CORTE ARBITRALE PERMANENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino
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1 LEGGE 18 marzo 1999 n.35 CORTE ARBITRALE PERMANENTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo Art. 1 Corte Arbitrale Permanente 1. E' istituita la Corte Arbitrale Permanente con sede nella Repubblica di San Marino. 2. La Repubblica di San Marino riconosce alla Corte Arbitrale Permanente assoluta autonomia ed indipendenza nell'organizzazione e nello svolgimento delle sue funzioni e si adopera per farne riconoscere la giurisdizione anche da parte degli altri Stati, con l'adesione alla Convenzione di cui al successivo articolo 14. Art. 2 Scopo e funzioni 1. La Corte Arbitrale Permanente promuove, tramite il ricorso all'arbitrato, la definizione delle controversie nazionali ed internazionali secondo le norme previste dalla presente legge. 2. Per il raggiungimento del suo scopo, essa svolge le seguenti funzioni: a) organizza i servizi di arbitrato, relativamente alle controversie di sua competenza; b) promuove la diffusione delle procedure arbitrali e, a tale scopo, svolge ogni attività di documentazione e ricerca, organizza convegni e gruppi di studio, promuove la conclusione di intese, rapporti di collaborazione ed azioni comuni con altre istituzioni arbitrali, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali e con altri organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali; c) organizza ogni altro servizio utile al raggiungimento dello scopo istituzionale. 3. La Corte approva, nella sua prima riunione, uno Statuto e Regolamenti in conformità alle norme previste dalla presente legge. Art. 3
2 Competenza l. La Corte Arbitrale Permanente è competente per la definizione delle controversie in materia civile e commerciale, ad eccezione di quelle previste dal successivo articolo 4, vertenti tra: a) due o più soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, cittadini o stranieri; b) uno o più soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, cittadini o stranieri, ed uno Stato che abbia riconosciuto la giurisdizione della Corte Arbitrale Permanente mediante adesione alla Convenzione di cui al successivo articolo La Corte Arbitrale Permanente è altresì competente per la definizione delle controversie vertenti tra due o più Stati che abbiano riconosciuto la giurisdizione della stessa mediante adesione alla Convenzione di cui al successivo articolo 14. Art. 4 Materie escluse 1. Restano escluse dalla competenza della Corte Arbitrale Permanente tutte le controversie indicate nell'articolo 3, comma 1, che, ai sensi della legge applicabile all'arbitrato, non possono essere sottoposte ad arbitrato, in quanto oggetto di espressa riserva di giurisdizione, ovvero quelle che devono essere deferite ad Autorità diverse in virtù di impegni assunti a livello internazionale. Art. 5 Composizione della Corte 1. La Corte Arbitrale Permanente è composta da undici membri, che sono nominati come segue: a) quattro dal Congresso di Stato; b) quattro dal Consiglio Giudiziario dei Magistrati della Giurisdizione Ordinaria; c) tre dall'assemblea dell'ordine degli Avvocati e Notai. 2. I membri della Corte durano in carica tre anni decorrenti, per ciascuno di essi, dal giorno della nomina e possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno di essi, la sostituzione spetta all'organo che ha proceduto alla sua nomina. 3. I membri della Corte possono essere cittadini della Repubblica di San Marino ovvero di qualunque altro Stato e sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, i magistrati e gli iscritti ad altri ordini professionali con almeno dieci anni di esercizio. 4. Possono altresì essere nominati membri della Corte persone di ampia notorietà e di provata esperienza internazionale. Art. 6 Organi di amministrazione, consultivi e di controllo
3 1. Sono organi di amministrazione della Corte Arbitrale Permanente il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale. 2. Sono organi consultivi e di controllo il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 7 Presidente e Vice Presidente 1. La Corte Arbitrale Permanente elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che rimangono in carica un triennio e sono rieleggibili, fermi in ogni caso i termini di scadenza della nomina. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Corte; presiede e dirige le riunioni della stessa e del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Vice Presidente esercita i poteri e le funzioni delegate dal Presidente. Art. 8 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Corte, che ne fanno parte di diritto, e da cinque componenti esterni nominati dalla Corte tra persone di comprovata esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) fissa i principi generali di contabilità e gestione; b) provvede alla ripartizione ed utilizzazione delle risorse finanziarie; c) predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale; d) propone la misura delle tariffe professionali, dei procedimenti di arbitrato, dei diritti di segreteria e dei servizi connessi; e) elabora il rapporto annuale delle attività della Corte; f) istituisce, all'occorrenza, organi esecutivi e di coordinamento; g) propone le modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti da sottoporre all'approvazione della Corte. 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione della Corte.
4 5. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti. Art. 9 Segretario Generale 1. Il Segretario Generale è nominato dalla Corte Arbitrale Permanente e sovrintende alla struttura organizzativa ed amministrativa della stessa. Art. 10 Comitato Scientifico 1. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive con il compito di studiare e proporre soluzioni in materia di particolare complessità ad esso sottoposte dalla Corte, dagli arbitri, in materie diverse da quelle che formano attuale oggetto di giudizio, o da altri soggetti che abbiano richiesto alla Corte pareri scientifici su determinati argomenti di diritto. 2. Il Comitato Scientifico è composto da cinque componenti, nominati dalla Corte Arbitrale Permanente tra eminenti personalità di rilevanza internazionale con comprovata esperienza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche. 3. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati. Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Corte Arbitrale Permanente tra persone di comprovata esperienza in materia. 2. I componenti durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge funzioni di verifica e controllo della contabilità e del rendiconto annuale, nonchè della consistenza di cassa; redige la relazione che accompagna il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da sottoporre alla Corte per l'approvazione. Art. 12 Albo degli Arbitri 1. La Corte provvede, a cura del Segretario Generale, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli Arbitri, scelti tra persone di particolare e provata esperienza e competenza. 2. Ciascuno Stato aderente alla Convenzione di cui al successivo articolo 14 può designare fino a cinque arbitri. Art. 13
5 Copertura Finanziaria 1. Le entrate della Corte Arbitrale Permanente sono costituite da: a) proventi derivanti da convenzioni e da servizi prestati; b) contributi ordinari e straordinari di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; c) altri contributi. Art. 14 Adesione di altri Stati 1. Le disposizioni della presente legge saranno richiamate da una specifica Convenzione internazionale aperta all'adesione degli altri Stati. 2. L'adesione alla Convenzione comporta il riconoscimento delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti e l'impegno a dare esecuzione nel territorio nazionale alle decisioni della Corte Arbitrale Permanente della Repubblica di San Marino. Art. 15 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 22 marzo 1999/1698 d.f.r. I CAPITANI REGGENTI Pietro Berti - Paolo Bollini
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