Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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- Giacomo Costantino
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1 L 104/37 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2002 che approva programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2002) 1435] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/304/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un'azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS)e necrosi ematopoietica infettiva (IHN). (2) I programmi relativi alla VHS in talune zone della Danimarca sono stati approvati con decisione 96/221/CE della Commissione ( 3 ), modificata dalla decisione 2001/ 485/CE ( 4 ). (3) I programmi relativi alla VHS e alla IHN in talune zone della Germania sono stati approvati con decisione 2000/ 312/CE della Commissione ( 5 ). (4) I programmi relativi alla VHS e alla IHN in talune zone della Francia sono stati approvati con decisione 94/ 863/CE della Commissione ( 6 ). (5) I programmi relativi alla VHS e alla IHN in Italia, intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute nonché di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute, sono stati approvati con decisione 2001/576/CE della Commissione ( 7 ). (6) Il programma relativo alla VHS e alla IHN attuato in Finlandia è stato approvato con decisione 95/479/CE della Commissione ( 8 ). (7) La Spagna ha presentato un programma inteso ad ottenere, per la comunità autonoma di La Rioja, la qualifica di zona riconosciuta per quanto concerne la VHS e la IHN. ( 1 )GU L 46 del , pag. 1. ( 2 )GU L 189 del , pag. 12. ( 3 )GU L 74 del , pag. 42. ( 4 )GU L 176 del , pag. 64. ( 5 )GU L 104 del , pag. 80. ( 6 )GU L 352 del , pag. 73. ( 7 )GU L 203 del , pag. 23. ( 8 )GU L 275 del , pag. 23. (8) L'Italia ha presentato più programmi, intesi ad ottenere, per le zone della provincia autonoma di Bolzano e il fiume Astico, la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne la VHS e la IHN. (9) I programmi presentati da Spagna e Italia indicano la posizione geografica delle zone e delle aziende in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori riconosciuti devono seguire, la prevalenza delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate. (10) L'esame del programma ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/ 67/CEE. Tali programmi vanno pertanto approvati. (11) Per una questione di chiarezza è opportuno mettere a punto singoli elenchi di tutte le zone e le aziende in cui si applica un programma approvato inteso ad ottenere la qualifica di zona o azienda riconosciuta per quanto concerne la VHS e la IHN. (12) Le decisioni 94/863/CE, 95/479/CE, 96/221/CE, 2000/ 312/CE e 2001/576/CE andrebbero pertanto abrogate e sostituite dalla presente decisione. (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Sono approvati i programmi intesi ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS e la IHN, di cui all'allegato I. 2. Sono approvati i programmi intesi ad ottenere la qualifica di azienda riconosciuta per quanto riguarda la VHS e la IHN, di cui all'allegato II. Articolo 2 Gli Stati membri interessati adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai programmi approvati.
2 L 104/38 IT Articolo 3 Le decisioni 94/863/CE, 95/479/CE, 96/221/CE, 2000/312/CE e 2001/576/CE sono abrogate. I riferimenti fatti alla decisione abrogata si considerano come fatti alla presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
3 L 104/39 ALLEGATO I ZONE IN CUI SI APPLICANO PROGRAMMI APPROVATI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI VHS E IHN 1. ZONE DELLA DANIMARCA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å LA DANIMARCA INSULARE. 2. ZONE DELLA GERMANIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA Una zona situata nel bacino idrografico «WOLFEGGER AACH AND ROHRSEE», una zona situata nel bacino idrografico «OBERN NAGOLD», la zona «GROSSE LAUTER» situata nel bacino idrografico del Danubio. 3. ZONE DELLA SPAGNA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA LA COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA. 4. ZONE DELLA FRANCIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA LE FORGES LA NIVE E LE NIVELLES L'ÉLORN. 5. ZONE DELL'ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN 5.1. La Provincia autonoma di Bolzano ZONA PROVINCIA DI BOLZANO La zona include tutti i bacini idrografici della Provincia di Bolzano. La zona include la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento. (NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato della Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.) 5.2. Regione: Provincia autonoma di Trento ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina. ZONA VAL DEL FERSINA Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Fersina alla cascata di Ponte Alto. ZONA VAL DELL'ADIGE parte inferiore I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la Provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica). (NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato della Provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica.) ZONA VAL RENDENA, ALTO E BASSO SARCA Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del fiume Sarca alla diga di Torbole (stazione idroelettrica). La zona è divisa dalla diga di Ponte Pià, tranne i bacini dei torrenti Manes, Arnò e Ambies e quello della Valle dei Laghi.
4 L 104/40 IT ZONA TORRENTE ARNÒ Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca. ZONA VAL BANALE Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica. ZONA VARONE Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata. ZONA VAL DI LEDRO Il bacino idrografico dei torrenti Massangia e Ponale fino alla stazione idroelettrica. ZONA ALTO E BASSO CHIESE Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico. ZONA TORRENTE PALVICO Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre. ZONA VALSUGANA Il bacino idrografico del fiume Brenta fino alla diga di Marzotto Regione Veneto ZONA TORRENTE ASTICO Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia di Vicenza, Regione Veneto)fino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella Provincia di Vicenza. La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone. ZONA BELLUNO Il bacino idrografico nella Provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave), in cui è situata l'azienda «Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno». 6. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA FINLANDIA ( 1 ). ( 1 )Incluse tutte le zone continentali e costiere.
5 L 104/41 ALLEGATO II AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO IN ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E LA IHN 1. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento: Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Forni di Sotto, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Grauzaria di Moggio Udinese, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Amaro, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, impianto di Somplago Mena di Cavazzo Carnico, Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio. 2. REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Dora Baltea: Stabilimento ittiogenico regionale, Morgex, Rue Mont Blanc REGIONE VENETO Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Brenta: Polo Guerrino, Via S. Martino 51, Loc. Campese, Bassano del Grappa, Provincia di Vicenza.
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