2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 28 gennaio 2013 UNIONE EUROPEA AVVISO AGLI ABBONATI SOMMARIO

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero 8 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 gennaio 2013 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL IL IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -- UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E E DECRETI -- VIA VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE PRESSO VIA PRINCIPE UMBERTO PRESSO L ISTITUTO 4, L'ISTITUTO POLIGRAFICO ROMA POLIGRAFICO E ZECCA ZECCA DELLO DELLO STATO STATO - LIBRERIA VIA SALARIA, DELLO 1027 STATO PIAZZA ROMA G. - VERDI CENTRALINO ROMA - - LIBRERIA CENTRALINO DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA AVVISO AGLI ABBONATI Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Uffi ciale. Si ricorda che l abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento. SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 1083/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell informazione Regolamento n. 1084/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Pubblicati nel n. L 321 del 20 novembre 2012 Regolamento n. 1085/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, relativo all apertura di un contingente tariffario per l anno 2013 applicabile all importazione nell Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio Regolamento n. 1086/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Regolamento n. 1087/2012 della Commissione, del 20 novembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/ Pubblicati nel n. L 322 del 21 novembre 2012 Regolamento n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico Regolamento n. 1089/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata Pag. 5» 24» 26» 28» 30» 32» 40

2 Regolamento n. 1090/2012 della Commissione, del 21 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Regolamento n. 1091/2012 della Commissione, del 21 novembre 2012, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 novembre al 16 novembre 2012 nell ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta Regolamento n. 1092/2012 della Commissione, del 21 novembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/ Pubblicati nel n. L 323 del 22 novembre 2012 Decisione n. 1093/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativa all anno europeo dei cittadini (2013) Regolamento n. 1094/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Regolamento n. 1095/2012 della Commissione, del 22 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l ovoalbumina Pubblicati nel n. L 325 del 23 novembre 2012 Regolamento n. 1096/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aischgründer Karpfen (IGP)] Regolamento n. 1097/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati Regolamento n. 1098/2012 della Commissione, del 23 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Pubblicati nel n. L 326 del 24 novembre 2012 Regolamento n. 1099/2012 del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto Regolamento n. 1100/2012 del Consiglio, del 26 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia Regolamento n. 1101/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Regolamento n. 1102/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Regolamento n. 1103/2012 della Commissione, del 26 novembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/ Pubblicati nel n. L 327 del 27 novembre 2012 Decisione n. 1104/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell ammissione e del controllo della produzione..... Decisione n. 1105/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione Regolamento n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori Pag. 42» 44» 45» 47» 55» 57» 59» 61» 69» 71» 73» 75» 77» 79» 81» 84» 87 2

3 Regolamento n. 1107/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli Pubblicati nel n. L 328 del 28 novembre 2012 Pag. 96 3

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5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1083/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell informazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell informazione ( 1 ), in particolare l articolo 8, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell informazione. (2) Ai sensi dell articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004, sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e per precisare i termini di trasmissione. (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche europee sulla società dell informazione di cui all articolo 3, paragrafo 2, e all articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 143 del , pag

6 ALLEGATO I 1. Tematiche e loro caratteristiche MODULO 1: IMPRESE E SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE a) Le tematiche da trattare per l anno di riferimento 2013, selezionate nell elenco di cui all allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti: sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese, impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese, uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government), processi di e-business e aspetti organizzativi, commercio elettronico. b) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese: Sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese: utilizzo di computer. Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer: (facoltativo) addetti o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti che utilizzano computer almeno una volta alla settimana, (facoltativo) utilizzo di applicazioni delle TI per dotare i dipendenti di accesso remoto al sistema , a documenti o ad applicazioni dell impresa (mediante connessione a Internet fissa, mobile o senza fili). Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer: accesso a Internet. Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet: connessione a Internet: DSL, connessione a Internet: altra connessione Internet fissa a banda larga, connessione a Internet: connessione ISDN o accesso dial-up tramite la linea telefonica tradizionale, connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite dispositivi portatili che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite computer portatili che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), 6

7 (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite altri dispositivi portatili quali smartphone o computer palmari che utilizzano reti di telefonia mobile (cosiddetti 3G o 4G), connessione a Internet: altra connessione mobile, connessione a Internet: velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione ad Internet più veloce in Mbit/s: ([0;< 2], [2;< 10], [10;< 30], [30;< 100], [ 100]), addetti o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti che utilizzano computer con accesso a Internet almeno una volta alla settimana, utilizzo di social media, in particolare di social network, microblog o blog aziendali, siti web per condividere contenuti multimediali, strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi diversi dalla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento, utilizzo di social network, utilizzo di microblog o blog aziendali, utilizzo di siti web per condividere contenuti multimediali, utilizzo di strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, utilizzo di un sito Internet o di una home page. Caratteristiche da rilevare per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet o di una home page: tipologia di servizi offerti: ordini o prenotazioni on line, tipologia di servizi offerti: avvertenze sulla politica in materia di privacy, marchio di certificazione della tutela della privacy o certificazione della sicurezza del sito, tipologia di servizi offerti: cataloghi di prodotti o listini prezzi, tipologia di servizi offerti: tracciabilità on line dell ordine, tipologia di servizi offerti: possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti, tipologia di servizi offerti: possibilità di personalizzare i contenuti del sito per i visitatori abituali, (facoltativo) tipologia di servizi offerti: annuncio di posti di lavoro vacanti o possibilità di effettuare domande di impiego on line. Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano social media, in particolare social network, microblog o blog aziendali, siti web per condividere contenuti multimediali e strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi diversi dalla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento: utilizzo di social media per sviluppare l immagine dell impresa o per commercializzare prodotti, utilizzo di social media per raccogliere o rispondere a domande, osservazioni od opinioni dei consumatori, utilizzo di social media per coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell innovazione di prodotti o servizi, utilizzo di social media per collaborare con i partner commerciali o altre organizzazioni, utilizzo di social media per assumere dipendenti, utilizzo di social media per scambiare opinioni o conoscenze all interno dell impresa, utilizzo di social media in virtù di una politica formale dell impresa. 7

8 Uso delle TIC da parte delle imprese per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government) Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet: utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per consultare la home page o visitare siti web della pubblica amministrazione al fine di ottenere informazioni, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per consultare la home page o visitare siti web della pubblica amministrazione al fine di scaricare moduli, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per presentare le dichiarazioni IVA (imposta sul valore aggiunto) interamente via Internet (incluso, se richiesto, il pagamento), senza necessità di pratiche cartacee, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per presentare la dichiarazione dei contributi sociali interamente via Internet (incluso, se richiesto, il pagamento), senza necessità di pratiche cartacee, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per accedere alla documentazione e a specifiche di gara nel quadro di un sistema elettronico di appalto della pubblica amministrazione, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per offrire beni o servizi (e-tendering) nel quadro di sistemi elettronici di appalto di pubbliche amministrazioni nazionali, utilizzo di Internet nel corso dell anno civile precedente per offrire beni o servizi (e-tendering) nel quadro di sistemi elettronici di appalto di pubbliche amministrazioni di altri Stati membri dell UE. Accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale) Caratteristiche da rilevare per le imprese con accesso a Internet: utilizzo da parte dei dipendenti di dispositivi portatili forniti dall impresa che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro. Caratteristiche da rilevare per le imprese che dotano i dipendenti di dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro: addetti o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti che utilizzano dispositivi portatili, forniti dall impresa, che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro. Processi di e-business Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer: invio di fatture elettroniche idonee al trattamento automatico dei dati, invio di fatture elettroniche non idonee al trattamento automatico dei dati, ricezione di fatture elettroniche idonee al trattamento automatico dei dati, utilizzo di un pacchetto software ERP (Enterprise Resource Planning) per condividere informazioni tra differenti aree funzionali, 8

9 (facoltativo) utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM Customer Relationship Management) al fine di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione di altre aree funzionali dell impresa tali informazioni, (facoltativo) utilizzo di applicazioni software per gestire informazioni relative ai clienti (CRM Customer Relationship Management) che consente di analizzare tali informazioni per scopi di marketing. Commercio elettronico Caratteristiche da rilevare per le imprese che utilizzano computer e non sono classificate nella sezione K della NACE Rev. 2: ricevimento nell anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi effettuate tramite siti Internet (vendite via web), ricevimento nell anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI), effettuazione nell anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite siti web e tramite messaggi di tipo EDI, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web (vendite via web): prodotti o servizi non idonei alla vendita via web, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi logistici, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi di pagamento, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi connessi alla sicurezza delle TIC o alla protezione dei dati, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: problemi inerenti al contesto giuridico, ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite via web: costi eccessivi di tali vendite rispetto ai ricavi. Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni effettuate tramite siti web: valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web, percentuale delle vendite tramite commercio elettronico a consumatori privati (B2C) nell anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web, percentuale delle vendite tramite commercio elettronico ad altre imprese (B2B) e alla pubblica amministrazione (B2G) nell anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti Internet, vendite elettroniche secondo l origine: proprio paese, nell anno civile precedente, vendite elettroniche secondo l origine: altri paesi dell UE, nell anno civile precedente, vendite elettroniche secondo l origine: resto del mondo, nell anno civile precedente. Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI: valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute mediante messaggi di tipo EDI, vendite elettroniche secondo l origine: proprio paese, nell anno civile precedente, 9

10 vendite elettroniche secondo l origine: altri paesi dell UE, nell anno civile precedente, vendite elettroniche secondo l origine: resto del mondo, nell anno civile precedente. Caratteristiche da rilevare per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite siti web o tramite messaggi di tipo EDI: (facoltativo) effettuazione nell anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o servizi tramite siti web, (facoltativo) effettuazione nell anno civile precedente di ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI, (facoltativo) acquisti tramite commercio elettronico effettuati nell anno civile precedente sulla base di ordinazioni trasmesse per via elettronica, in classi percentuali ([0; < 1], [1; < 5], [5; < 10], [10; < 25], [25; < 50], [50; < 75], [75; 100]) degli acquisti tramite commercio elettronico sul totale degli acquisti, oppure in termini di valore degli acquisti tramite commercio elettronico, o in termini di percentuale degli acquisti tramite commercio elettronico sul totale degli acquisti, (facoltativo) acquisti elettronici secondo l origine: proprio paese, nell anno civile precedente, (facoltativo) acquisti elettronici secondo l origine: altri paesi dell UE, nell anno civile precedente, (facoltativo) acquisti elettronici secondo l origine: resto del mondo, nell anno civile precedente. c) Le seguenti caratteristiche generali delle imprese devono essere rilevate o ottenute da altre fonti: Caratteristiche da rilevare per tutte le imprese: attività economica principale dell impresa nell anno civile precedente, numero medio di addetti nell anno civile precedente, totale del fatturato (in termini di valore, IVA esclusa) nell anno civile precedente, (facoltativo) totale degli acquisti di beni e servizi (in termini di valore, IVA esclusa) nell anno civile precedente. 2. Copertura Le caratteristiche di cui al punto 1, lettere da b) a c), del presente allegato, devono essere rilevate e ottenute per le imprese che esercitano le attività economiche e presentano le dimensioni e la copertura geografica specificate in appresso. a) Attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2: Categoria NACE Descrizione Sezione C Sezioni D ed E Sezione F Sezione G Sezione H Sezione I Sezione J Sezione L «Attività manifatturiere» «Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata», «Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento» «Costruzioni» «Commercio all ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli» «Trasporto e magazzinaggio» «Servizi di alloggio e di ristorazione» «Servizi di informazione e comunicazione» «Attività immobiliari» 10

11 Categoria NACE Divisioni Sezione N Gruppo 95.1 (facoltativo) Classi 64.19, 64.92, e Gruppi 65.1 e 65.2 Descrizione «Attività professionali, scientifiche e tecniche» «Attività amministrative e di servizi di supporto» «Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni» «Attività finanziarie e assicurative» b) Dimensioni dell impresa: imprese con 10 o più addetti. L inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. c) Copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro. 3. Periodi di riferimento Il periodo di riferimento è l anno 2012 per le caratteristiche relative all anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il gennaio Disaggregazioni Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali. a) Disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2: (facoltativo) , 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1 Aggregazione NACE Rev. 2 per l eventuale calcolo di aggregati nazionali 11

12 (facoltativo) (facoltativo) (facoltativo) Aggregazione NACE Rev. 2 per l eventuale calcolo di aggregati europei b) Disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti: Classe di addetti 10 o più addetti da 10 a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 o più addetti Se coperte, le imprese con meno di 10 addetti dovrebbero essere ripartite come segue (l indicazione delle caratteristiche per le classi «Meno di 5 addetti» e «Da 5 a 9 addetti» è facoltativa): Classe di addetti Meno di 10 addetti Meno di 5 addetti (facoltativo) Da 5 a 9 addetti (facoltativo) 12

13 5. Periodicità I dati sono forniti una volta per l anno Termini di trasmissione a) I dati aggregati di cui all articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o l inattendibilità, anteriormente al 5 ottobre Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, è completato attenendosi alle istruzioni fornite da Eurostat. b) I metadati di cui all articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2013, attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. c) La relazione sulla qualità di cui all articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004, è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre

14 ALLEGATO II 1. Tematiche e loro caratteristiche MODULO 2: INDIVIDUI, FAMIGLIE E SOCIETÀ DELL INFORMAZIONE a) Le tematiche da trattare per l anno di riferimento 2013, selezionate nell elenco di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti: accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie, utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie, competenze e abilità in materia di TIC, ostacoli all utilizzo delle TIC e di Internet, uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government), accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale). b) Devono essere rilevate le caratteristiche di cui in appresso. Accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie Caratteristiche da rilevare per tutte le famiglie: accesso a un computer a casa propria, accesso a Internet da casa (con qualunque apparecchio). Caratteristiche da rilevare per le famiglie con accesso a Internet: tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l accesso a Internet da casa: DSL (ad esempio ADSL, SHDSL, VDSL), tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l accesso a Internet da casa: via rete fissa (ad esempio cavo, fibra ottica, Ethernet, PLC), tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l accesso a Internet da casa: connessione fissa senza fili (ad esempio satellite, WiFi pubblico), tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l accesso a Internet da casa: connessione a una rete di telefonia mobile (come minimo con tecnologia 3G, ad esempio UMTS), tramite cellulare, tipologia di connessione a banda larga utilizzata per l accesso a Internet da casa: connessione a una rete di telefonia mobile (come minimo con tecnologia 3G, ad esempio UMTS), tramite card o chiavetta USB (con scheda SIM integrata), tipologia di connessione utilizzata per l accesso a Internet da casa: accesso dial-up tramite la linea telefonica tradizionale o una connessione ISDN, tipologia di connessione utilizzata per l accesso a Internet da casa: connessione mobile a banda stretta (inferiore a 3G, ad esempio 2G + /GPRS, tramite cellulari o modem per laptop). Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui: ultimo utilizzo di un computer a casa, al lavoro o in qualunque altro luogo (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato un computer). 14

15 Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer negli ultimi tre mesi: frequenza media dell utilizzo del computer [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana]. Utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie Caratteristiche da rilevare per tutti i singoli individui: ultimo utilizzo di Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet). Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno già utilizzato Internet: ultima operazione commerciale in rete a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine). Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi: frequenza media dell utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana], luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: casa propria, luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: luogo di lavoro (esclusa la propria abitazione), luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: luogo di studio, luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: casa di altri, luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: altrove, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: biblioteche pubbliche, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: uffici postali, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: uffici pubblici, municipi o enti pubblici, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: organizzazioni del terzo settore, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: Internet point, (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: hotspot (alberghi, aeroporti, luoghi pubblici ecc.), (facoltativo) luogo di utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi: altro, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere , utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro, ad esempio su Facebook, Twitter), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste on line, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni sanitarie (ad esempio su traumi, malattie, alimentazione, miglioramento della salute), 15

16 utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni in materia di istruzione, formazione o offerte di corsi, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti e servizi, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per scaricare software (esclusi i giochi), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per esprimere opinioni su temi politici o civili attraverso siti web (ad esempio blog, social network), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a consultazioni o votazioni in linea in merito a temi politici o civili (ad esempio pianificazione urbana, firma di una petizione), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per seguire un corso on line (in qualunque materia), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per consultare wiki allo scopo di ottenere informazioni su qualunque argomento (ad esempio Wikipedia o enciclopedie in linea), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare lavoro o inviare una domanda di lavoro, utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a reti professionali (creare un profilo utente, postare messaggi o altro, ad esempio LinkedIn, Xing), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi o soggiorni, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi, ad esempio attraverso aste (ebay ecc.), utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per operazioni bancarie via Internet. Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato a scopi privati Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste on line: utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per accedere a siti di informazione o quotidiani e riviste on line ai quali ci si è abbonati per poter ricevere regolarmente notizie (anche con il sistema RSS). Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet per operazioni commerciali in rete a fini privati negli ultimi dodici mesi: utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare articoli per la casa (ad esempio mobili o giocattoli), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare medicinali, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare film o musica (da rilevare separatamente: eventuale fornitura on line), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare libri, riviste o giornali (inclusi i libri in formato digitale) (da rilevare separatamente assieme ai sussidi per e-learning: eventuale fornitura on line), 16

17 utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare sussidi per e-learning (da rilevare separatamente assieme a libri, riviste o giornali: eventuale fornitura on line), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare software e upgrade per videogiochi (da rilevare separatamente assieme ad altro software e altri upgrade: eventuale fornitura on line), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altro software e altri upgrade (da rilevare separatamente assieme a software e upgrade per videogiochi: eventuale fornitura on line), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare hardware, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare attrezzature elettroniche (apparecchi fotografici ecc.), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare servizi di telecomunicazione (ad esempio abbonamenti alla televisione, a telecomunicazioni a banda larga, al telefono fisso o cellulare, ricariche di carte telefoniche prepagate), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare acquisti di azioni, di polizze assicurative e di altri servizi finanziari, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare soggiorni di vacanza (alberghi ecc.), utilizzo di Internet per prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto ecc.), utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare prenotazioni di biglietti per spettacoli, utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altri prodotti o servizi, prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali, prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell UE, prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi, prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi se il paese d origine dei venditori è sconosciuto. Competenze e abilità in materia di TIC Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato un computer e sono lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi (compresi i coadiuvanti familiari) o disoccupati: autovalutazione se le proprie abilità informatiche attuali siano sufficienti in caso di svolgimento di un nuovo lavoro o di cambiamento di lavoro entro un anno (sì; no; non pertinente). Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet: possesso delle competenze Internet per utilizzare un motore di ricerca al fine di ottenere informazioni, possesso delle competenze Internet per spedire con file allegati (ad esempio documenti, foto), possesso delle competenze Internet per partecipare a chat room, newsgroup o forum di discussione in linea (ad esempio su siti di social networking), possesso di competenze Internet tali da consentirne l uso per effettuare telefonate, possesso delle competenze Internet per utilizzare la condivisione di file peer-to-peer allo scopo di scambiare filmati, musica ecc., 17

18 possesso delle competenze Internet per creare una pagina web, possesso delle competenze Internet per caricare testi, giochi, immagini, filmati o musica su siti web (ad esempio siti di social networking), possesso delle competenze Internet per modificare le impostazioni di sicurezza dei browser per accedere a Internet. Caratteristiche da rilevare per gli individui in possesso di una o più competenze Internet: (facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di comunicare via Internet con parenti, amici o colleghi (sì; no; non pertinente), (facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di proteggere i dati personali (sì; no; non pertinente), (facoltativo) autovalutazione se le proprie competenze Internet attuali siano sufficienti a permettere di proteggere il computer privato da virus o altri attacchi informatici (sì; no; non pertinente). Ostacoli all utilizzo delle TIC e di Internet Caratteristiche da rilevare per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa: motivo del mancato accesso a Internet da casa: accesso a Internet da un altro luogo, motivo del mancato accesso a Internet da casa: nessun bisogno di Internet (perché inutile, non interessante ecc.), motivo del mancato accesso a Internet da casa: apparecchiature eccessivamente costose, motivo del mancato accesso a Internet da casa: costi di accesso (telefono, abbonamento DSL ecc.) eccessivamente elevati, motivo del mancato accesso a Internet da casa: abilità insufficienti, motivo del mancato accesso a Internet da casa: timori per la privacy o la sicurezza, motivo del mancato accesso a Internet da casa: Internet a banda larga non disponibile nella zona di residenza del rispondente, motivo del mancato accesso a Internet da casa: altro. Uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government) Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi: utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici, contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: per telefono (esclusi SMS), 18

19 contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con , contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con visite di persona, contatti a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: con altri mezzi (ad esempio posta, SMS, fax), nessun contatto a scopi privati con la pubblica amministrazione o con gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi perché il rispondente non ne ha avuto necessità. Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici, per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici o per inoltrare moduli compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici: utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per presentare la dichiarazione dei redditi, utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per chiedere l erogazione di prestazioni sociali (ad esempio indennità di disoccupazione, prestazioni pensionistiche, assegni per figli a carico), utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per chiedere il rilascio di documenti personali (passaporto, carta d identità o patente di guida) o di certificati (di nascita, di matrimonio, di morte), utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per accedere a biblioteche (disponibilità di cataloghi, strumenti di ricerca), utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per iscrizioni a istituti di istruzione superiore o a università, utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi per notificare il cambiamento di indirizzo, problemi sperimentati nell utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: guasto tecnico del sito Internet, problemi sperimentati nell utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: informazioni insufficienti, poco chiare o superate, problemi sperimentati nell utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: mancanza del necessario supporto (on line o off line), problemi sperimentati nell utilizzare a scopi privati siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi: altri, soddisfazione o insoddisfazione nell utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: facilità di trovare informazioni (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), soddisfazione o insoddisfazione nell utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: utilità delle informazioni disponibili (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), soddisfazione o insoddisfazione nell utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: informazioni fornite sull avanzamento di una pratica (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), 19

20 soddisfazione o insoddisfazione nell utilizzo di siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici negli ultimi dodici mesi in relazione al seguente aspetto: facilità d utilizzo di servizi sul sito (per lo più soddisfatto; per lo più insoddisfatto; non pertinente), Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati: motivo del mancato utilizzo di siti web della pubblica amministrazione per l inoltro di moduli compilati: il rispondente non ha avuto necessità di compilare moduli ufficiali. Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati e non hanno addotto come motivo il fatto di non aver avuto necessità di compilare moduli ufficiali: motivo del mancato inoltro di moduli compilati: indisponibilità di un siffatto servizio, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di contatto personale, preferenza per visita diretta, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di risposta immediata, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: maggiore affidabilità dei moduli cartacei, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito o uso giudicato troppo complicato), motivo del mancato inoltro di moduli compilati: timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: l uso dei servizi competenti richiede comunque la presenza fisica o la trasmissione di moduli cartacei, (facoltativo) motivo del mancato inoltro di moduli compilati: mancanza di firma elettronica o di certificati/id elettronici (necessari per l autenticazione/l utilizzo del servizio) o problemi a tale riguardo, motivo del mancato inoltro di moduli compilati: vi ha provveduto un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare), motivo del mancato inoltro di moduli compilati: altro. Accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale) Caratteristiche da rilevare per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi: utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone), utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone) con connessione a una rete di telefonia mobile, utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: telefono cellulare (o smartphone) con connessione a una rete senza fili (ad esempio WiFi), utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet), utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet) con connessione a una rete di telefonia mobile utilizzando come modem una chiavetta USB, una scheda SIM o un cellulare, 20

21 utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: computer portatile (ad esempio laptop, tablet) con connessione a una rete senza fili (ad esempio WiFi), utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro: altri dispositivi, nessun utilizzo di dispositivi mobili per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro. 2. Copertura a) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono alle famiglie sono costituite dalle famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età anni. b) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono ai singoli individui sono costituite dagli individui di età compresa tra i 16 e i 74 anni. c) La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro. 3. Periodo di riferimento Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del Caratteristiche socioeconomiche generali a) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali: regione di residenza (secondo la classificazione NUTS1 delle regioni), (facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2, ubicazione geografica: in regioni di cui all obiettivo «Convergenza» (incluse le regioni ammesse al sostegno transitorio); in regioni di cui all obiettivo «Competitività regionale e occupazione», grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate; residenti in aree scarsamente popolate, tipologia familiare: numero di componenti della famiglia; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni; (facoltativo) numero di persone di età superiore ai 64 anni (da rilevare separatamente: numero di figli di età inferiore a 16 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 14 e i 15 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni; (facoltativo) numero di figli di 4 anni o di età inferiore a 4 anni), (facoltativo) reddito netto mensile della famiglia (da rilevare in termini di valore o utilizzando fasce compatibili con i quartili di reddito), (facoltativo) reddito mensile netto totale equivalente della famiglia in quintili. b) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali: sesso: maschio; femmina, paese di nascita: nato nel paese; non nato nel paese: nato in un altro Stato membro dell UE; non nato nel paese: nato in uno Stato non membro dell UE, 21

22 paese di cittadinanza: cittadino del paese; cittadino di un altro paese: cittadino di un altro Stato membro dell UE; cittadino di un altro paese: cittadino di uno Stato non membro dell UE, (facoltativo) stato civile de iure: celibe/nubile (mai coniugato); coniugato (anche in caso di convivenza registrata); vedovo (anche in caso di convivenza registrata) e non risposato; divorziato (anche in caso di separazione legale e di cessazione della convivenza registrata) e non risposato, (facoltativo) stato civile de facto: persona che vive in unione consensuale (partner non coniugati tra loro); persona che non vive in unione consensuale, età, in anni compiuti; (facoltativo) persona di meno di 16 anni o di più di 74 anni, grado di istruzione più elevato raggiunto secondo l International Standard Classification of Education (ISCED 97): basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6); nessuna istruzione formale (ISCED 0); istruzione elementare (ISCED 1); istruzione secondaria inferiore (ISCED 2); istruzione secondaria superiore (ISCED 3); istruzione post-secondaria non terziaria (ISCED 4); istruzione terziaria di primo livello (ISCED 5); istruzione terziaria di secondo livello (ISCED 6), situazione lavorativa: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo (compresi i coadiuvanti familiari) (facoltativo: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo pieno; lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo parziale; lavoratore dipendente; lavoratore dipendente con un'occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratore dipendente con un lavoro a termine o un contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari), (facoltativo) settore economico di occupazione: Sezioni della NACE Rev. 2 Descrizione A Agricoltura, silvicoltura e pesca B, C, D ed E Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività F Costruzioni G, H e I Commercio all ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di ristorazione J K L M and N Informazione e comunicazione Attività finanziarie e assicurative Attività immobiliari Settore dei servizi alle imprese O, P e Q Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale R, S, T e U Altri servizi situazione lavorativa: disoccupato; studente non compreso nelle forze di lavoro; in altra condizione, non nelle forze di lavoro (facoltativo per individui in altra condizione, non nelle forze di lavoro: ritirato dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività; permanentemente inabile al lavoro; in servizio di leva obbligatorio o servizio civile; persona che svolge mansioni domestiche; altra persona inattiva), professione secondo l International Standard Classification of Occupations (ISCO-08): lavoratori manuali; lavoratori non manuali; lavoratori delle TIC; lavoratori non delle TIC; (facoltativo) tutte le professioni secondo l ISCO-08 a livello di due cifre. 5. Periodicità I dati sono forniti una volta per l anno

23 6. Termini di trasmissione a) I singoli record, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all articolo 6 e all allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, vanno trasmessi a Eurostat anteriormente al 5 ottobre Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato di trasmissione, a lettura ottica, dei singoli record di dati è completato attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. b) Una serie, selezionata secondo i criteri giudicati necessari a fini di convalida e di pubblicazione rapida, di dati aggregati dei quali va segnalata, se necessario, la riservatezza o la inattendibilità, è trasmessa a Eurostat anteriormente al 5 ottobre Entro tale data il set di dati deve essere definito, convalidato e accettato. Il formato tabulare di trasmissione dei dati, a lettura ottica, è completato attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. c) I metadati di cui all articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 vanno trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2013 attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. d) La relazione sulla qualità di cui all articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004, va trasmessa a Eurostat entro un mese dall invio dell ultimo set di dati, ossia entro il 5 novembre La relazione è redatta attenendosi allo schema stabilito da Eurostat. 23

24 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

25 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 40,0 MA 50,5 MK 32,3 TR 69,6 ZZ 48, AL 57,9 EG 209,3 MK 42,0 TR 116,3 ZZ 106, MA 129,8 TR 130,6 ZZ 130, MA 101,2 ZA 144,8 ZZ 123, , , , CN 64,9 HR 39,2 TR 82,9 ZA 193,6 ZZ 95, AR 57,4 TR 82,9 ZA 73,1 ZZ 71, BR 280,6 LB 256,5 PE 283,7 TR 157,0 US 311,5 ZZ 257, CA 156,2 CL 151,2 CN 79,8 MK 36,9 NZ 162,5 US 192,3 ZA 140,2 ZZ 131, CN 70,9 TR 111,1 ZZ 91,0 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 25

26 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2012 relativo all apertura di un contingente tariffario per l anno 2013 applicabile all importazione nell Unione europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ( 1 ), in particolare l articolo 7, paragrafo 2, protocollo n. 2 dell accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 6 ), in appresso denominato «l accordo», approvato con la decisione 2004/859/CE del Consiglio ( 7 ). Conformemente al punto IV del verbale concordato dell accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati ai codici NC ed ex originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazi. vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 2 ), in particolare l articolo 3, (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 della Commissione ( 8 ) ha revocato per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2012 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all importazione nell Unione delle acque e bevande in questione. considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2 dell accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 3 ) e il protocollo n. 3 dell accordo che istituisce lo Spazio economico europeo ( 4 ) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti. (2) Il protocollo n. 3 dell accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 ( 5 ), dispone un esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate al codice NC , e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate al codice NC ex (5) Occorre aprire un contingente tariffario per l anno 2013 applicabile alle acque e alle bevande in questione. L ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2011 dal regolamento (UE) n. 1248/2010 della Commissione ( 9 ). Poiché per l anno 2012 non è stato aperto alcun contingente annuale, il volume del contingente per il 2013 deve rimanere uguale a quello per il (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 10 ), stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti a norma del presente regolamento siano gestiti nel rispetto di tali regole. (3) L esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il ( 1 ) GU L 328 del , pag. 10. ( 2 ) GU L 370 del , pag. 70. ( 3 ) GU L 171 del , pag. 2. ( 4 ) GU L 22 del , pag. 37. ( 5 ) GU L 342 del , pag. 30. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell allegato I, ( 6 ) GU L 370 del , pag. 72. ( 7 ) GU L 370 del , pag. 70. ( 8 ) GU L 330 del , pag. 19. ( 9 ) GU L 341 del , pag. 1. ( 10 ) GU L 253 dell , pag

27 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2013 il contingente tariffario dell Unione fissato nell allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate. 2. Le norme d origine da applicare reciprocamente alle merci indicate nell allegato sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3. Per le quantità importate che superano il volume del contingente sopraindicato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro. Articolo 2 Il contingente tariffario dell Unione di cui all articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1304/2011 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO Contingente tariffario per il 2013 applicabile all importazione nell Unione europea di merci originarie della Norvegia N. d ordine Codice NC Descrizione del prodotto Volume del contingente annuale per il 2011 Aliquota del dazio applicabile entro i limiti del contingente Aliquota del dazio applicabile a quantità superiori al volume del contingente Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti litri Esenzione 0,047 EUR/litro ex Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) 27

28 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1086/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

29 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 38,5 MA 46,1 MK 32,3 TR 69,6 ZZ 46, AL 57,9 EG 209,3 MK 42,0 TR 135,7 ZZ 111, MA 139,0 TR 106,6 ZZ 122, MA 101,2 ZA 144,8 ZZ 123, , , , CN 65,5 HR 39,9 TR 80,6 ZA 193,6 ZZ 94, TR 86,7 ZA 65,4 ZZ 76, CA 156,2 CL 151,2 CN 79,8 MK 36,9 NZ 162,5 US 192,3 ZA 121,9 ZZ 128, CN 46,9 TR 106,9 ZZ 76,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 29

30 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1087/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2012 recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ( 2 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, considerando quanto segue: (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione ( 3 ). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2012 della Commissione ( 4 ). (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 178 dell' , pag. 24. ( 3 ) GU L 263 del , pag. 37. ( 4 ) GU L 290 del , pag

31 ALLEGATO Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC applicabili a partire dal 21 novembre 2012 (in EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 2 ) 42,42 4, ( 2 ) 42,42 1, ( 2 ) 42,42 1, ( 3 ) 0,42 0,27 ( 1 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 2 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 3 ) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio. 31

32 REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2012 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2012 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, (4) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti delle catture e dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock ( 2 ) («Piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»). considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell ambito della politica comune della pesca ( 1 ), prevede che le misure che disciplinano l accesso alle acque e alle risorse e l esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni redatte dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di eventuali pareri ricevuti dai consigli consultivi regionali. (5) Alla luce dei più recenti pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la bandiera di detto Stato membro. (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. (3) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento tra le industrie della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi durante la consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati. ( 1 ) GU L 358 del , pag. 59. (6) L uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento dovrebbe essere soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 3 ), e, in particolare, alle disposizioni concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. (7) Ai sensi del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( 4 ), è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate. ( 2 ) GU L 248 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 115 del , pag

33 (8) Al fine di evitare un interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell Unione è importante che le attività di pesca in questione vengano aperte a decorrere dal 1 o gennaio Per motivi di urgenza il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell Unione operanti nel Mar Baltico. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «zone del Consiglio internazionale per l esplorazione del mare (CIEM)»: le zone geografiche specificate nell allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell Øresund ( 1 ); b) «Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32; c) «peschereccio dell Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell Unione; d) «totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock; e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; f) «giorno di assenza dal porto»: qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave è fuori dal porto. ( 1 ) GU L 349 del , pag. 1. CAPO II POSSIBILITÀ DI PESCA Articolo 4 TAC e loro ripartizione I TAC, i contingenti, e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell allegato I. Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione 1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi a norma dell articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le attribuzioni effettuate a norma dell articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/ Salvo se diversamente specificato nell allegato I del presente regolamento, l articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a un TAC precauzionale e l articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a un TAC analitico. Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Articolo 7 Limitazioni dello sforzo di pesca 1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell allegato II. 2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano altresì alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, e all articolo 13 di detto regolamento. 3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1, a meno che la Commissione non abbia deciso, ai sensi dell articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione. 33

34 CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8 Trasmissione dei dati Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell allegato I del presente regolamento. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS 34

35 ALLEGATO I TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate. I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento è riportata in appresso una tavola comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati: Nome scientifico Codice alfa a 3 lettere Nome comune Clupea harengus HER Aringa Gadus morhua COD Merluzzo bianco Pleuronectes platessa PLE Passera di mare Salmo salar SAL Salmone atlantico Sprattus sprattus SPR Spratto Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni HER/3D30.; HER/3D31. Finlandia Svezia Unione TAC TAC analitico Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. Danimarca Germania Finlandia 2 Polonia Svezia Unione TAC TAC analitico Non si applica l articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. 35

36 Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (acque dell Unione) HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32. Danimarca Germania 526 Estonia Finlandia Lettonia Lituania Polonia Svezia Unione TAC Non pertinente TAC analitico Specie: Aringa Clupea harengus Zona: Sottodivisione 28.1 HER/03D.RG Estonia Lettonia Unione TAC TAC analitico Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Sottodivisioni (acque dell Unione) COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. Danimarca Germania Estonia Finlandia Lettonia Lituania Polonia Svezia Unione TAC Non pertinente TAC analitico 36

37 Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: Sottodivisioni COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. Danimarca Germania Estonia 194 Finlandia 172 Lettonia 724 Lituania 469 Polonia Svezia Unione TAC TAC analitico Non si applica l articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa Zona: Sottodivisioni (acque dell Unione) PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. Danimarca Germania 271 Polonia 511 Svezia 184 Unione TAC TAC precauzionale 37

38 Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: Sottodivisioni (acque dell Unione) SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. Danimarca ( 1 ) Germania ( 1 ) Estonia ( 1 ) Finlandia ( 1 ) Lettonia ( 1 ) Lituania ( 1 ) Polonia ( 1 ) Svezia ( 1 ) Unione ( 1 ) TAC Non pertinente TAC analitico Non si applica l articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. ( 1 ) Numero di individui Specie: Salmone atlantico Salmo salar Zona: Sottodivisione 32 (acque dell Unione) SAL/3D32. Estonia ( 1 ) Finlandia ( 1 ) Unione ( 1 ) TAC Non pertinente TAC precauzionale ( 1 ) Numero di individui 38

39 Specie: Spratto Sprattus sprattus Zona: Sottodivisioni (acque dell Unione) SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. Danimarca ( 1 ) Germania ( 1 ) Estonia ( 1 ) Finlandia ( 1 ) Lettonia ( 1 ) Lituania ( 1 ) Polonia ( 1 ) Svezia ( 1 ) Unione TAC Non pertinente TAC analitico ( 1 ) Almeno il 92 % degli sbarchi imputati al contingente deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di aringa devono essere imputate al rimanente 8 % del contingente (HER/*3BCDC). ALLEGATO II LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA 1. Gli Stati membri assegnano alle navi che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di: a) 163 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22, 23 e 24, a eccezione del periodo dal 1 o al 30 aprile, in cui si applica l articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1 o luglio al 31 agosto, in cui si applica l articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/ Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone. 3. In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kw, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1. 39

40 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2012 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell Unione per l applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ). (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 302 del , pag

41 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Un apparecchio elettronico (cosiddetto «multiswitch») in un alloggiamento dalle dimensioni approssimative di cm, munito delle seguenti interfacce: 4 ingressi a frequenza intermedia con regolatore di livello per convertitori a basso rumore (LNB), 1 ingresso con regolatore di livello per antenna TV terrestre, 4 uscite per connessione a ricevitori satellitari. È munito di amplificatore integrato per compensare la perdita di segnale del cavo. L apparecchio è progettato per essere utilizzato nei sistemi multiutente per ricevere la televisione via satellite, come i sistemi «quad LNB». Esso consente a diversi ricevitori satellitari di ricevere diversi segnali televisivi attraverso un unica antenna parabolica ma non converte né modifica i segnali La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, e Considerato che l apparecchio consente unicamente la distribuzione di segnali televisivi e considerato che l antenna satellitare può funzionare senza l apparecchio, questo non è ritenuto essenziale ai fini di funzionamento dell antenna. È quindi esclusa la classificazione come parte di un antenna della voce L apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC quale apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L apparecchio consente anche la distribuzione di un segnale televisivo terrestre. 41

42 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

43 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 35,4 MA 46,4 MK 32,3 TN 73,5 TR 69,6 ZZ 51, AL 56,9 EG 209,3 MK 42,0 TR 119,2 ZZ 106, MA 129,8 TR 103,8 ZZ 116, MA 91,9 ZZ 91, , , , CN 65,5 HR 57,9 TR 83,0 ZA 193,6 ZZ 100, TR 86,1 ZA 49,1 ZZ 67, CA 156,2 CN 79,8 MK 37,9 US 174,2 ZA 128,2 ZZ 115, CN 76,4 TR 106,9 US 136,8 ZZ 106,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 43

44 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2012 recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 9 novembre al 16 novembre 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ( 2 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione ( 3 ) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti. (2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine ) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 4, per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 novembre 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il periodo contingentale in corso. (5) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 9 novembre 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 50 %. 2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 16 novembre 2012 nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 238 dell' , pag. 13. ( 3 ) GU L 290 del , pag

45 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1092/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2012 recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ( 2 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, considerando quanto segue: (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione ( 3 ). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2012 della Commissione ( 4 ). (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 178 dell' , pag. 24. ( 3 ) GU L 263 del , pag. 37. ( 4 ) GU L 322 del , pag

46 ALLEGATO Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC applicabili a partire dal 22 novembre 2012 (in EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 1 ) 36,41 0, ( 1 ) 36,41 3, ( 2 ) 40,96 5, ( 2 ) 40,96 2, ( 2 ) 40,96 2, ( 3 ) 0,41 0,27 ( 1 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 2 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 3 ) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio. 46

47 DECISIONE N. 1093/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 relativa all anno europeo dei cittadini (2013) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EURO PEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 21, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) L Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell uguaglianza e della solidarietà e si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. Tali principi sono fondamentali per gli Stati membri in società caratterizzate dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Tutti i cittadini dell Unione fruiscono e dovrebbero beneficiare dei diritti previsti dal trattato sull Unione europea (TUE), dal trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. (2) Il trattato di Maastricht nel 1993 ha introdotto il concetto di «cittadinanza dell Unione». Il trattato di Amsterdam nel 1999 e il trattato di Lisbona nel 2009 hanno ulteriormente rafforzato i diritti connessi alla cittadinanza dell Unione. Il 2013 segnerà il ventesimo anniversario dell istituzione della cittadinanza dell Unione. L articolo 1, punto 12, e l articolo 2, punto 34, del trattato di Lisbona (ora articolo 9 TUE e articolo 20 TFUE) stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell Unione, che la cittadinanza dell Unione si ( 1 ) GU C 181 del , pag ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre aggiunge, senza sostituirla, alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro e che i cittadini dell Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. L articolo 2, punto 35, del trattato di Lisbona (ora articolo 21 TFUE) sancisce il diritto dei cittadini dell Unione di circolare e di soggiornare liberamente. (3) Il programma di Stoccolma Un Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini ( 3 ) pone il cittadino al centro delle politiche europee nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia. Esso focalizza le sue iniziative sulla «costruzione di un Europa dei cittadini», anche attraverso la promozione dei diritti dei cittadini, in particolare il diritto di circolare liberamente e i diritti che permettono ai cittadini dell Unione di partecipare attivamente alla vita democratica di quest ultima. (4) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamentali nell Unione europea (2009) «Attuazione effettiva in seguito all entrata in vigore del trattato di Lisbona» ( 4 ), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proclamare il 2013 «anno europeo dei cittadini» per dare impulso al dibattito sulla cittadinanza dell Unione, anche per quanto riguarda la sua terminologia, il suo contenuto e la sua portata, e informare i cittadini dell Unione in merito ai loro diritti, segnatamente ai nuovi diritti derivanti dall entrata in vigore del trattato di Lisbona, e ai mezzi disponibili per esercitare tali diritti. (5) Il 2013 dovrebbe essere proclamato «anno europeo dei cittadini». Un anno europeo dei cittadini costituirebbe una tempestiva opportunità per sensibilizzare il pubblico con riguardo ai diritti e alle responsabilità connessi alla cittadinanza dell Unione. L anno europeo dei cittadini dovrebbe inoltre mirare a sensibilizzare i cittadini con riguardo ai loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell Unione allorché esercitano il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro, ad esempio come studenti, lavoratori, persone in cerca di lavoro, volontari, consumatori, imprenditori, giovani o pensionati. In tale contesto, la sensibilizzazione dovrebbe ( 3 ) GU C 115 del , pag. 1. ( 4 ) GU C 169 E del , pag

48 essere integrata dal punto di vista geografico, demografico e sociale, nonché concentrarsi sull eliminazione degli ostacoli che ancora si frappongono all esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell Unione. È opportuno trasmettere il messaggio che i cittadini stessi dell Unione hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel rafforzamento di tali diritti attraverso la loro partecipazione alla società civile e alla vita democratica. (6) Per permettere ai cittadini dell Unione di decidere con cognizione di causa se esercitare il proprio diritto di circolare liberamente non è sufficiente sensibilizzarli sul diritto in sé. È indispensabile che i cittadini dell Unione siano altresì adeguatamente informati degli altri diritti di cui possono avvalersi in virtù del diritto dell Unione in situazioni transfrontaliere. Tali informazioni consentirebbero loro di godere inoltre pienamente di tali altri diritti nel caso in cui decidessero di esercitare il loro diritto di circolare liberamente. (7) Fin dalla sua introduzione nel trattato di Roma del 1958 come una delle quattro libertà fondamentali, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente ha dimostrato la sua validità come uno dei pilastri per la creazione del mercato interno, a beneficio delle economie degli Stati membri e dei singoli cittadini dell Unione. (8) Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri è notevolmente apprezzato dai cittadini dell Unione quale fondamentale diritto individuale legato alla cittadinanza dell Unione. In quanto tale, esso dimostra e promuove una migliore comprensione del valore dell integrazione europea, nonché la partecipazione dei cittadini al processo volto a plasmare l Unione. (9) Sebbene il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sia solidamente ancorato al diritto primario dell Unione e notevolmente sviluppato nel diritto secondario dell Unione, sussiste tuttora un divario tra le norme giuridiche applicabili e la realtà con cui si trovano a confrontarsi i cittadini quando cercano di esercitare tali diritti nella pratica. Oltre all incertezza sui vantaggi della mobilità, i cittadini dell Unione avvertono l esistenza di un numero eccessivo di ostacoli pratici quando si tratta di vivere e lavorare in un altro Stato membro. (10) Nella relazione 2010 sulla cittadinanza dell Unione, del 27 ottobre 2010, intitolata «Eliminare gli ostacoli all esercizio dei diritti dei cittadini nell Unione», la Commissione ha preso in esame i principali ostacoli che i cittadini incontrano tuttora nella loro vita quotidiana quando cercano di esercitare i propri diritti in quanto cittadini dell Unione, in particolare in situazioni transfrontaliere, e ha individuato 25 azioni concrete per rimuovere tali ostacoli. Uno degli ostacoli individuati in tale contesto è la carenza di informazioni. Nella relazione la Commissione ha concluso che la mancanza di consapevolezza dei loro diritti impedisce ai cittadini dell Unione di beneficiare di tali diritti pienamente e ha annunciato la sua intenzione di promuovere la diffusione di informazioni ai cittadini dell Unione con riguardo ai loro diritti, in particolare al diritto di circolare liberamente. (11) Il TUE e il TFUE conferiscono a tutti i cittadini dell Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo; il diritto di ricorrere al Mediatore europeo; il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell Unione, nonché altri diritti in diversi ambiti quali la libera circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e della salute pubblica, la parità di opportunità e di trattamento, l accesso al lavoro e alla protezione sociale. (12) Il trattato di Lisbona ha introdotto nuovi diritti, in particolare l iniziativa dei cittadini, di cui all articolo 1, punto 12, e all articolo 2, punto 37 (articolo 11 TUE e articolo 24 TFUE), che consente ad almeno un milione di cittadini, di un numero significativo di Stati membri, di invitare la Commissione a presentare una proposta in una qualsiasi materia di competenza dell Unione, permettendo in tal modo ai cittadini di impegnarsi attivamente nella vita politica dell Unione e di partecipare direttamente all orientamento dello sviluppo del diritto dell Unione ( 1 ). (13) Dal 1979, anno in cui hanno avuto luogo le prime elezioni dirette, il Parlamento europeo agisce come un interfaccia diretta tra i cittadini e l Unione. Il Parlamento europeo e i suoi deputati svolgono un ruolo fondamentale nel comunicare i diritti e i benefici della cittadinanza dell Unione, nel porre le preoccupazioni dei cittadini dell Unione in primo piano nella formulazione delle politiche e nel promuovere la partecipazione attiva dei cittadini dell Unione. Rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell Unione dei propri diritti, della parità di genere, della partecipazione di donne e uomini alla vita democratica dell Unione, compresi i loro diritti elettorali, come elettori e come candidati, nel loro Stato membro di residenza, e della portata dei poteri del Parlamento europeo nel processo legislativo è importante anche nella prospettiva delle elezioni del Parlamento europeo nel L impatto di tali azioni di sensibilizzazione dovrebbe essere moltiplicato attraverso lo stretto coordinamento e lo sfruttamento di sinergie con le pertinenti iniziative adottate dalle istituzioni dell Unione, in particolare il Parlamento europeo, dai partiti politici europei e dalle fondazioni europee nonché dagli Stati membri nel periodo precedente tali elezioni. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell , pag. 1). 48

49 (14) Inoltre, è opportuno che i cittadini dell Unione che valutano l opportunità di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente siano informati dei loro diritti in materia di acquisizione o di conservazione dei diritti previdenziali, compresi quelli riguardanti l assistenza sanitaria transfrontaliera, in virtù delle norme dell Unione sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tali norme garantiscono ai lavoratori che i diritti previdenziali da essi acquisiti non vadano perduti se scelgono di circolare nell Unione. È inoltre opportuno che essi siano informati del riconoscimento delle proprie qualifiche formative, accademiche e professionali e delle competenze sociali e civiche che costituiscono parte del quadro europeo delle «competenze chiave per l apprendimento permanente» ( 1 ), le quali possono metterli in condizione di partecipare pienamente alla vita civica e di esercitare i propri diritti in virtù del diritto dell Unione. (15) È opportuno che i cittadini dell Unione siano anche meglio informati dei diritti di cui godono in qualità di passeggeri che si spostano nell Unione utilizzando un qualunque modo di trasporto e dei loro diritti di consumatori transfrontalieri. Se sono convinti che i propri diritti in qualità di consumatori sono effettivamente tutelati, i cittadini dell Unione saranno in grado di contribuire allo sviluppo del mercato dell Unione dei beni e dei servizi, che in tal modo realizzerà appieno le sue potenzialità in maniera più efficace a beneficio dei cittadini. Analogamente, è opportuno che i cittadini siano meglio informati delle norme relative alla sicurezza generale dei prodotti e alla sorveglianza del mercato, in maniera da essere consapevoli del modo in cui la loro salute e i loro diritti sono tutelati in tutta l Unione, in particolare con riguardo a minacce o rischi cui essi non sono in grado di far fronte come singoli individui. È inoltre importante rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell Unione con riguardo ai loro diritti relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera e alle misure di accompagnamento quali l assistenza sanitaria on line (ehealth) e la telemedicina, in modo da poter beneficiare pienamente di cure mediche sicure e di buona qualità al di fuori dei confini nazionali degli Stati membri. (16) La presente decisione mira a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, nella misura in cui la promozione della libera circolazione delle persone e l aumento della mobilità dei lavoratori sono mezzi importanti per far fronte alle conseguenze del cambiamento demografico sul mercato del lavoro e per accrescere le possibilità di occupazione dei cittadini e la competitività delle industrie europee. La presente decisione mira inoltre nel lungo termine a sostenere la ricerca e l innovazione nell Unione, nel contesto attuale caratterizzato da tassi di disoccupazione preoccupanti in determinati Stati membri. (17) Le campagne di informazione, di istruzione e di sensibilizzazione organizzate nel quadro dell anno europeo dei ( 1 ) Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l apprendimento permanente (GU L 394 del , pag. 10). cittadini dovrebbero altresì tenere conto delle esigenze di gruppi più ristretti e vulnerabili della popolazione. Le informazioni dovrebbero essere gratuite e accessibili in tutte le lingue ufficiali dell Unione. Esse dovrebbero essere fornite in un linguaggio semplice e in collaborazione con le autorità locali, regionali e nazionali, i media, la società civile e le organizzazioni non governative. Tali diverse parti interessate potrebbero prendere in considerazione iniziative quali concorsi di redazione, nonché l elaborazione di piani d azione e guide, forum on line e campagne nelle scuole e nelle università. (18) Il ruolo attivo dei cittadini dell Unione e delle associazioni che li rappresentano sono al cuore del funzionamento dell Unione. Gli articoli 10 e 11 TUE sottolineano l importanza della democrazia partecipativa in tutti i suoi aspetti nonché il ruolo svolto dai cittadini e dalle associazioni che li rappresentano nel far conoscere e scambiare le loro opinioni in tutti i settori di azione dell Unione. Le istituzioni dell Unione dovrebbero promuovere la partecipazione democratica attiva al processo decisionale mediante un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile, al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell Unione. La partecipazione attiva dei cittadini dell Unione dovrebbe inoltre essere facilitata dall accesso ai documenti e alle informazioni, da una buona governance e da un amministrazione ben funzionante. (19) La politica dell istruzione svolge un ruolo importante nell informare i cittadini, in particolare i giovani, sul concetto di cittadinanza dell Unione e i diritti a essa connessi. Essa può inoltre contribuire a promuovere il multilinguismo, la mobilità degli studenti, degli insegnanti, delle persone che seguono corsi di formazione professionale e dei loro formatori, nonché a incoraggiare le competenze sociali e civiche conformemente al quadro europeo delle «competenze chiave per l apprendimento permanente», le quali possono metterli in condizione di partecipare pienamente alla vita civica e di esercitare integralmente i propri diritti in virtù del diritto dell Unione. Dovrebbe essere possibile realizzare azioni specifiche al fine di una maggiore sensibilizzazione in merito alle opportunità di svolgere attività di volontariato, studiare all estero, partecipare a un tirocinio in un altro Stato membro o prendere parte a programmi di scambio dell Unione nel settore dell istruzione. (20) L anno europeo dei cittadini sarà contrassegnato dalla relazione 2013 della Commissione sulla cittadinanza dell Unione, che preciserà i progressi compiuti dalla relazione 2010 sulla cittadinanza dell Unione e proporrà nuove azioni per rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono ai cittadini dell Unione di esercitare i propri diritti. Sulla base di tale relazione, il Consiglio può adottare disposizioni intese a rafforzare o completare i diritti connessi alla cittadinanza dell Unione. (21) È inoltre opportuno che i cittadini dell Unione siano messi a conoscenza del portale web multilingue «La tua Europa», un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini e delle imprese dell Unione. 49

50 (22) I centri di informazione «Europe Direct», in qualità di interfaccia locale fra l Unione e i suoi cittadini, dovrebbero operare in stretta collaborazione con il Parlamento europeo nelle campagne di sensibilizzazione, promuovendo il dibattito sull Unione a livello locale e regionale, trasmettendo e distribuendo al pubblico materiale informativo e offrendo la possibilità di inviare commenti alle istituzioni dell Unione. (23) Tutte le iniziative avviate per le finalità e nel quadro dell anno europeo dei cittadini dovrebbero mirare a incrementare la comprensione reciproca tra i cittadini dell Unione, le istituzioni dell Unione e gli Stati membri. Ciò richiede una maggiore sensibilizzazione del personale delle autorità pubbliche con riguardo ai diritti dei cittadini, a livello di Unione, nazionale, regionale o locale. (24) Dalla sua istituzione nel 1949, il Consiglio d Europa ha svolto un ruolo di primo piano nel settore dell istruzione e della cultura attraverso la promozione e la creazione di reti culturali europee, il dialogo interculturale e la promozione della diversità linguistica. L Unione dovrebbe pertanto sviluppare sinergie con le attività del Consiglio d Europa in questo ambito nel quadro dell anno europeo dei cittadini. (25) La responsabilità della sensibilizzazione dei cittadini con riguardo ai loro diritti in quanto cittadini dell Unione incombe in primo luogo agli Stati membri. Ciò implica fornire informazioni sull Unione nonché una comunicazione mirata sulle attività di tutte le istituzioni dell Unione. L azione a livello di Unione integra e completa le iniziative intraprese a livello nazionale, regionale o locale, come sottolineato nella dichiarazione politica «Insieme per comunicare l Europa», firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ( 1 ). Le istituzioni dell Unione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione con i media e impegnarsi a fornire loro informazioni di qualità sull Unione. (26) Al fine di ottimizzare l efficienza e l efficacia delle attività previste per l anno europeo dei cittadini, è importante condurre una serie di azioni preparatorie nel corso del 2012 conformemente all articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 2 ) («regolamento finanziario»). (27) È opportuno adottare misure atte a prevenire irregolarità e frodi, nonché i provvedimenti necessari ai fini del ( 1 ) GU C 13 del , pag. 3. ( 2 ) GU L 248 del , pag. 1. recupero di fondi perduti, versati indebitamente o utilizzati in modo improprio ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( 3 ), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( 4 ), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ( 5 ). (28) Il finanziamento dell Unione di attività diverse da quelle finanziate con la dotazione finanziaria dell anno europeo dei cittadini può avvenire attingendo ai programmi esistenti dell Unione o ai fondi strutturali, in particolare il programma «Europa per i cittadini» per il periodo e il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», il programma di apprendimento permanente, incluso il programma «Erasmus», l iniziativa «Gioventù in movimento» e il programma «MEDIA». (29) A beneficio dei futuri anni europei, è opportuno elaborare una valutazione approfondita delle azioni intraprese nel quadro dell anno europeo dei cittadini. Tale relazione dovrebbe includere idee e migliori prassi per future azioni volte a individuare la maniera più efficace per raggiungere i cittadini e stimolarne la partecipazione, basandosi, ove possibile, su dati quantitativi comparabili ottenuti dall anno europeo dei cittadini. (30) Poiché gli obiettivi dell anno europeo dei cittadini, segnatamente rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell Unione al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e, in tale contesto, promuovere l esercizio, da parte dei cittadini dell Unione, degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone prassi all interno dell Unione, e possono dunque, a motivo della portata dell anno europeo dei cittadini, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall articolo 5 del trattato sull Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, ( 3 ) GU L 312 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 292 del , pag. 2. ( 5 ) GU L 136 del , pag

51 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto L anno 2013 è proclamato «anno europeo dei cittadini». Articolo 2 Obiettivi 1. L obiettivo generale dell anno europeo dei cittadini è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tale contesto, l anno europeo dei cittadini promuove inoltre l esercizio, da parte dei cittadini dell Unione, degli altri diritti connessi alla cittadinanza dell Unione. a) avvio di campagne di informazione, di copertura mediatica, di istruzione e di sensibilizzazione indirizzate al pubblico in generale e a gruppi più ristretti; b) scambio di informazioni e condivisione di esperienze e di buone prassi tra autorità dell Unione, nazionali, regionali e locali e altre organizzazioni pubbliche e della società civile; c) organizzazione di conferenze, audizioni, anche via internet, e di altre manifestazioni per promuovere il dibattito e rafforzare la consapevolezza dell importanza e dei benefici del diritto di circolare e di soggiornare liberamente e, più in generale, del concetto di cittadinanza dell Unione e dei diritti a essa connessi; 2. Sulla base del paragrafo 1, gli obiettivi specifici dell anno europeo dei cittadini sono i seguenti: a) rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell Unione con riguardo al loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell Unione e, in tale contesto, a tutti gli altri diritti garantiti ai cittadini dell Unione senza alcuna discriminazione, compreso il loro diritto di voto alle elezioni locali ed europee nello Stato membro in cui risiedono; b) rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell Unione, compresi i giovani, con riguardo alle modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti dell Unione, nonché con riguardo alle politiche e ai programmi esistenti per sostenere l esercizio di tali diritti; c) stimolare un dibattito sulle conseguenze e sulle potenzialità del diritto di circolare e di soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell Unione, con l obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica attiva dei cittadini dell Unione, in particolare a forum civici sulle politiche dell Unione e alle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando in tal modo la coesione sociale, la diversità culturale, la solidarietà, la parità tra donne e uomini, il rispetto reciproco e un senso di un identità comune europea tra i cittadini dell Unione, sulla base dei valori fondamentali dell Unione sanciti nel TUE e nel TFUE, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea. d) utilizzo degli strumenti di partecipazione multilingue esistenti per incentivare la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile e dei cittadini all anno europeo dei cittadini, compresi gli strumenti di democrazia diretta come l iniziativa dei cittadini e le consultazioni pubbliche; e) rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti esistenti per informare i cittadini, inclusi i moderni strumenti delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, quali i centri d informazione «Europe Direct» e il portale web «La tua Europa» multilingue come elementi chiave di un sistema di informazione a sportello unico sui diritti dei cittadini dell Unione; f) rafforzamento del ruolo e della visibilità degli strumenti di risoluzione dei problemi, come SOLVIT, al fine di consentire ai cittadini dell Unione di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto dell Unione; g) diffusione di informazioni ai cittadini dell Unione riguardo alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo e al Mediatore europeo, per consentire loro di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto dell Unione; e Articolo 3 Iniziative interessate 1. Le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui all articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative organizzate a livello di Unione, nazionale, regionale o locale: h) promozione della relazione sulla cittadinanza dell Unione, che si baserà su un dibattito approfondito e sui contributi attivi dei cittadini e delle parti interessate, e che individuerà gli ulteriori ostacoli che impediscono ai cittadini di esercitare pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell Unione e promuoverà strategie adeguate per rimuovere tali ostacoli. 51

52 2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 sono illustrate in dettaglio nell allegato. 2. Le misure di portata unionale, di cui alla parte B dell allegato, possono essere finanziate dal bilancio generale dell Unione. 3. La Commissione e gli Stati membri possono individuare altre attività che potrebbero contribuire agli obiettivi dell anno europeo dei cittadini stabiliti all articolo 2 e consentire l uso della denominazione «anno europeo dei cittadini» per promuovere tali attività nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento di tali obiettivi. 4. Nel contesto delle iniziative organizzate nel quadro dell anno europeo dei cittadini, si attribuisce particolare attenzione all identificazione degli ostacoli che impediscono ai cittadini dell Unione di esercitare i loro diritti e alla ricerca di soluzioni e strategie adeguate per rimuovere tali ostacoli, nonché alla promozione della comprensione interculturale delle discriminazioni e della lotta contro queste ultime. Si devono pertanto ricercare sinergie tra tali iniziative e gli strumenti e i programmi esistenti nell ambito dei diritti fondamentali, dei diritti dei cittadini, dell occupazione e degli affari sociali, dell istruzione e della cultura. Articolo 4 Coordinamento e attuazione a livello di Unione 1. La Commissione collabora strettamente con gli Stati membri, con il Parlamento europeo, con il Comitato economico e sociale e con il Comitato delle regioni, nonché con le autorità locali e regionali e con gli enti e le associazioni che rappresentano gli interessi locali e regionali. 2. La Commissione organizza riunioni di rappresentanti di organizzazioni europee o della società civile, o enti che sono attivi nel settore della cittadinanza e che difendono i diritti dei cittadini o promuovono l istruzione e la cultura, e di altre parti interessate, per assistere la Commissione nell attuazione dell anno europeo dei cittadini a livello di Unione. Articolo 6 Cooperazione internazionale Ai fini dell anno europeo dei cittadini la Commissione può collaborare con appropriate organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d Europa. Articolo 7 Tutela degli interessi finanziari dell Unione 1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell Unione mediante l applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione può effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi della presente decisione, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Se necessario, l Ufficio europeo per la lotta antifrode effettua indagini conformemente al regolamento (CE) n. 1073/ Per le azioni dell Unione finanziate a norma della presente decisione, per «irregolarità» ai sensi dell articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un azione o da una omissione di un operatore economico che hanno o avrebbero come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell Unione attraverso una spesa indebita. 3. La Commissione si adopera per sfruttare le possibili sinergie tra i diversi anni tematici europei, valutando i risultati, monitorando le lacune persistenti e fornendo dati statistici, ove opportuno, in modo da garantire l efficace attuazione degli obiettivi degli anni europei. 4. La Commissione attua la presente decisione a livello di Unione. 3. La Commissione riduce, sospende o recupera l importo del sostegno finanziario concesso per un azione qualora accerti l esistenza di irregolarità, in particolare l inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione specifica o del contratto con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza previo consenso della Commissione, siano state apportate a un azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di attuazione della stessa. Articolo 5 Disposizioni finanziarie 1. Le misure di portata unionale, di cui alla parte A dell allegato, danno luogo a un appalto pubblico o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell Unione. 4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l attuazione di un azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Nel caso in cui il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 52

53 5. Tutti gli importi indebitamente versati vengono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario. Articolo 8 Monitoraggio e valutazione Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. Tale relazione funge da base per le future politiche, misure e azioni dell Unione in questo ambito. Sulla base dell esperienza maturata con l anno europeo dei cittadini, tale relazione presenta altresì idee e migliori prassi sulle modalità per informare meglio i cittadini dei loro diritti, anche dopo la conclusione dell anno europeo dei cittadini. Articolo 9 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS 53

54 ALLEGATO MISURE DI CUI ALL ARTICOLO 3 In linea di principio l attuazione dell anno europeo dei cittadini sarà basata su una vasta campagna di informazione a livello di Unione, che può essere integrata con iniziative degli Stati membri. Alle iniziative dell Unione e nazionali possono partecipare anche la società civile, che disponga di un esperienza considerevole nell ambito in questione, e altri interessati al fine di creare un senso di identificazione fra tutti i principali attori. L attuazione sarà realizzata tramite le seguenti misure: A. INIZIATIVE DIRETTE DELL UNIONE Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell ambito di contratti quadro esistenti. Una parte del finanziamento può essere destinata alla fornitura di servizi linguistici (traduzione, interpretazione, informazioni multilingue, lingua dei segni e Braille). Le campagne di informazione e di promozione comprendono: la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di materiale stampato che riflettano i messaggi specificati nell articolo 2, l organizzazione di manifestazioni e forum di particolare risonanza finalizzati allo scambio di esperienze e di buone prassi, l adozione di misure volte a rendere pubblici i risultati e a innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziative dell Unione che contribuiscono agli obiettivi dell anno europeo dei cittadini, la creazione di un apposito sito web di informazione sul portale Europa ( dedicato alle iniziative adottate nel contesto dell anno europeo dei cittadini, l inclusione di informazioni sull anno europeo dei cittadini nelle newsletter, negli opuscoli, nel materiale informativo e nei siti web di istituti d insegnamento e associazioni educative, organizzazioni non governative e sindacati. B. INIZIATIVE DELL UNIONE IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO I programmi dell Unione, quali il programma «Europa per i cittadini» per il periodo potrebbero essere utilizzati per co-finanziare attività nel quadro dell anno europeo dei cittadini. Altri programmi, quali il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», forniranno informazioni sui diritti dei cittadini dell Unione come criterio prioritario dei progetti. C. INIZIATIVE NON BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELL UNIONE L Unione concederà un supporto non finanziario, compresa l autorizzazione scritta all uso del logo, una volta sviluppato, nonché ogni altro materiale associato all anno europeo dei cittadini, alle iniziative promosse da organizzazioni pubbliche o private nella misura in cui queste assicurano alla Commissione che le iniziative in questione sono o saranno realizzate nel 2013 e sono suscettibili di apportare un significativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell anno europeo dei cittadini. 54

55 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2012 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

56 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 35,4 MA 45,9 MK 32,3 TN 73,5 TR 69,6 ZZ 51, AL 56,9 EG 209,3 MK 42,0 TR 119,2 ZZ 106, MA 111,3 TR 103,8 ZZ 107, MA 146,5 ZZ 146, , , , CN 65,5 HR 39,9 TR 87,0 ZA 193,6 ZZ 96, TR 81,2 ZA 49,1 ZZ 65, CA 156,2 CN 79,8 MK 38,5 NZ 138,3 US 174,2 ZA 166,3 ZZ 125, CN 69,9 TR 106,9 US 136,8 ZZ 104,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 56

57 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2012 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4, visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ( 2 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ( 3 ) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 181 del , pag. 8. ( 3 ) GU L 145 del , pag

58 ALLEGATO «ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine ( 1 ) Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 126,4 0 AR 119,7 0 BR 123,7 0 AR 130,4 0 BR 259,0 12 AR 211,0 27 BR 335,9 0 CL 223,2 23 TH Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate 193,1 0 BR Pezzi disossati di tacchini, congelati 307,8 0 BR 302,7 0 CL Tuorli 468,8 0 AR Uova sgusciate essiccate 262,5 7 BR 312,6 0 CL Ovoalbumina essiccata 594,9 0 AR ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice ZZ sta per altre origini.» 58

59 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1096/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2012 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aischgründer Karpfen (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione, visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l articolo 7, paragrafo 4, primo comma, considerando quanto segue: HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione che figura nell allegato del presente regolamento è registrata. (1) A norma dell articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Germania per la registrazione della denominazione «Aischgründer Karpfen» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea ( 2 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente Dacian CIOLOȘ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 93 del , pag. 12. ( 2 ) GU C 64 del , pag

60 ALLEGATO Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell allegato I del trattato: Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati GERMANIA Aischgründer Karpfen (IGP) 60

61 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ( 1 ), in particolare l articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l articolo 23, paragrafo 3 e l articolo 48, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso contempla inoltre norme relative all immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. (4) Gli operatori devono garantire che le attività oggetto della legislazione sui sottoprodotti di origine animale siano riconosciute o registrate. Tuttavia, la manipolazione di piccoli quantitativi di materiali di categoria 2 e 3 può presentare rischi trascurabili se essi provengono da zone in cui non sono state notificate malattie trasmissibili all uomo o agli animali. Di conseguenza gli Stati membri devono essere autorizzati a consentire lo svolgimento di attività particolari senza registrazione, come previsto dall articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale deroga va limitata solo alle attività riguardanti la fornitura diretta dei prodotti all interno della regione all utente finale, sul mercato locale o a dettaglianti locali. (5) Ogni spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati destinati al commercio tra Stati membri deve essere accompagnata da un documento commerciale. È tuttavia necessario modificare ed estendere le prescrizioni attuali del documento commerciale affinché siano incluse tutte le informazioni necessarie sulla manipolazione e sul trattamento sicuri nonché sull impiego previsto o sullo smaltimento del materiale in questione. (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ( 2 ), stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tra cui norme relative alla registrazione degli operatori, al contenuto dei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nell ambito degli scambi commerciali tra Stati membri e al layout del modulo di notifica che deve essere fornito per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a norma dell articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009. (3) Secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di raccolta, fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da evitare perturbazioni inutili del mercato interno nel caso di eventi connessi a rischi effettivi o potenziali per la salute pubblica o animale. (6) Nel documento commerciale gli operatori devono fornire determinate informazioni sulla partita, in particolare la categoria dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, la natura della merce e il tipo di trattamento. Secondo l articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, per i prodotti derivati che sono stati dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione non servono documenti commerciali. Può essere eliminato anche il riferimento alle norme di trasformazione nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). È pertanto necessario modificare l allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011. (7) Vari sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere autorizzati in anticipo dall autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell operatore. L allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per la domanda di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato deve essere modificato affinché siano incluse informazioni relative a: data di scadenza dell autorizzazione, volume o massa della partita, nome e indirizzo dello speditore, origine dei ( 1 ) GU L 300 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 54 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 139 del , pag

62 sottoprodotti di origine animale e luogo di destinazione della spedizione. È pertanto necessario modificare l allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011. (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) nell articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente: «c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni; d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all interno della regione all utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d allevamento diversi dagli animali da pelliccia.»; 2) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 62

63 ALLEGATO Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati: 1) nell allegato VIII, capo III, il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente: 63

64 «Documento commerciale Per il trasporto all interno dell Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/

65 65

66 2) nell allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente: «Sezione 10 Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all interno dell Unione Gli operatori presentano le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all autorità competente dello Stato membro di destinazione utilizzando il seguente modulo: 66

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69 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1098/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

70 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 41,5 MA 46,2 MK 32,3 TN 73,5 ZZ 48, AL 63,5 MK 58,4 TR 88,7 ZZ 70, MA 102,5 TR 110,9 ZZ 106, MA 137,8 ZZ 137, , , , CN 65,5 HR 37,0 TR 84,6 ZZ 62, TR 83,0 ZA 49,1 ZZ 66, CN 79,8 MK 38,5 NZ 138,3 US 127,1 ZA 145,8 ZZ 105, CN 69,9 TR 113,2 US 136,8 ZZ 106,6 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 70

71 REGOLAMENTO (UE) N. 1099/2012 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 215, paragrafo 2, vista la decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto ( 1 ), vista la proposta congiunta dell alto rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio ( 2 ) attua le misure previste dalla decisione 2011/172/PESC. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 270/2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 270/2011 è così modificato: 1) l articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. In deroga all articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: (2) La decisione 2012/723/PESC del Consiglio ( 3 ) dispone una modifica della decisione 2011/172/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. (3) L articolo 9 del regolamento (UE) n. 270/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. ( 1 ) GU L 76 del , pag. 63. ( 2 ) GU L 76 del , pag. 4. ( 3 ) Cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell inserimento della persona fisica o giuridica, dell entità o dell organismo di cui all articolo 2 nell elenco figurante nell allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un entità o di un organismo elencata/o nell allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all ordine pubblico dello Stato membro interessato. 71

72 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle le autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; 2) all articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l entità o l organismo di cui all articolo 2 sono stati inseriti nell elenco dell allegato I; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell Unione o esecutive nello Stato membro interessato, a condizione che tali interessi, altri profitti e pagamenti saranno congelati a norma dell articolo 2, paragrafo 1.»; 3) all articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità egiziane e agli altri Stati membri quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente G. DEMOSTHENOUS 72

73 REGOLAMENTO (UE) N. 1100/2012 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 215, paragrafo 2, vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia ( 1 ), vista la proposta congiunta dell alto rappresentante dell Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio ( 2 ) attua le misure previste dalla decisione 2011/72/PESC. (2) La decisione 2012/724/PESC del Consiglio ( 3 ) dispone una modifica della decisione 2011/72/PESC del Consiglio per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò è necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. (3) L articolo 9 del regolamento (UE) n. 101/2011 riguarda le informazioni che le persone, le entità e gli organismi devono fornire alle autorità competenti degli Stati membri e trasmettere alla Commissione per facilitare il rispetto di detto regolamento. A norma dell articolo 9, paragrafo 2, qualsiasi informazione fornita o ricevuta deve essere utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta. Tuttavia, questo non dovrebbe impedire agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membr, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato: 1) l articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. In deroga all articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: ( 1 ) GU L 28 del , pag. 62. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 1. ( 3 ) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell inserimento della persona fisica o giuridica, dell entità o dell organismo di cui all articolo 2 nell elenco figurante nell allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un entità o di un organismo elencata/o nell allegato I; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; 2) all articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l entità o l organismo di cui all articolo 2 sono stati inseriti nell elenco dell allegato I; o c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell articolo 2, paragrafo 1.»; 3) all articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.» 73

74 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per il Consiglio Il presidente G. DEMOSTHENOUS 74

75 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1101/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un Codice doganale comunitario ( 1 ), in particolare l articolo 247, considerando quanto segue: (1) Con l entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 2 ), si applicano nuovi codici NC agli oli da gas e agli oli combustibili contenenti biodiesel. Le modifiche possono ripercuotersi sul settore degli oli minerali poiché alcune operazioni di miscelatura secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche non sono più permesse come «manipolazioni usuali» in quanto danno luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. (2) Occorre trovare una soluzione in modo che sia possibile continuare a miscelare oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, secondo il regime di deposito doganale e nelle zone franche come prima dell entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1006/2011 il 1 o gennaio (3) La miscela di oli da gas o oli combustibili con il biodiesel dovrebbe essere permessa in modo che non sia necessario il magazzinaggio separato delle due merci. Tuttavia, tenendo conto della nota complementare 2 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, la miscela ottenuta dovrebbe contenere meno dello 0,5 % in volume rispettivamente di biodiesel o oli da gas o oli combustibili. (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 3 ). (5) La modifica dovrebbe entrare in vigore con effetto retroattivo per permettere di estinguere le obbligazioni doganali contratte dal 1 o gennaio 2012 a causa dell introduzione dei nuovi codici NC. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 302 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 282 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 253 dell , pag

76 ALLEGATO Nell allegato 72, secondo capoverso, dopo il punto 14 sono inseriti i seguenti punti 14 bis e 14 ter: «14 bis. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili non contenenti biodiesel con oli da gas o oli combustibili contenenti biodiesel, classificati nel capitolo 27 della NC, mirante a ottenere una qualità costante o una qualità richiesta dal cliente, senza alterare la natura delle merci anche se ciò dà luogo a un cambiamento del codice NC a otto cifre. 14 ter. Mescolatura di oli da gas o oli combustibili con biodiesel in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di biodiesel in volume, e mescolatura di biodiesel con oli da gas o oli combustibili in modo che la miscela ottenuta contenga meno dello 0,5 % di oli da gas o oli combustibili in volume.» 76

77 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1102/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

78 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 44,1 MA 45,9 MK 37,4 TN 73,5 TR 80,9 ZZ 56, AL 64,5 MA 141,4 MK 58,4 TR 117,0 ZZ 95, MA 88,1 TR 111,2 ZZ 99, MA 138,7 ZZ 138, , , , CN 65,5 HR 35,6 TR 85,9 ZZ 62, AR 68,7 TR 85,4 ZA 49,1 ZZ 67, CN 79,8 MK 33,9 NZ 138,3 US 125,6 ZA 137,2 ZZ 103, CN 56,6 TR 116,3 US 136,8 ZZ 103,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 78

79 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2012 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2012 recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ( 2 ), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, considerando quanto segue: (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/13 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 della Commissione ( 3 ). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1092/2012 della Commissione ( 4 ). (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006. (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 per la campagna 2012/13, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 178 dell' , pag. 24. ( 3 ) GU L 263 del , pag. 37. ( 4 ) GU L 323 del , pag

80 ALLEGATO Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC applicabili a partire dal 27 novembre 2012 (in EUR) Codice NC Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto ( 1 ) 34,63 0, ( 1 ) 34,63 4, ( 1 ) 34,63 0, ( 1 ) 34,63 4, ( 1 ) 34,63 0, ( 1 ) 34,63 4, ( 2 ) 39,67 5, ( 2 ) 39,67 2, ( 2 ) 39,67 2, ( 3 ) 0,40 0,28 ( 1 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 2 ) Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007. ( 3 ) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio. 80

81 DECISIONE N. 1104/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell ammissione e del controllo della produzione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi ( 3 ) stabilisce le condizioni di importazione nell Unione dei materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati», prodotti in un paese terzo di cui all allegato I di tale decisione. (2) Le norme nazionali relative alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti prevedono un ispezione ufficiale in campo da effettuarsi durante la raccolta e la trasformazione delle sementi e la produzione di postime. (3) Secondo tali norme, i sistemi di ammissione e registrazione dei materiali di base, nonché la successiva produzione di materiali di moltiplicazione da tali materiali di base dovrebbero rispettare il sistema OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al ( 1 ) GU C 351 del , pag. 91. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre ( 3 ) GU L 345 del , pag. 83. commercio internazionale (sistema OCSE per sementi e piante forestali). Inoltre, tali norme dispongono che sementi e postime appartenenti alle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati» siano certificati ufficialmente e che gli imballaggi di sementi siano chiusi ufficialmente in conformità del sistema OCSE per sementi e piante forestali. (4) Da un esame di tali norme in relazione alla categoria «qualificati» è emerso che le modalità di ammissione dei materiali di base soddisfano le prescrizioni di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ( 4 ). Inoltre, fatta eccezione per le condizioni relative alla qualità delle sementi, alla purezza della specie e alla qualità del postime, le norme vigenti in tali paesi terzi offrono le stesse garanzie per quanto riguarda le condizioni applicabili a sementi e postime della nuova categoria «qualificati» di cui alla direttiva 1999/105/CE. Ne consegue che le norme relative alla certificazione di materiali forestali appartenenti alla categoria «qualificati» in Canada, Croazia, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia e negli Stati Uniti dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 1999/105/CE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all allegato II della decisione 2008/971/CE relative a sementi e postime. (5) Per quanto concerne i materiali della categoria «qualificati», tali condizioni dovrebbero comprendere la fornitura di informazioni indicanti se i prodotti siano stati geneticamente modificati o meno. Tali informazioni dovrebbero agevolare l applicazione dei requisiti della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull emissione deliberata nell ambiente di organismi geneticamente modificati ( 5 ) oppure, se del caso, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati ( 6 ), e del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e ( 4 ) GU L 11 del , pag. 17. ( 5 ) GU L 106 del , pag. 1. ( 6 ) GU L 268 del , pag

82 del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l etichettatura degli organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi derivati da organismi geneticamente modificati ( 1 ). (6) Inoltre sono cambiati i nomi di talune autorità responsabili dell ammissione e del controllo della produzione, elencati all allegato I della decisione 2008/971/CE. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2008/971/CE è così modificata: 1) all articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione determina le condizioni di importazione nell Unione di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie identificati alla fonte, selezionati e qualificati prodotti in un paese terzo figurante nell allegato I.»; postime conformi alla direttiva 1999/105/CE, purché le condizioni stabilite nell allegato II della presente decisione siano soddisfatte.»; 3) all articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il fornitore responsabile dell importazione di sementi e postime nell Unione informa preliminarmente all importazione l organismo ufficiale dello Stato membro d importazione. Prima dell immissione in commercio di tali materiali, l organismo ufficiale rilascia un certificato principale basato sul certificato ufficiale di provenienza dell OCSE.»; 4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. 2) all articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012 «2. Sementi e postime appartenenti alle categorie identificati alla fonte, selezionati e qualificati delle specie di cui all allegato I della direttiva 1999/105/CE, prodotti nei paesi terzi figuranti nell allegato I della presente decisione e certificati ufficialmente dalle autorità dei paesi terzi figuranti nel medesimo allegato, sono considerati equivalenti a sementi e Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS ( 1 ) GU L 268 del , pag

83 ALLEGATO Gli allegati I e II della decisione 2008/971/CE sono così modificati: 1) l allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Paesi e autorità Paese (*) CA CH HR NO RS TR US Autorità responsabile dell ammissione e del controllo della produzione National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts Atlantique P.O. Box 4000, FREDERICTON, NB: E3B 5P7 Federal Office for the Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Zürcherstraße 111 CH-8903 BIRMENSDORF Croatian Forest Research Institute CFI Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science Cvjetno naselje Jastrebarsko Norwegian Forest Research Institute Høgskoleveien 12 N-1432 AAS Norwegian Forest Seed Station P.O. Box 118 N-2301 HAMAR Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of AFW Directorate for Forest Omladinskih brigada 1 Novi Beograd Ministry of Environment and Forestry General Directorate of Forestation and Erosion Control Bestepe Ankara USA United States Department of Agriculture, Forest Service Cooperative Forestry National Seed Laboratory 5675 Riggins Mill Road Dry Branch, Georgia AUTORITÀ UFFICIALI DI CERTIFICAZIONE STATALE (Autorizzate a rilasciare certificati OCSE in virtù di un accordo di cooperazione con il servizio forestale USDA USDA Forest Service) Washington State Crop Improvement Association, Inc NE Eastgate Blvd, Suite 610 Pullman, Washington (*) CA Canada, CH Svizzera, HR Croazia, NO Norvegia, RS Serbia, TR Turchia, US Stati Uniti» 2) all allegato II è aggiunta la sezione seguente: «C. Condizioni aggiuntive relative a sementi e postime della categoria qualificati prodotti in paesi terzi. Per sementi e postime della categoria qualificati, l etichetta OCSE e l etichetta o il documento del fornitore devono recare l indicazione se è stato fatto ricorso o meno alla modificazione genetica nella produzione del materiale di base.». 83

84 DECISIONE N. 1105/2012/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EURO PEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ( 3 ), stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità agli atti giuridici dell Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità agli atti giuridici dell Unione. (2) Le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sembrano offrire ancora le stesse garanzie delle ispezioni in campo effettuate dagli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti. (3) Poiché la decisione 2003/17/CE cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 2012, è opportuno che il periodo per il quale tale decisione riconosce l equivalenza sia prorogato. Appare pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni. (4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE dovrebbe essere soppresso. In quanto membro dei sistemi dell OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell Associazione internazionale per l analisi delle sementi, la Serbia dovrebbe essere aggiunta all elenco dei paesi terzi dell allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome. (5) È opportuno abrogare le disposizioni della decisione 2003/17/CE che fanno riferimento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 ), poiché, nell ambito della presente decisione, la loro applicazione sarebbe incompatibile con il sistema di poteri delegati e poteri di esecuzione introdotti dagli articoli 290 e 291 del trattato. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2003/17/CE è così modificata: 1) l articolo 4 è abrogato; 2) l articolo 5 è abrogato; 3) all articolo 6, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»; 4) l allegato I è sostituito dall allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS ( 1 ) GU C 351 del , pag. 92. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre ( 3 ) GU L 8 del , pag. 10. ( 4 ) GU L 184 del , pag

85 ALLEGATO «ALLEGATO I PAESI, AUTORITÀ E SPECIE Paesi (*) Autorità Specie indicate nelle seguenti direttive AR AU CA CL HR IL MA NZ Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES Australian Seeds Authority LTD. P.O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070 Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1 A 0Y9 Ministerio de Agricultura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 SANTIAGO DE CHILE State Institute for Seed and Seedlings, Vinkovacka Cesta OSIJEK Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B.P RABAT Ministry for Primary Industries, 25 The Terrace P.O. BOX WELLINGTON 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE RS Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, NOVI BEOGRAD Il ministero dell Agricoltura ha autorizzato le seguenti istituzioni a rilasciare certificati OCSE: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog Novi Sad 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE TR US Maize Research Institute ZEMUN POLJE Slobodana Bajica ZEMUN, BEOGRAD Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, Yenimahalle/ANKARA USDA Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC /54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 85

86 Paesi (*) Autorità Specie indicate nelle seguenti direttive UY ZA Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km PANDO CANELONES National Department of Agriculture, c/o S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE 66/401/CEE 66/402/CEE solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE (*) AR Argentina, AU Australia, CA Canada, CL Cile, HR Croazia, IL Israele, MA Marocco, NZ Nuova Zelanda, RS Serbia, TR Turchia, US Stati Uniti, UY Uruguay, ZA Sud Africa». 86

87 REGOLAMENTO (UE) N. 1106/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2012 che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio ( 1 ), in particolare l articolo 5, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ( 2 ) ha definito la versione di tale nomenclatura valida a decorrere dal 1 o gennaio (2) Il Sud Sudan è divenuto uno Stato indipendente. (3) Le Antille olandesi sono state dissolte. (4) Saint-Barthélemy non appartiene più al territorio doganale dell Unione europea. (5) È necessario prevedere un codice per le operazioni relative agli impianti in alto mare (piattaforme petrolifere, parchi eolici, cavi transoceanici). (6) La codifica alfabetica dei paesi e territori deve rispecchiare la vigente norma ISO alpha 2, nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione e con i bisogni statistici dell Unione. (7) È quindi necessario stabilire una nuova versione della nomenclatura che tenga conto di questa evoluzione e dei cambiamenti che interessano alcuni codici. (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell Unione e del commercio tra i suoi Stati membri valida dal 1 o gennaio 2013 figura nell allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1833/2006 è abrogato con effetto dal 1 o gennaio Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ( 1 ) GU L 152 del , pag. 23. ( 2 ) GU L 354 del , pag

88 ALLEGATO NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELL UNIONE E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI (Versione valida dal 1 o gennaio 2013) Codice Designazione Descrizione AD Andorra AE Emirati arabi uniti Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain AF AG AI AL AM Afghanistan Antigua e Barbuda Anguilla Albania Armenia AO Angola Compresa Cabinda AQ Antartide Territori a sud del 60 di latitudine sud, escluse Terre australi e antartiche francesi (TF), Isola di Bouvet (BV) e Georgia del sud e Sandwich australi (GS) AR AS AT AU AW AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM Argentina Samoa americane Austria Australia Aruba Azerbaigian Bosnia-Erzegovina Barbados Bangladesh Belgio Burkina Faso Bulgaria Bahrein Burundi Benin Saint-Barthélemy Bermuda BN Brunei Darussalam Denominazione corrente: Brunei BO Stato plurinazionale di Bolivia Denominazione corrente: Bolivia BQ BR BS Bonaire, Sint Eustatius e Saba Brasile Bahamas 88

89 Codice Designazione Descrizione BT BV BW BY BZ CA CC Bhutan Isola di Bouvet Botswana Bielorussia Belize Canada Isole Cocos (Keeling) CD Repubblica democratica del Congo Ex Zaire CF CG Repubblica centrafricana Congo CH Svizzera Compresi il territorio tedesco di Büsingen e il comune italiano di Campione d Italia CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ Costa d Avorio Isole Cook Cile Camerun Cina Colombia Costa Rica Cuba Capo Verde Curaçao Isola Christmas Cipro Repubblica ceca DE Germania Compresa l Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen DJ DK DM DO DZ Gibuti Danimarca Dominica Repubblica dominicana Algeria EC Ecuador Comprese le Isole Galápagos EE EG EH ER Estonia Egitto Sahara occidentale Eritrea 89

90 Codice Designazione Descrizione ES Spagna Comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta (XC) e Melilla (XL) ET Etiopia FI Finlandia Comprese le Isole Åland FJ FK Figi Isole Falkland FM Stati federati di Micronesia Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap FO Faer Øer FR Francia Compresi Monaco, i dipartimenti francesi d oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione) e la parte settentrionale francese dell isola Saint-Martin GA Gabon GB Regno Unito Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man GD Grenada Comprese le Grenadine meridionali GE GH GI GL GM GN GQ GR GS GT GU GW GY Georgia Ghana Gibilterra Groenlandia Gambia Guinea Guinea equatoriale Grecia Georgia del sud e Isole Sandwich australi Guatemala Guam Guinea-Bissau Guyana HK Hong Kong Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese HM Isole Heard e McDonald HN Honduras Comprese le Isole del Cigno HR HT HU ID IE IL IN Croazia Haiti Ungheria Indonesia Irlanda Israele India 90

91 Codice Designazione Descrizione IO Territorio britannico dell Oceano Indiano Arcipelago delle Chagos IQ IR IS Iraq Repubblica islamica dell Iran Islanda IT Italia Compreso Livigno; escluso il comune di Campione d Italia JM JO JP KE KG KH KI Giamaica Giordania Giappone Kenya Kirghizistan Cambogia Kiribati KM Comore Anjouan, Grande Comore e Mohéli KN Saint Kitts e Nevis KP Repubblica popolare democratica di Corea Denominazione corrente: Corea del Nord KR Repubblica di Corea Denominazione corrente: Corea del Sud KW KY KZ Kuwait Isole Cayman Kazakhstan LA Repubblica democratica popolare del Laos Denominazione corrente: Laos LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MD ME MG MH MK ( 1 ) Libano Santa Lucia Liechtenstein Sri Lanka Liberia Lesotho Lituania Lussemburgo Lettonia Libia Marocco Repubblica moldova Montenegro Madagascar Isole Marshall ex Repubblica iugoslava di Macedonia 91

92 Codice Designazione Descrizione ML Mali MM Myanmar Denominazione corrente: Birmania MN Mongolia MO Macao Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese MP MR MS Isole Marianne settentrionali Mauritania Montserrat MT Malta Comprese Gozo e Comino MU Maurizio Isola Maurizio, Isola di Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos (Saint Brandon) MV MW MX Maldive Malawi Messico MY Malaysia Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak) MZ NA Mozambico Namibia NC Nuova Caledonia Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa) NE NF NG Niger Isola Norfolk Nigeria NI Nicaragua Comprese le Isole del Mais NL Paesi Bassi NO Norvegia Comprese le Isole Svalbard e Jan Mayen NP NR NU Nepal Nauru Niue NZ Nuova Zelanda Esclusa la Dipendenza di Ross (Antartide) OM Oman PA Panama Compresa l ex Zona del Canale PE Perú PF Polinesia francese Isole Marchesi, Isole della Società (tra cui Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi PG Papua Nuova Guinea Parte orientale della Nuova Guinea, Arcipelago di Bismarck (Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Lavongai o Nuova Hannover e Isole dell Ammiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand, Isola Woodlark; Isole d Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade 92

93 Codice Designazione Descrizione PH PK PL PM Filippine Pakistan Polonia Saint Pierre e Miquelon PN Isole Pitcairn Comprese le Isole Ducie, Henderson e Oeno PS Territorio palestinese occupato Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e Striscia di Gaza PT Portogallo Comprese le Azzorre e Madera PW PY QA RO Palau Paraguay Qatar Romania RU Federazione russa Denominazione corrente: Russia RW SA SB Ruanda Arabia Saudita Isole Salomone SC Seychelles Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; Isole Amirante (comprese Desroches, Alphonse, Platte e Coetivy); Isole Farquhar (compresa Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo SD SE SG SH SI SK SL SM SN SO SR SS ST SV Sudan Svezia Singapore Sant Elena, Ascensione e Tristan da Cunha Slovenia Slovacchia Sierra Leone San Marino Senegal Somalia Suriname Sud Sudan São Tomé e Príncipe El Salvador SX Sint Maarten Parte meridionale dell isola; la parte settentrionale (Saint- Martin) è francese SY Repubblica araba siriana Denominazione corrente: Siria SZ Swaziland 93

94 Codice Designazione Descrizione TC TD Isole Turks e Caicos Ciad TF Terre australi e antartiche francesi Isole Kerguelen, Isola Amsterdam, Isola Saint-Paul, Isole Crozet e Isole francesi dell Oceano indiano (Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de Nova e Tromelin) TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV Togo Thailandia Tagikistan Tokelau Timor-Leste Turkmenistan Tunisia Tonga Turchia Trinidad e Tobago Tuvalu TW Taiwan Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu TZ Repubblica unita di Tanzania Isola di Pemba, Isola di Zanzibar e Tanganica UA UG Ucraina Uganda UM Isole minori periferiche degli Stati Uniti Isola Baker, Isola Howland, Isola Jarvis, Atollo Johnston, Scoglio Kingman, Isole Midway, Isola Navassa, Atollo Palmyra e Isola Wake US Stati Uniti Compreso Portorico UY UZ VA VC Uruguay Uzbekistan Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) Saint Vincent e Grenadine VE Repubblica bolivariana del Venezuela Denominazione corrente: Venezuela VG VI VN VU Isole Vergini britanniche Isole Vergini americane Vietnam Vanuatu WF Wallis e Futuna Compresa l Isola Alofi WS Samoa Ex Samoa occidentali XC Ceuta 94

95 Codice Designazione Descrizione XK Kosovo Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 XL Melilla Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas XS Serbia YE Yemen Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud YT Mayotte Grande-Terre e Pamandzi ZA ZM ZW Sud Africa Zambia Zimbabwe VARIE EU Unione europea Codice riservato, nell ambito degli scambi con i paesi terzi, per la dichiarazione di origine delle merci conformemente alle disposizioni UE in materia. Codice da non utilizzarsi a fini statistici. QP Alto mare Settore marittimo al di fuori delle acque territoriali QQ Provviste e dotazioni di bordo Rubrica facoltativa oppure QR QS Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra UE Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa QU Paesi e territori non specificati Rubrica facoltativa oppure QV QW QX oppure QY QZ Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra UE Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra UE Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa Rubrica facoltativa ( 1 ) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite. 95

96 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1107/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2012 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2012 Per la Commissione, a nome del presidente José Manuel SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

97 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 44,1 MA 50,0 MK 37,4 TN 73,5 TR 64,0 ZZ 53, AL 64,5 MA 141,4 MK 58,4 TR 89,6 ZZ 88, MA 88,6 TR 100,6 ZZ 94, MA 76,3 ZZ 76, , , , CN 65,5 HR 35,6 TR 81,7 ZZ 60, AR 68,7 TR 85,8 ZA 49,1 ZZ 67, MK 38,5 NZ 138,3 US 125,4 ZA 113,0 ZZ 103, CN 59,5 TR 116,3 US 136,8 ZZ 104,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (GU-2013-GUE-008) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. 97

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101 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso l Agenzia dell Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, Roma presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile sui siti e L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Vendite Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

102

103 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 GENNAIO 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 128,06) (di cui spese di spedizione 73,81)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 39,73)* (di cui spese di spedizione 20,77)* Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%. - annuale - semestrale - annuale - semestrale 1,00 ( 0,83+ IVA) 300,00 165,00 86,00 55,00 RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

104 * * 7,00

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