CONVEGNO MACCHINE Verifiche Periodiche

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1 CONVEGNO MACCHINE Verifiche Periodiche Monfalcone, 22 gennaio 2014 TdP Claudio Filippi

2 DECRETO LEGISLATIVO n. 81/208 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

3 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l esecuzione dell ultimo controllo con esito positivo.

4 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

5 Per l effettuazione delle verifiche l INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

6 13-bis. Al fine di garantire la continuità e l efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 14. Con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all articolo 6, vengono apportate le modifiche all ALLEGATO VII relativamente all elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

7 ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE

8 Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale

9 Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale

10 Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale

11 Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale

12 Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale

13 In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M , il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all INAIL, secondo la procedura prevista dal punto dell Allegato II del D.M ; ai sensi del punto citato, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell obbligo di comunicazione all INAIL. L INAIL provvederà all effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.

14 Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V del D.Lgs. n. 81/2008; tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

15 Per le attrezzature di lavoro, riportate nell Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito. Le attrezzature non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

16 CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per: - sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano), - sollevamento persone con cestello/piattaforma; il numero di matricola è assegnato alla macchina base. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l unica identificativa dell attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.

17 Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale

18 Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Marcatura CE dal dal 6 marzo 2010 (DLgs 17/2010 recepimento della direttiva 2006/42/CE) Verifica annuale

19 SETTORI DI IMPIEGO QUALI COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile Verifica annuale

20 SETTORE DI IMPIEGO REGOLARE (NON COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO) Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale

21 SETTORE DI IMPIEGO REGOLARE (NON COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO) Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale

22 SETTORI DI IMPIEGO QUALI COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale

23 SETTORI DI IMPIEGO QUALI COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale

24 SETTORE DI IMPIEGO REGOLARE (NON COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO) Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica biennale

25 SETTORE DI IMPIEGO REGOLARE (NON COSTRUZIONI, SIDERURGICO, PORTUALE ED ESTRATTIVO) Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica triennale

26 DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all Allegato VII del D.Lgs. 81/08 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 29/04/2011

27 Definizioni a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso. Lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui ai precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

28 Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP Prima verifica periodica La prima delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

29 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti); 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l uso. b) accertare che la configurazione dell attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d uso redatte dal fabbricante; c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttivecomunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008; d) controllarne lo stato di conservazione; e) effettuare le prove di funzionamento dell`attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

30 Le eventuali violazioni devono essere comunicate all organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

31 Verifiche periodiche successive alla prima Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto precedente e con la periodicità indicata nell allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Le eventuali violazioni, devono essere comunicate all organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera e), effettuate secondo le norme tecniche.

32 CONTENUTI MINIMI DELL INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M , ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)) L indagine supplementare consiste nell attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

33 Le modalità di ispezione dovranno includere l esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare si evidenzia: a) Esame visivo: L esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).

34 b) Prove non distruttive: A seconda dei risultati dell esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali. c) Analisi dei componenti strutturali e funzionali: Dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.. d) Prove funzionali: Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività.

35 e) Prove di funzionamento: Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell apparecchio di sollevamento senza l utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l utilizzo del carico nominale. f) Esito dell ispezione: Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

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38 INGEGNERE ESPERTO Norma UNI ISO L ingegnere esperto ha esperienza nella progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, ha una conoscenza sufficiente delle norme principali, degli standard ed è in possesso dell attrezzatura necessaria per compiere l ispezione. Inoltre l ingegnere esperto è un ingegnere che è in grado di giudicare le condizioni di sicurezza dell apparecchio di sollevamento e di decidere che misure debbano essere prese per garantire la continuazione delle operazioni in sicurezza.

39 SOGGETTI ABILITATI ALL ESECUZIONE DELLA PRIMA VERIFICA PERIODICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE

40 n. SOGGETTO ABILITATO Nome Azienda/Sede Legale/P.IVA DATA ISCRIZIONE GRUPPO SC apparecchi di sollevamento materiali e idroestrattori a b c d e a GRUPPO SP apparecchi di sollevamento persone b c d e f a1 GRUPPO GVR gas, vapore, riscaldamento a2 a3 a4 a5 a6 b 1 CENPI s.c.r.l. Via Malta, 12 int Brescia P.IVA maggio ECO CERTIFICAZIONI SPA SEDE LEGALE: Via Mengolina, Faenza (RA) SEDE OPERATIVA REGIONALE: Via Caltanissetta, Udine P.IVA maggio EUROFINS - MODULO UNO S.p.A. Via Cuorgnè, Torino P.IVA maggio ICE Istituto Certificazione Europea SpA Via Garibaldi, Anzola Emilia (BO) 21 maggio NORMATEMPO srl Via del Gibuti, Pinerolo (TO) P.IVA aprile RINA Services S.p.A. Via Corsica, Genova P.IVA maggio TUV Italia srl Strada Cà Balbi, 22/F Vicenza P.IVA luglio VE.SIM Verifiche Sicurezza Impianti s.r.l. Via I Agosto, Gorizia P.IVA luglio VERICERT srl - Certificazioni e Verifiche Via S. Cavina, Ravenna P.IVA dicembre 2012

41 ACCORDO PER L INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 12 marzo Supplemento Ordinario n. 47

42 Individuazione delle attrezzature di lavoro a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: ore b) Gru a torre: ore c) Gru mobile: ore d) Gru per autocarro: 12 ore e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: ore Carrelli semoventi a braccio telescopico Carrelli industriali semoventi Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi f) Trattori agricoli o forestali: 8-13 ore g) Macchine movimento terra: ore Escavatori idraulici, Escavatori a fune, Pale caricatrici frontali, Terne, Autoribaltabile a cingoli h) Pompa per calcestruzzo: 14 ore

43 Durata della validità ed aggiornamento L abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento di cui al punto ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici. Registrazione sul libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

44 Riconoscimento della formazione pregressa Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti: a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento; b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell apprendimento.

45 Norma transitoria I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell uso delle attrezzature, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L abilitazione all uso delle macchine agricole è posticipata al 22 marzo 2015

46 UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell Accordo 22 febbraio La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all utilizzo dell attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

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