L Approfondimento SOMMARIO. Sintesi delle misure fiscali contenute nel Decreto Dignità approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018

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1 L Approfondimento N. 5 Luglio 2018 Client briefing Luglio 2018 SOMMARIO Introduzione... 1 Capo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali... 2 Capo IV Misure in materia di semplificazione fiscale... 5 Capo V Disposizioni finali e di coordinamento 6 Sintesi delle misure fiscali contenute nel Decreto Dignità approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio 2018 Introduzione Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto Dignità (di seguito anche il Decreto ) che introduce disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Obiettivi del Decreto sono quelli di ridurre il precariato, salvaguardare i livelli occupazionali e limitare il fenomeno della delocalizzazione delle imprese, contrastare il fenomeno della ludopatia e introdurre misure in materia di semplificazione fiscale. In tema di riduzione del precariato, il provvedimento mira a favorire i rapporti a tempo indeterminato e a limitare l utilizzo indiscriminato dei contratti a tempo determinato che verranno riservati ai soli casi di necessità da parte del datore di lavoro, il quale avrà l onere di dimostrare le cause che hanno condotto ad utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale. Per quanto riguarda i limiti alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il Decreto si pone l obiettivo di dissuadere le imprese che hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche dal delocalizzare processi e fasi della produzione, prevedendo la restituzione di tutti quei vantaggi economici concessi dallo Stato con la finalità di ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia. Il Decreto, inoltre, affronta una tematica di carattere sociale proponendosi, attraverso il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite

2 in denaro, l ulteriore obiettivo di contrastare il grave fenomeno della ludopatia. Oltre a ciò, vengono previste alcune misure di semplificazione fiscale consistenti nella revisione dell istituto del cd. redditometro in chiave di contrasto all economia sommersa, nel rinvio della prossima scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cd. spesometro), e nell abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto. Da ultimo, il Decreto apporta alcune modifiche alle disposizioni che disciplinano l attività sportiva dilettantistica abrogando le norme dettate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che ne prevedevano la possibilità di esercizio con finalità lucrative. Le disposizioni contenute nel Decreto sono suddivise in cinque capi rubricati rispettivamente: - Misure per il contrasto al precariato (Capo I); - Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali (Capo II); - Misure per il contrasto alla ludopatia (Capo III); - Misure in materia di semplificazione fiscale (Capo IV); - Disposizioni finali e di coordinamento (Capo V). Scopo del presente contributo è quello di fornire una sintesi delle principali misure fiscali contenute nei sopraelencati capi II, IV e V del Decreto, rinviando i maggiori approfondimenti alla data della successiva conversione in legge. Capo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali Articolo 5 Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti L articolo 5 del decreto Dignità, rubricato Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti si pone l obiettivo di arginare il fenomeno della delocalizzazione delle attività economiche delle imprese che hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche in qualunque forma percepite (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.), laddove, ai fini del Decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell aiuto o di altra impresa, con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell art del codice civile. Secondo quanto previsto dal comma 1, tutti gli aiuti di Stato erogati a imprese italiane ed estere in relazione ad investimenti produttivi realizzati in Italia sono revocati qualora l'attività economica interessata o una sua parte venga delocalizzata in stati non appartenenti all Unione Europea ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) entro cinque anni dalla data di conclusione dell iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l amministrazione titolare della misura di aiuto accerta e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo dell importo di cui si è fruito. Il secondo comma prevede la decadenza dal beneficio per le imprese italiane ed estere che, avendo ricevuto un aiuto di stato in ragione di investimenti produttivi specificamente localizzati, delocalizzano, entro cinque anni dalla data di conclusione dell iniziativa o del compimento dell investimento agevolato, l attività interessata o parte di essa al di fuori del sito incentivato in favore di un unità produttiva situata al di fuori dell ambito territoriale del predetto sito, anche in ambito nazionale, Comunitario o SEE. Ai sensi del terzo comma il compito di definire tempi, modalità di controllo del rispetto dei vincoli ed eventuale restituzione dei benefici in caso di accertamento della decadenza, spetterà a ciascuna amministrazione per le misure di aiuto di propria competenza. Per i benefici già concessi o banditi e gli investimenti agevolati già avviati anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto, continuerà ad applicarsi la normativa vigente prima dell entrata in vigore dello stesso, inclusa, CBA Studio Legale e Tributario luglio

3 nei casi ivi previsti, quella di cui all articolo 1, comma 60 della L n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Il comma 3 specifica inoltre che l importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali. In applicazione dell articolo 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, tutti gli importi restituiti, comprese le somme pagate a titolo di rivalutazione, gli interessi e le relative sanzioni, affluiscono al bilancio dello Stato per poi, una volta riassegnati alla competente amministrazione, essere portati ad incremento delle disponibilità della misura agevolativa stessa. Come anticipato, con l entrata in vigore del Decreto, la normativa previgente in tema di contrasto alla delocalizzazione dei siti produttivi incentivati verrà abrogata e di fatto resa più incisiva. Le precedenti disposizioni, infatti, prevedevano, per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, la restituzione dei contributi pubblici ricevuti in conto capitale, qualora entro tre anni dalla concessione degli stessi: - vi fosse stata delocalizzazione della produzione in uno stato non appartenente all Unione Europea; - conseguentemente alla delocalizzazione il personale si fosse ridotto di almeno il 50%. Emerge il chiaro intento del Governo di responsabilizzare maggiormente le imprese rispetto ai benefici ottenuti mirando alla conservazione degli stessi, mediante l introduzione di misure più stringenti rispetto all attuale formulazione. In particolare, rispetto alla previgente normativa, il Decreto: - prescinde sia dalla qualificazione giuridica e dalla forma degli aiuti di Stato ricevuti, sia dalla riduzione dell occupazione conseguente alla delocalizzazione; - estende l arco temporale di riferimento necessario per godere dei benefici portandolo da 3 a 5 anni; - prevede, oltre alla restituzione degli aiuti di Stato, l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal doppio al quadruplo dell importo di cui si è fruito e la maggiorazione dell importo del beneficio da restituire di cinque punti percentuali. Articolo 6 Tutela dell occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti Per quanto attiene alle misure di aiuto di stato che prevedono la valutazione dell impatto occupazionale, nel Decreto è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti individuino, in caso di accertamento della decadenza, tempi e modalità per la restituzione dei benefici fruiti delle imprese italiane o estere che riducono, senza giustificato motivo oggettivo, il livello di addetti per unità produttiva o per attività interessata dal beneficio, nei 5 anni successivi alla data di completamento dell investimento. La perdita del beneficio avviene in presenza di una riduzione del personale superiore al 10% ed è proporzionale alla riduzione del livello di occupazione. La decadenza dal beneficio è comunque totale nel caso la riduzione sia superiore al 50%. Ciò che emerge dalla lettura delle presenti disposizioni è il chiaro intento del legislatore di rendere la tutela dell occupazione un obiettivo generale della politica di sostegno alle imprese ogniqualvolta questa sia costituita mediante pubbliche sovvenzioni. Anche in relazione all articolo 5 del Decreto, a seguito del richiamo dell articolo 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, vi è il privilegio dello Stato sulle somme derivanti dalla restituzione dei benefici: le somme in parola, una volta confluite nel bilancio dello Stato vengono riassegnate alla competente amministrazione per poi essere portate ad incremento delle disponibilità della misura agevolativa stessa. La norma in commento sarà applicabile esclusivamente ai benefici concessi o banditi e agli investimenti agevolati avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. Articolo 7 Recupero del beneficio dell iperammortamento nel caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti L iper-ammortamento è un agevolazione fiscale concessa ai titolari di reddito di impresa che investono in beni strumentali altamente CBA Studio Legale e Tributario luglio

4 tecnologici le cui caratteristiche sono specificamente individuate dalla legge. L agevolazione, introdotta dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2018), che ne prevedeva l applicabilità fino al 31 dicembre 2017, è stata successivamente prorogata fino al 30 settembre 2018 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). In estrema sintesi, l iper-ammortamento consiste in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. L agevolazione, rilevante con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, si sostanzia in una deduzione che opera in via extracontabile. Per fruire dell iper-ammortamento, è necessario sia che il bene possieda le caratteristiche tecniche definite dalla legge, sia che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tali caratteristiche possono risultare da una dichiarazione del legale rappresentante, una perizia tecnica giurata ovvero da un attestazione di conformità. Il primo comma dell articolo 7 del Decreto, in relazione alla spettanza della deduzione derivante dall iper-ammortamento pone la condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Qualora, a seguito di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all estro dei beni per i quali si è fruito dell agevolazione, la suddetta condizione di spettanza venga violata, trova applicazione il comma 2 che introduce nella disciplina dell iperammortamento un meccanismo di recapture delle agevolazioni concesse. Il recupero del beneficio avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo di imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta. Non vengono applicate né sanzioni né interessi. Il comma 4 dell articolo in esame, dispone che le previsioni in tema di cessione a titolo oneroso e delocalizzazione di cui al comma 2, avvenute nel periodo di fruizione dell agevolazione, non si applichino nel caso di sostituzione del bene agevolato con un altro bene avente caratteristiche analoghe o superiori a quello sostituito (si fa riferimento al caso in cui il bene viene rimpiazzato da un cd. investimento sostitutivo, di cui ai commi 35 e 36 dell articolo 1 della legge n. 205 del 2017). In questa circostanza non sarà dunque necessario effettuare alcuna variazione in aumento, in quanto è ancora possibile fruire dell agevolazione che viene trasferita in capo al nuovo bene oggetto di investimento. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto. Articolo 8 Applicazione del credito d imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali L articolo 8 del Decreto ha introdotto delle novità in tema di credito di imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all articolo 3, comma 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, che riguardano l ammissibilità al beneficio dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles, di cui alla lettera d) del comma 6, del precitato articolo 3. A tale proposito, infatti, il Decreto prevede che i costi sostenuti per l acquisto, anche in licenza d uso, dei beni immateriali suddetti, non si considerano ammissibili se derivano da operazioni infragruppo. Il comma 1 chiarisce che si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell articolo 2359 del Codice Civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per quanto attiene alle persone fisiche, invece, si tiene conto anche delle partecipazioni possedute dai familiari dell imprenditore i.e. il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Ai sensi del secondo comma, in deroga all articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti di contribuente, la disposizione di cui al precedente comma troverà applicazione a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore CBA Studio Legale e Tributario luglio

5 del Decreto. Inoltre, è previsto espressamente che l esclusione di cui al comma 1 operi, sempre a partire dal medesimo periodo di imposta, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi di imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. A questo proposito, si ricorda che il meccanismo di calcolo del credito di imposta è di tipo incrementale nel senso che spetta sull importo eccedente l importo medio del triennio Ne consegue che, a seguito della modifica in esame, i costi sostenuti per l acquisto dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, non dovranno specularmente essere considerati neanche per il calcolo della media di riferimento. Viene inoltre specificato nel secondo comma che, sempre con riferimento ai medesimi beni, per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, resta ferma l esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all impresa con sede in Italia in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. Infine, il comma 3 stabilisce che l ammissibilità dei costi è in ogni caso subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo da parte dell impresa acquirente, a prescindere dal fatto che l operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo. 1 Per quanto riguarda le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, invece, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Capo IV Misure in materia di semplificazione fiscale Articolo 10 Disposizioni in materia di redditometro L articolo 10 del Decreto è finalizzato all aggiornamento del cd. redditometro, lo strumento per l accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche previsto dall articolo 38, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Salva prova contraria del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto presuntivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l analisi di campioni significativi di contribuenti. Mentre la normativa vigente prevede che gli elementi indicativi di capacità contributiva siano individuati con decreto emanato direttamente dal Ministero dell Economia e delle finanze, il comma 1 della norma in commento prevede che il Ministero dell Economia e delle Finanze, possa emanare detto decreto dopo aver sentito l ISTAT e le associazioni dei consumatori per quanto attiene agli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Il comma 2 abroga, con effetto dall anno di imposta 2016, il D.M. 16 settembre 2015, n. 223, recante disposizioni circa l accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche che, pertanto non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull anno di imposta 2016 e sui successivi. Vengono fatti salvi dal comma 3, gli inviti dell Amministrazione Finanziaria a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 e gli atti già notificati, per i quali non è previsto alcun rimborso per quanto già pagato. Articolo 11 Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute L articolo 11 del Decreto formula le scadenze previste per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (cd. Spesometro). CBA Studio Legale e Tributario luglio

6 Come regola generale, per quanto attiene alla periodicità dell invio, i contribuenti sono tenuti a trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L art. 1-ter comma 2 lett. a) del D.L. 2017, n. 148 (convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172), inoltre concede ai contribuenti la facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale. Con riguardo al termine per la trasmissione della comunicazione relativa al terzo trimestre 2018, il primo comma dell articolo 10 stabilisce che i dati riguardanti le fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 possono essere comunicati entro il 28 febbraio 2019 anziché alla scadenza originaria fissata per il 30 novembre Per quanto attiene invece alla facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale, il coma 2 chiarisce che i termini sono fissati, per il primo semestre, al 30 settembre, mentre per il secondo al 28 febbraio Concludendo, coloro i quali non hanno optato per gli invii con cadenza semestrale, potranno trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al terzo trimestre 2018 entro il medesimo termine fissato per l invio del quarto trimestre dello stesso anno (28 febbraio 2019). In ogni caso, essendo tale disposizione finalizzata a semplificare e ad alleggerire gli oneri amministrativi, rimane in ogni caso la possibilità per i contribuenti di inviare i dati anteriormente a tale data. Articolo 12 Split payment L articolo 12 del Decreto aggiunge all articolo 17- ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 il comma 1-sexies, ai sensi del quale, ai compensi per prestazioni di sevizi soggetti a ritenuta a titolo d imposta o di acconto (generalmente i compensi percepiti dai professionisti), resi nei confronti di pubbliche amministrazioni, non sarà più estesa l applicazione dello split payment. Si ricorda che lo split payment impone una particolare forma di riscossione dell IVA per cui il fornitore, pur emettendo regolarmente una fattura con indicazione dell Iva a debito relativa all operazione conclusa, non si vede corrispondere tale importo dal cliente, l obbligo di versamento dell imposta viene infatti traslato su quest ultimo. Le nuove disposizioni del Decreto, per i professionisti (i principali beneficiari di tale modifica), riportano il meccanismo de quo al regime ordinario in cui il professionista, pur continuando a fatturare le operazioni esponendo l IVA a debito, provvede autonomamente a versare la relativa imposta che scaturisce dalla liquidazione del credito maturato nel periodo sugli acquisti e del debito determinatosi per le operazioni attive effettuate. Il ritorno al sistema originario può essere visto con favore dai soggetti coinvolti poiché permette loro, dopo aver subito la ritenuta fiscale sul compenso, di evitare l ulteriore aggravio finanziario derivante dalla mancata riscossione dell IVA sull operazione addebitata in rivalsa al cessionario o committente. Ai sensi del secondo comma, la disposizione in esame troverà applicazione per le fatture emesse successivamente all entrata in vigore del Decreto. Capo V Disposizioni finali e di coordinamento Articolo 13 Società sportive dilettantistiche L articolo 13 del Decreto ha apportato diverse modifiche anche alla disciplina delle società sportive dilettantistiche. Oltre alle previsioni e alle modifiche istituite per tali società dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che riguardavano principalmente la possibilità di condurre le attività sportive dilettantistiche anche con finalità di lucro e la riduzione al 50% dell aliquota IRES, vengono cancellate anche le agevolazioni in materia di IVA contenute dalla parte III della Tabella A allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n Nello specifico, il Decreto elimina le seguenti norme contenute nella Legge di Bilancio 2018: - il comma 353, che riguardava l esercizio di un attività sportiva dilettantistica con scopo lucrativo in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile; - il comma 354, concernente il contenuto minimo, a pena di nullità, dello statuto delle società sportive dilettantistiche; CBA Studio Legale e Tributario luglio

7 - il comma 355, che prevedeva la riduzione al 50% dell aliquota IRES per le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; - il comma 358, contenente la possibilità di accedere alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative che le predette società avrebbero potuto instaurare (comma 358); - il primo periodo del comma 359, che riguardava l assoggettamento dei compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni o da società sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) alla disciplina dei redditi diversi di cui all articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; - il secondo periodo del comma 359, che prevedeva l equiparazione dei compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute CONI ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917; - il comma 360, che concedeva la possibilità ai collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, l iscrizione, ai fini dell assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l INPS. Oltre a particolari disposizioni in merito alle modalità di contribuzione e all imponibile pensionistico, era previsto che nei confronti dei collaboratori continuati e continuativi non potessero operare forme di assicurazione diverse da quelle per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti. servizi a carattere sportivo resi in favore dei soggetti praticanti l attività sportiva a titolo occasionale o continuativo all interno dei propri impianti. Il comma 4 del Decreto, infine, abroga le modifiche che la Legge di Bilancio 2018 ha apportato ai commi 24, 25 e 26 dell articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, afferenti all utilizzo e alla gestione degli impianti sportivi. In ragione di tale abrogazione, non assume più alcuna importanza il fatto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri enti a cui viene garantito in via preferenziale l uso o la gestione degli impianti sportivi (nonché delle palestre, delle aree di gioco, degli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle aree sportive della scuola) in esercizio da parte degli enti locali territoriali abbiano o meno scopo di lucro. Fatta salva l abrogazione del comma 355 della Legge di Bilancio 2018 che, in deroga all articolo 3, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha effetto a decorrere dal periodo di imposta 2018, le disposizioni di cui all articolo 13 troveranno applicazione successivamente all entrata in vigore del Decreto. In materia di IVA, il terzo comma del Decreto abroga il numero 123-quater della predetta Tabella A, non rendendo più applicabile per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI l aliquota IVA del 10% utilizzata per i CBA Studio Legale e Tributario luglio

8 Contatti MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel Fax ROMA Via Guido D Arezzo, 18 Tel Fax PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel Fax VENEZIA Santa Croce, Palazzo Condulmer Tel Fax MÜNCHEN Ludwigstraße 10 Tel. +49 (0) Fax +49 (0) Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. CBA Studio Legale e Tributario luglio

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