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- Martina Milano
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1 A: ENAC Viale Castro Pretorio, Roma Segreteria del Vice Direttore Generale Att.ne Ing. Benedetto Marasà fax: mail: Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza Direttore: Enea Leopoldo Guccini Viale Castro Pretorio, Roma fax: mail: Direzione Aeroportuale ROMA FCO Direttore: Vitaliano Turrà Aeroporto "Leonardo da Vinci", Fiumicino (Roma) fax: mail: Direzione Aeroportuale MILANO Direttore: Mario Bianchi Via Caldera, Milano fax : mail: Via della Magliana 872 B ROMA
2 e,pc, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Sottosegretario - Segreteria del Dott. Guido Improta Piazzale Porta Pia, ROMA (RM) Fax: mail: segreteria.improta@mit.gov.it Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo Viale dell'arte, Roma (RM) Att.ne Dr. Gerardo Mario Pelosi Fax: mail: segreteria_dgata@mit.gov.it OGGETTO: Base di Servizio - Personale Navigante di Cabina. Riferimenti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2012 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art.38; Foglio Enac del 26 febbraio 2009 prot /CIN/DIRGEN. Lettera /Vettori Aerei Italiani La scrivente Associazione professionale, preso atto di quanto esposto nei documenti a riferimento, allegati per pronta consultazione, rileva quanto segue. E noto a codesti enti che il Reg. (EC) No 859/2008, Sub Part Q, OPS , prevede che ogni operatore designi una base di servizio per ogni membro di equipaggio. L Enac, a mezzo del Foglio del 26 febbraio 2009 prot /CIN/DIRGEN, in risposta ad una lettera della scrivente, confermava che: "...omissis...la definizione di base di servizio è riportata sempre nella UE-OPS, Capo Q art comma 1.7. Eventuali diverse interpretazioni costituirebbero violazioni alle previsioni regolamentari vigenti...omissis..." Via della Magliana 872 B ROMA
3 Il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Disposizioni finanziarie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, affronta l argomento in oggetto nell art.38 determinando che: Ai fini del Diritto aeronautico, l espressione base identifica un insieme di locali e infrastrutture a partire dalle quali un impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività...omissis... La definizione di base inserita nel D.L. citato, pertanto, chiarisce esaustivamente e definitivamente quanto la scrivente Associazione professionale ha da tempo rappresentato all Autorità aeronautica, alla quale più volte in passato è stato richiesto di investigare su Operatori aerei che, sia in programmazione di turno che in operativo, impiegavano il personale di volo da aeroporti diversi distanti anche decine di chilometri fra loro sottendendo, ai fini del calcolo dei tempi di servizio e di servizio di volo, l'impiego di plurime basi di servizio. A tal proposito corre l'obbligo di segnalare nuovamente come alcuni operatori, tra questi Alitalia- CAI, a tutt oggi non stabiliscano inequivocabilmente, nel proprio General Basic, la base di servizio degli equipaggi consentendo interpretazioni errate della normativa vigente da parte degli enti Programmazione e Turnazione e determinando, ad esempio, un possibile impiego del personale indifferentemente dall aeroporto di Linate e/o da quello di Malpensa. In virtù di quanto sancito dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art.38, e richiamando integralmente quanto più volte rappresentato dalla scrivente Associazione, allo stato risulta necessario e non più derogabile un urgente intervento di verifica, cui deve far seguito una costante opera di vigilanza, da parte degli enti deputati e in indirizzo, sulla turnazione del personale navigante impiegato dai vettori aerei titolari di licenza di esercizio rilasciata dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell Unione Europea, che svolgono attività sul territorio nazionale, al fine di correggere prontamente eventuali irregolarità. Rimanendo a disposizione per un eventuale confronto si porgono i più cordiali saluti. Roma, 31 ottobre 2012 Via della Magliana 872 B ROMA
4 Roma, 3 marzo 2009 A: ALITALIA Gestione Personale e Relazioni Industriali - Att.ne dott. G. Depaoli Gestione del Personale - Att.ne dott. M.Pinzarrone EUROFLY MERIDIANA LIVINGSTON Oggetto: base di servizio PNC La scrivente, relativamente alla problematica inerente le basi di servizio del Personale Navigante di Cabina, in merito alla corretta interpretazione da parte di alcuni operatori nazionali sulla definizione di Base di Servizio, e a fronte di forzature interpretative da parte degli stessi, ha posto specifico quesito all ENAC. L ente interpellato ha esplicitamente fatto richiamo alla normativa vigente, non interpretabile, ribadendo che il concetto di base di servizio è da intendersi il luogo designato dall operatore per ogni membro d equipaggio dal quale solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l operatore non è responsabile della fornitura dell alloggio al membro d equipaggio interessato (UE- OPS Capo Q art comma 3.1 art comma 1.7). Conseguentemente ENAC considera eventuali diverse interpretazioni come violazioni alle previsioni regolamentari vigenti. Si evidenzia che la scrivente, di fronte al perpetuarsi di interpretazioni difformi, segnalerà agli enti competenti la mancata applicazione delle previsioni normative previste, a tutela della categoria rappresentata. Via della Magliana 872 B ROMA
5 :14 #4085 P.001 /COI Il Direttore Centrale Regolazione Tecnica EHfìC. ' C I N / l U K L. t N SpettJe Fax: 06/ Ai seguente fax non seguirà l'originale fart. K-^"«'-Legge fi ai2delsqrt2/91l Oggetto: Chiarimento relativo a considerazione base di servizio assistenti volo. Con riferimento alla nota del 5 febbraio 2009 con la quale vengono richiesti chiarimenti in merito alla corretta interpretazione da parte di alcuni Operatori nazionali della definizione dì "Base di Servizio", si informa che la UE-QPS (di cui a Regolamento Europeo (CE) n. 8/2008 del 11 dicembre 2007), Capo Q art comma 3.1. prevede che l'operatore designi una "Base di Servizio" per ogni membro di equipaggio. La definizione di "Base di Servizio" è riportata sempre nella UE-OPS, Capo Q art comma 1.7. Eventuali diverse interpretaziuni costituirebbero violazioni alle previsioni regolamentari vigenti. Si coglie l'occasione per evidenziare a codesta spettabile Associazione che" probabilmente a causa di un disguido interno la nota inviata alla scrivente Dìrezipne non risulta firmata, pertanto si prega, ai finì di una corretta futura interlocuzione con una Amministrazione pubblica, dì verificame la presenza. Cordiali saiuti via di Villa Ricorri, Roma C.f. 97:SS1805S4 tei, SS90 f X regolszione.tecnica@enac.njpa.it
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