COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2017) 8061 final

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2017) 8061 final Oggetto: Aiuti di Stato Italia (Emilia Romagna) SA (2017/N) Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di prevenzione. Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (nel prosieguo la ("Commissione") desidera informare l'italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea ("TFUE"). La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 26 aprile 2017, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'italia ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Il 26 giugno e il 7 settembre 2017 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari, a cui le autorità italiane hanno risposto l'8 agosto e il 5 ottobre 2017 rispettivamente. Le autorità italiane hanno trasmesso informazioni supplementari il 20 ottobre DESCRIZIONE 2.1. Titolo (2) Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di prevenzione. S.E On. Angelino Alfano Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio

2 2.2. Obiettivo (3) Il regime di aiuto notificato ha l'obiettivo di indennizzare i danni arrecati da animali protetti a norma della legislazione unionale e nazionale o provocati dalla fauna selvatica sul territorio delle aree protette, come indicato al paragrafo (14), lettera b), e di sostenere gli investimenti per la prevenzione di tali danni Base giuridica (4) Bozza di "Delibera di Giunta regionale" per l'approvazione dei "Criteri per l'erogazione di contributi per danni da fauna selvatica alle attività agricole e sistemi di prevenzione" e relativo allegato. (5) La base giuridica prevede altresì indennizzi per i danni arrecati da specie non protette in aree non protette e per i danni causati da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria o da cani e dei danni arrecati alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura. Tali aiuti sono erogati nell'ambito della normativa de minimis e non sono oggetto della presente decisione Durata (6) A decorrere dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre Bilancio (7) Il bilancio complessivo ammonta a EUR. L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Emilia Romagna Beneficiari (8) Piccole e medie imprese attive in Emilia Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli. (9) Il numero stimato di beneficiari è superiore a (10) L'aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà ai sensi del punto degli orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ("gli orientamenti"), a meno che - in relazione alla misura descritta nella successiva sezione le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute ai danni provocati da fauna selvatica protetta o da fauna selvatica nel territorio di un'area protetta. (11) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti) Strumento di aiuto (12) Sovvenzione diretta. 1 GU C 204 dell' , pag. 1, modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del , pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del , pag. 5. 2

3 2.8. Descrizione del regime di aiuti (13) Grazie alla rinaturalizzazione dei territori collinari e montani e agli interventi agro-ambientali, sono ricomparse sul territorio dell'emilia Romagna molte specie autoctone di fauna selvatica che erano ormai assenti da tempo. Questo fenomeno che, da un lato, arricchisce la biodiversità, ha dall'altro un impatto sulla produzione agricola. Con la presente notifica le autorità italiane si prefiggono di facilitare la coesistenza tra attività agricole e zootecniche e fauna selvatica autoctona. (14) Ai fini della presente decisione per "specie protette" si intendono: a) le specie protette indicate nella legislazione dell'unione, e in particolare nelle direttive 2009/147/CE 2 sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE 3 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate all'articolo 2, comma 1, della legge n. 157/ ; b) le specie di fauna selvatica viventi nelle seguenti aree protette: parchi regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e riserve naturali di cui alla legge n. 394/91 5 sulle aree protette così come recepita nella legge regionale n. 6/ e le zone di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 157/92. (15) I parchi e le riserve naturali regionali, istituiti dalla legge regionale n. 6/2005, sono finalizzati, tra l'altro, alla conservazione delle specie animali e vegetali, degli habitat naturali e della biodiversità e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali anche mediante il mantenimento e la valorizzazione della produzione agricola. Nel loro territorio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria come pure la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica. I parchi e le riserve coprono circa il 7% del territorio regionale e al loro interno sono attive aziende che svolgono attività agricola su base continuativa. (16) Le zone di protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c), della legge 157/92 sono le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Esse devono essere istituite sul territorio agrosilvopastorale allo scopo di costituire la porzione di territorio regionale (compresa tra il 20 e il 30%) che ciascuna regione deve destinare alla protezione della fauna selvatica, come prescritto dal comma 3 del medesimo articolo. Nelle zone di protezione è vietato esercitare l'attività venatoria, catturare fauna selvatica o uova, danneggiare o disturbare la fauna selvatica e sono agevolate la sosta e la riproduzione della fauna selvatica e la cura della prole. 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del , pag. 7). 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7). 4 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e successive modifiche. 5 Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", e successive modifiche. 6 Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6, "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000", e successive modifiche. 3

4 (17) Il regime di aiuti consiste di due misure: aiuti per indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica protetta (sezione 2.8.1) e aiuti a sostegno degli investimenti per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta (sezione 2.8.2) Aiuti per indennizzare i danni arrecati da animali protetti o dalla fauna selvatica in aree protette (18) Gli aiuti saranno concessi per indennizzare i danni arrecati da animali protetti di cui al paragrafo (14), lettera a), in tutto il territorio regionale e i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche svolte nel territorio delle aree protette di cui al paragrafo (14), lettera b). Nelle zone di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), della legge 157/92 (zone di ripopolamento e cattura) sono indennizzabili a norma del regime notificato i danni arrecati dalle specie di fauna selvatica che non sono oggetto di ripopolamento e cattura. (19) Gli aiuti possono essere concessi per la perdita di animali oggetto di produzione zootecnica, per i danni a piante o prodotti agricoli oggetto di commercializzazione ed elencati nell'allegato I del TFUE e per i danni materiali ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola sui terreni coltivati e a pascolo. Sono esclusi gli indennizzi per i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione). (20) I beneficiari sono ammissibili all'aiuto soltanto se hanno messo in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno, le cui caratteristiche generali sono descritte nell'allegato della base giuridica. Il personale tecnico che esegue il sopralluogo tiene conto dell'adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati e del loro stato di conservazione. Adeguate misure gestionali, quali ad esempio, nel caso della predazione da lupo, il ricovero notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati, sono considerate misure di prevenzione. Eccezioni all'obbligo di adottare misure di prevenzione sono ammesse soltanto in casi specifici, indicati nella base giuridica, in cui non siano disponibili o non possano essere messi in atto efficaci sistemi di difesa. La presenza di una delle condizioni che giustificano l'assenza di misure di prevenzione è verificata dal tecnico incaricato del sopralluogo. (21) I danni subiti come conseguenza diretta dell'evento sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. In caso di danni agli allevamenti, gli allevatori, entro 24 ore dall'evento predatorio, devono chiedere l intervento del veterinario dell'ausl competente, che certifica il danno subito, attesta il nesso di causalità diretto tra il danno e il comportamento dell'animale protetto e quantifica il danno. Il veterinario redige un verbale che, entro 5 giorni, l'allevatore deve presentare, corredato dalla domanda di contributo, alla Regione che provvede a far effettuare una perizia da parte di un tecnico per valutare l'adeguatezza del sistema di prevenzione e le modalità di allevamento. In caso di danni a piante, prodotti agricoli, attrezzature e impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola, l'allevatore deve presentare, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, una domanda di contributo alla Regione che provvede a far effettuare una perizia da parte di un tecnico per accertare le cause dell'evento, verificare la presenza di misure di prevenzione e il loro stato di conservazione e quantificare i danni. Dopo ogni perizia viene stilato un verbale. L'aiuto è quindi erogato dalla Regione all'impresa interessata. 4

5 (22) Sono ammissibili i seguenti costi: a) danni per i capi di bestiame uccisi: l'indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'animale desunto dall'ultimo bollettino settimanale della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di appartenenza o qualora non disponibile di una delle Province regionali, tenendo conto della specie, della razza, della categoria e dell'eventuale iscrizione ai libri genealogici; b) danni per le piante distrutte: l'indennizzo è determinato con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria in corso; c) danni materiali ad attrezzature ed impianti approntati sui terreni coltivati e a pascolo: il calcolo dei danni materiali si basa sul costo di riparazione o, qualora inferiore, sul costo di sostituzione, facendo riferimento al prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura; d) costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti: tali costi non possono essere superiori al valore di mercato dell'animale ferito. (23) I costi diretti elencati ai paragrafi (22)a), (22)b) e (22)c) sono compensati al 100%. I costi indiretti di cui al paragrafo (22)d) sono compensati fino all'80%. (24) Nella valutazione del danno saranno presi in considerazione gli eventi naturali e gli agenti patogeni che possono aver influito negativamente sulla produzione, nonché le modalità di allevamento. Analogamente, sarà tenuto conto degli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno (e che altrimenti avrebbe dovuto sostenere) e l'importo dell'aiuto sarà ridotto in misura corrispondente. (25) L'indennizzo è escluso nei casi di seguito elencati: a) mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione; b) danni il cui importo accertato sia inferiore ad euro 100 con riferimento al singolo evento; c) danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti; d) danni ad allevamenti non autorizzati, qualora sia prevista specifica autorizzazione; e) danni causati da eventi naturali o agenti patogeni; f) danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica; g) danni non certificati dal veterinario in caso di predazione o non sottoposti a perizia tecnica in caso di produzioni vegetali; h) impossibilità di produrre la carcassa dell'animale morto: il valore degli animali dispersi non è compensato; i) uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione; j) per i danni alle produzioni vegetali, arrivo delle richieste di contributo con tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico; k) produzioni danneggiate che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse. 5

6 (26) Gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell'evento che ha determinato il danno che a sua volta non può risalire a più di tre anni prima dell'istituzione del regime di aiuti. (27) Le autorità italiane escludono la possibilità di cumulo con qualsiasi altro aiuto per i costi indennizzati nell'ambito della presente misura Aiuto a sostegno degli investimenti per la prevenzione dei danni arrecati da animali protetti o dalla fauna selvatica in aree protette (28) Nell'ambito della presente misura sono concessi aiuti a sostegno degli investimenti per misure di prevenzione per proteggere gli allevamenti e le produzioni agricole dai danni arrecati in tutto il territorio regionale da animali protetti di cui al paragrafo (14), lettera a), o dai danni arrecati dalla fauna selvatica nel territorio delle aree protette di cui al paragrafo (14), lettera b). (29) Il piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Emilia Romagna contiene una misura analoga (4.4.02) a sostegno dello stesso tipo di misure di prevenzione. Il PSR e la misura di aiuto nazionale sono coerenti in quanto mirano allo stesso obiettivo, in particolare lo sviluppo sostenibile delle attività agricole, e gli investimenti finanziati devono rispettare i medesimi requisiti. La misura di aiuto nazionale differisce dal PSR perché consente di finanziare anche progetti di investimento di importo minore che possono rivelarsi efficaci nel ridurre il rischio di danni (i progetti finanziati a titolo della misura del PSR prevedono un investimento minimo di EUR). (30) I sistemi di protezione degli allevamenti e delle produzioni agricole che sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto comprendono recinzioni (fisse, mobili, elettrificate o meno), dissuasori faunistici acustici o visivi, cani da guardiania, protezioni meccaniche antiuccelli, quali reti o shelter plastici. I requisiti e le specifiche tecniche dei sistemi di prevenzione ammissibili sono descritti in dettaglio nell'allegato della base giuridica. (31) Sono esclusi dal sostegno: a) gli interventi di semplice sostituzione; b) i costi per le riparazioni e la manutenzione ordinaria; c) l'acquisto di sistemi di prevenzione usati; d) i costi di mano d'opera; e) le spese tecniche (spese di consulenza); f) le spese di noleggio attrezzature; g) gli oneri finanziari sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento; h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed altre tasse; i) le spese diverse dal mero acquisto dei cani da guardiania quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative. (32) Gli aiuti per investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio di danni possono essere finanziati a concorrenza dell'80% dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto può essere tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari. 6

7 (33) Poiché nel caso delle PMI gli investimenti nei sistemi di prevenzione sono per lo più di importo ridotto, le autorità italiane ritengono più appropriato erogare gli aiuti in forma di sovvenzioni dirette, in quanto altre forme di aiuto basate sul debito sarebbero troppo gravose considerato l'importo ridotto delle singole concessioni di aiuto. (34) Le autorità italiane hanno confermato che, se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell'unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. (35) Saranno considerati ammissibili soltanto i progetti di investimento avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto. Prima dell'inizio del pertinente progetto o attività, i candidati devono presentare una domanda di contributo alla Regione dopo la pubblicazione del bando annuale e conformemente alle modalità specifiche ivi indicate. La domanda di aiuto deve contenere il nome del richiedente, le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (36) Le autorità italiane escluderanno dal contributo concesso a norma della presente misura di aiuto di Stato le aziende che hanno già presentato domanda di contributi pubblici, inclusi pagamenti a titolo del PSR, per la stessa tipologia di interventi di prevenzione per le stesse produzioni agricole e sulle stesse particelle catastali Aspetti e impegni comuni (37) La misura di indennizzo dei danni ha un impatto esclusivamente positivo sull'ambiente, in quanto faciliterà la coesistenza delle attività agricole e zootecniche con la fauna selvatica protetta. Per quanto riguarda la misura a sostegno degli investimenti preventivi, le autorità italiane escludono che possa avere un impatto negativo sull'ambiente. Data l'estensione ridotta degli appezzamenti da proteggere e la loro frammentazione, lo spostamento della fauna selvatica non è ostacolato. Inoltre, nella valutazione dei progetti di investimento particolare importanza è attribuita al fatto che i sistemi di prevenzione devono solo evitare l'avvicinarsi delle specie che potrebbero arrecare danno. Gli investimenti fissi saranno dichiarati ammissibili soltanto se corredati delle necessarie autorizzazioni e, se realizzati nei parchi o nelle riserve naturali o in zone soggette a vincoli paesaggistici, dovranno essere autorizzati dalle autorità competenti che ne verificheranno anche la sostenibilità ambientale in relazione alle caratteristiche del territorio e alle specie di fauna selvatica in esso presenti. (38) L'Italia ha informato la Commissione che, al fine di conformarsi al requisito della trasparenza, il testo integrale del regime di aiuto sarà pubblicato sul sito web 7 della Regione e le altre informazioni richieste a norma del punto 128 degli orientamenti nel registro nazionale sugli aiuti di Stato 8 : L'Italia si è impegnata a garantire che le Come stabilito dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico. 7

8 informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni. 3. VALUTAZIONE 3.1. Esistenza dell'aiuto Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (39) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza". (40) Affinché una misura possa qualificarsi come aiuto ai sensi di questa disposizione occorre pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri. (41) Il regime di cui trattasi è imputabile allo Stato e finanziato mediante risorse statali (paragrafi (4) e (7)) e conferisce un vantaggio ai beneficiari in quanto favorisce soltanto talune imprese (paragrafo (8)), rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione concorrenziale di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza 9. (42) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto a un'impresa incida sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-ue 10. I beneficiari dell'aiuto operano nel settore agricolo, dove si svolgono scambi intra-ue. Nel 2016 le esportazioni di animali vivi dall'italia verso i paesi dell'ue sono state pari a 34,31 milioni di EUR mentre le importazioni sono ammontate a 1 419,3 milioni di EUR 11. Il settore interessato è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell'ue e quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. (43) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo. 9 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980: Si veda in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988: Fonte: Eurostat 8

9 3.2. Legittimità dell'aiuto Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (44) Il regime è stato notificato alla Commissione il 26 aprile 2017 e non è stato ancora messo in atto. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE Compatibilità dell'aiuto (45) Gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (46) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (47) Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve rispettare le prescrizioni della pertinente normativa dell'unione in materia di aiuti di Stato Applicazione degli orientamenti (48) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I "Disposizioni comuni" e la parte II, sezioni "Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti" e "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria", degli orientamenti Principi di valutazione comuni Contributo al conseguimento di un obiettivo comune (49) Come indicato al paragrafo (3), il regime di aiuto notificato ha l'obiettivo di indennizzarei danni arrecati da animali protetti a norma della legislazione unionale e nazionale o provocati dalla fauna selvatica sul territorio delle aree protette, come indicato al paragrafo (14), lettera b) e di sostenere gli investimenti per la prevenzione di tali danni. Il regime di aiuti notificato contribuisce in tal modo al raggiungimento di un obiettivo comune in linea con i punti 43 e 44 degli orientamenti. La misura illustrata alla precedente sezione rientra nell'ambito della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti. Conformemente al punto 48 degli orientamenti, la Commissione ritiene pertanto che l'aiuto contribuisca agli obiettivi di sviluppo rurale. La misura illustrata alla precedente sezione è una misura analoga a una misura di sviluppo rurale ed è inclusa anche nel PSR della Regione Emilia Romagna. Le due misure sono coerenti come illustrato al paragrafo (29). La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 47 degli orientamenti sono soddisfatte e che il regime contribuisce agli obiettivi dello sviluppo rurale. (50) Tenendo presente l'obiettivo del regime di aiuti notificato (paragrafo (13)), non è stato rilevato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti. Le autorità italiane hanno dimostrato che gli investimenti preventivi 9

10 non avranno un impatto negativo sull'ambiente (paragrafo (37)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 52 degli orientamenti. Necessità dell'intervento statale (51) Poiché il regime notificato soddisfa le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezioni e , degli orientamenti (paragrafi (79) e (90)), la Commissione ritiene che, in linea con il punto 55 degli orientamenti, l'aiuto sia necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune. Adeguatezza degli aiuti (52) Conformemente al punto 56 degli orientamenti, un aiuto è appropriato se altri strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC. (53) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alle pertinenti sezioni della parte II degli orientamenti, come analizzato qui di seguito nella sezione , la Commissione ritiene che, in linea con il punto 57 degli orientamenti, lo strumento di intervento sia adeguato. (54) Per quanto riguarda la misura illustrata alla precedente sezione 2.8.2, si tratta di una misura analoga a una misura di sviluppo rurale ed è inclusa anche nel PSR della Regione Emilia Romagna. Le autorità italiane hanno spiegato il motivo di questo duplice strumento di aiuto (paragrafo (29)). La Commissione ritiene pertanto che i requisiti di cui al punto 58 degli orientamenti sono rispettati. (55) Con riguardo alla misura a sostegno di investimenti preventivi, le autorità italiane hanno indicato (paragrafo (33)) le ragioni per le quali altre forme di aiuto, potenzialmente meno distorsive delle sovvenzioni dirette, non sono appropriate. Si ritengono pertanto soddisfatte le condizioni del punto 62 degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che lo strumento di aiuto sia adeguato e che la forma specifica dell'aiuto sia in linea con la parte II degli orientamenti. (56) La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia adeguato. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (57) Il punto 69 degli orientamenti limita gli aiuti concessi in base alla parte II, sezione 1.2, alle imprese che hanno compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare i rischi. Come illustrato ai paragrafi (20) e (25)a), a parte alcuni casi specifici che fanno eccezione, l'aiuto è concesso alle imprese che hanno adottato misure di prevenzione o adeguate misure gestionali. Si ritiene pertanto che sia soddisfatto il requisito del punto 69 degli orientamenti. (58) A norma del punto 75, lettera h), degli orientamenti, per gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, concessi in conformità alla parte II, sezione , degli orientamenti, non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione. (59) Per quanto riguarda l'aiuto agli investimenti nell'ambito del regime notificato, dal precedente paragrafo (35) consegue che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto 71 degli orientamenti. 10

11 (60) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione in linea con i punti da 70 a 75 degli orientamenti. Proporzionalità dell'aiuto (61) Come indicato di seguito (paragrafi (73), (76) e (77) e paragrafi (85) e (89)), i costi ammissibili e le intensità di aiuto rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte II, sezioni e , degli orientamenti e sono quindi in linea con il punto 84 degli orientamenti. (62) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili saranno giustificati da prove documentarie chiare e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto non potrà beneficiare degli aiuti (paragrafo (31)h)). (63) Inoltre i paragrafi (27) e (36) escludono la possibilità di cumulo con qualsiasi altro tipo di aiuto nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, conformemente ai punti 100 e 102 degli orientamenti. Sulla base del presente paragrafo e dei due precedenti, il criterio della proporzionalità è rispettato. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (64) Poiché il regime notificato soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezioni e , degli orientamenti (paragrafi (79) e (90) ) e non supera le intensità di aiuto massime pertinenti (paragrafi (76) e (77) e paragrafo (89)), la Commissione ritiene, in linea con il punto 113 degli orientamenti, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Trasparenza (65) Come illustrato al paragrafo (38), è rispettato l'obbligo di trasparenza di cui al punto 128 degli orientamenti Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti (sezione degli orientamenti) (66) Dai paragrafi (3) e (18) risulta che gli animali i cui danni sono indennizzabili dal regime notificato sono animali protetti in linea con la definizione di cui al punto degli orientamenti. (67) A norma del punto 391 degli orientamenti la Commissione autorizzerà gli aiuti destinati a indennizzare soltanto i danni causati da animali protetti alle imprese attive nella produzione agricola primaria. Dal paragrafo (8) discende che tale requisito è soddisfatto. (68) In base ai punti 326 e 392 degli orientamenti, il beneficiario è tenuto ad adottare misure preventive ragionevoli e proporzionate. Come indicato al paragrafo (20), tale requisito è soddisfatto. (69) Conformemente al punto 393 degli orientamenti, lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell'animale 11

12 protetto. Il regime notificato indennizza soltanto il danno causato da un animale protetto e, per essere ammissibile, tale danno deve essere valutato dall'autorità competente che stabilisce il necessario nesso di causalità (paragrafo (21)). È quindi soddisfatta la condizione di cui al punto 393 degli orientamenti. (70) In base al punto 394 degli orientamenti, gli aiuti devono essere pagati direttamente all'azienda interessata. Come illustrato al paragrafo (21), l'indennizzo è versato direttamente ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto. Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 394 degli orientamenti. (71) Nell'ambito del regime in oggetto, le autorità italiane intendono indennizzare i danni verificatisi non più di tre anni prima dell'istituzione del regime di aiuti. Inoltre, l'italia ha garantito che gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell'evento che ha determinato il danno (paragrafo (26)). Si ritiene pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 395 degli orientamenti. (72) Il punto 396 degli orientamenti limita i costi ammissibili ai costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno e prescrive che il danno sia valutato da un'autorità pubblica o da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto. In base alle informazioni di cui al paragrafo (21), queste condizioni sono soddisfatte. (73) Il punto 397 degli orientamenti stabilisce i costi ammissibili all'aiuto, tra i quali figurano quelli calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi e delle piante distrutte, i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i danni materiali ad attrezzature e impianti. Come specificato al paragrafo (22), i costi ammissibili nell'ambito del regime notificato sono conformi al punto 397, lettere a), b) e c), degli orientamenti. (74) In base al punto 398 degli orientamenti, dall'importo dell'aiuto devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno. Dal paragrafo (24) discende che tale requisito è soddisfatto. (75) Secondo il punto 399 degli orientamenti, il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario. Dal paragrafo (21) risulta che sono rispettate le disposizioni del punto 399. (76) Il punto 401 degli orientamenti limita l'aiuto al 100% dei costi diretti ammissibili. La compensazione per i costi diretti nell'ambito del presente regime è limitata al 100% (paragrafo (23)). La condizione di cui al punto 401 degli orientamenti per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto è dunque soddisfatta. (77) Il punto 402 degli orientamenti prevede che la compensazione per i costi indiretti sia proporzionata ai costi diretti e limitata all'80% dei costi indiretti ammissibili. Come descritto ai paragrafi, (22)d) e (23), tali condizioni sono soddisfatte. (78) Conformemente al punto 403 degli orientamenti, l'indennizzo corrisposto nel quadro del regime notificato, combinato a tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli percepiti nell'ambito di polizze assicurative, deve essere limitato al 100% dei costi diretti ammissibili e all'80% dei costi indiretti ammissibili. Alla luce dei paragrafi (76) e (77) e considerando che i danni alle produzioni coperte da assicurazione contro i danni arrecati dalla fauna selvatica sono esclusi dall'indennizzo (paragrafo (25)f)) e che è escluso ogni possibile cumulo con altri aiuti (paragrafi (27) e (36)), 12

13 l'intensità dell'aiuto non sarà superiore al 100% dei costi diretti ammissibili e all'80% dei costi indiretti ammissibili. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto 403 degli orientamenti. (79) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione , degli orientamenti sono soddisfatte. Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (sezione degli orientamenti) (80) A norma del punto 400 degli orientamenti gli investimenti relativi a misure per prevenire i danni arrecati da animali protetti possono essere finanziati a norma della parte II, sezione , degli orientamenti. (81) Conformemente al punto 134 degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, sezione , degli orientamenti devono essere conformi alla seguente condizione: "se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell'unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni". Poiché le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tale condizione (paragrafo (34)), la Commissione ritiene che la condizione di cui al punto 134 degli orientamenti sia rispettata. (82) Conformemente al punto 136 degli orientamenti, il regime di aiuti notificato riguarda investimenti in attivi materiali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (paragrafi (8) e (30)). (83) I punti da 137 a 142 degli orientamenti non sono applicabili al presente caso, poiché gli investimenti non sono connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole. (84) Gli investimenti finanziati dal regime di aiuti notificato perseguono l'obiettivo della prevenzione e della riduzione del rischio di danni arrecati da animali protetti (paragrafo (28)). Risulta pertanto soddisfatta la condizione di cui al punto 143, lettera e), degli orientamenti. (85) I costi ammissibili descritti al paragrafo (29) rispettano le categorie di costi ammissibili elencate al punto 144 degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto i suddetti costi ammissibili conformi al punto 144, lettera g). (86) Nell'ambito del regime notificato non saranno concessi aiuti in relazione ai costi di cui al punto 145 degli orientamenti, fatta eccezione per la lettera c) relativa all'acquisto di animali (paragrafo (30)). Tuttavia, conformemente al punto 146 degli orientamenti, possono essere concessi aiuti per l'acquisto di animali solamente se effettuato per l'obiettivo del punto (143), lettera e), dei presenti orientamenti (cfr. paragrafo (84)). 13

14 (87) I punti da 147 a 151 degli orientamenti non sono applicabili al caso di cui trattasi, in quanto il regime notificato non riguarda né l'acquisto di animali da riproduzione, né l'irrigazione e non è finalizzato alla conformità a determinate norme. (88) I punti da 152 a 154 degli orientamenti non sono applicabili al caso in esame in quanto, trattandosi di investimenti aventi obiettivi di prevenzione, ad essi si applica il punto 155 degli orientamenti. (89) L'intensità massima dell'aiuto, pari all'80% o al 100% in caso di investimenti collettivi, prevista dal regime notificato (paragrafo (32)) è conforme all'intensità di aiuto massima applicabile, di cui al punto 155 degli orientamenti. (90) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione , degli orientamenti sono soddisfatte Altre condizioni (91) La Commissione prende atto del fatto che l'indennizzo previsto dal regime di aiuto notificato sarà concesso a imprese in difficoltà solo se le difficoltà finanziarie dell'impresa sono dovute ai danni provocati da animali protetti (paragrafo (10)) e che gli aiuti agli investimenti non saranno concessi a imprese in difficoltà. Ciò è in linea con il punto 26 degli orientamenti. (92) La Commissione prende atto del fatto che le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (11)) sono escluse da ogni sostegno, in linea con il punto 27 degli orientamenti. (93) Conformemente al punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del suo regolamento di applicazione non dovrebbero applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo (6) risulta che tale condizione è soddisfatta. (94) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti. 4. CONCLUSIONE La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato 12 e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione riterrà che l Italia accetti la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l'italia desidera che alcune informazioni siano tutelate dal segreto 12 Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1 dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 297 del , pag

15 d'ufficio, si prega di indicare di quali informazioni si tratti nonché di fornire una giustificazione per ogni informazione di cui si chiede la non divulgazione. La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/ della Commissione, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione 13 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (GU L 140 del , pag. 1). 15

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