Aiuto di Stato N 198/2005 Deduzioni ai fini IRAP per nuove assunzioni nelle aree assistite (legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11-ter) Italia.
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2005) Oggetto: Aiuto di Stato N 198/2005 Deduzioni ai fini IRAP per nuove assunzioni nelle aree assistite (legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 11-ter) Italia. Egregio Signor Ministro, la Commissione desidera informare l'italia che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure in oggetto, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di dette misure. 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 20 aprile 2005 (A/33432), le autorità italiane hanno notificato il regime summenzionato a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 2. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettere del 19 maggio 2005 (D/53876), 12 agosto 2005 e 7 ottobre Le autorità italiane hanno risposto con lettere del 26 luglio 2005 (A/36163), 16 settembre 2005 (A/37495) e 19 ottobre 2005 (A/38468). Si sono tenute riunioni con le autorità italiane a Bruxelles il 20 giugno 2005 e il 25 ottobre DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1. Titolo della misura e base giuridica 3. La misura è volta a favorire nuove assunzioni, riducendo il costo effettivo del lavoro rilevante ai fini della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La misura è volta a promuovere la creazione di occupazione, non collegata ad investimenti iniziali, in particolare nelle aree assistite dell Italia meridionale, dove il tasso di disoccupazione è ancora relativamente elevato rispetto ad altre zone del paese. S.E. On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino +32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
2 4. L'adozione della misura è basata sulle disposizioni dell'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n che prevede disposizioni per l'abolizione graduale dell imposta. Tramite tale legge, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla graduale eliminazione dell imposta con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile dei costi del lavoro. 5. La base giuridica è l'articolo 11-ter lettere a) e b) della legge 14 maggio 2005 n Modifica del comma 4-quater e del comma 4-quinquies dell art. 11 del decreto legislativo n. 446/97 2, decreto che istituisce l IRAP (l imposta italiana sulle attività produttive regionali) così come aggiunto dal comma 347-d e dal comma 348 della legge n. 311/04 (legge finanziaria 2005). Un progetto del regolamento di attuazione della misura completa la base giuridica SINTESI DEGLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA MISURA IRAP( imposta sulle attività produttive regionali) 6. Il sistema di tassazione italiano IRAP è stato creato con l intento di fornire alle autorità regionali la fonte di reddito necessaria per finanziare l esercizio autonomo dei poteri loro devoluti. 7. Soggetti passivi dell imposta sono le imprese che esercitano un attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e la base di calcolo dell imposta è definita dal valore netto della produzione nel territorio della regione. 8. Il valore netto della produzione è determinato dalla differenza tra l insieme dei proventi dell attività, con l esclusione delle entrate dovute ad operazioni finanziarie straordinarie, da un lato, e la somma dei costi di produzione, con l esclusione dei costi finanziari e le spese per il personale dall altro. 9. Norme speciali definiscono la base imponibile per le banche, le compagnie di assicurazione, i lavoratori autonomi, gli enti pubblici, gli enti privati non commerciali e talune amministrazioni pubbliche. 10. L aliquota di base dell imposta è del 4,25% ed è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzato il valore della produzione netta; le regioni hanno facoltà di maggiorare o ridurre l aliquota di base fino ad un massimo di un punto percentuale e l aggiustamento può essere differenziato a seconda dei settori e dei contribuenti nel modo che ritengano opportuno Deduzioni IRAP 11. La misura prevede deduzioni dalla base imponibile IRAP in caso di creazione netta di posti di lavoro. Tali deduzioni riducono la base imponibile alla quale si applica l'aliquota. 12. In base alle disposizioni del comma 4-quater la misura prevede che la deduzione dalla base imponibile IRAP è pari al costo effettivo del personale neoassunto per un importo annuale non superiore ai EUR (in appresso deduzione base ) per 1 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale GU n. 91 del 18 aprile Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» - GU n. 298/97 2
3 ciascun nuovo dipendente assunto in ciascuno dei periodi d imposta dal 2005 fino a 2008, con riferimento alle assunzioni avvenute dal 2005 (dopo l'autorizzazione della Commissione) fino al Le imprese che operano nelle aree assistite possono beneficiare di una maggiore deduzione; nel caso di imprese stabilite nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, la deduzione base può essere quintuplicata e per le imprese stabilite nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87 paragrafo 3, lettera c) la deduzione base può essere triplicata (in appresso maggiore deduzione ) Deduzione base 14. Il comma 4-quater quantifica la deduzione base fino ad un massimo di EUR per posto di lavoro creato. 15. L'importo della deduzione è calcolato utilizzando l importo meno elevato fra: il costo del lavoro effettivamente sostenuto per il nuovo dipendente; l'incremento del costo del personale risultante dal bilancio di esercizio dell'anno considerato rispetto al costo del personale dell'anno precedente. I costi del lavoro comprendono sia i salari lordi che i contributi di previdenza sociale obbligatoria. 16. Al fine di beneficiare della deduzione base le imprese devono soddisfare i criteri seguenti: (a) (b) alla fine di ogni periodo d'imposta considerato i beneficiari devono avere creato nuova occupazione; nel calcolo dell incremento occupazionale netto si tiene conto soltanto dei contratti a tempo indeterminato; l incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; (c) è possibile fruire delle deduzione per le assunzioni effettuate nel 2005, 2006, e La deduzione può essere fruita dall anno in cui avviene l'assunzione e se ne può beneficiare per ogni periodo d imposta fino al , a condizione che i nuovi posti di lavoro siano mantenuti durante il periodo in questione. Per il 2005 tuttavia, possono essere prese in considerazione unicamente le assunzioni avvenute dopo l'autorizzazione della Commissione 3 ; (d) la misura si riferisce al "numero di dipendenti", intendendo il numero di unità di lavoro-annuo (ULA), vale a dire il numero di persone occupate a tempo pieno in un anno e considerando i lavoratori a tempo parziale e stagionali come una frazione di unità di lavoro-annuo; 3 Bozza della circolare di attuazione IRAP nuove assunzioni, versione Punto 2.7 decorrenza: L agevolazione [ ] può trovare applicazione solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione [ ] in riferimento a contratti di lavoro a tempo indeterminato. 3
4 (e) (f) (g) (h) la deduzione relativa all'anno di assunzione del dipendente viene calcolata proporzionalmente al periodo effettivamente lavorato; nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso del primo anno non viene consentita alcuna deduzione; analogamente, qualora il rapporto di lavoro sia interrotto decade il diritto all agevolazione; una clausola di salvaguardia prevede la decadenza del diritto all agevolazione qualora il numero totale dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto, alla fine di ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 sia inferiore o pari al numero dei dipendenti occupati al ; qualora siano soddisfatte tutte le condizioni citate, ai beneficiari spetta l agevolazione per ogni posto di lavoro creato espressa in quote annuali deducibili in ciascuno dei periodi d imposta considerati Maggiore deduzione per le aree assistite 17. Ai sensi del comma 4-quinquies la deduzione è quintuplicata nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, e triplicata nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall articolo 87, paragrafo 3, lettera c). 18. Al fine di calcolare la maggiore deduzione è necessario determinare, innanzitutto, la deduzione base seguendo i criteri sopra esposti; tale importo sarà poi quintuplicato o triplicato. 19. In particolare, l applicazione di tale maggiore deduzione è subordinata al rispetto del regolamento n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, che comporta anche il rispetto dei massimali di intensità dell aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale I massimali di intensità dell aiuto rispettano i limiti stabiliti dalla Carta regionale in vigore e l importo massimo di aiuto ammissibile è calcolato in percentuale dei costi salariali su un periodo di due anni. La bozza della circolare di attuazione contiene spiegazioni ed esempi numerici per consentire al contribuente di determinare l importo massimo di aiuto ammissibile nel rispetto dei massimali di intensità previsti. 21. Le nuove assunzioni devono costituire un incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sia rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto nello stabilimento presso il quale il nuovo lavoratore è impiegato che rispetto al numero dei lavoratori complessivamente impiegati nell impresa, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Si evidenzia che un eventuale diminuzione del numero degli occupati anche se verificatesi in strutture produttive dell impresa ubicate al di fuori delle aree territoriali assistite potranno far perdere il diritto alla deduzione. 4 Decisione della Commissione del 20 settembre 2000 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. GU L 105, del
5 22. I posti di lavoro creati devono essere conservati all interno della medesima regione o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nelle piccole e medie imprese. 23. Sono previste disposizioni per disciplinare il trasferimento dei dipendenti fra gli stabilimenti della medesima impresa sul territorio nazionale. Un lavoratore assunto ed inizialmente impiegato in una struttura produttiva ubicata in un area territoriale assistita e per il quale il beneficiario usufruisce della maggiore deduzione, non può essere trasferito in un'altra struttura produttiva al di fuori del medesimo territorio assistito senza perdere il diritto alla maggiore deduzione. Un impresa che assume un nuovo dipendente presso uno stabilimento localizzato al di fuori delle aree territoriali assistite, e che beneficia perciò della deduzione base, non acquisisce il diritto a fruire della maggiore deduzione nel caso in cui tale lavoratore sia trasferito presso una struttura produttiva ubicata in area assistita. 24. I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente. 25. L aiuto concesso ai sensi della presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, o con finanziamenti comunitari, in relazione agli stessi costi ammissibili e/o come combinazione di aiuti a finalità regionale sotto forma di aiuti all occupazione legati all'investimento 5 ove l aiuto all investimento è calcolato sulla base dei costi di investimento materiali ed immateriali. 26. Nel caso in cui i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato, in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, vanno rispettati i massimali di aiuto più elevati. 27. I beneficiari applicheranno le deduzioni automaticamente al momento del pagamento dell IRAP. Con riguardo al primo esercizio di applicazione, per determinare il diritto all'agevolazione possono essere considerate soltanto le nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione europea. 28. I controlli destinati ad accertare il rispetto delle condizioni descritte sono eseguiti dall agenzia delle entrate del Ministero delle Finanze BENEFICIARI 29. Sono ammesse a fruire dell'agevolazione le imprese di tutte le dimensioni operanti in qualsiasi settore economico. Sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del poiché per queste ultime la base imponibile è determinata in modo diverso, ovvero sulla base del cosiddetto metodo retributivo. 5 Bozza della circolare di attuazione IRAP nuove assunzioni, versione : Cumulabilità 6 D.Leg.vo n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche GU n.106 del 9 maggio 2001 Supplemento ordinario n. 112, rettificate dal comunicato pubblicato sulla GU n. 241 del 16 ottobre
6 2.4. DOTAZIONE FINANZIARIA 30. La perdita complessiva di gettito fiscale dovuta alle deduzioni dalla base imponibile è stimata pari a circa 471 milioni di EUR per la deduzione "base" e 846 milioni di EUR per la maggiore deduzione DURATA DEL REGIME 31. Il regime durerà dall'anno di imposta 2005 all'anno di imposta 2008, le assunzioni tuttavia devono avvenire entro il VALUTAZIONE DELLA MISURA 32. La Commissione ha esaminato il regime notificato ai sensi dell articolo 87 e segg. del trattato CE ed in particolare alla luce della sua politica sugli aiuti all'occupazione. La Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi: 3.1. LEGALITÀ 33. Le autorità italiane hanno notificato il regime summenzionato sulla base del disposto dell'articolo 1, commi 347-d e 348, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ad un progetto di legge di modifica di tali disposizioni. Tale progetto di legge è stato convertito, senza emendamenti, nell'articolo 11-ter della legge n. 80 del 2005, conosciuta come decreto competitività. Tale disposizione prevede esplicitamente che la misura entri in vigore soltanto previa approvazione della Commissione europea. 34. Notificando il regime prima della sua attuazione, le autorità italiane hanno adempiuto ai loro obblighi a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità italiane hanno notificato la misura come segue: (a) per quanto riguarda il disposto del comma 4-quater, vale a dire la deduzione "base", ritengono che questa parte della misura non si configuri come aiuto di Stato e la notifica alla Commissione è stata effettuata unicamente per motivi di certezza giuridica; (b) per quanto riguarda il disposto del comma 4-quinquies, vale a dire la maggiore deduzione per le aree assistite, ritengono che questa parte della misura si configuri come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ESISTENZA DELL AIUTO Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: comma 4-quater, la deduzione base 35. Per accertare se, nel caso di specie, la misura costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione deve valutare se la stessa favorisce talune imprese o talune produzioni, conferendo un vantaggio di natura economica, se tale vantaggio falsi o minacci di falsare la concorrenza, se esso sia concesso mediante risorse statali e se sia atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 6
7 36. In linea di massima un'agevolazione fiscale offerta a tutti gli operatori economici presenti in uno Stato membro è una misura di carattere generale, poiché non ricorrono cumulativamente tutte le condizioni per definire una misura come aiuto di Stato. 37. Inoltre, una misura come quella in esame, volta a ridurre la tassazione sul costo lavoro per tutte le imprese, avrà un effetto relativamente maggiore sulle imprese ad alta intensità di manodopera, ma questo non significa a priori che possa costituire un aiuto di Stato È quindi necessario analizzare in modo più approfondito se, in questo caso, ricorrono cumulativamente tutte le condizioni affinché la misura possa essere considerata come aiuto di Stato Vantaggio economico 39. Affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la stessa deve conferire alle imprese beneficiarie un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tenendo presente gli sviluppi che verranno esposti in seguito (sezione ) relativamente alla compatibilità dell IRAP con la Direttiva 77/388/EEC 8 (di seguito la Sesta Direttiva ), la misura in questione può conferire un vantaggio ai beneficiari in quanto riduce l'onere fiscale dell impresa Presenza di risorse statali 40. Il regime è istituito sotto forma di sgravio fiscale; è chiaro che le risorse in questione sono pubbliche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, poiché, secondo le norme comunitarie, i benefici concessi dalle autorità regionali devono essere considerati alla stregua di risorse statali Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri 41. Inoltre, affinché una misura possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la stessa deve favorire talune imprese e falsare, o minacciare di falsare, la concorrenza. Ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i beneficiari della misura esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico o dalle modalità di finanziamento. Secondo una giurisprudenza costante, la condizione dell'incidenza sugli scambi è soddisfatta se l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri. Le misure proposte delle autorità italiane favoriscono talune imprese. 7 Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese - GU C 384 del , punto Sesta Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme (G.U. L 145 del , p. 1) 7
8 Presenza di selettività poiché la misura favorisce talune imprese o talune produzioni" 42. La misura è applicabile su tutto il territorio italiano. Di conseguenza la misura può essere considerata come un'agevolazione fiscale effettivamente aperta a tutti i potenziali beneficiari in modo non discriminatorio e pertanto alcun vantaggio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è conferito ad imprese in concorrenza con altre imprese. L agevolazione può essere considerata come una misura che persegue obiettivi di politica economica generale in quanto allevia l'onere fiscale relativo a taluni costi di produzione, in modo specifico ai costi del lavoro. 43. Il fatto che il sistema di tassazione IRAP preveda norme speciali che definiscono la base imponibile per le banche, le compagnie di assicurazione, i lavoratori autonomi, gli enti pubblici e gli enti privati non commerciali può essere spiegato sulla base delle specifiche caratteristiche dei contribuenti. Perciò tali regole sono giustificate facendo riferimento alla natura stessa di tale sistema e non comporta aiuto di Stato. 44. Il fatto che tutte le regioni abbiano la facoltà di aumentare o ridurre l'aliquota di base, del 4,25%, di un punto percentuale rispecchia un applicazione simmetrica del sistema di tassazione nel quale tutte le regioni hanno pari diritto, sia dal punto di vista giuridico che pratico, di aumentare o ridurre l imposta e non comporta, in quanto tale, la presenza di aiuti di stato 9. Tale conclusione non pregiudica la valutazione di specifiche facoltà riconosciute solamente a certe regioni né le differenziazioni settoriali che possono essere attuate da certe regioni. 45. Il fatto che la misura escluda talune amministrazioni pubbliche, più esattamente quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 165 del , rispecchia la natura specifica di tali soggetti. Infatti, queste amministrazioni pubbliche determinano la base imponibile secondo le regole del metodo retributivo, metodo concepito ad uso specifico ed esclusivo delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività istituzionali 11 ; nel caso in cui le amministrazioni pubbliche svolgano anche attività commerciali, le stesse possono optare per la determinazione della base imponibile secondo il metodo ordinario e di conseguenza possono, per le attività commerciali, beneficiare dell agevolazione concessa dalla presente misura. Perciò, il trattamento specifico riservato a certe amministrazioni pubbliche è giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema. Sulla base di quanto esposto si può concludere che la misura è effettivamente aperta a tutti i beneficiari potenziali in modo non discriminatorio e pertanto costituisce una misura generale Conclusioni 46. La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della deduzione base" dalla base imponibile IRAP in quanto non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 9 Si veda la decisione della Commissione 2003/442/CE dell 11 Dicembre 2002 relativa alla parte del regime recante adeguamento del sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione autonoma delle Azzorre che riguarda le riduzioni delle aliquote dell imposta sul reddito (G.U. L 150 del , p. 52), la Decisione della Commissione 2005/261/CE del 30 Marzo 2004, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra (G.U. L 85 del , p. 1) e l Opinione dell Avvocato Generale Geelhoed del 20 Ottobre 2005 relativa al caso C-88/03, Portogallo v Commissione 10 Cfr. nota n Decreto legislativo n.446/97, art. 10 8
9 Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE: comma 4-quinquies, la maggiore deduzione per le aree assistite 47. Per accertare se, nel caso di specie, la misura costituisca aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, la Commissione deve valutare se favorisce talune imprese o talune produzioni, conferendo un vantaggio di natura economica, se tale vantaggio falsi o minacci di falsare la concorrenza, se esso sia concesso mediante risorse statali e se sia atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 48. La Commissione ritiene che il comma 4-quinquies costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; in questo caso ricorrono cumulativamente le quattro condizioni per definire una misura come aiuto di Stato Vantaggio economico 49. La riduzione del costo del lavoro assoggettato all imposta consente alle imprese beneficiarie di avvalersi di una riduzione dell'imposta dovuta, che si traduce in un vantaggio finanziario in termini di abbattimento fiscale di cui le predette imprese beneficiano immediatamente negli anni in cui l'agevolazione è applicata, e che continuerà per i pertinenti periodi d imposta considerati. 50. Tuttavia occorre notare che la Corte di Giustizia europea è stata investita dell interpretazione della Sesta Direttiva al fine di decidere se un imposta nazionale quale l IRAP si debba caratterizzare come una tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d affari proibita dall Articolo 33(1) di tale Direttiva 12. L Avvocato Generale Jacobs, nelle conclusioni presentate in data 17 Marzo 2005, si è espresso in tal senso. La Corte ha attualmente riaperto la procedura orale fissando una nuova udienza per il 14 Dicembre Benché la Commissione non possa pregiudicare il risultato di tale procedura, la possibilità che, alla luce del giudizio della Corte, l IRAP venga considerata contraria alla Sesta Direttiva deve essere tenuta presente. In tal caso, fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione o di decadenza fissati dal legislatore nazionale e senza pregiudicare un eventuale limitazione nel tempo che la Corte potrebbe imporre agli effetti di detta sentenza, la riscossione dell IRAP sarebbe contraria alla legge comunitaria e l Italia sarebbe obbligata a ripagare qualsiasi ammontare raccolto tramite l applicazione di tale imposta. Una misura nazionale che riduce il carico fiscale di contribuenti, soggetti passivi dell IRAP, non conferirebbe quindi alcun vantaggio a tali contribuenti e non costituirebbe aiuto di stato. 52. Perciò la Commissione valuterà ulteriormente la misura solo ove l IRAP non sia contraria al diritto comunitario o nessuna violazione della legge comunitaria possa essere invocata dal contribuente a causa di termini fissati dal legislatore nazionale e di qualsiasi limitazione temporale che la Corte possa imporre agli effetti del suo giudizio. 12 Caso C-475/03, Banca Popolare di Cremona 9
10 Presenza di risorse statali 53. Nella misura in cui l Italia abbia il diritto di applicare l IRAP, la misura comporta l uso di risorse statali da parte delle imprese beneficiarie descritte sopra, nella forma di una perdita di gettito fiscale da parte delle regioni italiane, per un importo corrispondente alla riduzione delle imposte dovute Presenza di selettività poiché la misura favorisce talune imprese o talune produzioni 54. I vantaggi di cui sopra favoriscono talune imprese e la misura è chiaramente selettiva poiché rivolta a specifiche aree geografiche. 55. Infatti la misura ridurrà i costi del lavoro per le imprese che assumono nuovi dipendenti nelle aree assistite. Essa conferisce pertanto un vantaggio a tali imprese rispetto ad altre che assumono in altre zone e non fruiscono quindi della maggiore deduzione Distorsione della concorrenza ed incidenza sugli scambi tra gli Stati membri 56. Secondo una giurisprudenza costante 13, perché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. 57. La Commissione osserva che l agevolazione falsa la concorrenza e gli scambi tra Stati membri poiché l applicazione del regime comporta una riduzione del carico fiscale dei beneficiari che altrimenti questi ultimi dovrebbero sostenere. 58. Nel caso in esame, i beneficiari sono imprese di ogni dimensione attive in tutti i settori e ubicate nelle aree assistite. Poiché le maggiori deduzioni ai fini dell'irap si applicano a tutte le imprese che hanno assunto nuovi dipendenti nelle aree assistite, ne beneficeranno inevitabilmente, tra le altre, le imprese impegnate negli scambi tra Stati membri, oppure in un settore economico in cui vi sia commercio tra Stati membri. Inoltre, il regime non prevede che siano rispettati i limiti fissati nel regolamento (CE) n. 69/2001 del Consiglio, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Di conseguenza le maggiori deduzioni dalla base imponibile possono costituire aiuti che vanno ad incidere sugli scambi tra Stati membri. Concludendo, nella misura in cui l Italia abbia il diritto di applicare l IRAP, tale misura costituisce aiuto di stato sulla base dell Articolo 87(1) del trattato CE COMPATIBILITÀ 59. La Commissione, pur essendo giunta alla conclusione che la parte della misura notificata relativa alla maggiore deduzione può costituire aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, ha deciso che, ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la stessa può essere considerata compatibile con il mercato comune. In effetti, le condizioni degli scambi non saranno alterate in misura contraria al comune interesse. 13 Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/ Commissione, Racc. 1998, pag. II
11 60. La Commissione, alla luce della sua politica sugli aiuti all occupazione, ha esaminato la compatibilità della misura sulla base del regolamento n. 2204/02 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione 14, in appresso il regolamento. I risultati di tale esame sono presentati qui di seguito. 61. Il regime prevede che l'aiuto non sia collegato ad alcun investimento, ma lo stesso sia erogato a fronte di creazione netta di posti di lavoro. Di conseguenza, l aiuto spetta soltanto in caso di creazione netta di posti di lavoro, cioè in caso di creazione di un posto di lavoro addizionale rispetto alla consistenza occupazionale media dell'impresa considerata. 62. L'incremento occupazionale netto è calcolato confrontando il numero medio di dipendenti alla fine del periodo di imposta considerato con il numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati alla fine del periodo d'imposta precedente. La semplice sostituzione di un dipendente senza creazione di un nuovo posto non è considerata incremento occupazionale netto. 63. La consistenza occupazionale media alla fine di ogni periodo d'imposta è calcolata facendo correttamente riferimento al numero delle unità di lavoro-anno. Inoltre, la deduzione usufruibile nell'anno di assunzione del lavoratore viene calcolata proporzionalmente al periodo effettivamente lavorato. I dipendenti assunti e licenziati nel corso dello stesso anno sono esclusi dal calcolo di cui sopra. 64. Il calcolo della consistenza occupazionale media tiene conto unicamente dei contratti a tempo indeterminato, il che garantisce che l occupazione così creata sia stabile e mantenuta per un periodo ragionevolmente lungo, rispettando in tal modo le disposizioni dell articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento. In ogni caso, i nuovi posti di lavoro creati devono essere mantenuti nelle regioni assistite per almeno tre anni, in caso di grandi imprese, o per almeno due anni, in caso di piccole e medie imprese. 65. I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente, soddisfacendo in tal modo quanto previsto all articolo 4, paragrafo 4, lettera c) del regolamento. 66. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l impresa perde il diritto all agevolazione. Oltre a ciò, il rispetto delle citate norme del regolamento è garantito dalle disposizioni in materia di mobilità fra gli stabilimenti della medesima impresa ubicati sia all interno delle aree assistite che al di fuori di queste ultime. Infatti, un impresa cui spetti la maggiore deduzione per aver assunto un dipendente in una struttura produttiva di un area assistita non può trasferire tale lavoratore in un'altra struttura al di fuori della medesima area assistita senza perdere il diritto alla maggiore deduzione. Per di più, un impresa che abbia assunto un nuovo dipendente in una struttura al di fuori delle aree assistite e alla quale spetti perciò la deduzione base, non acquisirà il diritto alla maggiore deduzione nel caso in cui tale dipendente venisse trasferito presso un altra struttura all interno di un area assistita. 14 GU L 337, del
12 67. Viene presa in considerazione qualsiasi diminuzione occupazionale che possa verificarsi sia in seno all impresa principale che alle imprese da questa direttamente o indirettamente controllate. 68. I costi ammissibili considerati per determinare l ammontare massimo dell aiuto sono i costi salariali sostenuti per un periodo di due anni relativi ai posti di lavoro creati. Sono quindi conformi all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento. 69. I massimali di intensità dell aiuto sono rispettati e conformi all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. In effetti, il contribuente deve determinare l importo massimo dell'aiuto fruibile rispettando i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione 15. Il contribuente, al fine del calcolo di tale massimale, espresso come risparmio d imposta, deve: determinare gli effettivi costi salariali sostenuti per il nuovo dipendente assunto per un periodo di due anni, moltiplicare tale importo per le percentuali di intensità di aiuto vigenti nell area territoriale assistita nella quale avviene l assunzione. L importo risultante rappresenta l ammontare massimo di agevolazione fruibile dal contribuente. Per poter rispettare il massimale così stabilito la deduzione globalmente considerata, vale a dire tenendo presente l importo della stessa ottenuto come somma delle deduzioni annue deducibili in ciascun periodo d imposta considerato, deve essere inferiore o uguale a tale cifra. Se la deduzione supera l importo dell ammontare massimo di agevolazione fruibile, il contribuente è invitato a ridurla in modo da non superare tale massimale. 70. Per quanto riguarda il rispetto delle norme di cumulabilità, il regolamento di attuazione prevede che l'aiuto concesso ai sensi del regime non possa essere cumulato con nessun altro aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, o con finanziamenti comunitari, in relazione agli stessi costi ammissibili o agli stessi progetti d investimento nel caso in cui la creazione di lavoro sia collegata ad un investimento iniziale; né può essere combinato con altri interventi di tipo pubblico in relazione alle medesime nuove assunzioni. Inoltre, l'aiuto ai sensi del regime non è cumulabile con altri aiuti in relazione agli stessi costi salariali nel caso di altri aiuti a favore dell'occupazione legati all'investimento. Da ultimo, l agevolazione non può essere cumulata con nessun altro aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, concesso sotto forma di credito di imposta in relazione agli stessi costi ammissibili. 71. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le norme di trasparenza e di controllo ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento. 72. La durata del regime va oltre la validità del regolamento sugli aiuti a favore dell'occupazione e quella della Carta degli aiuti a finalità regionale. Tuttavia, il testo della legge contiene un rinvio dinamico alla futura Carta degli aiuti a finalità regionale e, oltre a questo, le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime, se necessario, alle norme della nuova Carta degli aiuti a finalità regionali così come al nuovo regolamento di esenzione per gli aiuti a favore dell'occupazione. 15 Cfr. nota n. 4 12
13 4. DECISIONE La Commissione ritiene che, nella misura in cui l Italia abbia il diritto di applicare l IRAP, l aiuto soddisfa tutte le condizioni previste dal regolamento n. 2204/02 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, ed ha quindi deciso di considerare la misura compatibile con il trattato CE. La decisione si basa sull'irap nella sua forma attuale e l'eventuale applicazione di un aliquota maggiorata (cioè un aliquota superiore al 4,25%), nonché qualsiasi altro progetto di modifica del presente regime devono essere notificati alla Commissione. Inoltre, l'italia si impegna a modificare il regime dal 1 gennaio 2007 in modo da adeguarlo ai massimali di intensità di aiuto stabiliti dai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale con decorrenza dal 1 gennaio 2007, e a comunicare le modifiche proposte alla Commissione entro sei mesi. La Commissione rammenta alle autorità italiane di presentare annualmente una relazione dettagliata sull applicazione del regime, per consentirle di verificare il sussistere di tutte le condizioni stabilite. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera e alla sua pubblicazione, nella lingua originale, sul sito Internet: La domanda deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato B 1049 BRUXELLES- Belgio Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione 13
(3) La modifica è stata effettuata con deliberazione del governo provinciale n del (in prosieguo: la deliberazione ).
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Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
Appendice normativa 2014
Appendice normativa 2014 LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1 Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento (legge
Per prendere questa decisione la Commissione si è fondata sulle seguenti considerazioni:
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26-09-2000 SG(2000) D/ 107054 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 353/2000 - Italia Accordo interprofessionale 1999 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto
La procedura per il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno
La procedura per il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di Antico/Conigliaro Pubblicato il 15 aprile 2008 La Legge Finanziaria per l anno 2007 ( commi 271 279, dell art. 1, della legge
COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2008) Aiuto di Stato n. N 643/07 - Italia/Marche Tutela delle risorse genetiche vegetali
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 2.07.2008 C(2008) 2980 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 643/07 - Italia/Marche Tutela delle risorse genetiche vegetali Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse
protocollo n /REF/CARB Trieste, 6 marzo 2008 CIRCOLARE ESPLICATIVA n. 3/2008 Alla Direzione generale Alle Direzioni centrali LORO SEDI
protocollo n. 3539 /REF/CARB Trieste, 6 marzo 2008 CIRCOLARE ESPLICATIVA n. 3/2008 Alla Direzione generale Alle Direzioni centrali LORO SEDI Oggetto: Modifiche al Regolamento di cui al D.P.Reg. 6 dicembre
COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 20/VII/2005 C(2005) 2867
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 20/VII/2005 C(2005) 2867 Oggetto: Aiuto di stato n º N 43/ 2005 Italia (Lombardia). Legge il 16 giugno 2003, n.7, articoli 11 e 21. Opere minori di bonifica di competenza
Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22-02-2000 SG(2000) D/101737 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 622/98 - Italia (Abruzzo) Crediti di gestione per il settore agricolo Signor Ministro, con lettera del 6 novembre
Nel prendere questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: Descrizione
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31-VII-2006 C(2006) 3535 Oggetto: Aiuti di stato/italia (Calabria) Aiuto n N 388/A/03 Aiuti alla coltura del bergamotto. Signor ministro, Procedura Con lettera del 14 agosto
S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1. I Roma COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, il 19.V.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, il 19.V.2005 C (2005) 1562 Oggetto: Aiuto di Stato N 271/2004, Italia Regione Emilia Romagna - «Misura 1.A) del programma regionale per la ricerca industriale, innovazione
L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.
L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l applicazione dell aliquota IRAP di cui
LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006
LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006 Le aliquote previste dalle elencate Leggi Regionali di agevolazione, per l anno d imposta 2006, devono essere
Appendice normativa 2015
Appendice normativa 2015 LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1 Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia Autonoma di Trento (legge
Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI
L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative
Circolare N.61 del 26 Aprile 2012
Circolare N.61 del 26 Aprile 2012 Assunzioni di lavoratori svantaggiati - Proroga dell incentivo - Novità del DL 5/2012 Assunzioni di lavoratori svantaggiati - Proroga dell'incentivo - Novità del DL 5/2012
OGGETTO: Modifiche all articolo 11 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre Deduzione per l incremento occupazionale
CIRCOLARE N. 7/E 0.. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 febbraio 2006 OGGETTO: Modifiche all articolo 11 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997- Deduzione per l incremento occupazionale
L'aiuto sarà concesso in base a due regimi di aiuti a finalità regionale, più precisamente:
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.06.2000 SG(2000) D/ 104375 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 557/99 - Italia Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale Rodriquez Cantieri Navali in base
Oggetto : Aiuto di Stato N 299/2004 Italia (Regione Marche) Interventi sul capitale di rischio delle società cooperative.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 05-VIII-2005 C(2005) 3136 Oggetto : Aiuto di Stato N 299/2004 Italia (Regione Marche) Interventi sul capitale di rischio delle società cooperative. Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO
Aiuto di Stato n. N 600/99 - Italia (Emilia Romagna) Sviluppo dei sistemi agroalimentari
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 13.03.2000 SG(2000) D/ 102305 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 600/99 - Italia (Emilia Romagna) Sviluppo dei sistemi agroalimentari Signor Ministro, 1. Procedura con lettera
COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2002) 1706 cor.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.06.2002 C(2002) 1706 cor. Oggetto: Aiuto di Stato n. N 324/02 Italia - CORRIGENDUM Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui
2. Con lettera del 27 luglio 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 15 settembre 2009.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2009 C(2009)8959 Oggetto: Aiuto di Stato n N 364/2009 - Italia Aiuto di Stato per la realizzazione di una centrale termica cogenerativa e per il recupero di calore
Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 183/41
13.7.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 183/41 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2007 relativa al regime di aiuti cui l Italia intende dare esecuzione mediante la legge della Regione
L.R. 18/1996, art. 6, c.1, lett. a) B.U.R. 16/6/2004, n. 24 L.R. 1/2003, art. 1, commi da 14 a 18
L.R. 18/1996, art. 6, c.1, lett. a) B.U.R. 16/6/2004, n. 24 L.R. 1/2003, art. 1, commi da 14 a 18 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2004, n. 1086. Allegato A) Atto di indirizzo interpretativo
Aiuto di Stato n. N 86/2006. [Italia- Abruzzo] Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d interesse zootecnico.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28-VI-2006 C(2006) 3061 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 86/2006. [Italia- Abruzzo] Aiuti alle attività connesse al miglioramento genetico delle specie d interesse zootecnico.
Agenzia delle Entrate. Circolare del 13 febbraio 2006, n. 7//E
Agenzia delle Entrate Circolare del 13 febbraio 2006, n. 7//E OGGETTO: Modifiche all'articolo 11 del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 - Deduzione per l'incremento occupazionale PREMESSA Con l'articolo
COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C (2017) 7257 final
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2017 C (2017) 7257 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Piemonte) SA.48567 (2017/N) "Operazione 7.1.2 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte: Stesura e aggiornamento
L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.
L.R. 2/2006, art. 2, c. 2 B.U.R. 20/12/2006, n. 51 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per l applicazione dell aliquota IRAP di cui
CIRCOLARE n. 2/ DISPOSIZIONI GENERALI
CIRCOLARE n. 2/2016 Alla Direzione Generale Al Segretariato generale Alle Direzioni Centrali All Ufficio di Gabinetto All Ufficio stampa e comunicazione All Avvocatura della Regione Alla Protezione civile
COMMISSIONE EUROPEA. 1. Procedimento
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.09.2004 C(2004) 3534 Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Toscana) Aiuto n. N 36/2004 Delibera della Giunta regionale n. 1068 del 20.10.2003: Regime di aiuto per lo sviluppo
Le modifiche legislative più importanti intervenute nel 2005 che hanno interessato la disciplina dell Irap sono le seguenti:
NOVITA NORMATIVE Le modifiche legislative più importanti intervenute nel 2005 che hanno interessato la disciplina dell Irap sono le seguenti: A seguito delle modifiche recate all art. 6, commi 1 e 2, del
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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 30.8.2012 C(2012) 6096 final Oggetto: Aiuto di Stato SA.33874 (2011/N) - Italia Sostegno al cinema nella regione Sardegna Signor Ministro, 1. SINTESI (1) Ho il piacere di
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della
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3745 - Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili reinvestiti per l acquisizione di beni mat Fonte: Il Commerciliasta Telematico Tassazione agevolata del reddito corrispondente agli utili
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Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria 00186 Roma - Via della Colonna Antonina, 52 tel +39-06-69015.1 fax +39-06-6791488 www.confapi. org - mail@confapi. org Circ. 97/2008/C - AO/ao Roma,
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2013 COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione
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Proposta di legge n. 115 Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Destinatari delle agevolazioni fiscali
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Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Dal mondo Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2) 11 Gennaio 2011 La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre alcune
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Complementi d informazione sono stati trasmessi dalle autorità italiane con lettere dell 11 febbraio 2004 e del 20 aprile 2004.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11-06-2004 C(2004) 2142 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Emilia-Romagna) Aiuto N 385/2003 Parco regionale dello Stirone Progetto dimostrativo «Interventi di miglioramento
COMMISSIONE EUROPEA. 3. Ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles 14-02-2005 C(2005) 386 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Veneto) Aiuto n. N 348/04 Indennizzo per le perdite causate dalle infezioni di fuoco batterico delle pomacee (articolo
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Circolare INPS n. 22 del 19 Febbraio 2009 OGGETTO: contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall art. 54, c.1, lett. e).
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D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168 Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare 1 Decreto Legislativo
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22.2.2019 L 51 I/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli
Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)
Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 1. Vi sono cambiamenti nelle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore della pesca
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=============================================== REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con deliberazione