REGOLAMENTO per l autorizzazione e il conferimento di incarichi al personale dipendente della Camera di Commercio di Massa-Carrara
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- Giuditta Zamboni
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1 Allegato alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 13 del REGOLAMENTO per l autorizzazione e il conferimento di incarichi al personale dipendente della Camera di Commercio di Massa-Carrara Approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 13 del 29 aprile 2016 entrato in vigore il
2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Divieto di cumulo di impieghi Art. 4 Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale TITOLO II INCARICHI CONFERITI DALLA CAMERA DI COMMERCIO Art. 5 Incarichi conferiti dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara Art. 6 Procedura per il conferimento dell'incarico TITOLO III AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DA SOGGETTI DIVERSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO Art. 7 Incarichi esterni esercitabili previo rilascio di autorizzazione Art. 8 Procedura per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni Art. 9 Obblighi dei soggetti pubblici o privati che conferiscono gli incarichi retribuiti TITOLO IV ADEMPIMENTI E CONTROLLI Art. 10 Anagrafe delle Prestazioni Art. 11 Servizio Ispettivo Art. 12 Responsabilità Art. 13 Revoca e sospensione dell'incarico TITOLO V NORME FINALI Art. 14 Norma di rinvio Art. 15 Entrata in vigore e disapplicazioni
3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure in base ai quali la Camera di Commercio di Massa-Carrara: a) conferisce al proprio personale incarichi interni, non compresi nei compiti e doveri d ufficio; b) rilascia le necessarie autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, conferiti al proprio personale da soggetti terzi, pubblici o privati. Articolo 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente della Camera di Commercio di Massa-Carrara con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; si applica altresì al personale inquadrato nell area della dirigenza. 2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno si applicano le apposite normative vigenti. 3. Per le tipologie di incarichi sottoelencate il personale dipendente non necessita di espressa autorizzazione e le somme eventualmente percepite non sono considerate quali compensi derivanti da incarichi. Il dipendente dovrà, tuttavia, informare preventivamente la Camera di Commercio di Massa-Carrara, al fine di consentire all Ente ogni necessaria valutazione di competenza in ordine all opportunità di svolgimento dell incarico, che lo stesso non interferisca con le esigenze di servizio o che non costituisca attività concorrenziale a quella istituzionale o che dallo stesso non sorga conflitto di interessi, anche potenziale. 4. Gli incarichi di cui al punto n. 3 sono: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e pubblicazione di articoli o libri; b) utilizzazione economica da parte dell autore od inventore di opere dell ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione quale relatore a convegni o seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate; e) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati od in aspettativa non retribuita; g) attività di formazione diretta ai dipendenti delle PP.AA., nonché di docenza e ricerca scientifica; h) uffici pubblici a carattere giudiziario o amministrativo o che siano espressione di funzioni pubbliche di rilievo costituzionale (es. giudice popolare, presidente di seggio, scrutatore elettorale, ecc.); 5. Il personale dipendente può prestare la propria attività in società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 90 comma 23 della Legge n. 289/2002. Può altresì assumere cariche o incarichi in associazioni di volontariato, ricreative, culturali e socio-assistenziale, senza scopo di lucro, fatta salva l osservanza del codice di comportamento e delle norme contrattuali. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti in modo da non pregiudicare la qualità della prestazione lavorativa resa all Amministrazione e da non pregiudicare il decoro, il prestigio e l immagine della stessa. Articolo 3 - Divieto di cumulo di impieghi 1. I dipendenti camerali sono obbligati al rispetto del vincolo di esclusività derivante dal rapporto di lavoro instaurato con la Camera di Commercio di Massa-Carrara e ad essi è preclusa qualsiasi attività non conciliabile con l osservanza dei propri doveri d ufficio e con l immagine ed il prestigio della Camera di Commercio di Massa-Carrara. 2. I dipendenti non possono svolgere incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall Ente camerale, fatti salvi quelli indicati all art 2 comma 4.
4 3. Il regime delle incompatibilità è quello previsto dall art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Resta ferma per tutti i dipendenti la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957 (salva la deroga prevista dall art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001), dal D.Lgs , n. 39 e dal D.P.R. 62/ Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali il dipendente in costanza del rapporto di lavoro con la Camera di Commercio di Massa-Carrara non può: a) esercitare attività commerciali ed industriali svolte in forma imprenditoriale; b) esercitare attività di artigiano, di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale; c) esercitare attività libero-professionali; d) costituire altri rapporti di lavoro subordinato, sia alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni che alle dipendenze di soggetti privati, salvo quanto disposto in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; e) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina ovvero la designazione spetti alla Camera di Commercio; in tal caso operano i vincoli previsti dall art. 4 comma 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L.135/2012; f) partecipare in modo abituale e continuativo all impresa familiare di cui all art. 230 bis del codice civile. 5. È comunque ammessa l assunzione di cariche in società cooperative ai sensi dell art. 61 comma 1 del D.P.R. n. 3/ In costanza di rapporto di lavoro sono incompatibili tutti gli incarichi che: a) possano interferire con i compiti istituzionali della Camera di Commercio determinando situazioni anche potenziali di conflitto di interessi; b) possano compromettere il decoro ed il prestigio della Camera di Commercio o danneggiarne l immagine; c) possano interferire con le esigenze di servizio pregiudicando l imparzialità ed il buon andamento delle ordinarie funzioni d ufficio, nonché la qualità e l efficienza dell attività lavorativa svolta a favore della Camera di Commercio. 7. La disciplina sulle incompatibilità si applica anche durante i periodi di congedo o aspettativa non retribuita e nei casi di sospensione cautelare dal servizio, in quanto non viene meno il rapporto di lavoro ma solo la sospensione dell obbligo di prestare servizio, restando fermi tutti gli altri obblighi. 8. Detto regime di incompatibilità non si applica ai dipendenti collocati in aspettativa per avviare attività professionali ed imprenditoriali, senza assegni e senza decorrenza dell anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, ai sensi dell art. 18 della L. n. 183/2010. In ogni caso l aspettativa è concessa dall Ente camerale, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dal richiedente. Articolo 4 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato od autonomo, anche mediante l iscrizione ad Albi professionali, che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta. 2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno non può stipulare contratti di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni. 3. In ogni caso l attività di lavoro subordinato prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso la Camera di Commercio di Massa-Carrara, superi i limiti stabiliti dalla legge. 4. Il dipendente che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno deve specificare nella domanda l eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere. 5. Qualora l avvio di un attività avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all Ente camerale, al fine di consentire di effettuare le necessarie verifiche in tema di incompatibilità.
5 6. La valutazione del conflitto di interessi, della compatibilità nonché della tutela dell immagine della Camera di Commercio di Massa-Carrara, avviene non solo all atto della richiesta di autorizzazione ma può verificarsi in qualsiasi momento. 7. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno resta ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti prevista dall art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. TITOLO II INCARICHI CONFERITI DALLA CAMERA DI COMMERCIO Articolo 5 - Incarichi interni conferiti dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara 1. Sono incarichi interni quelli conferiti dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara, non compresi nei compiti e doveri d ufficio. 2. La Camera di Commercio di Massa-Carrara può conferire incarichi ai propri dipendenti in servizio alle seguenti condizioni: a) l incarico non deve avere ad oggetto compiti o attività rientranti nei normali doveri d ufficio del dipendente o che rientrino fra i compiti dell ufficio al quale il dipendente è assegnato; b) la prestazione deve essere effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, ordinario o straordinario; c) il dipendente non deve trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello svolgimento dell incarico; d) l incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d ufficio del dipendente; e) il dipendente deve possedere la professionalità necessaria per lo svolgimento dell incarico, valutata sulla base del curriculum professionale e di un eventuale colloquio conoscitivo. 3. Ove necessario, il dipendente può essere autorizzato all utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature della Camera per lo svolgimento dell incarico. Articolo 6 - Procedura per il conferimento dell'incarico 1. Nel rispetto dei criteri di cui all art. 5 l incarico è affidato con provvedimento del Segretario Generale, previo parere favorevole del Responsabile di Posizione Organizzativa e del Responsabile dell Ufficio di assegnazione del dipendente. Per il Segretario Generale è competente la Giunta. 2. Qualora più dipendenti dichiaratisi disponibili siano in possesso di elementi curriculari giustificativi dell attribuzione dell incarico, saranno attivate procedure di selezione/confronto; in caso di parità nella valutazione, si applicherà il principio di rotazione. 3. Il conferimento di incarichi retribuiti, il cui esercizio non necessiti di specifica professionalità e che comportino attività ripetute nel tempo, è esteso con criteri di rotazione, salve le specifiche esigenze di servizio. 4. L'eventuale compenso corrisposto per lo svolgimento dell incarico è determinato all atto del conferimento sulla base di criteri oggettivi attinenti alla professionalità ed all impegno richiesti. 5. Sono salve le riduzioni dei compensi previste dall art. 1, comma 126, Legge n Per il personale non dirigente incaricato della funzione di Posizione Organizzativa si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale esistente per gli ulteriori incarichi consentiti. 7. Per il personale dirigente si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale prevista in tema di onnicomprensività. TITOLO III AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DA SOGGETTI DIVERSI DALLA CAMERA DI COMMERCIO Articolo 7 - Incarichi esterni esercitabili previo rilascio di autorizzazione 1. Sono incarichi esterni quelli svolti a favore di soggetti diversi dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara. 2. Il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di fuori del normale orario di lavoro, incarichi che abbiano le seguenti caratteristiche:
6 a) temporaneità ed occasionalità, definita nella sua natura e nella sua durata, sempre nel rispetto del vincolo di incompatibilità; b) impegno non continuativo; c) assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; d) impegno marginale rispetto a quello richiesto per il ruolo rivestito presso la Camera di Commercio di Massa-Carrara; e) non comporti l utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell Amministrazione; f) remunerazione quantitativamente non prevalente rispetto a quella in godimento presso la Camera di Commercio di Massa-Carrara. A tal fine il compenso lordo connesso all'incarico autorizzato, sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell anno solare, non può superare il 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell esercizio precedente; g) non comprometta il decoro ed il prestigio della Camera di Commercio di Massa-Carrara e non ne danneggi l immagine; h) non impedisca il recupero psico-fisico del lavoratore e non comprometta la qualità e l efficienza della prestazione lavorativa svolta a favore della Camera si Commercio; i) non sia svolto a favore di soggetti che siano fornitori e/o appaltatori dell Amministrazione o beneficiari di contributi e/o di provvedimenti ampliativi, se il dipendente appartiene ad un servizio coinvolto nel relativo procedimento; l) non sia svolto a favore di soggetti sottoposti al controllo o alla vigilanza dell Amministrazione ove il dipendente od il servizio di appartenenza siano preposti anche indirettamente a tale funzione. 3. Ai fini dell autorizzazione la Camera di Commercio di Massa-Carrara dovrà tener conto degli incarichi già autorizzati e di quelli comunicati dall interessato, relativi all anno in corso, onde evitare un numero eccessivo di incarichi per lo stesso dipendente. 4. La Camera di Commercio favorisce lo svolgimento di attività che determinano un arricchimento professionale, quali quelle didattico-scientifiche, di ricerca, seminariali, di convegni e di partecipazione a Comitati ed Organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alla posizione lavorativa occupata. 5. I dirigenti possono essere autorizzati soltanto allo svolgimento di incarichi del tutto occasionali e temporanei, che comportino un impegno assolutamente ininfluente ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro assegnate. In base a tale criterio potranno in particolare essere svolte attività che determinino un arricchimento professionale, quali attività didattico-scientifiche, di ricerca e di partecipazione a comitato e organismi tecnico-scientifici, relatore a convegni e componente di concorsi pubblici. Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. 6. Per il personale non dirigente incaricato della funzione di Posizione Organizzativa si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale esistente per gli ulteriori incarichi consentiti. 7. Per il personale dirigente si rinvia alla disciplina legislativa e contrattuale prevista in tema di onnicomprensività. Articolo 8 - Procedura per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni 1. L autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni di cui all art. 7 è disposta dal Segretario Generale; per il Segretario Generale è disposta dalla Giunta della Camera di Commercio. 2. La richiesta scritta volta ad ottenere l autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno deve essere inoltrata dal dipendente al Segretario Generale, almeno sette giorni prima dell inizio dello svolgimento dell incarico. Il Segretario Generale inoltra la domanda al Presidente della Camera di Commercio. 3. Nella domanda il richiedente: a) indica l oggetto dell incarico, il soggetto a favore del quale l incarico sarà svolto, le modalità di svolgimento dell incarico, la quantificazione estimativa del tempo e dell impegno richiesti, il compenso proposto, convenuto o stimato; b) dichiara, sotto la propria responsabilità, che l incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e sarà svolto al di fuori dell orario di lavoro, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi, anche potenziale, con la Camera; che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;
7 c) si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio; a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature della Camera di Commercio per lo svolgimento dell incarico; a fornire immediata comunicazione di eventuali incompatibilità sopravvenute provvedendo all immediata cessazione dell incarico. 4. Non sarà possibile rilasciare autorizzazioni sulla base di richieste generiche per incarichi non adeguatamente indicati o per periodi e durata indeterminati. 5. La richiesta di autorizzazione può altresì essere inoltrata alla Camera di Commercio di Massa-Carrara dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l incarico specificando, oltre agli elementi di cui al comma 3, il nominativo del dipendente al quale intendono conferirlo. 6. L ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse Umane comunica l autorizzazione all espletamento dell incarico al dipendente interessato ed al soggetto pubblico o privato che ha conferito l incarico. 7. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni può essere motivatamente sospesa o revocata per sopravvenute esigenze di servizio, nonché in tutti i casi in cui lo svolgimento dell'incarico risulti causa di disfunzioni all'attività di servizio presso la Camera di commercio, o in caso di accertato e/o sopravvenuto conflitto di interessi anche potenziale, come indicato nel successivo articolo 8. Per gli incarichi esterni dei dirigenti l autorizzazione è rilasciata dal Segretario Generale, mentre per quelli del Segretario Generale la stessa è rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, avendo riguardo in particolare all esigenza di garantire comunque la realizzazione degli obiettivi e dei programmi ad esso affidati. 9. L'autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico. Articolo 9 - Obblighi dei soggetti pubblici o privati che conferiscono gli incarichi retribuiti 1. I soggetti pubblici o privati che conferiscono al personale camerale incarichi retribuiti sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, ai sensi dell art. 53 comma 11, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso: a) i propri dati identificativi; b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il nominativo del dipendente incaricato e l oggetto dell incarico; d) l'importo e la data del pagamento. TITOLO IV ADEMPIMENTI E CONTROLLI Articolo 10 - Anagrafe delle Prestazioni 1. Gli adempimenti per le comunicazioni di cui all art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - Anagrafe delle Prestazioni connesse agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti sono di competenza dell ufficio Segreteria Generale, Protocollo, Comunicazione e Risorse Umane, che oltre a ricevere la richiesta di autorizzazione, provvede a: a) predisporre le note per comunicare l avvenuta autorizzazione ai dipendenti interessati ed ai soggetti pubblici o privati che hanno conferito gli incarichi; b) effettuare, entro 15 giorni dal conferimento o dall autorizzazione, la comunicazione per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi retribuiti ed a titolo gratuito conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l indicazione dell oggetto dell incarico e del compenso lordo ove previsto; c) effettuare, ai sensi dell art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, entro il 30 giugno di ogni anno, la comunicazione per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, prevista dalle vigenti disposizioni; d) predisporre e aggiornare la documentazione da pubblicare sul sito camerale alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013. Articolo 11 - Servizio Ispettivo 1. L'Ente camerale svolge le funzioni di Servizio Ispettivo previsto dall art. 1 comma 62 della Legge n. 662/1996 ed è preposto all accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti nonché all accertamento circa l osservanza delle disposizioni normative e regolamentari sul regime degli incarichi della presente disciplina.
8 2. Esso è composto dal Segretario Generale e da altri due componenti individuati tra il personale dirigente o non dirigente della Camera. Articolo 12 - Responsabilità 1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, comprese le procedure autorizzative, comporta l applicazione di sanzioni disciplinari. Tali sanzioni possono comportare il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa. 2. In caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente rese senza la preventiva autorizzazione deve essere versato, a cura del percettore, nel conto dell entrata di bilancio di questo Ente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Articolo 13 - Revoca e sospensione dell'incarico 1. Il dipendente ha l obbligo di comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio la sopravvenienza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell incarico. 2. Sia l atto di conferimento di incarico, sia l atto di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, possono essere sospesi o revocati per gravi esigenze di servizio o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi o per la sopravvenienza di situazioni di incompatibilità. TITOLO V NORME FINALI Articolo 14 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina contenuta nelle vigenti disposizioni legislative, al Codice di Comportamento Generale ed a quello dell Ente, nonché alle disposizioni contrattuali vigenti in materia. Articolo 15 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo on line della Camera di Commercio. IL SEGRETARIO GENERALE Enrico Ciabatti IL PRESIDENTE Dino Sodini Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Il presente allegato è pubblicato integralmente all Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti
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