Accertamento e riscossione

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1 Accertamento e riscossione Vallo della Lucania, 14 marzo 2015 Avv. Prof. Stefano Loconte

2 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Art. 10 del D.P.R. n. 602/1973 DEFINIZIONI Concessionario delle riscossione: soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso; Ruolo: elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

3 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI La riscossione in base a ruolo prevede le seguenti fasi: l ente creditore, per ipotesi l Agenzia delle Entrate, determina il proprio credito mediante taluna della attività a ciò preordinate, destinate a concludersi oconla notifica di un atto (es. avviso di accertamento) o già e solo con l iscrizione a ruolo (liquidazione e controllo formale); in base all atto (cd. titolo di iscrizione) ovvero in ragione del risultato dell attività di controllo formale o liquidazione, le somme vantate vengono iscritte a ruolo, o per la totalità o per una quota (1/3) (prima della novella del D.L. n. 70/2011 la somma iscritta a ruolo in base ad accertamenti non definitivi era la metà); una volta formato, il ruolo viene reso esecutivo e consegnato ad Equitalia, che, in base ad esso, forma e notifica al contribuente la cartella di pagamento.

4 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Sul piano strutturale, il ruolo è dunque un elenco, in cui sono indicati i debitori, l entità ed il titolo del debito. Ai sensi dell art.10 del D.P.R. n. 602/73, il ruolo è l elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Sul piano funzionale, il ruolo costituisce un titolo esecutivo. In virtù del ruolo, la pretesa dell ente creditore portata in riscossione viene resa esecutiva, ossia può essere soddisfatta, anche coattivamente, mediante la procedura di esecuzione forzata.

5 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Ai sensi dell art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si distinguono due tipi di ruolo: 1. ruolo ordinario 2. ruolo straordinario (art. 15-bis D.P.R. n. 602/1973).

6 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione. La differenza tra i due tipi di ruolo è qualitativa e quantitativa: nel ruolo straordinario possono essere iscritte le somme per intero (non frazionate), anche in caso di ricorso, sia per imposte sia per interessi e sanzioni (art. 15-bis del D.P.R. n. 602/73).

7 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Art. 15-bis del D.P.R. n. 602/1973 Iscrizione nei ruoli straordinari In deroga all articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall avviso di accertamento, anche se non definitivo.

8 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI In virtù degli artt. 14 e 15 del D.P.R. n. 602/1973, si distinguono due tipi diversi di iscrizione: 1. a titolo provvisorio; 2. a titolo definitivo. La differenza attiene solo al tipo (imposta o anche sanzioni) ed alla misura (per intero o pro quota) delle somme iscrivibili. Non alla definitività o meno dell iscrizione.

9 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse; b) i redditi dominicali dei terreni eiredditi agrari determinati dall ufficio in base alle risultanze catastali; c) i relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie.

10 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 Iscrizioni a ruolo in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. [...] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione aruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

11 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. Nel ruolo possono essere iscritte somme a titolo non tributario, come i contributi previdenziali (prima della recente riforma), le sanzioni per violazione del codice della strada ecc., coerentemente alla previsione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999, che ha esteso la riscossione in base a ruolo a tutte le entrate pubbliche.

12 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Il ruolo, una volta formato, deve essere sottoscritto. È sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (art. 12). I ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la mera validazione dei dati contenuti, eseguita dal sistema informativo dell ente impositore (art. 1, comma 5-ter, lett. e), del D.L. n. 106/2005). Una volta formati, i ruoli vanno consegnati (in via telematica) all Agente della riscossione.

13 CARTELLA DI PAGAMENTO A seguito dell invio dei ruoli all Agente della riscossione, questi provvederà a notificare al contribuente, con la sola esclusione degli accertamenti esecutivi, una cartella esattoriale contenente l intimazione ad adempiere al versamento degli importi richiesti tramite la stessa, pena l inizio dell attività di recupero forzato. Nella cartella di pagamento l Agente della riscossione riproduce la porzione di ruolo riferita al singolo debitore. Rispetto al ruolo, la cartella ha un profilo funzionale peculiare, integrato dall intimazione ad adempiere e dall avvertimento della minaccia della riscossione forzata: la cartella funziona così da precetto.

14 CARTELLA DI PAGAMENTO La cartella di pagamento notificata deve contenere: - l elenco e la descrizione/motivazione degli addebiti; - le istruzioni sulle modalità di pagamento; - l intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica; - l avviso che in caso di mancato pagamento si attiveranno le procedure di riscossione forzata; (Continua )

15 CARTELLA DI PAGAMENTO - le istruzioni necessarie per l eventuale proposizione del ricorso/reclamo da parte del contribuente; - il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella (per i ruoli consegnati a partire dal 1 giugno 2008); - l indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; - l indicazione del codice atto della comunicazione (avviso/accertamento) da cui la cartella trae origine, unitamente alla sua data di predisposizione e di consegna.

16 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO per le cartelle derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni le stesse devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o a quello di scadenza del versamento dell unica o ultima rata se il relativo termine di versamento scade oltre il 31 dicembre dell anno in cui la dichiarazione è presentata. perlecartelle derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni le stesse devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (Legge di Stabilità per il 2015).

17 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO per le cartelle derivanti dagli accertamenti d ufficio le stesse devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo; per le cartelle derivanti da atti di recupero emessi a seguito di utilizzi in compensazione di crediti inesistenti (ex art. 27, comma 20, del D.L. n. 185/2008) le stesse devono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l atto è divenuto definitivo; Nota bene: per gli importi derivanti da accertamenti esecutivi non è, invece, prevista la notifica di alcuna cartella esattoriale.

18 MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO E nulla la cartella di pagamento contenente imprecisioni ed errori tali da non consentire al contribuente la verifica dell iter logico giuridico seguito dall Agenzia delle Entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l ammontare dell imposta (C. Cass., 1952/2015); E nulla la cartelle di pagamento per carente motivazione in caso di imposte non dichiarate o parzialmente dichiarate e non versate (C. Cass., ord. 374/2013); E nulla la cartella di pagamento non preceduta da motivati avvisi di accertamento (C. Cass., n. 8934/2014); E nulla la cartella di pagamento contenente solo la dicitura di omesso o carente versamento (C. Cass., 20211/2013) E nulla la cartella di pagamento in cui non vengono specificati i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi addebitati (C. Cass., 4516/2012).

19 LA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE Art. 26 D.P.R. n. 602/1973: SOGGETTI ABILITATI ufficiali della riscossione altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale.

20 LA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE MODALITA DI NOTIFICA Art. 60 D.P.R. n. 600/1973 Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile Art. 148 c.p.c. - Contenuto della relata di notifica (cfr. art. 3 L. 890/1982) L ufficiale giudiziario certifica l eseguita notificazione mediante relazione da lui datata, sottoscritta, apposta in calce all originale e alla copia dell atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

21 LA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE Art. 26 D.P.R. n. 602/1973: MODALITA DI NOTIFICA (MEDIANTE RACCOMANDATA A/R) La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; intalcaso,lacartellaènotificatainplicochiusoela notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda

22 LA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE DIVIETO DI NOTIFICA DIRETTA A MEZZO POSTA L Agente della riscossione, anche qualora intenda avvalersi del servizio postale, non potrà, in nessun caso, eseguire la notifica della cartella di pagamento senza l intervento di un soggetto abilitato.+ Ai sensi dell art. 26 citato, dovrà avvalersi necessariamente dell intermediazione di ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati messi comunali o agenti della polizia municipale.

23 SULLA NOTIFICA DIRETTA VIA POSTA. DIFFERENTI POSIZIONI DELLA CASSAZIONE E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO Giurisprudenza di merito: E giuridicamente inesistente la cartella di pagamento per la quale il Concessionario della riscossione, in quanto soggetto non legittimato, abbia egualmente provveduto alla notifica attraverso il servizio postale (cfr. ex multis, CTP di Roma del 13 giugno 2013, n. 247; CTP di Campobasso del 21 dicembre 2012, n. 219; CTP di Vicenza del 23 aprile 2012, n. 37; CTP di Vicenza del 13 aprile 2012, n. 33)

24 SULLA NOTIFICA DIRETTA VIA POSTA. DIFFERENTI POSIZIONI DELLA CASSAZIONE E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO Cassazione: è legittima la notifica diretta da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituite la mittente (sent. 17 gennaio 2013, n. 1091; C. Cass., sent. 19 settembre 2012, n )

25 LA CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE Art. 26 D.P.R. n. 602/1973 MODALITA DI NOTIFICA (MEDIANTE PEC) La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

26 CONSEGNA DELLA CARTELLA La consegna della cartella in apposito piego è effettuata: nelle mani del diretto interessato; a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o addetta alla casa; a persona addetta al servizio del destinatario; in mancanza delle predette persone la consegna può essere effettuata, in plico sigillato, nelle mani del portiere dello stabile, ove presente; ovvero nelle mani di persona che vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al soggetto destinatario. Nota bene: La consegna non può essere effettuata nelle mani di persone manifestamente affette da malattia mentali e/o aventi un età inferiore a 14 anni.

27 CONSEGNA DELLA CARTELLA NOTIFICA AI SOGGETTI IRREPERIBILI ART. 140 c.p.c. L art. 140 c.p.c. dispone che, nel caso in cui non sia possibile eseguire la consegna dell atto al diretto destinatario in mani proprie (art. 138 c.p.c.), né alle persone indicate nell art. 139.c.p.c. per irreperibilità o rifiuto o incapacità delle stesse, l ufficiale giudiziario debba effettuare tre adempimenti: 1) depositare la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; 2) affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda; 3) darne notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (Cfr. C. Cost., 22/11/2012, n. 258)

28 LA CARTELLA DI PAGAMENTO A seguito della notifica della cartella, il contribuente nei 60 giorni successivi può: a) Pagare. In questo caso, le somme comprendono: i maggiori tributi e le sanzioni; gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del D.P.R. n. 602/73 (4%); Gli aggi di riscossione nella misura del 4,65 % delle somme (tutte) iscritte a ruolo; Le spese di notifica. b) Proporre ricorso c) Restare inerte, con ciò esponendosi al rischio dell aggressione esecutiva.

29 LA CARTELLA DI PAGAMENTO Se il pagamento avviene trascorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, le somme da corrispondere comprendono: 1. le maggiori imposte e sanzioni; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dalla scadenza del pagamento alla consegna del ruolo; 3. gli aggi di riscossione, nella misura del 9% delle somme iscritte a ruolo (per i ruoli emessi dall 1/1/2013 in virtù del DL 95/2012 la misura dell aggio è pari all 8%); 4. gli interessi di mora fino al pagamento; 5. le spese di esecuzione.

30 LA CARTELLA DI PAGAMENTO Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l Agente della Riscossione può: 1) iscrivere ipoteca sui beni del debitore e dei coobbligati in solido, cui sia stata notificata la cartella (art. 77 del D.P.R. n. 602/73); 2) procedere al fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/73); 3) attendere al pignoramento mobiliare ovvero al pignoramento presso terzi; 4) procedere all espropriazione immobiliare; 5) impiegare il blocco del pagamento di cui all art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, qualora le somme siano di importo almeno pari a euro (salvo che si sia ottenuta la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto - art. 9, comma 1-bis, DL n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L n. 64).

31 VERSAMENTO RATEALE I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, cioè che si trovano nell impossibilità di pagare in un unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.

32 VERSAMENTO RATEALE Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le rateazioni di importi fino a euro, è sufficiente un autocertificazione. Per gli importi superiori resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. In ogni caso, non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria eccetera).

33 VERSAMENTO RATEALE RATEAZIONE STRAORDINARIA La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili, quando il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà, legata alla congiuntura economica (Dl 69/2013; in precedenza 72 rate) e l importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Ipianidi rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del Dl.n. 16/2012 (2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga.

34 VERSAMENTO RATEALE PROROGA DELLA RATEAZIONE In caso di evidente peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione può essere prorogata soltanto una volta, sempre fino a 120 mesi (Dl 69/2013; in precedenza 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza. DECADENZA DALLA RATEAZIONE Il beneficio della rateazione si perde (e l importo residuo diventa riscuotibile per intero, in unica soluzione) in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive (Dl 69/2013; in precedenza 2 rate consecutive).

35 VERSAMENTO RATEALE Attenzione: Decreto Milleproroghe (DL 192/2014) I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione entro il 31 dicembre 2014 possono richiedere la concessione di un nuovo piano, non prorogabile, fino a un massimo di 72 rate. La richiesta va presentata entro il 31 luglio Il debitore decade dallostessoincasodimancato pagamento di due rate anche non consecutive (invece che di otto). A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il nuovo piano concesso non è prorogabile.

36 VERSAMENTO RATEALE Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Inoltre, Equitalia non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti.

37 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE Si può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia (Legge di stabilità 2013), ad esempio quando le somme richieste dall ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da: prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall ente creditore; sospensione amministrativa (dell ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

38 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) è una misura cautelare adottabile dall'agente della Riscossione qualora, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di regola, novanta giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo", il contribuente o il coobbligato non abbiano provveduto al versamento delle somme. Tale istituto provoca una sorta di effetto interdittivo sulla circolazione del veicolo intestato al debitore o al coobbligato. Il contribuente, a differenza di quanto avviene nel sequestro conservativo, non viene spossessato del bene, in quanto il fermo si concretizza nella semplice iscrizione nel PRA del provvedimento.

39 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Il fermo di beni mobili registrati: è adottato dall Agente della Riscossione indipendentemente dall entità del credito tutelato; deve essere preceduto (DL 69/2013), da una comunicazione preventiva (c.d. preavviso di fermo che costituisce atto impugnabile; - cfr. C. Cass., SS.UU. 18/10/2012, n ; C. Cass., 02/04/2014, n. 7665) notificata al debitore e ai coobbligati contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri immobiliari, salvo che si provi nel medesimo termine, che il bene è strumentale all attività di impresa o della professione; deve, a pena di nullità, essere preceduto dalla regolare notifica della cartella di pagamento o dell accertamento esecutivo ; perde efficacia nell ipotesi in cui il giudice o l ente impositore abbiano annullato l atto ad esso presupposto.

40 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA L'Agente della Riscossione, in base all'art. 77 del DPR 602/73, è legittimato a iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente o dei coobbligati decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o novanta giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo", per un importo pari al doppio della somma complessiva per la quale si procede. L Agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all espropriazione di cui all art. 76, commi 1 e 2, purchè l importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a euro. L'iscrizione di ipoteca è obbligatoria qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede non superi il 5% del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione. Decorsi sei mesi dalla suddetta iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all espropriazione.

41 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA L agente della riscossione deve notificare al proprietario dell immobile una comunicazione preventiva contenente l avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, saràiscritta l ipoteca. L'iscrizione di ipoteca, o meglio la comunicazione preventiva, costituisce atto impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie, posto che rientra nei provvedimenti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92.

42 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Natura dell ipoteca - SS.UU., 18/09/2014, n L iscrizione di ipoteca di cui all art. 77 del DPR 602/1973 non può considerarsi un atto dell espropriazione forzata, con la conseguenza che l agente della riscossione può procedere con l iscrizione ipotecaria senza la preventiva notifica dell intimazione ad adempiere di cui all art. 50 DPR n. 602/1973, nel caso in cui l espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

43 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Natura dell ipoteca. SS.UU., 18/09/2014, n (segue) Contrastanti orientamenti giurisprudenziali precedenti 1) Ipoteca atto preordinato e strumentale all esecuzione immobiliare, deve soggiacere a tutte le condizioni e ai limiti per la procedura esecutiva, quindi anche alla comunicazione dell avviso di cui all art. 50 DPR 602/73 (C. SS.UU., n. 5771/2012) 2) Ipoteca NON è un atto preordinato all espropriazione forzata, quindi può iscriversi anche senza la previa notifica dell intimazione di cui all art. 50 DPR 602/73, nel caso in cui l espropriazione non sia iniziata entro l anno dalla notifica della cartella (C. Civ., 10234/2012)

44 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Natura dell ipoteca C. Cass., SS.UU., 18/09/2014, n (segue) Al fine di risolvere il conflitto giurisprudenziale, le SS.UU. affermano la sostanziale equiparabilità della situazione normativa dell iscrizione ipotecaria a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all art. 86 del DPR n. 602/1973. Infatti, anche nella disciplina del fermo dei beni mobili registrati, l Agente della riscossine ha davanti a sé due strade alternative: o iniziare la fase espropriativa oppure adottare le misure cautelari.

45 FERMO AMMINISTRATIVO E IPOTECA Natura dell ipoteca C. Cass., SS.UU., 18/09/2014, n (segue) Tuttavia, le SS.UU. sostengono che l inapplicabilità all iscrizione ipotecaria della previsione di cui all art. 50, comma 2 DPR 602/73 non significa che la stessa possa essere eseguita in mancanza di una preventiva comunicazione al contribuente. L iscrizione ipotecaria, infatti, potendo incidere negativamente sul contribuente deve essere comunicata prima di essere eseguita a suo danno (almeno30ggprima dell inizio della espropriazione forzata per presentare eventuali osservazioni o per il pagamento del dovuto). La violazione dell obbligo di preventiva comunicazione al contribuente da parte dell amministrazione determina la nullità dell iscrizione ipotecaria, per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

46 ESECUZIONE FORZATA In base al sistema di riscossione ante D.L. 78/2012, nel caso in cui venga notificato un accertamento, Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo (art. 25 del DPR 602/73). La cartella di pagamento, quindi, deve essere preceduta dall'atto ad essa "presupposto", quale è, appunto, l'avviso di accertamento. A seguito della riforma operata dal D.L. 78/2010, dopo la notifica dell'accertamento esecutivo, per tali somme non ci sarà più la cartella di pagamento.

47 ESECUZIONE FORZATA Art. 29 DL 78/2010: affidamento in carico ordinario: gli atti di cui alla lett. a) diventano esecutivi decorsi 60 gg dalla notifica e devono espressamente recare l avvertimento che, decorsi 30 gg dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata in carico agli agenti della riscossione Sospensione dell esecuzione forzata per 180 gg dall affidamento in carico, salvo che per le azioni cautelare e conservative. Affidamento in carico straordinario : in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, la riscossione integrale delle somme può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima della scadenza del termine dei 30 gg dal termine ultimo per il pagamento (60 gg dalla notifica). In tal caso non opera la sospensione.

48 ESECUZIONE FORZATA Art. 29 DL 78/2010 Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui alla lett. a) l espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell avviso di cui all art. 50 DPR n. 602/73. L espropriazione forzata [quindi il pignoramento] è in ogni caso avviata, a pena di decadenza, entro il del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

49 ESECUZIONE FORZATA Art. 50 DPR n. 602/1973 Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 gg dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni sulla sospensione. Se l espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l intimazione ad adempiere l obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.

50 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ART. 62 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73: Espropriazione mobiliare L Ufficiale della riscossione procede al pignoramento con le modalità previste dall art. 513 c.p.c. una volta che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, così come stabilito dall art. 50, comma 1, del D.P.R. 602/73 L Ufficiale della riscossione, munito di estratto del ruolo esecutivo e, nelle ipotesi di cui all art. 50, comma 2, del D.P.R., dell originale dell avviso contenente l intimazione ad adempiere, su richiesta del Concessionario, deve procedere al pignoramento delle cose di cui il debitore abbia la materiale detenzione, non potendosi arrestare di fronte ad eccezioni di non appartenenza a sé che il debitore gli faccia, salvo il disposto del novellato art. 63 del D.P.R. n. 602/73.

51 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE I beni e gli strumenti indispensabili per l esercizio dell arte o della professione del debitore sono pignorabili nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (art. 62 comma 1 DPR n. 602/1973). Il verbale di pignoramento è notificato al debitore. La custodia dei beni pignorati è affidata allo stesso debitore o ad un terzo. In mancanza di persone idonee all affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

52 ESPROPRIAZIONE MOBILIARE Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per 5 giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l indicazione del giorno, dell ora e del luogo del primo e del secondo incanto. Il primo incanto non pignoramento. può aver luogo prima che siano decorsi 10 giorni dal Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (art. 53 DPR n. 602/73)

53 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ART. 76 E SEGUENTI DEL D.P.R. 602/73: ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell art. 499 c.p.c., l agente della riscossione: a) Non dà corso all espropriazione se l unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso edeifabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo o lo stesso vi risiede anagraficamente; b) Non dà corso all espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti beni essenziali individuato con decreto dell Economia e delle Finanze d intesa con l AE e con l Istituto Nazionale di statistica; c) Negli altri casi può procedere all espropriazione immobiliare se l importo complessivo del credito per cui si procede supera i euro esonopassati 6 mesi dall iscrizione dell ipoteca e il debitore non ha pagato.

54 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 e ss. bis D.P.R. 602/73: ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Pignoramento dei crediti verso terzi Salvo che per i crediti pensionistici l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere... l ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

55 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 72 e ss. bis D.P.R. 602/73: ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Pignoramento dei crediti verso terzi Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall Agente della riscossione in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.50 euro 1/7 per importi superiori a e fino a euro 1/5 per importi superiori a euro. Il pignoramento non può includere l ultimo stipendio/pensione affluito sul c/c del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

56 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 75 bis D.P.R. 602/73 Dichiarazione stragiudiziale del terzo Decorso inutilmente il termine di cui all articolo 50, comma 1, il Concessionario può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, lecoseele somme da loro dovute al creditore.

57 ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI ART. 75 D.P.R. 602/73 Pignoramento presso le pubbliche amministrazioni Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

58 Avv. Prof. Stefano Loconte

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