DELIBERA DELL ASSEMBLEA CONSORTILE. N. 14 del 05/11/2009

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1 DELIBERA DELL ASSEMBLEA CONSORTILE COPIA N. 14 del 05/11/2009 OGGETTO: STATUTO dell AATO2 - MODIFICHE per l introduzione del REVISORE UNICO L anno 2009, il giorno 05 (cinque) del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Jesi, si è riunita l Assemblea Consortile, in SECONDA convocazione, all uopo convocata dal Presidente dell A.A.T.O. n. 2, ai sensi dell art. 9 comma 2 dello Statuto dell A.A.T.O., con lettera del 28/10/2009 prot. n. 1129/09 per deliberare sugli argomenti iscritti all O.d.G.. Risultano presenti all appello: ENTE RAPPRESENTATO NOME E COGNOME CARICA QUOTE (D=delegato; S= sindaco) PROVINCIA DI ANCONA Carla Virili D 5,000 COMUNE DI AGUGLIANO //// 0,000 COMUNE DI ANCONA Seri Donatella D 17,959 COMUNE DI ARCEVIA Marisa Abbondanzieri D 3,258 COMUNE DI BARBARA Serrani Raniero S 0,434 COMUNE DI BELVEDERE //// OSTRENSE 0,000 COMUNE DI CAMERANO Di Stazio Vittorio D 1,393 COMUNE DI CAMERATA PICENA Paolo Tittarelli S 0,488 COMUNE DI CASTELBELLINO ///// 0,000 COMUNE DI CASTEL COLONNA //// 0,000 COMUNE DI CASTELLEONE DI Biagetti Giovanni S SUASA 0,567 COMUNE DI CASTELPLANIO Luciano Pittori S 0,790 COMUNE DI CERRETO D ESI //// 0,000 COMUNE DI CHIARAVALLE //// 0,000 COMUNE DI CORINALDO //// 0,000 COMUNE DI CUPRAMONTANA //// 0,000 COMUNE DI FABRIANO Sandro Romani D 9,849 COMUNE DI FALCONARA M. Stefano Cappanelli D 4,884 COMUNE DI GENGA Medardoni Giuseppe S 1,702 COMUNE DI JESI Gregori Gregorio D 8,154 COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI Umberto Domizioli D 1,301 COMUNE DI MERGO Corinaldesi Giuseppe S 0,290 COMUNE DI MONSANO //// 0,000 COMUNE DI MONTECAROTTO Brega Mirco S 0,801 COMUNE DI MONTEMARCIANO Serrani Liana S 1,847

2 COMUNE DI MONTERADO Diamantini Gianni S 0,442 COMUNE DI MONTE ROBERTO ///// 0,000 COMUNE DI MONTE S. VITO /// 0,000 COMUNE DI MORRO D ALBA Francesco Ciarimboli D 0,644 COMUNE DI OFFAGNA Gatto Stefano S 0,465 COMUNE DI OSTRA ////// 0,000 COMUNE DI OSTRA VETERE //// 0,000 COMUNE DI POGGIO //// S.MARCELLO 0,000 COMUNE DI POLVERIGI Sante Mainardi D 0,942 COMUNE DI RIPE //// 0,000 COMUNE DI ROSORA //// 0,000 COMUNE DI S.MARCELLO Carlo Cardarelli D 0,791 COMUNE DI S.PAOLO DI JESI //// 0,000 COMUNE DI S. MARIA NUOVA Corinaldesi Giuseppe D 0,954 COMUNE DI SASSOFERRATO Corrado Panetti D 3,756 COMUNE DI SENIGALLIA //// 0,000 COMUNE DI SERRA DE CONTI Serrani Raniero D 1,009 COMUNE DI SERRA S. QUIRICO Simoncini Gianluca D 1,414 COMUNE DI STAFFOLO //// 0,000 COMUNE DI ESANATOGLIA ////// 0,000 COMUNE DI MATELICA Montemezzo Egidio D 3,136 TOTALI TOTALE PRESENTI 72,27% Presiede Marisa Abbondanzieri, Presidente dell A.A.T.O. n. 2. Verbalizza il Segretario dell A.A.T.O. n. 2 Dott.ssa Alessandra Francesconi Funzionario Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali. Constatata la presenza di rappresentanti dei Soci in numero pari al 51,353% delle quote e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dallo Statuto per la validità della seduta in SECONDA convocazione, e la presenza del quorum deliberativo stabilito dallo statuto per la validità della deliberazione sul punto, assume la Presidenza Marisa Abbondanzieri, la quale invita l Assemblea a procedere all esame dell oggetto sopra riportato.

3 DOCUMENTO ISTRUTTORIO OGGETTO: STATUTO dell AATO2 - MODIFICHE per l introduzione del REVISORE UNICO IL PRESIDENTE PREMESSO che con delibera immediatamente esecutiva dell Assemblea n. 10 del 25/09/2006 è stato nominato l organo di revisione economicofinanziaria dell A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona (nelle persone di: Massimo Boria, iscritto al Registro dei revisori contabili - Presidente; Andrea Nardella, iscritto all Albo dei dottori commercialisti; Doriano Rossetti, iscritto all Albo dei ragionieri) ai sensi degli artt. 11 e 17 dello Statuto e dell art. 234 del Dlg. 267/2000; VISTI l art. 17 dello Statuto e l art. 235 del Dlg. 267/2000 che prevedono la durata dell organo di revisione contabile di 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera e che l organo è rieleggibile per una sola volta; CONSIDERATO CHE PERTANTO è necessario procedere al rinnovo dell organo di revisione economico-finanziaria e che l organo potrebbe essere rieleggibile; CONSIDERATO CHE nella seduta del 24/09/2009 l Assemblea Consortile si è espressa all unanimità chiedendo di valutare l introduzione del revisore unico, ai sensi dell art. 234 comma 3 del dlg. 267/2000 ss.mm.; CONSIDERATO CHE a seguito della richiesta di parere dell Autorità (Allegato 1) sulla possibilità di introdurre un revisore unico, la Regione Marche si è espressa come in allegato (Allegato 2); CONSIDERATO, pertanto CHE è rimesso alla valutazione discrezionale dell amministrazione l adeguamento ai limiti previsti per le comunità montane e per le unioni dei comuni (che prevedono il revisore unico) e che in tal caso è necessario l adeguamento dello Statuto dell AATO; VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e lo Statuto dell A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona, art. 10 e art. 11; PROPONE 1) di modificare lo Statuto dell AATO2 così come indicato nell allegato 3, al fine di introdurre il revisore unico;

4 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. Jesi, 05/11/2009 IL PRESIDENTE F.to Marisa Abbondanzieri Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Jesi, lì 05/11/2009 Servizio Affari Generali Il Funzionario Responsabile F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi

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7 ALLEGATO 1 09/07/ Applicabilità delle norme relative al patto di stabilità (art. 1, comma 676, legge finanziaria 2007); riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori (art. 1, comma 732, legge finanziaria 2007); determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione... In merito alla eventuale riduzione del numero dei componenti del collegio dei revisori si osserva che l articolo 1, comma 732 della legge n. 296 del (finanziaria 2007) ha modificato il comma 3 dell articolo 234 del citato decreto legislativo n. 267/2000 estendendo la previsione di un solo revisore nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai abitanti. La modifica normativa si applica solo ai comuni interessati (quelli con popolazione compresa tra e abitanti) alla naturale scadenza dell incarico attualmente affidato all organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell organo nominando un solo revisore. L articolo 234 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato, non ha apportato alcuna novità per quanto riguarda la composizione degli organi di revisione economico-finanziario delle comunità montane e delle unioni di comuni, mantenendo la previsione di un solo revisore. I consorzi, peraltro, non sono menzionati. Pertanto qualora l amministrazione richiedente intenda adeguarsi ai limiti previsti per le comunità montane e per le unioni di comuni può comunque operare discrezionalmente indipendentemente dalle modifiche introdotte dal comma n. 732 sopra citato...

8 ALLEGATO 2 Deliberazione amministrativa n. 221 del 13 Ottobre Schema di statuto per l'autorità di ambito legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 concernente: "Disciplina delle risorse idriche". (Deliberazione non sottoposta all'esame della C.C.A.R.) IL CONSIGLIO REGIONALE omissis DELIBERA di approvare il seguente schema di Studio per l'autorità di ambito. Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva" Schema di statuto per l'autorità di ambito CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Costituzione del Consorzio) l. E'costituito un Consorzio obbligatorio fra Enti locali con la denominazione di "Autorità di ambito" ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 con sede via. 2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonoma struttura organizzativa; è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine. 3. Fanno parte dei Consorzio i Comuni dell'ambito territoriale ottimale n. denominato, e precisamente i Comuni di e la Provincia. Art. 2 (Finalità) l. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale " " quale risulta dalla l.r. 18/1998 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Art. 3 (Funzioni)

9 1. Il Consorzio svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. 2. Tali funzioni riguardano in particolare: a) l'approvazione del programma su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della presente legge e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario; b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; c) l'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sulla base della convenzione tipo regionale; d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato; e) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta di cui alla lettera d); f) l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità; g) la determinazione, la modulazione e l'aggiornamento delle tariffe; h) l'approvazione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione per la definizione dei rapporti fra i diversi gestori dei servizio idrico per il riparto delle spese di riscossione della tariffa prevista nell'ambito; 2) convenzione fra il gestore del servizio idrico ed i Comuni e le Province per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori, delle opere necessarie per provvedere all'ammodernamento del servizio idrico e per far fronte ai casi di necessità; 3) convenzione fra i soggetti gestori del servizio idrico per assicurare i controlli di qualità delle acque; i) la determinazione e l'aggiornamento dei livelli di imposizione tariffaria in relazione a quanto stabilito all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; l) la destinazione dei proventi finanziari per le necessità di funzionamento dell'autorità di ambito e del servizio idrico integrato, nonché per gli investimenti; m) l'attività di controllo sui servizi gestionali, con particolare riguardo alla: 1) verifica del raggiungimento di standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità dei servizio assicurati all'utenza così come sono fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con i soggetti gestori; 2) verifica dello stato di attuazione dei programma di interventi. Art. 4 (Patrimonio del Consorzio) l. Il Consorzio è dotato di un patrimonio costituito: a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione; b) da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale; c) da acquisti, permute, donazioni, lasciti; d) da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi; e) da ogni diritto che venga devoluto all'autorità o acquisito dalla stessa;

10 f) dalle proprietà e capitali dell'autorità di ambito. 2. Potranno altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione o comodato gratuito. Art. 5 (Quote di adesione e di partecipazione) l. Ciascun Comune partecipa all'assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione così determinate: a) 60 per cento pari alla popolazione residente; b) 35 per cento pari alla superficie territoriale. L'ulteriore 5 per cento è assegnato alla Provincia. Art. 6 (Partecipazione degli Enti consorziati) l. Il Presidente dell'autorità di ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati, ai soli fini di informazione, entro quindici giorni dalla loro adozione, gli atti deliberati dall'assemblea. 2. Gli organi dell'autorità di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'autorità in particolare: a) attuano incontri con gli Enti locali consorziati partecipando anche, di propria iniziativa o a richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi; b) divulgario ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati. 3. Per i fini di cui al comma 2 il Consorzio ha l'obbligo di: a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio idrico; b) prevedere nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l'ente gestore informi adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito; c) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti, d) curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi, ecc. e predisporre materiale a fine didattico; e) predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività. CAPO Il Organi dell'autorità di ambito Art. 7 (Organi) l. Sono organi dell'autorità di ambito: a) l'assemblea; b) il Consiglio di amministrazione;

11 c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti. Art. 8 (Assemblea) l. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato. Art. 9 (Convocazione dell'assemblea) l. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente o un numero di Enti consorziati, che rappresentino almeno un terzo delle quote, lo richiedano. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccornandata con avviso di ricevimento e nei casi d'urgenza mediante telegramma o telefax. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l'assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 3. Gli atti relativi all'ordine del giorno sono contestualmente alla convocazione messi a disposizione dei componenti dell'assemblea presso gli uffici del Consorzio. 4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato. 5. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando partecipano ad essa tutti gli Enti consorziati. Art. 10 (Funzionamento dell'assemblea) l. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'autorità di ambito. 2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. 3. In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio presenti. 5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 11 è richiesto il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio. 6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

12 7. Qualora l'assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, la Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. 8. Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal dipendente del Consorzio che svolge funzione di segretario. Art. 11 (Competenze dell'assemblea) l. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie: a) elezione dei Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti; b) elezione dei componenti dei Consiglio di amministrazione; c) elezione del Collegio dei revisori dei conti; d) nomina del Direttore; e) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; f) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra i Comuni delle rispettive quote di partecipazione; g) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire; h) approvazione delle tariffe; i) scelta del regime giuridico per la gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla convenzione tipo; 1) determinazione degli standards di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi idrici integrati, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dallo Stato; m) definizione delle procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio, nonché per l'eventuale revoca dello stesso; n) affidamento del servizio idrico integrato; o) approvazione di regolamenti interni; p) approvazione delle convenzioni per l'attività di controllo sui servizi prestati; q) approvazione dei regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio ai sensi della legge 241/1990; r) approvazione della Carta dei servizi; s) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti; t) approvazione dei rapporto annuale redatto dall'ufficio di direzione sull'attività di controllo e vigilanza della gestione dei servizi idrici; u) revoca del Consiglio di amministrazione; v) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto; z) proposta delle modificazioni da apportare alla convenzione e allo statuto del Consorzio; aa) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti; bb) determinazione delle quote di adesione al capitale di dotazione del Consorzio dei singoli Comuni; cc) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di amministrazione richieda il suo voto. Art. 12 (Consiglio di amministrazione)

13 l. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 Consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio. 2. Per la durata in carica si applicano ai componenti del Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica delle assemblee elettive degli enti locali. 3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza. 4. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. 6. La decadenza è pronunciata dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. Art. 13 (Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione) l. L'elezione dei Consiglio di amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente, sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote. 2. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti, oltre al Presidente, è attribuito il 70 per cento dei componenti dei Consiglio di amministrazione. Il restante 30 per cento è assegnato alla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti; il candidato a Presidente di detta lista assume le funzioni di Vicepresidente. 3. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da possessori di almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall'assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. 4. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'autorità di ambito, approvata dall'assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Art. 14 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione) l. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. L'attività dei Consiglio di amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. 3. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore. Art. 15 (Competenze del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione dei Consorzio e in particolare: a) predispone gli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), 1), m), n), o), q), r) e s) dell'articolo 11; b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

14 c) approva la pianta organica e assume in servizio il personale; d) designa il Direttore; e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; f) delibera in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza ed assistenza; g) nomina il segretario delle sedute. Art. 16 (Presidente) l. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed esercita le seguenti funzioni: a) convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di amministrazione; b) rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione; c) sovrintende al buon andamento del Consorzio; d) attende a tutti gli adempimenti che gli sono demandati per legge o per statuto. 2. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse ne viene data notizia all'assemblea e al Consiglio di amministrazione. Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti) l. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti individuati secondo le leggi vigenti. Esso elegge nel proprio seno con voto limitato a due componenti, un Presidente. 2. Il Collegio resta in carica tre anni, e comunque fino alla sua ricostituzione. 3. l componenti del Collegio non sono revocabili, salvo inadempienze; sono rieleggibili per una sola volta. 4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell'assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo che abbiano con lo stesso liti pendenti. 5. I revisori dei conti sono invitati alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere econo-mico-finanziario. Art. 18 (Compiti del Collegio dei revisori dei conti) l. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 2. Nell'esercizio della loro attività hanno libero accesso agli atti e documenti del Consorzio. 3. Essi devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. 4. I Revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro competenza. 5. Il Collegio dei revisori dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea.

15 Art. 19 (Indennità di carica) l. Al Presidente ed ai componenti dei consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità di carica il cui ammontare è fissato dall'assemblea del Consorzio. CAPO III Struttura e uffici Art. 20 (Personale) l. La dotazione del personale del Consorzio è determinata con la pianta organica. 2. Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli enti locali, ad eccezione del Direttore la cui normativa è regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 142/ Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dagli Enti, dai Consorzi pubblici e dalle aziende speciali si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall'articolo 2112 dei codice civile. Art. 21 (Direttore) l. Al Direttore sono affidati i seguenti compiti: a) coordina l'attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al Consiglio di amministrazione; b) coordina l'attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio; c) dirige il personale del Consorzio; d) provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento del Consorzio; e) provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea; f) cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre Autorità di ambito e con la Regione; g) presiede le gare d'appalto; h) sottoscrive le convenzioni e i contratti con i terzi; i) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione. CAPO IV Responsabilità ed indennità degli amministratori Art. 22 (Responsabilità dei componenti

16 del Consiglio di amministrazione, dei Revisori dei conti e del Direttore) l. I componenti del Consiglio di amministrazione, quelli del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri. Art. 23 (Azione di responsabilità) l. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'assemblea dei Consorzio. 2. Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Art. 24 (indennità e compensi agli amministratori) l. Agli amministratori competono le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dall'assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore. CAPO V Finanza e contabilità Art. 25 (Finanza e contabilità) l. Per la finanza e contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili. 2. I costi di funzionamento del Consorzio sono determinati in sede di bilancio e sono posti integralmente a carico degli enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'assemblea. 3. Il fabbisogno finanziario é indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all'assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio interessato

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18 STATUTO DELL AATO 2 Marche Centro-Ancona Modifiche ALLEGATO 3 Sono barrate (XXX) le parti da eliminare, sono in neretto e corsivo (XXX) le parti nuove. Art. 7 (Organi) 1. Sono organi dell'autorità di ambito: a) l'assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente: d) il Collegio dei revisori dei conti. il revisore unico. Art. 11 (Competenze dell'assemblea) 1. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie: a) elezione dei Presidente e del Vice Presidente fra i suoi componenti; b) elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione; c) elezione del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente revisore unico; d)..; s) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti propri, del Consiglio di amministrazione e dei compensi del Presidente e del Collegio dei revisori Revisore dei conti; aa) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori del Revisore dei conti;. Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti) Revisore unico 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti Revisore è individuati o secondo le leggi vigenti. 2. Il Collegio Revisore resta in carica tre anni, e comunque fino alla sua ricostituzione. 3. I componenti del Collegio non sono revocabili Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienze; sono rieleggibili è rieleggibile per una volta. 4. Non possono essere eletti revisori dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell'assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo che abbiano con lo stesso liti pendenti. 5. I revisori dei conti sono invitati Il Revisore è invitato alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere economico-finanziario.

19 Art. 18 (Compiti del Collegio dei revisori Revisore dei conti) 1. Il Collegio dei revisori Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 2. Nell'esercizio della loro sua attività hanno libero accesso agli atti e documenti del Consorzio. 3. Essi devono Il Revisore deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro suo ufficio. 4. I Revisori Il Revisore dei conti possono può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di loro sua competenza. 5. Il Collegio dei revisori Revisore dei conti, ove riscontri, gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed all'assemblea. Art. 22 (Responsabilità dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei Revisori del Revisore dei conti e del Direttore) 1. I componenti del Consiglio di amministrazione, quelli del Collegio dei revisori il Revisore dei conti e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall'inosservanza di tali doveri. Art. 23 (Azione di responsabilità) 1. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori Revisore dei conti o del Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'assemblea dei Consorzio. 2. Il provvedimento di avvio di azione di responsabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

20 L ASSEMBLEA VISTO il sopra riportato documento istruttorio, che costituisce premessa alla presente deliberazione; VISTO che la proposta riporta il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica; SENTITI i seguenti interventi, come da verbale in atti: il Comune di Offagna, con più interventi, chiede che ci sia concorrenza nella nomina e che sia una commissione ristretta dell Assemblea a procedere alla selezione del nominativo; il Presidente risponde proponendo di procedere ad avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura ed evidenzia che, a tal fine, è necessario il rinvio della nomina del revisore unico all Assemblea successiva. Il Comune di Matelica interviene approvando fortemente il ricorso ad un avviso pubblico (come già richiesto) e chiedendo una serie di chiarimenti in particolare in ordine ai requisiti di incandidabilità/incompatibilità previsti dallo Statuto ed in ordine ai compensi previsti. Il Comune di Camerano chiede chiarimenti in ordine al regime di proroga del Collegio dei Revisori (ed ai relativi compensi) ed alla eventuale possibilità che l AATO resti senza organo di revisione per decadenza dello stesso per scadenza dei termini per procedere al rinnovo. Il Comune di Santa Maria Nuova accoglie favorevolmente la proposta di procedere alla nomina (che, sottolinea, avverrà a maggioranza) previo avviso pubblico; è favorevole alla introduzione del revisore unico e evidenzia che la richiesta del Comune di Camerano in ordine ai chiarimenti sul regime di proroga è pertinente e corretta. Il Presidente, ribadendo che l Assemblea è libera di organizzarsi come ritenga opportuno per l elezione del Revisore Unico, con riferimento alla questione della proroga del Collegio dei revisori (art. 235 comma 1 TUEL), tenendo presente che un elemento fondamentale per la determinazione dell assemblea quale il parere della Regione è stato reso senza anticipo, tenendo conto la volontà di procedere tramite avviso pubblico e tenendo conto che comunque lo Statuto dell Autorità prevede che l organo di revisione resti in carica fino alla sua ricostituzione (art. 17 comma 2) propone di mantenere fermo il principio del rinnovo dell organo di revisione in tempi brevi che, nel caso specifico, consistono nella prossima Assemblea. L Assemblea accoglie la proposta. VISTO lo Statuto dell A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona e il D. Lgs. 267/2000; RITENUTO di condividere la proposta di deliberazione, che si intende qui di seguito integralmente trascritta; TENUTO CONTO che il quorum deliberativo sull oggetto risulta essere la maggioranza assoluta delle quote dell Assemblea;

21 con la seguente votazione: - presenti 72,271% - astenuti 3,927% (Comune di San Marcello, Comune di Matelica) - votanti: 68,344% di cui: - voti favorevoli 64,583% - voti contrari 0 DELIBERA - di far propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata, che come tale si intende qui di seguito trascritta integralmente; - di impegnarsi a rinnovare l organo di revisione nella prima assemblea utile, prorogando fino ad allora il collegio dei revisori uscente. DELIBERA ALTRESì con separata unanime votazione di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 D. lgs. 267/2000.

22 Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Marisa Abbondanzieri IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia conforme all originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Jesi, lì 11/11/2009 IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi Il presente atto è esecutivo il 05/11/2009 Per decorrenza dei termini di cui all art. 134 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (decimo giorno dalla pubblicazione) Per dichiarazione di immediata eseguibilità. La sottoscritta dott.ssa Alessandra Francesconi, su conforme attestazione del Funz. Inc. del Servizio Segreteria Generale della Provincia di Ancona, dott.ssa Milena Posanzini, dichiara che la presente delibera è stata pubblicata dal 17/11/2009 al 02/12/2009 senza rilievi. Jesi, lì 09/12/2009 IL SEGRETARIO F.to Dott.ssa Alessandra Francesconi

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