TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
|
|
- Ladislao Nicoletti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELL ASSOCIIAZIIONE DII VOLONTARIIATO CHIILDREN S LAND TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato CHILDREN S LAND; la stessa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia. L organizzazione ha sede nel comune di MONTEGIORGIO (AP). ART. 2 (Statuto) L associazione di volontariato CHILDREN S LAND è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 dell 11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell ordinamento giuridico. L assemblea delibera l eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3 (Efficacia dello statuto) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell attività della organizzazione stessa. ART. 4 (Modificazione dello statuto) Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole di due terzi dei presenti. ART. 5 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell articolo 12 delle preleggi al codice civile. ART. 6 (Finalità) L associazione di volontariato CHILDREN S LAND non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Obiettivo prevalente dell associazione è lo svolgimento di attività dirette a perseguire statuto_children's Land.doc Pagina 1 di 10
2 finalità di carattere educativo e culturale sui temi della solidarietà fra i popoli e l integrazione sociale con particolare attenzione alle seguenti problematiche: Cura dell infanzia ; Cooperazione allo sviluppo; Crescita sostenibile delle economie locali nei Paesi poveri; Lotta alla povertà; Valorizzazione della persona ; Contribuire all istruzione e alla formazione professionale; Divulgazione della cultura della pace. L associazione ha durata sino al 31/12/2034 ART. 7 (Durata dell Associazione) ART. 8 (Prestazioni volontarie) Al fine di svolgere le proprie attività, l associazione si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. ART. 9 (Realizzazione attività) Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità, l associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni con soggetti privati, organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali. L associazione può stipulare convenzioni con i suddetti enti per la realizzazione di specifiche attività. L associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati. statuto_children's Land.doc Pagina 2 di 10
3 TITOLO II GLI ADERENTI ART. 10 (Requisiti dei soci) Possono essere soci dell associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell associazione, si riconoscono nello statuto dell associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. ART. 11 (Ammissione) L ammissione dei soci è libera. Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. La domanda di ammissione deve contenere l impegno ad osservare il presente statuto, l eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L adesione all Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L adesione all Associazione garantisce all associato di maggiore di età il diritto di voto nell assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all elezione degli organi sociali. ART. 12 (Categorie dei Soci) L associazione è costituita dai soci fondatori, dai soci volontari e dai soci sostenitori. Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all assemblea costitutiva. Sono soci volontari coloro che partecipano operativamente all attività dell associazione impegnandosi nella gestione del servizio e nella promozione delle finalità statutarie. Sono considerati soci sostenitori coloro che contribuiscono all attività dell organizzazione versando una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. L ammissione di un nuovo socio deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. L elenco dei soci dell Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. ART. 13 (Diritti degli aderenti) Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall associazione, di intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, di eleggere gli organi dell organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell associazione e di controllare l andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, ai sensi di legge. ART. 14 (Doveri degli aderenti) Gli aderenti all organizzazione hanno l obbligo di osservare il presente statuto, il regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi associativi. statuto_children's Land.doc Pagina 3 di 10
4 Essi hanno il dovere di svolgere il proprio servizio nell ambito dell associazione in maniera personale, spontanea, gratuita e senza finalità di lucro. Gli aderenti all organizzazione hanno l obbligo di tenere verso gli altri aderenti e verso l esterno dell associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà, correttezza, onestà, probità e rigore morale. Gli aderenti hanno l obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l importo annualmente stabilito. Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l Associazione, né contro i suoi organi, né contro altri soci. ART. 15 (Esclusione) L aderente all organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall organizzazione. L esclusione è deliberata dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell interessato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva assemblea dei soci. ARTICOLO 16 (Perdita della qualifica di socio) La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione; c) per delibera di esclusione; d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno; e) per morte. ART. 17 (Quota associativa) La quota associativa è stabilita dal Consiglio direttivo. Essa non è rimborsabile, né trasmissibile sia per atto tra vivi che per eredità e non è rivalutabile. statuto_children's Land.doc Pagina 4 di 10
5 TITOLO III ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Sono organi dell organizzazione: L Assemblea dei soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente ART. 18 (Gli organi sociali) ART. 19 (L assemblea ) L assemblea è composta da tutti gli aderenti all organizzazione ed è l organo sovrano. L assemblea è presieduta dal Presidente dell associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. L assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle persone. Delle riunioni dell assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in libera visione a tutti i soci. ART. 20 (Convocazione dell assemblea) L assemblea si riunisce almeno una volta all anno su convocazione del Presidente o anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l assemblea all indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell associazione. ART. 21 (Assemblea ordinaria) L assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. ART. 22 (Funzioni dell Assemblea) L assemblea indirizza tutta l attività dell associazione ed inoltre: Elegge i membri del Consiglio Direttivo; Approva il bilancio preventivo e consuntivo per ogni esercizio annuale; Approva lo statuto, il regolamento e le relative variazioni; Approva i programmi di lavoro e di intervento dell associazione; Delibera sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso; Assume ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare. ART. 23 (Assemblea straordinaria) L assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei almeno i tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. statuto_children's Land.doc Pagina 5 di 10
6 L assemblea straordinaria modifica lo statuto dell associazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (maggioranza inderogabile). ART. 24 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l organo di governo e di amministrazione dell associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 (cinque) membri, eletti dall assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente dell organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell associazione, in visione a tutti i soci, previa richiesta. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. ART. 25 (Funzioni del Consiglio Direttivo) E di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo: Nominare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere economo; Redigerei i programmi di attività sociale sulla base delle linee di indirizzo approvate dall assemblea dei soci; Curare l esecuzione delle deliberazioni dell assemblea; Fissare le norme per il funzionamento dell associazione; Determinare l ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; Deliberare sulle convenzioni e i contratti stipulati dall associazione; Redigere il rendiconto annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all assemblea; Curare la gestione del patrimonio di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell associazione o ad essa affidati; Redigere i regolamenti per la disciplina dell attività dell associazione che dovranno essere sottoposti all approvazione da parte dell assemblea dei soci; statuto_children's Land.doc Pagina 6 di 10
7 Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse; Deliberare sulle domande di nuove adesioni; Deliberare sui ricorsi per l esclusione dei soci. ART. 26 (Il Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Egli dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l assemblea per la elezione del nuovo presidente. Il Presidente può delegare in via transitoria o permanente ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti. ART. 27 (Funzioni del Presidente) Il Presidente convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all attività compiuta. Il Presidente ha il compito di: dare attuazione alle deliberazioni assunte dagli organi associativi; stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici che impegnano l associazione; sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell associazione. In caso di urgenza e d indifferibilità, il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell esercizio delle sue funzioni. ARTICOLO 28 (Segretario dell Associazione) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Egli dirige gli uffici dell Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell assemblea, provvede ai rapporti tra l Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. ARTICOLO 29 Il Tesoriere-Economo Il Tesoriere economo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese. Egli cura la gestione amministrativa dell associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. statuto_children's Land.doc Pagina 7 di 10
8 TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO SOCIALE ART. 30 (Risorse economiche) Le risorse economiche dell organizzazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi degli aderenti; c) contributi di privati ed imprese; d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da convenzioni; h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio; i) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore; j) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91; ART. 31 (I beni) I beni dell organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell organizzazione sono elencati nell inventario, che è depositato presso la sede dell organizzazione e può essere consultato dagli aderenti. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l esercizio dell attività sociale. ART. 32 (Proventi derivanti da attività marginali) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell organizzazione; L assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione e con i principi della L. 266/91; statuto_children's Land.doc Pagina 8 di 10
9 TITOLO V IL BILANCIO ART. 33 (Bilancio) L associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all anno trascorso; dal bilancio consuntivo risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio cui si riferisce il consuntivo. ART. 34 (Divieto di distribuzione degli utili) L associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 35 (Convenzioni) Le convenzioni tra l organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell organizzazione. TITOLO VI SCIOGLIMENTO ART. 36 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento è deliberato dall assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. statuto_children's Land.doc Pagina 9 di 10
10 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ART. 37 (Dipendenti e collaboratori) L organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 I rapporti tra l organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall organizzazione; I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. ART. 38 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti) Ai sensi dell art. 4 della L. 266/91Gli aderenti all organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. ART. 39 (Responsabilità della organizzazione) L organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. ART. 40 (Assicurazione dell organizzazione) L organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. ART. 41 (Controversie) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l associazione e gli organi della stesa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con gli arbitri, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irritale. L arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l associazione di eseguire la nomina dell arbitro. ART. 42 (Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell ordinamento giuridico con particolare riguardo al codice civile, alla legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni. Montegiorgio, 31 Gennaio 2009 statuto_children's Land.doc Pagina 10 di 10
ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione
DettagliStatuto Associazione Culturale MirAttiva
Statuto Associazione Culturale MirAttiva IL DOCUMENTO ORIGINALE È CUSTODITO PRESSO SEGRETERIA 1 di 9 Statuto Associazione Culturale MirAttiva ART. 1 Denominazione e sede L associazione culturale, denominata:
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA Statuto art. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l organizzazione di volontariato denominata: Medici con l Africa Cuamm Vicenza. 2. L
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: assume la forma giuridica di
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi
STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Eccomi Eccomi 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: Eccomi assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
DettagliSTATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 (Denominazione e sede) 1- L'associazione di volontariato, denominata: HAKUNA MATATA assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
Associazione AMICI DEL TESORO Via Fossa Fresca n 9 Cap 37050 S.Giovanni Lupatoto - Verona Tel e Fax 045-8732283 Nr Iscrizione Registro Volontariato VR0705 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ Via Contea, 1 31055 QUINTO DI TREVISO Cod. Fisc. 94020520261 Iscritta al registro regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV/0130 ONLUS STATUTO ASSOCIAZIONE
DettagliANZIANO & QUARTIERE ONLUS.
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANZIANO & QUARTIERE ONLUS. ART. 1 (Denominazione e sede) 1. L organizzazione di volontariato, denominata: ANZIANO & QUARTIERE - Onlus, assume la forma giuridica
DettagliASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione di volontariato, denominata: che assume la forma giuridica
DettagliAssociazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO
Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: «Associazione Famiglie
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Regione Veneto Provincia di Venezia Comune di Caorle STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA VITA: GIOIA DI VIVERE Michela Dorigo 1 ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato,
DettagliSTATUTO ODV MIGRANTES SIENA
STATUTO ODV MIGRANTES SIENA 1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: MIGRANTES SIENA assume la forma giuridica di associazione. E apartitica e aconfessionale. L organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA ART. 1 (Denominazione e sede) L associazione di volontariato, denominata CROCE D ORO PADOVA assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta
DettagliASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO ART. 1 (Disposizioni generali) E costituita un associazione culturale che assume la denominazione di CHROMATICA a norma dell articolo 18 della Costituzione,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE ART. 1 (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: SGUARDI DI LUCE Associazione di genitori, familiari di bambini e ragazzi
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>
STATUTO Associazione di promozione sociale ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliFRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"
www.framiss.it - fraternitamissio@hotmail.com ASSOCIAZIONE "FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS" Piazza S. Bonaventura 2 35010 - CADONEGHE -PD S T A T U T O modificato con Assemblea Straordinaria dei Soci del
DettagliART. 1* (Denominazione e sede)
1 ART. 1* (Denominazione e sede) L organizzazione di volontariato, denominata: A.V.P.C.Logistico/Gestionale VO.LO.GE-PAVIA assume la forma giuridica di associazione O.N.L.U.S. in ottemperanza al Decreto
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon
STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon Titolo I Disposizioni Generali Art.1 (Denominazione e sede) E costituita l associazione di volontariato Associazione BEPI ZANON con sede in
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
DettagliATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso
ATTO COSTITUTIVO e STATUTO ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso ART. 1 E costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l'associazione di volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1 (Denominazione e Sede) - E costituita l associazione di volontariato denominata Amico Albero, in seguito definita
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015
STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in
DettagliAtto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di
Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato Il giorno, alle ore, nel Comune di Via n. con la presente scrittura privata si sono riuniti i sig.ri (1): per costituire l organizzazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO ART. 1 (Denominazione e sede) 1 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile l associazione denominata: Il Rompighiaccio- Onlus con sede in via San Francesco
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliSTATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE
STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE 1- E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale denominata:
DettagliStatuto associazione Salvaiciclisti-Bologna
Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Denominata A.V.O. Regionale Veneto Onlus TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione e sede) 1.E costituita, ai sensi della legge 266/91, l organizzazione
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " " ART. 1 (Denominazione e sede) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it
Allegato A al contratto costitutivo dell Associazione StudentiGiurisprudenza.it STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it Articolo 1. Denominazione e sede È costituita
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE Art. 1 È costituita un associazione avente le caratteristiche d organizzazione non lucrativa
DettagliSTATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991
Approvato dalla assemblea dei soci del 18.2.2012 STATUTO PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991 ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) 1. E costituita
DettagliStatuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione
ALLEGATO 2 (SCHEMA TIPO) Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione Art. 1 Costituzione e Sede E costituita ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C., l Organizzazione di Volontariato denominata,
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliEsente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO
Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente
DettagliSTATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE Art. 1. COSTITUZIONE 1) È costituita con sede in Candia alla via Castiglione n. 30 l Associazione denominata AMICI DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO DEL
DettagliSTATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE
STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 1. E costituita l organizzazione
DettagliStatuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 ( Denominazione e sede )
Statuto dell Associazione di Promozione Sociale denominata AL CENTRO DELLA VITA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 ( Denominazione e sede ) 1. E costituita Associazione denominata Al Centro della Vita.
DettagliSTATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)
STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l Associazione di Promozione Sociale
DettagliCENTRO ANZIANI DI PORCIA
Centro anziani di Porcia Associazione di volontariato O.N.L.U.S Iscritto al n 930 del Registro del Volontariato F.V.G Decreto iscrizione n. 1574 del 23.04.2015 Via delle Risorgive, 3-33080 Porcia (PN)
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE > ART. 1 - Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»
STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare» Page 1 of 6 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: «LeAli per Volare» con
DettagliATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo L anno Duemila tredici, il mese Giugno, il giorno 27, i Signori: 1. Cecinato Simone, Milano il 24/02/1986, residente in
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO FOTOGRAFICO IDEAVISIVA con sede a Campi Bisenzio. Il Gruppo
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA. Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI VILLAVERLA Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Denominazione e sede
DettagliSTATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede) ART. 2 (Finalità)
STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, l associazione denominata: Irfoss Istituto di Ricerca e Formazione nelle Scienze Sociali con sede in via Santa Maria
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
DettagliArt. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL VOLONTARIATO VIADANESE. 2. L attività dell Associazione
DettagliSTATUTO dell'associazione
TARA DEWA TARA DEWA STATUTO dell'associazione Associazione Tara Dewa Onlus - sede legale: vicolo Marconi n.18-31020 Carità di Villorba (TV) - Italia CF/IVA: 94115830260 Mail: info@taradewa.org Web: www.taradewa.org
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita la libera associazione MANETTA & FORKETTA. 2. L Associazione è apartitica, con durata illimitata,
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliSTATUTO Il Sole Onlus
STATUTO Il Sole Onlus Titolo 1 Denominazione- Sede Art. 1 E costituita un associazione denominata : IL SOLE ASSOCIAZIONE per la cooperazione internazionale e le adozioni a distanza Onlus L associazione
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E DURATA Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede E costituita, ai sensi dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, l Associazione denominata
DettagliSTATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)
STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata) Art.1 E costituita un associazione senza scopo di lucro, denominata Gruppo Musicale Immagini. Art.2 L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA E SOLIDARIETÀ ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA E SOLIDARIETÀ ONLUS TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 E costituita una Organizzazione di Volontariato denominata ASSOCIAZIONE VITTORIO TISON CULTURA
DettagliStatuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi
Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi Art.1 - Costituzione e sede E costituita, con sede legale a Lodi, l Associazione denominata: LAUS Volontariato della Provincia
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Denominata.. L anno (in lettere), il mese, il giorno. (in lettere), i Signori: 1. (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS
STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS Art. 1 - DENOMINAZIONE SEDE DURATA E costituita una associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266. L Associazione è denominata Casa
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliStatuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile
Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in San Giorgio di Piano l Associazione denominata Riolo Associazione Volontari
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Denominazione È costituita l Associazione senza scopo
DettagliSTATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>
STATUTO Associazione di promozione sociale > ART. 1 (denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA ART. 1- l Associazione di volontariato AMICI DI LOLA più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in _Cava dei Tirreni Via O. di Giordano
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliL Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 1 COSTITUZIONE E costituita una Associazione ai sensi dell art. 36 e seguenti del C.C. che ha carattere aconfessionale e apartitico, avente la denominazione Collegamento Provinciale del Volontariato
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART. 1 ART. 2
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.V.G. FANCONI ART. 1 1. È costituita ai sensi della legge n. 266 del 1991 l organizzazione di volontariato, denominata: «A.V.G. Fanconi» 2. L organizzazione ha
DettagliASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E costituita un Associazione denominata: ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI, con sede in Viareggio, Piazza
DettagliASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Art. 1 Costituzione 1.E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione
DettagliSTATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA Art.1 Costituzione e Sede Ad opera delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della pubblica assistenza
DettagliFrequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO
Frequenza Libera Associazione di promozione sociale STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione
DettagliSTATUTO Dicembre 2004 pag. 1
STATUTO Dicembre 2004 pag. 1 Articolo 1 A norma dell art. 36 e seguenti del Codice Civile e della Normativa in materia, è costituita un Associazione di promozione sociale denominata Colomba Bianca Associazione
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD
STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD ART. 1 (La denominazione, la sede e la durata dell Associazione) E costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliAssociazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009.
Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, 81-0133 Roma Codice fiscale e P. IVA 08385151009 Statuto Art.1 DENOMINAZIONE E costituita una associazione avente le caratteristiche
DettagliSTATUTO UILDM GENOVA ONLUS Associazione di Volontariato L. 266/1991
STATUTO UILDM GENOVA ONLUS Associazione di Volontariato L. 266/1991 ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE. L organizzazione di volontariato, denominata: Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Genova -
DettagliFormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O
FormaFarma Associazione culturale senza scopo di lucro Art 1 Denominazione e sede S T A T U T O È costituita l Associazione culturale sotto la denominazione: FormaFarma - Associazione culturale senza scopo
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS Art.1 DENOMINAZIONE SEDE DURATA 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Consorzio associazioni con il Mozambico
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopi. Art.1- E costituita con sede in Milano l Associazione culturale denominata MED (di seguito Associazione). Art.2- L Associazione
Dettagli