CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TUO NUCLEO FAMILIARE

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TUO NUCLEO FAMILIARE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.

2 Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.

3 NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/05/2013. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. L Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n 35 del 26 maggio 2010 (il Regolamento Trasparenza ), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell Assicurato, Esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento Trasparenza. Avvertenza L Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA 1. Informazioni generali UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax , sito Internet indirizzo di posta elettronica certificata ubiassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro di cui Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 166,82%. 1 di 8

4 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto di Assicurazione offre una Copertura Assicurativa operante esclusivamente in forza dell adesione ad un apposita Polizza collettiva, stipulata dal Contraente Iper Montebello S.p.A. per conto dell Assicurato ai sensi dell articolo 1891 Codice Civile, con l Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. Resta inteso che l adesione alla Polizza è facoltativa per l Assicurato. Avvertenza La Polizza è stipulata senza tacito rinnovo alla Scadenza. 3. Coperture Assicurative Limitazioni ed esclusioni IPERPROTETTO - Danni a Persone - è una Polizza di Assicurazione che copre il Rischio della Responsabilità Civile limitatamente ai danni causati a persone. E un prodotto che si prefigge di tenere indenne l Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, qualora siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, un Risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per cause accidentali verificatesi in relazione a fatti della vita privata e per la proprietà/conduzione dell Abitazione principale. La Copertura Assicurativa vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. Per un esame di maggior dettaglio della Copertura Assicurativa, si rinvia all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: La Copertura Assicurativa prevede alcune limitazioni ed esclusioni, regolamentate ed esplicitate nell ambito delle Condizioni di Assicurazione. Per un esame di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Si richiama l attenzione dell Assicurato sull applicazione della Franchigia di Polizza. Esempio numerico di applicazione della Franchigia: Danno cagionato quantificato in 8.500,00 Franchigia assoluta 250,00 Risarcimento da corrispondere al terzo danneggiato 8.250,00 Si rinvia per informazioni di maggiore dettaglio all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. 2 di 8

5 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Nullità Avvertenza Si richiama l attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione. Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza Non vi sono clausole di nullità della Polizza. Aggravamento e diminuzione del Rischio Non previsti. Premi La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di acquisto della Polizza (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Contraente, che costituisce quietanza di pagamento), così come indicato nella Dichiarazione di Adesione. Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un unica soluzione ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il pagamento del Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall Assicurato presso la Contraente. Avvertenza La Polizza non prevede l applicazione di sconti da parte dell Impresa o dell intermediario. Rivalse L Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione di regresso verso il responsabile medesimo. 8. Diritto di recesso Avvertenza Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo, l Assicurato e/o l Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso dell Impresa, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. 3 di 8

6 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Ai sensi dell art del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il Risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di lui l azione legale. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione La legislazione applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Al Contratto di Assicurazione si applicano le imposte in vigore. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione Avvertenza: Si richiama l attenzione sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro: individuazione del momento di insorgenza del Sinistro; esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro; spese per l accertamento del danno; procedure liquidative. Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura degli Artt. 7 e 21 delle Condizioni di Assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri potranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo 15, Milano Fax reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura dell Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. 4 di 8

7 Dovranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi i reclami già presentati direttamente all Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento da parte dell Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, previo esperimento della procedura disciplinata dall Art Mediazione, ove obbligatoriamente previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente all IVASS o al sistema Estero competente individuabile accedendo al sito internet: 5 di 8

8 14. Arbitrato Non previsto * * * UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Benoit Marie Thys 6 di 8

9 GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di Polizza: Abitazione: i locali destinati a civile abitazione dell Assicurato, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune. Abitazione Principale: la residenza anagrafica dell Assicurato o, in ogni caso, quella in cui dimora per la maggior parte dell anno. Assicurato: la persona fisica - che abbia aderito facoltativamente alla Polizza collettiva sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione e pagando il relativo Premio - il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa; più precisamente la persona identificata e i componenti del Nucleo Familiare. Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione. Condizioni di Assicurazione: le Condizioni di Assicurazione che disciplinano la Copertura Assicurativa. Contenuto: mobilio e arredamento in genere dell Abitazione e tutto quanto, ad essa inerente, serva per uso domestico o personale. Contraente: IPER Montebello S.p.A. che ha stipulato la Polizza per conto degli Assicurati. Contratto di Assicurazione: accordo con il quale l impresa, verso pagamento di un Premio, si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza. Copertura Assicurativa: la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza. Cose: gli oggetti materiali e gli animali. Dichiarazione di Adesione: documento sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate. Fabbricato: l intera costruzione edile o parte di essa, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli ma esclusi parchi, alberi, campi ed attrezzature sportive e da gioco e strade private) purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi. Se l assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato condominiale, essa copre anche le relative quote di proprietà comune. Franchigia: somma predeterminata che l Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro. 7 di 8

10 Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A. Incendio: la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Intermediario: UBI Banca Private Investment S.p.a. con sede in Brescia, Via Cefalonia, 74 iscritta nella sezione D del Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, numero D , in data , in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre IVASS già ISVAP: l organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute. Massimale: somma massima garantita dall Impresa all Assicurato. Mediazione: l attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Nucleo Familiare: i familiari (incluso il convivente di fatto) dell Assicurato che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso nonché i minori in affidamento. Parti: l Assicurato, l Impresa ed il Contraente. Polizza: il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Premio: la somma dovuta dall Assicurato all Impresa. Responsabilità Civile: la responsabilità patrimoniale che deriva all Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui. Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di Sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Scadenza: data in cui cessano gli effetti della Polizza. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. 8 di 8

11 Sommario Condizioni di Assicurazione... pag. 2 di 8 Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale... pag. 2 di 8 Norme che regolano la Copertura Assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone... pag. 5 di 8 Norme che regolano i Sinistri... pag. 8 di 8 1 di 8

12 Condizioni di Assicurazione NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tutte le comunicazioni dell Assicurato nel corso del Contratto di Assicurazione devono essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili. Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza della Copertura Assicurativa La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di acquisto della Polizza (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Contraente, che costituisce quietanza di pagamento), così come indicato nella Dichiarazione di Adesione. Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Art. 3 Modalità di pagamento del Premio Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un unica soluzione ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall Assicurato presso la Contraente. Art. 4 Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo alla Scadenza. La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sulla Dichiarazione di Adesione, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti. Art. 5 Modifiche al Contratto di Assicurazione Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art. 6 Assicurazioni presso diverse imprese di assicurazione Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro l'assicurato è tenuto a darne avviso a tutte le imprese di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre (art Codice Civile) e a richiedere 2 di 8

13 a ciascuno di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'impresa di assicurazione insolvente superi l'ammontare del danno, l Impresa é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre imprese di assicurazione. Art. 7 Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Intermediario o all Impresa al quale è assegnata la Polizza o all Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell'art Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art Codice Civile. Art. 8 Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo, l Assicurato e/o l Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso dell Impresa, quest ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. Art. 9 Rinuncia alla rivalsa L Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione di regresso verso il responsabile medesimo. Art 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art. 11 Prescrizione Ai sensi dell art. 2952, 2 comma del Codice Civile i diritti del Contraente e/o dell Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di lui l azione legale. Art. 12 Mediazione In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, qualora obbligatoriamente prevista dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme. 3 di 8

14 Resta in ogni caso ferma la possibilità per l Impresa e l Assicurato di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Art. 13 Foro competente Fermo quanto previsto al precedente Art Mediazione, per qualunque controversia derivante dall applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, il Foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell Assicurato. Art. 14 Rinvio alle norme di Legge Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge. 4 di 8

15 NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A PERSONE Art. 15 Oggetto della Copertura Assicurativa L Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione, a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione: - a fatti della vita privata e di relazione; - alla proprietà e alla conduzione del Fabbricato costituente la sua Abitazione principale e delle sue pertinenze; - alla proprietà del Contenuto dell Abitazione Principale e delle sue pertinenze. La Copertura Assicurativa vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi che abbiano come conseguenza danneggiamenti a Cose di terzi. Sono compresi i danni causati da: 1. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande; 2. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo; 3. comportamenti colposi dell Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli; 4. proprietà, possesso od uso di: biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcars; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, non soggetti all assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni Private; 5. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 mt. e non dotate di motore ausiliario; 6. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo in aree abilitate a tale scopo (escluso il loro impiego per l esercizio della caccia); 7. figli minori dell Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati; 8. figli minori di terzi affidati temporaneamente all Assicurato; 9. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere; 10.pratica di campeggio svolta all interno di camping regolarmente autorizzati; 11.attività di volontariato; 12.organizzazione di feste familiari o tra amici; 13.caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti; 14.impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici dell Abitazione Principale, come pure altri impianti od installazioni, considerati 5 di 8

16 immobili per natura o destinazione; 15.recinzioni in genere, cancelli anche automatici di pertinenza dell Abitazione Principale; 16.spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto od occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza dell Abitazione Principale, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; 17.committenza di lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell Abitazione destinati a dimora abituale purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, purché l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto stesso. Il pagamento del danno accertato viene effettuato previa detrazione di una Franchigia fissa di 250,00 per ciascun Sinistro. Art. 16 Fabbricati in condominio Se la Copertura Assicurativa è stipulata da un condomino, per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la Responsabilità Civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Art. 17 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi - tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi del presente Contratto di Assicurazione. - il coniuge, i genitori, i figli delle persone indicate al precedente punto; - i prestatori d opera anche occasionali per i danni subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell Assicurato. Art. 18 Pluralità di Assicurati La Copertura Assicurativa opera entro i limiti ed il Massimale convenuti in Polizza per ogni Sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. Art. 19 Esclusioni La Copertura Assicurativa non comprende i danni: a) che abbiano come conseguenza danneggiamenti a Cose di terzi; b) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di Fabbricati diversi dall Abitazione Principale; c) derivanti dalla proprietà ed uso di animali in genere; d) cagionati dall esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari in genere; 6 di 8

17 e) da atti dolosi, salvo quanto previsto all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione; f) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi; g) derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico; h) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; i) da furto; j) a Cose di terzi, se provocati da Incendio di Cose di proprietà dell Assicurato o da lui detenute; k) causati a Cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo; l) provocati sotto l influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti; m) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; n) derivanti dalla proprietà o dall uso di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti ai punti 4 e 5 dell Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione; o) derivanti dall esercizio della caccia; p) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l amianto; q) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici; r) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale. Art. 20 Estensione territoriale La Copertura Assicurativa vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il mondo. 7 di 8

18 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI Art. 21 Denuncia del Sinistro e obblighi dell Assicurato Fermo restando quanto previsto dall Art. 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro l Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art Codice Civile). L inadempimento degli obblighi di denuncia in caso di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo (art Codice Civile). La denuncia deve contenere l indicazione del numero di Polizza, l esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l Assicurato, pena di decadenza dal diritto alla Copertura Assicurativa, deve far pervenire ad UBI Assicurazioni SpA, Servizio Sinistri, Via Tolmezzo Milano, notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 10 giorni dalla notifica. L Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro. Art. 22 Gestione delle vertenze di danno e spese legali L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra l Impresa e l Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 23 Responsabilità solidale Nel caso di responsabilità solidale la Copertura Assicurativa vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone. 8 di 8

19 RIFERIMENTI UTILI Per richiedere informazioni relative al Contratto di Assicurazione: Telefono: Fax: Per denunciare un Sinistro: POSTA: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Sinistri Via Tolmezzo, Milano Fax: Per effettuare un Reclamo: POSTA: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax: reclami@ubiassicurazioni.it IVASS Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma

20 UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V Milano - Via Tolmezzo, 15 - tel Fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano , n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del , n. 62). Mod. UBI Ass ed. 01/05/

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