DECRETI PRESIDENZIALI

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1 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile Assegnazione di risorse finanziarie di cui all articolo 24 -quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l art. 3, comma 18; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»; Visto l art. 24 -quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell anno 2018, è stato istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l anno 2019 e di 50 milioni di euro per l anno 2020; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018; Vista l ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali è prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, già posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato Sotto-Piano del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, recanti interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico per ,89 e per gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché all aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture per ,11, a valere sulle risorse stanziate dall art. 24 -quater del decreto-legge n. 119 del 2018; Considerato che il predetto fondo di cui all art. 24 -quater è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico; Considerato che lo stesso art. 24 -quater, prevede, altresì, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate; Considerato che le regioni e le Province autonome hanno segnalato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate dagli eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico, nonché interventi per la riduzione del rischio residuo connesso con gli eventi emergenziali di tipo idraulico ed idrogeologico; Considerata la necessità di assicurare omogeneità nella gestione delle diverse risorse rese disponibili per l attuazione degli interventi in rassegna individuando come destinatari i commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come modalità quelle previste dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558;

2 Ravvisata, pertanto, la necessità di assegnare ai commissari delegati, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie di cui al citato art. 24 -quater, in modo proporzionale rispetto ai fabbisogni ricogniti da ciascuna regione e provincia autonoma; Acquisita l intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze, dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Decreta: Art Per quanto citato in premessa, l importo di euro ,89 a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l anno 2019 dall art. 24 -quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all art. 1, comma 1, dell ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico. 2. Le rimanenti somme stanziate dal predetto art. 24 -quater, pari a euro ,11, di cui euro ,11 per l anno 2019 ed euro ,00 per l anno 2020, sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per gli altri investimenti urgenti nei settori di intervento citati. 3. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia di cui all art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell anno Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite nella tabella allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 in misura proporzionale ai fabbisogni rappresentati al Dipartimento della protezione civile, all esito delle ricognizioni avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa. 5. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d opera, in relazione ad esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento assegnata per ogni annualità al singolo beneficiario di cui al comma A seguito dell approvazione del piano di cui al comma 5, al fine di consentire l avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del 30 per cento dell importo indicato, relativamente alla prima annualità, nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. 7. Nell ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, per le risorse già trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento su apposito capitolo/ articolo dell entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all art. 24 -quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n Entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all assegnazione delle risorse complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1, che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata. 8. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con le modalità di cui all ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e successive ordinanze e sono monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come «decreto-legge n. 119/ piani commissari eventi calamitosi», e i relativi dati sono forniti dai commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. 9. La tabella allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri C ONTE Il Ministro dell economia e delle finanze TRIA Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare C OSTA Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo C ENTINAIO Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 866

3 A LLEGATO 1 Ripartizione risorse stanziate dall art. 24 -quater del decreto-legge n. 119/2018 Regione/Provincia autonoma Investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, nei settori dell edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 Altri investimenti urgenti nei settori dell edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 Altri investimenti urgenti nei settori dell edilizia pubblica, compresa la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 Annualità 2019 Annualità 2019 Annualità 2020 Bolzano , , ,53 Calabria , , ,22 Emilia Romagna , , ,85 Friuli-Venezia Giulia , , ,63 Lazio , , ,04 Liguria , , ,41 Lombardia , , ,19 Sardegna , , ,18 Sicilia , , ,85 Toscana , , ,51 Trento , , ,37 Veneto , , ,21 totale , , ,00 19A03152

4 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 maggio Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte degli ulteriori soggetti individuati dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria); Visto il comma 3 dell art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell Agenzia delle entrate: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell Agenzia delle entrate; Visto l art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede: all art. 1, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell Agenzia delle entrate, le strutture sanitarie militari di cui all art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195 -bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; all art. 2, comma 3, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto, il Ministero della difesa rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del medesimo decreto; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell ordinamento militare, il quale prevede in particolare: all art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica; al comma 6 dell art. 183, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture; all art. 195, le strutture sanitarie interforze, le quali sono deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale; all art. 195-bis, gli istituti di medicina aerospaziale dell Aeronautica militare; Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6, lettera b) dell art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede: all art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare; all art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla sanità militare, le riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall amministrazione della difesa; Visto l art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all art. 1 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all art. 1 del citato decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Visto il decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell 11 agosto 2015, attuativo dell art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

5 Visto il provvedimento dell Agenzia delle entrate n del 6 maggio 2019, attuativo dell art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019; Visto l art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3 -bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria; Visto l art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni; Considerata la necessità che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui al citato art. 3, comma 3 -bis, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell amministrazione digitale»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 30 del 31 gennaio 2019, reso ai sensi dell art. 36, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2016/679; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Strutture sanitarie militari»: le strutture sanitarie di cui al comma 6 dell art. 183 ed agli articoli 195 e bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; c) «decreto 4 marzo 2015», il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015; d) «decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019», il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019; e) «provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 6 maggio 2019», il provvedimento n del 6 maggio 2019; f) «Assistiti da parte delle strutture sanitarie militari», i soggetti individuati dal decreto 4 marzo 2015; g) «prestazioni sanitarie», le prestazioni di cui al decreto 4 marzo 2015; h) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti da parte delle strutture sanitarie militari, ai fini della predisposizione da parte dell Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; i) «decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell 11 agosto 2015, attutivo dell art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n Art. 2. Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 1. Le strutture sanitarie militari di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo 2019 trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 6 maggio 2019, relativi alle spese sanitarie, sostenute a partire dal 1 gennaio 2019, così come riportati sul documento fiscale emesso dalle medesime strutture sanitarie militari, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi.

6 2. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 sono conformi con quanto previsto dal decreto 31/7/2015 e sono riportate, unitamente al tracciato record dei dati, nell allegato disciplinare tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per le finalità di cui al presente decreto, le strutture sanitarie militari devono richiedere al Ministero dell economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità di cui all allegato disciplinare tecnico (Allegato A). 4. Il Ministero dell economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema TS, effettua la verifica delle richieste di cui al comma 3, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della difesa, ai sensi dell art. 2, comma 3 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 22 marzo Con riferimento alle verifiche di cui al comma 4, il Ministero dell economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema TS: a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità di cui all allegato disciplinare tecnico (Allegato A) ; b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali. 6. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema TS ( da parte del Ministero dell economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Art. 3. Termine per la trasmissione telematica dei dati 1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell allegato A del decreto 31/7/2015. Art. 4. Opposizione da parte dell assistito alla trasmissione dei dati 1. Le modalità per l opposizione da parte dell assistito da parte delle strutture sanitarie militari alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all art. 3 del decreto 31/7/ Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell art. 3 del decreto 31/7/2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento dell Agenzia delle entrate. 3. Per le spese sostenute nell anno 2019 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all utilizzo dei dati del presente decreto può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con la modalità di cui al punto del provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 6 maggio Tutte le operazioni di accesso ai dati di cui al presente articolo sono tracciate dal Sistema TS e registrate in appositi file. Art. 5. Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS 1. Le modalità di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all art. 4 del decreto 31/7/2015. Art. 6. Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all Agenzia delle entrate 1. Le modalità della disponibilità dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all Agenzia delle entrate sono le medesime di cui agli articoli 5, 5 -bis, 5-ter e 5-quater del decreto 31/7/2015. Art. 7. Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto, secondo le medesime modalità di cui all art. 5 -quinquies del decreto 31/7/2015. Art. 8. Conservazione dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS 1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 6 maggio 2019 i dati trasmessi telematicamente ai sensi del presente decreto, per le finalità di cui all art. 3, comma 3 -bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilità 2016, concernenti l applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1. Art. 9. Modifiche al decreto 31 luglio All art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 le parole «dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento» sono sostituite dalle

7 parole «dal 9 febbraio all 8 marzo dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento». Resta fermo che in caso di errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie per ottenere i benefici di cui all art. 3, comma 5 -bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, la trasmissione dei dati corretti va effettuata, per le spese sanitarie, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al capitolo 4.6 dell Allegato A del presente decreto, per le spese veterinarie entro cinque i giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3 -bis dell art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2019 Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO A LLEGATO A M ODALITÀ DI TRASMISSIONE AL SISTEMA TS DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI AL DECRETO 22 MARZO 2019 DEL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Indice 1. Introduzione 2. Soggetti e tipologie di prestazioni 2.1 Strutture sanitarie militari Tipologie di prestazioni 3. Dati da trasmettere 4. Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie militari 4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari 4.2 Abilitazione e revoca al Servizio telematico 4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza 4.4 Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa 4.5 Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS 4.6 Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria 1. Introduzione. Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie militari di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell economia e delle finanze. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalità tecniche di utilizzo. Di seguito sono descritti: 1) le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere trasmessi; 2) le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria. Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS 2. Soggetti e tipologie di prestazioni. 2.1 Strutture sanitarie militari Tipologie di prestazioni Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni struttura sanitaria militare, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie: ticket (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto); farmaco, anche omeopatico; acquisto o affitto di dispositivo medico CE; farmaco per uso veterinario; spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna; spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort; altre spese sostenute dai cittadini, non comprese nell elenco precedente. Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 «Dati da Trasmettere». Nome campo Tipologia di spesa Descrizione Il Campo assume i seguenti valori: TK= Ticket (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto) FC= Farmaco, anche omeopatico AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE FV = Farmaco per uso veterinario AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna SR= Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort AA= Altre spese 3. Dati da trasmettere. Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture sanitarie militari le attività di cui al capitolo 3 dell Allegato A del Decreto 31/7/ Trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie militari. Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, da parte dei soggetti di cui al decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell economia e delle finanze. In particolare vengono descritti: il censimento delle strutture e soggetti coinvolti; l abilitazione e revoca del servizio telematico; le modalità di trattamento dei dati; i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria; la frequenza temporale per la trasmissione dei dati. I paragrafi successivi relativi alle modalità di censimento e di abilitazioni sono riportati ai fini dell inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.

8 Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF in un aerea dedicata. 4.1 Censimento delle strutture sanitarie militari. L acquisizione dei dati di spesa sanitaria da parte del Sistema TS prevede il censimento delle strutture militari ai sensi dell art. 4, comma 3 del decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell economia e delle finanze. Di seguito le informazioni che devono essere fornire: Nome campo Descrizione Caratteristiche Ente Identificativo dell ente militare Obbligatorio Codice univoco ufficio Codice fiscale struttura militare Codice fiscale responsabile invio Data di avvio del servizio Denominazione della struttura Indirizzo Comune Provincia Regione PEC Identificativo del presidio / ospedale militare Codice fiscale soggetto giuridico Codice fiscale persona fisica deputata all invio dei dati Data da cui la struttura è attiva Denominazione della struttura Indirizzo della struttura Comune dove è ubicata la struttura Provincia dove è ubicata la struttura Regione di ubicazione della struttura Indirizzo di posta elettronica certificata della struttura Obbligatorio Obbligatorio Facoltativo (obbligatorio solo se la struttura invia in proprio i dati di spesa) Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Utilizzabile nelle comunicazioni con il Sistema TS Le modalità di fornitura dei dati sono descritte nelle specifiche tecniche disponibili sul sito Abilitazione e revoca al Servizio telematico. Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le medesime modalità di cui di cui al capitolo 4.2 dell Allegato A del decreto 31 luglio In particolare, le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l accesso ai servizi del sistema, un Pincode per la corretta identificazione delle strutture abilitate. Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa. L abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L abilitazione è revocata da parte dell amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze: a seguito della cessazione dell attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall assistito; mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa. 4.3 Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza. Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture sanitarie militari le attività di cui al capitolo 4.3 dell Allegato A del decreto 31 luglio Servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa. Ai fini del presente decreto sono in carico alle strutture autorizzate le attività di cui al capitolo 4.4 dell Allegato A del decreto 31 luglio Servizi di ricezione dei dati da parte del Sistema TS. Ai fini del presente decreto sono resi disponibili alle strutture sanitarie militari i servizi di cui al capitolo 4.5 dell Allegato A del decreto 31 luglio Frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria. Ai fini del presente decreto, la frequenza temporale di trasmissione dei dati di spesa sanitaria da parte delle strutture sanitarie militari segue le stesse modalità riportate nel capitolo 4.6 dell Allegato A del decreto 31 luglio A03117 DECRETO 9 maggio Modifica dell allegato C al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/ UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l Italia e altri Stati esteri; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Visto, in particolare, l art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell Agenzia delle entrate; Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

9 Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010; Visto l accordo multilaterale tra i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni ( Common reporting standard ), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 -ter, e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell economia e delle finanze, in attuazione dell art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42; Visto il regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36; Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Decretano: Art. 1. Modifica dell allegato C 1. Al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l allegato C, recante l elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente: N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni 1 Andorra Arabia Saudita Argentina Australia Austria Azerbaijan Barbados Belgio Bonaire Brasile Bulgaria Canada Cile Cipro Colombia Corea Croazia Danimarca Estonia Federazione Russa Finlandia* Francia** Germania Giappone Gibilterra Grecia Groenlandia Guernsey Hong Kong India Primo periodo d imposta oggetto di comunicazione

10 31 Indonesia Irlanda Islanda Isola di Man Isole Cook Isole Faroe Israele Jersey Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Malesia Malta Mauritius Messico Monaco Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi Pakistan Panama Polonia Portogallo*** Regno Unito Repubblica Ceca Repubblica Popolare Cinese Repubblica Slovacca Romania Saba San Marino Seychelles Singapore Sint Eustatius Slovenia Spagna**** Sudafrica Svezia Svizzera Ungheria Uruguay * Include: Isole Åland. ** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy. *** Include: Azzorre e Madera. ****Include: Isole Canarie. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2019 Il direttore dell Agenzia delle entrate MAGGIORE 19A03150 DECRETO 10 maggio Il direttore generale delle finanze L APECORELLA Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1 gennaio 2020, o a decorrere dal 1 luglio 2019 per i soggetti con un volume d affari superiore ad euro , e prevede l individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l art. 22, primo comma, che stabilisce la non obbligatorietà dell emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto e attività assimilate e l art. 24 che disciplina la registrazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

11 Visto l art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il comma 3 dell art. 12 della legge n. 413 del 1991 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale; Visto l art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, recante l esonero dall obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell 8 settembre 2009, recante modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell art. 31 -bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visto l art. 2, comma 1 -bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l obbligo, a decorrere dal 1 luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; Visto l art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l obbligo, a decorrere dal 1 aprile 2017, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 30 giugno 2016, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall utilizzo di distributori automatici; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, recante la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 7 dicembre 2016, in attuazione dell art. 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, recante l esonero dall obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Ministro dell economia e delle finanze 27 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell 11 novembre 2015, recante l esonero dall obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell esercizio di impresa, arte o professione; Considerato che, ai sensi dell art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all art. 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, fermo restando l obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate 28 maggio 2018, che ha individuato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all art. 2, comma 1 -bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015;

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