LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA E NELLE ACQUE SUPRFICIALI

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1 LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA E NELLE ACQUE SUPRFICIALI Agnone 27 settembre Dr.ssa Rossi Anna - ARPA Molise Dipartimento Provinciale Isernia 1

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia Ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) Parte Terza Titolo: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi 2

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DISPOSIZIONI DELLA REGIONE MOLISE - Deliberazione della G. R. 2 dicembre 1996, n Legge 10 maggio 1976 e successive integrazioni ed integrazioni Direttiva Regionale recante la disciplina degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Deliberazione della G.R.10 luglio 2000, n. 894 Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 Direttiva regionale recante i primi indirizzi per gli adempimenti di più immediata attuazione e per assicurare l esercizio delle competenze anche in attuazione della L.R. n. 34 del 29 settembre

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE D.M. n 185 del 12 giugno 2003 Regolamento recante norme e tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell art. 26 comma 2 del D. Lgs 11 maggio 1999 n 152 4

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Obbiettivi - Prevenire e ridurre l inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati - Migliorare lo stato delle acque e fornire adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; - Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili 5

6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Attuazione degli obbiettivi - rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione dei valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; - tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni; - misure per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento in zone vulnerabili e nella aree sensibili. 6

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per raggiungere gli obbiettivi fissati dalla norma sono di vitale importanza: - l'adeguamento dei sistemi di fognatura, - collettamento - depurazione degli scarichi nell'ambito del servizio idrico integrato 7

8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La regolamentazione degli scarichi si basa su due pilastri fondamentali: - l'obbligo di autorizzazione; - il rispetto dei limiti di emissione. Essi sono fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 8

9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Al fine di una miglior comprensione di tale disciplina si riporta la definizione di scarico (art. 74 del D.Lgs. 152/2006): "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. 9

10 Classificazione degli scarichi Gli scarichi possono essere divisi in funzione della tipologia acque reflue domestiche -"acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche acque reflue industriali -"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento acque reflue urbane - "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato acque reflue assimilate, come definite all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/

11 Classificazione degli scarichi Gli scarichi possono essere divisi in funzione del recapito I recapiti ammessi per gli scarichi sono: acque superficiali (corsi d'acqua, acque marino costiere e laghi) suolo e sottosuolo (solo nei limitati casi consentiti) rete fognaria 11

12 Autorizzazioni Art. 124 Criteri generali 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Chi deve richiedere l autorizzazione? Il titolare dell attività da cui ha origine lo scarico - titolare responsabile legale o persona legalmente delegata 12

13 Autorizzazioni -Competenze A chi si richiede l autorizzazione? 1) Comune: per scarichi in pubblica fognatura Sono esclusi dall autorizzazione gli scarichi domestici in pubblica fognatura 2) Provincia: per scarichi in acque superficiali (mare, corsi d acqua superficiali, laghi) 13

14 Domanda di autorizzazione acque reflue domestiche- urbane art. 124 Cosa deve contenere la domanda di autorizzazione: - Generalità del titolare dello scarico; - Ubicazione del fabbricato, fogli e mappe catastali - Descrizione di eventuale sistema di trattamento acque reflue e recapito finale - Eventuale pozzetto ispezione % 14

15 Domanda di autorizzazione acque reflue industriali art. 125 Oltre le generalità del titolare - l'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, - la tipologia del ricettore, - l individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, % 15

16 Domanda di autorizzazione acque reflue industriali art la descrizione del sistema complessivo dello scarico comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, - l indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, - i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione. 16

17 Domanda di autorizzazione acque reflue industriali art. 125 Nel caso di scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 3/A dell Allegato 5 alla Parte III, la domanda deve contenere - la capacità di produzione dello stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l utilizzazione della sostanza medesima; -Il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo 17

18 AUTORIZZAZIONE Uno scarico non può essere attivato senza autorizzazione. L autorizzazione allo scarico non può essere rilasciata senza che sia stata accertata la caratteristica qualitativa dello scarico 18

19 Autorizzazione L Ente competente al rilascio dell autorizzazione allo scarico urbano o industriale, può stabilire un periodo entro il quale lo scarico deve andare a regime e nel frattempo esegue gli accertamenti previsti attraverso gli organi competenti. 19

20 Autorizzazione - durata Art Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata 20

21 Limiti di emissione Tutti gli scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato in grado di garantire il rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalla Legge. I valori limiti previsti dalla Legge sono quelli contenuti nell Allegato 5 alla parte Terza del D.L.vo 152/ Acque reflue domestiche: non sono previsti limiti di emissione i pubblica fognatura 21

22 Limiti di emissione Tutti gli scarichi esistenti alla data della direttiva regionale 894/2000 dovevano adeguarsi entro il termine previsto al punto 5 (max dicembre 2005) ai limiti della normativa 152/99. Gli impianti di acque reflue di nuova costruzione devono rispettare i limiti previsti dalla norma sin dalla loro attivazione.

23 Limiti di emissione Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006 Acque reflue urbane che recapitano in acque superficiali: Agglomerati con meno (<) di abitanti equivalenti * con recapito in acque dolci, sono tenuti al rispetto dei valori contenuti nella tabella 1/ Delib. G.R. n.894 del 10 luglio 2000 Camponamento 1 volta/anno *abitante equivalente = carico organico biodegradabile avente una richiesta di ossigeno biochimico a 5 giorni (B.O.D.5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno 23

24 Limiti di emissione Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/ Acque reflue urbane - controlli 2) derivanti da agglomerati compresi fra i e abitanti equivalenti con recapito in acque dolci: 4 campioni/anno; 3) derivanti da agglomerati superiori (>) a abitanti equivalenti con recapito in acque dolci: 12 campioni/anno i campionamenti diminuiscono nell anno successivo se i risultati sono favorevoli % 24

25 Limiti di emissione Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006 Acque reflue urbane I limiti previsti per le acque reflue urbane sono quelli riportati nelle tabelle 1 e 2: Tabella 1 (impianti acque reflue urbane) Tabella 2 ( impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili) in particolare i limiti previsti per i parametri azoto totale e fosforo totale devono essere raggiunti per uno o entrambi a seconda della situazione locale 25

26 Limiti di emissione Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006 Acque reflue urbane 1.1. Per gli scarichi provenienti da fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali devono inoltre essere rispettati i valori limiti della tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. Ai depuratori comunali si applica la tabella 3

27 Limiti di emissione Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006 SCARICHI INDUSTRIALI 1) In pubblica fognatura: Tabella 3 (il Comune può imporre anche dei limiti più restrittivi in relazione al proprio impianto di trattamento art.107,comma 1) 2) In acque superficiali: Tabella 3 Quando nel ciclo produttivo entrano determinate sostanze, si applica la tabella 3/A Sugli scarichi industriali sono eseguiti anche test di tossicità 27

28 Limiti di emissione - campionamento La qualità dell acqua di scarico, ovvero per il controllo della conformità dei limiti indicati nella tabella definita, si assume come punto di prelievo sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Per le acque reflue urbane i campionamenti medi ponderati nell arco delle 24 ore; Per le acque reflue industriali un campione medio nell arco di 3 ore. 28

29 Scarichi sul suolo Consentito a) Agli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche per i quali la Regione ga previsto un trattamento minimo (art.100- comma 3) b) Per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie (art. 103 comma 1-b) limiti tabella 4 c) Per gli carichi di reti fognarie urbane ed industriali per le quali sia accertata la impossibilità tecnica o eccessivamente onerosa di scaricare in acque superficiali (art. 103 comma 1-c) limiti tabella 4

30 Scarichi sul suolo d) scarichi provenienti da lavorazione di roccia e) Scarichi di acque meteoriche f) Scarichi derivanti da sfogo di serbatoi idrici Al di fuori di tali scarichi, tutti gli altri devono essere convogliati in corpi idrici superficiali. E vietato scaricare sul suolo le sostanze indicate al punto 2.1 dell allegato 5 parte terza (sostanze organo alogenati e sostanze che possono combinarsi nell ambito idrico- sostanze mutagene cancerogene)

31 SANZIONI Coloro i quali trasgrediscono i contenuti della Parte Terza del D. L.vo 152/2006 per ciò che riguarda: - AUTORIZZAZIONE - LIMITI DI EMISSIONE Sono previste sanzioni amministrative o penali a seconda della gravità del fatto commesso e/o delle caratteristiche dello scarico 31

32 SANZIONI- AMMINISTRATIVE art AUTORIZZAZIONI Comma 2 ) Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da a Comma 3) chiunque effettua o mantiene in atto uno scarico senza osservare le prescrizioni dell autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa da a

33 SANZIONI- AMMINISTRATIVE art SUPERAMENTO LIMITI Comma 1) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del D,L,vo 152/06, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da a (depuratori comunali) 33

34 SANZIONI- AMMINISTRATIVE art SUPERAMENTO LIMITI Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a

35 SANZIONI- AMMINISTRATIVE art DIVIETI Comma 5) salvo che il fatto costituisca reato, fino all emanazione della disciplina regionale di cui all art. 112, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all art. 170, comma 7,(utilizzazione agronomica effluenti di allevamento) è punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria dal 600 a Comma 6) chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi, previsto dall art. 127, comma 2, (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a

36 SANZIONI- AMMINISTRATIVE art AUTORIZZAZIONI Comma 8) Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a Comma 9) Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113 (acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia), comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a

37 SANZIONI PENALI- art.137 AUTORIZZAZIONE Sanzioni penali comma 1). Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1500 a

38 SANZIONI PENALI- art.137 autorizzazione Comma 2) Quando la mancanza di autorizzazione riguarda scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A la pena è dell arresto da 3 mesi a 3 anni Comma 3) chiunque effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A senza osservare le prescrizioni contenute nell autorizzazione è punito con l arresto fino a due anni 38

39 SANZIONI PENALI- art.137 autorizzazione Comma 4) Con la stessa pena prevista al comma precedente (arresto fino a due anni) è punito Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131(dati relativi al controllo in continuo per le sostanze della tabella 5 39

40 SANZIONI PENALI - art.137 superamento limiti Comma 5) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell Allegato 5 nell effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi -- i valori limiti fissati nella tabella 3 in acque superficiali; -- i valori limiti della tabella 4 nel caso di scarico sul suolo -- i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall Autorità competente a norma dell art. 107, comma1, è punito con l arresto fino a due anni e con l ammenda da a (L..36/2010) 40

41 SANZIONI PENALI - art.137 superamento limiti Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da a

42 COMPETENZE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE art. 135 Comma 1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanzaingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, Per le sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8 è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità. 42

43 COMPETENZE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE art. 135 Comma 4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n

44 COMPETENZE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE art. 136 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento. 44

45 COMPETRNZE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE La Regione Molise con Delibera di G.R del ha assegnato la competenza all Asrem relative all attività sanzionatoria per le violazioni alle norme del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, parte terza Le competenze in materia di controllo degli scarichi sono attribuite all ARPA Molise - L.R. n. 38/99 45

46 LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE: IL DECRETO 185/2003 In tema di depurazione delle acque oltre al D. Lgs. 152/2006, altra norma fondamentale è il D.M. n 185 del 12 giugno 2003 dal titolo Regolamento recante norme e tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell art. 26 comma 2 del D. Lgs 11 maggio 1999 n 152. Il Decreto Legislativo 152/2006 affronta l argomento nella sezione II della parte terza riguardante la Tutela delle acque dall inquinamento. La sezione si apre infatti con l indicazione delle finalità della tutela delle acque dall inquinamento: 46

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