COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER"

Transcript

1 COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER Testo approvato con deliberazione consiliare n. 28 dd modificato con deliberazione consiliare n. 10 di data

2 TITOLO I - PREMESSA Art. 1 Principi generali 1. Il servizio nido familiare servizio Tagesmutter come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a: - garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo; - consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; - fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. Art. 2 Promozione e sostegno del servizio 1. Il comune, nell esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative. TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO Art. 3 Destinatari del sostegno economico 1. Il sostegno agli organismi di cui all articolo 2 avviene indirettamente ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi dalla stessa sostenuti per il servizio anche qualora la stessa utilizzi un servizio nido familiare servizio Tagesmutter operante fuori del territorio comunale. 2. Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune: - aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni; - aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter nella fascia oraria tra le ore 0 e le ore 24; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter per almeno 10 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l inserimento del bambino; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter per almeno 2 mesi consecutivi; - e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni. Art. 4 Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie 1. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio nido familiare servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino, secondo il sistema di calcolo di cui al presente articolo. 2. Ai fini della determinazione del calcolo si assumono le seguenti definizioni:

3 Valore massimo ISEE Valore minimo ISEE Contributo orario PAT Sussidio comunale orario max Sussidio comunale orario min Y X VM vm CPAT MAX (pari al doppio di CPAT) min (pari alla metà di CPAT) (MAX*VM - min*vm)/(vm-vm) (min-y)/vm 3. Il sussidio erogato dal Comune va da un minimo pari a min in corrispondenza di un Valore massimo ISEE pari o superiore a ,00 (VM), ad un massimo pari a MAX in corrispondenza di un Valore minimo ISEE uguale o inferiore a 5.000,00 (vm). 4. Per tutti gli altri valori I.S.E.E. compresi tra (vm) e (VM-1) il sussidio è calcolato in proporzione con la seguente formula: contributo comunale orario = (Valore ISEE dichiarato * X) + Y 5. Per l anno 2007 il contributo è calcolato con l applicazione dei seguenti valori: Valore massimo ISEE (VM) ,000 Valore minimo ISEE (vm) 5.000,000 Contributo PAT (CPAT) 3,000 Sussidio comunale orario massimo (MAX) 6,000 Sussidio comunale orario minimo (min) 1,500 Valore di X -0, Valore di Y 7, Per gli anni successivi al 2007, la Giunta comunale è autorizzata ad aggiornare gli importi di cui sopra tenendo conto del tasso d inflazione al fine di adeguare il valore massimo e minimo ISEE (VM e vm) e tenendo conto della cifra del contributo orario comunicato ufficialmente dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di adeguare il valore CPAT. 7. In assenza di contributo provinciale, il Comune provvederà a fissare un minimo e un massimo del contributo orario per ora bambino. 8. Il Comune potrà aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni precedenti, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali non considerate dal reddito I.S.E.E. e dal successivo articolo Tale sussidio potrà essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio. Art. 5 Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap 1. In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell erogazione del sussidio potrà: - derogare dai requisiti di cui all articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 160 ore; - aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all articolo 4, di 1,5 all ora. Art. 6 Presentazione e ammissione delle domande di sussidio 1. Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà: - come prerequisito: accedere ad un servizio di nido familiare servizio Tagesmutter erogato da un organismo di cui all articolo 2 del presente regolamento; l elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;

4 - presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'indicatore Situazione Economica Equivalente 1 - I.S.E.E del proprio nucleo familiare che dovrà essere richiesto ad un C.A.F o all I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità. 2. Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio. Art. 7 Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio 1. Per ottenere l erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti, copia della fattura attestante l avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare servizio Tagesmutter in quel periodo; 2. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi dalla relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 1 Il testo seguente è ricavato testualmente dal sito internet dell Inps L ISE (indicatore della situazione economica) e l ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, ASL, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale. CHE COS'È: l ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge. A COSA SERVONO: l ISE viene utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità. L ISEE viene utilizzato da quegli Enti o Istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o alcuni servizi di pubblica utilità (riduzione canone telefonico). COSA SI DEVE FARE: il cittadino, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all Ente di competenza: compila la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia, presenta la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. E possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica. L'Ente o l'istituzione che ricevono la dichiarazione: rilasciano un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva; trasmettono via computer all'inps le informazioni che hanno ricevuto dal cittadino. L'INPS: calcola l indicatore della situazione economica (ISE) e l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate. DA RICORDARE: fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all IRPEF conseguito da tutti i componenti il nucleo nell ultimo anno fiscale. La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l importo dell eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, per quello della casa nella quale abita il nucleo. La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%. La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l ISE per ottenere l ISEE. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi. I CONTROLLI: le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadino.

5 Art. 8 Responsabilità del comune 1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all articolo Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all articolo 2. nota - RIFERIMENTI NORMATIVI Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 - Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia testo vigente al Art. 1 - Finalità 1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l infanzia, il sostegno alla famiglia nell educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale. Art. 2 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi familiari - servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, dei comuni o da essi sostenuti. La Provincia assicura al sistema il necessario supporto e coordinamento per garantire un'offerta qualitativamente elevata ed omogenea su tutto il territorio provinciale. 2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano: a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale; c) l integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori; d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi; e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio; f) l attività di formazione permanente degli operatori; g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari. Art. 3 - Nido d'infanzia 1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali. 3. Il nido d infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative. 4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d infanzia che prevedano l accoglienza di un numero ridotto di bambini.

6 5. Il nido d infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell infanzia o della scuola dell obbligo in modo da poterne condividere i servizi. 6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo. Art. 4 - Nido familiare - servizio Tagesmutter 1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia. 2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. 3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio. Art. 5 - Servizi integrativi 1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono altresì istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza. 2. I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. 3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto - trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 4. I servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati all'interno di una stessa struttura in modo da consentirne il pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte. 5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie. Art. 6 - Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia 1. La permanenza al nido d infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell infanzia. 2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell infanzia è consentita la permanenza al nido d infanzia e al nido familiare -servizio Tagesmutter. 3. L accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa. 4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età. Art. 7 - Gestione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell articolo 2 sono gestiti: a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all articolo 8.

7 Art. 8 - Requisiti per lo svolgimento dei servizi 1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l iscrizione all apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7; l iscrizione all albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni (1). 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione. Art. 9 - Funzioni della Provincia 1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia: a) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia; b) realizza attività per la qualificazione e la coerenza del sistema e, in particolare, garantisce il coordinamento pedagogico dei servizi appartenenti al sistema nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo; c) assicura, per il tramite dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienicosanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti degli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie); d) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti. 2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni e la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7. Art Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni: a) programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi; b) gestiscono i servizi per la prima infanzia comunali; c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi; d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8 da parte dei soggetti iscritti all albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l eventuale venir meno degli stessi; e) formulano, sentiti i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e aggiornamento del personale educativo; f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie; g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Art Interventi finanziari della Provincia 1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. 2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell articolo 10 (2). Art Abrogazioni 1. Decorsi centottanta giorni dall entrata in vigore della deliberazione di cui all articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

8 a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); b) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); c) l'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34; d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; e) l'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6; f) l'articolo 35 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; g) l'articolo 72 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8; h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; i) il numero 2 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n /Leg. 2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio. Art Disposizione finanziaria 1. Agli oneri di cui all articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale. ALTRI RIFERIMENTI: deliberazioni della Giunta provinciale: - 1 agosto 2003, n (b.u. 19 agosto 2003, n. 33), modificata dalle deliberazioni 17 ottobre 2003, n (b.u. 25 novembre 2003, n. 47), 27 febbraio 2004, n. 424 (b.u. 30 marzo 2004, n. 13), 6 agosto 2004, n (b.u. 31 agosto 2004, n. 35), 30 settembre 2005, n (b.u. 18 ottobre 2005, n. 42) e 28 luglio 2006, n (b.u. 22 agosto 2006, n. 34); - 16 aprile 2004, n. 839, modificata dalla deliberazione 4 novembre 2005, n. 2356

Comune di Mezzolombardo (Provincia di Trento)

Comune di Mezzolombardo (Provincia di Trento) Comune di Mezzolombardo (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 07/03/2011)

Dettagli

COMUNE DI POZZA DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

COMUNE DI POZZA DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER COMUNE DI POZZA DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DD. 24.11.2005 - MODIFICATO

Dettagli

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Art. 1 Finalità

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Art. 1 Finalità LEGGE PROVINCIALE SUGLI ASILI NIDO Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 ( 1 ) Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (b.u. 19 marzo 2002, n. 12) Art. 1 Finalità 1. La Provincia

Dettagli

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER DISCIPLINA SULLE MODALITA DI PRESENTAZIONE E DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE, CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA DI

Dettagli

REGOLAMENTO SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER COMUNE DI CAVEDINE PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO SOSTEGNO DEL NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 02.05.2012 Modificato con deliberazione

Dettagli

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia) Legge della Provincia di Trento 19 ottobre 2007, n. 17 Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia) Pubblicata nel B.U.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO COMUNE DI FAEDO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO 2002 n. 4) approvato con deliberazione di C.C. n.

Dettagli

ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Assessorato all Istruzione e Sport SERVIZIO SCUOLA DELL INFANZIA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Legge

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER TITOLO I - PREMESSA. Art. 1 Principi generali

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER TITOLO I - PREMESSA. Art. 1 Principi generali REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER TITOLO I - PREMESSA Art. 1 Principi generali In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e alle

Dettagli

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER COMUNE DI PEIO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 03 ottobre 2016 modificato

Dettagli

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER

REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE SERVIZIO TAGESMUTTER Allegato alla delibera consiliare n. 28 di data 27.06.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE - dott.ssa Loiotila Giovanna - COMUNE di VERMIGLIO (Provincia di Trento) REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE

Dettagli

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA Provincia di Trento DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 15 di data 5 febbario 2016 OGGETTO: Approvazione regolamento per il sostegno del Nido Familiare-

Dettagli

Provincia autonoma di Trento Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Provincia autonoma di Trento Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Dossier Politiche familiari 2016 1 INTRODUZIONE In Provincia di Trento è attiva una Cabina di regia quale luogo di confronto permanente e di co-progettazione a cui partecipano i vari soggetti istituzionali

Dettagli

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Provincia di Trento

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Provincia di Trento allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 08.08.2018 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO Provincia di Trento REGOLAMENTO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER. approvato

Dettagli

COMUNE DI LA CASSA PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA CASSA PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI LA CASSA PROVINCIA DI TORINO Modificato con Deliberazione C.C. n. 24 del 16/07/2013 REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) ALLE PRESTAZIONI

Dettagli

NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI

NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI Dipartimento della Conoscenza SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO UFFICIO INFANZIA NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 Legge

Dettagli

N. ORE MENSILI COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE. di fruizione del servizio

N. ORE MENSILI COSTO ORARIO MASSIMO AMMISSIBILE PER IL RIMBORSO SU BASE IRSE. di fruizione del servizio LA GIUNTA REGIONALE vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza); vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro

Dettagli

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U)

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U) MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004071.15-03-2016 INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2015/2016.

Dettagli

Numero verde

Numero verde L ISE 1. Di cosa si tratta Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali

Dettagli

SERVIZIO TAGESMUTTER DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE

SERVIZIO TAGESMUTTER DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE Comune di Riva Del Garda SERVIZIO TAGESMUTTER DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE Spett.le Comune di Riva Del Garda U.O. Istruzione e Politiche Sociali Piazza Tre Novembre, 5 38066 RIVA DEL GARDA

Dettagli

REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO

REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO REGOLAMENTO DESTINATO A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON BAMBINI ISCRITTI AGLI ASILI NIDO DI AVIANO 1 Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina

Dettagli

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA Allegato alla deliberazione consiliare n 5 dd. 25.01.2012 IL SEGRETARIO GENERALE - dott. Giuseppe Dolzani - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la gestione dei servizi socio

Dettagli

COMUNE DI VILLE D ANAUNIA Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

COMUNE DI VILLE D ANAUNIA Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNE DI VILLE D ANAUNIA Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 150

Dettagli

COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento)

COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento) COMUNE DI RIVA DEL GARDA (Provincia di Trento) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 303 dd. 3.08.2009)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA PROVINCIA DI TORINO VIA REANO, 3 CAP 10090 TEL. 0119329320 FAX 0119329349 demografici.ba@tiscali.it SERVIZI DEMOGRAFICI REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Dettagli

COMUNE DI CASSANO VALCUVIA PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI CASSANO VALCUVIA PROVINCIA DI VARESE COMUNE DI CASSANO VALCUVIA PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del

Dettagli

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D INFANZIA GIRASOLE Anno educativo 2018/2019

DETERMINAZIONI RELATIVE ALL ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D INFANZIA GIRASOLE Anno educativo 2018/2019 DETERMINAZIONI RELATIVE ALL ORGANIZZAZIONE DEL NIDO D INFANZIA GIRASOLE Anno educativo 2018/2019 Sommario FINALITA... 2 RICETTIVITA... 2 CONTESTI ORGANIZZATIVI... 2 CALENDARIO... 2 ORARIO... 3 DISCIPLINA

Dettagli

Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate Art.1 Oggetto di regolamento 1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche dei cittadini singoli e/o nuclei

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN ATTUAZIONE DELL I.S.E.E.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN ATTUAZIONE DELL I.S.E.E. COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN ATTUAZIONE DELL I.S.E.E. (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

Dettagli

COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI RANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. LEGGE 27.12.1997, N. 449 D.LGS. 31.03.1998,

Dettagli

Indice. ART. 1 - Oggetto del Regolamento. ART. 2 Applicazione. ART. 3 Criteri per l individuazione del nucleo famigliare

Indice. ART. 1 - Oggetto del Regolamento. ART. 2 Applicazione. ART. 3 Criteri per l individuazione del nucleo famigliare REGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L EROGAZIONE DI PRESTAZION SOCIALI AGEVOLATE. Indice ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Dettagli

COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia

COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia COMUNE DI EDOLO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 1/10/2010

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 23.11.1998 Consentito ulteriore corso CO.RE.CO Seduta del 03.12.1998 Verbale n. 94 1 Art.1

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E.

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. Approvato con Deliberazione C.C. n.36 del 19/07/2002 INDICE ART.1 ART.2 RIFERIMENTI NORMATIVI AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3 SITUAZIONE ECONOMICA

Dettagli

STUDIOIMPRESA SRL MODELLO ISEE I SERVIZI DI STUDIOIMPRESA: MODELLO ISEE

STUDIOIMPRESA SRL MODELLO ISEE I SERVIZI DI STUDIOIMPRESA: MODELLO ISEE STUDIOIMPRESA SRL MODELLO ISEE DOCUMENTI UTILI DATI ANAGRAFICI, COMPOSIZIONE E SITUAZIONE DEL NUCLEO 1. Cartellino del ministero delle finanze di attribuzione del codice fiscale (compresi i minorenni)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) COMUNE DI S. AGATA SUL SANTERNO PROVINCIA DI RAVENNA Piazza Garibaldi n. 5 Area Tecnica Servizio Attività e Servizi Sociali REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA

Dettagli

COMUNE DI THIENE Piazza A. Ferrarin, 1 Servizi al Cittadino Ufficio Servizi Sociali

COMUNE DI THIENE Piazza A. Ferrarin, 1 Servizi al Cittadino Ufficio Servizi Sociali COMUNE DI THIENE Piazza A. Ferrarin, 1 Servizi al Cittadino Ufficio Servizi Sociali Timbro del protocollo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per

Dettagli

PER L ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA

PER L ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI NERVIANO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA (Criteri per la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Dettagli

INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2018/2019.

INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2018/2019. INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2018/2019. Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della

Dettagli

COMUNE DI NAVE. Provincia di Brescia. Regolamento Comunale per l applicazione dell ISEE indicatore della situazione economica equivalente

COMUNE DI NAVE. Provincia di Brescia. Regolamento Comunale per l applicazione dell ISEE indicatore della situazione economica equivalente COMUNE DI NAVE Provincia di Brescia Regolamento Comunale per l applicazione dell ISEE indicatore della situazione economica equivalente Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 30/11/2015

Dettagli

Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria

Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.) E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO PER I DIVERSI SERVIZI

Dettagli

INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2017/2018.

INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2017/2018. INTESA TERRITORIALE PER L OFFERTA DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DESTINATO AI BAMBINI DI ETA COMPRESA TRA I 24 E I 36 MESI DI ETA PER L ANNUALITÀ 2017/2018. Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della

Dettagli

Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria

Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.E.) E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO PER I DIVERSI SERVIZI

Dettagli

COMUNE DI CECIMA Provincia di Pavia

COMUNE DI CECIMA Provincia di Pavia COMUNE DI CECIMA Provincia di Pavia REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche

Dettagli

Dichiarazione sostitutiva unica

Dichiarazione sostitutiva unica Dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo n.109/98, come modificato dal decreto

Dettagli

Legge della Regione Toscana, 23 gennaio 2013, n. 2 (1).

Legge della Regione Toscana, 23 gennaio 2013, n. 2 (1). Legge della Regione Toscana, 23 gennaio 2013, n. 2 (1). Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI PROVINCIA DI.. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche

Dettagli

CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto

CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto Modulo di domanda per beneficiare di prestazioni che favoriscano il superamento dello stato di disagio economico Al Sig. Sindaco del Comune di Grottaglie l sottoscritt

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNE DI DRO Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IL SINDACO Vittorio Fravezzi IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Stefano Berlanda

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) COMUNE DI CASELETTE PROVINCIA DI TORINO Via Alpignano, 48 C.A.P. 10040 Tel. 011 968816 / 011 9687048 Fax 011 9688793 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E PER L APPLICAZIONE DELL

Dettagli

COMUNE DI BORGOMANERO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

COMUNE DI BORGOMANERO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) COMUNE DI BORGOMANERO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) APPROVATO CON ATTO N. 29 DEL 9 APRILE 2002 Il presente Regolamento è entrato in vigore

Dettagli

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI Cosa si intende realizzare? SI INTENDE promuovere un sistema integrato di educazione e di istruzione con la

Dettagli

COMUNE DI STORO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

COMUNE DI STORO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNE DI STORO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 11.09.2014

Dettagli

(approvato con deliberazione consiliare n.5 del , successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 11 del

(approvato con deliberazione consiliare n.5 del , successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 11 del CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine Via Garibaldi 23-33038 San Daniele del Friuli - p.i. 00453800302 www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it Servizio Amministrativo U.O. Segreteria e Iniziative

Dettagli

Art. 1 Finalità generali. Art. 2 Destinatari dei progetti ed entità dei contributi

Art. 1 Finalità generali. Art. 2 Destinatari dei progetti ed entità dei contributi COMUNE DI RAPOLANOTERME Bando per la concessione di contributi finalizzati all abbattimento dei costi relativi alla frequenza del Nido Comunale J. Benedetti di Rapolano Terme FONDI MIUR Sistema integrato

Dettagli

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto

Dettagli

Regolamento comunale per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate previsto dal Decreto Legislativo 109/98 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Regolamento comunale per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate previsto dal Decreto Legislativo 109/98 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Regolamento comunale per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate previsto dal Decreto Legislativo 109/98 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento è diretto ad individuare

Dettagli

visto l art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

visto l art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2011 Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 4-2414 Art. 1, commi 1250, 1251 e 1259 della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m. in materia di politiche per la famiglia.

Dettagli

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 luglio 2016, n. 20 e 22 febbraio 2017, n. 6) CAPO I PRINCIPI GENERALI

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle ll.rr. 5 luglio 2016, n. 20 e 22 febbraio 2017, n. 6) CAPO I PRINCIPI GENERALI Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 Norme sui servizi educativi per la prima infanzia. (BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013) (Testo coordinato con le modifiche

Dettagli

D.1.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE D.1.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO

D.1.1. REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE D.1.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO D. I SERVIZI INTEGRATIVI. 1. Tipologia dei servizi integrativi Sono servizi integrativi: a) Centro per bambini e genitori; b) Spazio gioco e di accoglienza; c) Servizi sperimentali. D.1. CENTRI PER BAMBINI

Dettagli

Presentazione PTR Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza : Ambiti di intervento

Presentazione PTR Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza : Ambiti di intervento Presentazione PTR 2008 Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza : Ambiti di intervento Gennaio 2008 Ambiti di intervento del Servizio Politiche per l infanzia, le donne e le famiglie (Servizi

Dettagli

REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA COMUNE DI LENDINARA PROVINCIA DI ROVIGO REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 07.07.2000 Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 23.11.2001

Dettagli

COMUNE DI SPARONE Provincia di Torino

COMUNE DI SPARONE Provincia di Torino COMUNE DI SPARONE Provincia di Torino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ALL EROGAZIONE DI PRESTAZIONI O SERVIZI SOCIALI COMUNALI IN FORMA AGEVOLATA

Dettagli

COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso

COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI E LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE L UTILIZZO DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Dettagli

LINEE GUIDA PER L UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI

LINEE GUIDA PER L UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI ALLEGATO 1 LINEE GUIDA PER L UNIFORME APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 IN REGIONE LOMBARDIA E LA REDAZIONE DEGLI ATTI REGOLAMENTARI Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Si ritiene opportuno che la disciplina

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/22 DEL

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 8/22 DEL Oggetto: Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare (POR FSE 2007-2013). 9.000.000. L Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale riferisce

Dettagli

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia) INDICE

Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia) INDICE Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 30.10.2007 - Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 30.10.2007 7 ANNO 2007 JAHR 2007 PARTE PRIMA ERSTER TEIL LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AUTONOME

Dettagli

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 22/2/2007.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 22/2/2007. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 22/2/2007. Oggetto: Adesione al servizio sperimentale Tagesmutter Mamma per mamme promosso dalla Provincia di Verona e approvazione dello schema del relativo disciplinare

Dettagli

Allegato alla delibera C.C. n. 20 del COMUNE DI PIZZALE. Provincia di Pavia Via Franco Ferraris, n.8

Allegato alla delibera C.C. n. 20 del COMUNE DI PIZZALE. Provincia di Pavia Via Franco Ferraris, n.8 Allegato alla delibera C.C. n. 20 del 29-09-2011 COMUNE DI PIZZALE Provincia di Pavia Via Franco Ferraris, n.8 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con deliberazione

Dettagli

Art. 1. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 1. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 1 1 LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8#LR-ER-2004-8# MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" (Legge di pura modifica.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CALCOLO INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CALCOLO INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CALCOLO INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.) Approvato con delibera del C.C. n. 44 dell 11/12/2000 Modificato con delibera del C.C. n.

Dettagli

residenti nel Lazio, ai sensi dell art. 1 comma 9 della Legge 10 marzo 2000, n.62.

residenti nel Lazio, ai sensi dell art. 1 comma 9 della Legge 10 marzo 2000, n.62. ALLEGATO A Linee guida ai Comuni per l erogazione dei contributi per le borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l istruzione, per l anno scolastico 2010-2011, a favore degli alunni residenti

Dettagli

Regolamento per l introduzione dell ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate

Regolamento per l introduzione dell ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate Regolamento per l introduzione dell ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate Art. 1 Oggetto Art. 2 Finalità Art. 3 Riferimenti legislativi

Dettagli

"! " % # & # '! # (! & )* & +, '

!  % # & # '! # (! & )* & +, ' ! "! " #$ % # & # '! # (! & )* & +, ' ' 1 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento recepisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica da applicare ai soggetti che richiedono

Dettagli

- TESTO COORDINATO - Testo approvato con DG n. 224 del , come modificato con DG n. 19 del

- TESTO COORDINATO - Testo approvato con DG n. 224 del , come modificato con DG n. 19 del Disposizioni attuative del Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali, scolastici ed educativi approvato con DCC 68 del 30.11.015 Testo approvato con

Dettagli

Il valore delle borse di studio sarà quindi determinato dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili.

Il valore delle borse di studio sarà quindi determinato dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili. Allegato A Borse di studio La Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell A.L. 24/2010, per ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l assolvimento dell obbligo di

Dettagli

C O M U N E D I M A R I A N A M A N T O V A N A. Provincia di Mantova. Regolamento per il funzionamento del Nido comunale

C O M U N E D I M A R I A N A M A N T O V A N A. Provincia di Mantova. Regolamento per il funzionamento del Nido comunale C O M U N E D I M A R I A N A M A N T O V A N A Provincia di Mantova Regolamento per il funzionamento del Nido comunale Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2011 e modificato

Dettagli

REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili)

REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili) REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.11.2009 REGOLAMENTO PER INTERVENTI

Dettagli

C O M U N E D I S E N N O R I P R O V I N C I A DI S A S S A R I AVVISO PUBBLICO. IL Responsabile dell Area Servizi Sociali

C O M U N E D I S E N N O R I P R O V I N C I A DI S A S S A R I AVVISO PUBBLICO. IL Responsabile dell Area Servizi Sociali C O M U N E D I S E N N O R I P R O V I N C I A DI S A S S A R I AVVISO PUBBLICO IL Responsabile dell Area Servizi Sociali In Attuazione delle Delibere di Giunta Comunale n. 1 del 12.01.2015 e n.11 del

Dettagli

CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto

CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto CITTA di GROTTAGLIE Provincia di Taranto DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA Valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo

Dettagli

REGOLAMENTO ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE)

REGOLAMENTO ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) REGOLAMENTO ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04.04.2000 Esaminato dal CO.RE.CO. in data 12.04.2000 con decreto n. 4199 Revisioni://

Dettagli

COMUNE DI SANT ANTIOCO Provincia di Carbonia Iglesias CRITERI

COMUNE DI SANT ANTIOCO Provincia di Carbonia Iglesias CRITERI COMUNE DI SANT ANTIOCO Provincia di Carbonia Iglesias PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA ESTREME ANNO 203 LINEE DI INTERVENTO CRITERI Art. Oggetto Il presente documento

Dettagli

2. La Rete dei servizi educativi 0-3

2. La Rete dei servizi educativi 0-3 2. La Rete dei servizi educativi 0-3 Cosa trovo in questo capitolo Notizie sui servizi educativi cittadini Che tipologie di servizi ci sono Come sono gestiti Come fa il Comune a garantire la qualità ai

Dettagli

APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE pag. 1 I N D I C E CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art.

Dettagli

Nido d'infanzia Published on Sportello online del Comune di Trento (

Nido d'infanzia Published on Sportello online del Comune di Trento ( Nido d'infanzia Descrizione dell'attività Cos'è: Il nido d infanzia è un servizio educativo e sociale che collabora con le famiglie a crescere le bambine e i bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE REGOLAMENTO COMUNALE PER L INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Approvato con deliberazione C.C. n 15 del 18/03/2008 ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI BIANDRATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

COMUNE DI BIANDRATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) COMUNE DI BIANDRATE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 31 marzo 2008 ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI

Dettagli

BUONO A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO 4 FIGLI DI CUI ALMENO N.1 FISCALMENTE A CARICO

BUONO A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO 4 FIGLI DI CUI ALMENO N.1 FISCALMENTE A CARICO BUONO A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO 4 FIGLI DI CUI ALMENO N.1 FISCALMENTE A CARICO (D.G.R. N. 8243/2008) 1) FINALITA Attraverso l erogazione del Buono Sociale Famiglie numerose, i Comuni

Dettagli

Provincia di Arezzo. ***** OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Poppi e. l Istituto delle Suore di Maria Consolatrice -

Provincia di Arezzo. ***** OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Poppi e. l Istituto delle Suore di Maria Consolatrice - COMUNE DI POPPI Provincia di Arezzo ***** OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Poppi e l Istituto delle Suore di Maria Consolatrice - Scuola Materna Privata D. Alighieri di Ponte a Poppi - A. S. 2014/2015

Dettagli

Regolamento per l erogazione di servizi e prestazioni sociali a tariffa agevolata

Regolamento per l erogazione di servizi e prestazioni sociali a tariffa agevolata Allegato alla Delibera di Consiglio comunale n. 12 del 20/03/2007 Regolamento per l erogazione di servizi e prestazioni sociali a tariffa agevolata Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 12 del

Dettagli

COMUNE DI BORGIALLO. Provincia di Torino

COMUNE DI BORGIALLO. Provincia di Torino COMUNE DI BORGIALLO Provincia di Torino REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Dettagli

COMUNE DI CAMPOSANTO Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE AI SERVIZI COMUNALI EROGATI QUALI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

COMUNE DI CAMPOSANTO Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE AI SERVIZI COMUNALI EROGATI QUALI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. COMUNE DI CAMPOSANTO Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISEE AI SERVIZI COMUNALI EROGATI QUALI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41

Dettagli

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA Delib. n. 640-2.11.2016 OGGETTO: Area Servizi Educativi. Settore Diritto allo Studio, Sport, Rapporti con l Università e Ristorazione Socio scolastica. Definizione dei criteri

Dettagli