Circolare n. 6/2012 Modelli 730/2012, nuove procedure
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1 PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano, 21 febbraio 2012 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 6/2012 Modelli 730/2012, nuove procedure Milano via Giuseppe Parini, 5/a P.IVA Tel.(+39) fax (+39) [email protected] website
2 INDICE 1 Premessa Ambito di applicazione della nuova procedura Esclusione di alcuni grandi sostituti d imposta Procedura di Trasmissione telematica dei modelli Comunicazione all agenzia delle entrate da parte dei sostituti d imposta della sede telematica per la ricezione dei modelli Sostituti d imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli dall Agenzia delle Entrate Presenza di più sedi operative Comunicazione del numero di cellulare o dell indirizzo di posta elettronica Impossibilità di trasmettere in via telematica i modelli Ricezione di modelli per i quali non è possibile effettuare i conguagli Revoca della comunicazione
3 1 PREMESSA Il DM n. 63 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM n. 164, regolamento attuativo dell assistenza fiscale mediante la presentazione dei modelli 730. In particolare, è stato modificato l art. 16 del DM 164/99, in materia di modalità e termini di comunicazione ai sostituti d imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) dei modelli 730-4, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato. Sulla base della nuova procedura: i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli direttamente al sostituto d imposta, ma all Agenzia delle Entrate, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati; l Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d imposta, in via telematica, i modelli ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati; per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa. Con il provv , l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di attuazione delle nuove disposizioni con riferimento ai modelli 730/2012, relativi al periodo d imposta Per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2012, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa, entro il (in quanto il cade di sabato). Da quest anno, le suddette procedure di invio telematico dei modelli riguardano obbligatoriamente tutti i sostituti d imposta (salve alcune eccezioni), essendosi conclusa positivamente la fase di avvio graduale attuata negli scorsi anni. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA La nuova procedura di invio dei modelli si applica: a tutti i sostituti d imposta con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve le eccezioni di seguito indicate; sia ai modelli 730 elaborati dai CAF-dipendenti che a quelli elaborati dai professionisti abilitati all esercizio dell attività di assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). 3 ESCLUSIONE DI ALCUNI GRANDI SOSTITUTI D IMPOSTA Per l anno 2012, continuano a restare esclusi dall ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli i seguenti sostituti d imposta: INPS (si segnala che l INPDAP è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all INPS); Ministero dell Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro). Tali sostituti d imposta, infatti, ricevono già i modelli in via telematica, ma mediante l utilizzo di propri sistemi. 3
4 4 PROCEDURA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4): in via telematica all Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d imposta; nello stesso file contenente i dati della dichiarazione. La suddetta trasmissione telematica deve avvenire: entro il 30 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 ordinari ; ovvero entro il 10 novembre, per i modelli 730 integrativi. A seguito della trasmissione telematica dei dati, l Agenzia delle Entrate provvede a: fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l attestazione di ricezione dei modelli 730-4; rendere disponibili i modelli ai sostituti d imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione; confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d imposta o ai loro intermediari incaricati. Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d imposta. La nuova procedura, infatti, parte dal presupposto che attualmente tutti i sostituti d imposta datori di lavoro utilizzano obbligatoriamente i servizi telematici, in maniera diretta o tramite intermediari. 5 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA DELLA SEDE TELEMATICA PER LA RICEZIONE DEI MODELLI Al fine di ricevere dall Agenzia delle Entrate il flusso telematico contenente i modelli 730-4, i sostituti d imposta devono comunicare alla stessa Agenzia un apposita sede telematica : propria (servizio telematico Fisconline o Entratel); oppure di un intermediario incaricato abilitato ad Entratel (es. dottore commercialista, consulente del lavoro); oppure di una società appartenente allo stesso gruppo, abilitata ad Entratel. Tale comunicazione deve avvenire: utilizzando l apposito modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate (denominato Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ), reperibile sul relativo sito Internet; in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato; sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate è reso disponibile gratuitamente un apposito prodotto informatico; entro il (in quanto il cade di sabato). 5.1 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE NEL 2011 HANNO GIÀ RICEVUTO I MODELLI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE Non devono inviare il suddetto modello di comunicazione i sostituti d imposta che nel 2011 hanno già ricevuto i modelli in via telematica dall Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti. Se, invece, sono intervenute variazioni, occorre trasmettere il nuovo modello integralmente compilato. 4
5 Pertanto, devono inviare la comunicazione in esame tutti i sostituti d imposta che: non l hanno inviata nel 2011; oppure devono comunicare variazioni dei dati già trasmessi. 5.2 PRESENZA DI PIÙ SEDI OPERATIVE I sostituti d imposta con più sedi operative non devono riportare i relativi codici nel modello di comunicazione in esame. 5.3 COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI CELLULARE O DELL INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA Nel modello da trasmettere all Agenzia delle Entrate deve invece essere indicato anche un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica del sostituto d imposta o dell intermediario incaricato della ricezione dei modelli 730-4, al fine di poter comunicare rapidamente ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli IMPOSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA I MODELLI Qualora sia impossibile trasmettere in via telematica al sostituto d imposta i modelli 730-4, l Agenzia delle Entrate li restituisce al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, i quali devono provvedere autonomamente a trasmetterli al sostituto d imposta con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica). 7 RICEZIONE DI MODELLI PER I QUALI NON È POSSIBILE EFFETTUARE I CONGUAGLI Il sostituto d imposta che riceve un modello di un contribuente per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio (es. perché non ha mai avuto un rapporto di lavoro), deve restituire il modello ricevuto: entro il quinto giorno lavorativo successivo; direttamente al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, indicato nel flusso telematico inviato dall Agenzia delle Entrate, per i conseguenti adempimenti. 8 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE La revoca di una precedente comunicazione può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell attività, con conseguente perdita della qualifica di sostituto d imposta. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell attività deve essere trasmessa all Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento. ******* Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni eventuali chiarimento. Studio Associato Legale Tributario Perni - Dorenti 5
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