STATUTO. Approvato dall Assemblea Straordinaria del 28 maggio 2015

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1 STATUTO Approvato dall Assemblea Straordinaria del 28 maggio 2015

2 TITOLO I COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI OGGETTO ART. 1 Denominazione È costituito dal 16 ottobre 1904, con sede in Reggio Emilia, un Consorzio Cooperativo sotto forma di società cooperativa con la denominazione di CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO Società Cooperativa. La società potrà anche validamente denominarsi con la sigla C.C.F.S. In relazione all attuazione degli scopi e delle attività sociali potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, fuori della sede sociale, in qualsiasi località del territorio nazionale, uffici periferici, filiali e sedi secondarie con delibera degli organi statutari competenti. Il C.C.F.S. aderisce alla Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, denominata Lega Nazionale Cooperative e Mutue. La società si iscrive alla Sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell Albo delle società cooperative e indica negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso il suddetto Albo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili. ART. 2 Durata La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell Assemblea. ART. 3 Scopo e oggetto sociale Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci. Il Consorzio si prefigge di promuovere collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento Cooperativo e mutualistico, favorendo la costituzione di nuove Cooperative o società da esse partecipate, lo sviluppo e l affermarsi delle imprese socie. Per il raggiungimento di tale scopo la Società svolge, in via prevalente ed escludendone l esercizio nei confronti del pubblico, le seguenti attività finanziarie ai sensi e nei modi consentiti dalla vigente normativa: 1. attività di finanziamento sotto qualsiasi forma esclusivamente a favore del proprio gruppo di imprese, ivi compreso ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto crediti, credito ipotecario, prestiti su pegno così come definito alla vigente normativa in materia finanziaria e bancaria. L attività di finanziamento può consistere anche nella prestazione di garanzie nel rispetto del Regolamento approvato dall Assemblea; 2. attività effettuata esclusivamente nei confronti dei propri soci volta al servizio di incasso e trasferimento di fondi, tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità tramite il sistema bancario ovvero anche attraverso operazioni di compensazione di crediti e di debiti sui conti correnti di corrispondenza dei soci stessi; 3. attività di assunzione di partecipazioni; 4. attività di compravendita, permuta, possesso e gestione di titoli pubblici o privati. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può svolgere attività di raccolta di risparmio nei limiti stabiliti dalle norme di legge e dalle istruzioni dell organo di vigilanza. La complessiva operatività della Società è riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative. Resta espressamente esclusa l attività di raccolta del risparmio presso il pubblico, e di ogni altra attività riservata per disposizione di legge. La Società può svolgere attività strumentali rispetto a quelle sopra elencate, fra le quali si indicano, a puro titolo esemplificativo, quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) acquistare, vendere, gestire immobili aventi natura strumentale o provenienti dal soddisfacimento delle proprie ragioni di credito. La Società può svolgere attività connesse qualora le stesse consentano di sviluppare l attività esercitata. Indicativamente sono attività connesse quelle di: a) informazione commerciale; b) custodia di valori mobiliari; c) gestione e partecipazione a fondi di garanzia;

3 d) prestare ai soci la consulenza e l assistenza finanziaria, assistendoli anche nei rapporti con gli Istituti Bancari ed altri Enti Finanziari per le operazioni di credito d impianto e di esercizio; e) svolgere attività di consulenza e di assistenza a soggetti non soci nell ambito di operazioni di diretto interesse dei soci. Il Consorzio potrà inoltre fornire servizi di elaborazione e di gestione dei dati contabili e aziendali, oltre a servizi per l impresa in genere ed elaborare piani di fattibilità finanziaria di progetti di investimento nell interesse dei soci. Il consorzio potrà, altresì, costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell art.4 della legge , n. 59.

4 TITOLO II SOCI ART. 4. Categorie di soci Costituiscono la compagine sociale del Consorzio soci ordinari e soci sovventori. Capo I SOCI ORDINARI ART. 5 Requisiti Possono diventare soci ordinari del Consorzio tutte le Società ed Enti a forma di Cooperative e loro Consorzi, legalmente costituite in Italia e in Europa e le società, anche consortili, in forma non cooperativa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell art del C.C. dalle cooperative socie e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza della cooperazione. Al Consorzio potranno inoltre aderire le società, le associazioni, le fondazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrativa che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici. ART. 6 Domanda di ammissione La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione, la sede sociale e l attività svolta; b) l ammontare delle azioni sottoscritte; c) la dichiarazione di attenersi allo statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Alla richiesta devono altresì essere allegati: - copia del bilancio relativo all ultimo esercizio chiuso; - copia dello statuto sociale. Le cooperative e loro consorzi debbono indicare gli estremi della iscrizione all Albo delle società cooperative di cui all art del codice civile. L ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ART. 7 Diritti e obblighi dei soci Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il socio in regola con il versamento della quota sociale e nei confronti del quale non sia avviata la procedura di esclusione, ha il diritto di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla società, alle condizioni e nei termini previsti dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi statutari. Il diritto di ispezione dei libri sociali è consentito nel rispetto degli artt e 2545 bis del codice civile. La qualità di socio ordinario si perde per recesso o esclusione e per lo scioglimento della persona giuridica socia. ART. 8 Recesso del socio Il recesso del socio ordinario è consentito nei casi previsti dalla legge e qualora il socio dimostri l esistenza di ragioni obiettive che gli impediscono di fruire dei servizi del Consorzio. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi del recesso e provvedere di conseguenza. La richiesta di recesso dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata, e, se accolta, annotata dagli amministratori sul libro soci. Il recesso ha effetto con la chiusura dell esercizio in corso se richiesto tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell esercizio successivo. ART. 9 Esclusione del socio L esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico dei soci ordinari che: a) vengano a trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento; b) non osservino gli obblighi statutari; c) si rendano morosi nell adempimento delle obbligazioni assunte verso la Società; d) abbiano perduto i requisiti per l ammissione. Nei casi indicati dalle lettere b e c il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l esclusione potrà avere luogo soltanto trascorso un mese dal predetto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 30 giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all articolo 37 dello statuto. L esclusione sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione e comunicata all escluso a

5 mezzo raccomandata. ART. 10 Liquidazione della quota I soci ordinari receduti o esclusi, nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno diritto al rimborso della sola quota sociale la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell esercizio sociale in cui il rapporto si è sciolto, ma in misura mai superiore al valore nominale comprensivo delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell art. 21 del presente statuto. Tale rimborso avrà luogo entro i sei mesi successivi all approvazione del predetto bilancio. In ogni caso i soci che cessano di fare parte del Consorzio rispondono verso questo, per due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto rispettivamente effetto, per il pagamento della quota sottoscritta e non versata. Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Società non ha diritto alla liquidazione della propria quota prima di avere adempiuto a tutti gli obblighi garantiti. Il debito del Consorzio relativo al rimborso della quota del socio è compensato con i crediti del Consorzio verso il socio stesso, anche qualora il recesso o l esclusione siano dovuti alla attivazione di una procedura concorsuale.

6 Capo II SOCI SOVVENTORI ART. 11 Requisiti Possono essere ammessi al CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO soci sovventori ai sensi dell art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio I soci sovventori di cui all art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell art. 2346, comma 1, del codice civile. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. Salvo contraria disposizione adottata dall assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. L emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell assemblea ordinaria. L assemblea che emette i titoli stabilisce: a) l importo complessivo dell emissione; b) l eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse; c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori; d) l eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo; e) l eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso. Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest ultimo caso l emissione può essere deliberata anche dall assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. L ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell emissione dei titoli. A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all ammontare del conferimento effettuato. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. L esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell assemblea, risulta iscritto nell apposito libro da almeno novanta giorni. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

7 I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione dell assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell organo. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci. L ammissione, presentata secondo le modalità fissate dalla delibera dell Assemblea ai sensi dell art. 13 del presente Statuto, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ART. 12 Conferimenti I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e concorrono a formare il capitale sociale così come previsto dal successivo art. 15 del presente Statuto. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di 500 (cinquecento) Euro ciascuna. Il numero dei soci sovventori è illimitato, fatte salve le modalità di emissione e di attribuzione dei diritti di voto determinate dall Assemblea a norma dell art. 13 del presente Statuto. ART. 13 Ammissione L ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell Assemblea ordinaria dei soci che determina: a) l importo complessivo dell emissione di azioni; b) le modalità di emissione delle azioni; c) l eventuale numero minimo di azioni che ogni socio sovventore deve sottoscrivere; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, ai sensi dell art. 4, comma 6, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere comunque maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci; e) le modalità di attribuzione del diritto di voto nel rispetto dei criteri di cui all art. 25 e tenuto conto che, ai sensi dell art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, a ciascun socio sovventore possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, e che i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque effettuati non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; f) le eventuali modalità di riduzione proporzionale dei voti attribuiti ai soci sovventori, nel caso in cui per qualsiasi motivo non risultino più rispettati i limiti di cui alla precedente lettera e); g) le modalità di designazione dei consiglieri espressi dai soci sovventori, il cui numero non potrà essere superiore a cinque e dovrà comunque essere inferiore un terzo rispetto al numero totale dei consiglieri; h) eventuali ulteriori diritti e obblighi particolari inerenti alle azioni del socio sovventore, in conformità alle disposizioni di legge; i) le facoltà ed i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell emissione delle azioni. ART. 14 Recesso Il diritto di recesso spetta ai soci sovventori dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell oggetto o del tipo di società, il trasferimento della sede sociale all estero e negli altri casi previsti espressamente dalla legge. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata dai soci non oltre quindici giorni dalla data dell iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese. In caso di recesso, come nel caso di scioglimento della società, il rimborso avverrà al valore nominale, tenuto conto delle eventuali rivalutazioni ai sensi dell art. 7, comma 2, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e detratte le eventuali perdite gravanti sul Fondo di cui al successivo art. 15, comma 1, lettera a.2) del presente Statuto.

8 TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO ART. 15 Patrimonio della società Il patrimonio sociale è costituito: a - dal capitale sociale che è variabile ed è formato: a.1) dal capitale sottoscritto dai soci ordinari e rappresentato da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) Euro. Il valore della partecipazione minima detenuta da ciascun socio è pari a 50 (cinquanta) azioni per tutte le categorie di cooperative sociali e a 500 (cinquecento) azioni per tutte le altre categorie; alle azioni si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355 del codice civile. a.2) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di euro 500 ( cinquecento), destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituiti ai sensi dell art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 b - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all art 21 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, c - da ogni altro fondo di riserva costituito dall Assemblea e/o previsto per legge. Il patrimonio di cui sopra deve essere utilizzato unicamente per il conseguimento degli scopi sociali. Per le obbligazione sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio e i soci nei limiti delle azioni sottoscritte. Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell art. 12 della Legge 16/12/1977, n. 904 e non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all atto del suo scioglimento. ART. 16 Trasferibilità delle azioni ordinarie Le azioni dei soci ordinari possono essere cedute anche in parte, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci o ad altre cooperative o loro consorzi o altre società ed enti in possesso dei requisiti necessari all ammissione a socio. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi. ART. 17 Trasferibilità delle azioni di sovvenzione Le azioni dei soci sovventori sono trasferibili. Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le azioni possedute, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esplicita indicazione del numero delle azioni che intende alienare, del prezzo pattuito e dell aspirante acquirente. Il Consiglio di Amministrazione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può indicare un diverso acquirente di proprio gradimento. Nel caso che il Consiglio non si avvalga di tale facoltà, decorso il suddetto termine, il socio sovventore è libero di effettuare la cessione nei confronti dell aspirante acquirente indicato nella propria comunicazione. Salvo preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le azioni dei soci sovventori non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi. ART. 18 Azioni proprie Il Consiglio di Amministrazione può acquistare azioni della Società detenute dai soci ordinari e/o sovventori, purché l acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. ART. 19 Esercizio sociale L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, redatto con criteri di oculata prudenza; provvede inoltre a redigere la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il bilancio deve essere presentato all assemblea dei soci per l approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Qualora ne ricorra l esigenza, in ragione della necessità di avere a disposizione il bilancio delle società partecipate e di avere elementi il più possibile aggiornati sulla situazione economico patrimoniale dei soci, il termine per la presentazione del bilancio alla Assemblea per l approvazione è fissato entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio.

9 ART. 20 Ristorni L Assemblea che approva il bilancio può deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, l erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall apposito regolamento, i quali in generale debbono considerare i volumi di attività finanziaria sviluppati con il Consorzio ed in particolare l entità degli interessi percepiti o corrisposti sulle somme depositate o ricevute a prestito. L Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento delle rispettive quote di capitale. ART. 21 Destinazione degli utili L Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell utile come segue: a) a riserva legale nella misura minima del 30%; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%, ai sensi dell art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; c) a eventuale remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, tenuto conto delle eventuali migliori condizioni attribuite alle azioni dei soci sovventori dalla delibera dell Assemblea prevista dal precedente art. 13; d) a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell art. 7 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992; e) a eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve.

10 TITOLO IV ORGANI SOCIALI ART. 22 Organi del Consorzio Gli organi sociali sono: 1 - l Assemblea; 2 - il Consiglio di Amministrazione; 3 - il Collegio Sindacale. CAPO I ASSEMBLEA ART. 23 L assemblea dei soci L assemblea ordinaria: a) approva il bilancio d esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori ai sensi dell art.2428 del c.c.; b) elegge il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; c) elegge il Collegio Sindacale e ne nomina il presidente; d) determina il compenso dei sindaci e degli amministratori per la loro attività collegiale; e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) approva i Regolamenti per la disciplina dei rapporti che devono intercorrere tra i soci ed il Consorzio; g) delibera sugli altri atti inerenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all anno fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione alla convocazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. L Assemblea é straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall art del Codice Civile. ART. 24 Modalità di convocazione Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a ciascun socio, al domicilio risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera semplice, oppure a mezzo fax o altro idoneo strumento di trasmissione che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento. Se effettuata a mezzo di lettera semplice, la notizia della convocazione verrà pubblicata su un organo di stampa a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza. L Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio nazionale. L avviso deve contenere l elenco delle materie da trattare, l indicazione della località nonchè l indirizzo della sala designata per l adunanza, la data, e l ora della prima e della eventuale seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima. In mancanza di tali formalità, l Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tutti gli associati aventi diritto al voto, e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. ART. 25 Rappresentanza e modalità di votazione L Assemblea è costituita dai soci ordinari e sovventori iscritti da almeno 90 giorni nei rispettivi libri dei soci ed in regola con il versamento delle azioni sottoscritte. I rappresentanti dei soci sono le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale, oppure quelle munite di apposita delega. I soci ordinari hanno diritto ad esprimere voti in relazione all ammontare della partecipazione posseduta nel rispetto delle seguenti proporzioni: - sino a Euro: n. 1 voto; - da Euro e sino a Euro: n. 3 voti; - oltre i Euro: n. 5 voti. I soci sovventori hanno diritto ad esprimere voti in relazione all ammontare della partecipazione posseduta nel rispetto delle seguenti proporzioni: - sino a Euro: n. 1 voto; - da Euro e sino a Euro: n. 3 voti; - oltre i Euro: n. 5 voti. Ciascun socio può farsi rappresentare da un numero massimo di delegati pari al numero dei diritti di voto; la

11 nomina dei delegati e l attribuzione a ciascuno dei diritti di voto deve essere effettuata dall organo competente del socio e comunicata per iscritto al Presidente dell Assemblea. ART. 26 Quorum costitutivo e deliberativo I soci possono farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altri soci. Ciascun delegato non può rappresentare più di due altri soci. In prima convocazione l Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci a cui spettino la metà più uno del totale dei diritti di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti. In seconda convocazione, invece, l Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti su tutti gli oggetti posti all ordine del giorno. ART. 27 Modalità di svolgimento L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, su sua designazione dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona designata dall Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall Assemblea. Le deliberazioni, prese mediante votazione per alzata di mano, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 28 Composizione Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 9 e da non più di 29 membri. I suoi componenti saranno eletti tra quelli proposti dai partecipanti all Assemblea ai sensi dell art C.C., tenuto conto di quelli eventualmente designati dai soci sovventori a norma dell art. 4, terzo comma, della legge n. 59 del 31/1/1992 e secondo quanto previsto dalla delibera assembleare di cui all art. 13 del presente statuto. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Gli amministratori scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. In caso di dimissioni o comunque di cessazione di amministratori prima del termine di scadenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, con il consenso del Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla assunzione dell incarico. Gli amministratori designati dall Assemblea in sostituzione di altri amministratori scadono insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Fermo restando il rispetto delle norme di cui all art del c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche che per numero, complessità ed impegno richiesto rendano difficile l espletamento della funzione di amministratore. Essi sono dispensati dal prestare cauzione. ART. 29 Compensi Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina gli emolumenti dovuti agli amministratori per l espletamento di particolari incarichi. ART. 30 Funzionamento Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, con facoltà di delegare loro, anche disgiuntamente, parte delle proprie attribuzioni. Il Consiglio può inoltre conferire parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato determinando nella deliberazione i limiti della delega. E data facoltà al Consiglio di nominare un Comitato Esecutivo, ai sensi dell art cod. civ., definendone i poteri. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente e

12 se nominato dall Amministratore Delegato. Sono in ogni caso indelegabili oltre alle materie di cui all art comma 4 del c.c., quelle relative ad ammissione, recesso ed esclusione dei soci, nonché quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. ART. 31 Modalità di convocazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta in forma scritta e deve pervenire ai consiglieri e ai sindaci non meno di tre giorni prima della adunanza; nei casi di urgenza l avviso verrà recapitato a mezzo di messo, fax oppure telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere convocato almeno ogni tre mesi. Il luogo dell adunanza del Consiglio di Amministrazione può essere stabilita, di volta in volta, anche in località diversa dalla sede sociale. ART. 32 Svolgimento delle adunanze Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. È consentita la partecipazione alle sedute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal presidente, sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, nonché di visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e le votazioni sono palesi. ART. 33 Poteri Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all Assemblea; conseguentemente gli sono conferite tutte le facoltà per raggiungere e realizzare gli scopi sociali previsti dall art. 3 del presente Statuto. Il Consiglio adotta i regolamenti aziendali, propone all assemblea l indirizzo generale della società, delibera sulla istituzione o soppressione degli uffici periferici, provvede alla convocazione delle Assemblee ed alla redazione dei bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, provvede alla formulazione del programma di attività. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio gli amministratori debbono, nella loro relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Inoltre, fra l altro e a titolo meramente esemplificativo, potrà: a) deliberare in merito all ammissione dei soci ordinari e sovventori e al trasferimento delle relative azioni; deliberare inoltre in merito al recesso e all esclusione dei soci ordinari; b) compiere ogni tipo di operazione finanziaria consentita dalla legge o specificamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari o opportuni per il loro perfezionamento; c) stabilire l organizzazione aziendale; d) nominare consulenti; e) fare acquisti, vendite, permute di beni mobili e immobili; f) compiere operazioni di acquisto e cessione di crediti, anche con la clausola del pro-soluto; g) dare adesione, assumere interessenze o partecipazioni in imprese, Enti o Società, Cooperative e loro Consorzi; h) deliberare il rilascio di garanzie e la concessione di prestiti, mutui ed anticipazioni in genere ai soci; i) procedere all assunzione ed al licenziamento del personale, fissandone compiti, mansioni, responsabilità e retribuzioni; j) conferire mandato o procura speciale a dipendenti della società ed anche a terzi, deliberandone i limiti e la durata; k) amministrare l intero patrimonio del Consorzio, con il potere di contrarre e concedere affittanze o locazioni di durata superiore anche ai nove anni, di acquistare, cedere, permutare diritti reali, di iscrizione, cancellazione, postergazione di ipoteche, di costituire o liberare servitù e privilegi, di deliberare l esperimento di qualsiasi azione giudiziaria, in qualunque sede, anche di revocazione o cassazione, con facoltà di transigere anche a mezzo di arbitrato; l) compiere le operazioni di acquisto e rimborso di azioni proprie di cui all art 2529 del C.C. ai valori mai superiori a quelli previsti dall art. 10 dello Statuto Sociale; m) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione, presso Istituti di Credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche

13 ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere. ART. 34 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente: a) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualunque titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. b) ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione; c) provvede alla nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti; d) può trasferire e revocare parte dei propri poteri mediante conferimento di procure e deleghe agli amministratori, ai dipendenti della Società e a terzi per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione; e) rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società partecipate e può conferire delega per la partecipazione alle stesse. Al Presidente spetta l attuazione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo. Nell assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui attribuzioni spettano al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente prova l assenza o l impedimento del Presidente. CAPO III COLLEGIO SINDACALE ART. 35 Composizione e durata Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall Assemblea ed aventi i requisiti soggettivi previsti dalla legge. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall Assemblea. ART. 36 Funzione e poteri Il Collegio Sindacale controlla l Amministrazione della Società, vigila sull osservanza delle leggi e dell atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. I Sindaci hanno, infine, tutti i compiti ed i doveri stabiliti dalla legge ivi compreso, quando ne ricorrano le condizioni, l assunzione della revisione legale dei conti della società su mandato dell assemblea, salvi i casi in cui tale controllo debba inderogabilmente essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ex art bis c.c.. Degli accertamenti eseguiti dovrà essere compilato apposito verbale da iscriversi nel relativo libro sociale.

14 TITOLO V CLAUSOLA ARBITRALE ART. 37 Collegio Arbitrale Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè le controversie promosse da amministratori, componenti del Collegio Sindacale e liquidatori, o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell art. 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 alla decisione di un Arbitro Unico nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l arbitrato, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clausola compromissoria è vincolante per gli amministratori, per i componenti del Collegio Sindacale e per i liquidatori a seguito dell accettazione dell incarico. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare l arbitro unico, alla sua sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina. Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la Legge preveda l intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La domanda di arbitrato proposta dalla Cooperativa o nei suoi confronti è depositata presso il Registro delle Imprese a cura del Presidente della Cooperativa ed è resa disponibile ai soci mediante affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile. L arbitro unico decide secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell articolo 829, secondo comma, del Codice di Procedura Civile. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall art. 35 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

15 TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ART. 38 Nomina liquidatori L Assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra rappresentanti degli enti associati e determinandone i poteri. ART. 39 Devoluzione del patrimonio In caso di liquidazione della società, l intero patrimonio, dedotti il capitale sociale versato e le assegnazioni azionarie gratuite da rivalutazione ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 art. 11, Legge 31/01/1992 n. 59, istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue. ART. 40 Clausole mutualistiche Le clausole mutualistiche previste in tema di non ripartibilità delle riserve (art. 15), distribuzione degli utili (art. 21) e devoluzione del patrimonio (art. 39) sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. Gli amministratori e i sindaci della società debbono, ai sensi dell art del c.c., indicare specificamente nelle relazioni al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. ART. 41 Richiamo al Codice Civile Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle società cooperative.

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