COMUNE DI BUCCINASCO

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1 COMUNE DI BUCCINASCO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEI MINI ALLOGGI COMUNALI DI VIA LOMELLINA - RISERVATI A PERSONE ANZIANE - Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 03/06/2014 Pag. 1

2 COMUNE DI BUCCINASCO NUOVO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI COMUNALI DI VIA LOMELLINA RISERVATI A PERSONE ANZIANE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. pag.3 Art. 01 Oggetto e ambito di applicazione.. pag. 3 Art. 02 Definizione del nucleo familiare.... pag. 3 Art. 03 Determinazione della situazione economica e procedura informatica pag. 3 TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI. pag. 3 Art. 04 Bandi di assegnazione... pag. 3 Art. 05 Requisiti soggettivi... pag. 4 Art. 06 Valutazione della domanda pag. 4 Art. 07 Indicatore dello stato di bisogno abitativo pag. 5 Art. 08 Graduatoria.. pag. 5 Art. 09 Assegnazione degli alloggi pag. 6 Art. 10 Assegnazione in deroga alla graduatoria e ai requisiti soggettivi pag. 6 Art. 11 Destinazioni particolari pag. 6 Art. 12 Subentro nella domanda e nell assegnazione. pag. 6 Art. 13 Ospitalità temporanea pag. 7 Art. 14 Mobilità abitativa.. pag. 7 TITOLO III PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL ASSEGNAZIONE pag. 7 Art. 15 Annullamento dell assegnazione.. pag. 7 Art. 16 Decadenza dell assegnazione.. pag. 7 Art. 17 Consegna dell alloggio e stipula del contratto pag. 7 Art. 18 Riepilogo destinazione degli alloggi. pag. 8 Art. 19 Norme transitorie e finali pag. 8 Art. 20 Abrogazioni.. pag. 8 Pag. 2

3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. L Amministrazione Comunale, nell ambito della propria politica sociale, ha costruito nel 1998 dei mini alloggi protetti per persone anziane, come previsto dalla Legge regionale 1/86, art.74 e dal Progetto Obiettivo Anziani Regione Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995 n. V/1439; 2. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l assegnazione e la gestione dei mini appartamenti di proprietà comunale destinati a canone sociale collocati sopra il Centro Diurno Integrato di Via Lomellina, allo scopo di favorire la permanenza degli anziani in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio sanitari e assistenziali esistenti sul territorio, rispondendo sempre di più ai bisogni di questa fascia di popolazione in progressivo aumento con l attivazione di interventi mirati all integrazione sociale e sanitaria; 3. I mini alloggi oggetto del presente Regolamento non rientrano nelle graduatorie ERP. Art. 2 Definizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente regolamento s intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi o conviventi more uxorio da almeno n. 1 anno e dai figli portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi della Legge n. 104/92 con invalidità certificata al 100% con o senza accompagnamento). Art. 3 Determinazione della situazione economica e procedura informatica 1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell assegnazione e gestione dei mini alloggi si fa riferimento ad uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp), secondo quanto disposto dagli artt. 3 comma 1 e art. 18 comma 1) lett.e) del R.R. n. 1/2004 (e successive modificazioni); 2. I valori di tale indicatore possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale; 3. Per l elaborazione dei dati sono utilizzate procedure informatiche. Pag. 3

4 TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Art. 4 Bandi di assegnazione 1. Il Comune provvede all assegnazione in locazione dei mini alloggi mediante bando pubblico che sarà indetto, con determinazione da emanarsi con atto del Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona; 2. Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona ha la facoltà di procedere con un unico bando annuale oppure con durata diversa tenuto conto della prevedibile disponibilità degli alloggi stessi; 3. Il Responsabile di Posizione Organizzativa provvede entro la data di indizione del bando a definire e rendere noto ai cittadini: a) Il periodo di apertura del bando; b) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi; c) l eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria e/o in deroga alla graduatoria e ai requisiti come indicato agli articoli 10 e 19 del presente Regolamento; d) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando; e) a determinare la prevedibile disponibilità di alloggi; f) le modalità di attribuzione dell Indicatore del Bisogno Abitativo Anziani (ISBAA); g) il responsabile del procedimento; h) le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria. 4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale mobiliare/immobiliare e reddituale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione del bando. Art. 5 Requisiti soggettivi 1. Per partecipare al Bando per l assegnazione di un mini alloggio o diventare assegnatario, sono necessari i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all Unione Europea o di altro Stato; lo straniero può partecipare solo se, alla data di pubblicazione del Bando, abbia la residenza in Lombardia da almeno 5 anni e sia titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno; b) residenza anagrafica nel Comune di Buccinasco da almeno n. 2 anni dalla data di pubblicazione del bando; c) non aver procedimenti penali in corso che comportino detenzione o restrizioni alla libertà personale; d) avere compiuto 65 anni alla data di presentazione della domanda. In presenza di coniugi o conviventi more uxorio, un componente deve avere compiuto 65 anni e l altro 60 anni e almeno uno dei due deve essere titolare di pensione o altro reddito documentabile (tale requisito può essere derogato ai sensi dell art. 10 comma 2, solo ed esclusivamente nei casi ivi indicati); Pag. 4

5 e) possesso di un ISEE erp determinato dalla situazione economica del nucleo familiare ai sensi dell art. 3 del R.R. n. 1/2004 (e successive modificazioni). Ai fini del presente regolamento i valori di tale indicatore sono aggiornati secondo le modifiche che la Giunta regionale periodicamente può apportare; f) non essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di alcun alloggio adeguato nel territorio nazionale, alla data di presentazione della domanda; g) non avere donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; h) non essere decaduto da precedente assegnazione. 2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell assegnazione e debbano permanere in costanza di rapporto; 3. Per i figli portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 (come previsto dall art. 2 del presente Regolamento), facenti parte del medesimo nucleo di anziani che presenta la domanda di partecipazione, non è richiesto il requisito di cui all art. 5 comma 1 (d. Art. 6 Valutazione della domanda 1. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo. 2. Il servizio preposto procede all istruttoria della domanda, utilizzando anche strumenti informatici, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo e della documentazione richiesta in allegato; 3. Si procede con il controllo della completezza della documentazione richiesta e a tal fine, si invitano gli interessati a fornire la documentazione mancante; 4. le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari e abitative. Art. 7 Indicatore dello stato di bisogno abitativo 1. Le condizioni familiari e abitative sono illustrate nell allegato 1, parte prima del presente regolamento. L Amministrazione comunale, stabilisce ai fini dell attribuzione del punteggio, dei valori prestabiliti per la condizione familiare ed abitativa, con valutazione ponderata, tenuto conto anche della situazione economica del nucleo familiare; tali indicatori determinano per ciascun partecipante un proprio Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Anziani (ISBAA). I valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell allegato 1, parte prima, seconda e quarta. Per la Determinazione della Situazione Economica (ISE) e la Situazione Economica Equivalente (ISEE) si applicano le disposizioni di cui alla lettera e), comma 5, dell art.7 del Regolamento regionale n. 1/2004 (e successive modificazioni) per l Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e l Indicatore della Situazione Economica equivalente per l Edilizia Residenziale Pubblica (ISEE-erp) ; 2. Il Comune rileva, con procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei nuclei familiari anziani concorrenti al bando d assegnazione mediante un proprio Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Anziani (ISBAA); 3. I valori di tale indicatore possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta comunale. Pag. 5

6 Art. 8 Graduatoria 1. Il Responsabile del Settore provvede ai seguenti adempimenti : a. alla chiusura del bando forma l elenco dei concorrenti, secondo l ordine dei valori dell ISBAA; b. alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel rispetto dell art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), forma la graduatoria per l assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione; c. decorso il termine per la presentazione delle opposizioni e concluso il loro esame e svolte le attività necessarie all eventuale modifica della graduatoria, provvede alla stesura della graduatoria in via definitiva; 2. la graduatoria è unica ed è aggiornata ed integrata in base ai bandi di cui all art. 4; 3. le variazioni che possono comportare modifiche alla domanda, già in graduatoria, possono essere presentate dal richiedente all apertura del nuovo Bando; 4. le domande decadono dopo tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, relativa al bando a cui il richiedente ha partecipato; 5. i richiedenti, già inseriti nella graduatoria, possono presentare domanda di aggiornamento, qualora siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l attribuzione. Art. 9 Assegnazione degli alloggi 1. Il Responsabile del Settore provvede all assegnazione degli alloggi con proprio provvedimento, secondo l ordine stabilito della graduatoria; 2. qualora l avente diritto rifiuti espressamente o tacitamente (per mancata risposta alla comunicazione di disponibilità alloggio entro i termini indicati nella stessa) o non occupi l appartamento assegnatogli entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida, perde il titolo di assegnatario ed è immediatamente depennato dalla graduatoria; 3. le condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate all atto della domanda, devono in ogni caso, permanere all atto dell assegnazione. Qualora risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell ISBAA, il Responsabile provvede alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che, dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante è escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445/2000. Art. 10 Assegnazione in deroga alla graduatoria e ai requisiti soggettivi 1. Il Responsabile di Settore può assegnare in deroga: a. alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda e di gravissima situazione abitativa e ove non sia possibile sopperire con altra sistemazione alloggiativa, purché sussistano i requisiti per l accesso; Pag. 6

7 b. al requisito soggettivo di cui all art. 5 comma d del presente Regolamento, ai cittadini residenti che, pur non avendo compiuto anni 65, siano comunque compresi in una fascia di età tra i 60 e i 64 anni e abbiano un disagio familiare, abitativo, economico e sanitario tale da poter consentire la deroga al requisito soggettivo e permettere, pertanto, la partecipazione al Bando di assegnazione (tali soggetti devono necessariamente essere in carico al Servizio Sociale); 2. Le assegnazioni in deroga non possono superare il 50% degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell anno e devono essere effettuate con Provvedimento del Responsabile di Settore debitamente motivato. I Consiglieri comunali dovranno essere resi edotti della deroga, previa informativa da presentare in apposita seduta della Commissione consiliare permanente Servizi alla Persona. Art. 11 Destinazioni particolari 1. L Amministrazione comunale, attualmente, mette a disposizione dei nuclei familiari n. 3 mini alloggi ubicati al 6 piano - scala A, in deroga ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento, da destinare ad alloggi di emergenza per soggetti individuati dal Servizio Sociale, che versano in condizioni disagiate e di emergenza abitativa. Tali alloggi potranno essere destinati, contemporaneamente, a più persone le quali dovranno condividere l unità abitativa. Tali assegnazioni non potranno avere carattere definitivo bensì transitorio, al solo scopo di far fronte a situazioni di emergenza. L assegnazione non potrà eccedere il termine massimo di n. 1 anno dal momento dell assegnazione; 2. L Amministrazione comunale mette a disposizione un ulteriore mini alloggio, sito al 6 piano dello stabile in oggetto, destinato ad un nucleo in cui si identifica la figura di referente sociale da identificarsi tramite apposito bando, al fine di migliorare il livello di sicurezza, la vita sociale degli anziani e i rapporti con l Ente. Qualora, al 1 Bando Referente Sociale, indetto successivamente all approvazione del presente Regolamento, si verificasse una delle seguenti condizioni: a) nessuna candidatura; b) nessun candidato idoneo; c) revoca dell incarico di Referente Sociale e, di conseguenza, anche dell assegnazione dell alloggio; l unità abitativa dovrà essere destinata a 4 allog gio di emergenza di cui al comma 1 del presente articolo; 3. il Responsabile del Settore dispone, con provvedimento motivato, l occupazione temporanea dei suddetti alloggi; 4. La permanenza e l utilizzo degli alloggi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono legati alla temporaneità del progetto d intervento. Alla data di scadenza, gli alloggi devono essere liberati dagli occupanti, salvo proroga del progetto. In caso contrario, si provvederà all immediato recupero dell alloggio a maggiore tutela dell Ente, con gli strumenti messi a disposizione dalla Legge; Pag. 7

8 1. subentro nella domanda Art. 12 Subentro nella domanda e nell assegnazione In caso di decesso del richiedente subentra nella domanda di partecipazione al Bando, il coniuge o il convivente more uxorio superstite, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art, 5; 2. subentro nell assegnazione In caso di decesso dell assegnatario, il subentro è consentito: a) solo al nucleo familiare presente al momento dell assegnazione dell alloggio; b) al nucleo familiare non presente al momento dell assegnazione dell alloggio, purché l ampliamento del nucleo familiare sia avvenuto, per matrimonio o per convivenza more uxorio (quest ultima dimostrabile esclusivamente a mezzo di iscrizione nel registro anagrafico), almeno due anni prima del decesso dell assegnatario. 3. I subentri di cui ai precedenti commi devono essere autorizzati dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, previa verifica dei requisiti di cui all art. 5, con Provvedimento di autorizzazione all ampliamento del nucleo familiare; Art. 13 Ospitalità temporanea 1. L ospitalità temporanea è autorizzata dal Responsabile ed è ammessa solo ai fini dell assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessità è certificata da medico specialista; 2. L ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito; 3. L ospitalità temporanea è consentita solo alle persone soggiornanti nel Comune ed in regola con le disposizioni legislative vigenti; 4. Il Comune, pertanto, è legittimato a richiedere al titolare dell assegnazione, l esibizione di valido permesso di soggiorno o carta di soggiorno della persona ospitata, se straniera. Art. 14 Mobilità abitativa La mobilità abitativa è consentita solo ed esclusivamente in caso di scambio consensuale, previa presentazione di richiesta motivata ed autorizzata. Pag. 8

9 TITOLO III PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL ASSEGNAZIONE Art. 15 Annullamento dell assegnazione 1. L annullamento dell assegnazione è disposto, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi ha conseguito l assegnazione in contrasto con le norme vigenti all atto dell assegnazione medesima, in caso di dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa; 2. Si applicano le norme di cui all art. 17 del R.R. n.1/2004 (e successive modificazioni). Art. 16 Decadenza dell assegnazione 1. La decadenza dell assegnazione è disposta, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l alloggio assegnatogli o sue pertinenze; b) nel corso dell anno lasci inutilizzato l alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dal Responsabile del Settore per gravi motivi familiari o di salute debitamente documentati; c) abbia perso i requisiti per l accesso ai mini alloggi, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare il doppio dell ISEEerp per conseguire l assegnazione di un alloggio erp. d) risulti moroso per oltre n. 2 trimestri e/o non abbia provveduto al pagamento dell obbligazione entro n. 30 giorni dalla messa in mora e non abbia sottoscritto apposito piano di rientro con l Ente Gestore, il quale valutata la seria difficoltà economica, può concedere una dilazione del debito. Art. 17 Consegna dell alloggio e stipula del contratto 1. Il Responsabile del Settore provvede mediante apposito provvedimento all assegnazione degli alloggi secondo l ordine stabilito dalla graduatoria vigente. Qualora l avente diritto rifiuti espressamente o tacitamente e non occupi l appartamento assegnatogli entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida, è immediatamente dichiarato decaduto dall assegnazione e depennato dalla graduatoria; 2. La stipulazione del contratto di locazione deve avvenire prima della consegna dell alloggio in ottemperanza delle direttive regionali in materia; 3. Il canone sociale di locazione è calcolato in applicazione della normativa vigente, con specifico riferimento alla normativa relativa all Edilizia Residenziale Pubblica di volta in volta emanata dalla Regione Lombardia. Art. 18 Riepilogo destinazione degli alloggi 1. Ai fini del presente Regolamento si precisa che i mini alloggi di proprietà comunale, siti in via Lomellina, sono trentadue e sono così destinati: a) N. 28 alloggi ad anziani in seguito ad assegnazione; Pag. 9

10 b) N. 1 alloggio al Referente sociale ai sensi del comma 2, art. 11 del presente Regolamento, salvo facoltà dell amministrazione di modificare la destinazione d uso così come previsto dal succitato art. 11 comma 2; c) N. 3 alloggi al 6 piano - per casi di emergenz a; Art. 19 Norme transitorie e finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibile, si fa riferimento al R.R. N.1/2004 e successive modificazioni, in mancanza alla normativa statale. Art. 20 Abrogazioni Dalla data di approvazione del presente regolamento sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nel Regolamento per l assegnazione dei mini alloggi comunali di via Lomellina - riservati a persone anziane approvate con deliberazione del C.C. n. 58 del 29/11/2010. Pag. 10

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