Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati"

Transcript

1 Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (ordinanza di Cartagena, OCart) del versione per la consultazione Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 19 capoverso 2 lettera a della legge del 21 marzo sull ingegneria genetica 1, e in esecuzione del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Cartagena) 2, ordina: Sezione 1 Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. 2 Essa non si applica ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati che consistono in prodotti farmaceutici destinati all uomo. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. utilizzazione nell ambiente: qualsiasi utilizzazione di organismi nell ambiente ai sensi dell articolo 3 lettera d dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull emissione deliberata nell ambiente (OEDA) 3 ; b. organismi geneticamente modificati: gli organismi ai sensi dell articolo 3 lettera c OEDA; c. sistemi chiusi: le installazioni ai sensi dell articolo 3 lettera d dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull impiego confinato (OIConf) 4 ; d. movimento transfrontaliero: l'importazione, l esportazione e il transito di organismi geneticamente modificati; e. Biosafety Clearing House: il Centro di scambio d informazioni sulla biosicurezza di cui all articolo 20 del Protocollo di Cartagena. RU RS RS RS RS

2 Sezione 2 Esigenze poste ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati Art. 3 Dovere di diligenza Chiunque importi, esporti o faccia transitare organismi geneticamente modificati deve: a. impiegare ogni cura imposta dalle circostanze affinché gli organismi geneticamente modificati, i loro metaboliti ed i rifiuti da essi generati non mettano in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente; b. manipolare, imballare e trasportare tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali ed internazionali; e c. fornire per ogni movimento transfrontaliero la documentazione d accompagnamento di cui all'articolo 4. Art. 4 Documentazione d accompagnamento 1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve contemplare le seguenti informazioni: a. l indicazione non equivoca che si tratta di organismi geneticamente modificati; b. il codice d identificazione internazionalmente riconosciuto o, in mancanza di tale codice, la specificazione dell identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti; c. le norme di sicurezza da osservare ai fini della manipolazione, del deposito, del trasporto e dell utilizzazione di tali organismi; d. il nome e l indirizzo della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari; e. il nome e l indirizzo del destinatario; e f. una dichiarazione secondo cui il movimento transfrontaliero è conforme alle prescrizioni del Protocollo di Cartagena relative agli esportatori. 2 Nel caso in cui gli organismi geneticamente modificati siano destinati ad essere utilizzati direttamente nell alimentazione umana o animale o ad essere trasformati, o qualora essi siano medicamenti per uso veterinario è necessario sostituire l indicazione di cui al capoverso 1 lettera a con un informazione che specifichi che si tratta di organismi geneticamente modificati non destinati ad essere utilizzati intenzionalmente nell ambiente. 3 Per gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi si applicano unicamente le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a-e. 2

3 Art. 5 Obbligo di tenere un registro delle esportazioni 1 Chiunque esporti organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve tenere un registro annuale delle esportazioni, classificate in base al tipo e alla quantità di organismi ed al Paese di destinazione. 2 Su richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione dell Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). 3 Essi vanno conservati per almeno 30 anni dopo l ultima esportazione. Art. 6 Importazione 1 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell'ambiente necessita di un autorizzazione ai sensi degli articoli 7 e 13 OEDA 5. 2 Chiunque intenda importare organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi deve soddisfare le esigenze di cui agli articoli 4, 13 e 14 dell ordinanza del 25 agosto 1999 OIConf 6. Art. 7 Esportazione 1 Chiunque intenda esportare per la prima volta verso un determinato Paese organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente deve richiedere l approvazione dell autorità competente del Paese importatore. 2 La domanda inoltrata a tal fine deve contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato 1. 3 Il richiedente invia all UFAFP una copia della notificazione e della decisione del Paese importatore. Sezione 3 Art. 8 Compiti delle autorità Compiti dell UFAFP L UFAFP è il corrispondente nazionale per le questioni legate ai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati. In particolare: a. garantisce il collegamento con il Segretariato della Convenzione del 5 maggio 1992 sulla diversità biologica 7 ; b. tiene un registro delle notificazioni e delle decisioni di cui all articolo 7; c. presta consulenza agli esportatori qualora un Paese importatore non osservi le scadenze previste dal Protocollo di Cartagena; 5 RS RS RS

4 d. informa l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l Ufficio federale dell agricoltura (UFAG), l Ufficio federale di veterinaria (UFV) e l Istituto svizzero degli agenti terapeutici, in base alle loro competenze definite dall OEDA 8 e dall OIConf 9, sui movimenti transfrontalieri come pure sull emissione transfrontaliera e non intenzionale di organismi geneticamente modificati; e. pubblica periodicamente un rapporto sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati; f. mette a disposizione moduli per la compilazione della documentazione d accompagnamento di cui all articolo 4. Art. 9 Partecipazione alla procedura internazionale d informazione 1 Attraverso il Biosafety Clearing House, l UFAFP mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni: a. la legislazione federale necessaria all'attuazione della presente ordinanza; b. gli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati; c. i nomi e gli indirizzi delle autorità federali competenti di cui all articolo 8 lettera d ed all articolo 10; d. il nome e l indirizzo dell autorità nazionale di cui all articolo 10 capoverso 4; e. tutte le decisioni relative all importazione, alla messa in commercio o all emissione sperimentale di organismi geneticamente modificati; f. tutte le decisioni relative all utilizzazione nell ambiente di organismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati direttamente per l alimentazione umana o animale o ad essere trasformati; in tal caso l informazione deve essere resa pubblica entro 15 giorni dalla decisione e deve contemplare almeno le informazioni che figurano nell allegato 2; g. le sintesi degli studi disponibili sulla biosicurezza; h. i dati relativi ai casi di movimenti transfrontalieri non intenzionali; e i. i rapporti di cui all articolo 8 lettera e. 2 Le autorità federali di cui all articolo 8 lettera d mettono a disposizione dell UFAFP le informazioni menzionate al capoverso 1 del presente articolo. Art. 10 Misure in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali 1 Qualora si verifichi un incidente che possa dar luogo ad un movimento transfrontaliero non intenzionale di organismi geneticamente modificati capace di mettere in pericolo l uomo, gli animali e l ambiente o di compromettere la 8 RS RS

5 conservazione e l uso sostenibile della diversità biologica, i Cantoni provvedono ad informare la popolazione ed a comunicare immediatamente l accaduto all UFAFP. 2 La lotta contro tali organismi si articola secondo quanto disposto dall articolo 32 dall OEDA L'UFAFP informa immediatamente le autorità competenti dei Paesi interessati. La notificazione deve contenere almeno le informazioni elencate nell allegato 3. 4 L'UFAFP è l autorità competente per la ricezione delle notificazioni inoltrate da Paesi esteri. Art. 11 Controllo dell esportazione 1 L'UFAFP controlla che vengano rispettate le disposizioni relative all esportazione di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell ambiente. 2 In caso di violazione di dette disposizioni relative all esportazione, ordina le necessarie misure. Art. 12 Formazione e perfezionamento L UFAFP provvede affinché siano organizzati all occorrenza seminari volti a garantire la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono compiti ai sensi della presente ordinanza. Art. 13 Compiti svolti da terzi L UFAFP può affidare determinati compiti a terzi, in particolare per quanto concerne la compilazione di statistiche. Sezione 3 Disposizioni finali Art. 14 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 25 agosto 1999 sull utilizzazione di organismi nell ambiente 11 è modificata come segue: Art. 17 Abrogato Art.30 Abrogato Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 10 RS RS

6 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, La cancelliera della Confederazione, 6

7 Allegato 1 (art. 7) Informazioni che devono figurare nella domanda da presentare conformemente all'articolo 7 a. Nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l esportatore; b. nome, indirizzo e altre informazioni utili per contattare l importatore; c. denominazione dell organismo geneticamente modificato, codice d identificazione internazionalmente riconosciuto, qualora esistente, e indicazione del gruppo di appartenenza ai sensi dell articolo 6 dell ordinanza del 25 agosto 1999 sull impiego confinato 12 ; d. data o date del previsto movimento transfrontaliero; e. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo ricevente pertinenti per la biosicurezza; f. se sono noti, centri d origine e centri di diversità genetica dell organismo ricevente e degli organismi donatori e descrizione degli habitat in cui tali organismi possono persistere o proliferare; g. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo o degli organismi donatori pertinenti per la biosicurezza; h. descrizione dell acido nucleico o della modifica genetica introdotta, della tecnica utilizzata e delle caratteristiche dell organismo geneticamente modificato che ne risultano; i. utilizzazione prevista dell organismo geneticamente modificato o dei prodotti che ne derivano, ricavati dalla lavorazione di organismi geneticamente modificati e contenenti nuove combinazioni individuabili di materiale genetico replicabile ottenuto ricorrendo alla moderna biotecnologia; j. quantità o volume degli organismi geneticamente modificati da trasferire;. k. valutazione dei rischi conformemente all allegato 4 dell OEDA 13 ; l. metodi proposti per la manipolazione, il deposito, il trasporto e l utilizzazione in condizioni di sicurezza degli organismi geneticamente modificati, compresi l imballaggio, l etichettatura, la documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire in caso di emergenza; m. statuto giuridico in Svizzera dell organismo geneticamente modificato; n. decisioni adottate da altri Stati in risposta ad una domanda di esportare verso gli stessi l organismo geneticamente modificato; o. dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni di cui sopra. 12 RS RS

8 Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. f) Informazioni da fornire conformemente all articolo 9 capoverso 1 lettera f a. Nome e indirizzo del richiedente; b. nome e indirizzo dell autorità responsabile della decisione; c. denominazione e identità dell organismo geneticamente modificato; d. descrizione della modifica genetica, della tecnica adottata e delle caratteristiche dell organismo geneticamente modificato che ne risultano; e. codice d identificazione internazionalmente riconosciuto; f. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo ricevente pertinenti per la biosicurezza; g. se sono noti, centri d origine e centri di diversità genetica dell organismo ricevente e degli organismi donatori e descrizione degli habitat in cui tali organismi possono persistere o proliferare; h. denominazione comune e tassonomia, luogo di raccolta o di acquisto e caratteristiche dell organismo o degli organismi donatori pertinenti per la biosicurezza; i. impieghi autorizzati dell organismo geneticamente modificato; j. valutazione dei rischi conformemente all allegato 4 OEDA 14 ; k. metodi proposti per la manipolazione, il deposito, il trasporto e l utilizzazione in condizioni di sicurezza degli organismi geneticamente modificati, compresi l imballaggio, l etichettatura, la documentazione, i metodi di eliminazione e le procedure da seguire in caso di emergenza. 14 RS

9 Notificazione in caso di movimenti transfrontalieri non intenzionali Allegato 3 (art. 10) La notificazione di un movimento transfrontaliero non intenzionale di un organismo geneticamente modificato deve contenere tutte le informazioni rilevanti, in particolare: a. qualsiasi informazione rilevante disponibile sulle quantità stimate dell organismo geneticamente modificato nonché sulle sue caratteristiche e peculiarità più importanti; b. informazioni sulle circostanze e sulla probabile data dell emissione involontaria nonché sull utilizzazione dell organismo geneticamente modificato; c. qualsiasi informazione disponibile in merito ai potenziali effetti negativi sull uomo, sugli animali o sull ambiente nonché sulla conservazione e sull uso sostenibile della diversità biologica, come pure tutti i dati disponibili riguardo alle possibili misure di gestione del rischio; 9

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012) Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart) del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 26 gennaio 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart)

Ordinanza sui movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati (Ordinanza di Cartagena, OCart) Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell'ambiente,

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del 23 marzo 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 1 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv.

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup) Modifica del 31 gennaio 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 maggio 1996 1 sugli

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione

Dettagli

Forum PA L informazione pubblica sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana

Forum PA L informazione pubblica sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana Forum PA 2017 Roma, 23 25 Maggio 2017 Roma Convention Center "La Nuvola" L informazione pubblica sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana Marina Andreella Stefania Persia Ministero dell

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo

Dettagli

del... Avamprogetto del

del... Avamprogetto del Avamprogetto Ordinanza concernente le misure in agricoltura per la coesistenza di piante geneticamente modificate e piante non geneticamente modificate (Ordinanza sulla coesistenza con l ingegneria genetica,

Dettagli

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 26 novembre 2003 Il Dipartimento federale dell economia, d intesa con il Dipartimento federale dell interno, ordina: I L ordinanza del DFE del

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) 916.404 del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22 capoverso 4,

Dettagli

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano [Signature] [QR Code] Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull ingegneria genetica, LIG) Modifica del 2016 Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione di organismi in sistemi chiusi

Ordinanza sull utilizzazione di organismi in sistemi chiusi [Signature] [QR Code] Ordinanza sull utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (Ordinanza sull impiego confinato, OIConf) del Avamprogetto del 18 ottobre 018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) Modifica del 27 agosto 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile

Dettagli

Domanda per esperimenti con organismi (Foglio d accompagnamento alla domanda per esperimenti con prodotti fitosanitari non omologati)

Domanda per esperimenti con organismi (Foglio d accompagnamento alla domanda per esperimenti con prodotti fitosanitari non omologati) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Protezione sostenibile dei vegetali Domanda per esperimenti con organismi (Foglio

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) 1 del 23 novembre 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22 capoverso

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente

Dettagli

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica

Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica Traduzione 1 Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica 0.451.431 Concluso a Montreal il 29 gennaio 2000 Approvato dall Assemblea federale il 4 marzo

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del Avamprogetto del 30 gennaio 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri [Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull attribuzione di organi) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 marzo 2007

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti 431.903 del 30 giugno 1993 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992

Dettagli

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti Modifica del 15 giugno 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 giugno 1993 1 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Dettagli

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 15 agosto 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente

Ordinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente Ordinanza sull utilizzazione di organismi nell ambiente (Ordinanza sull emissione deliberata nell ambiente, OEDA) del 10 settembre 2008 (Stato 1 febbraio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD)

(Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, OCFCG-LRD) Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il

Dettagli

Ordinanza sui domini Internet

Ordinanza sui domini Internet Ordinanza sui domini Internet (ODIn) Modifica del 15 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 novembre 2014 1 sui domini Internet è modificata come segue: Art. 10 cpv.

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Distruzione di pezzi pirotecnici

Distruzione di pezzi pirotecnici . Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana (, Org-LRUm) del Avamprogetto 3.7.0 Il Consiglio federale, visti gli articoli 49 capoversi e, 53 capoverso 3, 59 capoverso 6, 60 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico Modifica del... AVAMPROGETTO del 5.7.2010 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA) Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro

Dettagli

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli

Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Direttive tecniche - Procedura d autorizzazione dei macelli del 24 maggio 2006 (rev. giugno 2008) L Ufficio federale di veterinaria

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare

Dettagli

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente

Dettagli

Accesso alle informazioni sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana

Accesso alle informazioni sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing House italiana Aarhus Convention Study Tour for Belarus to Italy December 19-21, 2016 (Rome, Italian Geographical Society, Via della Navicella 12) Accesso alle informazioni sugli OGM in Italia: la Biosafety Clearing

Dettagli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente [Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) Modifica del 28 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 ottobre 2008 1 sul

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 3 dicembre 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (O-SIAMV) del... Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 64f della legge del

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche

Dettagli

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili Ordinanza sull esportazione e l intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili del 13 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 184 capoverso 3

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119

Dettagli

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 5 dicembre 1988 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla

Dettagli

Legge federale sulla protezione dell'ambiente

Legge federale sulla protezione dell'ambiente Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente LPAmb) Modifica del Avamprogetto L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge sulle epizoozie

Legge sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sull allevamento di animali Ordinanza sull allevamento di animali (OAlle) Modifica del 12 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sull allevamento di animali è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie

Dettagli

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali

Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio

Dettagli

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale

Dettagli

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Testo originale Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia Conclusa il 17 novembre 2009 Entrata in vigore il 17 novembre 2009 Il Dipartimento Federale di

Dettagli

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione) 312.3 del 1 dicembre 1999 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Bollettino Giuridico Ambientale n giugno 2002, 2002/628/CE

Bollettino Giuridico Ambientale n giugno 2002, 2002/628/CE DECISIONE DEL CONSIGLIO 25 giugno 2002, 2002/628/CE Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (G.U.C.E. n. L 201 del

Dettagli

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.1.2004 L 10/5 REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente

Dettagli

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale

Dettagli

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 995 sull assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) 1 del 23 novembre 2005 (Stato 15 novembre 2016) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 22

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli