REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA. Articolo 1 (Principi generali)
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- Ugo Ferrante
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1 REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ISTITUTO DI SANTA MARGHERITA Articolo 1 (Principi generali) Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali l Istituto di Santa Margherita, d ora in poi per brevità, ISM o Ente, provvede alla selezione ai fini dell assegnazione in locazione degli immobili di sua proprietà e della stipula dei relativi contratti di locazione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Articolo 2 (Regole generali per le procedure di selezione dei conduttori) L individuazione dei soggetti conduttori avviene attraverso procedure comparative e selettive di assegnazione degli immobili. La relativa istruttoria viene espletata da una Commissione nominata dal Presidente e composta dal Segretario Generale, in qualità di presidente della commissione e da altri due componenti, scelti tra i dipendenti dell Ente, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. Articolo 3 (Pubblicità e trasparenza delle selezioni) Ogni procedura rivolta all assegnazione di un immobile, avverrà ottemperando ai seguenti adempimenti: a) affissione dell avviso di disponibilità per gli immobili, nell Albo dell Ente sito nella sede dell Ente in Roma Piazza di Santa Balbina n.8 per una durata minima di 30 ggb) pubblicazione dell avviso di disponibilità per gli immobili sul sito internet dell Ente per una durata minima di giorni 30. Non sono, altresì, escluse ulteriori idonee forme di pubblicità; In casi eccezionali, da individuare con specifica e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, le unità immobiliari potranno essere direttamente attribuite a soggetti in possesso di particolari requisiti di interesse dell Ente. Le procedure di selezione sono espletate entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione agli avvisi. L assegnazione e la relativa graduatoria di ogni singolo immobile verranno pubblicate sul sito istituzionale dell Ente al momento dell adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva delle unità immobiliari, per un periodo di 15 giorni, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. Articolo 4 (Contenuto delle domande di partecipazione per le unità immobiliari) Le domande dovranno essere inviate per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnate a mano presso l ISM e pervenire entro il termine contenuto nell avviso di disponibilità (per le offerte inviate per posta fa comunque fede il timbro postale di spedizione) all indirizzo ivi indicato in busta chiusa e sigillata, recante sull esterno la dicitura Offerta di locazione Via... Nr. Civico.. 1
2 interno..e contenente all interno la seguente documentazione: 1) Domanda di locazione sottoscritta in originale; 2) Offerta economica sottoscritta in originale dal richiedente, recante indicazione del canone di locazione mensile offerto in aumento rispetto al canone base indicato nell Avviso; 3) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi degli artt. 46,47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di essere consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità di atti ), di non avere in corso e di non avere subito negli ultimi 5 anni procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi e di sfratto per morosità resa ai sensi della normativa vigente; 4) dichiarazione dell offerente di aver preso visione dell immobile e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente e di trovarlo idoneo al proprio uso; 5) Dichiarazione di Stato di famiglia resa ai sensi della normativa vigente; 6) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali che saranno esclusivamente utilizzati dall Ente in relazione alla procedura di cui al relativo Avviso di disponibilità;. 7) copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità debitamente datato e sottoscritto in originale; 8) copia della ultima dichiarazione dei redditi presentata ed ogni altra idonea documentazione attestante la capacità dell offerente di assolvere al pagamento del canone di locazione. 2. Qualora l istanza di locazione sia presentata da persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società, ecc.), la domanda e le relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore prevedendosi altresì la presentazione di: 1) una dichiarazione di referenza sottoscritta da un istituto bancario; 2) copia autentica dello Statuto; 3) visura CCIAA, in caso di Società. Gli avvisi per l assegnazione degli immobili disciplinano, oltre quella prima detta, le altre condizioni per la partecipazione alla assegnazione unitamente alla documentazione da allegare sia in fase di presentazione della domanda sia in quella successiva per la stipulazione del contratto. La commissione interna verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. Articolo 5 (Selezione delle offerte ed aggiudicazione degli immobili) Le offerte sono aperte e verificate in seduta pubblica, come indicato nell avviso di disponibilità dell immobile e sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto.la partecipazione alla procedura per l assegnazione degli immobili è subordinata al possesso di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dall ultima dichiarazione dei redditi, di importo pari ad almeno il doppio del canone annuale offerto per locazione. In caso di parità tra le offerte l immobile sarà assegnato al soggetto che avrà inviato prima l offerta. In tale situazione fa fede il timbro postale di spedizione o la data e l ora di ricezione dell ente qualora l offerta venga consegnata a mano. Alla selezione per l assegnazione degli immobili possono partecipare sia le persone fisiche che giuridiche. Articolo 6 (Provvedimento di assegnazione delle unità immobiliari) Espletata la procedura di valutazione delle domande di assegnazione pervenute e formata la graduatoria, il Segretario Generale comunica al soggetto primo in graduatoria l assegnazione provvisoria richiedendo contestualmente la trasmissione, entro quindici giorni naturali consecutivi, 2
3 della documentazione eventualmente prevista nel relativo avviso ai fini della assegnazione definitiva e della conseguente sottoscrizione del contratto. L assegnazione definitiva verrà effettuata dal Segretario Generale previa verifica della regolarità della documentazione complessivamente presentata. Il contratto di locazione verrà quindi stipulato dal Presidente dell ISM quale legale rappresentante dell Ente. Articolo 7 (Ripartizione e addebito oneri accessori relativi al contratto di locazione) Ai conduttori verranno addebitate le somme relative: 1) ai contributi per oneri relativi alla manutenzione ordinaria della unità immobiliare secondo le previsioni normative; 2) agli oneri relativi alle parti comuni, in base alle tabelle millesimali della unità immobiliare condotta in locazione. Articolo 8 (Pagamento canoni e morosità) L Ente procederà al recupero giudiziale dei crediti maturati nei confronti degli inquilini che non abbiano provveduto a corrispondere nei termini previsti dal contratto di locazione, le quote mensili del canone. Qualora il canone e i relativi oneri accessori non vengano corrisposti per un periodo di almeno quattro mesi il contratto di locazione si intenderà automaticamente risolto senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inviare al conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancato rilascio e previa ulteriore diffida al pagamento rimasta ancora priva di positivo adempimento, l Ente provvederà immediatamente ad avviare la procedura giudiziaria di sfratto con addebito delle spese legali al Conduttore moroso. Articolo 9 (Stipula del contratto di locazione. Revoca della assegnazione. Risoluzione del contratto) A seguito dell assegnazione definitiva, si procederà alla stesura del contratto di locazione secondo la normativa vigente. L ISM procederà alla revoca dell assegnazione/aggiudicazione nel caso in cui le dichiarazioni o la documentazione presentate risultino non veritiere, salva comunque la immediata segnalazione della fattispecie alla Autorità Giudiziaria per l accertamento dei profili penali di competenza. In tale evenienza l aggiudicazione/assegnazione verrà effettuata nei confronti del soggetto collocatosi al secondo posto nella relativa graduatoria. Qualora l accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o della documentazione presentata per l ottenimento della locazione avvenga in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto di locazione, lo stesso si intenderà risolto ad ogni effetto e senza alcun intervento giudiziale mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi dall Ente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto interessato, e con la contestuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria per i profili penali di competenza. Resta ferma la attivazione della azione giudiziaria per l accertamento dei danni subiti. Articolo 10 (Divieto assoluto di sublocazione o cessione del contratto) E fatto assoluto divieto di sublocare le unità immobiliari condotte in locazione o cedere il contratto. L accertamento della eventuale sublocazione o cessione è considerato, tra gli altri, grave 3
4 inadempimento degli obblighi negoziali e comporterà la immediata risoluzione del contratto senza alcun intervento giudiziale mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi dall Ente mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Conduttore. In particolari situazioni l Ente potrà autorizzare la sublocazione o la cessione del contratto con proprio provvedimento motivato. Articolo 11 (Obbligo del trasferimento della residenza da parte del Conduttore ad uso abitativo) È obbligo del conduttore, salvo differente previsione nel bando di gara o nell avviso relativamente agli immobili destinati a uso abitativo, trasferire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto, la residenza nella unità immobiliare condotta in locazione. Il mancato trasferimento della residenza entro il citato termine essenziale è considerato grave inadempimento del contratto e comporterà la sua immediata risoluzione, senza intervento giudiziale previa semplice comunicazione scritta da inviare da parte dell Ente al Conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. Per questo l Istituto si riserva di verificare in ogni momento di durata del rapporto la permanenza di tale essenziale requisito anche attraverso la richiesta di presentazione al Conduttore della relativa certificazione rilasciata dal Comune; per tale evenienza il Conduttore, con la sottoscrizione del contratto di locazione, si obbliga ad ogni effetto a presentare, entro e non oltre 30 (giorni) naturali consecutivi dalla data di ricezione della richiesta dell Ente, il certificato residenza. In particolari situazioni l Ente, con proprio provvedimento motivato Articolo 12 (Quantificazione del canone di locazione) La quantificazione del canone di locazione posto a base d asta per gli immobili avviene sulla base delle quotazioni dell Osservatorio Immobiliare dell Agenzia del Territorio, della zona dove l immobile è ubicato, avendo come riferimento il valore medio (valore minimo più valore massimo, diviso due), applicato sulla superficie lorda della unità immobiliare. Qualora la procedura iniziale dovesse andare deserta l Ente provvederà ad indire una seconda procedura quantificando il canone posto a basa d asta prendendo quale riferimento il valore minimo indicato dall Osservatorio Immobiliare dell Agenzia del Territorio applicato sulla superficie lorda dell unità immobiliare. Nel caso in cui anche la seconda procedura dovesse andare deserta, l immobile verrà locato a colui che, per primo, farà pervenire all Ente un offerta in forma libera di cui all avviso per un canone minimo non inferiore a quello fissato nell atto di avvio della procedura ribassato del 30%. Articolo 13 (Contenuti dell'avviso) L avviso per la locazione degli immobili, pubblicizzato con le modalità di cui al precedente articolo 4, contiene, tra le altre eventuali, le seguenti indicazioni: individuazione e caratteristiche dell immobile da locare; canone mensile posto come base d asta; la durata e la tipologia del contratto; termine di presentazione della domanda; 4
5 Modalità per la visita dell immobile; indirizzo dell ISM presso il quale far pervenire le offerte; destinazione d uso dell immobile (abitativo/ufficio/altro); l eventuale disponibilità dell Ente a procedere all assegnazione anche in presenza di una sola offerta; metodo di aggiudicazione ai sensi dell art. 5 del presente regolamento; data della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte; Articolo 14 (Soggetti abilitati alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione) Possono partecipare all assegnazione degli immobili tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, secondo quanto disciplinato ai precedenti articoli, che non abbiano in corso o non abbiano subito nell arco degli ultimi 5 anni procedure di recupero crediti per canoni ed oneri locatizi o di sfratto per morosità. Non possono partecipare altresì alle gare le persone giuridiche: a) nei cui confronti siano state richieste o siano in atto procedure di liquidazione concordato o fallimento; b) il cui legale o legali rappresentanti, soci e procuratori, così come risultanti dal certificato della Camera di Commercio, siano stati condannati, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimento per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso; c) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i; d) che si trovino nelle condizioni di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i. Le ipotesi di cui ai punti a) e b) intervenute successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione dovranno essere comunicate all Ente entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla loro presa di conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica. Il mancato rispetto di tale termine e comunque la mancata informativa costituirà grave inadempimento del contratto e, pertanto, lo stesso si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare da parte dell Ente al conduttore con raccomandata con avviso di ricevimento. Non possono partecipare altresì alle gare le persone fisiche: a) che siano state condannate, per reati contro la pubblica amministrazione o abbiano in corso o siano stati rinviati a giudizio o ne sia stato richiesto procedimento per reati di associazione per delinquere o di stampo mafioso; b) che si trovino nella incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/1981 e s.m.i; c) che si trovino nelle condizioni di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell articolo 9 della legge n. 231/2001 e s.m.i. Articolo 15 (Modifiche nella composizione delle persone giuridiche successive alla stipula del contratto) Ogni modifica della persona giuridica così come risultante agli atti per la partecipazione alla gara e incidente sui requisiti di ammissione, posti a base quindi della successiva sottoscrizione del contratto di locazione, dovrà essere obbligatoriamente comunicata all Ente entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrente dall intervenuta modifica. La mancata tempestiva comunicazione dell intervenuta modifica, da considerarsi quale grave 5
6 inadempimento delle condizioni negoziali, comporterà l immediata ed automatica risoluzione del contratto di locazione, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare, con raccomandata con avviso di ricevimento, da parte dell Ente al conduttore Articolo 16 (Locazioni degli immobili siti in Roma Piazza di Santa Balbina n. 8 e n. 10) Per quanto concerne le locazioni, anche parziali, degli immobili dell Ente siti in Roma, piazza di Santa Balbina nn. 8 e 10, stanti le caratteristiche peculiari di detti immobili si procederà, ad incaricare un professionista abilitato per la corretta quantificazione del canone da porre a base d asta, per la procedura iniziale nonché per l eventuale seconda procedura. Inoltre l Ente si riserva di valutare la compatibilità delle attività svolte dai soggetti partecipanti alle procedure selettive con lo svolgimento della propria missione statutaria. Articolo 17 (Annullamento dell aggiudicazione) L Ente dispone in ogni momento l annullamento dell aggiudicazione e la immediata risoluzione del contratto di locazione se stipulato, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrare con raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell Ente al conduttore, nei confronti di coloro che abbiano conseguito l assegnazione dell alloggio sulla base di dichiarazioni non veritiere ovvero di documentazione risultata falsa. Articolo 18 (Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria) E fatto divieto di eseguire qualsivoglia lavoro di ristrutturazione e/o di modifica della unità immobiliare condotta in locazione senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell Ente e di tutti le altre Amministrazioni pubbliche competenti per materia. Qualsiasi intervento di ristrutturazione richiesto dal Conduttore ed autorizzato ai sensi di legge sarà effettuato a totali cure e spese del Conduttore medesimo e non darà in alcun modo titolo per richiedere all Ente rimborsi o riduzioni del canone a qualsiasi titolo, anche per migliorie. Nel caso di lavori non autorizzati dall Ente e dai competenti Uffici, da considerarsi grave inadempimento del contratto, il conduttore sarà tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative ed i costi di ripristino della situazione originaria, oltre le segnalazioni alle competenti Autorità anche giudiziarie, sollevando l Ente da qualsiasi responsabilità economica o amministrativa e penale. In tale ipotesi, da considerarsi grave inadempimento, comporterà oltre al dovere di ripristino dello stato dei luoghi, anche la immediata risoluzione del contratto, senza intervento giudiziale, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi al Conduttore da parte dell Ente con raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 19 (Procedura relativa al rinnovo dei contratti) In caso di immobile locato l Ente invierà una lettera di disdetta in cui l inquilino sarà invitato ad esprimere la sua volontà in ordine alla stipula di un nuovo contratto di locazione il cui canone di 6
7 locazione sarà calcolato in base alla quotazione dell Osservatorio Immobiliare dell Agenzia del Territorio, avendo come riferimento il valore massimo tra quello corrisposto al momento della scadenza contrattuale e quello medio calcolato ai sensi dell art. 12 del presente regolamento. Qualora l inquilino comunichi all Ente la propria volontà di rinnovare il contratto alle condizioni comunicate dall ISM, l Ente non metterà in disponibilità l immobile e si procederà alla stipula di un nuovo contratto di locazione. 7
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