Legislazione federale. Legislazione sugli esplosivi
|
|
- Irene Innocenti
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Legislazione sugli esplosivi Versione: Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB
2 Sommario 1 Introduzione 2 2 Le basi più importanti per la legislazione sugli esplosivi Campo di applicazione della legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl).. Fehler! Textmarke nicht definiert Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl) Terminologia (articolo 7 OEspl) Responsabilità Legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS ) Articolo 7 Pezzi pirotecnici Articolo 8a Principio Messa in commercio Articolo 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera Articolo 15 Commercio vietato Articolo 22 Sicurezza Articolo 23 Protezione dei lavoratori Articolo 26 Restituzione / Distruzione Articolo 27 Responsabilità civile Articolo 30 Perdita, infortuni Articolo 31 Obbligo di informare Articolo 32 Organi di esecuzione Articolo 37 Disposizioni penali "Commercio non autorizzato" Articolo 38 Disposizioni penali "Altre infrazioni" Articolo 42 Esecuzione Ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS ) Articolo 5 Pezzi pirotecnici Articolo 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali Articolo 7 Fuochi d'artificio (Allegato 1) Articolo 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni Articolo 31 Autorizzazione di importazione Articolo 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici Articolo 58 Validità del permesso Articolo 87 Deposito dei fuochi d'artificio Articolo 88 Prescrizioni di esercizio per i depositi Articolo 105 Tempi di attesa Articolo 110 Registri... 8 Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 1
3 1 Introduzione Le basi giuridiche rilevanti per i temi sulla pirotecnica si formano in Svizzera, Legge federale sugli esplosivi (LEspl; ) Ordinanza sugli esplosivi (OEspl; ) Introduzione Nelle pagine seguenti vengono spiegati gli articoli più importanti della legge (LEspl) e dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl). In parte le norme legali vengono riportate a senso e non secondo il testo ufficiale. Giuridicamente valido è esclusivamente il testo ufficiale. Le due serie di regole possono essere trovate nel testo completo allegato 12. Quali futuri detentori dell'attestato dovete conoscere le disposizioni legali ed essere in grado di applicarle di conseguenza. La menzione FWA autorizza ad accendere pirotecnicamente o elettricamente fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici pronti per l'uso della categoria F4 fino ad un calibro di 75 mm e pezzi pirotecnici di categoria T2 non ottenibili nel commercio libero; l'accensione può avvenire in modo autonomo all'aperto, rispettando le restrizioni seguenti: a) è consentito accendere esclusivamente fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici pronti per l'uso (caricati dal produttore e pronti per il lancio e l'accensione), trasportabili in imballaggi conformi all'adr/sdr; b) è permesso accendere esclusivamente fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici pronti per l'uso fino a un calibro di 75 mm (3 pollici); c) non è permesso impiegare effetti nautici; d) non è consentito collegare fra loro pirotecnicamente articoli delle categorie F4 e T2; e) nel posto previsto per l'accensione la massa netta di materie esplosive (NEM) degli articoli F4 e T2 non deve superare 50 kg. I titolari dell'attestato sono in grado di valutare il posto previsto per l'accensione degli artifici all'aperto, stimare correttamente i rischi e prendere le relative misure per escludere pericoli per le persone e le cose. La menzione FWA non autorizza al trasporto di fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici oltre le esenzioni ADR/SDR. Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 2
4 2 Le basi più importanti per la legislazione sugli esplosivi Attenzione : Le seguenti esposizioni sono le spiegazioni più rilevanti sulle norme di legge, con particolare attenzione alle regole per pirotecnia in relazione all'entrata FWB. Le disposizioni di legge sono riportate solo parzialmente e per analogia e non viene riprodotta nella lingua originale. Legalmente vincolanti è solo il testo originale delle disposizioni di legge. 2.1 Campo di applicazione della legge sugli esplosivi (articolo 1 e articolo 3 LEspl) La legge disciplina il commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici. Ai sensi della legge il termine "commercio" non è limitato al significato usuale (acquisto, vendita distribuzione, ecc.), ma si riferisce a qualsiasi operazione con esplosivi e pezzi pirotecnici. In particolare sono considerati commercio la fabbricazione, il deposito, la detenzione, l'importazione, la fornitura, l'acquisto, l'impiego e la distruzione di esplosivi e pezzi pirotecnici. Nel caso dei pezzi pirotecnici da spettacolo la legge è applicabile unicamente al fabbricante, all'importatore, al venditore e ai loro impiegati e ausiliari. Questo non vale per l'uso professionale di fuochi d'artificio (fuochi d'artificio della categoria F4). 2.2 Prescrizioni di protezione e di sicurezza (articolo 17 LEspl) Chiunque commercia con pezzi pirotecnici, deve, per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni, adottare tutti i provvedimenti che, secondo le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere (recinzioni, distanze di sicurezza, messa in sicurezza di cariche inesplose, ecc.). Nelle immediate vicinanze e quando si manipolano fuochi d'artificio bisogna evitare di fumare e i fuochi aperti. I fuochi d'artificio vanno depositati separatamente dalle sostanze infiammabili. 2.3 Terminologia (articolo 7 OEspl) I pezzi pirotecnici della categoria 4 (fuochi d'artificio) sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. (Articolo 7 e Allegato 1 OEspl) Le persone con conoscenze specialistiche sono le persone che hanno ottenuto un permesso d'uso ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LEspl. 2.4 Responsabilità Per l'uso di articoli pirotecnici della categoria 4, T2 bisogna designare una persona responsabile (capoposto per gli spettacoli pirotecnici). Tale persona deve dimostrare di avere seguito la relativa formazione, conoscere le norme legali, predisporre le misure di sicurezza necessarie e in caso di incidenti prendere le misure di emergenza corrette. Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 3
5 3 Estratti egge federale sugli esplosivi (LEspl; RS ) 3.1 Articolo 7 Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che non servono al brillamento ma ad altri fini oppure sono destinati unicamente allo spettacolo, come i fuochi d'artificio. 3.2 Articolo 8a Principio Messa in commercio I pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni. 3.3 Articolo 10 Autorizzazione di vendita in Svizzera Chiunque, in Svizzera, commercia pezzi pirotecnici deve essere titolare di un'autorizzazione. L'autorizzazione è valida in tutta la Svizzera. Per il commercio al dettaglio di pezzi pirotecnici da spettacolo essa vale unicamente nel Cantone che l'ha rilasciata. 3.4 Articolo 15 Commercio vietato È vietato consegnare pezzi pirotecnici della categoria F4 a persone minori di 18 anni. I fuochi d'artificio della categoria F4 acquistati per proprio uso non possono essere consegnati a terzi. È vietato l'uso al fine di spettacolo di pezzi pirotecnici destinati ad altri scopi. 3.5 Articolo 22 Sicurezza I pezzi pirotecnici devono essere messi al sicuro segnatamente dal fuoco, dalle intemperie, dal furto e dalla manomissione di terzi non autorizzati. 3.6 Articolo 23 Protezione dei lavoratori I proprietari di aziende e imprese che commerciano con pezzi pirotecnici sono inoltre tenuti a prendere, a favore dei lavoratori, tutti i provvedimenti protettivi dettati dall'esperienza, applicabili secondo l'evoluzione tecnologica e adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'impresa. 3.7 Articolo 26 Restituzione / Distruzione I pezzi pirotecnici, la cui azione, efficacia o stabilità risultano insufficienti rispetto allo stato della tecnica, devono essere restituiti al venditore oppure distrutti da specialisti. I pezzi pirotecnici per uso professionale (categoria F4) devono essere distrutti esclusivamente dal produttore, dall'importatore o da uno specialista. Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 4
6 3.8 Articolo 27 Responsabilità civile Il proprietario di un'azienda o di un impianto, in cui sono fabbricati, depositati o impiegati pezzi pirotecnici, è responsabile del danno provocato dalla loro esplosione. 3.9 Articolo 30 Perdita, infortuni Se vengono a mancare pezzi pirotecnici o si verifica un infortunio con persone o danno considerevole alle cose, - si deve segnalarlo immediatamente alla polizia Articolo 31 Obbligo di informare Chiunque commercia con pezzi pirotecnici deve fornire agli organi incaricati dell'esecuzione della legge le informazioni necessarie e consentire loro la consultazione dei documenti Articolo 32 Organi di esecuzione Gli organi di esecuzione possono, durante le ore di lavoro, entrare senza preavviso nei locali di aziende e depositi per ispezionarli, esaminare inventari e rispettivi documenti nonché chiedere o prelevare campioni. Essi mettono al sicuro il materiale che può servire come mezzo di prova Articolo 37 Disposizioni penali "Commercio non autorizzato" È punibile chiunque, senza essere autorizzato o in violazione della legge, commercia con pezzi pirotecnici Articolo 38 Disposizioni penali "Altre infrazioni" È punibile chiunque disattende i provvedimenti di protezione o di sicurezza prescritti dalla legge o da altre disposizioni di esecuzione Articolo 42 Esecuzione Nella misura in cui non è espressamente attribuita alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge compete ai Cantoni. Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 5
7 4. Estarri dall ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS ) 4.1 Articolo 5 Pezzi pirotecnici I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movimento o effetti analoghi. 4.2 Articolo 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali I pezzi pirotecnici per scopi professionali sono classificati nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3(v. anche Allegato 1). 4.3 Articolo 7Fuochi d'artificio (Allegato 1) I fuochi d'artificio sono classificati nelle categorie da 1 a 4 secondo la loro pericolosità. I fuochi d'artificio della categoria 1 costituiscono un pericolo minimo, quelli della categoria 4 un pericolo molto grande. I fuochi d'artificio della categoria 4 sono destinati unicamente a un uso professionale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio Articolo 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati e conformi alle prescrizioni dell'adr/sdr. I fuochi d'artificio devono essere contrassegnati con indicazioni e designazioni conformi all'articolo Articolo 31 Autorizzazione di importazione Chiunque voglia importare in Svizzera pezzi pirotecnici necessita di un'autorizzazione dell'ufficio centrale per gli esplosivi e la pirotecnica. L'autorizzazione non è necessaria per l'importazione nel traffico turistico di fuochi di artificio delle categorie 1-3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg. Non è permessa l'importazione dei fuochi d'artificio che scoppiano a terra. Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 6
8 4.6 Articolo 47 Permesso per l'acquisto di pezzi pirotecnici Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e F4 è necessario un permesso. Il permesso di acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e F4. Permesso di acquisto Autorizzazione di accensione 4.7 Articolo 58 Validità del permesso Il permesso ha una durata di validità illimitata. Ogni cinque anni dall'ultima volta che è stata ottenuta un'abilitazione bisogna partecipare a un corso complementare. 4.8 Articolo 87 Deposito dei fuochi d'artificio I locali destinati al deposito di fuochi d'artificio in quantità superiore a 300 kg di peso lordo sono considerati grandi depositi. Per quanto possibile, vanno sistemati in edifici isolati e sono utilizzati esclusivamente per detti prodotti. Gli edifici non devono trovarsi in una zona di abitazione e non devono essere occupati né permanentemente né temporaneamente da molte persone. Esempio: container con recinzione Per il deposito a breve scadenza oppure per la preparazione di grandi fuochi d'artificio prima della loro accensione, è sufficiente che i locali non servano nello stesso tempo ad altri scopi (è possibile il deposito in container). Per le ulteriori disposizioni si veda la direttiva antincendio AICAA "Sostanze pericolose" Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 7
9 4.9 Articolo 88 Prescrizioni di esercizio per i depositi Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di immagazzinamento e di spedizione. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di spedizione o di confezione. Sempre che disposizioni federali o cantonali della legislazione sugli esplosivi non stabiliscano diversamente, i requisiti per il deposito di pezzi pirotecnici sono definiti dalle prescrizioni antincendio. La versione aggiornata della direttiva antincendio "Sostanze pericolose" è reperibile su internet all'indirizzo Articolo 105 Tempi di attesa Se non tutti i fuochi d'artificio si sono accesi, bisogna attendere 15 minuti Articolo 110 Registri Gli utilizzatori di esplosivi sono obbligati a tenere un elenco dei pezzi pirotecnici delle categorie F4 e T2. L'elenco, il permesso di acquisto e l'autorizzazione di accensione vanno conservati ordinatamente per dieci anni. Dagli elenchi degli utilizzatori devono risultare tutti i tipi di fuochi d'artificio delle categorie F4 e T2: a. le entrate, le uscite e le giacenze; b. il nome e l'indirizzo dei fornitori e dei clienti nonché le date delle operazioni commerciali; Gli elenchi forniscono informazioni sulle mutazioni quotidiane e sulla ricapitolazione mensile. Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture e i permessi d'acquisto o le autorizzazioni di accensione. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche. Le prescrizioni cantonali concernenti i fuochi d'artificio possono essere consultate presso le autorità della polizia cantonale. Gli indirizzi esatti e i relativi link si possono trovare all'indirizzo ml Ufficio federale di polizia (fedpol) CH Ufficio federale di polizia Tel: /23 Ufficio centrale per gli esplosivi e Fax: la pirotecnica (UCEP) info@fedpol.admin.ch 3003 Berna Internet: Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB 8
Legislazione federale. Legislazione sugli esplosivi
Legislazione sugli esplosivi Versione: 10.02.2016 Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB Indice 1 Introduzione 2 2 Le basi più importanti per la legislazione esplosivi 3 Validità della Legge
DettagliDistruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliPROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliIMPORTAZIONE PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione documenti d'identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica IMPORTAZIONE DI PEZZI PIROTECNICI
DettagliPROMEMORIA IMPORTAZIONE DI ESPLOSIVI E DI PEZZI PIROTECNICI
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA IMPORTAZIONE DI ESPLOSIVI E DI PEZZI PIROTECNICI Il presente promemoria
DettagliPROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO DEI FUOCHI D ARTIFICIO DELLE CATEGORIE F1, F2 E F3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica PROMEMORIA CONDIZIONI PER L IMMISSIONE SUL MERCATO SVIZZERO (PROCEDURA DI CONFORMITÀ
DettagliIndicazioni op erative in tema di sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici
Indicazioni operative in tema di sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici La direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l armonizzazione delle legislazioni
DettagliOrdinanza concernente l immissione sul mercato
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12
DettagliTracciabilità degli esplosivi
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore / servizio degli esplosivi
DettagliComunità d nteresse Fuochi d artificio. Associazione svizzera del brillamento (ASB) Federazione svizzera dei pompieri (FSP)
Comunità d nteresse Fuochi d artificio Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF) Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP) Associazione svizzera del brillamento (ASB) Federazione
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
DettagliDepositi di munizioni
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Depositi di munizioni Nota esplicativa
DettagliCommercio di artifici pirotecnici
LEGGE 29 aprile 1997 n.45 Commercio di artifici pirotecnici Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
DettagliTassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) Volantino informativo concernente
DettagliDisegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
DettagliDecreto federale. Termine di referendum: 17 gennaio del 28 settembre 2018
Termine di referendum: 17 gennaio 2019 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi è
DettagliLegge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
DettagliFormulario modello Lista di controllo per i punti vendita
Formulario modello Lista di controllo per i punti vendita CANTONE: Data del controllo: Punto vendita. Controllato da: Stato: 07/2015. Persona responsabile Designare la persona responsabile (OEspl; art.
DettagliOrdinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1
DettagliIstruzione dell Assicurazione fabbricati dei Grigioni Organizzazione della protezione antincendio nei comuni
Istruzione dell Assicurazione fabbricati dei Grigioni Organizzazione della protezione antincendio nei comuni La presente istruzione entra in vigore il 1 o gennaio 2015 (edizione 1 o febbraio 2017) Emanata
DettagliOrdinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari;
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 settembre 1998 1 sulle
DettagliOrdinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol Modifica del 3 novembre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 1 concernente i generatori
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglidel 25 marzo 1977 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sugli esplosivi (LEspl) 1 941.41 del 25 marzo 1977 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 capoverso 1, 31 bis capoverso 2, 32 capoverso
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti (OACC) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 marzo 1971 1 concernente gli
DettagliOrdinanza sul controllo del commercio dei vini
Ordinanza sul controllo del commercio dei vini 916.146 del 28 maggio 1997 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso
DettagliOrdinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell 8 novembre 2006 Il
DettagliOrdinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) Modifica del 21 settembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 novembre 2000 1 sugli esplosivi è modificata come segue: Art. 1a cpv. 2 2 La
DettagliOrdinanza sulla pubblicità dei medicamenti
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) Modifica del... Progetto per la consultazione Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 ottobre 2001 1 sulla pubblicità
DettagliDecreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009
Termine di referendum: 1 aprile 2010 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) del 26 aprile 1993 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) del 27 novembre 2000 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 1977 1 sugli esplosivi (Lespl
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliOrdinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm) Modifica del 21 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 luglio 2008 1 sulle armi
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) 941.411 del 27 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 34a e 42 della legge federale del 25 marzo 1977 1 sugli esplosivi
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53
Dettagli(Sviluppo dell acquis di Schengen)
[Signature] [QR Code] Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 07/853 che modifica la direttiva
DettagliRegolamento R Allegato 1
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione etanolo Gennaio 2018 Regolamento R-60-5.1 Allegato 1 Etanolo I regolamenti sono disposizioni d esecuzione del diritto
DettagliSindaco S I N D A C O
Sindaco Ordinanza Sindacale n. : 37 del 28/12/2018 Oggetto: divieto di scoppi di petardi e simili dal 28 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019 I L S I N D A C O Rilevato che: - nell approssimarsi delle feste
DettagliOrdinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie
Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso
DettagliPromemoria. Lavori edili nelle zone di protezione dell'acqua freatica (Zone S)
Amt für Natur und Umwelt Uffizi per la natira e l'ambient Ufficio per la natura e l'ambiente UM012 Lavori edili nelle zone di protezione dell'acqua freatica (Zone S) Promemoria Sommario pagina 1 Situazione
DettagliOrdinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Modifica del 4 luglio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 1973 1 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Sostituzione
DettagliDecreto federale. dell 11 dicembre 2009
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo
DettagliAgriturismo NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Agriturismo Nota esplicativa
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliIG Interessengemeinschaft Bühnenfeuerwerk. Ausbildungszentrum Pyrotechnik (AZP)
IG Interessengemeinschaft Bühnenfeuerwerk Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF) Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP) Ausbildungszentrum Pyrotechnik (AZP) Schweizer Verband
DettagliOrdinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali
490.50 Ordinanza per gli archivi comunali, di circolo e distrettuali del 5 settembre 988 (stato luglio 004) emanata dal Governo il 5 settembre 988. Amministrazione e classificazione Art. Obbligo di gestire
DettagliLuogo e data... Firma... Campo d applicazione La presenta richiesta è valida per le località nel cantone...
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Tassa d incentivazione sui COV Richiesta per l ottenimento della procedura di impegno volontario
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 (Stato 1 giugno 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliAccordo
Traduzione 1 0.142.115.143 Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento die cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliTrasporto di Merci Pericolose, "Hazardous Goods" e "Hazardous Articles"
Traduzione fornita a titolo informativo - solo le versioni inglesi e francesi hanno valore giuridico vincolante. Trasporto di Merci Pericolose, "Hazardous Goods" e "Hazardous Articles" La presente politica
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso
DettagliNuove Schede Dati di Sicurezza. Milva Carnevali AUSL Bologna
Nuove Schede Dati di Sicurezza Milva Carnevali AUSL Bologna TITOLO IV del Regolamento 1907/2006 - REACH Articolo 35 Reg. REACH Accesso dei lavoratori alle informazioni I datori di lavoro consentono ai
DettagliPirotecnica FWB. Sicurezza. Versione: Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB
Versione: 29.07.2016 Copyright 2016 by ASDAP / PML / FSP / USCF / ASB Indice 1 Introduzione... 2 1.1 Pericolo per le persone... 2 1.2 Pericolo per le cose... 3 2 Distanze di sicurezza dal pubblico... 3
DettagliLegge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici; LAdLATer)
500.500 Legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge d'applicazione della legge sugli agenti terapeutici; LAdLATer) del 7 agosto 00 Il Gran Consiglio del Cantone
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliOrdinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) Modifica del 12 maggio 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 novembre 2000 1 sugli esplosivi è modificata come segue: Sostituzione di espressioni
DettagliORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del
ORDINANZA MUNICIPALE concernente le agevolazioni di parcheggio concesse ad abitanti ed aziende per i comparti a ZONA BLU (del 03.07.2018) Il Municipio di Minusio, in applicazione degli articoli 192 LOC
DettagliOrdinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart) del versione per la consultazione Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 19 capoverso
DettagliAccordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) del [versione 23 del 03.07.2008; indagine conoscitiva] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso
DettagliProduzione Deposito Vendita sostanze esplosive
Produzione Deposito Vendita sostanze esplosive Marco Frezza Pisa 30 maggio 2014 DPR 151/2011 Attività 17 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate
DettagliOrdinanza sul registro degli incidenti stradali
Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliASTER s.r.l. Società di Ingegneria ing. FABIO MOSCA Progettazione strutturale ingegneria degli esplosivi
2013 Marcatura CE ASTER s.r.l. Società di Ingegneria ing. FABIO MOSCA Progettazione strutturale ingegneria degli esplosivi Via E. Molina, 13 10025 Pino Torinese (TO) Tel. 011843000 Fax 0118118069 mail:
DettagliOrdinanza sulla pubblicità dei medicamenti
Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) Modifica del 21 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 ottobre 2001 1 sulla pubblicità dei medicamenti è modificata
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) del 26 aprile 1993 (Stato 28 maggio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliSostanze che impoveriscono lo strato di ozono
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Sezione Disposti di natura non doganale A.34 1 aprile 2018 Regolamento R-60-6.8 Sostanze che impoveriscono lo strato di
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 14 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliWORKSHOP. Aspetti normativi e criticità applicative: le linee guida per le C.T.T. Indicazioni operative per aziende del settore pirotecnico
Aspetti normativi e criticità applicative: le linee guida per le C.T.T. La fabbricazione ed il confezionamento dei fuochi di artificio richiede una conoscenza particolareggiata del ciclo produttivo. Nel
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci Concluso il 5 settembre 2006 Entrato
Dettagli