Commissione per i trasporti e il turismo

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1 Parlamento europeo Commissione per i trasporti e il turismo 2017/0237(COD) EMENDAMENTI Progetto di relazione Bogusław Liberadzki Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (COM(2017)0548 C8-0324/ /0237(COD)) AM\ docx PE v01-00 Unita nella diversità

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3 349 Dieter-Lebrecht Koch Articolo 16 paragrafo 1 lettera b b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile; b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili e senza maggiorazione, verso la destinazione finale non appena possibile; Or. de All'articolo 16, paragrafo 2, così come modificato non è chiaro a cosa si riferisca l'assenza di costi aggiuntivi, pertanto è necessario inserire un chiarimento in questo punto. 350 Renaud Muselier Articolo 16 paragrafo 1 lettera c c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero. c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero, al più tardi entro 72 ore dal ripristino del servizio. Or. fr L'emendamento è volto ad allineare il testo al regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, che prevede una limitazione del periodo entro il quale si possono richiedere il reinstradamento o la continuazione del viaggio. L'emendamento è necessario per ragioni di logica interna e rispecchia le modifiche di cui alla proposta della Commissione (articolo 16, paragrafi 2 e 3, parte non codificata). AM\ docx 3/183 PE v01-00

4 351 Jens Rohde, Matthijs van Miltenburg, Dominique Riquet, Pavel Telička, Gesine Meissner, Lucy Anderson Articolo 16 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), in caso di perdita di coincidenza dovuta a ritardo o soppressione in una tratta precedente del viaggio del passeggero, quest'ultimo è autorizzato a utilizzare il servizio successivo disponibile per raggiungere la sua destinazione finale pianificata. L'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. Quando un passeggero perde una coincidenza a causa di un ritardo o di una soppressione, l'impresa ferroviaria che fornisce il servizio dovrebbe sempre consentirgli di utilizzare il servizio successivo disponibile. 352 Tania González Peñas PE v /183 AM\ docx

5 Articolo 16 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. Il ricollocamento delle persone con disabilità o a mobilità ridotta ha la priorità. Or. es 353 Georges Bach Articolo 16 paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere, ove possibile, modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto AM\ docx 5/183 PE v01-00

6 viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo. 354 Renaud Muselier Articolo 16 paragrafo 3 3. I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo prestano particolare attenzione a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di accessibilità al servizio alternativo. 3. I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alternativo prestano particolare attenzione a garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di accessibilità al servizio alternativo. Tale servizio alternativo può essere comune a tutti i viaggiatori o, per determinate persone con disabilità o a mobilità ridotta, può essere, a discrezione dell'impresa ferroviaria, un trasporto individuale adeguato alle loro esigenze specifiche. Or. fr Dal momento che alcuni servizi alternativi non sono sempre accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, è opportuno fornire loro un mezzo di trasporto individuale adeguato alle loro esigenze specifiche. 355 Christine Revault d'allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson PE v /183 AM\ docx

7 Articolo 16 bis (nuovo) Articolo 16 bis Perdita di coincidenza In caso di perdita di coincidenza nel corso di un unico viaggio con un biglietto globale, il passeggero è autorizzato a prendere il treno successivo che lo porterà alla destinazione finale nel miglior tempo possibile, anche in assenza di una prenotazione specifica e/o anche nel caso in cui il treno successivo sia operato da un'impresa ferroviaria diversa. Or. xm L'emendamento è intrinsecamente legato all'obiettivo della rifusione, di cui al considerando 3 della proposta di rifusione, che stabilisce che sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. In tale contesto, l'emendamento mira a integrare il considerando 3 nell'articolo 17 relativo ai rimborsi in caso di ritardo. 356 Claudia Schmidt Articolo 17 titolo Indennizzi per il prezzo del biglietto Indennizzi per il prezzo del biglietto o del viaggio ferroviario unico ottimale Ai fini della certezza del diritto, le condizioni che disciplinano gli indennizzi per il prezzo del biglietto devono essere chiarite per tutti i tipi di biglietto, compresi i viaggi ferroviari unici ottimali. Ciò è inestricabilmente collegato all'articolo 9 (Informazioni di viaggio) in quanto i AM\ docx 7/183 PE v01-00

8 passeggeri devono conoscere i loro diritti e obblighi prima dell'inizio del viaggio. È inoltre collegato al considerando 2 in merito all'obiettivo di aumentare la "quota di mercato [del trasporto ferroviario] rispetto ad altri modi di trasporto". 357 Claudia Schmidt Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 1. Fermo restando il diritto al trasporto per il viaggio ferroviario unico ottimale, il passeggero può chiedere al venditore di biglietti presso cui ha effettuato la prenotazione un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto o sulla prenotazione del viaggio ferroviario unico ottimale se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: Il chiarimento è necessario ai fini della certezza del diritto, in quanto precisa i diritti e gli obblighi dei venditori di biglietti, delle imprese ferroviarie o di terzi indipendenti, nonché i tipi di biglietto, compreso il viaggio ferroviario unico ottimale. La logica del testo prescrive che l'obiettivo di aumentare la "quota di mercato [del trasporto ferroviario] rispetto ad altri modi di trasporto" (considerando 2) dovrebbe essere sempre osservato ove possibile. Il viaggio ferroviario unico ottimale rappresenta pertanto l'opzione più promettente per conseguire l'obiettivo di cui al considerando 2 e deve essere quindi contemplato nelle questioni riguardanti gli indennizzi. 358 Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, Biljana Borzan, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva PE v /183 AM\ docx

9 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 1. Fermo restando il diritto al trasporto per il viaggio o il viaggio combinato, il passeggero ha il diritto di chiedere all'impresa ferroviaria, al tour operator o al venditore di biglietti un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: Per garantire che le imprese prendano sul serio l'applicazione del regolamento in esame, ai fini degli obiettivi dello stesso, e per garantire che i passeggeri si sentano tutelati quando viaggiano in treno nell'ue, è importante che questi ultimi siano equamente indennizzati in caso di ritardi. Un ritardo superiore ai 45 minuti rappresenta un grave imprevisto per i passeggeri e dovrebbe tradursi in un'offerta di indennizzi più elevati. Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inestricabilmente collegato ai suoi obiettivi generali e, in particolare, ai capi VI e VII. 359 Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto o sui biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi AM\ docx 9/183 PE v01-00

10 minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 360 Rolandas Paksas Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto o sui biglietti che rappresentano un unico contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il relativo costo in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 361 Michael Cramer, Karima Delli Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: (Non concerne la versione italiana) PE v /183 AM\ docx

11 (Non concerne la versione italiana) 362 Markus Ferber Articolo 17 paragrafo 1 parte introduttiva 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il costo del biglietto in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: 1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il relativo costo in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue: Or. de Sul contratto di trasporto non sono indicati il luogo di partenza e il luogo di destinazione. 363 Georges Bach Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 179 minuti; AM\ docx 11/183 PE v01-00

12 L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili di coerenza del testo; l'obiettivo di garantire un indennizzo del 25 % del prezzo del biglietto per un ritardo di durata superiore, fino a 179 minuti, semplifica le norme per i passeggeri e incoraggia l'impresa ferroviaria a essere più puntuale. 364 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Plura Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; Percentuali di rimborso più elevate costituiranno indennizzi adeguati per i passeggeri e incoraggeranno gli operatori ferroviari a fare del proprio meglio per limitare i ritardi, migliorando ulteriormente l'efficienza dei servizi ferroviari. Il concetto di ritardo e la percentuale che dovrebbe essere rimborsata in caso di ritardo sono delineati ampiamente negli orientamenti interpretativi della Commissione sul regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 365 Christine Revault d'allonnes Bonnefoy Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 30 e 89 minuti; Or. xm PE v /183 AM\ docx

13 L'emendamento è intrinsecamente legato all'obiettivo della rifusione, di cui al considerando 3 della proposta di rifusione, che stabilisce che sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. In tale contesto, l'emendamento mira a integrare il considerando 3 nell'articolo 17 relativo ai rimborsi in caso di ritardo Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 30 e 60 minuti; Or. fr È opportuno rivedere le tariffe di indennizzo in base a orari in linea con la vita quotidiana dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L'emendamento è necessario per questioni di logica interna al fine di rispecchiare le disposizioni adottate dalla Commissione all'articolo 17, paragrafo 2, che prevedono, qualora si verifichino ripetutamente ritardi inferiori a 60 minuti, di applicare tariffe di indennizzo per le persone in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. 367 Jens Rohde, Dominique Riquet, Pavel Telička Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 30 e 59 minuti; AM\ docx 13/183 PE v01-00

14 Attualmente le percentuali di indennizzo sono spesso molto basse e non corrispondono al disagio causato al passeggero. La modifica ha lo scopo di garantire un indennizzo equo ai passeggeri alla luce dell'aggiunta dell'articolo 17, paragrafo 8, da parte della Commissione, che esenta l'impresa ferroviaria dal pagamento degli indennizzi. Inoltre, come stabilito al considerando 17, in caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto. 368 Michael Cramer, Dieter-Lebrecht Koch, Karima Delli, Tania González Peñas, Julia Reda Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 30 e 59 minuti; Un ritardo di 30 minuti costituisce un requisito più appropriato per il rimborso al passeggero, incoraggiando così le imprese ferroviarie a essere più puntuali. Tale requisito incentiva maggiormente gli operatori ferroviari a essere puntuali, il che rappresenta uno degli obiettivi più importanti del regolamento in esame. 369 Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, István Ujhelyi, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella Articolo 17 paragrafo 1 lettera a PE v /183 AM\ docx

15 a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 45 e 89 minuti; Per garantire che le imprese prendano sul serio l'applicazione del regolamento in esame, ai fini degli obiettivi dello stesso, e per garantire che i passeggeri si sentano tutelati quando viaggiano in treno nell'ue, è importante che questi ultimi siano equamente indennizzati in caso di ritardi. Un ritardo superiore ai 45 minuti rappresenta un grave imprevisto per i passeggeri e dovrebbe tradursi in un'offerta di indennizzi più elevati. Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inestricabilmente collegato ai suoi obiettivi generali e, in particolare, ai capi VI e VII. 370 Keith Taylor Articolo 17 paragrafo 1 lettera a a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; a) 30 EUR in caso di ritardo di almeno 30 minuti; Il rimborso dovrebbe essere considerato in relazione alla perdita di tempo del passeggero, non in relazione al prezzo del biglietto. Non dovrebbero essere operate distinzioni tra il valore del tempo dei diversi passeggeri. 371 Keith Taylor Articolo 17 paragrafo 1 lettera b AM\ docx 15/183 PE v01-00

16 b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) in caso di ritardo pari o superiore a 30 minuti, saranno aggiunti 10 EUR ogni 10 minuti di ritardo supplementare. L'emendamento intende contribuire a incentivare maggiormente l'operatore ferroviario a essere puntuale, il che rappresenta uno degli obiettivi più importanti della normativa. Tale sistema dovrebbe rappresentare una semplificazione nell'interesse sia dei passeggeri che delle imprese ferroviarie. 372 Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 90 minuti; Or. fr È opportuno rivedere le tariffe di indennizzo in base a orari in linea con la vita quotidiana dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L'emendamento è necessario per questioni di logica interna al fine di rispecchiare le disposizioni adottate dalla Commissione all'articolo 17, paragrafo 2, che prevedono, qualora si verifichino ripetutamente ritardi inferiori a 60 minuti, di applicare tariffe di indennizzo per le persone in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. 373 Christine Revault d'allonnes Bonnefoy Articolo 17 paragrafo 1 lettera b PE v /183 AM\ docx

17 b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 90 e 149 minuti. Or. xm L'emendamento è intrinsecamente legato all'obiettivo della rifusione, di cui al considerando 3 della proposta di rifusione, che stabilisce che sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. In tale contesto, l'emendamento mira a integrare il considerando 3 nell'articolo 17 relativo ai rimborsi in caso di ritardo. 374 Georges Bach Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 180 minuti. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili di coerenza del testo; l'obiettivo è di semplificare le norme per i passeggeri e incoraggiare l'impresa ferroviaria a essere più puntuale e a non maturare ritardi superiori alle 3 ore. 375 Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marek Plura Articolo 17 paragrafo 1 lettera b AM\ docx 17/183 PE v01-00

18 b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Le percentuali di rimborso pari al 25 % per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti e al 50 % per ritardi pari o superiori a 120 minuti sono ampiamente insufficienti, considerando le gravi ripercussioni che tali ritardi possono avere per i passeggeri. Percentuali più elevate costituiranno indennizzi adeguati e incentiveranno gli operatori ferroviari a fare del proprio meglio per limitare i ritardi. La modifica è di natura tecnica e non interferisce con la logica del testo. Gli indennizzi da corrispondere in caso di ritardo sono delineati ampiamente negli orientamenti interpretativi della Commissione sul regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. La modifica apporta dunque coerenza. 376 Michael Cramer, Dieter-Lebrecht Koch, Karima Delli, Tania González Peñas, Julia Reda Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 60 minuti. Un indennizzo del 50 % del costo del biglietto per un ritardo inferiore, fino a 119 minuti, costituisce un vantaggio per il passeggero e incoraggia l'impresa ferroviaria a essere più puntuale. Tale requisito incentiva maggiormente gli operatori ferroviari a essere puntuali, il che rappresenta uno degli obiettivi più importanti del regolamento. 377 Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, István Ujhelyi, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella PE v /183 AM\ docx

19 Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 90 minuti. Per garantire che le imprese prendano sul serio l'applicazione del regolamento in esame, ai fini degli obiettivi dello stesso, e per garantire che i passeggeri si sentano tutelati quando viaggiano in treno nell'ue, è importante che questi ultimi siano equamente indennizzati in caso di ritardi. Un ritardo superiore ai 45 minuti rappresenta un grave imprevisto per i passeggeri e dovrebbe tradursi in un'offerta di indennizzi più elevati. Lo specifico regime di indennizzo costituisce un aspetto importante dell'efficacia complessiva del regolamento ed è pertanto inestricabilmente collegato ai suoi obiettivi generali e, in particolare, ai capi VI e VII. 378 Jens Rohde, Dominique Riquet, Pavel Telička Articolo 17 paragrafo 1 lettera b b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 89 minuti; Attualmente le percentuali di indennizzo sono molto basse e non corrispondono al disagio causato al passeggero. La modifica ha lo scopo di garantire un indennizzo equo ai passeggeri alla luce dell'aggiunta dell'articolo 17, paragrafo 8, da parte della Commissione, che esenta l'impresa ferroviaria dal pagamento degli indennizzi. Inoltre, come stabilito al considerando 17, in caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto. AM\ docx 19/183 PE v01-00

20 379 Michael Cramer, Karima Delli, Tania González Peñas, Julia Reda Articolo 17 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) i detentori di un abbonamento o di un titolo di viaggio con agevolazioni ricevono un indennizzo conformemente a quanto disposto alle lettere a) e b) e sulla base del prezzo ordinario del biglietto. L'emendamento rafforza l'equità della normativa e i diritti dei passeggeri che sono clienti abituali degli operatori ferroviari, senza penalizzarli rispetto ai viaggiatori occasionali. 380 Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 90 e 120 minuti. Or. fr È opportuno rivedere le tariffe di indennizzo in base a orari in linea con la vita quotidiana dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L'emendamento è necessario per questioni di logica interna al fine di rispecchiare le disposizioni adottate dalla Commissione all'articolo 17, paragrafo 2, che prevedono, qualora si verifichino ripetutamente ritardi inferiori a 60 minuti, di applicare tariffe di indennizzo per le persone in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. PE v /183 AM\ docx

21 381 Christine Revault d'allonnes Bonnefoy Articolo 17 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 150 minuti. Or. xm L'emendamento è intrinsecamente legato all'obiettivo della rifusione, di cui al considerando 3 della proposta di rifusione, che stabilisce che sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario. In tale contesto, l'emendamento mira a chiarire che la rifusione non può diminuire i diritti dei passeggeri che beneficiano di tariffe sociali definite dagli Stati membri o dalle autorità locali. 382 Jens Rohde, Dominique Riquet, Pavel Telička Articolo 17 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) il 75 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 90 e 119 minuti; Attualmente le percentuali di indennizzo sono molto basse e non corrispondono al disagio causato al passeggero. La modifica ha lo scopo di garantire un indennizzo equo ai passeggeri alla luce dell'aggiunta dell'articolo 17, paragrafo 8, da parte della Commissione, che esenta l'impresa ferroviaria dal pagamento degli indennizzi. Inoltre, come stabilito al considerando 17, in caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto. AM\ docx 21/183 PE v01-00

22 383 Keith Taylor Articolo 17 paragrafo 1 lettera b bis (nuova) b bis) l'indennizzo da corrispondere al passeggero non supera i 200 EUR. In un tale sistema, l'indennizzo non deve essere illimitato, in quanto deve essere praticabile ed economicamente sostenibile per l'operatore ferroviario, contribuendo all'equità e all'accettazione della normativa. 384 Jens Rohde, Dominique Riquet, Pavel Telička Articolo 17 paragrafo 1 lettera b ter (nuova) b ter) il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Attualmente le percentuali di indennizzo sono molto basse e non corrispondono al disagio causato al passeggero. La modifica ha lo scopo di garantire un indennizzo equo ai passeggeri alla luce dell'aggiunta dell'articolo 17, paragrafo 8, da parte della Commissione, che esenta l'impresa ferroviaria dal pagamento degli indennizzi. Inoltre, come stabilito al considerando 17, in caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto. 385 PE v /183 AM\ docx

23 Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 1 lettera b ter (nuova) b ter) il 100 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. Or. fr È opportuno rivedere le tariffe di indennizzo in base a orari in linea con la vita quotidiana dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L'emendamento è necessario per questioni di logica interna al fine di rispecchiare le disposizioni adottate dalla Commissione all'articolo 17, paragrafo 2, che prevedono, qualora si verifichino ripetutamente ritardi inferiori a 60 minuti, di applicare tariffe di indennizzo per le persone in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. 386 Markus Ferber Articolo 17 paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. AM\ docx 23/183 PE v01-00

24 alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Or. de Tale disposizione comporta un onere finanziario sproporzionato per le imprese ferroviarie. L'obbligo di dimostrare il verificarsi di ripetuti ritardi inferiori a 60 minuti non è praticabile. 387 Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo di cui al paragrafo 1, lettere a), b), b bis) e b ter). Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi superiori a 30 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d). Or. fr I passeggeri che utilizzano il servizio ferroviario nella loro vita quotidiana dovrebbero altresì poter godere dei diritti loro conferiti dalle disposizioni in termini di indennizzo di cui PE v /183 AM\ docx

25 all'articolo 17, paragrafo 1. L'emendamento è necessario per la coerenza dell'intero articolo Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Sergio Gaetano Cofferati Articolo 17 paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, hanno diritto a un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi compresi tra 15 e 45 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo su tale base conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. La rifusione del regolamento ha l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e l'emendamento segue tale logica interna. La formulazione originale, che prevedeva una "richiesta", non fornisce sufficiente chiarezza giuridica. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili di logica interna del testo dell'articolo in oggetto, il quale recita: "[q]ualora si verifichino ripetutamente [...] ritardi inferiori a 60 minuti [...]". La modifica proposta chiarisce la durata del ritardo. 389 Michael Cramer, Karima Delli, Julia Reda AM\ docx 25/183 PE v01-00

26 Articolo 17 paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 30 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Si tratta di un adattamento dovuto alla riduzione a 30 minuti della durata minima del ritardo che dà diritto al rimborso. Tale requisito incentiva gli operatori ferroviari a essere più puntuali, il che rappresenta uno degli obiettivi più importanti della normativa. 390 Jens Rohde, Dominique Riquet, Pavel Telička Articolo 17 paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di 2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di PE v /183 AM\ docx

27 ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verifichino ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 30 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria. I passeggeri che acquistano titoli di viaggio o abbonamenti dipendono fortemente dall'orario e dalla puntualità del settore ferroviario. 391 Claudia Schmidt Articolo 17 paragrafo 3 3. L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. 3. L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il viaggio ferroviario unico ottimale. L'indennizzo per il ritardo si basa sull'entità del ritardo maturato del passeggero alla destinazione finale del viaggio ferroviario unico ottimale prenotato. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nel viaggio di andata o in quello di ritorno è calcolato rispetto al prezzo pagato per il viaggio ferroviario unico ottimale in questione. La tratta di ritorno è considerata AM\ docx 27/183 PE v01-00

28 un'operazione distinta e, se non vi sono ritardi nella stessa, non è corrisposto alcun indennizzo. Il presente emendamento è indirettamente legato alla modifica proposta dalla Commissione all'articolo 16 (Rimborso e itinerari alternativi). 392 Merja Kyllönen Articolo 17 paragrafo 3 3. L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. 3. L'indennizzo in caso di soppressione o ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio soppresso o in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di soppressione o ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio soppresso o in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. Il diritto di indennizzo non dovrebbe limitarsi unicamente ai servizi in ritardo, ma estendersi anche ai servizi soppressi. Le soppressioni sono disciplinate dall'articolo 15 e dall'allegato I. La modifica è proposta a fini di coerenza giuridica del capo IV. 393 PE v /183 AM\ docx

29 Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, Christine Revault d'allonnes Bonnefoy, Olga Sehnalová, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Georges Bach, Virginie Rozière Articolo 17 paragrafo 3 3. L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. 3. L'indennizzo per il ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio, il biglietto o il viaggio combinato interessato dal ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto o del viaggio combinato. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale. La modifica è necessaria in quanto è relativa alla logica interna del testo del capo II, articolo 10, sulla disponibilità di diversi tipi di biglietto: essa riconosce i diversi tipi di biglietto e viaggio disponibili ai passeggeri e si collega ad altri emendamenti da noi presentati su tale argomento all'articolo 16, paragrafo Dominique Riquet Articolo 17 paragrafo 3 bis (nuovo) 3 bis. Su richiesta del cliente e nel caso in cui quest'ultimo sia titolare di un conto cliente sulla piattaforma dell'operatore ferroviario, gli indennizzi previsti conformemente al presente regolamento AM\ docx 29/183 PE v01-00

30 vengono versati automaticamente su questo conto. Or. fr Gli sviluppi tecnologici nel mondo digitale consentono attualmente di creare meccanismi di rimborso più semplici impensabili all'epoca dell'elaborazione del primo regolamento. L'emendamento è strettamente legato all'articolo 17, paragrafo 2, modificato dalla Commissione, in quanto fa riferimento al calcolo cumulativo. 395 Lucy Anderson, Rory Palmer, Theresa Griffin, Francisco Assis, Kostadinka Kuneva, John Howarth, Julia Reda, Sergio Gaetano Cofferati Articolo 17 paragrafo 4 4. Nel calcolo del ritardo non è computato il ritardo che l'impresa ferroviaria può dimostrare di avere accumulato al di fuori del territorio dell'unione. soppresso Il calcolo dovrebbe basarsi sul viaggio nel suo complesso e non dovrebbe essere inficiato dall'eventualità che parti di esso abbiano luogo al di fuori dei territori dell'unione. L'emendamento è inestricabilmente collegato ad altri emendamenti da noi presentati sulla copertura dei diritti dei passeggeri durante l'intero viaggio e alla logica interna del testo del capo III come modificato dalla Commissione. 396 Michael Cramer, Karima Delli, Julia Reda Articolo 17 paragrafo 5 PE v /183 AM\ docx

31 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. È possibile corrispondere l'indennizzo utilizzando lo stesso sistema di pagamento con cui è stato acquistato il biglietto, ad esempio presso il punto vendita e online, mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. Non è consentito l'uso di moduli burocratici, i quali disincentivano il passeggero dalla richiesta di indennizzo. L'indennizzo è un diritto che non dovrebbe essere limitato, bensì agevolato a vantaggio del passeggero. 397 Olga Sehnalová, Lucy Anderson Articolo 17 paragrafo 5 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. Il passeggero è informato in modo comprensibile di tutte le opzioni di indennizzo, anche finanziarie, tra cui può scegliere. AM\ docx 31/183 PE v01-00

32 Il presente emendamento è collegato all'articolo 30. I passeggeri dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie riguardo alle modalità di indennizzo. 398 Renaud Muselier Articolo 17 paragrafo 5 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. 5. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. In circostanze eccezionali, debitamente giustificate, l'indennizzo può essere versato entro tre mesi dalla presentazione della domanda. L'indennizzo può essere corrisposto mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). L'indennizzo è corrisposto in denaro su richiesta del passeggero. Or. fr Le procedure di indennizzo e reclamo di cui all'articolo 28 dovrebbero essere allineate. L'emendamento è indissociabile dal nuovo articolo proposto dalla Commissione sul trattamento dei reclami (articoli 25, 28 e 33, parte non codificata). 399 Rolandas Paksas Articolo 17 paragrafo 5 PE v /183 AM\ docx

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