COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER
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- Alfredo Bianco
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1 COMUNE DI TASSULLO REGOLAMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER Testo approvato con deliberazione consiliare n. 28 dd modificato con deliberazione consiliare n. 10 di data
2 TITOLO I - PREMESSA Art. 1 Principi generali 1. Il servizio nido familiare servizio Tagesmutter come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a: - garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo; - consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; - fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. Art. 2 Promozione e sostegno del servizio 1. Il comune, nell esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative. TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO Art. 3 Destinatari del sostegno economico 1. Il sostegno agli organismi di cui all articolo 2 avviene indirettamente ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi dalla stessa sostenuti per il servizio anche qualora la stessa utilizzi un servizio nido familiare servizio Tagesmutter operante fuori del territorio comunale. 2. Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune: - aventi bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni; - aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter nella fascia oraria tra le ore 0 e le ore 24; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter per almeno 10 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l inserimento del bambino; - che usufruiscano del servizio nido familiare servizio Tagesmutter per almeno 2 mesi consecutivi; - e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti Servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni. Art. 4 Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie 1. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio nido familiare servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino, secondo il sistema di calcolo di cui al presente articolo. 2. Ai fini della determinazione del calcolo si assumono le seguenti definizioni:
3 Valore massimo ISEE Valore minimo ISEE Contributo orario PAT Sussidio comunale orario max Sussidio comunale orario min Y X VM vm CPAT MAX (pari al doppio di CPAT) min (pari alla metà di CPAT) (MAX*VM - min*vm)/(vm-vm) (min-y)/vm 3. Il sussidio erogato dal Comune va da un minimo pari a min in corrispondenza di un Valore massimo ISEE pari o superiore a ,00 (VM), ad un massimo pari a MAX in corrispondenza di un Valore minimo ISEE uguale o inferiore a 5.000,00 (vm). 4. Per tutti gli altri valori I.S.E.E. compresi tra (vm) e (VM-1) il sussidio è calcolato in proporzione con la seguente formula: contributo comunale orario = (Valore ISEE dichiarato * X) + Y 5. Per l anno 2007 il contributo è calcolato con l applicazione dei seguenti valori: Valore massimo ISEE (VM) ,000 Valore minimo ISEE (vm) 5.000,000 Contributo PAT (CPAT) 3,000 Sussidio comunale orario massimo (MAX) 6,000 Sussidio comunale orario minimo (min) 1,500 Valore di X -0, Valore di Y 7, Per gli anni successivi al 2007, la Giunta comunale è autorizzata ad aggiornare gli importi di cui sopra tenendo conto del tasso d inflazione al fine di adeguare il valore massimo e minimo ISEE (VM e vm) e tenendo conto della cifra del contributo orario comunicato ufficialmente dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di adeguare il valore CPAT. 7. In assenza di contributo provinciale, il Comune provvederà a fissare un minimo e un massimo del contributo orario per ora bambino. 8. Il Comune potrà aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni precedenti, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali non considerate dal reddito I.S.E.E. e dal successivo articolo Tale sussidio potrà essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio. Art. 5 Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap 1. In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell erogazione del sussidio potrà: - derogare dai requisiti di cui all articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 160 ore; - aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all articolo 4, di 1,5 all ora. Art. 6 Presentazione e ammissione delle domande di sussidio 1. Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà: - come prerequisito: accedere ad un servizio di nido familiare servizio Tagesmutter erogato da un organismo di cui all articolo 2 del presente regolamento; l elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
4 - presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'indicatore Situazione Economica Equivalente 1 - I.S.E.E del proprio nucleo familiare che dovrà essere richiesto ad un C.A.F o all I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità. 2. Il comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio. Art. 7 Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio 1. Per ottenere l erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti, copia della fattura attestante l avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare servizio Tagesmutter in quel periodo; 2. La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi dalla relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 1 Il testo seguente è ricavato testualmente dal sito internet dell Inps L ISE (indicatore della situazione economica) e l ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, ASL, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità. La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale. CHE COS'È: l ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. L ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge. A COSA SERVONO: l ISE viene utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità. L ISEE viene utilizzato da quegli Enti o Istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o alcuni servizi di pubblica utilità (riduzione canone telefonico). COSA SI DEVE FARE: il cittadino, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all Ente di competenza: compila la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia, presenta la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. E possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica. L'Ente o l'istituzione che ricevono la dichiarazione: rilasciano un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva; trasmettono via computer all'inps le informazioni che hanno ricevuto dal cittadino. L'INPS: calcola l indicatore della situazione economica (ISE) e l indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate. DA RICORDARE: fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante. La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all IRPEF conseguito da tutti i componenti il nucleo nell ultimo anno fiscale. La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l importo dell eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, per quello della casa nella quale abita il nucleo. La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%. La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l ISE per ottenere l ISEE. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell anno in cui sono stati prodotti i redditi. I CONTROLLI: le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadino.
5 Art. 8 Responsabilità del comune 1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all articolo Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all articolo 2. nota - RIFERIMENTI NORMATIVI Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 - Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia testo vigente al Art. 1 - Finalità 1. La Provincia riconosce il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico e affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra donne e uomini in un quadro di pari opportunità. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative, la diffusione di una cultura di rispetto e di cura verso l infanzia, il sostegno alla famiglia nell educazione dei figli e la prevenzione di ogni forma di difficoltà o emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico, sociale e culturale. Art. 2 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi familiari - servizio Tagesmutter e i servizi integrativi al nido, dei comuni o da essi sostenuti. La Provincia assicura al sistema il necessario supporto e coordinamento per garantire un'offerta qualitativamente elevata ed omogenea su tutto il territorio provinciale. 2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano: a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni; b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale; c) l integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori; d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi; e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio; f) l attività di formazione permanente degli operatori; g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari. Art. 3 - Nido d'infanzia 1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali. 3. Il nido d infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative. 4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d infanzia che prevedano l accoglienza di un numero ridotto di bambini.
6 5. Il nido d infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell infanzia o della scuola dell obbligo in modo da poterne condividere i servizi. 6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo. Art. 4 - Nido familiare - servizio Tagesmutter 1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia. 2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. 3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove non sia possibile offrire tale servizio. Art. 5 - Servizi integrativi 1. Per ampliare ulteriormente l'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia i comuni possono altresì istituire o sostenere, quali servizi integrativi ai nidi d'infanzia, i centri per bambini e genitori e gli spazi gioco e di accoglienza. 2. I centri per bambini e genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, forniscono occasioni di socialità e di gioco per i bambini e di incontro e comunicazione per gli adulti, secondo modalità che garantiscano la corresponsabilità tra adulti, genitori e personale educativo. 3. Gli spazi gioco e di accoglienza sono servizi con finalità educative e di socializzazione per bambine e bambini di età diciotto - trentasei mesi, affidati a personale educativo qualificato, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, dove è consentita una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dei bambini e delle famiglie. 4. I servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati all'interno di una stessa struttura in modo da consentirne il pieno utilizzo ed ampliare le opportunità offerte. 5. I comuni, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, possono promuovere sperimentazioni di nuovi servizi integrativi ai nidi d infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed educative dei bambini e ai bisogni delle famiglie. Art. 6 - Estensione dei servizi socio-educativi della prima infanzia 1. La permanenza al nido d infanzia e al nido familiare - servizio Tagesmutter è assicurata, per motivi di continuità, alle bambine e ai bambini che, al compimento del terzo anno di età, non hanno acquisito il diritto alla frequenza della scuola dell infanzia. 2. Per particolari e giustificate esigenze ai bambini disabili con diritto alla frequenza nella scuola dell infanzia è consentita la permanenza al nido d infanzia e al nido familiare -servizio Tagesmutter. 3. L accesso al nido familiare - servizio Tagesmutter può essere esteso, nei periodi e nei tempi extrascolastici, nel limite dei posti disponibili, anche a bambine e bambini in età compresa tra i tre e i tredici anni allo scopo di assicurare loro adeguata assistenza educativa. 4. In attuazione di progetti pedagogici adeguatamente articolati sotto il profilo didattico, strutturale e di gestione, i servizi integrativi di cui al comma 3 dell articolo 5, possono accogliere anche bambini fino ai tredici anni di età. Art. 7 - Gestione dei servizi 1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui al comma 1 dell articolo 2 sono gestiti: a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all articolo 8.
7 Art. 8 - Requisiti per lo svolgimento dei servizi 1. La Giunta provinciale, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni, la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 e la competente commissione consiliare, stabilisce con proprie deliberazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l iscrizione all apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7; l iscrizione all albo provinciale costituisce condizione per il sostegno finanziario dei comuni (1). 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione. Art. 9 - Funzioni della Provincia 1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia: a) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia; b) realizza attività per la qualificazione e la coerenza del sistema e, in particolare, garantisce il coordinamento pedagogico dei servizi appartenenti al sistema nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo; c) assicura, per il tramite dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienicosanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti degli articoli 222 e 223 del regio decreto 27 luglio 1934, n (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie); d) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti. 2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni e la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7. Art Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni: a) programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi; b) gestiscono i servizi per la prima infanzia comunali; c) individuano le forme di coordinamento tra i diversi servizi socio-educativi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale nonché le modalità di collaborazione con i servizi socio-assistenziali e ricreativi; d) effettuano controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 8 da parte dei soggetti iscritti all albo provinciale di cui al medesimo articolo, segnalando alla Provincia l eventuale venir meno degli stessi; e) formulano, sentiti i soggetti gestori di servizi da essi sostenuti, proposte alla Provincia per l'attività di formazione e aggiornamento del personale educativo; f) definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie; g) individuano le forme e le modalità di partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Art Interventi finanziari della Provincia 1. La Provincia determina, ai sensi della legge in materia di finanza locale, la ripartizione dei trasferimenti ai comuni per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. 2. Gli organismi rappresentativi dei comuni e la Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7, individuano criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge. A tal fine verificano annualmente le modalità di partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell articolo 10 (2). Art Abrogazioni 1. Decorsi centottanta giorni dall entrata in vigore della deliberazione di cui all articolo 8, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
8 a) la legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); b) la legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); c) l'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34; d) gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; e) l'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6; f) l'articolo 35 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; g) l'articolo 72 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8; h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; i) il numero 2 della tabella A) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n /Leg. 2. Le concessioni in corso rimangono in essere fino a scadenza naturale delle stesse, al fine di garantire la continuità del servizio. Art Disposizione finanziaria 1. Agli oneri di cui all articolo 11 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per i trasferimenti ai comuni in materia di finanza locale. ALTRI RIFERIMENTI: deliberazioni della Giunta provinciale: - 1 agosto 2003, n (b.u. 19 agosto 2003, n. 33), modificata dalle deliberazioni 17 ottobre 2003, n (b.u. 25 novembre 2003, n. 47), 27 febbraio 2004, n. 424 (b.u. 30 marzo 2004, n. 13), 6 agosto 2004, n (b.u. 31 agosto 2004, n. 35), 30 settembre 2005, n (b.u. 18 ottobre 2005, n. 42) e 28 luglio 2006, n (b.u. 22 agosto 2006, n. 34); - 16 aprile 2004, n. 839, modificata dalla deliberazione 4 novembre 2005, n. 2356
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