COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI
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1 COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI Approvato con atto C.C. n. 57/ Modificato con atto C.C. n. 28 del IL SINDACO F.to Alberto Bartesaghi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Piraino Giuseppe
2 I N D I C E CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 3 Art. 2 Autorizzazione all esercizio pag. 3 Art. 3 Requisiti pag. 4 Art. 4 Tipologia delle autorizzazioni pag. 4 Art. 5 Attività a domicilio pag. 4 Art. 6 Commissione consultiva pag. 5 Art. 7 Compiti della Commissione consultiva pag. 5 Art. 8 Funzionamento della Commissione consultiva pag. 6 Art. 9 Ricorsi pag. 6 CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 10 Domanda di autorizzazione pag. 7 Art. 11 Rilascio dell autorizzazione pag. 7 Art. 12 Inizio attività pag. 8 Art. 13 Divieti pag. 8 Art. 14 Modifiche pag. 8 Art. 15 Cessazione dell attività o modificazione della titolarità pag. 8 Art. 16 Trasferimento della sede pag. 9 CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 17 Accertamenti igienico-sanitari pag. 9 Art. 18 Requisiti igienici dei locali pag. 9 Art. 19 Requisiti delle attrezzature pag. 10 Art. 20 Norme igieniche per l esercizio delle attività pag. 10 Art. 21 Controlli sanitari del personale pag. 11 CAPO IV ORARI, TARIFFE, DISTANZE E COEFFICIENTI Art. 22 Orari pag. 11 Art. 23 Tariffe pag. 11 Art. 24 Distanze minime tra esercizi pag. 12 Art. 25 Coefficiente per il rilascio dell autorizzazione pag. 12 CAPO V CONTROLLI E SANZIONI Art. 26 Controlli pag. 12 Art. 27 Sanzioni pag. 12 Art. 28 Abusivismo pag. 13 Art. 29 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione pag. 13 Art. 30 Provvedimenti d urgenza pag. 13 CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 31 Conversione delle vecchie autorizzazioni pag. 14 Art. 32 Abrogazione norme precedenti pag. 14 Art. 33 Entrata in vigore del presente Regolamento pag. 14 2
3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge , n. 161 modificata dalla Legge , n e dalle disposizioni del presente Regolamento. 2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento. 3. Non sono soggette al presente Regolamento: a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile; b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D , n e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Autorizzazione all esercizio 1. Chiunque intenda esercitare, nell ambito del territorio comunale, l attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o mestiere affine, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale. 2. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed affini in forma ambulante, salvo che tali attività siano esercitate a favore di persone immobilizzate o handicappate da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa. 3. L autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate ai successivi articoli 24 e L autorizzazione è valida per l intestatario, per i locali e le attrezzature in essa indicati. 5. L autorizzazione può essere concessa anche per l esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini nella stessa sede, compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali. 3
4 Art. 3 Requisiti 1. L autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso, da parte dell impresa richiedente, dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio I.A.A. nel caso di società non artigiana; b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi del vigente Regolamento d Igiene; c) idoneità igienico/sanitaria dei locali e delle attrezzature ai sensi dei successivi articoli; d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell azienda, conseguita ai sensi dell art. 2 della L , n. 1142; e) il rispetto dei parametri numerici e delle distanze minime tra il nuovo esercizio e i preesistenti ai sensi dei successivi artt. 24 e 25. Art.4 Tipologia delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 potranno essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie: a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionali, che non apportano rilevanti modifiche dell aspetto naturale; b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna comprendente: taglio capelli; esecuzione di acconciature; colorazione e decolorazione dei capelli; applicazione di parrucche; ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli; c) MESTIERI AFFINI: trattasi di tipologia di attività varie che singolarmente configurano mestieri affini a quelli menzionati alle precedenti lettere A e B per essere rivolte all adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda o di costume, senza implicare prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario. Tali attività (truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, parrucchiere teatrale) possono essere comprese tra quelle che, esercitate congiuntamente ad altre, concorrono alla qualificazione di parrucchiere o di estetista. Esse sono soggette ad autorizzazione comunale ai sensi dell art. 1 della Legge , n Art. 5 Attività a domicilio 1. Le attività di cui all art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell esercente a condizione che i locali siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e abbiano un idonea sala d attesa. Le caratteristiche dei locali dovranno soddisfare le esigenze previste dal regolamento locale di igiene, beninteso che tali ambienti dovranno essere accessibili a soggetti portatori di handicap, come previsto dalla vigente legislazione per l eliminazione delle barriere architettoniche. Il richiedente, inoltre, dovrà consentire, con dichiarazione scritta e sottoscritta, i controlli da parte delle competenti autorità nei locali adibiti all esercizio della professione. 4
5 Art. 6 Commissione consultiva 1. La commissione consultiva comunale, prevista dall art. 2/bis della Legge , n. 161, come modificata dalla Legge , n. 1142, è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica 5 anni. 2. La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta: a) da 3 rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; b) da 3 rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative; c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell A.S.L. o da un suo delegato; d) dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato; e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune. 3. Il segretario della Commissione è un dipendente comunale nominato dal Sindaco, senza diritto di voto. Art. 7 Compiti della Commissione consultiva 1. La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi: a) domande di nuove autorizzazioni; b) domande di trasferimento di laboratori esistenti; c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente; d) revoca dell autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli; e) domande di subingresso in un attività preesistente se vengono richieste modificazioni all autorizzazione. 2. La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento. 3. Il Presidente potrà sottoporre all esame della Commissione quegli argomenti che l Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale. 4. Le domande devono essere esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione delle stesse all Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso che la domanda venga presentata incompleta, si prenderà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà. 5
6 Art. 8 Funzionamento della Commissione Consultiva 1. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Sindaco, qualora non pervenissero le anzidette designazioni entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l attività nel Comune oppure scegliendoli tra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali. 2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei membri purché non inferiore a quattro. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno 2 giorni. 4. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre 3 sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b) e) del precedente art. 6, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione: in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo. 5. Il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti. 6. Qualora la Commissione non si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al Comune, il Sindaco è tenuto a decidere immediatamente sul rilascio dell autorizzazione. 7. L ordine del giorno deve essere inviato ai membri almeno 5 giorni prima della seduta e può essere modificato o integrato solo con il consenso di tutti i componenti presenti. 8. La procedura per il rinnovo della Commissione va iniziata almeno 3 mesi prima della sua scadenza. Art. 9 Ricorsi 1. Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l autorizzazione deve essere sufficientemente motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. 2. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione. 6
7 CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 10 Domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione all esercizio delle attività di cui all art. 4 va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente e codice fiscale; b) denominazione della ditta che intende esercitare l attività; c) data in cui si presume di iniziare l attività. 2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione: a) certificazione di residenza; b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l attività; c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di Società non artigiana, rilasciata dal C.P.A.; d) copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto della Società depositato alla cancelleria del tribunale o dell atto costitutivo di s.d.f. depositato all Ufficio del Registro. 3. Nel caso di impresa individuale, l autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall art. 2 della Legge 1142/70: qualora l autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di s.d.f. 4. Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge , n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale relativa alla autorizzazione richiesta. 5. Se l attività sarà svolta presso il domicilio dell esercente o presso enti, Associazioni, Istituti ed uffici, questi ambienti dovranno avere i requisiti di cui all art. 5 comma 1. Art. 11 Rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione di cui all art. 4 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 6 e previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art Prima del rilascio dell autorizzazione il richiedente dovrà presentare il nulla-osta di agibilità dei locali, rilasciato dal Sindaco ai sensi degli artt. 220 e 221 del T.U. Leggi Sanitarie. 3. L autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato alla attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario. 4. Coloro che esercitano l attività presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se l autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 7
8 5. Del rilascio dell autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici: a) la Commissione provinciale per l Artigianato; b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; c) l Ufficio Igiene Pubblica dell A.S.L. Art. 12 Inizio attività 1. Chi ha ottenuto l autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall inizio dell attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le Imprese Artigiane. 2. La mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini prescritti comporta la sospensione dell attività sino alla regolarizzazione di quanto richiesto. 3. L apertura dell esercizio dovrà avvenire entro 180 giorni dal rilascio definitivo dell autorizzazione pena la decadenza della stessa, come previsto dal successivo art. 29. Art. 13 Divieti 1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, non possono svolgersi in forma ambulante. 2. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento, è vietato l uso di prodotti o sostanze che non siano sicuramente innocui e composti con ingredienti consentiti. 3. Le persone affette da manifestazioni di malattie contagiose, o parassitari, non possono essere servite negli esercizi aperti al pubblico. 4. È vietato, agli esercenti i mestieri in parola, di compiere qualsiasi atto o prestazione che non sia attinente alla cura puramente estetica della persona. Art. 14 Modifiche 1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il parere della Commissione di cui all art. 6 ed il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell A.S.L. Art. 15 Cessazione dell attività o modificazione della titolarità 1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell attività il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune, unitamente alla riconsegna dell autorizzazione al competente ufficio comunale. 8
9 2. Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, succeda ad un attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà continuare l attività del cedente dopo aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 10 con allegata copia del contratto di cessione dell azienda debitamente registrato. 3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente ad altri l autorizzazione come previsto dal precedente comma. 4. In caso di decesso del titolare, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni dell imprenditore deceduto, possono essere titolari dell autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, senza l accertamento della qualificazione professionale, purché l attività venga svolta da personale qualificato. 5. Decorso il citato periodo l autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall art. 2 della Legge , n Art. 16 Trasferimento della sede 1. Coloro che intendono trasferire la sede dell attività in un altra località del territorio comunale, devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento, ad eccezione delle norme sulle distanze di cui al successivo art. 24. CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE Art. 17 Accertamenti igienico-sanitari 1. L accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari e dell idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all esercizio, è di competenza dell Ufficio Igiene Pubblica dell A.S.L. Art. 18 Requisiti igienici dei locali 1. In caso di insediamento di nuovi esercizi, ristrutturazione o cambi d uso di quelli esistenti, le attività di cui all art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività. 2. I locali adibiti all esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni, salvo diverse o particolari valutazioni da parte del settore igiene pubblica dell A.S.L.: 9
10 a) avere l altezza di almeno mt. 2,70, essere tenuti sempre puliti; essere normalmente dotati di aerazione e illuminazione dirette; b) il pavimento deve essere di materiale impermeabile onde permettere la lavatura e la disinfestazione complete; c) le pareti fino all altezza di mt. 1,50 devono essere rivestite di materiale lavabile; d) il locale deve essere fornito di acqua corrente; e) gli esercizi devono essere dotati di adeguati servizi igienici; f) l esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta, necessari per la raccolta dei rifiuti. 3. L arredamento dei locali deve essere di facile pulizia. Quando l attività è svolta in locali annessi ad ambienti privati, gli stessi devono essere di facile accesso, razionalmente disimpegnati ed adibiti esclusivamente a tale uso. Art. 19 Requisiti delle attrezzature 1. Le attrezzature utilizzate per l esercizio delle attività di cui all art. 1 dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici: a) i sedili dell esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani e gli accappatoi; b) gli strumenti e le suppellettili dell esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati a mezzo di speciale autoclave. È vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia di igiene; c) le forbici, i pettini e le spazzole dovranno essere disinfettati con modalità appropriate, dopo essere stati utilizzati per ogni singolo cliente, al fine di prevenire la diffusione dell AIDS. Occorrerà pertanto prevedere un quantitativo del materiale suddetto (lamette, forbici, pettini, spazzole, ecc.) sufficiente allo svolgimento delle attività. 2. È vietato l uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine dovranno usarsi polverizzatori a secco o batuffoli da distruggersi, questi ultimi, dopo l uso. Art. 20 Norme igieniche per l esercizio delle attività 1. A tutti gli addetti ai servizi delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è fatto obbligo indossare indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia. 2. È obbligatorio l uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all art. 7 del R.D , n. 1938, e che per il sistema di permanente maneggino preparati a base di acido tioglicolido e tioglicolati. 3. Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati deve essere conforme alle disposizioni legislative sulla disciplina dei prodotti cosmetici. 10
11 4. Prima di tali applicazioni, e per tutte quelle altre che possono creare problemi di allergie, dovrà essere sempre informato il cliente. 5. I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti a controllo del Servizio Igiene Pubblica dell A.S.L. locale, ai fini dell accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 21 Controlli sanitari del personale 1. Il personale addetto all esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, anche se trattasi del titolare dell esercizio, se non dopo che a richiesta sei singoli interessati, il settore di igiene pubblica dell A.S.L. di competenza abbia accertato e certificato l idoneità fisica e l assenza di malattie infettive e contagiose. 2. Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l esito sarà annotato nell apposito libretto sanitario che deve essere conservato nel negozio per gli opportuni controlli sanitari. 3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista. CAPO IV ORARI, TARIFFE, DISTANZE E COEFFICIENTI Art. 22 Orari 1. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e la Commissione comunale. 2. È fatto obbligo al titolare dell esercizio di esporre l orario, preventivamente segnalato e vidimato dall Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile dall esterno del negozio. 3. In deroga all orario stabilito è concessa la facoltà di proseguire l attività a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. Art. 23 Tariffe 1. Le Organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe di riferimento comunicandole al Sindaco. 2. Il titolare del negozio dovrà disporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell esercizio. 11
12 Art. 24 Distanze minime tra esercizi 1. L autorizzazione all apertura di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l esercizio di cui si chiede l apertura ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno una distanza di 600 metri. 2. Tale distanza viene misurata seguendo il percorso più breve consentito. Art. 25 Coefficiente per il rilascio dell autorizzazione 1. Il rapporto tra popolazione residente e n. di esercizi viene stabilito in n. 1 esercizio ogni 600 abitanti. 2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nelle Frazioni del territorio comunale in cui non è operante alcuna delle attività di cui all art. 1, comunque sino al raggiungimento, in tali Frazioni, di n. 1 esercizio e a condizione che si verifichi la cessazione di una delle attività esistenti nel territorio comunale all entrata in vigore del presente Regolamento. CAPO V CONTROLLI E SANZIONI Art. 26 Controlli 1. Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. Art. 27 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 e successive modifiche e integrazioni, con la sanzione amministrativa da lire a lire
13 Art. 28 Abusivismo 1. Chiunque esercita l attività di cui al precedente art. 4, sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire (un milione) a lire (cinque milioni). 2. Il Sindaco ordina la cessazione dell attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione e dispone l esecuzione dell ordinanza mediante applicazione della formula di cui all art. 475 c.p.c. 3. L esercizio in forma ambulante delle attività previste dal presente Regolamento, salvo la deroga prevista dall art. 2 punto 2, è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire a lire Art. 29 Sospensione, revoca e decadenza dell autorizzazione 1. L autorizzazione comunale per l esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto della gravità e della recidività delle stesse, o per la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente art. 12 entro i termini prescritti. 2. La revoca dell autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all attività entro 180 giorni dalla conseguita autorizzazione o l abbia sospesa per un periodo di 3 mesi senza preventiva autorizzazione del Sindaco. 3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 20 giorni. 4. La sospensione dell attività per comprovati gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell autorizzazione. Art. 30 Provvedimenti d urgenza 1. Indipendentemente dall applicazione delle penalità contemplate nei precedenti articoli, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d ufficio a norma dell art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, quali: la chiusura dell esercizio; la sospensione dell autorizzazione; l allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive e non più fisicamente idoneo; l effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie; o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità. 13
14 CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 31 Conversione delle vecchie autorizzazioni 1. Entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di autorizzazioni per l esercizio delle attività previste dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge , n e dal presente Regolamento, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dal precedente art L assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 6. Art. 32 Abrogazione norme precedenti 1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 in data Art. 33 Entrata in vigore del presente Regolamento 1. Il presente Regolamento, così come previsto dall art. 39 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della delibera di approvazione. 14
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