CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DELLA REGIONE CALABRIA

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1 CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) DELLA REGIONE CALABRIA N. GARA CIG BF 1

2 INDICE 1. OGGETTO DELL APPALTO 2. DURATA DEL CONTRATTO 3. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 4. REMUNERAZIONE 5. SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA REGIONE 6. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI 7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL BROKER 8. REFERENTE DEL SERVIZIO 9. POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI BROKER O MEDIATORE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 10. VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 11. PENALITA 12. PERSONALE 13. DIVIETI 14. RISARCIMENTO DEI DANNI 15. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 16. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA 17. PUBBLICITA 18. GARANZIA DEFINITIVA 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19.1 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 19.2 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SUI CONTRATTI IN ESSERE 20. SPESE CONTRATTUALI 21. NORME DI RINVIO 22. FORO COMPETENTE 23. ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 24. TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI SICUREZZA 25. CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE 2

3 1. OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell appalto è l attività di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore della Giunta e del Consiglio della Regione Calabria, in seguito denominata Regione, consistente, principalmente nell indirizzare la Regione nell individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfarne le esigenze di copertura dei propri rischi, nell assistenza in fase di negoziazione, esecuzione, gestione dei contratti di assicurazione e dei sinistri, secondo le condizioni e le modalità indicate di seguito. Sono escluse dal presente servizio di brokeraggio le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione. 2. DURATA DEL CONTRATTO Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque), decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto ovvero, stante il disposto di cui all articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data in cui la Regione potrà dare avvio all esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese con urgenza, ai sensi dell art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che in ogni caso verranno effettuate le necessarie verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate e sulla posizione giuridica dell aggiudicatario, e, in caso di esito negativo delle verifiche, che comportassero l impossibilità di addivenire alla stipula del contratto, il Broker non potrà richiedere alcun compenso o rimborso per l opera svolta in via provvisoria. Il contratto di brokeraggio si intenderà automaticamente cessato alla scadenza, senza obbligo di disdetta alle parti. E escluso ogni tacito rinnovo. Alla scadenza del contratto il Broker si impegna, su espressa richiesta della Regione, ad assicurare la prosecuzione dell attività, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi al fine di consentire l individuazione di un nuovo Broker. 3. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO Il Broker aggiudicatario si impegna a fornire alla Regione, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva: 1. identificare, analizzare e valutare i rischi gravanti sulla Giunta e sul Consiglio, compresa la sede del Consiglio regionale, già assicurati e non, ivi compreso il rischio patrimoniale, per la razionalizzazione delle coperture assicurative, attraverso l individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche rispetto alle esigenze della Regione; 2. attendere a una puntuale ricognizione ed analisi dei contratti assicurativi in essere e delle coperture assicurative in corso, nonché individuazione delle coperture occorrenti; 3. assistere la Regione, anche in base agli eventi dannosi verificatisi in passato, nell individuazione e nella valutazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, indicando gli eventuali accorgimenti tecnici che possono ridurre l incidenza del rischio e, conseguentemente, i costi assicurativi; 4. valutare le eventuali esigenze di adeguamento e/o revisione delle polizze assicurative in essere, tenendo conto principalmente della loro efficacia ed economicità, in seguito a modifiche o integrazioni della normativa di settore e delle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia, a mutamenti del mercato assicurativo ad alle mutate esigenze della Regione; 5. definire, entro e non oltre 3 mesi dalla data di decorrenza del servizio, anche sulla base delle richieste della Regione, un programma assicurativo organico ed adeguato alle concrete esigenze della Regione medesima, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e che tenga conto dell evoluzione della normativa, degli orientamenti giurisprudenziali, nonché delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL.; 6. espletare indagini di mercato per l individuazione delle Compagnie assicurative più solide e delle condizioni economiche praticate; 3

4 7. fornire consulenza in fase di redazione degli atti di gara per l assegnazione dei servizi assicurativi, secondo le modalità di seguito meglio specificate: predisposizione entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione, dei capitolati d'oneri e/o altra documentazione necessaria ai fini dell'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi; consulenza e assistenza nelle varie fasi dello svolgimento della procedura di gara attraverso relazioni scritte; ferma restando l assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo alla Regione; 8. assistere la Regione nella gestione dei contratti (aggiornamento dei capitali assicurati, della normativa, segnalazione preventiva delle scadenze, rapporti con le Compagnie di Assicurazione, etc.); 9. collaborare alla gestione amministrativa delle polizze acquisite e assistere la Regione, sotto il profilo tecnico, in tutte le vicende interessanti i contratti (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ecc.); 10. controllare l emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile; segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni, comunicazioni dati, etc.; 11. istruire uno o più funzionari individuati dalla Regione, al fine di consentire loro l eventuale futura gestione diretta di polizze, sinistri e recupero danni; 12. formulare segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, fornendo assistenza per l acquisizione dei dati necessari alla quantificazione degli stessi e delle relative regolazioni. La segnalazione dovrà avvenire con almeno 45 (quarantacinque) giorni di anticipo. I pagamenti alle Compagnie assicurative dovranno essere effettuati dal Broker entro i termini per garantire l efficacia e la continuità della copertura assicurativa, previo invio, tramite Posta Elettronica Certificata, di disposizione scritta da parte della Regione. Il Broker dovrà altresì provvedere a comunicare con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, gli incassi dei risarcimenti dei sinistri attivi; 13. assistere la Regione e i soggetti presso la stessa impiegati, eventualmente coinvolti in sinistri nei quali sia coinvolta la Regione medesima, sia come danneggiata che danneggiante, e collaborare nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio; 14. provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, ad eccezione del primo anno di incarico, ai necessari aggiornamenti del programma assicurativo della Regione di cui ai precedenti punti; 15. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi con particolare riferimento alle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, ed al rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicurative nazionali ed internazionali; 16. redigere una relazione annuale: - sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere; - sul rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza; 17. effettuare, su formale richiesta della Regione, ricerche di mercato in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire, attraverso specifico affidamento diretto, il reperimento della copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per la Regione; 18. attivare corsi di formazione sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, per il personale della Regione addetto alla gestione delle polizze; 4

5 19. fornire una strumentazione software mediante l attivazione di un collegamento telematico dedicato alla gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri; 20. elaborare dei report statistici trimestrali da consegnare alla Regione sull andamento della sinistrosità indicanti: numero di sinistro, data accadimento, tipologia avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo franchigia (se prevista), data pagamento o della chiusura del sinistro senza seguito; 21. organizzare e tenere incontri ogni qual volta richiesto dalla Regione, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale/e o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, da tenersi entro 10 giorni dalla richiesta; 22. elaborare pareri specifici da rendere entro 15 giorni dalla richiesta; Nell ambito delle attività sopra indicate, il Broker dovrà assicurare le seguenti prestazioni: a) acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, con particolare riguardo a quelli che non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato, tenuti dal precedente Broker assicurativo della Regione, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi; b) analisi dei rischi rispetto alla normativa vigente; in particolare, il Broker dovrà fornire le informazioni tecniche relative ai rischi, alle statistiche dei danni, alla prevenzione dei danni derivanti dai rischi assicurati. Dovrà fornire, inoltre, un ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sul mercato, con annesse informazioni in ordine a capitali, retribuzioni, categorie del personale, massimali, limiti e franchigie. Dovrà infine formulare suggerimenti per la copertura assicurativa di eventuali nuovi rischi incombenti sulla Regione per l attività svolta o discendenti da disposizioni legislative. Il servizio riguarderà tutte le coperture assicurative attualmente in essere presso la Regione, nonché quelle ulteriori, anche temporanee, che potrà rendersi necessario attivare durante la vigenza del contratto. La gestione del servizio dovrà avvenire a mezzo di apposito ufficio, dedicato ai rapporti con la Regione e aperto nei giorni lavorativi e con intervento, a richiesta, di proprio personale presso ogni singola sede della Regione. Al fine di rendere possibile la conoscenza della attuale situazione assicurativa della Regione, i concorrenti, previo appuntamento telefonico, potranno prendere visione delle polizze attualmente in essere tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, fino al termine del sesto giorno antecedente la scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 4. REMUNERAZIONE Il contratto non ha un onerosità diretta per la Regione, considerato che il servizio sarà remunerato totalmente ed interamente dalle Compagnie di assicurazione, con provvigioni calcolate sui premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker che recheranno la c.d. clausola di brokeraggio. Dette provvigioni saranno calcolate applicando le percentuali indicate nell offerta dal Broker ai premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione. Il Broker si impegna a mantenere immutate, per tutta la durata del contratto, le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione. La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l assunzione di polizze assicurative. 5

6 Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Regione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Il Broker non potrà inoltre richiedere né alla Regione né alle Compagnie di assicurazione con cui la Regione ha stipulato contratti assicurativi, altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della provvigione indicata in sede di offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto di brokeraggio assicurativo. La Regione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti del Broker. 5. SITUAZIONE ASSICURATIVA DELLA REGIONE CALABRIA L importo, meramente presuntivo, dell appalto è stimato in circa Euro ,30 (diconsi trecentoventitremilacinquecentodiciotto/30), sulla base del programma assicurativo in essere da parte della Regione, (senza considerare le somme dovute per eventuali regolazioni, legate alla sinistrosità dell assicurato), ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e per la determinazione del valore della cauzione. Le polizze stipulate dalla Regione ed al momento attive sono le seguenti: PER la Giunta Regionale Ramo Scadenza Premio lordo annuo LMA 30/06/ ,91 INFORT. COND. 30/06/ ,28 Premio semestrale LMA 30/06/ ,04 INFORT. COND. 30/06/ ,00 lordo PER il Consiglio Regionale Ramo Scadenza Premio lordo annuo FURTO 30/06/ ,00 INCENDIO 30/06/ ,04 RCT 30/06/ ,00 INFORT. DIP. 30/06/ ,00 KASKO 30/06/ ,00 INF. CONS. E 30/06/ ,52 ASS. RIMBORSO SPESE MEDICHE ED OSPED. CONS.E ASS. 30/06/ ,00 Il valore dell appalto è stato stimato applicando ai premi imponibili delle polizze in essere la percentuale di provvigione del 10%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell appalto. 6

7 6. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI Il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o rinegoziati dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore del contratto, avverrà esclusivamente per tramite del Broker, il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Regione, nei termini e nei modi convenuti con la Compagnia stessa. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso a favore della Compagnia di assicurazione ai sensi dell art c.c. del codice civile. A seguito del versamento dei premi, il Broker è obbligato a rilasciare alla Regione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal pagamento, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di assicurazione, in originale e debitamente quietanziate, nonché una apposita certificazione, rilasciata dalle medesime Compagnie, attestante la remunerazione corrisposta al Broker ovvero che nessuna remunerazione è stata corrisposta. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa, oltre quanto previsto dall art. 11 del presente Capitolato Speciale in tema di penalità. 7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA DEL BROKER Il Broker: - si impegna a svolgere l incarico nell esclusivo interesse della Regione nell osservanza di tutte le indicazioni e direttive da questa fornite; - è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase e la completezza delle proposte di copertura necessarie alla Regione in relazione ai rischi alla medesima afferenti, con conseguente responsabilità del Broker in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati; - dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio e sarà direttamente responsabile della completezza delle proposte di coperture dei rischi necessarie alla Regione; - dovrà assumersi ogni responsabilità relativa al risarcimento dei danni subiti dalla Regione dovuti a propri errori, omissioni e negligenze, tenuto conto della natura dell incarico; - è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute anche qualora non si siano rilevate in vigenza del contratto, ma vengano accertate in seguito ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni subiti; - dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative, obbligandosi a depositare presso la Regione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo e dei relativi sinistri; - dovrà comunicare entro 10 (dieci) giorni alla Regione ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima; - garantirà, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede della Regione; - dovrà assumersi l onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara di Brokeraggio assicurativo espletata dalla Regione al termine del presente rapporto contrattuale; - è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio; - è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare o integrare agli organi regionali competenti; - è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d avere esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. 7

8 Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente Capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall incarico, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 9. Sono ad esclusivo carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l espletamento dell incarico, nonché i rischi connessi all esecuzione dello stesso. Resta di esclusiva competenza della Regione: - la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; - la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; - la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri; - la formulazione di disdette così come altre modifiche di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici regionali, né è in grado di impegnare in alcun modo la Regione se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente la Regione autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. 8. REFERENTE DEL SERVIZIO L aggiudicatario dovra fornire il team proposto in sede di offerta tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all offerta tecnica, valutata in sede di gara. A seguito dell aggiudicazione, il Broker dovra nominare, nell ambito del team offerto, un responsabile coordinatore del servizio tra le risorse individuate, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.Lgs. n. 209/2005, quale Referente Unico nei rapporti con la Regione. L offerente dovra comunicare ad inizio contratto la casella di Posta Elettronica Certificata che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni con la Regione inerenti la gestione stessa del contratto. Eventuali sostituzioni del Referente Unico dovranno essere preventivamente sottoposte all approvazione della Regione. Il Referente Unico sostituto dovrà anch'egli essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari. La Regione potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze. In tal caso il Broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta dell amministrazione, pena l applicazione della penale di cui al successivo art POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE NELLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI BROKER O MEDIATORE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all art. 110, comma 3 del D.lgs. 209/2005, per un massimale non inferiore a ,00 (cinquemilioni/=), per l attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Copia della polizza o dell appendice della polizza esistente, conforme all originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto. La Regione ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, laddove superassero il massimale di polizza. 8

9 10. VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI Il Broker si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 11. PENALITA Con riferimento alle modalità di erogazione del servizio oggetto dell appalto, la Regione si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all art. 108 d.lgs. 50/ PERSONALE Il Broker si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti i vigenti CCNL assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. Il Broker si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro. 13. DIVIETI Ai sensi dell art. 105 del d.lgs. 50/2016 e vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal Broker, è vietata ogni forma di subappalto: la violazione di tale divieto comporta l immediata risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. L Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. 14. RISARCIMENTO DEI DANNI Oltre all ipotesi di cui al precedente articolo, la Regione avrà diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni o comunque responsabilità del Broker, nonché dei dipendenti e collaboratori del Broker stesso o persone del cui operato egli debba rispondere a norma di legge. 15. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Il Broker è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora l aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dal medesimo art. 3 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, la Regione risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. e dell art del C.C., dandone comunicazione all aggiudicatario con raccomandata A/R o tramite PEC. 16. CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA In caso di ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni si rimanda alle disposizioni di cui all art. 106 d.lgs. 50/ PUBBLICITA La Regione si impegna a rendere noto alle Compagnie assicuratrici l esistenza del rapporto di brokeraggio e consulenza in parola ed a darne notizia comunque alle parti, in particolare in occasione della predisposizione degli atti relativi alle procedure concorsuali. 9

10 18. GARANZIA DEFINITIVA Il soggetto risultato aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà essere vincolata per l intera durata del contratto e, comunque, finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte della Regione. Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte del Broker aggiudicatario, si procederà all incameramento di detta garanzia, incameramento al quale il concorrente presta il suo consenso, fermo restando il diritto della Regione al risarcimento dei maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare. Lo svincolo finale della garanzia sarà subordinato all adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce e sarà effettuato a seguito di verifica della regolare esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni dell articolo 103 del D.Lgs. n. 50/ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 19.1 Clausola risolutiva espressa Salvo quanto previsto dall art. 108 d.lgs. 50/2016, la Regione Calabria ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell art del Codice Civile, nei seguenti casi: qualora sia accertato il venir meno del possesso dei requisiti di ordine generale e/o idoneità professionale previsti per la partecipazione alla presente procedura; qualora l Appaltatore venga a trovarsi in una situazione di divieto e/o incompatibilità previsti da Provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 Disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ; quando all Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto; in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione Calabria; in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti successivamente all applicazione delle penali previste dal capitolato; in caso di frode; in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali; cessione del contratto o subappalto; omissione della dimostrazione, da parte del Broker, di aver stipulato annualmente la polizza d assicurazione prevista dalla vigente normativa istitutiva dell albo dei Broker d assicurazione; qualora, nel corso dell esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento; la radiazione o la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del D. Lgs. 209 del ; in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell Appaltatore. Ai sensi del comma 9 - bis dell art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione. Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, comunicata mediante lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva. 10

11 Nell ipotesi di risoluzione del contratto, la Regione procederà ad incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico dell aggiudicatario inadempiente. L appaltatore, nel caso in cui venga risolto il rapporto di brokeraggio con la Regione Calabria, è tenuto a rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui è intervenuta la risoluzione. In seguito alla risoluzione del contratto rimarrà in capo al Broker l obbligo di trasferire agli uffici di Riferimento della Regione i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché tutta la documentazione, ivi compresi pareri e relazioni acquisite, relativa ai sinistri conclusi e da concludere nell arco temporale di vigenza contrattuale. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Broker non potrà richiedere alcun compenso o rimborso per l opera svolta Effetti della risoluzione sui contratti in essere L eventuale risoluzione del contratto stipulato con il Broker aggiudicatario non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma. Qualora il contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie assicurative che, nelle more dell individuazione di un nuovo Broker, dovranno interagire esclusivamente con la Regione. 20. SPESE CONTRATTUALI Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Tutti gli obblighi e oneri necessari per l espletamento del servizio in oggetto devono intendersi a completo carico del Broker. 21. NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge in vigore. 22. FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente Capitolato Speciale e dei documenti di gara, le parti convengono che sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro. 23. ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA La Regione, in ordine a quanto disposto dall art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. poiché, valutate le attività oggetto del presente capitolato, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico del Broker in merito alla sicurezza sul lavoro. 24.TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI SICUREZZA Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente Capitolato. La Regione Calabria, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi a sinistri, designa il Broker responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. Il Broker ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione delle prestazioni in convenzione. 11

12 Il Broker è responsabile per l esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che il Broker sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione ed agli utenti coinvolti. Il Broker si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia; in particolare: - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell espletamento dei servizi appaltati; - non potrà comunicare a terzi (salvo che per esigenze legate alla gestione dei sinistri, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto; - dovrà adottare opportune misure atte a gestire la sicurezza dei dati in suo possesso. 25.CLAUSOLE DEL CAPITOLATO DA APPROVARE SPECIFICAMENTE Ai sensi dell art c.c., il Broker deve dichiarare, in sede di contratto, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate: Art. 2 Durata del contratto Art. 3 Prestazioni oggetto del servizio Art. 4 - Remunerazione Art. 6 Pagamento premi assicurativi Art. 7 Obblighi e responsabilità del Broker Art. 10 Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni Art Penalità Art. 13 Divieti Art. 14 Risarcimento danni Art. 19 Risoluzione del contratto Art. 22 Foro competente Art. 24 Trattamento dei dati e obblighi di sicurezza 12

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

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