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1 Provincia di Bolzano Legge Provinciale n. 14 del 3 ottobre 2003 Modifiche della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, recante Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi e della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, Valutazione dell'impatto ambientale (B.U.R Trentino Alto Adige n. 41 del 14 ottobre 2003, S.O. n. 1) Il Consiglio Provinciale ha approvato Il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. L'articolo 4 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 4 (Obblighi dei Comuni; delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani) 1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), avviati al recupero o allo smaltimento competono ai Comuni in regime di privativa, i quali sono tenuti a provvedervi predisponendo i relativi servizi. Tali servizi possono anche essere effettuati da consorzi di comuni o dalle comunità comprensoriali. 2. I servizi di cui al comma 1 sono estesi a tutto il territorio comunale o a quello interessato dal consorzio o dal comprensorio, fatta eccezione per quelle zone con popolazione non agglomerata, individuate secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In queste zone i servizi medesimi possono essere accordati ai singoli privati. 3. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata anche ai Comuni o loro consorzi che non dispongono di un nucleo rilevante di popolazione agglomerata.

2 ARTICOLO 2 1. L'articolo 10 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 10 (Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti) 1. I progetti per gli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti sono soggetti al parere vincolante dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, la quale vigila sull'osservanza delle norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale. 2. Ai fini dell'approvazione degli impianti, occorre presentare, al sindaco territorialmente competente, la descrizione dell'impianto con l'indicazione delle operazioni di recupero o di smaltimento pianificate. 3. Il sindaco, appena ricevuta la domanda, chiede all'agenzia il parere, da rilasciare entro 60 giorni. 4. Avverso il parere dell'agenzia è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, al Comitato VIA. ARTICOLO 3 1. Dopo l articolo 10 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: Art. 10-bis (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) 1. I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell interessato all Agenzia, che, sentiti i comuni interessati, li approva. L approvazione indica le eventuali modifiche e integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia. ARTICOLO 4 1. L'articolo 11 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 11 (Collaudo e autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti) 1. Almeno 15 giorni prima dell'attivazione dell'impianto, l'interessato presenta all'agenzia la domanda di collaudo e autorizzazione, corredata da una dichiarazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato. La dichiarazione è controfirmata dal direttore dei lavori e, per i lavori che superano l'importo di ,00 Euro, dall'incaricato collaudatore dell'opera. Con la presentazione della richiesta di autorizzazione, l'esercizio dell'impianto si intende provvisoriamente autorizzato dalla data di attivazione indicata nella richiesta stessa. 2. Entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto, l'agenzia accerta la regolarità dello stesso e ne rilascia l'autorizzazione. Nell'autorizzazione sono individuate le prescrizioni da osservare, le garanzie finanziarie da prestare nonché le scadenze e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate in ogni momento, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle circostanze ambientali.

3 3. Qualora durante l'esercizio provvisorio dell'impianto vengano accertate irregolarità dell'esercizio o emissioni superiori ai limiti, l'agenzia prescrive le misure necessarie, da adottare entro un termine massimo di 90 giorni. In casi gravi può essere ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto. 4. I termini prescritti possono essere prorogati qualora gli accertamenti siano particolarmente complessi. 5. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. 6. La modifica di autorizzazioni, per cui non si prevede l'applicazione dell'articolo 10, deve essere richiesta all'agenzia, la quale si pronuncia entro 60 giorni. 7. Avverso il provvedimento dell'agenzia è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato VIA. 8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, qualora, in seguito a controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo e all'articolo 11-ter, si procede, a seconda della gravità delle infrazioni: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo determinato; c) alla revoca dell'autorizzazione. 9. L'autorizzazione è altresì revocata nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di violazioni reiterate. ARTICOLO 5 1. Dopo l'articolo 11-bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies: Art. 11-ter (Autorizzazione di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti) 1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti, a esclusione di quelli idonei alla sola riduzione volumetrica, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 11, qualora l'interessato abbia la sede legale ovvero una sede stabile in provincia di Bolzano. 2. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale, l'interessato, già munito di autorizzazione rilasciata anche da altre regioni, comunica all'agenzia, almeno 30 giorni prima dell'installazione dell'impianto, una descrizione dettagliata relativa alla campagna di attività progettata. Alla descrizione è allegata l'autorizzazione stessa e la prova dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta che comprovi il rispetto delle norme ambientali. Decorso il termine predetto ovvero in presenza del nulla osta dell'agenzia, l'attività può essere iniziata. L'Agenzia adotta prescrizioni integrative oppure vieta l'attività, qualora l'esercizio della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente. Art. 11-quater (Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane) 1. In deroga agli articoli 2-bis, 10 e 11, gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 39 della stessa legge. Per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b), e) e f), della legge provinciale 18

4 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, deve essere sentito previamente l'ufficio gestione rifiuti. Art. 11-quinquies (Scarico di rifiuti liquidi) - 1. Lo scarico di rifiuti liquidi è autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. ARTICOLO 6 1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: Art. 13-bis (Approvazione dei progetti di impianti IPPC) 1. Per gli impianti IPPC di cui all'allegato V partecipano al procedimento per l'approvazione dei progetti ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale. 2. L'articolo 14 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito: Art. 14 (Vigilanza) - 1. Le ripartizioni provinciali competenti per le materie di cui all'articolo 8, comma 2, all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 13-bis vigilano sull'esecuzione delle opere e degli interventi che abbiano ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale o l'autorizzazione di cui all'articolo 13-bis o il parere di cui all'articolo 13, nonché sull'osservanza delle relative prescrizioni. 3. Dopo l'articolo 14-bis della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 14-ter e 14-quater: Art. 14-ter (Autorizzazione all'esercizio) 1. Per i progetti per i quali si applica la procedura di approvazione cumulativa o la valutazione d'impatto ambientale, per i quali siano prescritti più di due autorizzazioni dalla parte dell'agenzia, l'interessato deve presentare, una volta realizzato il progetto, all'agenzia domanda per il rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei direttori d'ufficio rilascia, secondo i procedimenti previsti dalle singole leggi ambientali, un'autorizzazione che sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente. Art. 14-quater (Autorizzazione all'esercizio degli impianti IPPC) 1. Per gli impianti IPPC di cui all'allegato V i gestori dopo l'esecuzione del progetto devono presentare domanda all'ufficio VIA per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 2. Ai sensi della direttiva 96/61/CE partecipano al procedimento altri membri con diritto di voto, che a seconda del tipo di progetto possono essere scelti fra le ripartizioni dell'amministrazione provinciale. 3. L'Ufficio VIA comunica al gestore la data di avvio del procedimento. Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sue spese alla pubblicazione su due quotidiani locali, di cui uno in lingua tedesca e uno in lingua italiana, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del nominativo del gestore nonché del luogo ove è possibile prendere visione degli atti e presentare le osservazioni.

5 4. I documenti e gli atti inerenti al procedimento vengono depositati presso l'ufficio VIA e nel comune dove l'impianto è localizzato. Entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 tutti i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'ufficio VIA, osservazioni sulla domanda. 5. L'Agenzia, integrata con i membri a seconda del tipo di progetto ai sensi del comma 2, rilascia entro 150 giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Se la documentazione è incompleta, l'agenzia può chiedere l'integrazione dalla documentazione, indicando un termine di 30 giorni; in tal caso, i termini sono sospesi fino alla presentazione della relativa documentazione. 6. L'autorizzazione relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento sostituisce tutte le autorizzazioni e tutti i pareri previsti in materia di ambiente e ha una validità di cinque anni. 4. Dopo l'allegato IV della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente allegato V: Allegato V (articolo 14-quater) Categorie di attività industriali di cui all'articolo 1 della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non sono disciplinati nel presente allegato. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. 1. Attività energetiche 1.1. impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW (1) 1.2. raffinerie di petrolio e di gas 1.3. cokerie 1.4. impianti di gassificazione e liquefazione del carbone. 2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati 2.2. impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora 2.3. impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica sia superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora 2.4. fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 2.5. impianti: a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

6 2.6. impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m_. 3. Industria dei prodotti minerali 3.1. impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno 3.2. impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto 3.3. impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.4. impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.5. impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m_ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m_. 4. Industria chimica Nell'ambito delle categorie di attività della presente sezione si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, resina epossidica; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; j) sostanze coloranti e pigmenti; k) tensioattivi e agenti di superficie impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

7 4.3. impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) 4.4. impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi 4.5. impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 4.6. impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi. 5. Gestione dei rifiuti Fatti salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi (2): 5.1. impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi ai sensi della lista di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE, nonché impianti ai sensi della direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati (3), con una capacità di oltre 10 tonnellate al giorno 5.2. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (4), e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (5), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora 5.3. impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE (punti D 8, D 9), con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno 5.4. discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 6. Altre attività 6.1. impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta da legno o da altre materie fibrose; b) di carta e cartoni, con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno 6.2. impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o per la tintura di fibre o di tessili, la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno 6.3. impianti per la concia delle pelli, qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito 6.4. a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; b) impianti per il trattamento e la trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: - materie prime annuali (diverse dal latte), con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno; - materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua) 6.5. impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali, con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno 6.6. impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) posti pollame; b) posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o

8 c) 750 posti scrofe 6.7. impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno 6.8. impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. (1) I requisiti di cui alla direttiva 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre (2) GU n. L 377 del , pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del , pag. 28). (3) GU n. L 194 del , pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del , pag. 48). (4) GU n. L 163 del , pag. 32. (5) GU n. L 203 del , pag. 50. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA L. DURNWALDER Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall archivio del Bollettino Ufficiale Regionale

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