UFFICIO TRIBUTI. Regolamento generale delle entrate

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1 COMUNE DI MARCELLINA ((Ciittttà Mettrropolliittana dii Roma Capiittalle)) UFFICIO TRIBUTI Regolamento generale delle entrate Approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 17/01/2017

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3 INDICE CAPO I - Statuto dei diritti del contribuente Art. 1 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. Art. 2 - Informazione del contribuente. Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione. Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti. CAPO II - Interpello Art. 5 - Disposizioni legislative. Art. 6 - Presentazione dell istanza dell interpello. Art. 7 - Istanza di interpello. Art. 8 - Adempimenti del Comune. Art. 9 - Efficacia della risposta all istanza di interpello. CAPO III Regolamento delle entrate Art Aspetti generali. Art Individuazione. Art Regolamenti specifici. Art Determinazione aliquote e tariffe. Art Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. Art Attività di riscontro. Art Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria. Art Dilazioni di pagamento. Art 18 - Compensazione relativa alle entrate comunali Art Compensazione tra crediti e debiti Art Riscossione coattiva. Art Procedure. CAPO IV Autotutela ed istituti deflativi Art Autotutela. Art Esercizio dell autotutela su iniziativa del soggetto obbligato. Art Accertamento con adesione. Art Accertamento con adesione su iniziativa dell Ufficio. Art Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente. Art Definizione mediante accertamento con adesione. CAPO V Reclamo e mediazione degli atti tributari Art Definizione, finalità e ambito di applicazione. Art Modalità. CAPO VI Norme finali Art. 30 Entrata in vigore. Art. 31 Finalità. Art. 32 Abrogazioni. 3

4 CAPO I STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE Art. 1 Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente. 1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27/07/2000, concernente Disposizioni in materia dei diritti del contribuente. 2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l oggetto nel titolo e indicare i richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria richiamando nel provvedimento il contenuto sintetico delle stesse. 3. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato. Art. 2 Informazione del contribuente. 1. Gli organi del Comune, nell ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente. Art. 3 Conoscenza degli atti e semplificazione. 1. Gli uffici del Comune devono assicurare l effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito. 4

5 3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. Art. 4 Chiarezza e motivazione degli atti. 1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quando prescritto dall articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. 2. Gli atti devono tassativamente indicare: a) l ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l organo o l autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento; c) le modalità, il termine, l organo giurisdizionale o l autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili; d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 5

6 CAPO II INTERPELLO Art. 5 Disposizioni legislative 1. Il presente capo è adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, e disciplina il diritto d interpello del contribuente in materia di tributi comunali. 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l ambito di applicazione della disciplina sull abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. Art. 6 Presentazione dell istanza dell interpello 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello. 2. L istanza d interpello deve riguardare l applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. 3. L istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all articolo Il contribuente dovrà presentare l istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. 6. L istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata (PEC). 6

7 7. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Art. 7 Istanza di interpello 1. L istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e l indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell istante o dell eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva; c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l interpretazione; d) l esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; e) la sottoscrizione dell istante o del suo legale rappresentante. 2. All istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. 4. L istanza è inammissibile se: a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b); b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell articolo 6, comma 5; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell articolo 6, comma 1; d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti. 7

8 Art. 8 Adempimenti del Comune 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza di interpello da parte del Comune. 2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Marcellina. Art. 9 Efficacia della risposta all istanza di interpello 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell istanza di interpello, salvo modifiche normative. 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l indicazione della soluzione di cui all articolo 7, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all articolo 8, comma 1, si intende che il Comune concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell istante. 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili. 8

9 CAPO III REGOLAMENTO DELLE ENTRATE Art. 10 Aspetti generali. 1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria e patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 2. Il presente Regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e le loro successive modificazioni ed integrazioni ed in coordinamento con il Regolamento Comunale di Contabilità. Art. 11 Individuazione. 1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall applicazione dei seguenti tributi: - canone comunale sulla pubblicità; - canone per l occupazione di aree e spazi pubblici; - diritti sulle pubbliche affissioni; - imposta comunale sugli immobili; - imposta municipale propria; - tassa sui servizi indivisibili; - tassa rifiuti; 2. Le altre entrate disciplinate dal presente regolamento sono: - entrate derivanti dai permessi a costruire (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione); - entrate derivanti dall alienazione di beni mobili/immobili e di diritti reali sugli immobili; - proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni; - proventi derivanti dai beni e dall erogazione dei servizi, inclusi i servizi a domanda individuale e quelli a carattere produttivo; - le entrate proprie dell ente, di natura diversa dalle precedenti. 3. Il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del tributi, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell ufficio o del servizio competente, se trattasi di altre entrate. 9

10 Art. 12 Regolamenti specifici. 1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo. Art. 13 Determinazione aliquote e tariffe. 1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi vengono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Art. 14 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni. 1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo. 2. Nel caso in cui leggi successive all entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili anche senza modifica dei regolamenti nel caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato. Art. 15 Attività di riscontro. 1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall Ente provvedono all organizzazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. 2. Nell attività di verifica e di controllo l ufficio si avvale prioritariamente dei dati e documenti in possesso dell Amministrazione Comunale. 3. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all ufficio tributi copia dei documenti utili per l espletamento delle funzioni di accertamento. 4. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all ufficio tributi tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l espletamento dell attività di accertamento. 10

11 Art. 16 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria. 1. Gli atti e avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e degli eventuali regolamenti locali specifico al tributo e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 2. Sugli importi non versati, si applicano gli interessi, ai sensi dell art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con aumento di 3 punti percentuali sul tasso legale. 3. Gli interessi sono calcolati con misurazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell eseguito versamento. 4. Gli atti indicati nel precedente comma 1, sono comunicati ai destinatari mediante: - notificazione effettuata dai messi comunali; - servizio postale; - posta elettronica certificata (PEC), nei casi previsti dalla legge. 5. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in Euro 12,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti relativi a liquidazioni e/o accertamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. 6. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 7. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributi, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile dell ufficio o del servizio, se trattasi di altre entrate. Art. 17 Dilazioni di pagamento. 1. Per i debiti relativi alle entrate del Comune possono essere concesse, a specifica richiesta, dilazioni e rateazioni di pagamento per importi superiori ad Euro 600, La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, su apposito modulo, prima della scadenza del termine di versamento dell avviso di accertamento e/o ingiunzione di pagamento. 11

12 3. La rateizzazione o dilazione dell importo complessivo dell avviso di accertamento e/o ingiunzione di pagamento può essere effettuata per una durata massima di 12 mesi ed è sottoposta alle seguenti condizioni e limiti: a) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni; b) La rateizzazione comporta l applicazione di interessi ai sensi dell art. 16, comma 2, del presente Regolamento al tasso in vigore al momento dell adozione del provvedimento di rateazione; c) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l applicazione degli interessi; d) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. L intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un unica soluzione e tale l importo non può più essere rateizzato; e) La scadenza mensile di ogni rata è l ultimo giorno del mese. 4. Per importi pari o superiori ad 4.000,00 la rateizzazione o dilazione, di cui al comma 3, può essere richiesta per un periodo massimo di 24 mesi. 5. La richiesta di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria rilasciata esclusivamente da banca o impresa assicurativa abilitata. 6. Avvenuto il completo pagamento delle rate stabilite, la garanzia è svincolata con atto del Responsabile di Servizio da adottare entro il termine di sessanta giorni. 7. Il Provvedimento di rateizzazione relativo all atto di accertamento è formalizzato mediante accordo sottoscritto, in duplice copia, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Contribuente; mentre quello relativo all ingiunzione di pagamento è formalizzato mediante accordo sottoscritto, in duplice copia, dal Responsabile del Concessionario del Servizio della Riscossione coattiva e dal contribuente. Art. 18 Compensazione relativa alle entrate comunali 1. Ai sensi dell art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è previsto l istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al comune. 2. Ai fini del precedente comma 1: a) è consentita la compensazione del credito maturato su un tributo comunale con il debito maturato su altri tributi comunali. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all ufficio tributi una richiesta, contenente i seguenti dati: - i tributi sui quali sono maturati i crediti d imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; 12

13 - i tributi da compensare con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l esatto ammontare del credito compensato; b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo; c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione; d) la compensazione non è ammessa nell ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo; Art. 19 Compensazione tra crediti e debiti 1. Ai sensi dell art e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell ambito delle entrate comunali. L iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa. 2. Il responsabile del servizio interessato, prima di procedere alla liquidazione di somme a soggetti terzi, contribuenti di questo Ente, deve accertarsi, tramite gli uffici dell Ente che lo stesso non risulti debitore di un entrata comunale (anche se finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati). 3. Qualora il soggetto creditore risulti non in regola con i pagamenti dovuti all Ente, il responsabile del Servizio interessato, a mezzo notifica o raccomandata A.R., intima lo stesso a provvedere al pagamento del debito entro il termine di 15 giorni, comunicando che, in caso di mancato pagamento il credito verrà compensato con l importo a debito. 4. Se il debitore provvede all estinzione del debito, lo stesso deve presentare la ricevuta dell avvenuto pagamento all ufficio interessato che provvederà ad emettere regolare atto di liquidazione. 5. In caso di mancato pagamento del debito, il responsabile del servizio interessato provvederà a liquidare la somma dovuta al soggetto terzo. La determinazione dovrà contenere l importo totale da liquidare, l entrata da compensare e il netto dovuto al debitore, affinché si provveda alla regolarizzazione contabile del procedimento di compensazione. Copia di tale atto dovrà essere consegnata all ufficio competente l entrata comunale. 6. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell importo dovuto dall Ente sia un soggetto solidamente responsabile con il debitore. 13

14 Art. 20 Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate del Comune, è effettuata ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14/4/1910, n. 639 e dal D.P.R. n. 602 del 29/9/ Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo o dell entrata, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale. Art. 21 Procedure. 1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato per l adempimento indicato negli atti di cui al precedente art. 16, comma 1. 14

15 CAPO IV AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI Art. 22 Autotutela. 1. Il funzionario responsabile del tributo o dell entrata può, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente, o rettificare i provvedimenti emessi se ne riscontra l illegittimità o l infondatezza. 2. Il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell atto, dei seguenti elementi: - probabilità di soccombenza del comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente; - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza. 3. Qualora un atto o un provvedimento risultino inficiati da elementi contrari alle norme di legge, il funzionario Responsabile del servizio, provvederà alla riforma dello stesso eliminando la parte inficiata. L annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge. Art. 23 Esercizio dell autotutela su iniziativa del soggetto obbligato. 1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato può richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l annullamento, la sospensione o la rettifica degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute; 2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l istanza, dandone comunicazione all interessato; 3. Se l istanza è consegnata direttamente al Comune, l Ufficio ne rilascia apposita ricevuta. 4. L annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria. In caso di cartella esattoriale va data comunicazione al Concessionario della riscossione. 15

16 Art. 24 Accertamento con adesione. 1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell istituto dell accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. 2. L istituto dell accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neanche quando la base imponibile dell obbligazione tributaria è quantificata in maniera oggettiva e certa. 3. Il ricorso all accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Art. 25 Accertamento con adesione su iniziativa dell Ufficio. 1. L Ufficio competente, prima della notifica dell avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell istituto dell accertamento con adesione. 2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l applicazione dopo la notifica dell avviso di accertamento. Art. 26 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente. 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell atto, istanza, in carta libera, di addivenire all adesione dell accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell istanza. 3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza, l Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l invito a comparire. 4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell atto mediante l applicazione del presente istituto. 16

17 5. Qualora la natura dell obbligazione tributaria non renda legittima l applicazione dell istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente. Art. 27 Definizione mediante accertamento con adesione. 1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. 2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi e l importo complessivamente dovuto dal contribuente sono stabiliti dal responsabile del tributo ai sensi del presente Regolamento. 3. Copia dell atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante. 17

18 CAPO V RECLAMO E MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI Art. 28 Definizione, finalità e ambito di applicazione. 1. Il reclamo e la mediazione sono procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi valore uguale o minore di ventimila euro, relative agli atti impugnabili davanti alle competenti commissioni tributarie. 2. Per le controversie di valore non superiore ad euro ventimila, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell ammontare della pretesa. 3. Il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Art. 29 Modalità 1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni; se la commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l esame del reclamo. 3. Il responsabile all esame del reclamo e della proposta di mediazione, è nominato con deliberazione di Giunta Comunale e deve essere indicato negli atti di cui all art. 16, comma Il responsabile della mediazione, se non intende accogliere il reclamo o l eventuale proposta di mediazione, formula d ufficio una propria proposta avuto riguardo all eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell azione amministrativa. Se l Ente ritiene di non dover modificare il proprio atto, si può limitare al rigetto del riesame: 5. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. 18

19 6. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l accertamento con adesione dall art. 8 del D.Lgs. 218/ Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. 9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi tributarie. 19

20 CAPO VI NORME FINALI Art. 30 Entrata in vigore. 1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2017 Art. 31 Formalità. 1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è trasmesso, con la delibera di approvazione, in maniera telematica al Ministero dell economia e della finanza, mediante il Portale del Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività. La trasmissione telematica, mediante l inserimento degli stessi, nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento all obbligo di invio di cui al combinato disposto dell art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell Ente nella sezione Amministrazione trasparente. Art. 32 Abrogazioni. 1. Con l entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento generale delle Entrate, per l esercizio dell autotutela, per l applicazione dell accertamento con adesione e degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e dello Statuto del Contribuente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27 aprile L'entrata in vigore del presente regolamento determinerà l abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso. 20

21 MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI All Ufficio Tributi del Comune di Marcellina (Rm) Il/La sottoscritto/a Nato/a a il Residente a Via n. Codice fiscale tel. (da compilare solo per le persone giuridiche) in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro Ragione sociale p.iva/cod.fiscale tel. Che sono stati notificati i seguenti atti: TIPOLOGIA Avviso di accertamento PREMESSO TRIBUTO AVVISO N. PROT. DEL ANNO D'IMPOSTA NOTIFICA DEL IMPORTO ATTO Ingiunzione di pagamento Avviso di accertamento Ingiunzione di pagamento Avviso di accertamento Ingiunzione di pagamento A piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, CHIEDE Ai sensi dell art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Marcellina, la rateizzazione del pagamento del debito per l importo complessivo di in quanto temporaneamente impossibilitato a pagare in unica soluzione. DICHIARA Di essere a conoscenza delle modalità di rateizzazione, dell applicazione degli interessi, delle rate consentite, delle cause ed effetti della decadenza del beneficio contenute nell art. 18 del predetto Regolamento. Marcellina, (Firma) Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso l Ufficio indicato in intestazione, per le finalità di cui sopra e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate e al Concessionario competente. L interessato gode dei diritti di cui all art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del Responsabile del procedimento. Marcellina, 21 (Firma del Richiedente)

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