REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO

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1 COMUNE DI FAEDO Provincia di Trento REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO 2002 n. 4) approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del

2 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER (L.P. 12 MARZO 2002 n. 4) TITOLO I - PREMESSA Art. 1 Principi generali In accordo con le finalità di cui alla L.P. n. 4 del 2002 e dalle sue disposizioni attuative il comune di Faedo riconosce il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico fisico ed affettivo, valorizza la centralità della famiglia, facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un'equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità. Riconosce, pertanto, che il servizio di nido familiare tagesmutter concorre in modo importante alla realizzazione di tali obiettivi fornendo in modo professionale educazione e cura ad uno o più bambini di altri presso il domicilio della tagesmutter o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari, consentendo alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (tagesmutter) adeguatamente formato ed operante in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni dei bambini e delle bambine attraverso soluzioni diversificate sul piano educativo, strutturale ed organizzativo. Art. 2 Promozione e sostegno del servizio Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla L.P n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative. In attuazione del nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P. 12/03/2002 n. 4 e di quanto previsto dai precedenti articoli, il comune di Faedo favorisce e promuove la realizzazione di un servizio di asilo nido familiare/tagesmutter quale servizio sostitutivo dell asilo nido. Tale servizio sarà realizzato, mediante convenzione, da un ente gestore regolarmente iscritto all albo provinciale dei gestori dei servizi socio educativi per la prima infanzia previsto dall art. 8 della legge provinciale n. 4 dd Art. 3 Durata La Giunta comunale determina con proprio provvedimento la durata della convenzione. Art. 4 - Oggetto Il presente regolamento fissa i criteri generali ai quali l amministrazione dovrà attenersi nell organizzare e gestire il servizio di nido familiare, mediante reciproca collaborazione ed assunzione di impegni da parte dell ente gestore e del Comune. TITOLO II MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO Art. 5 - Destinatari Il sostegno agli organismi di cui all'art. 2 che operino con nidi familiaritagesmutter iscritti all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 avviene 2

3 direttamente, ossia erogando un contributo all'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare-tagesmutter che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente. Tale contributo potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale: che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale; che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia. Il sostegno economico verrà riconosciuto per un monte orario mensile massimo stabilito annualmente con delibera della giunta comunale. Art. 6 - Modalita di calcolo del sostegno economico. Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio di nido familiare-servizio tagesmutter in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti il comune stabilirà annualmente con delibera della giunta comunale l'entità del sostegno economico che sarà determinato tenendo conto del costo complessivo del servizio, dell'entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie. Tale contributo verrà erogato mensilmente direttamente all'organismo della cooperazione sociale iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 del 2002, titolare del servizio. In caso di situazioni di particolare disagio socio-economico e di handicap fisico, psichico, sensoriale, la giunta comunale si riserva di valutare nello specifico caso una diversa entità del sostegno economico, fino alla piena copertura della spesa. Resta in capo al comune l emanazione di atti di indirizzo sui criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l ammissione delle famiglie utenti al contributo inteso come quota di abbattimento del costo orario del servizio. Art. 7 - Modalita di erogazione del sostegno economico Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 5 e 6 dovranno essere presentate per iscritto all'amministrazione comunale direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare-tagesmutter specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L. P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio. La documentazione relativa ai dati della famiglia avverrà tramite compilazione di un modulo di autocertificazione debitamente predisposto dagli uffici comunali in accordo con l ente gestore, che l utente consegnerà al Comune e verrà inviato dallo stesso, dopo il protocollo e il visto del responsabile dell Ufficio comunale, in copia all ente gestore quale approvazione di ammissione al contributo con documento specificante il diritto (periodo ed eventuale indicativo monte ore suscettibile di variazioni) e l ammontare dello stesso. L utente potrà modificare le ore di servizio richieste nella domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite del monte ore massimo mensile, 3

4 comunicando tale modifica al Comune direttamente o mediante l organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo erogante il servizio. Il comune si riserverà di valutare le richieste entro i limiti dello stanziamento di bilancio. Le domande saranno soddisfatte fini alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l ordine di presentazione. Sarà in ogni caso garantito il diritto all inserimento e alla integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale. L ammissione al contributo viene definita con atto del responsabile dell ufficio competente. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di utilizzazione del servizio l organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale la famiglia avrà utilizzato il servizio di nido familiare tagesmutter, emetterà fattura per quanto di competenza del Comune. L organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare - tagesmutter, purchè corredata di idoneo riepilogo (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia delle fatture emesse per le ore usufruite). Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscano del servizio di nido familiare tagesmutter sono tenute a fornire annualmente all Amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi. Requisito essenziale per l erogazione del contributo è la residenza nel territorio comunale. A fronte del contributo per la realizzazione del servizio, l ente gestore si impegna da applicare alla famiglia una tariffa oraria ridotta proporzionalmente al contributo rispetto al tariffario in vigore che verrà aggiornato annualmente entro il mese di gennaio di ciascun anno. L organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà pertanto alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale. Il Comune, non appena troveranno effettiva attuazione i trasferimenti provinciali di finanziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia così come previsto dall art. 11 della L.P.4/2002, si riserva di modificare le modalità, i criteri e la misura del contributo finanziario riconosciuto a sostegno del servizio. TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI Art. 8 Impegni dell ente gestore. Le attività che l ente gestore si impegna a realizzare saranno svolte secondo le seguenti fasi: 1. Fase di organizzazione 1.1 Attivazione di un servizio di segreteria per la raccolta delle richieste e la diffusione di informazioni e spiegazioni del servizio. 1.2 Attività di pubblicità ed informazione mediante la diffusione di manifesti e volantini pubblicitari. 4

5 2. Fase di erogazione del servizio 2.1 Erogazione del servizio secondo l esperienza delle tagesmutter ed il rispetto di quanto previsto dalla LP n. 4/2002, dai regolamenti attuativi della legge e dalla Carta dei Servizi dell ente gestore; 2.2 Supporto tecnico psicologico pedagogico alla singola tagesmutter per l elaborazione del progetto educativo del servizio; 2.3 Periodiche attività finalizzate ad un miglioramento ed una maggiore efficacia del servizio mediante la realizzazione di specifiche iniziative preventivamente concordate; 2.4 Periodici controlli sia relativi alle condizioni di igiene e sicurezza delle loro abitazioni che delle modalità pedagogiche utilizzate nello svolgimento del servizio. 2.5 Colloqui con i genitori utenti sia per riferire l andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti. 2.6 Attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio, quali ad esempio: - colloqui individuali da realizzare prima dell attivazione del servizio e successivamente ogniqualvolta se ne ravvisi l opportunità; - iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi componenti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie; - incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità; 2.7 Elaborazioni di relazioni annuali sull andamento dei servizio da consegnare al Comune. Tali relazioni conterranno sia darti relativi all utenza che alle modalità con cui l ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività. Qualora si ravvisasse l interesse da parte dell Amministrazione comunale al potenziamento del servizio il Comune potrà mettere a disposizione dell ente gestore degli spazi che saranno gestiti ed organizzati secondo obiettivi concordati con l Amministrazione stessa. Tali locali potranno essere utilizzati, nel corso della erogazione del servizio, anche per attività finalizzate al miglioramento dello stesso (colloqui, momenti di condivisione tra tagesmutter e bambini, incontri con i genitori utenti ecc.). Il Comune si impegna a mettere a disposizione gratuitamente eventuali sale in cui poterr realizzare incontri e/o corsi con i genitori e con le tagesmutter secondo richiesta e autorizzazione concordata volta per volta. Art. 9 - Responsabilita L ente gestore si assume ogni responsabilità in relazione all erogazione del servizio e pertanto il Comune è esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno o indennizzo. Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, della l.p. 4/2002 da parte dei soggetti iscritti all albo provinciale di cui al medesimo articolo. Dal momento che il Comune di Faedo sostiene servizi frequentati da propri censiti ancorché operanti fuori dal proprio territorio, per questi servizi i controlli di cui sopra spettano al Comune sul cui territorio sono prestati. 5

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