TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14"

Transcript

1 Pagina 1 di 11 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'.». (17A02811) (GU n.93 del ) Vigente al: Capo I Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana Sezione I Sicurezza integrata Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Oggetto e definizione 1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, modalita' e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonche' da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunita' territoriali.

2 Pagina 2 di 11 (( 2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n )) Art. 2 Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, (( nei seguenti settori d'intervento: )) (( a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attivita' soggette a rischio; c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. 1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. )) Art. 3 Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. (( 3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticita', tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. )) 4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Sezione II Sicurezza urbana Art. 4 Definizione 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle

3 Pagina 3 di 11 citta', da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, (( anche urbanistica, sociale e culturale, )) e recupero delle aree o dei (( siti degradati )), l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio, la promozione (( della cultura )) del rispetto della legalita' e l'affermazione di piu' elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. Art. 5 Patti per l'attuazione della sicurezza urbana 1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano. 2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione (( e contrasto )) dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, (( anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonche' attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; )) b) promozione (( e tutela )) della legalita', anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, (( compresi )) l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche' la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono (( plessi scolastici e sedi universitarie, )) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura (( o comunque )) interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3; (( c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarieta' sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalita', anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalita' del Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale. 2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative. 2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

4 Pagina 4 di 11 della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste. 2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Art. 6 Comitato metropolitano 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta' metropolitana, e' istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi' essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, (( rimborsi di spese )) o altri emolumenti comunque denominati. Art. 7 Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte 1. Nell'ambito degli accordi di cui all'art. 3 e dei patti di cui all'art. 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'art. 6-bis,(( comma 1, )) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, (( ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento )). (( 1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonche' per ulteriori finalita' di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente. )) 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ((

5 Pagina 5 di 11 nonche', ove possibile, le previsioni dell'art. 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n (( 2-bis. Per il rafforzamento delle attivita' connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalita' di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma. 2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno con le modalita' previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Art. 8 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 50: 1. al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria

6 Pagina 6 di 11 o de gr a do de l t e r r i t or i o, ( ( de l l a mbi e nt e e de l pa t r i moni o c ul t ur a l e ) ) o di pr e gi udi z i o de l de c or o e de l l a i i bi l i t a ur ba na, c on pa r t i c ol a r e r i f e r i me nt o a l l e e s i ge nz e di t ut e l a de l l a t r a n ui l l i t a e de l r i pos o de i r e s i de nt i, a nc he i nt e r e ne ndo i n ma t e r i a di or a r i di e ndi t a, a nc he pe r a s por t o, e di s ommi ni s t r a z i one di be a nde a l c ol i c he e s upe r a l c ol i c he. ( ( 2. dopo i l c omma 7 e i ns e r i t o i l s e gue nt e : ) ) 7- bi s. I l Si nda c o, a l f i ne di ( ( a s s i c ur a r e i l s oddi s f a c i me nt o de l l e e s i ge nz e ) ) di t ut e l a de l l a t r a n ui l l i t a e de l r i pos o de i r e s i de nt i ( ( nonc he de l l a mbi e nt e e de l pa t r i moni o ) ) c ul t ur a l e i n de t e r mi na t e a r e e de l l e c i t t a i nt e r e s s a t e ( ( da a f f l us s o pa r t i c ol a r me nt e r i l e a nt e di pe r s one, ) ) a nc he i n r e l a z i one a l l o s ol gi me nt o di s pe c i f i c i e e nt i, ( ( ne l r i s pe t t o de l l a r t. 7 de l l a l e gge 7 a gos t o 1990, n. 241, ) ) puo di s por r e, pe r un pe r i odo c omun ue non s upe r i or e a ( ( t r e nt a ) ) gi or ni, c on or di na nz a non c ont i ngi bi l e e ur ge nt e, l i mi t a z i oni i n ma t e r i a di or a r i di e ndi t a, a nc he pe r a s por t o, e di s ommi ni s t r a z i one di be a nde a l c ol i c he e s upe r a l c ol i c he. ( ( 2- bi s. dopo i l c omma 7- bi s e i ns e r i t o i l s e gue nt e : 7- t e r. Ne l l e ma t e r i e di c ui a l c omma, s e c ondo pe r i odo, i c omuni pos s ono a dot t a r e r e gol a me nt i a i s e ns i de l pr e s e nt e t e s t o uni c o. b) a l l a r t. 4, i l c omma 4- bi s e s os t i t ui t o da l s e gue nt e : ) ) 4- bi s. I pr o e di me nt i a dot t a t i a i s e ns i de l c omma 4 ( ( c onc e r ne nt i l i nc ol umi t a pubbl i c a s ono di r e t t i a t ut e l a r e l i nt e gr i t a f i s i c a de l l a popol a z i one, ue l l i c onc e r ne nt i l a s i c ur e z z a ur ba na ) ) s ono di r e t t i a pr e e ni r e e c ont r a s t a r e l i ns or ge r e di f e nome ni c r i mi nos i o di i l l e ga l i t a, ua l i l o s pa c c i o di s t upe f a c e nt i, l o s f r ut t a me nt o de l l a pr os t i t uz i one, ( ( l a t r a t t a di pe r s one, ) ) l a c c a t t ona ggi o c on i mpi e go di mi nor i e di s a bi l i, o e r o r i gua r da no f e nome ni di a bus i i s mo, ua l e l i l l e c i t a oc c upa z i one di s pa z i pubbl i c i, o di i ol e nz a, a nc he l e ga t i a l l a bus o di a l c ool o a l l us o di s os t a nz e s t upe f a c e nt i.. ( ( 2. ( s oppr e s s o). ) ) Capo II Disposizioni a tutela della sicurezza delle citta' e del decoro urbano Ar t. 9 Mi s ur e a t ut e l a de l de c or o di pa r t i c ol a r i l uoghi 1. a t t o s a l o ua nt o pr e i s t o da l l a i ge nt e nor ma t i a a t ut e l a de l l e a r e e i nt e r ne de l l e i nf r a s t r ut t ur e, f i s s e e mobi l i, f e r r o i a r i e, a e r opor t ua l i, ma r i t t i me e di t r a s por t o pubbl i c o l oc a l e, ur ba no e d e t r a ur ba no, e de l l e r e l a t i e pe r t i ne nz e, c hi un ue ponga i n e s s e r e c ondot t e c he ( ( i mpe di s c ono l a c c e s s i bi l i t a e l a ) ) f r ui z i one de l l e pr e de t t e i nf r a s t r ut t ur e, i n i ol a z i one de i di i e t i di s t a z i ona me nt o o di oc c upa z i one di s pa z i i i pr e i s t i, e s ogge t t o a l l a s a nz i one a mmi ni s t r a t i a ( ( pe c uni a r i a ) ) de l pa ga me nt o di una s omma da e ur o 100 a e ur o 300. Cont e s t ua l me nt e ( ( a l l a c c e r t a me nt o ) ) de l l a c ondot t a i l l e c i t a, a l t r a s gr e s s or e i e ne or di na t o, ne l l e f or me e c on l e moda l i t a di c ui a l l a r t. 10, l a l l ont a na me nt o da l l uogo i n c ui e s t a t o c omme s s o i l f a t t o. 2. e r ma r e s t a ndo l a ppl i c a z i one de l l e s a nz i oni a mmi ni s t r a t i e pr e i s t e da gl i a r t i c ol i e 72 de l Codi c e pe na l e e da l l a r t. 29 de l de c r e t o l e gi s l a t i o 31 ma r z o 199, n. 114, ( ( nonc he da l l a r t. 7, c omma 1 - bi s, de l c odi c e de l l a s t r a da, di c ui a l de c r e t o l e gi s l a t i o 30 a pr i l e 1992, n. 2, ) ) i l pr o e di me nt o di a l l ont a na me nt o di c ui a l c omma 1 ( ( de l pr e s e nt e a r t i c ol o ) ) e di s pos t o a l t r e s i ne i c onf r ont i di c hi c omme t t e l e i ol a z i oni pr e i s t e da l l e pr e de t t e di s pos i z i oni ne l l e a r e e di c ui a l me de s i mo c omma. 3. e r mo i l di s pos t o de l l a r t. 2, c omma 1- t e r, de l de c r e t o l e gi s l a t i o 22 ge nna i o 2004, n. 42, e de l l a r t. 1, c omma 4, de l de c r e t o l e gi s l a t i o 2 no e mbr e 201, n. 222, i r e gol a me nt i di pol i z i a ur ba na pos s ono i ndi i dua r e a r e e ur ba ne s u c ui i ns i s t ono ( (

7 Pagina 7 di 11 s c uol e, pl e s s i s c ol a s t i c i e s i t i uni e r s i t a r i, ) ) mus e i, a r e e e pa r c hi a r c he ol ogi c i, c ompl e s s i monume nt a l i o a l t r i i s t i t ut i e l uoghi de l l a c ul t ur a o c omun ue i nt e r e s s a t i da c ons i s t e nt i f l us s i t ur i s t i c i, o e r o a di bi t e a e r de pubbl i c o, a l l e ua l i s i a ppl i c a no l e di s pos i z i oni di c ui a i c ommi 1 e 2 ( ( de l pr e s e nt e a r t i c ol o. ) ) 4. Pe r l e i ol a z i oni di c ui a l c omma 1, ( ( f a t t i s a l i i pot e r i de l l e a ut or i t a di s e t t or e a e nt i c ompe t e nz e a t ut e l a di s pe c i f i c he a r e e de l t e r r i t or i o, ) ) l a ut or i t a c ompe t e nt e e i l s i nda c o de l c omune ne l c ui t e r r i t or i o l e me de s i me s ono s t a t e a c c e r t a t e, c he pr o e de a i s e ns i de gl i a r t i c ol i 17 e s e gue nt i de l l a l e gge 24 no e mbr e 19 1, n. 9. I pr o e nt i de r i a nt i da l pa ga me nt o de l l e s a nz i oni a mmi ni s t r a t i e i r r oga t e s ono de ol ut i a l c omune c ompe t e nt e, c he l i de s t i na a l l a t t ua z i one di i ni z i a t i e di mi gl i or a me nt o de l de c or o ur ba no. Ar t. 10 Di i e t o di a c c e s s o 1. L or di ne di a l l ont a na me nt o di c ui a l l a r t. 9, c omma 1, s e c ondo pe r i odo e c omma 2, e r i ol t o pe r i s c r i t t o da l l or ga no a c c e r t a t or e, i ndi i dua t o a i s e ns i de l l a r t. 13 de l l a l e gge 24 no e mbr e 19 1, n. 9. I n e s s o ( ( s ono r i por t a t e l e mot i a z i oni s ul l a ba s e de l l e ua l i e s t a t o a dot t a t o e d ) ) e s pe c i f i c a t o c he ne c e s s a l e f f i c a c i a t r a s c or s e ua r a nt ot t o or e da l l a c c e r t a me nt o de l f a t t o e c he l a s ua i ol a z i one e s ogge t t a a l l a s a nz i one a mmi ni s t r a t i a pe c uni a r i a a ppl i c a t a a i s e ns i de l l a r t. 9, c omma 1, a ume nt a t a de l doppi o. Copi a de l pr o e di me nt o e t r a s me s s a c on i mme di a t e z z a a l ue s t or e c ompe t e nt e pe r t e r r i t or i o c on c ont e s t ua l e s e gna l a z i one a i c ompe t e nt i s e r i z i s oc i o- s a ni t a r i, o e ne r i c or r a no l e c ondi z i oni. 2. Ne i c a s i di r e i t e r a z i one de l l e c ondot t e di c ui a l l a r t. 9, c ommi 1 e 2, i l ue s t or e, ua l or a da l l a c ondot t a t e nut a pos s a de r i a r e pe r i c ol o pe r l a s i c ur e z z a, puo di s por r e, c on pr o e di me nt o mot i a t o, pe r un pe r i odo non s upe r i or e a s e i me s i, i l di i e t o di a c c e s s o a d una o pi u de l l e a r e e di c ui a l l a r t. 9, e s pr e s s a me nt e s pe c i f i c a t e ne l pr o e di me nt o, i ndi i dua ndo, a l t r e s i, moda l i t a a ppl i c a t i e de l di i e t o c ompa t i bi l i c on l e e s i ge nz e di mobi l i t a, s a l ut e e l a or o de l de s t i na t a r i o de l l a t t o. 3. La dur a t a de l di i e t o ( ( di c ui a l c omma 2 ) ) non puo c omun ue e s s e r e i nf e r i or e a s e i me s i, ne s upe r i or e a due a nni, ua l or a l e c ondot t e di c ui a l l a r t. 9, c ommi 1 e 2, r i s ul t i no c omme s s e da s ogge t t o c onda nna t o, c on s e nt e nz a de f i ni t i a o c onf e r ma t a i n gr a do di a ppe l l o, ne l c or s o de gl i ul t i mi c i n ue a nni pe r r e a t i c ont r o l a pe r s ona o i l pa t r i moni o. ua l or a i l r e s pons a bi l e s i a s ogge t t o mi nor e nne, i l ue s t or e ne da not i z i a a l pr oc ur a t or e de l l a Re pubbl i c a pr e s s o i l Tr i buna l e pe r i mi nor e nni. 4. I n r e l a z i one a l pr o e di me nt o di c ui a l c omma 3 s i a ppl i c a no, i n ua nt o c ompa t i bi l i, l e di s pos i z i oni di c ui a l l a r t., c ommi 2- bi s, 3 e 4, de l l a l e gge 13 di c e mbr e 19 9, n ( ( Ne i c a s i di c onda nna ) ) pe r r e a t i c ont r o l a pe r s ona o i l pa t r i moni o c omme s s i ne i l uoghi o ne l l e a r e e di c ui a l l a r t. 9, l a c onc e s s i one de l l a s os pe ns i one c ondi z i ona l e de l l a pe na puo e s s e r e s ubor di na t a ( ( a l l os s e r a nz a de l di i e t o, i mpos t o da l gi udi c e, ) ) di a c c e de r e a l uoghi o a r e e s pe c i f i c a me nt e i ndi i dua t i.. Ai f i ni de l l a ppl i c a z i one de l pr e s e nt e a r t i c ol o e de l l a r t. 9, e nt r o no a nt a gi or ni da l l a da t a di e nt r a t a i n i gor e de l pr e s e nt e de c r e t o, i l Mi ni s t r o de l l i nt e r no de t e r mi na i c r i t e r i ge ne r a l i ol t i a f a or i r e i l r a f f or z a me nt o de l l a c oope r a z i one, i nf or ma t i a e d ope r a t i a, ( ( e l a c c e s s o a l l e ba nc he da t i, ) ) t r a l e or z e di pol i z i a, di c ui a l l a r t. 1 de l l a l e gge 1 a pr i l e 19 1, n. 121, e i Cor pi e s e r i z i di pol i z i a muni c i pa l e, ne l l a mbi t o de l l e r i s or s e uma ne, s t r ume nt a l i e f i na nz i a r i e di s poni bi l i a l e gi s l a z i one i ge nt e. ( ( - bi s. Con de c r e t o de l Mi ni s t r o de l l i nt e r no, di c onc e r t o c on i l Mi ni s t r o de l l e c onomi a e de l l e f i na nz e, s ono de f i ni t i i l i e l l i di a c c e s s o a l l e ba nc he da t i di c ui a l c omma, a nc he a l f i ne di a s s i c ur a r e i l r i s pe t t o de l l a c l a us ol a di i n a r i a nz a f i na nz i a r i a di

8 Pagina 8 di 11 c ui a l me de s i mo c omma. - t e r. Le di s pos i z i oni di c ui a i c ommi 1- t e r e 1- ua t e r de l l a r t. de l l a l e gge 13 di c e mbr e 19 9, n. 401, ha nno e f f i c a c i a a de c or r e r e da l l a da t a di e nt r a t a i n i gor e de l l a l e gge di c on e r s i one de l pr e s e nt e de c r e t o f i no a l 30 gi ugno ua t e r. Ne l c a s o di r e a t i c omme s s i c on i ol e nz a a l l e pe r s one o a l l e c os e, c ompi ut i a l l a pr e s e nz a di pi u pe r s one a nc he i n oc c a s i oni pubbl i c he, pe r i ua l i e obbl i ga t or i o l a r r e s t o a i s e ns i de l l a r t. 3 0 de l c odi c e di pr oc e dur a pe na l e, ua ndo non e pos s i bi l e pr oc e de r e i mme di a t a me nt e a l l a r r e s t o pe r r a gi oni di s i c ur e z z a o i nc ol umi t a pubbl i c a, s i c ons i de r a c omun ue i n s t a t o di f l a gr a nz a a i s e ns i de l l a r t. 3 2 de l me de s i mo c odi c e c ol ui i l ua l e, s ul l a ba s e di doc ume nt a z i one i de o f ot ogr a f i c a da l l a ua l e e me r ga i ne ui oc a bi l me nt e i l f a t t o, ne r i s ul t a a ut or e, s e mpr e c he l a r r e s t o s i a c ompi ut o non ol t r e i l t e mpo ne c e s s a r i o a l l a s ua i de nt i f i c a z i one e, c omun ue, e nt r o l e ua r a nt ot t o or e da l f a t t o. Le di s pos i z i oni de l pr e s e nt e c omma ha nno e f f i c a c i a da l l a da t a di e nt r a t a i n i gor e de l l a l e gge di c on e r s i one de l pr e s e nt e de c r e t o f i no a l 30 gi ugno ) ) Ar t. 11 Di s pos i z i oni i n ma t e r i a di oc c upa z i oni a r bi t r a r i e di i mmobi l i 1. I l pr e f e t t o, ne l l a de t e r mi na z i one de l l e moda l i t a e s e c ut i e di pr o e di me nt i de l l Aut or i t a Gi udi z i a r i a c onc e r ne nt i oc c upa z i oni a r bi t r a r i e di i mmobi l i, ne l l e s e r c i z i o de l l e f unz i oni di c ui a l l a r t. 13 de l l a l e gge 1 a pr i l e 19 1, n. 121, i mpa r t i s c e, s e nt i t o i l c omi t a t o pr o i nc i a l e pe r l or di ne e l a s i c ur e z z a pubbl i c a, di s pos i z i oni pe r pr e e ni r e, i n r e l a z i one a l nume r o de gl i i mmobi l i da s gombe r a r e, i l pe r i c ol o di pos s i bi l i t ur ba t i e pe r l or di ne e l a s i c ur e z z a pubbl i c a e pe r a s s i c ur a r e i l c onc or s o de l l a or z a pubbl i c a a l l e s e c uz i one di pr o e di me nt i de l l Aut or i t a Gi udi z i a r i a c onc e r ne nt i i me de s i mi i mmobi l i. 2. Le di s pos i z i oni di c ui a l c omma 1 de f i ni s c ono l i mpi e go de l l a or z a pubbl i c a pe r l e s e c uz i one de i ne c e s s a r i i nt e r e nt i, s e c ondo c r i t e r i di pr i or i t a c he, ( ( f e r ma r e s t a ndo l a t ut e l a de i nuc l e i f a mi l i a r i i n s i t ua z i oni di di s a gi o e c onomi c o e s oc i a l e, ) ) t e ngono c ont o de l l a s i t ua z i one de l l or di ne e de l l a s i c ur e z z a pubbl i c a ne gl i a mbi t i t e r r i t or i a l i i nt e r e s s a t i, de i pos s i bi l i r i s c hi pe r l i nc ol umi t a e l a s a l ut e pubbl i c a, de i di r i t t i de i s ogge t t i pr opr i e t a r i de gl i i mmobi l i, nonc he de i l i e l l i a s s i s t e nz i a l i c he ( ( de ono e s s e r e i n ogni c a s o ga r a nt i t i ) ) a gl i a e nt i di r i t t o da l l e r e gi oni e da gl i e nt i l oc a l i. 3. L e e nt ua l e a nnul l a me nt o, i n s e de di gi ur i s di z i one a mmi ni s t r a t i a, de l l a t t o c on i l ua l e s ono s t a t e e ma na t e l e di s pos i z i oni di c ui a l c omma 1, puo da r l uogo, s a l i i c a s i di dol o o c ol pa gr a e, e s c l us i a me nt e a l r i s a r c i me nt o i n f or ma s pe c i f i c a, c ons i s t e nt e ne l l obbl i go pe r l a mmi ni s t r a z i one di di s por r e gl i i nt e r e nt i ne c e s s a r i a d a s s i c ur a r e l a c e s s a z i one de l l a s i t ua z i one di oc c upa z i one a r bi t r a r i a de l l i mmobi l e. ( ( 3- bi s. Al l a r t. de l de c r e t o- l e gge 2 ma r z o 2014, n. 47, c on e r t i t o, c on modi f i c a z i oni, da l l a l e gge 23 ma ggi o 2014, n. 0, dopo i l c omma 1- t e r e a ggi unt o i l s e gue nt e : 1- ua t e r. I l s i nda c o, i n pr e s e nz a di pe r s one mi nor e nni o me r i t e ol i di t ut e l a, puo da r e di s pos i z i oni i n de r oga a ua nt o pr e i s t o a i c ommi 1 e 1- bi s, a t ut e l a de l l e c ondi z i oni i gi e ni c o- s a ni t a r i e. ) ) Ar t. 12 Di s pos i z i oni i n ma t e r i a di pubbl i c i e s e r c i z i 1. Ne i c a s i di r e i t e r a t a i nos s e r a nz a de l l e or di na nz e e ma na t e, ne l l a s t e s s a ma t e r i a, a i s e ns i de l l a r t. 0, c ommi e 7, de l de c r e t o l e gi s l a t i o 1 a gos t o 2000, n. 2 7, c ome modi f i c a t o da l pr e s e nt e de c r e t o, puo e s s e r e di s pos t a da l ue s t or e l a ppl i c a z i one de l l a mi s ur a de l l a s os pe ns i one de l l a t t i i t a pe r un ma s s i mo di ui ndi c i gi or ni, a i s e ns i de l l a r t. 100 ( ( de l t e s t o uni c o de l l e l e ggi di pubbl i c a s i c ur e z z a, di c ui a l r e gi o de c r e t o 1 gi ugno 1931, n. 773.

9 Pagina di 11 ) ) 2. Al l a r t. 14- t e r, c omma 2, de l l a l e gge 30 ma r z o 2001, n. 12, dopo l a pa r ol a : e nde s ono i ns e r i t e l e s e gue nt i : o s ommi ni s t r a ( ( e l e pa r ol e : pe r t r e me s i s ono s os t i t ui t e da l l e s e gue nt i : da ui ndi c i gi or ni a t r e me s i. ) ) ( ( Ar t. 12 bi s Modi f i c a a l l a r t. 100 de l t e s t o uni c o de l l e l e ggi di pubbl i c a s i c ur e z z a, di c ui a l r e gi o de c r e t o 1 gi ugno 1931, n Al l a r t. 100, pr i mo c omma, de l t e s t o uni c o de l l e l e ggi di pubbl i c a s i c ur e z z a, di c ui a l r e gi o de c r e t o 1 gi ugno 1931, n. 773, dopo l e pa r ol e : di un e s e r c i z i o s ono i ns e r i t e l e s e gue nt i :, a nc he di i c i na t o,. ) ) Ar t. 13 Ul t e r i or i mi s ur e di c ont r a s t o de l l o s pa c c i o di s os t a nz e s t upe f a c e nt i a l l i nt e r no o i n pr os s i mi t a di l oc a l i ( ( pubbl i c i o a pe r t i a l pubbl i c o ) ) e di pubbl i c i e s e r c i z i 1. Ne i c onf r ont i de l l e pe r s one c onda nna t e c on s e nt e nz a de f i ni t i a o c onf e r ma t a i n gr a do di a ppe l l o ne l c or s o de gl i ul t i mi t r e a nni pe r l a e ndi t a o l a c e s s i one di s os t a nz e s t upe f a c e nt i o ps i c ot r ope, di c ui a l l a r t. 73 de l t e s t o uni c o di c ui a l de c r e t o de l Pr e s i de nt e de l l a Re pubbl i c a 9 ot t obr e 1990, n. 309, pe r f a t t i c omme s s i a l l i nt e r no o ne l l e i mme di a t e i c i na nz e di ( ( s c uol e, pl e s s i s c ol a s t i c i, s e di uni e r s i t a r i e, ) ) l oc a l i ( ( pubbl i c i o a pe r t i a l pubbl i c o, ) ) o e r o i n uno de i pubbl i c i e s e r c i z i di c ui a l l a r t. de l l a l e gge 2 a gos t o 1991, n. 2 7, i l ue s t or e puo di s por r e, pe r r a gi oni di s i c ur e z z a, i l di i e t o di a c c e s s o a gl i s t e s s i l oc a l i o a e s e r c i z i a na l oghi, s pe c i f i c a me nt e i ndi c a t i, o e r o di s t a z i ona me nt o ne l l e i mme di a t e i c i na nz e de gl i s t e s s i. 2. I l di i e t o di c ui a l c omma 1 non puo a e r e dur a t a i nf e r i or e a d un a nno, ne s upe r i or e a c i n ue. ( ( I l di i e t o e di s pos t o i ndi i dua ndo moda l i t a a ppl i c a t i e c ompa t i bi l i c on l e e s i ge nz e di mobi l i t a, s a l ut e, l a or o e s t udi o de l de s t i na t a r i o de l l a t t o. ) ) 3. Ne i c a s i di c ui a l c omma 1, i l ue s t or e, ne i c onf r ont i de i s ogge t t i gi a c onda nna t i ne gl i ul t i mi t r e a nni c on s e nt e nz a de f i ni t i a, puo a l t r e s i di s por r e, pe r l a dur a t a ma s s i ma di due a nni, una o pi u de l l e s e gue nt i mi s ur e : a ) obbl i go di pr e s e nt a r s i a l me no due ol t e a s e t t i ma na pr e s s o i l l oc a l e uf f i c i o de l l a Pol i z i a di St a t o o pr e s s o i l c oma ndo de l l Ar ma de i c a r a bi ni e r i t e r r i t or i a l me nt e c ompe t e nt e obbl i go di r i e nt r a r e ne l l a pr opr i a a bi t a z i one, o i n a l t r o l uogo di pr i a t a di mor a, e nt r o una de t e r mi na t a or a e di non us c i r ne pr i ma di a l t r a or a pr e f i s s a t a b) di i e t o di a l l ont a na r s i da l c omune di r e s i de nz a c ) obbl i go di c ompa r i r e i n un uf f i c i o o c oma ndo di pol i z i a s pe c i f i c a me nt e i ndi c a t o, ne gl i or a r i di e nt r a t a e d us c i t a da gl i i s t i t ut i s c ol a s t i c i. 4. I n r e l a z i one a l pr o e di me nt o di c ui a l c omma 3 s i a ppl i c a no, i n ua nt o c ompa t i bi l i, l e di s pos i z i oni di c ui a l l a r t., c ommi 2- bi s, 3 e 4, de l l a l e gge 13 di c e mbr e 19 9, n I di i e t i di c ui a l c omma 1 pos s ono e s s e r e di s pos t i a nc he ne i c onf r ont i di s ogge t t i mi nor i di di c i ot t o a nni c he ha nno c ompi ut o i l ua t t or di c e s i mo a nno di e t a. I l pr o e di me nt o e not i f i c a t o a c ol or o c he e s e r c i t a no l a r e s pons a bi l i t a ge ni t or i a l e.. Sa l o c he i l f a t t o c os t i t ui s c a r e a t o, pe r l a i ol a z i one de i di i e t i di c ui a i c ommi 1 e 3 ( ( s i a ppl i c a no, ) ) c on pr o e di me nt o de l pr e f e t t o, a i s e ns i de l l a l e gge 24 no e mbr e 19 1, n. 9, l a s a nz i one a mmi ni s t r a t i a de l pa ga me nt o di una s omma da e ur o a e ur o e l a s os pe ns i one de l l a pa t e nt e di gui da da s e i me s i a un a nno. 7. ( ( Ne i c a s i di c onda nna ) ) pe r i r e a t i di c ui a l c omma 1 c omme s s i a l l i nt e r no o ne l l e i mme di a t e i c i na nz e di l oc a l i ( ( pubbl i c i o a pe r t i a l pubbl i c o, ) ) o e r o i n uno de i pubbl i c i e s e r c i z i di c ui a l l a r t. de l l a l e gge 2 a gos t o 1991, n. 2 7, l a c onc e s s i one de l l a s os pe ns i one c ondi z i ona l e de l l a pe na puo e s s e r e s ubor di na t a

10 Pagina 10 di 11 a l l i mpos i z i one de l di i e t o di a c c e de r e i n l oc a l i pubbl i c i o pubbl i c i e s e r c i z i s pe c i f i c a me nt e i ndi i dua t i. Ar t. 14 Nume r o Uni c o Eur ope o Pe r l e a t t i i t a c onne s s e a l nume r o uni c o e ur ope o 112 e a l l e r e l a t i e c e nt r a l i ope r a t i e r e a l i z z a t e i n a mbi t o r e gi ona l e s e c ondo l e moda l i t a de f i ni t e c on i pr ot oc ol l i d i nt e s a a dot t a t i a i s e ns i de l l a r t. 7 - bi s, c omma 3, de l de c r e t o l e gi s l a t i o 1 a gos t o 2003, n. 2 9, l e Re gi oni c he ha nno r i s pe t t a t o gl i obi e t t i i de l pa r e ggi o di bi l a nc i o di c ui a l l a r t. 9 de l l a l e gge 24 di c e mbr e 2012, n. 243, pos s ono ba ndi r e, ne l l a nno s uc c e s s i o, pr oc e dur e c onc or s ua l i f i na l i z z a t e a l l a s s unz i one, c on c ont r a t t i di l a or o a t e mpo i nde t e r mi na t o, di un c ont i nge nt e ma s s i mo di pe r s ona l e de t e r mi na t o i n pr opor z i one a l l a popol a z i one r e s i de nt e i n c i a s c una Re gi one, s ul l a ba s e di un r a ppor t o pa r i a d un uni t a di pe r s ona l e ogni t r e nt a mi l a r e s i de nt i. A t a l f i ne, l e Re gi oni pos s ono ut i l i z z a r e i nt e gr a l me nt e i r i s pa r mi de r i a nt i da l l e c e s s a z i oni da l s e r i z i o pe r gl i a nni 201, 2017, 201 e 2019 f i na l i z z a t e a l l e a s s unz i oni, i n de r oga a l l e pr e i s i oni de l l a r t. 1, c omma 22, pr i mo pe r i odo, de l l a l e gge 2 di c e mbr e 201, n. 20. ( ( 1- bi s. Le pr oc e dur e c onc or s ua l i f i na l i z z a t e a l l e nuo e a s s unz i oni di c ui a l c omma 1 s ono s ubor di na t e a l l a e r i f i c a de l l a s s e nz a di pe r s ona l e i n mobi l i t a o i n e s ube r o ne l l a mbi t o de l l a me de s i ma a mmi ni s t r a z i one c on c a r a t t e r i s t i c he pr of e s s i ona l i a de gua t e a l l e ma ns i oni r i c hi e s t e. ) ) Ar t. 1 I nt e gr a z i one de l l a di s c i pl i na s ul l e mi s ur e di pr e e nz i one pe r s ona l i 1. Al de c r e t o l e gi s l a t i o s e t t e mbr e 2011, n. 1 9, s ono a ppor t a t e l e s e gue nt i modi f i c a z i oni : a ) a l l a r t. 1, c omma 1, l e t t e r a c ), dopo l e pa r ol e : s ul l a ba s e di e l e me nt i di f a t t o, s ono i ns e r i t e l e s e gue nt i :, c ompr e s e l e r e i t e r a t e i ol a z i oni de l f ogl i o di i a obbl i ga t or i o di c ui a l l a r t. 2, nonc he de i di i e t i di f r e ue nt a z i one di de t e r mi na t i l uoghi pr e i s t i da l l a ( ( i ge nt e nor ma t i a ) ) b) a l l a r t., dopo i l c omma 3, e a ggi unt o i l s e gue nt e : 3- bi s. Ai f i ni de l l a t ut e l a de l l a s i c ur e z z a pubbl i c a, gl i obbl i ghi e l e pr e s c r i z i oni i ne r e nt i a l l a s or e gl i a nz a s pe c i a l e pos s ono e s s e r e di s pos t i, c on i l c ons e ns o de l l i nt e r e s s a t o e d a c c e r t a t a l a di s poni bi l i t a de i r e l a t i i di s pos i t i i, a nc he c on l e moda l i t a di c ont r ol l o pr e i s t e a l l a r t bi s de l c odi c e di pr oc e dur a pe na l e.. Ar t. 1 ( ( Modi f i c a ) ) a l l a r t. 39 de l c odi c e pe na l e 1. Al l a r t. 39 de l c odi c e pe na l e, dopo i l ua r t o c omma e a ggi unt o i l s e gue nt e : Con l a s e nt e nz a di c onda nna pe r i r e a t i di c ui a l s e c ondo e t e r z o c omma i l gi udi c e, a i f i ni di c ui a l l a r t. 1, pr i mo c omma, puo di s por r e l obbl i go di r i pr i s t i no e di r i pul i t ur a de i l uoghi o e r o, ua l or a c i o non s i a pos s i bi l e, ( ( l obbl i go di s os t e ne r ne l e s pe s e o di r i mbor s a r e ) ) ue l l e a t a l f i ne s os t e nut e, o e r o, s e i l c onda nna t o non s i oppone, l a pr e s t a z i one di a t t i i t a non r e t r i bui t a a f a or e de l l a c ol l e t t i i t a pe r un t e mpo de t e r mi na t o c omun ue non s upe r i or e a l l a dur a t a de l l a pe na s os pe s a, s e c ondo l e moda l i t a i ndi c a t e ne l l a s e nt e nz a di c onda nna.. ( ( Ar t. 1 bi s Pa r c he ggi a t or i a bus i i 1. I l c omma 1 - bi s de l l a r t. 7 de l c odi c e de l l a s t r a da, di c ui a l de c r e t o l e gi s l a t i o 30 a pr i l e 1992, n. 2, e s os t i t ui t o da l s e gue nt e : 1 - bi s. Sa l o c he i l f a t t o c os t i t ui s c a r e a t o, c ol or o c he e s e r c i t a no a bus i a me nt e, a nc he a a l e ndos i di a l t r e pe r s one, o e r o de t e r mi na no a l t r i a d e s e r c i t a r e a bus i a me nt e l a t t i i t a di pa r c he ggi a t or e o gua r di a ma c c hi ne s ono puni t i c on l a s a nz i one

11 Pagina 11 di 11 a mmi ni s t r a t i a pe c uni a r i a de l pa ga me nt o di una s omma da e ur o a e ur o. 00. e ne l l a t t i i t a s ono i mpi e ga t i mi nor i o ne i c a s i di r e i t e r a z i one l a s a nz i one a mmi ni s t r a t i a pe c uni a r i a e a ume nt a t a de l doppi o. i a ppl i c a i n ogni c a s o l a s a nz i one a c c e s s or i a de l l a c onf i s c a de l l e s omme pe r c e pi t e s e c ondo l e moda l i t a i ndi c a t e a l t i t ol o c a po s e z i one.. Ar t. 17 Cl a us ol a di ne ut r a l i t a f i na nz i a r i a 1. a l l a t t ua z i one de l pr e s e nt e de c r e t o non de ono de r i a r e nuo i o ma ggi or i one r i a c a r i c o de l l a f i na nz a pu l i c a. 2. Le a mmi ni s t r a z i oni i nt e r e s s a t e pr o e dono a gl i a de mpi me nt i pr e i s t i da l pr e s e nt e de c r e t o c on l ut i l i z z o de l l e r i s or s e uma ne s t r ume nt a l i e f i na nz i a r i e di s poni i l i a l e gi s l a z i one i ge nt e. Ar t. 18 Ent r a t a i n i gor e 1. l pr e s e nt e de c r e t o e nt r a i n i gor e i l gi or no s uc c e s s i o a ue l l o de l l a s ua pu l i c a z i one ne l l a a z z e t t a f f i c i a l e de l l a e pu l i c a i t a l i a na e s a r a pr e s e nt a t o a l l e Ca me r e pe r l a c on e r s i one i n l e gge.

Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale

Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale Sicurezza integrata e sicurezza urbana: nuovi compiti per la Polizia Municipale Autore: Costa Cosimo In: Diritto amministrativo ll decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città BOZZA NON CORRETTA Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ART. 1. 1. Il decreto-legge 20 febbraio

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 aprile 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

Pagina 1 di 143 LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario

Dettagli

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (GU n.93 del 21-4-2017)

Dettagli

IL PACCHETTO SICUREZZA

IL PACCHETTO SICUREZZA IL PACCHETTO SICUREZZA LE NOVITA INTRODOTTE ED IL RUOLO DELLE POLIZIE LOCALI Docente: Dott. E. Bezzon VIDEOSORVEGLIANZA E PERSONALE DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 2017 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2754 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell interno (MINNITI) di concerto con il Ministro

Dettagli

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196

Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo coordinato del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117; G.U. del 23 agosto 2016, n. 196 Testo del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno

Dettagli

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48

LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 LEGGE 18 aprile 2017, n. 48 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00060) (GU n.93 del

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

Capo I Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana Sezione I Sicurezza integrata

Capo I Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana Sezione I Sicurezza integrata TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

Vigente al:

Vigente al: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge

Dettagli

Pagina 1 di 7 LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA. la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P ROMULGA. la seguente legge: e dall associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose

Dettagli

Sezione I Sicurezza integrata. Art. 1 Oggetto e definizione

Sezione I Sicurezza integrata. Art. 1 Oggetto e definizione Vigente al: 21-4-2017 Legge 18 aprile 2017, n. 48 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Oggetto e definizione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Oggetto e definizione LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48 GAZZETTA UFFICIALE 21/04/2017, n. 93 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 Pagina 1 di 23 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 Testo del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2015), coordinato

Dettagli

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030) Vigente al: 27-5-2017 Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA

Dettagli

PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.

PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. PATTO PER L ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA (art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48) Tra Il Prefetto di Napoli e Il Sindaco di Barano d Ischia

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attocompleto&service=1&dat...

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attocompleto&service=1&dat... Pagina 1 di 14 BANCA D'ITALIA REGOLAMENTO 22 marzo 2011 Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. (11A04349) LA BANCA D'ITALIA Visto il decreto

Dettagli

Decreto 4 settembre IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto 4 settembre IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Pagina 1 di 5 Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Decreto 4 settembre 2017 IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 2-ter, dell articolo

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2015), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 (in Suppl. Ordinario 25 alla Gazz. Uff., 29 maggio 2017, n. 123). - Disposizioni per l

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 (in Suppl. Ordinario 25 alla Gazz. Uff., 29 maggio 2017, n. 123). - Disposizioni per l DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 (in Suppl. Ordinario 25 alla Gazz. Uff., 29 maggio 2017, n. 123). - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge

Dettagli

Pagina 1 di 8 LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082) (GU n.118 del 21-5-2016) Vigente al: 5-6-2016 La

Dettagli

Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti

Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante Disposizioni urgenti Sicurezza urbana: il testo coordinato del decreto Decreto Legge, testo coordinato 20/02/2017 n 14, G.U. 20/02/2017 Pubblicato il 27/04/2017 Pubblichiamo il testo coordinato del decreto legge 20 febbraio

Dettagli

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti. volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti. volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere

Dettagli

Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA Sezione I Sicurezza integrata IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

Pagina 1 di 7 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 37 Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'unione europea

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 di 8 DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133 Disposizioni urgenti concernenti l'imu, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'italia. (13G00177) Vigente al: 2-12-2013 Titolo I Disposizioni

Dettagli

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati.

- - Si segnala che, del presente decreto legge si riporta solo una selezione di articoli e commi attinente alla materia trattata dalla banca dati. Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017 Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A02401) (GU

Dettagli

Pagina 1 di 6 LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 Norme per il contrasto al terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017). (17A03409) (GU

Dettagli

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA. Sezione I Sicurezza integrata

Capo I COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA. Sezione I Sicurezza integrata Vigente al: 21-2-2017 DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. (17G00030) (GU n. 42 del 20 febbraio 2017) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54. (GU n.168 del )

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54. (GU n.168 del ) TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 Testo del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2013), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14. D.L. sicurezza delle città. Schede di lettura

DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14. D.L. sicurezza delle città. Schede di lettura DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 D.L. sicurezza delle città Schede di lettura Presentazione Da tempo la Cisl Fp ha posto all attenzione della politica l esigenza di riconoscere formalmente il ruolo,

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 8 LEGGE 3 luglio 2014, n. 99 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'america sul rafforzamento della cooperazione nella

Dettagli

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Decreto legge 24/01/2015 n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 [1]. Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Note: [1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio

Dettagli

Circolare - 23/05/ Prot. n Sicurezza delle città

Circolare - 23/05/ Prot. n Sicurezza delle città Circolare - 23/05/2017 - Prot. n. 4228 - Sicurezza delle città OGGETTO: Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 maggio 2016 Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI). (16A05839) (GU n.185 del 9-8-2016) IL MINISTRO DEL LAVORO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL INTERNO (MINNITI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI) E DAL MINISTRO DELL INTERNO (MINNITI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4310-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI

Dettagli

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO DE AMICIS ROMA - RMRI05000Q. P r o t. n. : 7416 dat a, 08/ 1 1/

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO DE AMICIS ROMA - RMRI05000Q. P r o t. n. : 7416 dat a, 08/ 1 1/ IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO DE AMICIS ROMA - RMRI05000Q P r o t. n. : 7416 dat a, 08/ 1 1/ 2 01 6 O gget t o : c ont r a t t o i ndi v i dua l e d i l a v o r o a t e m p o det e r m i nat o s t i

Dettagli

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((... )).

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((... )). TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211 Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno. 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini

Dettagli

LEGGE 28 dicembre 2015, n Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy

LEGGE 28 dicembre 2015, n Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)..

Dettagli

*** NORMATTIVA - Stampa ***

*** NORMATTIVA - Stampa *** Pagina 1 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Vigente al: 18-6-2013 Titolo I PRINCIPI GENERALI IL PRESIDENTE

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015 Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. (15A08012) (GU n.249 del 26-10-2015) IL PRESIDENTE

Dettagli

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109 1 di 6 LEGGE 17 luglio 2015, n. 109 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di

Dettagli

Legge 12 luglio 2006, n. 228

Legge 12 luglio 2006, n. 228 Pagina 1 di 6 Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997 Direttore responsabile: Dario Cillo Mercoledì, 24 Gennaio 2007 Legge 12 luglio 2006, n. 228 (in GU 12 luglio 2006, n. 160) Conversione in legge,

Dettagli

Pg 1 238 LEGGE 28 cmbr 2015, 208 Di sposi zi oni pr l f or mzi on bi l nci o nnu pl ur i nn l o St t o ( l gg st bi l i t ' 2016). ( 15G00222) Vi gnt : 5-7- 2017 L Cmr di dput t i d Snt o l Rpubbl i c

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione

Dettagli

(14) (20) (25) (20) (26) (18) (24) (15) (19)

(14) (20) (25) (20) (26) (18) (24) (15) (19) D.L. 24/06/2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144. Art. 3 (Semplificazione

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2017

Dettagli

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: L. 11-8-2003 n. 228 Misure contro la tratta di persone. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2003, n. 195. L. 11 agosto 2003, n. 228 (1). Misure contro la tratta di persone (2). (1) Pubblicata nella Gazz.

Dettagli

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125) LEGGI E DECRETI NAZIONALI ANNO 2004 LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307 Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: Disposizioni

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) 1 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3942 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) PRESENTATO DAL

Dettagli

assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Art. 1. (Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa) 1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità loro attribuite dalla legge attraverso l'organico dell'autonomia

Dettagli

Legge 3 dicembre 2004, n.291

Legge 3 dicembre 2004, n.291 Legge 3 dicembre 2004, n.291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali" pubblicata nella

Dettagli

Legge 28 marzo 2001, n. 129

Legge 28 marzo 2001, n. 129 Legge 28 marzo 2001, n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, recante interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999,

Dettagli

COMUNE DI TROPEA. (Provincia di Vibo Valentia) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del

COMUNE DI TROPEA. (Provincia di Vibo Valentia) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del COMUNE DI TROPEA (Provincia di Vibo Valentia) Prot. n. 10335 del 07.06.2019 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 14 del 7.06.2019 Oggetto: MISURE A TUTELA DEL DECORO URBANO individuazione/specificazione

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre (GU n.15 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre (GU n.15 del ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legge

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO-LEGGE RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dettagli

Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Art. 5 e 5 bis del testo coordinato (con la legge di conversione) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191

Dettagli

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54. (GU n.117 del )

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54. (GU n.117 del ) DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a

Dettagli

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (GU n.19 del 24-1-2015) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 142

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 142 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015 N. 142 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno

Dettagli

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Art. 9. Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2014), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica e' costituita dai comuni, dalle province,

Dettagli

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 novembre 2016 Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma

Dettagli

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21

LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 LEGGE 8 febbraio 2001, n. 21 Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione. Vigente al: 28-11-2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 febbraio 2014 Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2014. (14A03388) (GU n.101

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006 MINISTERO DELL'INTERNO Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006 DECRETO 8 maggio 2006, n.222 Regolamento recante modifica alle dotazioni organiche dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1260 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI) di concerto

Dettagli

Pagina 1 di 11 LEGGE 28 luglio 2016, n. 152 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione

Dettagli

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1)

L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) L.R. 05 Luglio 2001, n. 15 Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale (1) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di garantire, nel

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 novembre 2017 Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale annualita' 2017.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2500 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) (V. Stampato Camera n. 3954) approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio

Dettagli

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2186-A Relazione orale Relatore CORSINI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 11 gennaio 2017

Dettagli

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre (GU n.20 del )

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre (GU n.20 del ) DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017 Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

Dettagli

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

Dettagli

EMENDAMENTI APPROVATI DALL AULA NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019

EMENDAMENTI APPROVATI DALL AULA NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019 Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari

Dettagli

OGGETTO:Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città Nota informativa

OGGETTO:Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città Nota informativa Palermo 17/03/2017 prot. n. 225224/USG COMUNE DI PALERMO Ufficio di Staff del Segretario Generale Piazza Pretoria n. 1 Palermo Tel:091/7402305 fax:091/7402478 e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: LEGGE 24 marzo 2015, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio

Dettagli