Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia della professione di infermiere.
|
|
- Faustina Cocco
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE PRIM A DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Martedì, 24 novembre 2009 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO AVVISO AGLI ABBONATI Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l'anno Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini. Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr ) ovvero al proprio fornitore. N. 216 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia della professione di infermiere.
2
3 SOMMARIO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kecseti Andrea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 1 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Franciscano Delgado Santusa, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Coviltir Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrache Rodica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Flores Moncada Raquel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Otelita Nelu, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Stetco Vasile, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Scurtu Marian Vasile, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Trasca Ticur Serbanica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Bazgan Mirela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Liana Aura, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Mihaescu Camelia, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere » 3» 5» 7» 9» 11» 13» 15» 17» 19» 21» 23» 25 III
4 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Diana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 27 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Buruiana Oana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Avram Luminita Cristina, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Muscas Gina Denisa, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Nanu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Lalau Liliana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Iacobet Nicoleta Andreea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Maria Andreea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Ivan Mihai, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Papuc Alexandru Ionut, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Manda Mihai Daniel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Bosnea Maricel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Rus Simona Viorica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. John Jojin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Abed Intisar, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jessy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Belia Mayhuire Salas, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kamilas Mary, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Muttithodathil Thomas July, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere......» 29» 31» 33» 35» 37» 39» 41» 43» 45» 47» 49» 51» 53» 55» 57» 59» 61» 63 IV
5 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Philip Swapana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 65 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Peña Barrientos Marleny, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Gonzalez Niurka, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kavupurakal Khrisant Ruby, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kattayil Karunakaran Maya, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Rengi Joy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Puliamparambil Mathew Mercy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Racadio Joven, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thoppilan Baby Bibitha, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Daliyamol Panakkal, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Vazhappilly Anthappan Mini, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Libisha, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Montero Rivero Maria De Los Angeles, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Stupina Julia, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Ayadi Asma, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Joseph Loyd, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shini, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thayamkery Shalu Saju, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere » 67» 69» 71» 73» 75» 77» 79» 81» 83» 85» 87» 89» 91» 93» 95» 97» 99 V
6 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Dsouza Roshni Priya, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere Pag. 101 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Lawrance Shiny, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Kunnumamthottil Thomas Tomgy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Francis George Pravin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Vallachirakkaran Antony Baby, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Jose Jithin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Shobi John, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Cini Varghese, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Saldanha Linet Shaila, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Punnakkal Kilukkan Chakku Sapin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere......» 103» 105» 107» 109» 111» 113» 115» 117» 119 VI
7 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 22 ottobre MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Riconoscimento, alla sig.ra Kecseti Andrea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra KECSETI ANDREA, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di BIZONYITVANY APOLO conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale per la Formazione Sanitaria e Liceo Dienes Laszlò di Debrecen nell anno 2009 al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; VISTO l attestato di conformità rilasciato dall Autorità competente ungherese in data 23 luglio 2009 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della Sig.ra KECSETI ANDREA corrisponde in tutto ai requisiti di istruzione e di abilitazione per le prestazioni sanitarie, previste dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio dell UE n. 2005/36/CE art. 31 ed allegato V.2. ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 1
8 D E C R E TA ART.1 Il titolo BIZONYITVANY APOLO conseguito in Ungheria presso la Scuola Professionale per la Formazione Sanitaria e Liceo Dienes Laszlò di Debrecen nell anno 2009 dalla Sig.ra KECSETI ANDREA nata a Debrecen (Ungheria) l 8 luglio 1971 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La Sig.ra KECSETI ANDREA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. 09A13337 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 2
9 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Franciscano Delgado Santusa, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra FRANCISCANO DELGADO SANTUSA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Bolivia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; 3
10 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 2007, presso la Universidad Nacional Siglo XX di Llallagua (Bolivia) dalla Sig.ra FRANCISCANO DELGADO SANTUSA, nata a Calajaliri (Bolivia) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra FRANCISCANO DELGADO SANTUSA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13338 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 4
11 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciobanu Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent medical generalist conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Grigore Chica Voda di Iasi nell anno 2004, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 5
12 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Grigore Chica Voda di Iasi nell anno 2004 dalla sig.ra Ciobanu Elena, nata a Pascani (Romania) il giorno 10/05/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Ciobanu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13339 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 6
13 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Coviltir Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Coviltir Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent medical generalist conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell anno 1999, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 7
14 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell anno 1999 dalla sig.ra Coviltir Mihaela, nata a Focsani (Romania) il giorno 15/03/1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Coviltir Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13340 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 8
15 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrache Rodica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dumitrache Rodica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent medical generalist conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell anno 2003, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 9
16 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent medical generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Arad nell anno 2003 dalla sig.ra Dumitrache Rodica, nata a Anina (Romania) il giorno 05/11/1961, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Dumitrache Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13341 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 10
17 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Flores Moncada Raquel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra FLORES MONCADA RAQUEL ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Bolivia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; 11
18 RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 2006, presso la Universidad Mayor de San Andres di La Paz (Bolivia) dalla Sig.ra FLORES MONCADA RAQUEL, nata a La Paz (Bolivia) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra FLORES MONCADA RAQUEL è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13342 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 12
19 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Otelita Nelu, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Otelita Nelu, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Tecnologica Sanitaria AZS Dr. Luca di Braila nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 13
20 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Tecnologica Sanitaria AZS Dr. Luca di Braila nell anno 2008 dal sig. Otelita Nelu, nato a Casimcea (Romania) il giorno 17/11/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Otelita Nelu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13343 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 14
21 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Stetco Vasile, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Stetco Vasile, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist Domeniul Sanitar, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell anno 2006, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 15
22 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Satu Mare nell anno 2006 dal sig Stetco Vasile, nato a Borsa (Romania) il giorno 05/07/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Stetco Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13344 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 16
23 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Scurtu Marian Vasile, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Scurtu Marian Vasile, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 17
24 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell anno 2008 dal sig. Scurtu Marian Vasile, nato a Piatra Neamt (Romania) il giorno 11/07/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Scurtu Marian Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13345 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 18
25 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Trasca Ticur Serbanica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Trasca Ticur Serbanica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ramnicu Valcea nell anno 2001, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Trasca Ticur Serbanica ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Trasca; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 19
26 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ramnicu Valcea nell anno 2001 dalla sig.ra Trasca Serbanica, coniugata Ticur Serbanica, nata a Vulturesti (Romania) il giorno 13/10/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Trasca Ticur Serbanica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13346 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 20
27 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Bazgan Mirela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bazgan Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Collegio universitario di Medicina e Farmacia Gr. T. Popa di Iasi nell anno 2006, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 21
28 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso iil Collegio Universitario di Medicina e Farmacia Gr. T. Popa di Iasi nell anno 2006 dalla sig.ra Bazgan Mirela, nata a Botosani (Romania) il giorno 18/07/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Bazgan Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13347 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 22
29 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Liana Aura, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sirbu Liana Aura, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 23
30 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2008 dalla sig.ra Sirbu Liana Aura, nata a Craiova (Romania) il giorno 12/08/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Sirbu Liana Aura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13348 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 24
31 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Mihaescu Camelia, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihaescu Camelia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico Spiru Haret di Targoviste nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 25
32 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico Spiru Haret di Targoviste nell anno 2008 dalla sig.ra Mihaescu Camelia, nata a Pucioasa (Romania) il giorno 09/10/1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Mihaescu Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13349 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 26
33 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Diana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicolae Diana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2007, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 27
34 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2007 dalla sig.ra Nicolae Diana, nata a Craiova (Romania) il giorno 27/11/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Nicolae Diana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13350 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 28
35 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Buruiana Oana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Buruiana Oana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola PostlicealeSanitaria di Stato Grigore Ghica Voda di Iasi nell anno 2007, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 29
36 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato Grigore Ghica Voda di Iasi nell anno 2007 dalla sig.ra Buruiana Oana, nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 31/08/1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Buruiana Oana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13351 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 30
37 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Avram Luminita Cristina, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Avram Luminita Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico Spiru Haret di Targoviste nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 31
38 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico Spiru Haret di Targoviste nell anno 2008 dalla sig.ra Avram Luminita Cristina, nata a Targoviste (Romania) il giorno 12/07/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Avram Luminita Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13352 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 32
39 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Muscas Gina Denisa, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Muscas Gina Denisa, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 33
40 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slobozia nell anno 2008 dalla sig.ra Muscas Gina Denisa, nata a Fetesti (Romania) il giorno 29/05/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Muscas Gina Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13353 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 34
41 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Nanu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nanu Marinela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2003, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; RILEVATO che la signora Nanu Marinela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Necu; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 35
42 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell anno 2003 dalla sig.ra Necu Marinela, coniugata Nanu Marinela, nata a Caracal (Romania) il giorno 06/08/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Nanu Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13354 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 36
43 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Lalau Liliana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lalau Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Mihai Eminescu di Bacau nell anno 2003, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 37
44 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Mihai Eminescu di Bacau nell anno 2003 dalla sig.ra Lalau Liliana, nata a Bicaz (Romania) il giorno 10/08/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Lalau Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13355 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 38
45 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Iacobet Nicoleta Andreea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iacobet Nicoleta Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2002, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 39
46 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell anno 2002 dalla sig.ra Iacobet Nicoleta Andreea, nata a Salcea (Romania) il giorno 30/11/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Iacobet Nicoleta Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13356 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 40
47 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Voicu Maria Andreea, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Voicu Maria Andreea, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario Antim Ivireanul di Rm. Valcea nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 41
48 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Rm. Valcea nell anno 2008 dalla sig.ra Voicu Maria Andreea, nata a Rimnicu Vilcea (Romania) il giorno 08/08/1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Voicu Maria Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13357 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 42
49 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Ivan Mihai, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Ivan Mihai, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Specializat, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Medicina e Farmacia di Craiova nell anno 2003, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 43
50 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Specializat, conseguito in Romania presso il Collegio Universitario di Medicina e Farmacia di Craiova nell anno 2003 dal sig Ivan Mihai, nato a Pitesti (Romania) il giorno 15/06/1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Ivan Mihai è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13358 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 44
51 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Papuc Alexandru Ionut, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Papuc Alexandru Ionut, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di Craiova nell anno 2008, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 45
52 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Charles Laugier di CCraiova nell anno 2008 dal sig.papuc Alexandru Ionut, nato a Craiova (Romania) il giorno 06/01/1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Papuc Alexandru Ionut è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13359 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 46
53 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Manda Mihai Daniel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Manda Mihai Daniel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fundeni di Bucarest nell anno 2004, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 47
54 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fundeni di Bucarest nell anno 2004 dal sig Manda Mihai Daniel, nato a Dragasani (Romania) il giorno 02/06/1981, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Manda Mihai Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13360 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 48
55 DECRETO 22 ottobre Riconoscimento, al sig. Bosnea Maricel, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Bosnea Maricel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell anno 1995, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 49
56 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell anno 1995 dal sig Bosnea Maricel, nato a Tecuci (Romania) il giorno 02/07/1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 Il sig. Bosnea Maricel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13361 Roma, 22 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 50
57 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Rus Simona Viorica, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee ed in particolare l articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l allegato B ; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione; VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Rus Simona Viorica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il gruppo scolastico Victor Babes di Cluj Napoca nell anno 2006, al fine dell esercizio, in Italia, dell attività professionale di infermiere; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente; RILEVATA la corrispondenza dell attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall infermiere; ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell applicazione di misure compensative; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 51
58 D E C R E TA Art. 1 Il titolo di Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il gruppo scolastico Victor Babes di Cluj Napoca nell anno 2006 dalla sig.ra Rus Simona Viorica, nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 06/02/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Art. 2 La sig.ra. Rus Simona Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13362 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 52
59 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. John Jojin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. JOHN JOJIN ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 53
60 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la Indian School of Nursing di Bangalore (India) dal Sig. JOHN JOJIN, nato a Kudakkachira,-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. JOHN JOJIN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13363 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 54
61 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Abed Intisar, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra ABED INTISAR, di cittadinanza italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor in Nursing conseguito in Palestina, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 55
62 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Bachelour in Nursing conseguito nell anno 1994 presso l Università di Alquds (Palestina) dalla Sig.ra ABED INTISAR, nata a Ramallah. (Palestina) il giorno 9 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra ABED INTISAR è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13364 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 56
63 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jessy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THOMAS JESSY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 57
64 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1994 presso la Jaya School of Nursing di Hanamkonda (India) dalla Sig.ra THOMAS JESSY, nata a Ranny-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra THOMAS JESSY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13365 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 58
65 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Belia Mayhuire Salas, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sig.ra BELIA MAYHUIRE SALAS ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni; VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/16493 del 21/05/2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig. BELIA MAYHUIRE SALAS si sia iscritta all Albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra BELIA MAYHUIRE SALAS in data 10 agosto 2009; 59
66 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 2004 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla Sig.ra BELIA MAYHUIRE SALAS, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 10/12/1979, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sig.ra BELIA MAYHUIRE SALAS è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 09A13366 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 60
67 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kamilas Mary, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra KAMILAS MARY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 61
68 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2002 presso la School of Nursing, St. Martha s Hospital di Bangalore (India) dalla Sig.ra KAMILAS MARY, nata a Gokunte, Karnataka (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra KAMILAS MARY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13367 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 62
69 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Muttithodathil Thomas July, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra MUTTITHODATHIL THOMAS JULY ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of Science in Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 63
70 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Bachelor of Science in Nursing conseguito nell anno 2006 presso la Rajiv Gandhi University of Health Sciences di Bangalore (India) dalla Sig.ra MUTTITHODATHIL THOMAS JULY, nata a Kozhencherry-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra MUTTITHODATHIL THOMAS JULY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13368 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 64
71 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Philip Swapana, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra PHILIP SWAPANA ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 65
72 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2004 presso la St. John s School of Nursing di Bangalore (India) dalla Sig.ra PHILIP SWAPANA, nata a Carithas, Kottyam-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra PHILIP SWAPANA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13369 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 66
73 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Peña Barrientos Marleny, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sig.ra PEÑA BARRIENTOS MARLENY ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni; VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/16492 del 21/05/2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R., n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig. PEÑA BARRIENTOS MARLENY si sia iscritta all Albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla Sig.ra PEÑA BARRIENTOS MARLENY in data 10 agosto 2009; 67
74 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 2004 presso la Universidad Tecnologica de los Andes di Abancay (Perù) dalla Sig.ra PEÑA BARRIENTOS MARLENY, nata ad Apurimac (Perù) il giorno 25/03/1978, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sig.ra PEÑA BARRIENTOS MARLENY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 09A13370 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 68
75 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Gonzalez Niurka, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra MARTINEZ GONZALEZ NIURKA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 69
76 VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Umbria; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell anno 1995 presso l Istituto Superiore di Scienze mediche Carlos J. Finlay di Camaguey (Cuba) dalla Sig.ra MARTINEZ GONZALEZ NIURKA nata a Holguin (Cuba) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra MARTINEZ GONZALEZ NIURKA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13371 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 70
77 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kavupurakal Khrisant Ruby, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra KAVUPURAKAL KHRISANT RUBY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; 71
78 CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1999 presso la School of Nursing, Benziger Hospital di Kollam-Kerala (India) dalla Sig.ra KAVUPURAKAL KHRISANT RUBY, nata a Andhakaranazhy-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra KAVUPURAKAL KHRISANT RUBY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13372 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 72
79 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Kattayil Karunakaran Maya, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra KATTAYIL KARUNAKARAN MAYA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 73
80 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2004 presso la Khaja Banda Nawaz School of Nursing di Gulbarga (India) dalla Sig.ra KATTAYIL KARUNAKARAN MAYA, nata a Koothattukulam-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra KATTAYIL KARUNAKARAN MAYA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13373 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 74
81 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Rengi Joy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra RENGI JOY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 75
82 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1999 presso la D.R.H. School of Nursing di Gulbarga (India) dalla Sig.ra RENGI JOY, nata a Nakapuzha-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra RENGI JOY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13374 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 76
83 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Puliamparambil Mathew Mercy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra PULIAMPARAMBIL MATHEW MERCY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 77
84 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1996 presso la Kasturba School of Nursing di Rajahmundry (India) dalla Sig.ra PULIAMPARAMBIL MATHEW MERCY, nata a Kaipuzha-Kerala. (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra PULIAMPARAMBIL MATHEW MERCY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13375 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 78
85 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Racadio Joven, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig RACADIO JOVEN, nato a Santa Catalina (Filppine) il 1 giugno 1977, cittadino filippino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of Science in Nursing, conseguito nelle Filippine nell anno 1999, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dall Istituto Regionale Lombardo; 79
86 ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994; VISTA la nota prot. N P in data 3 giugno 2009 con la quale si è comunicato al Sig RACADIO JOVEN, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica; VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007; VISTO il verbale relativo all espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale il Sig. RACADIO JOVEN è risultata idoneo; RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; DECRETA ART Il titolo di Bachelor of Science in Nursing conseguito nell anno 1999 presso la University of Northern Philippines di Vigan, Ilocos Sur (Filippine) dal Sig RACADIO JOVEN, nato a Santa Catalina (Filippine) il giorno 1 giugno 1977, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig RACADIO JOVEN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13376 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 80
87 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thoppilan Baby Bibitha, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THOPPILAN BABY BIBITHA ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; 81
88 VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2006 presso la East West School of Nursing, di Bangalore (India) dalla Sig.ra THOPPILAN BABY BIBITHA, nata a Perumbavoor- Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra THOPPILAN BABY BIBITHA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13377 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 82
89 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Daliyamol Panakkal, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra DALIYAMOL PANAKKAL ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bachelor of Science in Nursing Basic conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 83
90 VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Bachelor of Science in Nursing Basic conseguito nell anno 2005 presso la Rajiv Gandhi University of Health Sciences di Bangalore, Karnataka (India) dalla Sig.ra DALIYAMOL PANAKKAL nata a Thottumukkam-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra DALIYAMOL PANAKKAL è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13378 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 84
91 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Vazhappilly Anthappan Mini, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VAZHAPPILLY ANTHAPPAN MINI ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; 85
92 ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2001 presso la School of Nursing, Lourdes Hospital di Cochin-Kerala (India) dalla Sig.ra VAZHAPPILLY ANTHAPPAN MINI, nata a Palliport-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra VAZHAPPILLY ANTHAPPAN MINI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13379 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 86
93 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Libisha, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra JOSEPH LIBISHA ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 87
94 VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la School of Nursing Indian Academy di Bangalore (India) dalla Sig.ra JOSEPH LIBISHA nata a Valillapuzha- Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra JOSEPH LIBISHA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13380 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 88
95 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Montero Rivero Maria De Los Angeles, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTA la domanda con la quale la Sigra MONTERO RIVERO MARIA DE LOS ANGELES ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Cuba, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell art. 14 del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319; VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/1549 del 22 gennaio 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Infermiere, ai sensi dell art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R.n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004; CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra MONTERO RIVERO MARIA DE LOS ANGELES si sia iscritta all albo professionale; VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra MONTERO RIVERO MARIA DE LOS ANGELES in data 17 settembre 2009; 89
96 VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 recante Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 ; RITENUTO pertanto di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; DECRETA 1. Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 1989 presso l istituto Politecnico della Salute Juan Manuel Paez Inchausti di Santiago de Cuba (Cuba), dalla Sigra MONTERO RIVERO MARIA DE LOS ANGELES nata a Santiago de Cuba (Cuba) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. 2. La Sigra MONTERO RIVERO MARIA DE LOS ANGELES è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto, ai sensi dell art.50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13381 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 90
97 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Stupina Julia, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sigra STUPINA JULIA, nata a Ordzontkdze (Russia) il 5 luglio 1973, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medizinskaja Sestra, conseguito in Russia nell anno 1992, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale; VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Campania; 91
98 ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994; VISTA la nota prot. N P in data 10 settembre 2007 con la quale si è comunicato alla Sigra STUPINA JULIA, che il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica; VISTO il decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale, come prevista dall art. 23 del d.lgs. n. 206 del 2007; VISTO il verbale relativo all espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 29 luglio 2009, a seguito della quale la Sigra. STUPINA JULIA è risultata idonea; RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; DECRETA ART Il titolo di Medizinskaja Sestra conseguito nell anno 1992 presso la Scuola Medica di Krasnodar (Russia) dalla Sigra STUPINA JULIA, nata a Ordzontkdze (Russia) il giorno 5 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sigra. STUPINA JULIA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13382 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 92
99 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Ayadi Asma, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra AYADI ASMA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; 93
100 VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Emilia Romagna; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di infermiere conseguito nell anno 2007 presso la Scuola di Scienze Infermieristiche di Beja (Tunisia) dalla Sig.ra AYADI ASMA, nata a Rades (Tunisia) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. PUART La Sig.ra AYADI ASMA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13383 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 94
101 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Joseph Loyd, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig JOSEPH LOYD ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 95
102 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la Padmashree School of Nursing di Bangalore (India) dal Sig. JOSEPH LOYD, nato a Perumbavoor-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. JOSEPH LOYD è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13384 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 96
103 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shini, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra JOSEPH SHINI ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 97
104 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2003 presso la Kasturba School of Nursing, di Rajahmundry (India) dalla Sig.ra JOSEPH SHINI, nata a Njeezhoor-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra JOSEPH SHINI è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13385 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 98
105 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Thayamkery Shalu Saju, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra THAYAMKERY SHALU SAJU ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 99
106 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la M.A.J.School of Nursing, Edapally di Ernakulam (India) dalla Sig.ra THAYAMKERY SHALU SAJU, nata a North Kottachery-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra THAYAMKERY SHALU SAJU è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13386 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 100
107 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Dsouza Roshni Priya, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra DSOUZA ROSHNI PRIYA ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 101
108 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2006, presso la Lombard Memorial Hospital School of Nursing di Udipi (India) dalla Sig.ra DSOUZA ROSHNI PRIYA, nata a Kaup-Karnataka (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra DSOUZA ROSHNI PRIYA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13387 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 102
109 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Lawrance Shiny, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra LAWRANCE SHINY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 103
110 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2001 presso la School of Nursing Benziger Hospital di Kollam (India) dalla Sig.ra LAWRANCE SHINY, nata a Kavanadu-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra LAWRANCE SHINY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13388 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 104
111 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Kunnumamthottil Thomas Tomgy, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. KUNNUMAMTHOTTIL THOMAS TOMGY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 105
112 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso la The Capital School of Nursing di Bangalore (India) dal Sig KUNNUMAMTHOTTIL THOMAS TOMGY, nato a Kottayam-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. KUNNUMAMTHOTTIL THOMAS TOMGY è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13389 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 106
113 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Francis George Pravin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. FRANCIS GEORGE PRAVIN ha chiesto il riconoscimento del titolo di Degree of Bachelor of Science in Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 107
114 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Degree of Bachelor of Science in Nursing conseguito nell anno 2006 presso la Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University di Chennai (India) dal Sig.FRANCIS GEORGE PRAVIN, nato a Thirumoolanagar (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. FRANCIS GEORGE PRAVIN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13390 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 108
115 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Vallachirakkaran Antony Baby, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra VALLACHIRAKKARAN ANTONY BABY ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; VISTO il D.M. 18 giugno 2002, Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni; VISTA l istruttoria compiuta dalla Regione Liguria; 109
116 ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1994 presso la School of Nursing, Jubilee Mission Hospital di Trichur (India) dalla Sig.ra VALLACHIRAKKARAN ANTONY BABY, nata a Murkanad-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra VALLACHIRAKKARAN ANTONY BABY è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13391 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 110
117 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Jose Jithin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. JOSE JITHIN ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 111
118 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso il Vydehi Institute of Nursing Sciences di Bangalore (India) dal Sig JOSE JITHIN, nato a Kuruppampady-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. JOSE JITHIN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13392 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 112
119 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Shobi John, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra SHOBI JOHN ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 113
120 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2005 presso la C.K. School of Nursing, S.S.C. Medicla Educational Trust di Erode, Tamil Nadu (India) dalla Sig.ra SHOBI JOHN, nata a Gudalur Nilgiris, Tamil Nadu (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra SHOBI JOHN è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13393 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 114
121 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Cini Varghese, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra CINI VARGHESE ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 115
122 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 1998, presso la Christian School of Nursing di Kurnool (India) dalla Sig.ra CINI VARGHESE, nata a Maikad-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra CINI VARGHESE è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13394 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 116
123 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, alla sig.ra Saldanha Linet Shaila, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale la Sig.ra SALDANHA LINET SHAILA ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessata; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; 117
124 ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; DECRETA ART Il titolo di Infermiere conseguito nell anno 2005 presso la Yenepoya Institute of Nursing di Mangalore (India) dalla Sig.ra SALDANHA LINET SHAILA, nata a Mangalore-Karnataka (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART La Sig.ra SALDANHA LINET SHAILA è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13395 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI 118
125 DECRETO 23 ottobre Riconoscimento, al sig. Punnakkal Kilukkan Chakku Sapin, di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere. IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l autorizzazione all esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; VISTO, in particolare, l art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007; VISTA la domanda con la quale il Sig. PUNNAKKAL KILUKKAN CHAKKU SAPIN ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere; ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall interessato; CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente; RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 119
126 DECRETA ART Il titolo di General Nursing conseguito nell anno 2007 presso il Vydehi Institute of Nursing di Bangalore (India) dal Sig. PUNNAKKAL KILUKKAN CHAKKU SAPIN, nato a Manjapra-Kerala (India) il giorno , è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di Infermiere. ART Il Sig. PUNNAKKAL KILUKKAN CHAKKU SAPIN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2 Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 09A13396 Roma, 23 ottobre 2009 Il direttore generale: LEONARDI ITALO ORMANNI, direttore ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (G903182/1) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 120
127 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, ; presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sul sito al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina). L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fi no ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici Piazza Verdi 10, Roma fax: editoriale@ipzs.it avendo cura di specifi care nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
128 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione 132,57) (di cui spese di spedizione 66,28) Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01) Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93) (di cui spese di spedizione 191,46) Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 264,45) (di cui spese di spedizione 132,22) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 309,00 167,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 682,00 357,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione 127,00) (di cui spese di spedizione 73,20) GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 39,40) (di cui spese di spedizione 20,60) Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 20% inclusa 1,00 - annuale - semestrale - annuale - semestrale 295,00 162,00 85,00 53,00 RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO ABBONAMENTI UFFICI STATALI Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento * tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. * * 8,00
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titolo di studio estero abilitante all esercizio in Italia della professione di infermiere.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 14 gennaio 2009 AVVISO AGLI ABBONATI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 10 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14
Bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2011 e per il triennio
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. DECRETO 20 dicembre AVVISO AGLI ABBONATI N. 15. PARTE PRIMA Roma - Marted ', 23 gennaio 2007
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 18 del 23 gennaio 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 ottobre 2011 AVVISO AL PUBBLICO
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 152 - Numero 251 UFFICIALE DELLA
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 settembre 2012 AVVISO AL PUBBLICO
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 224 UFFICIALE DELLA
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 10 dicembre 2010
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni medico-sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
Riconoscimenti di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 4 gennaio 2010 AVVISO AGLI ABBONATI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA Anno 151 - Numero 2 UFFICIALE PARTE PRIMA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Lunedì, 4 gennaio
Riconoscimenti di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Mercoledì,
Riconoscimento di titoli di studio esteri concernenti talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 29 dicembre Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI MINISTERO DELL INTERNO
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 29 dicembre 2004 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimenti di titoli professionali esteri abilitanti all esercizio in Italia della professione di infermiere.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 299 del 27 dicembre 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia della professione di infermiere.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
Registro nazionale dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.
Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 296 del 22 dicembre 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Decreti concernenti il riconoscimento di titoli di studio estero abilitanti all esercizio in Italia di diverse professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 26 ottobre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 253 del 30 ottobre 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 294 del 19 dicembre 2005 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma -
265 Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 14 novembre 2005 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma -
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 273 del 21 novembre Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 273 del 21 novembre 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 270 del 20 novembre 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 14 novembre 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 22 del 27 gennaio 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimenti di titoli di studio esteri pertinenti talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
al 30 settembre 2003
Supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Mercoledì,
MINISTERO DELLA SALUTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 12 gennaio 2009 AVVISO AGLI ABBONATI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 8 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 gennaio
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 16 settembre 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 215 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 12 del 15 gennaio 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di alcune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE PRIMA
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 4 settembre 2010 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 151 - Numero 207 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 settembre
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 14 dicembre 2009
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio Serie generale MINISTERO DELLA SALUTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Giovedì,
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 15 settembre 2010 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 151 - Numero 216 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 21 gennaio 2012 AVVISO AL PUBBLICO
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 17 UFFICIALE DELLA
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d imposta
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 303 del 30 dicembre 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 9 del 12 gennaio 2006 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DIRETTIVA 2005/36/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 Relativa al riconoscimento delle
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 14 aprile 2011 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 152 - Numero 86 UFFICIALE DELLA
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 286 del 6 dicembre 2004 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE. LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19. AVVISO AGLI ABBONATI N. 25/L
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 48 del 28 febbraio 2005 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello del Ministero dello sviluppo economico.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 77 del 1 aprile 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE PRIMA
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA PA RTE PRIM A UFFICIALE
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2008 AVVISO AGLI ABBONATI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA PARTE PRIMA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2008 Anno 149
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 novembre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 260 UFFICIALE DELLA
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 255 del 30 ottobre Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 255 del 30 ottobre 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 279 del 30 novembre 2007 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all esercizio in Italia di talune professioni
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 6 novembre 2010 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 151 - Numero 260 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 novembre
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 novembre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 265 UFFICIALE DELLA
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2012.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
MINISTERO DELLA SALUTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Istituzione dell Università telematica non statale «Guglielmo Marconi».
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA MINISTERO DELL
Statuto dell Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Giovedì,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 18 dicembre 2012 AVVISO AGLI ABBONATI. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre
Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
AGENZIA DELLE ENTRATE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 278 del 29 novembre 2006 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell 8 giugno Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Martedì, 8 giugno 2010
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell 8 giugno 2010 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PARTE
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 ottobre 2011 AVVISO AL PUBBLICO
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 152 - Numero 249 UFFICIALE DELLA
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Mercoledì,
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d imposta 2014.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 7 agosto 2010 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 151 - Numero 183 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 agosto
Provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di talune società cooperative.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
SOMMARIO Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale. PA R T E PR I MA Roma - Gioved, 10 gennaio 2002
SERIE GENERALE Spediz.abb.post.45%-art.2,comma20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 143ë Ð Numero 8 PA R T E PR I MA Roma - Gioved, 10 gennaio 2002 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 277 del 26 novembre Serie generale AVVISO AGLI ABBONATI
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,, n. 277 del 26 novembre 2008 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma SI PUBBLICA TUTTI PARTE
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio Serie generale DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 17 luglio 2015
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 49 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio
Provvedimenti diversi concernenti talune società cooperative
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma GAZZETTA UFFICIALE PA RTE
ISTITUTO POST LICEALE SANITARIO EUGEN NICOARA PRESENTAZIONE
ISTITUTO POST LICEALE SANITARIO EUGEN NICOARA PRESENTAZIONE La EUGEN NICOARA è un Istituto Post Liceale per il conseguimento di titoli di studio nel campo sanitario. Con l adesione della Romania alla Comunità
Approvazione del regolamento dell Agenzia per i servizi sanitari regionali.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma PARTE PRIMA Roma - Giovedì,
Approvazione delle domande con le relative risposte per i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.
Supplemento straordinario alla Gazzetta Uf ciale n. 187 del 12 agosto 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale
Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate Provvedimento del 22/11/2006 Titolo del provvedimento: Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento sui conti correnti postali, intestati all'agenzia delle
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l applicazione degli Eurocodici.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l applicazione degli Eurocodici.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale -
SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 29 ottobre 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 252 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 ottobre
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale