Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati
|
|
- Ottavio Barbato
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart) del versione per la consultazione Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 19 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo sull ingegneria genetica 1, e in esecuzione del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena) 2, ordina: Sezione 1 Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. 2 Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in prodotti farmaceutici destinati all uomo. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. utilizzazione nell ambiente: qualsiasi utilizzazione di organismi nell ambiente ai sensi dell articolo 3 lettera d dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull emissione deliberata nell ambiente (OEDA) 3 ; b. organismi geneticamente modificati: gli organismi ai sensi dell articolo 3 lettera c OEDA; c. sistemi chiusi: le installazioni ai sensi dell articolo 3 lettera d dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull impiego confinato (OIConf) 4 ; d. movimento transfrontaliero: l'importazione, l esportazione e il transito di organismi geneticamente modificati; e. Biosafety Clearing House: il Centro di scambio d informazioni sulla biosicurezza di cui all articolo 20 del Protocollo di Cartagena. RU RS RS RS RS
2 Sezione 2 Esigenze poste ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati Art. 3 Dovere di diligenza Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve: a. impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi geneticamente modificati, i loro metaboliti ed i rifiuti da essi generati non mettano in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente; b. manipolare, imballare e trasportare tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali ed internazionali; e c. fornire per ogni movimento transfrontaliero la documentazione d accompagnamento di cui all'articolo 4. Art. 4 Documentazione d accompagnamento 1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve contemplare le seguenti informazioni: a. l indicazione non equivoca che si tratta di organismi geneticamente modificati; b. il codice d identificazione internazionalmente riconosciuto o, in mancanza di tale codice, la specificazione dell identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti; c. le norme di sicurezza da osservare ai fini della manipolazione, del deposito, del trasporto e dell utilizzazione di tali organismi; d. il nome e l indirizzo della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari; e. il nome e l indirizzo del destinatario; e f. una dichiarazione secondo cui il movimento transfrontaliero è conforme alle prescrizioni del Protocollo di Cartagena relative agli esportatori. 2 Nel caso in cui gli organismi geneticamente modificati siano destinati ad essere utilizzati direttamente nell alimentazione umana o animale o ad essere trasformati, o qualora essi siano medicamenti per uso veterinario è necessario sostituire l indicazione di cui al capoverso 1 lettera a con un informazione che specifichi che si tratta di organismi geneticamente modificati non destinati ad essere utilizzati intenzionalmente nell ambiente. 3 Per gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi si applicano unicamente le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a-e. 2
3 Art. 5 Obbligo di tenere un registro delle esportazioni 1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità di organismi ed al Paese di destinazione. 2 Su richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione dell Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). 3 Essi vanno conservati per almeno 30 anni dopo l ultima esportazione. Art. 6 Importazione 1 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell'ambiente necessita di un autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 13 OEDA 5. 2 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi deve soddisfare le esigenze di cui agli articoli 4, 13 e 14 dell ordinanza del 25 agosto 1999 OIConf 6. Art. 7 Esportazione 1 Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve richiedere l approvazione dell autorità competente del Paese importatore. 2 La domanda inoltrata a tal fine deve contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato 1. 3 Il richiedente invia all UFAFP una copia della notificazione e della decisione del Paese importatore. Sezione 3 Art. 8 Compiti delle autorità Compiti dell UFAFP L UFAFP è il corrispondente nazionale per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare: a. garantisce il collegamento con il Segretariato della Convenzione del 5 maggio 1992 sulla diversità biologica 7 ; b. tiene un registro delle notificazioni e delle decisioni di cui all articolo 7; c. presta consulenza agli esportatori qualora un Paese importatore non osservi le scadenze previste dal Protocollo di Cartagena; 5 RS RS RS
4 d. informa l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l Ufficio federale dell agricoltura (UFAG), l Ufficio federale di veterinaria (UFV) e l Istituto svizzero degli agenti terapeutici, in base alle loro competenze definite dall OEDA 8 e dall OIConf 9, sui movimenti transfrontalieri come pure sull emissione transfrontaliera e non intenzionale di organismi geneticamente modificati; e. pubblica periodicamente un rapporto sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati; f. mette a disposizione moduli per la compilazione della documentazione d accompagnamento di cui all articolo 4. Art. 9 Partecipazione alla procedura internazionale d informazione 1 Attraverso il Biosafety Clearing House, l UFAFP mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: a. la legislazione federale necessaria all'attuazione della presente ordinanza; b. gli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati; c. i nomi e gli indirizzi delle autorità federali competenti di cui all articolo 8 lettera d ed all articolo 10; d. il nome e l indirizzo dell autorità nazionale di cui all articolo 10 capoverso 4; e. tutte le decisioni relative all importazione, alla messa in commercio o all emissione sperimentale di organismi geneticamente modificati; f. tutte le decisioni relative all utilizzazione nell ambiente di organismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati direttamente per l alimentazione umana o animale o ad essere trasformati; in tal caso l informazione deve essere resa pubblica entro 15 giorni dalla decisione e deve contemplare almeno le informazioni che figurano nell allegato 2; g. le sintesi degli studi disponibili sulla biosicurezza; h. i dati relativi ai casi di movimenti transfrontalieri non intenzionali; e i. i rapporti di cui all articolo 8 lettera e. 2 Le autorità federali di cui all articolo 8 lettera d mettono a disposizione dell UFAFP le informazioni menzionate al capoverso 1 del presente articolo. Art. 10 Misure in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali 1 Qualora si verifichi un incidente che possa dar luogo ad un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi geneticamente modificati capace di mettere in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente o di compromettere la 8 RS RS
5 conservazione e l uso sostenibile della diversità biologica, i Cantoni provvedono ad informare la popolazione ed a comunicare immediatamente l accaduto all UFAFP. 2 La lotta contro tali organismi si articola secondo quanto disposto dall articolo 32 dall OEDA L'UFAFP informa immediatamente le autorità competenti dei Paesi interessati. La notificazione deve contenere almeno le informazioni elencate nell allegato 3. 4 L'UFAFP è l autorità competente per la ricezione delle notificazioni inoltrate da Paesi esteri. Art. 11 Controllo dell esportazione 1 L'UFAFP controlla che vengano rispettate le disposizioni relative all esportazione di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente. 2 In caso di violazione di dette disposizioni relative all esportazione, ordina le necessarie misure. Art. 12 Formazione e perfezionamento L UFAFP provvede affinché siano organizzati all occorrenza seminari volti a garantire la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono compiti ai sensi della presente ordinanza. Art. 13 Compiti svolti da terzi L UFAFP può affidare determinati compiti a terzi, in particolare per quanto concerne la compilazione di statistiche. Sezione 3 Disposizioni finali Art. 14 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 25 agosto 1999 sull utilizzazione di organismi nell ambiente 11 è modificata come segue: Art. 17 Abrogato Art.30 Abrogato Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 RS RS
6 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, 6
7 Allegato 1 (art. 7) Informazioni che devono figurare nella domanda da presentare conformemente all'articolo 7 a. Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l esportatore; b. nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l importatore; c. denominazione dell organismo geneticamente modificato, codice d identificazione internazionalmente riconosciuto, qualora esistente, e indicazione del gruppo di appartenenza ai sensi dell articolo 6 dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull impiego confinato 12 ; d. data o date del previsto movimento transfrontaliero; e. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo ricevente pertinenti per la biosicurezza; f. se sono noti, centri d origine e centri di diversità genetica dell organismo ricevente e degli organismi donatori e descrizione degli habitat in cui tali organismi possono persistere o proliferare; g. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo o degli organismi donatori pertinenti per la biosicurezza; h. descrizione dell acido nucleico o della modifica genetica introdotta, della tecnica utilizzata e delle caratteristiche dell organismo geneticamente modificato che ne risultano; i. utilizzazione prevista dell organismo geneticamente modificato o dei prodotti che ne derivano, ricavati dalla lavorazione di organismi geneticamente modificati e contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto ricorrendo alla moderna biotecnologia; j. quantità o volume degli organismi geneticamente modificati da trasferire;. k. valutazione dei rischi conformemente all allegato 4 dell OEDA 13 ; l. metodi proposti per la manipolazione, il deposito, il trasporto e l utilizzazione in condizioni di sicurezza degli organismi geneticamente modificati, compresi l imballaggio, l etichettatura, la documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire in caso di emergenza; m. statuto giuridico in Svizzera dell organismo geneticamente modificato; n. decisioni adottate da altri Stati in risposta ad una domanda di esportare verso gli stessi l organismo geneticamente modificato; o. dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni di cui sopra. 12 RS RS
8 Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. f) Informazioni da fornire conformemente all articolo 9 capoverso 1 lettera f a. Nome e indirizzo del richiedente; b. nome e indirizzo dell autorità responsabile della decisione; c. denominazione e identità dell organismo geneticamente modificato; d. descrizione della modifica genetica, della tecnica adottata e delle caratteristiche dell organismo geneticamente modificato che ne risultano; e. codice d identificazione internazionalmente riconosciuto; f. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo ricevente pertinenti per la biosicurezza; g. se sono noti, centri d origine e centri di diversità genetica dell organismo ricevente e degli organismi donatori e descrizione degli habitat in cui tali organismi possono persistere o proliferare; h. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo o degli organismi donatori pertinenti per la biosicurezza; i. impieghi autorizzati dell organismo geneticamente modificato; j. valutazione dei rischi conformemente all allegato 4 OEDA 14 ; k. metodi proposti per la manipolazione, il deposito, il trasporto e l utilizzazione in condizioni di sicurezza degli organismi geneticamente modificati, compresi l imballaggio, l etichettatura, la documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire in caso di emergenza. 14 RS
9 Notificazione in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali Allegato 3 (art. 10) La notificazione di un movimento transfrontaliero non intenzionale di un organismo geneticamente modificato deve contenere tutte le informazioni rilevanti, in particolare: a. qualsiasi informazione rilevante disponibile sulle quantità stimate dell organismo geneticamente modificato nonché sulle sue caratteristiche e peculiarità più importanti; b. informazioni sulle circostanze e sulla probabile data dell emissione involontaria nonché sull utilizzazione dell organismo geneticamente modificato; c. qualsiasi informazione disponibile in merito ai potenziali effetti negativi sull uomo, sugli animali o sull ambiente nonché sulla conservazione e sull uso sostenibile della diversità biologica, come pure tutti i dati disponibili riguardo alle possibili misure di gestione del rischio; 9
del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)
Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart) del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart)
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell'ambiente,
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope
Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup) Modifica del 31 gennaio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 maggio 1996 1 sugli
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliForum PA L informazione pubblica sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana
Forum PA 2017 Roma, 23 25 Maggio 2017 Roma Convention Center "La Nuvola" L informazione pubblica sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana Marina Andreella Stefania Persia Ministero dell
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
Dettaglidel... Avamprogetto del
Avamprogetto Ordinanza concernente le misure in agricoltura per la coesistenza di piante geneticamente modificate e piante non geneticamente modificate (Ordinanza sulla coesistenza con l ingegneria genetica,
DettagliOrdinanza del DFE sull agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22 capoverso 4,
DettagliLegge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano
[Signature] [QR Code] Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull ingegneria genetica, LIG) Modifica del 2016 Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sull utilizzazione di organismi in sistemi chiusi
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull impiego confinato, OIConf) del Avamprogetto del 18 ottobre 018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I
DettagliOrdinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) Modifica del 27 agosto 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile
DettagliDomanda per esperimenti con organismi (Foglio d accompagnamento alla domanda per esperimenti con prodotti fitosanitari non omologati)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Protezione sostenibile dei vegetali Domanda per esperimenti con organismi (Foglio
DettagliOrdinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) 1 del 23 novembre 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali
Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente
DettagliProtocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica
Traduzione 1 Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica 0.451.431 Concluso a Montreal il 29 gennaio 2000 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliLegge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano
Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del Avamprogetto del 30 gennaio 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto
Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull attribuzione di organi) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 marzo 2007
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 del 30 giugno 1993 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992
DettagliOrdinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti
DettagliDecreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come
DettagliOrdinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente
Ordinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente (Ordinanza sull emissione deliberata nell ambiente, OEDA) del 10 settembre 2008 (Stato 1 febbraio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
Dettagli(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD)
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il
DettagliOrdinanza sui domini Internet
Ordinanza sui domini Internet (ODIn) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 novembre 2014 1 sui domini Internet è modificata come segue: Art. 10 cpv.
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.
DettagliDistruzione di pezzi pirotecnici
. Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana
Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana (, Org-LRUm) del Avamprogetto 3.7.0 Il Consiglio federale, visti gli articoli 49 capoversi e, 53 capoverso 3, 59 capoverso 6, 60 capoverso
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero
Dettagli(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)
Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliDirettive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli del 24 maggio 2006 (rev. giugno 2008) L Ufficio federale di veterinaria
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliLegge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi
DettagliOrdinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente
DettagliAccesso alle informazioni sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana
Aarhus Convention Study Tour for Belarus to Italy December 19-21, 2016 (Rome, Italian Geographical Society, Via della Navicella 12) Accesso alle informazioni sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza sul registro delle professioni mediche universitarie
Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) Modifica del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 ottobre 2008 1 sul
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate
Dettagliordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
DettagliOrdinanza sulla statistica del commercio esterno
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla
DettagliLegge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente LPAmb) Modifica del Avamprogetto L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sull allevamento di animali
Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliOrdinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
DettagliIntesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia
Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 1 dicembre 1999 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliBollettino Giuridico Ambientale n giugno 2002, 2002/628/CE
DECISIONE DEL CONSIGLIO 25 giugno 2002, 2002/628/CE Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (G.U.C.E. n. L 201 del
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
16.1.2004 L 10/5 REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 995 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso visto l articolo
DettagliOrdinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate
Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) 1 del 23 novembre 2005 (Stato 15 novembre 2016) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Dettagli