Anno 2013 N. RF206. La Nuova Redazione Fiscale DL FARE - NUOVE REGOLE PER PIGNORAMENTO E FERMO AMMINISTRATIVO
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1 Anno 2013 N. RF206 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO DL FARE - NUOVE REGOLE PER PIGNORAMENTO E FERMO AMMINISTRATIVO RIFERIMENTI DL 69/2013 CONV. IN L. N. 98/2013 ; DPR 602/73 CIRCOLARE DEL 18/09/2013 Sintesi: tra le novità di maggior portata della conversione in legge del cd. Decreto del Fare figurano la riformulazione: - del divieto di espropriazione dell abitazione principale; - della impignorabilità dei beni strumentali; - della procedura di fermo amministrativo degli autoveicoli. E stato inoltre previsto che l espropriazione non è consentita su uno specifico paniere di beni, cd. essenziali, che sarà individuato con apposito decreto ministeriale. Con la conversione in legge del DL 169/2013 (cd Decreto del Fare ), il legislatore, dopo avere ampliato le possibilità di rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, ha rimodulato le norme in materia di ipoteca, fermo amministrativo e pignoramento. DECORRENZA: il cd. Decreto del Fare non contiene disposizioni particolari, per cui: in generale: trovano applicazione a partire dal 22/06/2013 (data di in vigore del DL 69/2013) fermo dei beni mobili registrati: le modifiche (introdotte in sede di conversione nella L. 98/2013) sono entrate in vigore lo scorso 21/08/2013. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Con modifica del comma 1 dell art. 76 Dpr 602/73, sono state ampliate le fattispecie di impignorabilità della abitazione principale. In particolare: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITE DI IPOTECA ESATTORIALE non è ammessa l'espropriazione dell abitazione del contribuente se: in generale: è l unica di proprietà del debitore che vi risiede anagraficamente (concetto di abitazione principale) in deroga: il pignoramento può avvenire se l abitazione, alternativamente: - abbia le caratteristiche di lusso (ex DM 2/08/69) - risulti accatastata nelle categorie A/8 e A/9 l espropriazione di qualsiasi immobile può avvenire solo se il credito: è > nel suo complesso (dunque anche se nei confronti di Enti diversi e incluse sanzioni, interessi, aggi, ecc.) al netto di passività ipotecarie di privilegio maggiore (es: ipoteca bancaria già precedentemente iscritta) è necessario che sia stata iscritta ipoteca esattoriale da almeno 6 mesi, senza che il contribuente abbia pagato. resta fermo il limite di per l iscrizione di ipoteca su qualsiasi immobile. Abitazione principale: in pratica, l ipoteca legale può essere apposta: anche sull abitazione principale del contribuente (anche se l unica di proprietà, ma in questo caso non è ammessa la successiva espropriazione per debiti < ) ma solo se il debito complessivo è >
2 Redazione Fiscale Info Fisco 206/2013 Pag. 2 / 5 Sul punto, si osserva inoltre che: per la pertinenza autonomamente accatastata dell abitazione principale (es.: abitazione + box pertinenziale) si applica il medesimo divieto di pignoramento applicabile all abitazione. restano esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici, negozi, capannoni, ecc., incluse le relative pertinenze. Ipoteca legale: lo strumento perde il forte valore deterrente quando l immobile non possa comunque essere espropriato, e cioè quando vada apposta, alternativamente, - sull abitazione principale: del contribuente che possiede solo tale immobile - su altri immobili: se i debiti iscritti a ruolo siano < al netto di ipoteche di grado superiore. PIGNORAMENTO DI BENI STRUMENTALI PER L ATTIVITA Il legislatore, intervenendo in materia di pignoramento dei beni strumentali, ha esteso i limitati della pignorabilità degli stessi anche ai casi in cui, alternativamente: il debitore è costituito in forma societaria (di persone o di capitali) l attività sia caratterizzata dalla prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro. Art. 62 Dpr 602/73: i beni di cui all art. 515, co.3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall Ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito Art. 515 c. 3 C.p.c.: Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Strumenti e oggetti indispensabili per l esercizio dell attività, della professione e del mestiere del contribuente rimangono pignorabili nel limite di 1/5 del relativo valore (ex art. 515 c. 3 C.p.c.): a prescindere che, alternativamente: il debitore sia o meno costituito in forma societaria il capitale investito prevalga sul lavoro (es: non rileva più se si tratti di un artigiano o rientri nel comparto dell industria) a condizione che il valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall Ufficiale della riscossione (che, come noto, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell Ufficiale giudiziario) non appaia sufficiente per la realizzazione del credito. PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DEGLI ALTRI BENI È SUFFICIENTE A COPRIRE IL CREDITO vanno pignorati gli altri beni (i beni strumentali non sono pignorabili) IL PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO DEGLI ALTRI BENI È O APPARE INSUFFICIENTE i beni strumentali sono pignorabili solo nella misura di 1/5 del loro valore Beni indispensabili ex art. 515 c.p.c.: in relazione ad un autotrasportatore, vanno individuati nella concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per l'esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro (Cass. sent. n /2003).
3 Redazione Fiscale Info Fisco 206/2013 Pag. 3 / 5 Esempio: un piccolo autotrasportatore con 1 solo dipendente non può, in generale, sostenere che sia indispensabile il possesso di più di 2 automezzi Nota: sul punto, Equitalia, nella nota del 1 luglio 2013, afferma che: - la pignorabilità dei beni strumentali è sempre residuale e "presuppone la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo", il cui pignoramento nei limiti del quinto, non deve pregiudicare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa - "se il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene non può considerarsi pignorabile". ASPETTI PROCEDURALI Nell ambito del pignoramento dei beni strumentali il legislatore ha stabilito che: la custodia dei beni interessati dall'azione esecutiva è sempre affidata al debitore Nota: la circostanza permette di evitare affidamenti in custodia a soggetti terzi dei beni di cui l azienda ha necessità di continuare a disporre in modo agevole e secondo le esigenze dell attività d impresa. il primo incanto deve essere fissato non prima di 300 giorni dalla data del pignoramento; tuttavia, lo stesso perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. LA NUOVA PROCEDURA PER IL FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI In sede di conversione è stata poi introdotta una modifica che pone fine ad una diffusa anomalia in materia di fermo amministrativo. In precedenza: il previgente art. 86 Dpr 602/73 si limitava a prevedere la semplice iscrizione del provvedimento nei registri pubblici, e la successiva comunicazione al contribuente, a iscrizione avvenuta; solo la prassi aveva introdotto la necessità della comunicazione preventiva (nota n /2003). Ora, nel rimodulato testo dell art. 86 c. 2 Dpr 602/73 viene stabilito che: la procedura di iscrizione del fermo è avviata dall Agente per la riscossione mediante la notifica al debitore (o ai coobbligati) di una comunicazione preventiva contenente l avviso che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni (in luogo dei precedenti 20 gg), sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione. La norma, in pratica: istituisce il cd preavviso di fermo elimina l adempimento della successiva comunicazione. Ne segue che si dovrà impugnare sempre il preavviso nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso a nulla rilevando la data di effettiva trascrizione nei pubblici registri del fermo. FERMO DEI VEICOLI OBBLIGO DI PREAVVISO DI FERMO SOPPRESSA LA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE
4 Redazione Fiscale Info Fisco 206/2013 Pag. 4 / 5 BENI STRUMENTALI ALL ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE Di particolare rilievo anche la modifica relativa i veicoli strumentali all attività e/o professione. La nuova versione del richiamato art. 86 stabilisce che il fermo viene eseguito decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso: salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all attività d impresa o della professione. Pertanto, ai fini della prova del carattere strumentale del bene, in attesa di indicazioni provenienti da Equitalia, dovrebbe essere sufficiente esibire la relativa documentazione contabile. ART.86 COMMA 2 DEL DPR 602/73 Disposizione ante DL 169/2013 Disposizione post DL 169/2013 "Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede." La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. TERMINE PER LA VENDITA AD OPERA DELLO STESSO DEBITORE Ulteriori novità hanno riguardato l introduzione di 2 nuovi commi (2-ter e 2-quater) nell ambito dell'art.52 del DPR 602/73. In particolare, viene introdotta la facoltà per il debitore di vendere direttamente il bene oggetto di azione esecutiva entro: i 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene (di cui all'art. 80, co. 2 del DPR.602/73) Nota: nella previgente disciplina non era previsto il termine per l'esercizio di tale facoltà Se la vendita non ha luogo nei 5 giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può comunque vendere direttamente il bene entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. Nota: si tratta, quindi, di un opportunità che consente al debitore di vendere il bene oggetto di azione esecutiva, al prezzo stabilito per l incanto, con il consenso dell Agente per la riscossione che interviene nell atto di cessione e al quale viene corrisposto direttamente il prezzo; l eventuale eccedenza di corrispettivo risultante dalla vendita viene rimborsato al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all incasso.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 206/2013 Pag. 5 / 5 Inoltre, modificando il 1 comma dell art. 53 Dpr 602/73, il legislatore, ha prolungato il termine di efficacia del pignoramento (da 120 a 200 giorni), al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la facoltà di vendita in proprio. PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Con una modifica all art.72-bis del DPR 602/73 viene stabilito che l ordine rivolto al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare il credito direttamente nelle mani dell Agente della riscossione va ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di 15 giorni. Art. 72-bis DPR 602/73: Salvo che per i crediti pensionistici.l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere.l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. PIGNORAMENTO DI SALARI E STIPENDI Come noto, i limiti alla pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego (esclusi i crediti pensionistici) sono ancorati alle seguenti misure: 1/10 per importi fino a /7 per importo da a /5 per stipendi salari ed emolumenti superiori ad Sul punto, il DL 69/2013 stabilisce che, se l accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro/impiego confluiscono in un c/c intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (istituto di credito) non si estendono all ultimo emolumento affluito sul conto, che resta nella piena disponibilità del correntista.
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