati i periodi di accensione e il mantenimento delle temperature fissate dalla? DPR 412/93, artt.4 e 9 * Il Patentino di abilitazione, precedentemente rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, dovrà in futuro essere rilasciato da da una autorita' individuata dalla legge regionale, la quale disciplina anche le opportune modalita' di formazione nonche' le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici. L'azienda e' conforme alla **Attualmente le frequenze minime previste dalla regionale sono le seguenti: potenza <35 KW a metano: manutenzione e prove di combustione biennali potenza > 35 Kw a metano: manutenzione e prove di combustione annuali potenza > 350 Kw a metano: manutenzione annuale e due prove di combustione annue durante il periodo di riscaldamento. potenza < 116 kw a gasolio: manutenzione e prove di combustione annuali potenza > 116 kw a gasolio: manutenzione annuale e due prove di combustione annue durante il periodo di riscaldamento. Pe rimpianti con potenza > 35 kw possono essere prescritte frequenze di manutenzione diverse in sede di instalalzione o dichiarazione di conformità dell'impianto (si veda parte 1 della scheda) 67

68 5.8 Impianti termici ad uso industriale n applicabile L'azienda e' dotata di un impianto di combustione inserito in un ciclo di produzione industriale? DPCM 08/03/02, art. 2 L'impianto impiega i combustibili ammessi ai sensi dell'allegato X alla parte V (*)? D. Lgs. 152/06, art Allegato X alla parte V L'impianto ha una potenza termica nominale (**) superiore a: 3 MW, se funzionante a metano o GPL; 1 MW se a gasolio; 0,3 MW se a olio combustibile? D. lgs. 152/06, art (si vedano i fogli 5.1, 5.2, 5.3) L'impianto rispetta tuti gli obblighi e le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera e descritti nelle schede "emissioni" precedenti? D. lgs. 152/06 L'impianto ha una potenza termica nominale, per singolo focolare, superiore a 6 MW? D. Lgs. 152/06, art L'impianto e' dotato di un analizzatore in continuo per misurare Temperatura, O2 e CO nei gas effluenti? D. Lgs. 152/06, art L'impianto e' dotato, ove tecnicamente fattibile, di un regolatore automatico del rapporto aria-combustibile? D. Lgs. 152/06, art L'azienda e' conforme alla (*): I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se rientrano nella definizione di rifiuto. E' inoltre soggetta alla vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto. (**) E' definita potenza termica nominale dell'impianto di combustione il prodotto del p.c.i. del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici 68

69 5.9 Mobilità sostenibile in ambiente urbano n applicabile L'Organizzazione ha piu' di 300 dipendenti sul sito o piu' di 800 nello stesso Comune? DM , art. 3.1 n applicabile L'Organizzazione e' localizzata in un Comune compreso nelle zone individuate dalle Regioni come a rischio di inquinamento atmosferico? DM , art. 2.1 L'Azienda ha nominato un responsabile della mobilita' aziendale? DM , art. 3.1 Il responsabile della mobilita' ha adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente? DM , art. 3.1 Il Comune, o la Provincia, ha istituito l'apposita struttura di supporto e coordinamento per i responsabili mobilita'? DM , art. 3.2 Il piano e' stato trasmesso al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno? DM , art. 3.2 Il piano e' stato aggiornato con un rapporto annuale contenente la descrizione delle misure adottate e dei risultati raggiunti? DM , art. 3.2 L'azienda e' conforme alla 69

70 5.10 Emissione di gas ad effetto serra n applicabile In azienda sono presenti impianti che emettono gas ad effetto serra rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (*)? Direttiva 2003/87/CE, allegato I Direttiva 29/2009/CE D. lgs. 216/06, allegato A (*) L'azienda ha ottenuto l'autorizzazione all'emissione di gas serra con la relativa assegnazione di quote o ha presentato domanda di autorizzazione 90 gg. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto? D. lgs. 216/06, art. 6 Direttiva 2003/87/CE, art. 6 Delibera Comitato 25/11 Sono state formalizzate una o più procedure per la rilevazione/ gestione e comunicazione dei dati inerenti le emissioni di CO2 prodotte? D. lgs. 216/06, art. 13 Il gestore dell'impianto rispetta quanto previsto dal Piano di monitoraggio e lo stesso risulta adeguato alla realtà aziendale?? D. lgs. 216/06, art. 13 DEC/RAS/854/05 Delibera comitato 14/09 Delibera comitato 24/09 Il gestore dell'impianto risulta iscritto al Registro Nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni? D. lgs. 216/06, art. 14 DEC/RAS/74/2006 Il gestore dell'impianto ha presentato, entro il 31/03, la comunicazione annuale delle attività e delle emissioni, corredata dall'attestato di verifica rilasciato da un organismo riconosciuto? D. lgs. 216/06, art DEC/RAS/74/2006 Il gestore dell'impianto ha provveduto a restituire, entro il 30/04, le quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno precedente? D. lgs. 216/06, art DEC/RAS/2179/2004 Il gestore dell'impianto ha provveduto, entro il 03/11/11, ad effettuare la comunicazione relativa alla raccolta dati per il periodo ?? D. lgs. 216/06, art DEC/RAS/2179/2004 Delibera Comitato 26/11 L'azienda e' conforme alla (*) Attività di cui all'allegato I della Direttiva 2003/87/CE Attività energetiche - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi o urbani); - Raffinerie di petrolio - Cokerie. 70

71 Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi - Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/ora Industria dei prodotti minerali - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 ton/g. oppure di calce viva - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 ton/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 ton/g. - Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 ton/g. - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, - porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 ton/giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di - colata per forno superiore a 300 kg/m3 Altre attività - Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno La Direttiva 29/2009/CE, resa operativa con la Deliberazione 10/2010 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, approvata il 28/05/2010, ha esteso il Sistema ETS alle seguenti attività: Attività Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani) NB: tale attività era già prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, ma la Dir 2009/29/CE specifica più chiaramente il campo di applicazione di tale voce, limitando notevolmente le categorie di esclusione che in passato sono state applicate in merito. Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe),ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura,fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominaletotale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW Produzione di acido nitrico Produzione di acido adipico Produzione di gliossale e acido gliossilico Produzione di ammoniaca Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno Produzione di idrogeno (H 2 ) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno 71

72 Attività Produzione di carbonato di sodio (Na 2 CO 3 ) e di bicarbonato di sodio(nahco 3 ) Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE Per le attività per le quali la Direttiva 2009/29/CE esprime una soglia di applicabilità espressa in termini di potenza termica nominale superiore a 20 MW, ai fini della verifica dell inclusione o meno di un impianto nel campo di applicazione della direttiva stessa, occorre tenere presente che, per il calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto, si devono sommare le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all interno dell impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di chemical looping combustion, torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. 72

73 5.11 Gas fluorurati ad effetto serra (*) L'organizzazione utilizza i gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento 842/06, nonchè preparati contenenti tali gas (*)? Regolamento CE n. 842/2006, art. 2 e Allegato 1 Sono adottate tutte le misure praticabili per prevenire le fughe di gas da applicazioni fisse (refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio) e riparare non appena possibile le fughe rilevate? Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.1 Tali applicazioni fisse sono sottoposte a controllo della presenza di fughe con la seguente frequenza: - annuale se contenenti gas fluorurati >3 kg; - semestrale se contenenti gas fluorurati >30 kg; - trimestrale se contenenti gas fluorurati > 300 kg. Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.2 Il controllo è effettuato da personale certificato e seguendo i requisiti standard per il controllo definiti dalla Commissione europea? (**) DPR n. 43/2012 Regolamento CE 1516/2007 Regolamento CE 303/08 Ogni apparecchiatura contenente più di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra è dotata di registro ove sono riportate tutte le informazioni relative all'impianto e registrate periodicamente le manutenzioni, le ricariche, riparazioni oltre allo smaltimento definitivo? Regolamento CE n. 842/2006, art. 3.6 L'azienda e' conforme alla (*) Le principali tipologie di sostanze incluse nel campo di applicazione del Regolamento sono: - esafluoruro di zolfo; - idrofluorocarburi (HFC), quali ad es. HFC-32, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-152,...; - perfluorocarburi (PFC), quali ad es. perfluoroetano, perfluorometano,... ATTENZIONE: sono inclusi anche tutti i preparati che contengano in mescela almeno uno dei gas inclusi nell'allegato I del Regolamento, purchè abbiano un potenziale di riscladamento globale (GWP) superiore a 150. Ad es. tra i più diffusi rientrano R407C (miscela di HFC-32, HFC-125, HFC134a, GWP=1700), R404a (miscela di HFC-125, HFC-134a, HFC-143), R410 (miscela di HFC-32, HFC-125, GWP=2000),... (**) I requisiti professionali minimi del personale abilitato ad effettuare tali controlli e le modalità di formazione e certificazione sono stati definiti a livello nazionale con il DPR n. 43/2012, dove vengono specificate le modalità di rilascio delle certificazioni al personale e gli organismi abilitati al rilascio della certificazione. I requisiti standard per il controllo sono stati definiti dal Regolamento 1516/2007 e prevedono, per l esecuzione del controllo delle perdite di un apparecchiatura, la possibilità di utilizzare: 1) metodi di misurazione diretta: - controllo con dispositivi di rilevazione controllati ogni 12 mesi e aventi sensibilità minima pari a 5 g/anno; - applicazione di un fluido di rilevazione all ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito, se previsto dal fabbricante; - soluzioni schiumose depositate/acqua saponata. 2) metodi di misurazione indiretta mediante controllo ed analisi di parametri quali pressione, temperatura, corrente del compressore, livelli dei liquidi, volume di ricarica. In caso di presunzione di perdita necessario intervenire con un metodo di misurazione diretta. 73

74 Sez. 6 Emissioni acustiche ed elettromagnetiche 74 rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Emissioni acustiche DPCM - 01/03/91 G.U. n. 57 del 08/03/91 Legge /10/95 G.U. n. 254 del 30/10/95 DM - 11/12/1996 G. U. n 52 del 04/03/1997 DPCM - 14/11/97 G.U. n. 280 del 01/12/97 D.M. - 16/03/98 G.U. n 76 del 01/04/1998 DPR /11/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n 2 del 04/01/1999 DPR /03/2004 Gazzetta Ufficiale Italiana n 127 del 01/06/2004 DM - 04/10/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 18 del 23/01/2012 Emissioni elettromagnetiche Regio Decreto Raccomandazione CE /12/1933 GU n 5 del 08/01/ /07/1999 GUCE n L199 del 30/07/1999 Legge 36 22/02/2001 GU n 55 del 07/03/2001 D. Lgs /08/2003 GU Supp. Ord. N 214 del 15/09/03 D.Lgs /05/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n 126 del 31/05/2012 DL /08/2003 GU n 200 del 29/08/2003 D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n 199 del 28/08/2003 D.P.C.M. - 08/07/2003 GU n 200 del 29/08/2003 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno Legge quadro sull'inquinamento acustico. Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m. Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Codice delle comunicazioni elettroniche (come modificato dal D.Lgs. n. 70 del 28/05/2012) Modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica (convertito con legge n 290 del 27/10/03) Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle

75 DM - 29/05/08 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 156 del 05/07/2008 esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti Tipo Valutazione di impatto acustico delle attività dell'azienda nell'ambiente circostante Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale Piano di risanamento acustico Documentazione di riferimento Caratteristiche E' una valutazione, effettuata da un Tecnico competente in acustica, che comprende i risultati delle misure fonometriche del rumore prodotto E' un Piano, approvato dal Comune, che suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee (le classi sono 6: I, II, III, IV, V, VI), ognuna caratterizzata da valori limite acustici che devono essere rispettati E' un Piano che l'azienda deve presentare al Comune nel caso in cui non rispetti i valori limite prescritti per le emissioni acustiche 75

76 6.1 Impatto acustico in ambiente esterno L'azienda ha eseguito una valutazione del proprio impatto acustico in ambiente esterno? Legge 447/95, art. 3 DM La valutazione è stata effettuata da un tecnico competente in acustica, utilizzando strumentazione adeguata e secondo le modalità prescritte? Legge 447/95, art. 2 DPCM 31/03/1998 DM Il Comune sul cui territorio sorge l'azienda ha effettuato la classificazione acustica del proprio territorio? L 447/95, art. 4.1.a L'azienda rispetta i limiti assoluti di immissione/emissione fissati dal Comune? L'azienda rispetta i limiti di immissione/emissione fissati dall'art6.1 del DPCM ? DPCM , art. 2.2, 3.1, tab B e C L 447/95, art DPCM , art. 6.1 DPCM , art. 8.1 L'Azienda ha presentato un piano di bonifica acustica entro i termini prescritti? Legge 447/95, art. 15 L'azienda ricade nell'applicazione del valore limite differenziale (*)? DPCM art. 2.2 DPCM , art. 4.2 DM Il valore del differenziale e' inferiore a 5 db di giorno o 3 db di notte? L 447/95, art DPCM , art. 4.1 L'azienda e' conforme alla (*) il differenziale N si applica se: - l'azienda è sita in area esclusivamente industriale; - non vi sono recettori sensibili nelle vicinanze; - l'azienda è un impianto a ciclo produttivo continuo esistente alla data del 19/03/1997 e rispetta i valori limite assoluti di immissione. - il rumore misurato a finestre aperte è < 50dBA diurno e < 40 dba notturno oppure se il rumore a finestre chiuse è < 35 dba diurno e 25 dba notturno. 76

77 6.2 Emissioni elettromagnetiche da impianti radioelettrici seguire le restrizioni stabilite nella Raccomandazione CE 519/99 l'impianto è classificabile come elettrodotto? l'impianto è classificabile come infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici? (*) D.Lgs 259/2003, art. 87, comma 1 SI SI vedi check list elettrodotti le reti o i servizi di comunicazione elettronica sono ad uso privato? SI SI l'impianto necessita di autorizzazione in base alla regionale? l' impianto ha una potenza in singola antenna <= 20 W? l'impianto è in possesso di autorizzazione? D.Lgs. 259/2003, articolo 87 non è necessaria autorizzazione l'attività svolta rientra nell'elenco di cui all'articolo 104, comma 1 del D.Lgs 259/2003? SI D.Lgs. 259/2003, articolo 87, comma 3 SI è stata effettuata conforme denuncia di inizio attività? sono rispettate le prescrizioni previste dal documento autorizzativo (monitoraggi, limiti, comunicazioni etc)? Legge 36/2001, art. 14 l'impianto è in possesso di autorizzazione generale (diritto d'uso delle frequenze)? SI SI SI l'apparecchio/'impianto è situato in un'area individuata come idonea? Legge 36/2001, articolo 8, comma 1, lettera a) successivamente sono state effettuate variazioni o cessioni a terzi? SI D.Lgs. 259/2003, articolo 107 SI su ciascuna struttura di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della L. 36/2001 (stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianto fisso per radiodìiffusione) sono applicate le opportune etichette informative? SI Legge 36/2001, articolo 9, comma 7 è stata effettuata opportuna comunicazione al Ministero? SI (**) Definizioni: limiti di esposizione = valore del CEM, definito ai fini della tutela della salute da effettu acuti, che non deve essere superato in alcuna situazione di esposizione valori di attenzione = valore del CEM che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate obiettivi di qualità = criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni per l'uso delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; valori di CEM definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi. Il CEM generato dall'impianto rispetta i limiti fissati dalla vigente (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità )? (**) SI La situazione è conforme DPCM 08/07/2003 (*) Per impianti radioelettrici si intendono: torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto 77

78 6.3 Emissioni elettromagnetiche da elettrodotti per le procedure autorizzative fare riferimento alla legislazione regionale l'elettrodotto fa parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica? SI l'impianto è in possesso di autorizzazione? (*) DL 239/2003, articolo 1- sexies RD 1775/1933, articolo 107 SI sono rispettati obblighi e prescrizioni previsti dal documento autorizzativo? SI su ciascuna struttura sono applicate le opportune etichette informative? Legge 36/2001, art. 9, comma 7 SI Se l'elettrodotto ha tensione > 132 kv: gli esercenti forniscono agli organi di controllo con frequenza trimestrale le opportune informazioni previste dalla? DPCM 08/07/2003, art.5, comma 4 SI sono state dichiarate le opportune informazione per il calcolo delle fasce di rispetto? (**) DPCM 08/07/2003, art.6 DM 25/05/08 SI Il CEM generato dall'impianto rispetta i limiti fissati dalla vigente (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità )? DPCM 08/07/2003 è in corso il risanamento della linea? SI Legge 36/2001art. 9, comma 4 SI La situazione è conforme (**) Secondo il DPCM 08/07/2003 le informazioni devono essere dichiarate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per gli elettrodotti con tensione < 150 kv e alle regioni per gli elettrodotti con tensione > 150 kv. Con DM 25/05/08 sono state definite le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto. (*) il DL 239/2003 stabilisce l'obbligo di autorizzazione anche per: - reti elettriche di interconnessione con l'estero di tensione >= 150 kv, - opere connesse e infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell'energia delle centrali termoelettriche di potenza > 300 MW termici, già autorizzate secondo la vigente 78

79 Sez. 7 Contaminazione suolo e sottosuolo rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo DM - 29/11/02 G. U. n 293 del 14/12/2002 D. Lgs /04/2006 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 88 del 14/04/2006 Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione rme in materia ambientale parte QUARTA (titolo V bonifica di siti contaminati) (come modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 205/2010) Tipo Esito delle prove di tenuta dei serbatoi interrati Documentazione di riferimento Referti analitici dei monitoraggi del sottosuolo effettuati tramite carotaggi Piano di caratterizzazione del sito Analisi di rischio sito-specifica Progetto di bonifica Caratteristiche 79

80 7.1 Serbatoi interrati n applicabile Sul sito sono presenti serbatoi interrati? I serbatoi sono destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autototrazione, sono collegati ad un impianto di distribuzione e sono stati installati successivamente al 1 gennaio 2003? DM 29/11/02 I serbatoi sono conformi alle prescrizioni tecniche del DM 29/11/02 (doppia parete e sistema di monitoraggio dell'intercapedine, etc...)? DM 29/11/02 L'azienda è conforme alla I serbatoi sono stati sottoposti a controllo o prova di tenuta? Eventuale regionale E' comunque possibile escludere che i serbatoi interrati abbiano causato, nel tempo, una contaminazione nel sottosuolo circostante? Il controllo consente di escludere la fuoriuscita del contenuto del serbatoio? L'azienda è conforme alla L'azienda è conforme alla Vai ai fogli 7.2 e

81 7.2 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee procedura di bonifica avviata successivamente al 29/04/2006 n applicabile Si è verificato un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, oppure è stata individuata una contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione? D. Lgs. 152/06, art Il responsabile dell'inquinamento, o colui che ha individuato la contaminazione, ha provveduto, entro 24 h, a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e a darne comunicazione agli Enti competenti (Comune, Provincia, Regione)? D. Lgs. 152/06, art , art L'organizzazione ha effettuato l''indagine preliminare per accertare se il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) è stato superato? D. Lgs. 152/06, art I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori al livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)? D. Lgs. 152/06, art L'organizzazione ha comunicato al Comune ed alla Provincia competente l'esito dell'indagine autocertificando la positiva conclusione del procedimento? L'organizzazione ha presentato agli Enti competenti nei successivi 30 gg., il piano di caratterizzazione del sito secondo i requisiti dell'allegato 2 al titolo V della parte IV? D. Lgs. 152/06, art Allegato 2 al titolo V della parte IV La Conferenza dei servizi ha approvato l'analisi di rischio dichiarando chiuso il procedimento (*)? Sulla base della caratterizzazione del sito, come approvata dagli Enti competenti, è stata applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)? I parametri oggetto dell'inquinamento sono risultati superiori al livello delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)? L'organizzazione ha attivato le procedure di bonifica, mediante predisposizione del progetto, approvato della Regione mediante conferenza di servizi, e successiva attuazione? L'organizzazione ha affidato le attività di bonifica ad imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale della imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in categoria 9 (**)? D. Lgs. 152/06, art Allegato 1 al titolo V della parte IV D. Lgs. 152/06, art D. Lgs. 152/06, art D. Lgs. 152/06, art. 242 Deliberazione Albo n 05/CN del 12/12/2001 DM 05/07/05 L'azienda é conforme alla (*) In questo caso, la Conferenza di servizi può prescrivere un programma di monitoraggio sul sito per verificare nel tempo la stabilizzazione della situazione riscontrata (**) La categoria 9 dell'albo è attiva a partire dal 17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano proseguire la propria attività presentando domanda di iscrizione entro il 16/11/

82 7.3 Contaminazione suolo, sottosuolo e acque sotterranee procedura di bonifica avviata precedentemente al 29/04/2006 n applicabile Si è verificato un superamento dei limiti di accettabilita' della contaminazione di suolo, sottosuolo o acque sotterranee, o un pericolo concreto ed attuale di superamento di tali limiti? D. Lvo 22/97, art e 17.2 DM 471/99, Allegato 1 L'Azienda ha comunicato entro 48 h a Comune, Provincia e Regione territorialmente competenti, la situazione di inquinamento o il pericolo concreto ed attuale di inquinamento? D. Lvo 22/97, art a e 51bis DM 471/99, art. 7.1 L'Azienda ha provveduto ad effettuare gli opportuni interventi di messa in sicurezza d'emergenza? D. Lvo 22/97, art. 17 DM 471/99, art. 7 L'Azienda ha comunicato, entro 96 h dall'evento, a Comune, Provincia e Regione territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza adottati? D. Lvo 22/97, art b DM 471/99, art. 7.2 L'Azienda ha attivato le procedure di bonifica, mediante predisposizione del progetto, approvazione da parte degli Enti preposti e successiva attuazione? (*) D. Lvo 22/97, art. 17 DM 471/99, artt. 7, 10 e 13 L'Azienda ha affidato le attività di bonifica ad imprese regolarmente iscritte all'albo nazionale della imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in categoria 9 (**)? D. Lvo 22/97, art. 17 Deliberazione Albo n 05/CN del 12/12/2001 DM 05/07/05 L'azienda é conforme alla (*) L'articolo 13 del DM 471/99 prevede che le Regioni individuino gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per i quali non é richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 10. Pertanto qualora la Regione di competenza abbia effettuato tale individuazione l'azienda puo' seguire la procedura semplificata per i casi individuati dalla Regione. (**) La categoria 9 dell'albo è attiva a partire dal 17/09/2005. Le imprese già operanti nel settore potevano proseguire la propria attività presentando domanda di iscrizione entro il 16/11/

83 Sez. 8 Sostanze pericolose per l ambiente 83 rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose DM - 03/12/1985 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 305 del 29/12/1985 D. Lgs /03/2003 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 87 del 14/04/2003 Regolamento /12/2006 Gazz. Uff. Unione europea n L396 del 30/12/2006 Regolamento /12/2008 Gazz. Uff. Unione europea n L353 del 31/12/2008 DM 20 24/01/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 60 del 14/03/2011 Apparecchiature contaminate da PCB D. Lgs /05/99 G.U. n. 151 del 30/06/1999 D.M. - 11/10/01 G.U. n. 255 del 02/11/2001 Legge 62 18/04/05 GU del 27/04/2005 Manufatti contenenti amianto Legge /03/92 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 87 del 13/04/1992 D.P.R. 08/08/94 G.U. n 251 del 26/10/1994 DM - 06/09/94 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 288 del Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee e s.m. Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (come modificato dal D.Lgs. 260/2004) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (modificato da: Reg.(UE) 1152 del 08/12/2010, Reg.(UE) 143 del 17/02/2011, Reg.(UE) 207 del 02/03/2011, Reg.(UE) 252 del 15/03/2011, Reg.(UE) 253 del 15/03/2011, Reg.(UE) 366 del 14/04/2011, Reg.(UE) 494 del 25/05/2011, Reg.(UE) 109 del 09/02/2012) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (come modificato dal Regolamento (UE) 286/2011) Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento Legge comunitaria 2004 (art. 18: obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti PCB e PCT soggetti ad inventario ai sensi dell art. 3 del D. Lgs 209/99) rme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. rmative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.

84 DM - 20/08/99 G.U. n 249 del 22/10/1999 D. Lgs /07/06 Gazzetta Ufficiale Italiana n 211 del 11/09/2006 Sostanze che riducono lo strato di ozono Legge /12/93 G.U. n.305 del 30/12/93 10/12/ , relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (come integrata e modificata dalla legge 16 giugno 1997 ). D.M. - 03/10/01 G. U. n 249 del 25/10/01 DM - 20/09/02 G.U. n 230 del 01/10/02 Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon.(allegato I ABROGATO dal DM 20/12/2005) Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico. DPR /02/06 G.U. n 147 del 11/04/06 Regolamento /09/2009 G.U.C.E. L286 del 31/10/2009 Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (Allegato VI sostituito dall allegato del Regolamento (UE) n. 744/2010) rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo Apparecchiature elettriche ed elettroniche D. Lgs /07/2005 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 175 del 29/07/2005 Direttiva UE 65 08/06/2011 Gazz. Uff. Unione europea n L174 del 01/07/2011 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Documentazione di riferimento Tipo Detenzione ed utilizzo sostanze pericolose Schede di sicurezza sostanze pericolose Apparecchiature contaminate da PCB Comunicazione di detenzione di apparecchiature contaminate da PCB (per apparecchiature con volume di olio superiore a 5 dm3 e concentrazione di PCB nel fluido superiore allo 0,005% in peso). Referti analitici per la determinazione del PCB contenuto nei fluidi a rischio Caratteristiche E una comunicazione, da inviare alle Sezioni Regionali del Catasto rifiuti entro il 31/12/2000, contenente informazioni sulla tipologia degli apparecchi presenti e sui quantitativi e concentrazioni di PCB contenuto negli apparecchi. La comunicazione è da ripetere con frequenza biennale e in caso di variazioni. - 84

85 Certificazione attestante l avvenuta decontaminazione Manufatti contenenti amianto Censimento dei manufatti contenenti amianto Valutazione del rischio di rilascio di fibre di amianto (o Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici) Certificati analitici della determinazione dell amianto presente nei manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti interni Procedura per la gestione degli interventi di manutenzione o di pulizia che interessano i manufatti contenenti amianto Sostanze lesive per l ozono Denuncia di detenzione, nelle apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento, di una quantità non inferiore a 20 kg di clorofluorocarburi. Libretto di impianto per gli impianti contenenti sostanze controllate E un documento rilasciato dal soggetto autorizzato che ha effettuato l intervento (obbligatoria solo per interventi successivi al 17/11/01) E' un documento che riporta la localizzazione e la caratterizzazione dei manufatti contenenti amianto presenti in azienda. Deve essere corredato da una planimetria. E' una valutazione, effettuata da tecnici specializzati, dell'eventuale danneggiamento o degrado del materiale contenente amianto. Può comprendere anche determinazioni analitiche dell amianto presente nei manufatti o delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse in ambienti interni. - E' una procedura interna che definisce le norme e le precauzioni da rispettare in caso di interventi di manutenzione che interessano i manufatti contenenti amianto. E una comunicazione che andava inviata al Ministero dell Ambiente ed al Ministero delle attività produttive entro il 06/06/02, nel caso in cui sul sito fossero presenti, complessivamente, più di 20 kg di CFC Deve essere conforme al modello di cui all Allegato 1 del DPR 147/06 e deve contenere i dati sull apparecchiatura, le ricariche e le manutenzioni 85

86 8.1 Detenzione ed utilizzo sostanze, preparati ed articoli n applicabile Presso il sito sono utilizzati sostanze, miscele o articoli (*)? DM 03/12/1985 Regolamento 1907/06 L'azienda ha verificato la classificazione delle sostanze utilizzate? DM 03/12/1985 D. Lgs. 65/2003 L'azienda ha verificato che il produttore abbia provveduto ad effettuare la registrazione secondo il calendario definito dal Regolamento (prossima scadenza 31/05/13) (*)? Regolamento 1907/06, art. 28 L'azienda ha valutato l'opportunità di fornire al proprio fornitore informazioni sull'uso della sostanza al fine di renderlo un "uso identificato"? Regolamento 1907/06, art. 37 L'azienda conserva presso il sito tutte le schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate? DM 03/12/1985 D. Lgs. 65/2003 I contenitori delle sostanze pericolose sono adeguatamente etichettati (**)? DM 03/12/1985 D. Lgs. 65/2003 Regolamento 1272/08 Lo stoccaggio, la movimentazione e l'uso delle sostanze pericolose avviene in modo tale da evitare ogni sversamento sul suolo, nel sottosuolo, in corpo idrico superficiale o in rete fognaria? D. Lgs. 152/06, art In caso di sversamento o perdita di sostanze pericolose, l'azienda è organizzata per intervenire prontamente a contenere l'eventuale contaminazione? D. Lgs. 152/06, art L'azienda è conforme alla 86

87 (*) Ai sensi del regolamento REACH si definiscono: 1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. ta: anche i metalli sono considerati sostanze 2) miscela (preparato): una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; (ad es. le leghe di metalli sono considerati preparati) 3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. 15) sostanza intermedia: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (in seguito denominata "sintesi"). Sono soggetti a Registrazione: ta: sostanze (anche se contenute in miscele) prodotte o importate in quantità maggiore di 1 ton/anno; sostanze intermedie isolate prodotte in quantità maggiore di 1 ton/anno; sostanze contenute in articoli prodotti o importati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno sostanza destinata a essere rilasciata in condizioni d uso normali o ragionevolmente prevedibili la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso esempio di rilascio in condizioni d uso normale: profumo da gomma profumata, nastro adesivo, carta copiativa, etc; esempio di condizioni ragionevolmente prevedibili: mercurio che esce da termometro perché si rompe Per le sostanze già presenti sul mercato negli ultimi anni (phase in) è consentita la preregistrazione che deve essere effettuata tra il 1 giugno 2008 e il 30 novembre La preregistrazione consente di: avvalersi di un periodo transitorio e di effettuare la registrazione in anni successivi: il calendario per la registrazione prevede diverse scadenze, in funzione della pericolosità della sostanza e delle quantità, che vanno dal dicembre 2010 al giugno raggruppare tutti i produttori della stessa sostanza / articolo in modo che possano consorziarsi per effettuare gli studi necessari alla registrazione. Il calendario per le registrazioni delle sostanze è il seguente: Sono esclusi dall obbligo di registrazione: sostanze radioattive; rifiuti; sostanze utilizzate in medicinali, in alimenti e mangimi; polimeri (ma c è obbligo di registrazione per monomeri); sostanze contenute nell allegato IV, quali ad es:glucosio, CO2, calcare, saccarosio, N2, grafite, etc; 87

88 sostanze contenute nell allegato V, quali ad es: minerali, minerali metallici, clinker, gas, petrolio greggio, carbone, coke, idrogeno, ossigeno, gas nobili; sostanze esportate e reimportate; sono considerate già registrate le sostanze usate in prodotti fitosanitari e biocidi; sostanze utilizzate per R&S. ta: per le sostanze contenute negli articoli è prevista anche la c.d. notifica degli articoli se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: l articolo contiene una sostanza particolarmente pericolosa, che ricade in regime di autorizzazione (sostanze in allegato 14) concentrazione della sostanza nell articolo > 0,1% quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton /anno per produttore la sostanza non è ancora stata registrata per tale uso Il calendario per la notifica si aprirà il 01/06/2011. Inoltre, non è ancora possibile valutare quali siano gli articoli soggetti a notifica in quanto non è stato ancora definito l elenco completo delle sostanze particolarmente pericolose (Allegato 14). (**) A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la precedente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, a partire dal 1 dicembre 2010: - le sostanze devono essere classificate conformemente al regolamento CLP, oltre a mantenere l attuale classificazione relativa alla previgente ; - le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo), tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia sugli scaffali ) antecedentemente al 1 dicembre 2010 devono essere rietichettate e reimballate entro il 1 dicembre 20 12; - fino al 1 giugno 2015 le miscele devono continua re a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data. 88

89 8.2 Produzione e importazione di sostanze, preparati ed articoli n applicabile L'organizzazione produce o importa sostanze, miscele o articoli (*)? DM 03/12/1985 Regolamento 1907/06 L'azienda ha provveduto ad effettuare la registrazione secondo il calendario definito dal Regolamento (prossima scadenza 31/05/2013)? Regolamento 1907/06, art. 28 L'organizzazione ha predisposto la scheda dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II del Regolamento (ove applicabile) (**)? Regolamento 1907/06, art. 31 Allegato II Regolamento 1272/08 Nel caso di sostanze o di articoli non soggette a scheda dati di sicurezza sono comunicate agli utilizzatori eventuali informazioni utili per l'utilizzo in sicurezza della sostanza/articolo? Regolamento 1907/06, artt. 32 e 33 L'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi o che possono presentare pericoli specifici, riportano tutte le informazioni necessarie (***)? DM 03/12/1985 D. Lgs. 65/03, artt. 8 e 9 Regolamento 1272/08 (*) si veda scheda precedente L'azienda è conforme alla (**) La scheda di dati di sicurezza deve essere predisposta: a) Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII del Regolamento 1907/06; o c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 del Regolamento 1907/06, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). A partire dal 1 dicembre 2010 entrerà in vigore la prima fase del Regolamento CLP, che modifica la precedente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. 89

90 Ai sensi di tale Regolamento le schede dati di sicurezza devono essere modificate quando le sostanze e le miscele sono riclassificate in conformità al Regolamento CLP. In particolare, fino al 1 giugno 2015 le schede di sicurezza devono riportare sia le nuove classificazioni in base al Regolamento CLP, sia quelle in conformità all attuale. Devono inoltre essere sottoposte a revisione le sezioni 15 e 16 della SDS inserendo le nuove etichettature e le nuove indicazioni di pericolo (***) a partire dal 1 dicembre 2010, le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al regolamento CLP (tale regolamento modifica i pittogrammi e le frasi di rischio e di pericolo), tuttavia le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP e immesse sul mercato (ossia sugli scaffali ) antecedentemente al 1 dicembre 2010 devono essere rietichettate e reim ballate entro il 1 dicembre Fino al 1 giugno 2015 le miscele devono continuare a essere classificate, etichettate e imballate conformemente alla previgente, tuttavia una miscela può anche essere classificata, etichettata e imballata conformemente al regolamento CLP prima di tale data. 90

91 8.3 Detenzione apparecchiature contaminate da PCB I parte Esci In Azienda sono presenti apparecchiature contenenti olio con concentrazione di PCB > 50 mg/kg (come da referto analitico)? D.Lvo 209/99, art.2 L'Azienda ha inviato alla Regione apposita Comunicazione di detenzione di apparecchiature contenenti olio contaminato da PCB*? D.Lvo 209/99, art.3 DL 500/99, art. 1.2 e L 33/00 DM 11/10/ 2001art. 4 La comunicazione e' stata aggiornata in caso di variazione del numero di apparecchiature contaminate o della concentrazione di PCB contenuta? D.Lvo 209/99, art.3 DM 11/10/ 2001art. 4 Le apparecchiature contaminate, e le porte dei locali in cui si trovano, sono identificate con apposita etichettatura conforme alla norma (**)? D.Lvo 209/99, art.6.1, 6.2 e Allegato 1 E' stata effettuata la comunicazione alla Provincia attestante che le apparecchiature contaminate sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi e rispettano le norme tecniche del DM 11 ottobre 2001? D.Lvo 209/99, art.5.4 DM 11/10/ 2001art. 1 L'Azienda ha preso tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio nei pressi degli apparecchi contaminati, e questi sono lontani da prodotti infiammabili? D.Lvo 209/99, art.7.2 Nel caso in cui l'azienda abbia provveduto allo smaltimento di apparecchiature contaminate ha seguito la in materia? D.Lvo 209/99, artt. 7.7, 7.8 e 8 Vedi Schede: Gestione rifiuti Si e' proceduto ad operazioni di decontaminazione di trasformatori contenenti PCB in conc. superiore a 500 mg/kg? D. L.vo 209/99, art. 5 DM 11/10/01, art. 2 Vai a parte II 91

92 Detenzione apparecchiature contaminate da PCB II parte Da parte I il trasformatore non risulta decontaminato La decontaminazione e' stata sottoposta a verifica della qualita' del processo effettuato mediante determinazione analitica? DM 11/10/01, art. 2 Le apparecchiature originariamente contenenti olio contaminato da PCB, e successivamente decontaminate, sono state identificate con apposita etichettatura conforme alla? D.Lvo 209/99, art.6.3 e Allegato 2 L'Azienda ha preso ogni precauzioni per evitare, anche in caso di incidenti, qualsiasi sversamento di olio dielettrico in corpo idrico superficiale, rete fognaria o sul suolo? D.Lvo 209/99, All. 1 (se scaduti i termini) L'azienda ha programmato la dismissione delle apparecchiature contenenti PCB secondo le tempistiche previste dalla (***)? Legge 62/05, art. 18 L'azienda e' conforme alla * La comunicazione deve essere ripetuta ogni due anni utilizzando la nuova modulistica inserita nel DM 11/10/01. n sono oggetto della comunicazione i condensatori di potenza con volume di un insieme composito inferiore a 5 l (**) per le apparecchiature contenenti olio con contaminazione di PCB compresa tra 50 e 500 mg/kg l'etichettatura e' semplificata e non e' necessario apporla anche sulle porte dei locali (***) Gli apparecchi contenenti olio contaminato da PCB devono essere decontaminati o smaltiti secondo le seguenti tempistiche: - apparecchiature contenenti meno di 5 dm3 di olio: 31/12/2005; - apparecchiature contenenti più di 5 dm3 di olio: * dismissione di almeno il 50% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2005; * dismissione di almeno il 70% degli apparecchi detenuti entro il 31/12/2007; * dismissione di tutti gli apparecchi detenuti entro il 31/12/ solo i trasformatori contenenti fluidi contaminati da PCB con una concentrazione compresa tra 50 mg/kg e 500 mg/kg possono essere smaltiti al termine della loro esistenza operativa nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche previste. 92

93 8.4 Manufatti contenenti amianto L'azienda e' conforme alla E' possibile escludere la presenza In azienda di manufatti contenenti amianto? Legge n. 257/92 DM L'Azienda ha provveduto ad effettuare il censimento dei manufatti contenenti amianto ed a riportarne l'ubicazione su planimetria? DM E' stata effettuata la valutazione del rischio di rilascio delle fibre di amianto? DM E' necessaria un'azione di bonifica dei manufatti, mediante rimozione, incapsulamento o verniciatura? DM L'Azienda ha effettuato l'azione di bonifica secondo le prescrizione della di settore (*)? DM DM DM 25/07/2001 D. L.vo 257/06 DM 05/02/2004 E' stato adottato un idoneo programma di controllo? DM Nel caso siano in opera materiali friabili, la valutazione dello stato dei materiali e' ripetuta annualmente, inviando copia del rapporto all'asl? DM E' stato nominato un responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attivita' manutentive che possono interessare i materiali di amianto? DM Gli eventuali interventi di manutenzione sono eseguiti rispettando le relative misure di sicurezza? DM (*) A partire dal 14/06/2004, i lavori di bonifica di beni contenenti amianto possono essere affidati esclusivamente ad aziende regolarmente iscritte all'albo, oppure ad aziende, precedentemente operanti, che abbiano presentato regolare domanda di iscrizione entro i termini previsti. L'azienda e' conforme alla 93

94 8.5 Sostanze che riducono lo strato di ozono L'azienda utilizza sostanze controllate che riducono lo strato di ozono(*) (ovvero le sostanze elencate nell'all. 1 del Reg. CE 1005/09? Regolamento CE n. 1005/2009, artt. 1 e 2 e Allegato 1 DM 3 ottobre 2001 in caso di utilizzo della sostanza oltre i termini consentiti L'azienda ha sospeso le ricariche di impianti con sostanze controllate "vergini" a partire dal 01/01/2010 (**)? Regolamento CE n. 1005/09, artt. 5 e 11.3 DM 3 ottobre 2001 Sono adottate tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate? Regolamento CE n. 1005/2009, art. 23 Le apparecchiature fisse contenenti sostanze controllate in quantità > 3 kg ono s dotate di apposito Libretto di impianto? Regolamento 1005/09, art DPR 147/06, art. 3.2, Allegato 1 Le apparecchiature fisse contenenti piu' di 3 kg di sostanze controllate sono sottoposte a controllo della presenza di fughe con frequenza almeno annuale o semestrale >30 kg (***)? Regolamento CE n. 1005/09, art DPR 147/06, art. 4.1 Gli esiti del controllo sono registrati sul libretto di impianto? DPR 147/06, art. 4.3, Allegato 1 Regolamento 1005/09, art In caso siano individuate fughe di gas, le stesse sono riparate il prima possibile e comunque entro 14 giorni e le apparecchiature sono ricontrollate entro un mese dalla riparazione per verificarne l'efficacia? Regolamento CE n. 1005/09, art In caso di detenzione di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti più di 20 Kg di CFC, l'azienda ha presentato apposita comunicazione ai Ministeri competenti? L'azienda e' conforme alla DM 03/10/2001, art. 8 (***) n sono ancora stati definiti i requisiti professionali minimi del personale abilitato ad effettuare tali controlli 94

95 (*) Le sostanze controllate più comunemente utilizzate appartengono alle seguenti famiglie: "halon": sono generalmente contenuti negli estintori e in altri sistemi antincendio; "CFC" (clorofluorocarburi): sono generalmente utilizzati nelle apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R12); "HCFC" (idroclorofluorocarburi): possono essere utilizzati come solventi, come fluidi frigorigeni in apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d'aria (es. tra i più diffusi R22) o come agenti antincendio (es. tra i più diffusi NAF S III, FE 241). Altre sostanze controllate sono il tetracloruro di carbonio (CCl4), il tricoloroetano (C2H3Cl3), il bromuro di metile e gli idrobromofluorocarburi (CHFBr2,...). Sono considerate sostanze controllate anche tutte le miscele che contengano almeno una delle sostanze comprese nell'elenco (per es. il fluido R 502 è considerato un CFC in quanto contiene CFC 115; il fluido R 401 è considerato un HCFC in quanto contiene HCFC 22). n sono considerati sostanze controllate gli HFC (ad es. R134A, R152A, R407C, R410,..) (**) A partire dal 01/01/2010 non è più ammesso l'utilizzo di sostanze controllate nuove. In deroga a tale disposizione, fino al 31/12/2014 è ammesso l'utilizzo per attività di manutenzione ed assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore di: - HCFC rigenerati, purché siano messi in commercio in contenitori provvisti di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l indirizzo dell impianto di rigenerazione; - HCFC riciclati, purchè siano stati recuperati dalle apparecchiature stesse su cui viiene fatta la manutenzione e siano utilizzati soltanto dall impresa che ha effettuato il recupero nell ambito della manutenzione o dell assistenza. (***) Le manutenzioni diventano trimestrali per impianti contenenti più di 300 kg di gas refrigerante. 95

96 Sez. 9 Altri aspetti ambiente-sicurezza rmativa di riferimento Tipo n Data pubblicazione Titolo 1- Prevenzione incendi DPR /08/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 221 del 22/09/2011 DM - 10/03/1998 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 81 del 07/04/1998 Circolare Ministeriale 16 08/07/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n 250 del 26/10/1998 D.Lgs /04/2008 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 101 del 30/04/2008 DPR 37 12/01/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n 57 del 10/03/1998 Circolare VVF Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Decreto Interministeriale 10 marzo Chiarimenti Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ABROGATO /02/ Guida per l installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 2- Aziende a rischio di incidente rilevante D.Lgs. D.Lgs /08/1999 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 228 del 28/09/ /09/2005 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 271 del 21/11/2005 DM - 16/03/1998 Gazzetta Ufficiale Italiana n 74 del 30/03/1998 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ. Direttiva (CE) /03/2003 Gazz. Uff. Unione europea n L345 del 31/12/2003 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose DM - 09/08/2000 Gazzetta Ufficiale Italiana n 196 del 23/08/2000 Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio. DM DM /05/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n 226 del 29/09/ /07/2009 Gazzetta Ufficiale Italiana n 226 del Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 96

97 29/09/ Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR D.Lgs /01/2010 Gazzetta Ufficiale Italiana n 58 del 11/03/2010 Direttiva (CE) /09/2010 Gazz. Uff. Unione europea n L233 del 03/09/2010 DM - 03/01/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 39 del 17/02/2011 Regolamento (CE) Regolamento (UE) /06/2008 Gazz. Uff. Unione europea n L204 del 31/07/ /01/2012 Gazz. Uff. Unione europea n L26 del 28/01/ Radiazioni ionizzanti D.Lgs /03/1995 Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 136 del 13/06/1995 D.Lgs /02/2007 Gazzetta Ufficiale Italiana n 95 del 24/04/2007 D.Lgs /06/2011 Gazzetta Ufficiale Italiana n 156 del 07/07/ Biocarburanti e biofuels DM - 23/01/2012 Gazzetta Ufficiale Italiana n 31 del 07/02/2012 Direttiva (CE) Direttiva (CE) 28 23/04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n L140 del 05/06/ /04/2009 Gazz. Uff. Unione europea n L140 del 05/06/2009 Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Direttiva della Commissione, del 2 settembre 2010, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose Recepimento della direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnologico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

98 Documentazione di riferimento Tipo 1- Prevenzione incendi Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Piano di emergenza Registro antincendio 2- Aziende a rischio di incidente rilevante Piano di emergenza interno Piano di emergenza esterno Caratteristiche corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli: a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) specifiche misure per assistere le persone disabili. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, su cui vengono annotati verifiche di controllo ed interventi di manutenzione su attrezzature e dispositivi, nonché le informazioni sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99, punto 1, ed è predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Il piano di emergenza esterno deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 334/99, punto 2, ed essere elaborato allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso 98

99 Rapporto di sicurezza 3- Spedizione di merci/rifiuti in regime ADR Relazione annuale del consulente ADR 4- Radiazioni ionizzanti Libretto di sorgente Registro delle sorgenti 5- Biocarburanti e biofuels Dichiarazione di Conformità con l'organizzazione di protezione civile; c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. n. 334/99, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. Il rapporto di sicurezza di cui il documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti è parte integrante, deve evidenziare che: a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante. da conservare per 5 anni Ogni sorgente di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 52/2007 deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati sulla scheda di registrazione conforme all'allegato III del D.Lgs. n. 52/2007, nonché: a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa; b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a); c) i luoghi di utilizzazione. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III del D.Lgs. n. 52/2007, integrate con il numero di catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III. dichiarazione redatta, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 99

100 Certificato di Sostenibilità e successive modificazioni, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o fasi della catena di consegna del biocarburante e bioliquido, incluso il trasporto, che viene rilasciata, in accompagnamento alla partita, all'operatore economico successivo. dichiarazione redatta dall'ultimo operatore della catena di consegna, con valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile. 100

101 101

102 9.1 Prevenzione incendi n applicabile \ In azienda sono presenti attività soggette a controllo da parte dei VV.FF (elenco di cui all'allegato I del DPR 151/11) (ta 1)? Le attività ricadono nella categoria A (nota 2)? L'organizzazione ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)? DPR 151/2011, Allegato I DPR 151/2011, Allegato I DPR 151/2011, art. 4.2 Le attività ricadono nella categoria B (nota 2)? L'organizzazione ha ottenuto parere di conformità favorevole sul progetto ed ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)? Le attività sono esercitate in conformità a quanto comunicato attraverso la SCIA e previsto dal progetto approvato dai VV.F? DPR 151/2011, Allegato I DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2 DPR 151/2011, artt. 3 e 4.2 Le attività ricadono nella categoria C (ta 2)? DPR 151/2011, Allegato I L'organizzazione ha ottenuto il Certificato di Prevenzione incendi? (nota 3) DPR 151/2011, art. 4.2 Sono rispettate tutte le prescrizioni previste dal CPI (limiti quantitativi, attrezzature antincendio, modalità di stoccaggio,...)? CPI Vai a Parte II 102

103 Segue da Parte 1 L'azienda ha provveduto a valutare il rischio incendio e a redarre il Piano di emergenza? DM 10/03/1998, art. 5 e Allegato VIII D. lgs. 81/08 E' stata fornita ai lavoratori adeguata formazione ed informazione sul rischio incendio, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure da attuare in caso di incendio? DM 10/03/1998, artt. 6, 7 e All. IX Sono effettuate le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione previsti sulle attrezzature antincendio? DM 10/03/1998, art. 4 e All. VI L'azienda detiene presso il sito un apposito "Registro antincendio" su cui sono riportati gli incontri di formazione e gli interventi di controllo, verifica e manutenzione effettuati? DPR 151/2011, art. 6 L'azienda è conforme alla ta 1: Elenco attività soggette a controllo dei VV. F. 103

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