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1 TREVISAN & ASSOCIATI STUDIO LEGALE Viale Majno, Milano Tel Fax mail@trevisanlaw.it Spettabile CONSOB Divisione Strategie Regolamentari Via G.B. Martini, n. 3 Inviato tramite Sistema Integrato per l Esterno Milano, 26 novembre 2014 Oggetto: documento di consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti in materia di voto plurimo, a seguito dell approvazione della Legge n. 116 dell 11 agosto 2014, di conversione dell art. 20 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 Osservazioni. Con riferimento al documento di consultazione del 5 novembre 2014 pubblicato da codesta Autorità, avente ad oggetto alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti, a seguito dell approvazione della Legge 116/2014 in materia di voto plurimo e maggiorato, Vi trasmettiamo di seguito le nostre osservazioni. Quale osservazione di carattere generale, riteniamo anzitutto opportuno sottolineare come l introduzione del sistema del voto plurimo e maggiorato non sia una misura ottimale per regolare gli assetti proprietari delle società (soprattutto delle società quotate), essendo disallineato con il principio della best practice internazionale one share one vote. Non si comprende, altresì, l effettiva ratio posta alla base della diversa disciplina prevista per le società non quotate, rispetto a quella prevista per le società quotate, che si risolve, di fatto, nella preclusione per queste ultime della possibilità di emettere azioni a voto plurimo. Ciò che tuttavia riteniamo non sia particolarmente condivisibile è la previsione, seppur transitoria, che consente alle società quotate di deliberare entro il 31 gennaio 2015 la modifica dello statuto volta ad inserire la possibilità di creare azioni a voto maggiorato, anche in prima convocazione, con i quorum previsti per l assemblea ordinaria. Trattasi, infatti, di una modifica statutaria non

2 certo dettata da esigenze di ottemperanza a cogenti norme di legge e, come tale, richiederebbe la maggioranza qualificata prevista proprio per le decisioni dei soci riguardanti le modifiche del contratto sociale. Tale previsione appare, peraltro, disallineata da quella prevista per le società non quotate e avente ad oggetto la delibera per l introduzione della possibilità di emissione di azioni con diritto di voto plurimo che prevede una maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale, con possibili profili di incostituzionalità di tale previsione. Alla luce di ciò, di seguito si espongono le specifiche osservazioni in ordine alle modifiche e/o integrazioni correttive proposte: Sulla introduzione dell art. 143-quater del Regolamento Emittenti ( Iscrizione e Cancellazione dall elenco ) Testo proposto: 1. Ove lo statuto non disponga diversamente, nelle società che consentono la maggiorazione del diritto di voto: a) l azionista che intende iscriversi nell elenco previsto dall art. 127-quinquies esibisce all emittente la certificazione prevista dall art. 83-quinquies, comma 3, del Testo unico; b) ai fini dell esercizio del diritto del voto maggiorato l azionista esibisce all emittente apposita certificazione, attestante altresì la durata della detenzione delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto della maggiorazione; c) l intermediario segnala all emittente le operazioni di cessione delle azioni con diritto di voto maggiorato, secondo quanto previsto dall articolo 127 quinquies, comma 3, del Testo unico, ai fini dell adempimento degli obblighi previsti dall articolo 85-bis. 2. Le medesime società rendono noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti che hanno richiesto l iscrizione nell elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall art. 120, comma 2, del Testo unico, e della data di iscrizione. Con riferimento al comma 1, punto b), si osserva come la previsione della necessità di esibire una certificazione non pare accompagnata da una pari disposizione che chiarisca il periodo temporale entro il quale detta certificazione debba e/o possa avere efficacia. Se infatti detta certificazione debba attestare anche in futuro la permanenza delle azioni alle quali è associato il voto maggiorato sui conti deposito dell intermediario che l ha rilasciata (come sembrerebbe attestare la previsione di cui al paragrafo c)), di fatto tale adempimento si tradurrebbe in un blocco di tali azioni in via permanente. In altre parole, affinché si possa modificare l attestazione contenuta nella certificazione, questa dovrebbe essere restituita all intermediario e/o annullata dallo stesso con riemissione di una nuova certificazione, attestate un minor o maggior quantitativo. Peraltro, il sistema così oggi delineato sembra implicare la sussistenza della necessità di esibizione di certificazioni cartacee, con l inevitabile 2

3 superamento delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche, ex art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d Italia/Consob del 22 febbraio 2008 e succ. mod., attuativo delle disposizioni del TUF. Sempre con riferimento a tale punto, non è chiaro, poi, entro quando la società debba recepire nell apposito elenco la richiesta di iscrizione presentata dall azionista mediante l esibizione della certificazione, ovvero se questa possa compiere ulteriori accertamenti presso lo stesso intermediario prima di dar corso a tale adempimento o debba recepire tale annotazione in via automatica ed immediata. Con riferimento, poi, al comma 1, punto c), osserviamo come la formulazione proposta non chiarisca quale debba essere la regolamentazione di una serie di fattispecie che potrebbero, verosimilmente, prospettarsi. In particolare, ci si chiede quale possa essere la sorte della maggiorazione del diritto di voto nel caso in cui le azioni maggiorate venissero trasferite da una società ad un altra, nell ipotesi in cui il titolare delle azioni controlli interamente entrambe le società, rimanendo così, nella sostanza, l unico beneficiario delle azioni trasferite. Altre incertezze si prospettano, poi, nell ipotesi in cui vi sia un trasferimento del pacchetto azionario da un istituto bancario ad un altro su conti deposito appartenenti al medesimo soggetto. In questo caso, infatti, non si rinvengono indicazioni circa la sorte della certificazione già emessa dall istituto che opera il trasferimento, né relativamente a quello che dovesse ricevere il pacchetto azionario trasferito. Più specificamente, non è chiaro fino a che punto, e sulla base di quali disposizioni, il primo depositario possa attestare al secondo depositario la durata della detenzione delle azioni già in deposito, affinché quest ultimo possa emettere una nuova certificazione valida ai fini della maggiorazione del voto, pur non avendo potuto riscontrare in via diretta tale durata. Tale problematica sarebbe certamente ancora più accentuata laddove venissero coinvolti banche e/o enti depositari esteri che, come noto, potranno essere chiamati a livello europeo a svolgere un ruolo attivo nelle attività di legittimazione al voto degli azionisti e/o le conseguenti attestazioni, circa la detenzione da parte di questi degli strumenti finanziari emessi dalle emittenti quotate. Non da ultimo, poi, non viene affrontato il problema se il soggetto che possa dirsi titolare del voto maggiorato debba coincidere con il c.d. legal owner o il c.d. beneficial owner che, come sappiamo, è ritenuto l effettivo titolare dei diritti di voto e di partecipazione e a cui si ricollegano le tutele previste con l introduzione della Shareholder Rights Directive 2007/36/CE. Con riferimento al comma 2, non pare formulato in modo totalmente chiaro quale possa essere la sorte delle richieste di iscrizione nell apposito elenco qualora le partecipazioni non dovessero superare la soglia indicata dall art. 120, comma 2, TUF e, viceversa, ogni quanto detto registro debba essere aggiornato in funzione delle comunicazioni pervenute dagli intermediari. - Sulla modifica all art. 49 Regolamento Emittenti (Esenzioni) Testo proposto: 1. L acquisto non comporta L obbligo di offerta previsto dall art. 106 del Testo unico non si applica se: a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria; 3

4 b) è compito: ( ) d) il superamento della soglia è determinato dall esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti; d-bis) nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l emissione di azioni a voto plurimo, il supermento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall art. 105 del Testo unico, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell articolo 106 del Testo unico; e) le soglie previste dall articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico, sono superate rispettivamente di non più del 3% e dell 1%, e l acquirente il soggetto si impegna a cedere a parti non correlate i titoli, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti relativi diritti di voto. Qualora a superare la soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento prevosto dall art. 1, comma 5, lettera c), del Testo unico che assume garanzia nell ambito di un aumento di capitale ovvero di un operazione di collocamento titoli, non si applicano i suddetti limiti e il termine per la cessione delle azioni in eccedenza è pari a diciotto mesi, fermo l impegno a no esercitare i relativi diritti di voto; f) le soglie previste dall art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del Testo unico sono superate per l effetto dell acquisto di strumenti finanziari derivati e l acquirente si impegna a cedere a parti non correlate i derivati o i titoli in eccedenza entro sei mesi e a non esercitare nel medesimo periodo diritti di voto in misura superiore alla soglia superata: (.) Con riferimento alla modifica di cui all articolo 49 Regolamento Emittenti, si ritiene che la disciplina proposta possa prestarsi a possibili dubbi interpretativi e financo ad abusi comprovati dalla circostanza che, ad esempio, il superamento della soglia di obbligo OPA che goda dell esenzione in conseguenza della sussistenza di un incremento di tale soglia per effetto del voto maggiorato sia stata diversamente articolata nella esemplificazione di cui al questionario al punto 4 del Documento. In definitiva, le modifiche riguardanti l Offerta pubblica di acquisto ci paiono introdurre una disciplina assai complessa e non di pronta comprensione, il che renderà ancora più difficile spiegare alla comunità finanziaria internazionale i meccanismi di funzionamento del complesso delle regole del voto maggiorato sotto il profilo della loro influenza sul regime di applicazione delle Offerte pubbliche di acquisto, specie obbligatorie. 4

5 Ringraziando dell opportunità concessa e restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti autorizzando la pubblicazione delle suddette osservazioni 5

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